TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 05/12/2024 al n. 1030 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 03/04/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. De Tina Flaviano, l'avv. Riommi Maurizio e Parte_1
l'avv. Verduchi Daniele
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del ministro pro Controparte_1
tempore, con la dott.ssa e la dott. Silvia Tacus giusta autorizzazione CP_2 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: “carta docenti”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito e in via principale: - accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare;
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato nel ruolo di educatore dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2024/2025 o per il diverso periodo di giustizia;
- condannare il all'assegnazione della carta Controparte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per la complessiva somma di €.3.000,00 o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. - In subordine, qualora non fosse possibile l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannare il Controparte_1
a corrispondere a titolo di risarcimento del danno, in sostituzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la complessiva somma di €. 3.000,00 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma
1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato versato. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, si chiede le stesse vengano ridotte in applicazione della prescrizione quinquennale come sopra eccepita nonché proporzionalmente al periodo ed alle ore di servizio effettivamente prestati. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/12/2024 esponeva di essere Parte_1
insegnante a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_1
, assunto nel profilo di educatore, attualmente in servizio presso il Convitto
[...]
Nazionale “Educandato Statale Uccellis”, e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Il ricorrente deduceva, quindi, la violazione del principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, lamentando una disparità di trattamento che doveva ritenersi illegittima anche alla luce della Direttiva 1999/70/CE e degli artt. 2, 3 e 36 Cost., come peraltro affermato dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito, e concludeva come in epigrafe.
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione CP_1
quinquennale e chiedendo, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree, posto che il ricorrente non era docente inquadrato come educatore, bensì educatore e che le due qualifiche, pur riconducibili alla stessa area professionale, dovevano tuttavia ritenersi differenti, non essendo possibile transitare dall'una all'altra.
Il convenuto, inoltre, deduceva che destinatari della misura di formazione CP_1 ed aggiornamento ai sensi dell'art. 2 del DPCM 23.09.15 erano i soli docenti e che non era quindi possibile estendere il riconoscimento del bonus in commento anche agli educatori, trattandosi peraltro di una misura che non attribuisce un incremento stipendiale, ma è volta ad assicurare la formazione continua del personale docente.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 03/04/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda del ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In assenza di contestazioni ad opera del , devono ritenersi pacifici la CP_1
sussistenza dei rapporti di lavoro tra le parti e il fatto che il negli anni CP_1 scolastici in cui ha lavorato il ricorrente ha erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato.
È quindi anzitutto opportuno richiamare la normativa rilevante in causa.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.9.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.09.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, prevede che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo
a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tuttavia, dalle norme di riferimento, di seguito riportate, emerge una piena equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante di scuola primaria:
- l'art. 121 del d.P.R. n. 417/74 (recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), rubricato “Ruoli del personale educativo”, dispone testualmente che: “Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello
Stato e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari”;
- l'art. 398, co. 2 del D.Lgs. n. 297/94, secondo il quale “i ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”;
- l'art. 25 del CCNL di settore 2016-2018, che stabilisce che “il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2°grado; il personal educativo dei convitti e degli educandati femminili”;
- l'art. 127 CCNL - Profilo professionale e funzione del personale educativo - dispone che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e
l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”;
- anche i successivi artt. 128, 129 e 131 nel descrivere l'attività educativa dispongono che si tratta di un'attività “volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile
e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative”; e ricomprendono poi nelle azioni funzionali all'attività educativa “…tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi;
…la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.”, “…Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva. ...”.
Pertanto, si ritiene di condividere quanto affermato di recente dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 32104/2022, che ha evidenziato che “svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del , l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che «[…] 4. Rientra altresì nell'attività CP_3
funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere,
a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.
Ne consegue che, alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere interpretata nel senso di riconoscere anche al personale educativo e, quindi, anche al ricorrente, il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Preme inoltre evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L.
107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento.
Pertanto, la condanna del al pagamento del controvalore in denaro della CP_1
carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta, a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato. Va ora esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, il CP_1 quale ha evidenziato come debbano ritenersi prescritte ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. le somme maturate antecedentemente il quinquennio che precede la notifica del ricorso introduttivo.
Invero, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato “Importo della carta” dispone quanto segue:
“1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.
2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del
2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.
3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Ebbene, dalla chiara lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di
€ 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00.
Ciò significa che l'importo in esame viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per
“tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Sul punto è peraltro intervenuta di recente la Corte di Cassazione, che ha chiarito in ordine alla decorrenza della prescrizione che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento dell'incarico o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio” (Cass. n.
29961/2023).
Ciò posto, l'eccezione è infondata, in quanto il ricorrente ha provveduto ad inviare una diffida tramite raccomandata A/R ricevuta dal Ministero in data 10.12.2023, così interrompendo validamente il termine di prescrizione.
Dunque, in definitiva, deve riconoscersi al ricorrente il beneficio in esame per tutti gli anni scolastici richiesti, ossia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, nell'importo complessivo di €
3.000,00.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023 riguardante il riconoscimento del beneficio in commento al personale docente a tempo determinato ma con considerazioni estendibili al caso di specie, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato anticipatario.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione del D.M. n. 55/14 tenendo conto della minima complessità delle questioni affrontate che si inseriscono in un contenzioso seriale e dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, da riconoscersi nella misura del 30%, per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, considerata la presenza nel ricorso di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente , con riferimento agli Parte_1
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
“Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto
2) condanna il ad erogare in favore del Controparte_1 ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, l'importo complessivo di € 3.000,00, tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3) condanna il resistente all'integrale rifusione delle spese del presente CP_1 giudizio sostenute dal ricorrente, spese che liquida in €. 49,00 per esborsi, €.
1.339,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
Udine, 03/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 05/12/2024 al n. 1030 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 03/04/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. De Tina Flaviano, l'avv. Riommi Maurizio e Parte_1
l'avv. Verduchi Daniele
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del ministro pro Controparte_1
tempore, con la dott.ssa e la dott. Silvia Tacus giusta autorizzazione CP_2 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: “carta docenti”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito e in via principale: - accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare;
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato nel ruolo di educatore dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2024/2025 o per il diverso periodo di giustizia;
- condannare il all'assegnazione della carta Controparte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per la complessiva somma di €.3.000,00 o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. - In subordine, qualora non fosse possibile l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannare il Controparte_1
a corrispondere a titolo di risarcimento del danno, in sostituzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la complessiva somma di €. 3.000,00 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma
1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato versato. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, si chiede le stesse vengano ridotte in applicazione della prescrizione quinquennale come sopra eccepita nonché proporzionalmente al periodo ed alle ore di servizio effettivamente prestati. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/12/2024 esponeva di essere Parte_1
insegnante a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_1
, assunto nel profilo di educatore, attualmente in servizio presso il Convitto
[...]
Nazionale “Educandato Statale Uccellis”, e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Il ricorrente deduceva, quindi, la violazione del principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, lamentando una disparità di trattamento che doveva ritenersi illegittima anche alla luce della Direttiva 1999/70/CE e degli artt. 2, 3 e 36 Cost., come peraltro affermato dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito, e concludeva come in epigrafe.
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione CP_1
quinquennale e chiedendo, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree, posto che il ricorrente non era docente inquadrato come educatore, bensì educatore e che le due qualifiche, pur riconducibili alla stessa area professionale, dovevano tuttavia ritenersi differenti, non essendo possibile transitare dall'una all'altra.
Il convenuto, inoltre, deduceva che destinatari della misura di formazione CP_1 ed aggiornamento ai sensi dell'art. 2 del DPCM 23.09.15 erano i soli docenti e che non era quindi possibile estendere il riconoscimento del bonus in commento anche agli educatori, trattandosi peraltro di una misura che non attribuisce un incremento stipendiale, ma è volta ad assicurare la formazione continua del personale docente.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 03/04/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda del ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In assenza di contestazioni ad opera del , devono ritenersi pacifici la CP_1
sussistenza dei rapporti di lavoro tra le parti e il fatto che il negli anni CP_1 scolastici in cui ha lavorato il ricorrente ha erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato.
È quindi anzitutto opportuno richiamare la normativa rilevante in causa.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.9.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.09.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, prevede che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo
a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tuttavia, dalle norme di riferimento, di seguito riportate, emerge una piena equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante di scuola primaria:
- l'art. 121 del d.P.R. n. 417/74 (recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), rubricato “Ruoli del personale educativo”, dispone testualmente che: “Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello
Stato e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari”;
- l'art. 398, co. 2 del D.Lgs. n. 297/94, secondo il quale “i ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”;
- l'art. 25 del CCNL di settore 2016-2018, che stabilisce che “il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2°grado; il personal educativo dei convitti e degli educandati femminili”;
- l'art. 127 CCNL - Profilo professionale e funzione del personale educativo - dispone che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e
l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”;
- anche i successivi artt. 128, 129 e 131 nel descrivere l'attività educativa dispongono che si tratta di un'attività “volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile
e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative”; e ricomprendono poi nelle azioni funzionali all'attività educativa “…tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi;
…la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.”, “…Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva. ...”.
Pertanto, si ritiene di condividere quanto affermato di recente dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 32104/2022, che ha evidenziato che “svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del , l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che «[…] 4. Rientra altresì nell'attività CP_3
funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere,
a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.
Ne consegue che, alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere interpretata nel senso di riconoscere anche al personale educativo e, quindi, anche al ricorrente, il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Preme inoltre evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L.
107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento.
Pertanto, la condanna del al pagamento del controvalore in denaro della CP_1
carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta, a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato. Va ora esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, il CP_1 quale ha evidenziato come debbano ritenersi prescritte ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. le somme maturate antecedentemente il quinquennio che precede la notifica del ricorso introduttivo.
Invero, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato “Importo della carta” dispone quanto segue:
“1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.
2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del
2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.
3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Ebbene, dalla chiara lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di
€ 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00.
Ciò significa che l'importo in esame viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per
“tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Sul punto è peraltro intervenuta di recente la Corte di Cassazione, che ha chiarito in ordine alla decorrenza della prescrizione che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento dell'incarico o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio” (Cass. n.
29961/2023).
Ciò posto, l'eccezione è infondata, in quanto il ricorrente ha provveduto ad inviare una diffida tramite raccomandata A/R ricevuta dal Ministero in data 10.12.2023, così interrompendo validamente il termine di prescrizione.
Dunque, in definitiva, deve riconoscersi al ricorrente il beneficio in esame per tutti gli anni scolastici richiesti, ossia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, nell'importo complessivo di €
3.000,00.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023 riguardante il riconoscimento del beneficio in commento al personale docente a tempo determinato ma con considerazioni estendibili al caso di specie, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato anticipatario.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione del D.M. n. 55/14 tenendo conto della minima complessità delle questioni affrontate che si inseriscono in un contenzioso seriale e dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, da riconoscersi nella misura del 30%, per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, considerata la presenza nel ricorso di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente , con riferimento agli Parte_1
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
“Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto
2) condanna il ad erogare in favore del Controparte_1 ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, l'importo complessivo di € 3.000,00, tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3) condanna il resistente all'integrale rifusione delle spese del presente CP_1 giudizio sostenute dal ricorrente, spese che liquida in €. 49,00 per esborsi, €.
1.339,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
Udine, 03/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli