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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1596 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
IC IS , cittadino italiano, nato a Parte_1 C.F._1
Milano il 30 luglio 1958, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Parma, Strada della Repubblica n. 31, presso e nello studio dell'Avv. Maria
Elisabetta Contino del Foro di Parma, IC IS , che lo C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura in atti (indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Ricorrente
CONTRO
IC IS , cittadina italiana, nata a [...] Controparte_1 C.F._3
il 15 settembre 1963, residente in [...]26
Resistente contumace
OGGETTO: revoca assegno divorzile
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/05/2025 la parte presente discuteva oralmente il procedimento e precisava le conclusioni come da verbale di causa. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 c.p.c. ritualmente notificato per compiuta giacenza in data 28.10.2024 il sig. conveniva in giudizio la signora Parte_1 CP_1
remettendo: che in data 19 settembre 1987 le parti avevano contratto matrimonio
[...]
concordatario in Roma, fissando poi la loro residenza in Parma;
che in data 13.7.1998 erano addivenuti a separazione consensuale ai termini e condizioni di cui al verbale omologato dal Tribunale di Parma il successivo 15 settembre 1998; che in seguito il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva del 22 novembre 2002, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo alla successiva sentenza definitiva dell'11 novembre 2005, pubblicata il 7 febbraio 2006, le statuizioni sulle domande di natura economica;
che con sentenza del 22 novembre 2008, pubblicata il 6 maggio 2009, la Corte
d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva attribuito alla a decorrere dal mese di gennaio 2007 il diritto a un assegno divorzile fissato in CP_1
Euro 6.000,00 mensili, con rivalutazione ISTAT da gennaio 2008, revocando al contempo il contributo abitativo di Euro 8.000,00 al mese disposto in prime cure;
che il provvedimento della Corte d'Appello era stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
24252 del 30 settembre 2013, depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2013; che in data 3 marzo
2018 la Signora era convolata a nuove nozze. Controparte_1
Tanto premesso il ricorrente chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare che l'obbligo del sig. di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della Signora Pt_1 CP_1
per l'importo di Euro 6.000,00 mensili con rivalutazione ISTAT, era cessato e si
[...] era estinto automaticamente in virtù del disposto dell'art. 5, comma 10, L. 898/70 e successive modifiche e integrazioni, per effetto delle nuove nozze contratte dalla beneficiaria in data 3 marzo 2018 e con efficacia da tale medesimo giorno o in ogni caso dalla data di deposito del ricorso.
Nella contumacia della resistente e il visto del Pubblico Ministero la causa, di natura documentale, attesa la rinuncia di parte ricorrente ai termini di cui all'art.473 bis.28 c.p.c. veniva rimessa al Collegio per la decisone all'udienza del 27.5.25.
La domanda è fondata e va accolta.
Ai sensi del comma 10 dell'art. 5 della legge n. 898 del 1.12.1970, "L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze". Trattasi di decadenza dal diritto a ricevere l'assegno divorzile, e in quanto tale opera automaticamente (tenuto conto non solo del tenore letterale della norma ma anche della funzione assistenziale dell'assegno divorzile, che cessa di essere tale nel momento in cui, contraendo il beneficiario nuovo matrimonio, i doveri di solidarietà morale ed economica si trasferiscono in capo al nuovo coniuge).
A differenza delle fattispecie di riconoscimento dell'assegno divorzile, e delle fattispecie di accertamento dell'insussistenza del diritto all'assegno, in cui il momento iniziale di decorrenza (rispettivamente dell'obbligo o dell'eventuale revoca) viene individuato nella data di passaggio in giudicato della sentenza che ha risolto il vincolo coniugale salvo il temperamento previsto dall'art. 4 comma 13 L. 898/1970, (cfr. da ultimo Cass. sez. VI sent.
n. 23263 del 15/11/201 e Cass. sez. IV sent. n. 30257 del 15.12.2017), ed a differenza dell'ipotesi di revoca dell'assegno divorzile a seguito di nuova convivenza del beneficiario, nella quale sono necessari un accertamento ed una valutazione discrezionale dei relativi presupposti (cfr. Cass. sez. I n. 6855 del 3.4.2015, in motivazione), la revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile a seguito delle nuove nozze contratte dal beneficiario, proprio perché non necessita di alcun vaglio del giudice ma opera automaticamente, non può che decorrere da tale data.
Quindi, la disposta revoca retroagisce facendo venire meno il diritto all'assegno divorzile a far data dal marzo 2018.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo alla stregua del D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente espletata
(assenza di attività istruttoria, minima attività svolta nella fase decisionale, contumacia della convenuta)
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, così provvede: accoglie la domanda del ricorrente e dichiara che l'obbligo del sig. di corresponsione Pt_1 dell'assegno divorzile in favore della Signora per l'importo di euro Controparte_1
6.000,00 mensili con rivalutazione ISTAT, è cessato e si è estinto automaticamente in virtù del disposto dell'art. 5, comma 10, L. 898/70 e successive modifiche e integrazioni, per effetto delle nuove nozze contratte dalla beneficiaria in data 3 marzo 2018 e con efficacia da tale medesimo giorno;
condanna la resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 130,00 per esborsi ed euro 3000,00 per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Civitavecchia 27 maggio 2025
IL PRESIDENTE rel./est. dott.ssa Roberta Nardone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1596 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
IC IS , cittadino italiano, nato a Parte_1 C.F._1
Milano il 30 luglio 1958, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Parma, Strada della Repubblica n. 31, presso e nello studio dell'Avv. Maria
Elisabetta Contino del Foro di Parma, IC IS , che lo C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura in atti (indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Ricorrente
CONTRO
IC IS , cittadina italiana, nata a [...] Controparte_1 C.F._3
il 15 settembre 1963, residente in [...]26
Resistente contumace
OGGETTO: revoca assegno divorzile
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/05/2025 la parte presente discuteva oralmente il procedimento e precisava le conclusioni come da verbale di causa. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 c.p.c. ritualmente notificato per compiuta giacenza in data 28.10.2024 il sig. conveniva in giudizio la signora Parte_1 CP_1
remettendo: che in data 19 settembre 1987 le parti avevano contratto matrimonio
[...]
concordatario in Roma, fissando poi la loro residenza in Parma;
che in data 13.7.1998 erano addivenuti a separazione consensuale ai termini e condizioni di cui al verbale omologato dal Tribunale di Parma il successivo 15 settembre 1998; che in seguito il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva del 22 novembre 2002, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo alla successiva sentenza definitiva dell'11 novembre 2005, pubblicata il 7 febbraio 2006, le statuizioni sulle domande di natura economica;
che con sentenza del 22 novembre 2008, pubblicata il 6 maggio 2009, la Corte
d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva attribuito alla a decorrere dal mese di gennaio 2007 il diritto a un assegno divorzile fissato in CP_1
Euro 6.000,00 mensili, con rivalutazione ISTAT da gennaio 2008, revocando al contempo il contributo abitativo di Euro 8.000,00 al mese disposto in prime cure;
che il provvedimento della Corte d'Appello era stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
24252 del 30 settembre 2013, depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2013; che in data 3 marzo
2018 la Signora era convolata a nuove nozze. Controparte_1
Tanto premesso il ricorrente chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare che l'obbligo del sig. di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della Signora Pt_1 CP_1
per l'importo di Euro 6.000,00 mensili con rivalutazione ISTAT, era cessato e si
[...] era estinto automaticamente in virtù del disposto dell'art. 5, comma 10, L. 898/70 e successive modifiche e integrazioni, per effetto delle nuove nozze contratte dalla beneficiaria in data 3 marzo 2018 e con efficacia da tale medesimo giorno o in ogni caso dalla data di deposito del ricorso.
Nella contumacia della resistente e il visto del Pubblico Ministero la causa, di natura documentale, attesa la rinuncia di parte ricorrente ai termini di cui all'art.473 bis.28 c.p.c. veniva rimessa al Collegio per la decisone all'udienza del 27.5.25.
La domanda è fondata e va accolta.
Ai sensi del comma 10 dell'art. 5 della legge n. 898 del 1.12.1970, "L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze". Trattasi di decadenza dal diritto a ricevere l'assegno divorzile, e in quanto tale opera automaticamente (tenuto conto non solo del tenore letterale della norma ma anche della funzione assistenziale dell'assegno divorzile, che cessa di essere tale nel momento in cui, contraendo il beneficiario nuovo matrimonio, i doveri di solidarietà morale ed economica si trasferiscono in capo al nuovo coniuge).
A differenza delle fattispecie di riconoscimento dell'assegno divorzile, e delle fattispecie di accertamento dell'insussistenza del diritto all'assegno, in cui il momento iniziale di decorrenza (rispettivamente dell'obbligo o dell'eventuale revoca) viene individuato nella data di passaggio in giudicato della sentenza che ha risolto il vincolo coniugale salvo il temperamento previsto dall'art. 4 comma 13 L. 898/1970, (cfr. da ultimo Cass. sez. VI sent.
n. 23263 del 15/11/201 e Cass. sez. IV sent. n. 30257 del 15.12.2017), ed a differenza dell'ipotesi di revoca dell'assegno divorzile a seguito di nuova convivenza del beneficiario, nella quale sono necessari un accertamento ed una valutazione discrezionale dei relativi presupposti (cfr. Cass. sez. I n. 6855 del 3.4.2015, in motivazione), la revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile a seguito delle nuove nozze contratte dal beneficiario, proprio perché non necessita di alcun vaglio del giudice ma opera automaticamente, non può che decorrere da tale data.
Quindi, la disposta revoca retroagisce facendo venire meno il diritto all'assegno divorzile a far data dal marzo 2018.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo alla stregua del D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente espletata
(assenza di attività istruttoria, minima attività svolta nella fase decisionale, contumacia della convenuta)
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, così provvede: accoglie la domanda del ricorrente e dichiara che l'obbligo del sig. di corresponsione Pt_1 dell'assegno divorzile in favore della Signora per l'importo di euro Controparte_1
6.000,00 mensili con rivalutazione ISTAT, è cessato e si è estinto automaticamente in virtù del disposto dell'art. 5, comma 10, L. 898/70 e successive modifiche e integrazioni, per effetto delle nuove nozze contratte dalla beneficiaria in data 3 marzo 2018 e con efficacia da tale medesimo giorno;
condanna la resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 130,00 per esborsi ed euro 3000,00 per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Civitavecchia 27 maggio 2025
IL PRESIDENTE rel./est. dott.ssa Roberta Nardone