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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Taranto
Sezione lavoro
N.R.G. 9869/2022
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to ROMANELLO ERNESTO
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1 P.IVA_1
PUTORTI' ANNACHIARA resistente
OGGETTO: “INCREMENTO QUOTE ORARIE PER ANZIANITÀ”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2022 la ricorrente lamentava il mancato incremento della quota oraria del proprio compenso, atteso che parte convenuta, calcolandone erroneamente l'anzianità, aveva continuato a corrisponderle la retribuzione solo con riferimento all'orario di 24 ore settimanali, non anche in relazione alle ulteriori 10 ore;
conseguentemente chiedeva di accertare il proprio diritto al riconoscimento della quota del compenso orario in relazione all'anzianità di servizio maturata dal 1° marzo 1987, calcolato su 34 ore settimanali, con conseguente condanna dell' al pagamento di € Parte_2
14.778,89, a titolo di differenze retributive dovute dal mese di gennaio
2018 sino al mese di novembre 2022.
L si costituiva e contestava la fondatezza delle CP_1
deduzioni avversarie, e chiedeva il rigetto della domanda.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127- ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 Pt_3
MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Pt_3
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N°
642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a
. 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_2
****************
Pag. 2 di 7 La domanda è fondata, e pertanto deve essere accolta.
Ed invero deve rilevarsi che a fronte delle deduzioni di parte ricorrente, parte convenuta ha contestato l'an debeatur sull'unico presupposto per cui, a cagione del nuovo incarico ottenuto dalla ricorrente a far data dal gennaio 2013, fosse intervenuto un mutamento del rapporto, sub specie di nuovo rapporto lavorativo che andava ad aggiungersi a quello già in corso dal 1987.
Contro Riteneva pertanto inapplicabile il disposto dell'art. 42 dell' richiamato, che in merito a tale particolare circostanza nulla sembrava indicare.
Tuttavia ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, gli incarichi Contr affidati alla ricorrente dall' ovvero sia quello presso il DART a far data dal 1.3.1987 sia quello aggiuntivo da espletarsi presso il consultorio di Pulsano dal 1.1.2013, siano da considerarsi un unico e inscindibile rapporto lavorativo.
E tanto si rileva dal disposto letterale proprio dell'invocato art 42, co. Contro 1, lett. A, punto 2 dell , che, nel disciplinare l'incremento della quota oraria in relazione alle anzianità di servizio maturate anteriormente ad una certa data, fa specifico rinvio al “compenso di cui al comma 1”, il quale è determinato con riferimento onnicomprensivo ad “ogni ora di attività”, senza alcuna specifica esclusione.
Nello stesso senso depone invero anche il disposto di cui all'art. 19
ACN (ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO), secondo cui (co. 2): “Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente
Pag. 3 di 7 Accordo in una sola branca medica specialistica o area professionale con rapporto di lavoro convenzionato unico a tutti gli effetti, instaurato con una o più Aziende della stessa Regione o di Aziende di altra
Regione confinante. Le ore di attività sono ricoperte attraverso conferimento di nuovo incarico o aumenti di orario nella stessa branca
o area professionale, o attraverso riconversione in branche diverse.
…”.
Vieppiù che sul punto, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, risulta essersi formato anche giudicato, a seguito dell'intervenuta irrevocabilità della Sentenza della Corte d'Appello di
Lecce nr 65/2023 la quale - chiamata a pronunciarsi sulla sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, in accoglimento della
Contr domanda dell'odierna ricorrente aveva condannato l' a versare le differenze retributive conseguenti all'incremento delle ore settimanali su cui calcolare la quota del compenso orario dovuta in relazione all'anzianità di servizio maturata dal 1.1.2013 al dicembre 2017, ai sensi dell'art 42, comma 1 lett A) punto 2 dell'AEC - ha chiaramente statuito che “l'incarico ottenuto nel gennaio 2013 si è aggiunto a quello presso il Dart di Tramontone, aumentando il turno di lavoro da 24 a 34 ore settimanali. Dunque non vi è stata soluzione di continuità tra i due incarichi, ma sovrapposizione degli stessi venendo a costituire un unico incarico, in relazione al quale deve essere computata la quota oraria prevista per l'anzianità di servizio acquisita. Nulla osta alla considerazione degli incarichi, pur assunti in due momenti diversi, come unico incarico, ai sensi del disposto di cui all'art 19 AEC che appunto unifica ai fini della considerazione giuridica ed economica le
Pag. 4 di 7 ore di attività assunte dal professionista con una o più aziende della stessa Regione o anche di Regione in virtù di nuovi incarichi o aumenti di orario”.
Pertanto, deve dichiararsi che parte ricorrente ha diritto al riconoscimento della quota del compenso orario - in relazione alla anzianità di servizio maturata dal 1° marzo 1987 (ex art. 42, co. 1, lett. A,
Contro punto 2 dell ) - calcolato su 34 ore settimanali a decorrere dal gennaio 2018, nonché alla corresponsione – con la medesima decorrenza
– delle relative differenze retributive.
Tali differenze risultano quantificate in complessivi euro € 14.778,89, secondo i conteggi prodotti da parte ricorrente per il periodo gennaio 2018
- novembre 2022 e non specificamente contestati, atteso che parte convenuta, pur avendo contestato la sussistenza del credito, si è limitata ad una generica contestazione della correttezza gli stessi, sicché possono essere congruamente utilizzati in questa sede (cfr. CASS. LAV. 19/1/2006
N° 945).
I mesi in contestazione, infine, risultano effettivamente 142 (dovendosi conteggiare interamente anche il mese di marzo 1987) e non 141 come
Contr sostenuto dall
Spetta altresì il maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
Pag. 5 di 7 legge n. 724 del 1994, sulla base della "ratio decidendi" prospettata dal
Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO 2005 N° 16284).
L deve essere altresì condannata al pagamento delle spese CP_4
processuali in favore della parte ricorrente, liquidate come da dispositivo.
Inaccoglibile pare la domanda di condanna formulata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art 96 c.p.c.
Infatti, non risultano sussistere i presupposti per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore di controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi dell'ultimo comma dell'art 96 c.p.c., di un' ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata ed eventualmente stabilita dal giudice in via equitativa.
Trattasi di una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d'ufficio, autonoma ed indipendente rispetto all'ipotesi di responsabilità aggravata ex art 96 comma 1 e 2 c.p.c. e con questa cumulabile, che tuttavia richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro (se non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, almeno) di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso di processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. ex plurimis Cass Sez II
21 .11.2017 nr 27623).
Orbene, tale abuso del diritto processuale non è identificabile nella mera infondatezza della prospettazione (cfr. Cass Sez III 29.9.2016 nr 152) ma deve consistere in difese macroscopicamente inammissibili o manifestatamente infondate, vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge) vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad esempio, fatti di cui si accerti la
Pag. 6 di 7 manifesta falsità):ciò che, invero, non pare essersi verificato nella fattispecie in esame in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della quota del compenso orario - in relazione alla anzianità di servizio maturata dal 1° marzo 1987 (ex art. 42, co. 1, Contro lett. A, punto 2 dell ) e per l'effetto condanna la CP_1
al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive conseguentemente spettanti e quantificate in € 14.778,89, per il periodo da gennaio 2018 sino a novembre 2022, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna altresì la alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €
1.600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Ernesto ROMANELLO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 5 febbraio 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
DOTT.SSA VIVIANA DI PALMA
Pag. 7 di 7
Sezione lavoro
N.R.G. 9869/2022
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to ROMANELLO ERNESTO
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1 P.IVA_1
PUTORTI' ANNACHIARA resistente
OGGETTO: “INCREMENTO QUOTE ORARIE PER ANZIANITÀ”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2022 la ricorrente lamentava il mancato incremento della quota oraria del proprio compenso, atteso che parte convenuta, calcolandone erroneamente l'anzianità, aveva continuato a corrisponderle la retribuzione solo con riferimento all'orario di 24 ore settimanali, non anche in relazione alle ulteriori 10 ore;
conseguentemente chiedeva di accertare il proprio diritto al riconoscimento della quota del compenso orario in relazione all'anzianità di servizio maturata dal 1° marzo 1987, calcolato su 34 ore settimanali, con conseguente condanna dell' al pagamento di € Parte_2
14.778,89, a titolo di differenze retributive dovute dal mese di gennaio
2018 sino al mese di novembre 2022.
L si costituiva e contestava la fondatezza delle CP_1
deduzioni avversarie, e chiedeva il rigetto della domanda.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127- ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 Pt_3
MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Pt_3
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N°
642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a
. 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_2
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Pag. 2 di 7 La domanda è fondata, e pertanto deve essere accolta.
Ed invero deve rilevarsi che a fronte delle deduzioni di parte ricorrente, parte convenuta ha contestato l'an debeatur sull'unico presupposto per cui, a cagione del nuovo incarico ottenuto dalla ricorrente a far data dal gennaio 2013, fosse intervenuto un mutamento del rapporto, sub specie di nuovo rapporto lavorativo che andava ad aggiungersi a quello già in corso dal 1987.
Contro Riteneva pertanto inapplicabile il disposto dell'art. 42 dell' richiamato, che in merito a tale particolare circostanza nulla sembrava indicare.
Tuttavia ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, gli incarichi Contr affidati alla ricorrente dall' ovvero sia quello presso il DART a far data dal 1.3.1987 sia quello aggiuntivo da espletarsi presso il consultorio di Pulsano dal 1.1.2013, siano da considerarsi un unico e inscindibile rapporto lavorativo.
E tanto si rileva dal disposto letterale proprio dell'invocato art 42, co. Contro 1, lett. A, punto 2 dell , che, nel disciplinare l'incremento della quota oraria in relazione alle anzianità di servizio maturate anteriormente ad una certa data, fa specifico rinvio al “compenso di cui al comma 1”, il quale è determinato con riferimento onnicomprensivo ad “ogni ora di attività”, senza alcuna specifica esclusione.
Nello stesso senso depone invero anche il disposto di cui all'art. 19
ACN (ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO), secondo cui (co. 2): “Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente
Pag. 3 di 7 Accordo in una sola branca medica specialistica o area professionale con rapporto di lavoro convenzionato unico a tutti gli effetti, instaurato con una o più Aziende della stessa Regione o di Aziende di altra
Regione confinante. Le ore di attività sono ricoperte attraverso conferimento di nuovo incarico o aumenti di orario nella stessa branca
o area professionale, o attraverso riconversione in branche diverse.
…”.
Vieppiù che sul punto, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, risulta essersi formato anche giudicato, a seguito dell'intervenuta irrevocabilità della Sentenza della Corte d'Appello di
Lecce nr 65/2023 la quale - chiamata a pronunciarsi sulla sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, in accoglimento della
Contr domanda dell'odierna ricorrente aveva condannato l' a versare le differenze retributive conseguenti all'incremento delle ore settimanali su cui calcolare la quota del compenso orario dovuta in relazione all'anzianità di servizio maturata dal 1.1.2013 al dicembre 2017, ai sensi dell'art 42, comma 1 lett A) punto 2 dell'AEC - ha chiaramente statuito che “l'incarico ottenuto nel gennaio 2013 si è aggiunto a quello presso il Dart di Tramontone, aumentando il turno di lavoro da 24 a 34 ore settimanali. Dunque non vi è stata soluzione di continuità tra i due incarichi, ma sovrapposizione degli stessi venendo a costituire un unico incarico, in relazione al quale deve essere computata la quota oraria prevista per l'anzianità di servizio acquisita. Nulla osta alla considerazione degli incarichi, pur assunti in due momenti diversi, come unico incarico, ai sensi del disposto di cui all'art 19 AEC che appunto unifica ai fini della considerazione giuridica ed economica le
Pag. 4 di 7 ore di attività assunte dal professionista con una o più aziende della stessa Regione o anche di Regione in virtù di nuovi incarichi o aumenti di orario”.
Pertanto, deve dichiararsi che parte ricorrente ha diritto al riconoscimento della quota del compenso orario - in relazione alla anzianità di servizio maturata dal 1° marzo 1987 (ex art. 42, co. 1, lett. A,
Contro punto 2 dell ) - calcolato su 34 ore settimanali a decorrere dal gennaio 2018, nonché alla corresponsione – con la medesima decorrenza
– delle relative differenze retributive.
Tali differenze risultano quantificate in complessivi euro € 14.778,89, secondo i conteggi prodotti da parte ricorrente per il periodo gennaio 2018
- novembre 2022 e non specificamente contestati, atteso che parte convenuta, pur avendo contestato la sussistenza del credito, si è limitata ad una generica contestazione della correttezza gli stessi, sicché possono essere congruamente utilizzati in questa sede (cfr. CASS. LAV. 19/1/2006
N° 945).
I mesi in contestazione, infine, risultano effettivamente 142 (dovendosi conteggiare interamente anche il mese di marzo 1987) e non 141 come
Contr sostenuto dall
Spetta altresì il maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
Pag. 5 di 7 legge n. 724 del 1994, sulla base della "ratio decidendi" prospettata dal
Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO 2005 N° 16284).
L deve essere altresì condannata al pagamento delle spese CP_4
processuali in favore della parte ricorrente, liquidate come da dispositivo.
Inaccoglibile pare la domanda di condanna formulata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art 96 c.p.c.
Infatti, non risultano sussistere i presupposti per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore di controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi dell'ultimo comma dell'art 96 c.p.c., di un' ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata ed eventualmente stabilita dal giudice in via equitativa.
Trattasi di una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d'ufficio, autonoma ed indipendente rispetto all'ipotesi di responsabilità aggravata ex art 96 comma 1 e 2 c.p.c. e con questa cumulabile, che tuttavia richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro (se non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, almeno) di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso di processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. ex plurimis Cass Sez II
21 .11.2017 nr 27623).
Orbene, tale abuso del diritto processuale non è identificabile nella mera infondatezza della prospettazione (cfr. Cass Sez III 29.9.2016 nr 152) ma deve consistere in difese macroscopicamente inammissibili o manifestatamente infondate, vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge) vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad esempio, fatti di cui si accerti la
Pag. 6 di 7 manifesta falsità):ciò che, invero, non pare essersi verificato nella fattispecie in esame in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della quota del compenso orario - in relazione alla anzianità di servizio maturata dal 1° marzo 1987 (ex art. 42, co. 1, Contro lett. A, punto 2 dell ) e per l'effetto condanna la CP_1
al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive conseguentemente spettanti e quantificate in € 14.778,89, per il periodo da gennaio 2018 sino a novembre 2022, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna altresì la alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €
1.600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Ernesto ROMANELLO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 5 febbraio 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
DOTT.SSA VIVIANA DI PALMA
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