Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco
Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4508 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.to Daniele Dalfino, con elezione di domicilio a Palermo, via Emerico
Amari n. 94, parte attrice contro
nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._1 dall'Avv.to Daniele Seidita, con elezione di domicilio a Palermo, via Orazio
Antinori n. 4/A parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate entro il termine perentorio del 13.01.2025 concesso ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 354/21, emesso da questo Tribunale su ricorso di è stato ordinato ad di consegnare Controparte_1 Parte_1 copia della documentazione meglio specificata in atti.
Avverso il decreto ha proposto opposizione la banca, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'altrui pretesa, asserendo che l'obbligo di consegna dei documenti non può consistere in un facere, bensì esclusivamente in un dare, con applicazione dell'art. 1182, secondo comma, c.c., dovendo essere cura del cliente recarsi presso la filiale di riferimento per ritirare la copia della documentazione di suo interesse. Ha evidenziato, al riguardo, l'assenza di inadempimenti della e CP_2 comunque la carenza dei presupposti di cui all'art. 119 TUB, per essere il rapporto dedotto in giudizio un mutuo fondiario, rispetto al quale non si applica l'obbligo sancito dall'art. 119 TUB. Indi, ha chiesto la revoca del decreto opposto, con condanna di controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al pagamento delle spese di lite.
2. Si è costituita la quale ha contestato le domande ex Controparte_1 adverso spiegate, deducendo che il diritto di ottenere la consegna dei documenti ingiunti ai sensi dell'art. 119 TUB è un diritto soggettivo autonomo, connesso agli obblighi di trasparenza e di informazione contrattuale, che trova altresì fondamento nel dovere di buona fede e correttezza. Ha chiesto, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione, la conferma del decreto opposto, con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alla rifusione delle spese.
3. Così riassunti i termini della controversia, è bene ricordare che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, da agganciare ai doveri di solidarietà e agli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto, sancito, peraltro, nell'art. 119 comma 4, D.Lgs.
n.385/1993 (v. in particolare Trib. Udine, 17/1/2011; Trib. Varese, 3
02/11/2009; Trib. Torino, 12/4/2010), a mente del quale “il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” (analoga disposizione è prevista dall'art. 28 del Regolamento Consob
n. 11522/982). In quest'orizzonte, il diritto del cliente ad ottenere la documentazione stricto sensu contrattuale (ossia relativa ai contratti all'origine dei rapporti), più profondo, per certi versi, rispetto a quello di ricevere copia della documentazione relativa alle “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni quale contemplato dall'art. 119 cit., rientra nel campo applicativo della disposizione, senza soggiacere al limite della decennalità previsto per la documentazione cd. contabile del rapporto, trovando, l'obbligo di consegnare i contratti (e la correlativa documentazione integrativa), diretto fondamento
(come anticipato) negli obblighi di solidarietà sociale che gravano su entrambi i contraenti durante la fase di esecuzione del rapporto (art. 2 Cost), e soprattutto sul contraente 'forte' nei rapporti asimmetrici, oltre che nei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. Peraltro, è lo stesso TUB (art. 117) che - dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti sono redatti per iscritto - ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali, dunque, hanno diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione, che successivamente e senza i limiti temporali stabiliti dall'art. 119 cit. (v. Corte
Appello Milano n. 1796/12). Non risulta inoltre necessario che siano rese note le ragioni per le quali la richiesta è avanzata, atteso che il diritto previsto dal quarto comma dagli artt. 117 e 119 TUB si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale, e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta (Cass. 4
n. 11773.1999).
4. Esposte tali doverose premesse, l'opposizione di investe il decreto Pt_1 con cui il Tribunale di Palermo ha ingiunto alla banca di consegnare a i seguenti documenti: Controparte_1
1. Copia degli allegati al contratto di mutuo ipotecario;
2. Copia Piano di Ammortamento aggiornato con evidenza delle rate pagate sino alla data odierna;
3. Copia delle polizze assicurative connesse al contatto di mutuo ipotecario;
4. Copia di tutte le comunicazioni periodiche ex art. 125-bis TUB emesse con cadenza annuale;
5. Copia di tutte le quietanze di pagamento.
Tali documenti erano stati richiesti tramite diffida avanzata a mezzo PEC il
05.08.2020, alla quale non seguiva alcun riscontro: soltanto dopo la notifica dell'ingiunzione, invero, la banca ha depositato parte dei documenti richiesti, e precisamente la copia del contratto di mutuo unitamente agli allegati. Rispetto
a simili reperti, come già detto, l'apparente inoperatività dell'art. 119 TUB non esclude il diritto del cliente a richiederne la consegna, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca o dal fatto che il cliente li possieda, in nome del generale principio di buona fede in executivis gravante, ex artt. 1175-1375 c.c., su ogni contraente, e sostanziantesi in una fonte di integrazione del contenuto negoziale ai sensi dell'art. 1374 c.c., imponendosi a ciascun contraente, al di là di specifici obblighi pattizi e del dovere generale di neminem laedere, di tenere comportamenti idonei a preservare gli interessi della controparte, entro i limiti dell'apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio. Né giova all'opponente il richiamo all'art. 1182, secondo comma, c.c., ritenendosi troncante che la banca non abbia mai 5
risposto alla richiesta ex art. 119 TUB del 4.8.2020, neppure spiegando che i documenti richiesti erano (o sarebbero stati) pronti per la consegna presso la filiale di riferimento, fermo restando che, a tenore dell'art. 1182, primo comma c.c., qualora il luogo di adempimento dell'obbligazione non sia stabilito di comune intesa dalle parti e non sia altrimenti desumibile in base alle consuetudini, la prestazione dovrà essere eseguita dal debitore nel luogo richiesto dalla natura della prestazione o da altre circostanze, sì che il luogo di adempimento può essere quello in cui - in considerazione della natura della prestazione stessa – può trovare migliore soddisfazione l'interesse del creditore, con la conseguenza, nel caso di specie, che la trasmissione della documentazione sarebbe potuta avvenire tramite spedizione al domicilio digitale della ch'era quello, peraltro, da cui era giunta l'istanza ex CP_1 art. 119 TUB.
5. Per quanto riguarda il piano di ammortamento con evidenza delle rate pagate, si tratta della rielaborazione del piano di ammortamento tramite l'annotazione dei pagamenti effettuati nel corso del tempo, ossia di un documento “a formazione progressiva”, chiaramente non preesistente alla richiesta, che potrebbe elaborarsi in qualsiasi momento al maturarsi di ogni nuova rata di rimborso. L'obbligo della sua consegna ai sensi dell'art. 119 TUB non pare perciò sussistere, o comunque non sembra giuridicamente coercibile, potendo essere oggetto di consegna solo ciò che fisicamente “pre-esiste” alla richiesta, tant'è che l'obbligo di consegna del piano di ammortamento originariamente formato sussiste eccome. Non è esigibile, in definitiva, la consegna di un documento che deve essere man mano annotato, trattandosi di un “facere” incoercibile.
6. Quanto alle quietanze di avvenuto pagamento, premesso che, nei casi dei mutui collegati a un conto, il rimborso rateale è di regola previsto mediante 6
addebito su un conto corrente preesistente o all'uopo aperto, sicché il cliente mutuatario può sempre verificare, mediante l'estratto conto periodico del c/c,
i pagamenti effettuati, deve, tuttavia, rilevarsi che la quietanza di pagamento, strettamente intesa, può essere richiesta dal debitore ogni volta che adempia al proprio obbligo (a tenore dell'art. 1199 c.c.) e, nel caso di adempimento rateale, dopo il pagamento di ogni rata. La pretesa della relativa consegna non appare, dunque, ultronea, anche in considerazione (ritornando all'art. 119
TUB) della valorizzazione degli obblighi di buona fede e correttezza di cui si è fatta menzione, e che consentono di estendere l'ambito oggettivo della norma.
7. Con riferimento alla copia delle documentazioni periodiche, come noto, la banca è tenuta a fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto (art. 119, comma primo, TUB).
Tale documentazione deve ritenersi parte integrante del rapporto contrattuale, per cui non può negarsi il diritto del cliente di ottenerne copia (a tenore dell'art. 119 TUB stesso, senza necessità di richiamo dell'art. 125-bis TUB, che riguarda il credito al consumo).
8. Il diritto alla consegna agitato dall'opposta sussiste, infine, rispetto alle polizze assicurative collegate al mutuo di cui si controverte (e al di là del limite del decennio), della cui esistenza nessuna parte dubita, in quanto trattasi di polizze strettamente collegate al rapporto di mutuo e accessorie, di regola, al rapporto contrattuale, essendo in alcuni casi obbligatorie e gravando il relativo premio sul mutuatario (nello stesso senso, v. Trib. Siena n. 526/2023 del 19-
06-2023). Nel caso di specie, l'art. 6 delle condizioni generali del contratto di mutuo (di cui all'alleg. A al contratto) prevedeva l'obbligatorietà della polizza incendio/scoppio sull'immobile a garanzia del mutuo.
9. In forza di quanto detto, l'opposizione è fondata in minima parte, ovvero 7
limitatamente all'ingiunzione di consegna del piano di ammortamento con evidenza delle rate pagate. Il decreto ingiuntivo va comunque revocato (anche in ragione della documentazione depositata con l'opposizione), e l'opponente condannata alla consegna dei reperti per cui si è riscontrato il correlativo diritto alla consegna in capo all'opposta.
Non sussistono i presupposti per accogliere le domande di responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., proposte reciprocamente dalle parti, dal momento che nessuna di esse ha dato prova della malafede o della colpa grave dell'altra.
Per quanto riguarda le spese, in ragione della prevalente soccombenza dell'opponente, sussistono giusti motivi per compensare i soli compensi nella misura di 1/3, con onere per l'opponente di rifondere la residua parte alla controparte. La liquidazione sarà operata tenendo conto dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per l'istruttoria
(scaglione di valore: indeterminabile-complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- revoca il d.i. n. 354/21 e condanna a consegnare a Parte_2 copia delle polizze assicurative connesse al contratto di Controparte_1 mutuo per cui è causa, delle correlate comunicazioni periodiche emesse con cadenza annuale, di tutte le quietanze di pagamento relative al mutuo, con il limite, rispetto agli ultimi due gruppi di reperti, del decennio anteriore alla richiesta del 05.08.2020;
- compensa le spese del giudizio (i compensi) nella misura di 1/3 e condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in € 286,00 per esborsi ed € 4.475,00, oltre 8
rimborso spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 18 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi