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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 3117/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3117/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BELLOSI PAOLA EMILIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BELLOSI PAOLA EMILIA
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. BELLOSI PAOLA EMILIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BELLOSI PAOLA EMILIA
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VACCARELLO VALENTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE' GRIFFONI 9 BOLOGNA presso il difensore avv. VACCARELLO VALENTINA
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 5.2.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio per sentirla condannata al Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale patito dalle predette a titolo di vacanza rovinata a cagione dei profondi disagi sofferti dalle stesse a seguito della grave inadempienza della struttura alberghiera ove alloggiavano per il periodo del 21.08.2021 al
28.08.2021, quantificato in complessivi euro 3.151,00.
2. Il Giudice di Pace di Faenza con la impugnata sentenza n. 113/2023
a definizione del giudizio n. 380/2022 R.G. respingeva la domanda formulata dalle odierne attrici. In particolare, osservava che i disagi patiti dalle attrici non superavano la soglia minima di tolleranza.
3. Avverso la predetta decisione hanno proposto impugnazione Pt_1
e affidandosi ad un unico motivo con il
[...] Parte_2 quale hanno denunciato i vizi e illogicità della motivazione della sentenza di primo grado per aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie ed applicato erroneamente l'art. 2727 c.c..
4. Si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello ex adverso proposto e la conferma della sentenza impugnata.
5. L'appello è infondato e va respinto.
Il giudice di prime cure ha respinto la domanda di risarcimento per
“vacanza rovinata” in quanto i disagi subiti dalle attrici non hanno superato la soglia minima di tolleranza.
A ben vedere infatti, la ratio decidendi della sentenza di primo grado non va individuata nel non aver ritenuto provato i fatti di inadempimento allegati dalle attrici ma nella ritenuta loro inidoneità a dare ingresso alla tutela risarcitoria. La sentenza di primo grado merita conferma.
Le odierne appellanti si dolgono dei seguenti disservizi: la camera di albergo non era fornita di telefono per poter comunicare con la reception;
il servizio SKY era inattivo con la tv recante la scritta nel display “no signal”; l'impianto di condizionamento non era funzionante, oltre che vetusto e con presenza di evidenti e consolidate muffe;
gli asciugamani non erano puliti e presentavano macchie;
l'asciugacapelli affisso al muro era obsoleto e non funzionante;
non vi erano prodotti per l'igiene ad esclusione di quattro bustine per la doccia ed un sapone piccolo, prodotti mai riforniti durante il soggiorno;
l'armadio era impolverato ed erano presenti poche ed inadeguate grucce;
vi erano escrementi di topo sul balcone.
5.1 Il danno da vacanza rovinata è ormai genericamente descritto come il pregiudizio psichico-materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata a causa dell'inadempimento dell'organizzatore.
Il mancato godimento della vacanza legittima pienamente, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto, la richiesta di risarcimento, correlata al tempo inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta. Presupposto per la liquidazione del danno è ad esempio un viaggio di nozze "rovinato", evento irripetibile per il quale il Giudice valuterà finalità ed essenzialità di tutte le attività e dei servizi forniti con il pacchetto turistico.
Il danno da vacanza rovinata, per elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, è compreso in uno dei "casi previsti dalla legge" cui si riferisce l'art. 2059 c.c. per la risarcibilità del danno non patrimoniale. Naturalmente non tutti i pregiudizi possono essere risarciti ma solo quelli che superino una soglia minima di tolleranza ex art. 1455 c.c. secondo la valutazione del giudice di merito.
E' sufficiente provare l'inadempimento dell'operatore turistico perché l'onere probatorio in capo al viaggiatore possa dirsi assolto: quindi senza la necessità di verificare propri stati psichici sottoposti a stress, l'attore potrà allegare gli elementi di fatto indicanti l'esistenza e l'entità del pregiudizio sofferto in base alla disciplina del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
La risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, infatti (anche), che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale)
e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi).
In tema di danno non patrimoniale da vacanza rovinata infatti, è richiesta la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime
(precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost.), e si traduce in un'operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso (cfr. ex multis Cass. n.
26142/2023 e Cass. n. 14662/2015). È evidente, dunque, che non ogni disagio o mancata realizzazione di quanto programmato determina il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, poiché la richiesta risarcitoria di danni non patrimoniali per disagi e fastidi da qualificarsi minimi, avuto presente la causa in concreto del contratto, contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti, e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore
(cfr. Cass. n. 7256/2012).
5.2 Facendo applicazione di tali principi al caso concreto, va confermato quanto già osservato dal primo giudice circa il mancato superamento della soglia della tollerabilità dei disservizi riscontrati. Le attrici infatti nulla allegano circa gli specifici gravi pregiudizi subiti a causa dei lamentati disservizi né chiariscono come questi, nel concreto, abbiano “rovinato” in modo serio ed apprezzabile la loro vacanza.
Le odierne appellanti deducono l'esistenza del pregiudizio sofferto dalla mera esistenza dei disservizi lamentati tuttavia tale argomentazione non può essere condivisa se si considera che comunque esse hanno trascorso per intero la vacanza presso l'albergo e non hanno fornito alcuna prova circa il fatto di avere nella immediatezza denunciato l'esistenza degli stessi (sia per ottenere un cambio di stanza, sia per porre rimedio a disservizi riscontrati) come sarebbe ragionevole attendersi, nel caso in cui il soggiorno nella camera d'albergo fosse stato in effetti intollerabile. Per vero le odierne appellanti sostengono di aver tempestivamente denunciato i disservizi riscontrati, come emergerebbe dalla lettera inviata dal difensore alla società appellata (doc. all. 5 fasc. attore giudizio di primo grado). A ben vedere però, in tale missiva, si legge esclusivamente che fu fatto presente all'albergo dell'esistenza di escrementi di topi sul balcone, senza alcuna altra specifica lamentela circa gli altri profili di doglianza.
Dalle allegazioni delle attrici pertanto non emergono elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un danno tangibile, ricollegabile a ciascun disservizio riscontrato, tale da incidere sui propri diritti inviolabili, meritevole di ristoro per gravità della lesione e serietà del danno e debordante dal normale livello di tollerabilità. Non emerge cioè una seria ed apprezzabile lesione di quell'interesse non patrimoniale che la normativa in tema di danno da “vacanza rovinata” si prefigge di tutelare. I disservizi riscontrati paiono potersi ricondurre a disagi e fastidi che come tali non consentono di dare ingresso alla tutela risarcitoria invocata.
La domanda attorea va conclusivamente respinta e la sentenza primo grado confermata. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di e Parte_1
Si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, sulla Parte_2 base del valore della domanda, per le sole fasi svolte (studio, introduttiva, discussione) attenendosi ai minimi attesa la semplicità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale di Ravenna, in grado di appello, definitivamente pronunciando, nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- RIGETTA L'APPELLO proposto da e Parte_1 Parte_2
- CONDANNA e a rifondere Parte_1 Parte_2 [...] le spese di lite del presente grado che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 852 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ravenna, 26/03/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3117/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BELLOSI PAOLA EMILIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BELLOSI PAOLA EMILIA
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. BELLOSI PAOLA EMILIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BELLOSI PAOLA EMILIA
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VACCARELLO VALENTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE' GRIFFONI 9 BOLOGNA presso il difensore avv. VACCARELLO VALENTINA
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 5.2.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio per sentirla condannata al Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale patito dalle predette a titolo di vacanza rovinata a cagione dei profondi disagi sofferti dalle stesse a seguito della grave inadempienza della struttura alberghiera ove alloggiavano per il periodo del 21.08.2021 al
28.08.2021, quantificato in complessivi euro 3.151,00.
2. Il Giudice di Pace di Faenza con la impugnata sentenza n. 113/2023
a definizione del giudizio n. 380/2022 R.G. respingeva la domanda formulata dalle odierne attrici. In particolare, osservava che i disagi patiti dalle attrici non superavano la soglia minima di tolleranza.
3. Avverso la predetta decisione hanno proposto impugnazione Pt_1
e affidandosi ad un unico motivo con il
[...] Parte_2 quale hanno denunciato i vizi e illogicità della motivazione della sentenza di primo grado per aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie ed applicato erroneamente l'art. 2727 c.c..
4. Si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello ex adverso proposto e la conferma della sentenza impugnata.
5. L'appello è infondato e va respinto.
Il giudice di prime cure ha respinto la domanda di risarcimento per
“vacanza rovinata” in quanto i disagi subiti dalle attrici non hanno superato la soglia minima di tolleranza.
A ben vedere infatti, la ratio decidendi della sentenza di primo grado non va individuata nel non aver ritenuto provato i fatti di inadempimento allegati dalle attrici ma nella ritenuta loro inidoneità a dare ingresso alla tutela risarcitoria. La sentenza di primo grado merita conferma.
Le odierne appellanti si dolgono dei seguenti disservizi: la camera di albergo non era fornita di telefono per poter comunicare con la reception;
il servizio SKY era inattivo con la tv recante la scritta nel display “no signal”; l'impianto di condizionamento non era funzionante, oltre che vetusto e con presenza di evidenti e consolidate muffe;
gli asciugamani non erano puliti e presentavano macchie;
l'asciugacapelli affisso al muro era obsoleto e non funzionante;
non vi erano prodotti per l'igiene ad esclusione di quattro bustine per la doccia ed un sapone piccolo, prodotti mai riforniti durante il soggiorno;
l'armadio era impolverato ed erano presenti poche ed inadeguate grucce;
vi erano escrementi di topo sul balcone.
5.1 Il danno da vacanza rovinata è ormai genericamente descritto come il pregiudizio psichico-materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata a causa dell'inadempimento dell'organizzatore.
Il mancato godimento della vacanza legittima pienamente, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto, la richiesta di risarcimento, correlata al tempo inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta. Presupposto per la liquidazione del danno è ad esempio un viaggio di nozze "rovinato", evento irripetibile per il quale il Giudice valuterà finalità ed essenzialità di tutte le attività e dei servizi forniti con il pacchetto turistico.
Il danno da vacanza rovinata, per elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, è compreso in uno dei "casi previsti dalla legge" cui si riferisce l'art. 2059 c.c. per la risarcibilità del danno non patrimoniale. Naturalmente non tutti i pregiudizi possono essere risarciti ma solo quelli che superino una soglia minima di tolleranza ex art. 1455 c.c. secondo la valutazione del giudice di merito.
E' sufficiente provare l'inadempimento dell'operatore turistico perché l'onere probatorio in capo al viaggiatore possa dirsi assolto: quindi senza la necessità di verificare propri stati psichici sottoposti a stress, l'attore potrà allegare gli elementi di fatto indicanti l'esistenza e l'entità del pregiudizio sofferto in base alla disciplina del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
La risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, infatti (anche), che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale)
e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi).
In tema di danno non patrimoniale da vacanza rovinata infatti, è richiesta la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime
(precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost.), e si traduce in un'operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso (cfr. ex multis Cass. n.
26142/2023 e Cass. n. 14662/2015). È evidente, dunque, che non ogni disagio o mancata realizzazione di quanto programmato determina il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, poiché la richiesta risarcitoria di danni non patrimoniali per disagi e fastidi da qualificarsi minimi, avuto presente la causa in concreto del contratto, contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti, e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore
(cfr. Cass. n. 7256/2012).
5.2 Facendo applicazione di tali principi al caso concreto, va confermato quanto già osservato dal primo giudice circa il mancato superamento della soglia della tollerabilità dei disservizi riscontrati. Le attrici infatti nulla allegano circa gli specifici gravi pregiudizi subiti a causa dei lamentati disservizi né chiariscono come questi, nel concreto, abbiano “rovinato” in modo serio ed apprezzabile la loro vacanza.
Le odierne appellanti deducono l'esistenza del pregiudizio sofferto dalla mera esistenza dei disservizi lamentati tuttavia tale argomentazione non può essere condivisa se si considera che comunque esse hanno trascorso per intero la vacanza presso l'albergo e non hanno fornito alcuna prova circa il fatto di avere nella immediatezza denunciato l'esistenza degli stessi (sia per ottenere un cambio di stanza, sia per porre rimedio a disservizi riscontrati) come sarebbe ragionevole attendersi, nel caso in cui il soggiorno nella camera d'albergo fosse stato in effetti intollerabile. Per vero le odierne appellanti sostengono di aver tempestivamente denunciato i disservizi riscontrati, come emergerebbe dalla lettera inviata dal difensore alla società appellata (doc. all. 5 fasc. attore giudizio di primo grado). A ben vedere però, in tale missiva, si legge esclusivamente che fu fatto presente all'albergo dell'esistenza di escrementi di topi sul balcone, senza alcuna altra specifica lamentela circa gli altri profili di doglianza.
Dalle allegazioni delle attrici pertanto non emergono elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un danno tangibile, ricollegabile a ciascun disservizio riscontrato, tale da incidere sui propri diritti inviolabili, meritevole di ristoro per gravità della lesione e serietà del danno e debordante dal normale livello di tollerabilità. Non emerge cioè una seria ed apprezzabile lesione di quell'interesse non patrimoniale che la normativa in tema di danno da “vacanza rovinata” si prefigge di tutelare. I disservizi riscontrati paiono potersi ricondurre a disagi e fastidi che come tali non consentono di dare ingresso alla tutela risarcitoria invocata.
La domanda attorea va conclusivamente respinta e la sentenza primo grado confermata. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di e Parte_1
Si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, sulla Parte_2 base del valore della domanda, per le sole fasi svolte (studio, introduttiva, discussione) attenendosi ai minimi attesa la semplicità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale di Ravenna, in grado di appello, definitivamente pronunciando, nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- RIGETTA L'APPELLO proposto da e Parte_1 Parte_2
- CONDANNA e a rifondere Parte_1 Parte_2 [...] le spese di lite del presente grado che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 852 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ravenna, 26/03/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni