Art. 330.
(Versamenti e consegne fatti al sequestratario).
Le disposizioni dei due articoli precedenti non si applicano per i versamenti o per le consegne, da eseguirsi presso il sequestratario a norma degli articoli 295 e seguenti.
(Versamenti e consegne fatti al sequestratario).
Le disposizioni dei due articoli precedenti non si applicano per i versamenti o per le consegne, da eseguirsi presso il sequestratario a norma degli articoli 295 e seguenti.