Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2001, n. 10582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10582 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 1 0582 /0 REPUBBLICA ITALI IN NOME DEL POL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggett' SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 55/99 MERCURIO Dott. Ettore - Consigliere BATTIMIELLO Cron.73200 Dott. Bruno - Consigliere MINICHIELLODott. Florindo Rep. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Ud. 29/05/01 Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CI IA, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 - controricorrente avverso la sentenza n. 2267/98 del Tribunale di 2602 -1- NAPOLI, depositata il 01/06/98 R.G.N. 42004/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- r.g.n. 955/99 ud. 29 maggio 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con appello del 14 marzo 1996 CI IA impugnava la 1. sentenza del Pretore di Napoli depositata il 29 dicembre 1996 esponendo di aver ottenuto in ritardo, in data 31 maggio 1988, dal Ministero dell'Interno il pagamento delle somme dovute per ratei di benefici economici di cui alla arretrati normativa in materia di invalidità civile (L. 118/71 L. 11.2.1980 n. 18) maturate rispettivamente in data 1 aprile 1984. Lamentava la parte appellante che l'adito Pretore a seguito della eccepita prescrizione quinquennale, aveva rigettato la domanda proposta con il ricorso depositato in data 30 settembre 1994 (not. il 30 novembre 1995) volta ad ottenere sugli importi erogati in ritardo quanto richiesto per svalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, senza quindi nemmeno riconoscere altresi il diritto alla ulteriore rivalutazione monetaria fino al saldo. Pertanto, reiterando la domanda proposta in prime cure, ne chiedeva l'integrale accoglimento. appellato si costituiva chiedendo Il Ministero dell'Interno il rigetto del gravame. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 21 maggio 1° giugno 1998, ha rigettato l'appello. cassazione Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per l'Ascione con un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso il Ministero dell'interno. MOTIVI DELLA DECISIONE primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la 1. Con il violazione e falsa applicazione dell'art. 429, 3° Co., c.p.c. e artt. 2946 e 2948 C.C.. La sentenza del giudice di II grado sostiene la difesa della ricorrente è affetta da violazione di - norme di diritto, in particolare dell'art. 429, 3° CO., c.p.c., dettato in origine per i soli crediti di lavoro, ma esteso dalla Corte Costituzionale a quelli previdenziali ed assistenziali (C. cost. n. 156 del 1991 e 196 del 1993). L'unicità del regime è poi stata confermata dall'art 22, CO., L. 23 novembre 1994 n. 036 724. Deduce in particolare la ricorrente che interessi e rivalutazione 3 seguono lo stesso regime di prescrizione della prestazione assistenziale e che questa, prima della liquidazione, è soggetta al termine decennale ordinario.
2. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già affermato (Cass., sez. lav., 8 aprile 1999, n.3437) e qui ribadisce che la prescrizione decennale del - - credito avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale dovuta agli invalidi civili (prescrizione decennale applicabile in mancanza della liquidità del credito per il non completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa, secondo la peculiare disciplina al riguardo applicabile ai fini della prescrizione dei ratei di prestazioni previdenziali о assistenziali) decorre, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 C.C., salvo che l'ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori. Questi principi hanno poi trovato anche conferma nella più recente giurisprudenza di questa Corte. Infatti Cass. 8 febbraio 2001 n. 1804 ha ulteriormente ribadito che il credito per rivalutazione ed interessi legali, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi. Applicando i principi di diritto sopra precisati alla fattispecie il ricorso merita accoglimento perche' il Tribunale ha erroneamente accolto i eccezione di prescrizione quinquennale proposta dall'amministrazione. Per questa ragione la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Napoli, che procedera' ai necessari accertamenti di fatto uniformandosi al seguente principio di diritto: il credito alla rivalutazione e agli ratel di prestazione interessi legali, dovuti sui agliassistenziale spettante invalidi civili corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di 4 per le somme calcolate con riferimento ai ratei prestazione e, dalla scadenza di ciascuno di essi. successivi,
PER QUESTI MOTIVI
impugnata eCorte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza La rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Cosi' deciso in Roma, il 29 maggio 2001 Ethe Миличев Il Consigliere estensore Il Presidente (Ettore Mercurio) (Giovanni Amoroso) пдешиM ade. - IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 2 AGO. 2001 oggi, IL CANCELLIERE Phill O 0 T 1 T O V 0 1 A . S T S R A A T , H C A B 5