Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5214/2024 V.G. R.G.
TRA
Parte 1 Parte 2 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio
Romanello, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 20.1.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il Parte 1 e la Pt 2 , unitisi in matrimonio in data 24.9.1983, hanno generato due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
la loro separazione è stata omologata dall'ufficio epigrafato con decreto del 13.5.2013 R.G. n. 571/2013.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 20.1.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo, la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
- il sig. verserà in favore della sig.raParte 1 Parte_2 a titolo di assegno divorzile, la somma di € 450,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 24.9.1983 in Salice
NO (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 1983 n. 48 Parte II
Serie A, alle condizioni indicate in motivazione;
b) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000;
c) nulla sulle spese di lite.
Lecce, 7.2.2025
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)