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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1508/2023
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.to MAROZZI ANGELO e dall'Avv. RONCONI GIOVANNI
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. TEDESCHI FRANCESCO e CP_1
dall'Avv. NATILLA TAMARA
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.8.2022 dipendente a tempo indeterminato CP_1 della (d'ora in avanti, per brevità, Parte_1 Parte_1 Parte_1
FSE), con qualifica di operatore di esercizio (parametro 140) a decorrere dal 10 ottobre
2019, ha lamentato l'erronea determinazione della retribuzione percepita durante il periodo feriale.
Egli ha domandato che FSE fosse condannata al pagamento in suo favore delle differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio, spettanti dalla data di assunzione oltre accessori.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato alcune pronunce della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea secondo le quali la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alla ferie è in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
1.2 Con sentenza del 19 giugno 2023 il Tribunale di Bari ha accolto parzialmente la domanda e, per l'effetto, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione della indennità di produttività, del premio di produttività, dell'indennità ordinaria notturna e per lavoro straordinario e, per l'effetto, ha condannato la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive per i predetti titoli, con decorrenza dalla data di assunzione del 10.10.2019, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
ha compensato le spese processuali nella misura di 1/3 e condannato la resistente al pagamento in favore del ricorrente della residua parte liquidata in € 700,00, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione.
2. Avverso detta sentenza FSE ha proposto appello mediante ricorso depositato il
18.12.2023.
Il lavoratore ha resistito depositando memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza odierna, sentita la discussione dei procuratori presenti, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. Preliminarmente deve darsi atto che la domanda è stata rigettata dal Tribunale relativamente alla richiesta di inclusione nel calcolo della retribuzione feriale dell'indennità di produttività, del premio di produttività, dell'indennità ordinaria notturna e per lavoro straordinario e che, non avendo il lavoratore proposto appello incidentale, la sentenza è sul punto passata in giudicato.
2 4. L'appello proposto da FSE consta di tre motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo l'appellante principale denuncia l'erroneità e l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza della CGUE citati nella sentenza stessa, l'omesso accertamento della
“paragonabilità” delle condizioni economiche godute dall'appellato nei periodi di fruizione delle ferie a quelle relative all'esercizio del suo lavoro, in conformità con quanto stabilito nella direttiva 2003/88 e dalle pronunce della CGUE in subiecta materia, nonché l'omesso accertamento dell'insussistenza del paventato effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali.
In particolare, FSE censura la sentenza impugnata laddove, sulla scorta della giurisprudenza della CGUE, afferma che la retribuzione delle ferie annuali dev'essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, onde evitare il rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie.
La società evidenzia che, sulla scorta dei principi sanciti dalla Direttiva 2003/88 (in particolare, dell'art. 7 paragrafo 1), la stessa CGUE non aveva mai affermato l'obbligo di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella dei periodi di regolare servizio, ma al contrario si era limitata a stabilire che la misura della retribuzione feriale doveva essere “paragonabile” a quella percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro
(e, dunque, non identica a quest'ultima). La ratio posta a base di tale principio, difatti, è di evitare che il lavoratore possa essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali. Questa situazione si verificherebbe in caso di riduzione retributiva “significativa” e, come tale, idonea ad avere un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte del lavoratore, il che si porrebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito dall'art. 7 della Direttiva 2003/88. In forza di tali principi, quindi, occorre verificare ex ante ma in concreto se al lavoratore siano state garantite durante la fruizione delle ferie condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa o se, al contrario, l'eliminazione (da parte della contrattazione collettiva) di una o più voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie abbia determinato, in ragione dell'entità dei suoi riflessi sul piano economico, una potenzialità dissuasiva sulla fruizione delle ferie annuali.
Quanto al caso di specie, FSE si duole del fatto che il Tribunale, pur dichiarando di voler seguire tale corretto approccio metodologico, ha completamente pretermesso
3 l'indispensabile accertamento della potenziale dissuasività in concreto. Se tale accertamento fosse stato compiuto, difatti, il ricorso sarebbe stato respinto, perché il Tribunale avrebbe rilevato, anche attraverso l'esame delle buste paga in atti, che era da escludersi tale circostanza, per via della minima incidenza delle differenze retributive in ipotesi spettanti secondo quanto disposto nella sentenza impugnata sulla retribuzione complessiva lorda annua percepita dal lavoratore.
Aggiunge l'appellante a pag. 10 del gravame che l'odierno appellato è stato assunto in data
10.10.2019; che la suddetta circostanza – di cui il primo Giudice non si è avveduto - assume indubbio rilievo in quanto, proprio per via del citato Accordo del 13.12.2019, molte delle indennità indicate nel ricorso (inopinatamente incluse dal Tribunale nella retribuzione feriale), ad esempio “disponibilità”, “fuori nastro”, “ore di scorta”, precedentemente istituite da accordi ormai abrogati, non sono mai state percepite da come emerge CP_1
dalle buste paga prodotte dallo stesso lavoratore.
Conclude la società affermando che, in sostanza, la mancata corresponsione delle indennità indicate dalla controparte durante i periodi di ferie non poteva aver avuto alcun effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali (come del resto confermato dal regolare godimento delle ferie da parte dell'appellato), sicché la retribuzione feriale corrisposta era risultata pienamente conforme alle indicazioni della Direttiva 2003/88 come interpretata dalla giurisprudenza euro-unitaria.
4.2. Con il secondo motivo di gravame FSE lamenta l'erroneità della motivazione della sentenza appellata in relazione alla ritenuta inclusione nella retribuzione feriale degli emolumenti indicati nel ricorso, nonché l'erronea affermazione circa la sussistenza in concreto dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della CGUE, cioè l'intrinseca connessione tra il singolo compenso e la natura delle mansioni svolte dal lavoratore e/o con il suo status personale o professionale, nonché la finalità di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni.
Dopo aver rammentato che secondo la CGUE non possono essere incluse nella retribuzione feriale le somme aventi natura di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore nell'esecuzione dei compiti che gli incombono secondo il contratto di lavoro, la società censura innanzitutto la parte della sentenza impugnata nella quale è stato affermato il diritto del lavoratore all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale delle somme dovute a titolo di diarie e trasferte. Ed infatti, secondo la società, il Tribunale non aveva
4 considerato il disposto dell'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui le indennità percepite per trasferte o missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 90.000 lire (cioè 46,48 euro) al giorno, elevate a
150.000 lire per le trasferte all'estero. Di conseguenza, in forza della citata disposizione il
Giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere la citata indennità dalla base di calcolo della retribuzione feriale, a prescindere dalla eventuale ripetitività della sua erogazione.
L'appellante, inoltre, rileva che il Tribunale ha omesso di compiere la specifica analisi prescritta dalle stesse sentenze della CGUE citate con riferimento all'”indennità di presenza”, l' 21.05.1981 all'art.5°. Per_1
Rileva che detta norma prevede testualmente: “a decorrere dal 1° giugno 1981 al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati saranno corrisposte in aggiunta al trattamento di cui ai numeri 3) e 4): a) un'indennità giornaliera di lire 500 per ogni effettiva giornata di prestazione” e che, pertanto l'indennità in esame è genericamente correlata alla prestazione lavorativa e quindi non intrinsecamente connessa alla specifica mansione di “Operatore di esercizio” svolta dall'appellato né tantomeno finalizzata a compensare “incomodi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni”.
4.3. Il terzo motivo imputa alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto di quanto evidenziato in comparsa a pag.42 e, cioè, che con ACCORDO NAZIONALE DEL
10.05.2022 (Doc. P), è stata in ogni caso ridefinita la disciplina della “retribuzione ferie”, in una prospettiva di miglior favore per i lavoratori ed all'espresso e specifico fine “di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro”, mediante l'istituzione di una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” del valore di € 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore nelle giornate di ferie (percepita in busta paga dall'odierno appellato), “indennità che sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfetizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni”.
5. Premesso che i due primi motivi sono connessi tra loro e vanno trattati congiuntamente, osserva la Corte che l'appello deve ritenersi fondato solo in parte.
5.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della
5 Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali,
“deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_2
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_3
causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche
Cass. n. 13425 del 2019).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si
6 deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 20216 del 2022).
«… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24
e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15 settembre 2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22 maggio 2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88
7 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_4 Persona_2
EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30,
31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R.
Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit.,
8 punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
5.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del
2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
5.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione
“feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì
Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
5.5. Passando all'esame dei singoli emolumenti – oggetto di specifica censura - in relazione
9 all'indennità di trasferta o diaria ridotta prevista dagli artt. 20 e 21 del c.c.n.l. del 23 luglio
1976, va disatteso l'appello proposto da FSE.
Ed infatti, la circostanza che l'indennità di trasferta/diaria ridotta, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale di per sé a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
In termini v. da ultimo Cass. n. 14011 del 2024 (nonché Cass. nn. 11760 e 13321 del 2024 che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo computo Pt_1
nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria ridotta), la quale, in tema di diaria ridotta, ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n.
13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto – v. buste paga in atti – per cui, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di
, ben non si comprende quali spese sarebbero state in concreto rimborsate con la Pt_1 voce “diaria” in questione).
5.6 Non v'è dubbio poi che nel computo della retribuzione feriale possa essere inclusa l'indennità di presenza di cui all'art. 5 lett. A) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981.
Orbene, sul punto va premesso che ai fini che qui interessano il contenuto delle disposizioni
10 contrattuali va disapplicato ove in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza sovranazionale e, in particolare, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale – come visto – ha ripetutamente affermato che la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Non v'è dubbio, quindi, che l'indennità giornaliera di presenza di cui al punto 5, lett. a), dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, sia a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione
(0,52 euro al giorno) ed è quindi intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa. Essa dunque costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo.
L'impugnazione è fondata limitatamente al disposto riconoscimento dell'inclusione nel calcolo della retribuzione feriale delle indennità di “disponibilità”, “fuori nastro”, “ore di scorta”.
Ed invero, va considerato che l'odierno appellato è stato assunto in data 10.10.2019 e che tale circostanza – di cui il primo Giudice non si è avveduto - assumeva ed assume indubbio rilievo in quanto, proprio per via del citato Accordo del 13.12.2019, alcune delle indennità indicate nel ricorso (inopinatamente incluse dal Tribunale nella retribuzione feriale) e, cioè,
“disponibilità”, “fuori nastro”, “ore di scorta”, precedentemente istituite da accordi ormai abrogati, non sono mai state percepite dall'appellato, come emerge dalle buste paga prodotte dal lavoratore e dalla circostanza che in merito a tale doglianza non è stata sollevata alcuna obiezione.
5.7. Va a questo punto verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle menzionate indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile – come detto sopra – non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare. Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del
11 lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Tale incidenza, dunque, non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo
(annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua percepita dal dipendente
(v. in particolare quanto dedotto a pag. 11 dell'appello principale, ove si indica partitamente l'incidenza delle differenze retributive spettanti secondo quanto statuito nella sentenza impugnata sulla retribuzione complessiva lorda annua percepita dell'appellato).
Similmente, poco rilevante ai fini di inferire l'occasionalità dell'erogazione delle suddette indennità è il dato dell'esiguità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità, giacché ciò che rileva, piuttosto, è il dato non contestato della pacifica erogazione continuativa di detti emolumenti quale si rileva dalla quasi totalità delle buste paga in atti.
Sul punto deve rammentarsi (v. Corte di Giustizia 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra
«si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione». Si veda ancora, da ultimo, Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare punti 26 e
27), secondo cui non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
In altre parole, risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito
12 Alla luce delle considerazioni che precedono deve qui ritenersi rilevante una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte
Appello Milano, sentenza n. 302 del 29 marzo 2023).
Si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavora-tori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi Per_5 citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione
(sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e la Email_1
giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12,
EU:C:2014:351, punto 21).
5.8. Quanto alle modalità di calcolo delle differenze ed al numero minimo di ferie annuali, è pacifico che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio
13 “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale). Tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
Quanto al numero totale di giorni di ferie, su cui non si è pronunciato espressamente il primo giudice, devesi rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) alla luce di quanto affermato anche da Cass. 23 giugno 2022, n. 20216 - i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass.. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie.
5.7. Quanto alle modalità di calcolo delle differenze ed al numero minimo di ferie annuali, è pacifico (la stessa controparte, sintomaticamente, nulla obietta sul punto in comparsa di risposta) che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie
“minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
6. E' fondato il terzo motivo, atteso che il primo Giudice ha effettivamente omesso di esaminare i rilievi proposti dal datore di lavoro in merito all'avvenuta corresponsione, in favore del lavoratore, dell'”indennità retribuzione ferie” prevista con l'accordo nazionale del
14 10.5.2022.
Osserva la Corte che, considerata la non contestazione sul punto da parte del lavoratore, la fondatezza del rilievo avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad una pronuncia di rigetto della domanda per il periodo successivo al 1^ luglio 2022 (data di decorrenza della disciplina della nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie”, stabilita nell'Accordo Naz. del 10 maggio 2022).
Ed invero, occorre tener conto che la domanda attorea è stata proposta con ricorso depositato il 29.8.2022, ovvero in epoca sostanzialmente coeva con l'entrata in vigore del suddetto accordo nazionale e che nella narrativa dell'atto difensivo assolutamente nulla è stato prospettato e dedotto quanto alla presunta inadeguatezza della citata “indennità retribuzione ferie” istituita proprio a far data dal luglio 2022.
Con la conseguenza che tale ultima questione non rientrava affatto nel thema decidendum devoluto al primo giudice.
Pertanto, in accoglimento del motivo, la domanda va accolta sino al giorno 30.6.2022, atteso che l'accordo nazionale del 10.5.2022 ha previsto, con effetti dall'1.7.2022, una disciplina innovativa sul punto e che il lavoratore nulla ha dedotto in merito alla inadeguatezza di tale compenso.
7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello spiegato da FSE dev'essere accolto solo in parte.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va accertato il diritto del lavoratore all'inclusione nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, dell'indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.5.1981 all'art. 5 A, dell'indennità di trasferta e dell'indennità di diaria.
Nel resto (avvenuto rigetto della domanda con riferimento all'indennità di produttività, al premio di produttività, all'indennità ordinaria notturna e per lavoro straordinario) la sentenza va confermata.
8. Considerato l'esito finale della lite, che vede il lavoratore nei due gradi di giudizio quale parte parzialmente vittoriosa, ma con riferimento a un limitato numero di indennità, in misura inferiore alla originaria richiesta e a quanto pure statuito dal primo giudice, si stima equo disporre la compensazione delle spese processuali del doppio grado in misura di due terzi e porre a carico della società datrice il residuo terzo.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla
15 tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data
18.12.2023 da , Parte_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 19.6.2023 nei confronti di CP_1
così provvede:
[...] accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accerta il diritto del lavoratore all'inclusione nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, dell'indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.5.1981 all'art. 5 A, dell'indennità di trasferta e dell'indennità di diaria;
condanna al Parte_1 pagamento delle relative differenze retributive a decorrere dall'assunzione sino al 30.6.2022; condanna la società appellante a rifondere al lavoratore un terzo delle spese processuali del doppio grado del giudizio, che liquida, per l'intero e in distrazione, quelle di primo grado in
€ 1000,00 e quelle del presente grado del giudizio in euro 1.100,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa i residui due terzi di dette spese.
Così deciso in Bari, in data 11.2.2025
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
16
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1508/2023
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.to MAROZZI ANGELO e dall'Avv. RONCONI GIOVANNI
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. TEDESCHI FRANCESCO e CP_1
dall'Avv. NATILLA TAMARA
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.8.2022 dipendente a tempo indeterminato CP_1 della (d'ora in avanti, per brevità, Parte_1 Parte_1 Parte_1
FSE), con qualifica di operatore di esercizio (parametro 140) a decorrere dal 10 ottobre
2019, ha lamentato l'erronea determinazione della retribuzione percepita durante il periodo feriale.
Egli ha domandato che FSE fosse condannata al pagamento in suo favore delle differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio, spettanti dalla data di assunzione oltre accessori.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato alcune pronunce della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea secondo le quali la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alla ferie è in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
1.2 Con sentenza del 19 giugno 2023 il Tribunale di Bari ha accolto parzialmente la domanda e, per l'effetto, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione della indennità di produttività, del premio di produttività, dell'indennità ordinaria notturna e per lavoro straordinario e, per l'effetto, ha condannato la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive per i predetti titoli, con decorrenza dalla data di assunzione del 10.10.2019, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
ha compensato le spese processuali nella misura di 1/3 e condannato la resistente al pagamento in favore del ricorrente della residua parte liquidata in € 700,00, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione.
2. Avverso detta sentenza FSE ha proposto appello mediante ricorso depositato il
18.12.2023.
Il lavoratore ha resistito depositando memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza odierna, sentita la discussione dei procuratori presenti, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. Preliminarmente deve darsi atto che la domanda è stata rigettata dal Tribunale relativamente alla richiesta di inclusione nel calcolo della retribuzione feriale dell'indennità di produttività, del premio di produttività, dell'indennità ordinaria notturna e per lavoro straordinario e che, non avendo il lavoratore proposto appello incidentale, la sentenza è sul punto passata in giudicato.
2 4. L'appello proposto da FSE consta di tre motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo l'appellante principale denuncia l'erroneità e l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza della CGUE citati nella sentenza stessa, l'omesso accertamento della
“paragonabilità” delle condizioni economiche godute dall'appellato nei periodi di fruizione delle ferie a quelle relative all'esercizio del suo lavoro, in conformità con quanto stabilito nella direttiva 2003/88 e dalle pronunce della CGUE in subiecta materia, nonché l'omesso accertamento dell'insussistenza del paventato effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali.
In particolare, FSE censura la sentenza impugnata laddove, sulla scorta della giurisprudenza della CGUE, afferma che la retribuzione delle ferie annuali dev'essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, onde evitare il rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie.
La società evidenzia che, sulla scorta dei principi sanciti dalla Direttiva 2003/88 (in particolare, dell'art. 7 paragrafo 1), la stessa CGUE non aveva mai affermato l'obbligo di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella dei periodi di regolare servizio, ma al contrario si era limitata a stabilire che la misura della retribuzione feriale doveva essere “paragonabile” a quella percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro
(e, dunque, non identica a quest'ultima). La ratio posta a base di tale principio, difatti, è di evitare che il lavoratore possa essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali. Questa situazione si verificherebbe in caso di riduzione retributiva “significativa” e, come tale, idonea ad avere un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte del lavoratore, il che si porrebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito dall'art. 7 della Direttiva 2003/88. In forza di tali principi, quindi, occorre verificare ex ante ma in concreto se al lavoratore siano state garantite durante la fruizione delle ferie condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa o se, al contrario, l'eliminazione (da parte della contrattazione collettiva) di una o più voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie abbia determinato, in ragione dell'entità dei suoi riflessi sul piano economico, una potenzialità dissuasiva sulla fruizione delle ferie annuali.
Quanto al caso di specie, FSE si duole del fatto che il Tribunale, pur dichiarando di voler seguire tale corretto approccio metodologico, ha completamente pretermesso
3 l'indispensabile accertamento della potenziale dissuasività in concreto. Se tale accertamento fosse stato compiuto, difatti, il ricorso sarebbe stato respinto, perché il Tribunale avrebbe rilevato, anche attraverso l'esame delle buste paga in atti, che era da escludersi tale circostanza, per via della minima incidenza delle differenze retributive in ipotesi spettanti secondo quanto disposto nella sentenza impugnata sulla retribuzione complessiva lorda annua percepita dal lavoratore.
Aggiunge l'appellante a pag. 10 del gravame che l'odierno appellato è stato assunto in data
10.10.2019; che la suddetta circostanza – di cui il primo Giudice non si è avveduto - assume indubbio rilievo in quanto, proprio per via del citato Accordo del 13.12.2019, molte delle indennità indicate nel ricorso (inopinatamente incluse dal Tribunale nella retribuzione feriale), ad esempio “disponibilità”, “fuori nastro”, “ore di scorta”, precedentemente istituite da accordi ormai abrogati, non sono mai state percepite da come emerge CP_1
dalle buste paga prodotte dallo stesso lavoratore.
Conclude la società affermando che, in sostanza, la mancata corresponsione delle indennità indicate dalla controparte durante i periodi di ferie non poteva aver avuto alcun effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali (come del resto confermato dal regolare godimento delle ferie da parte dell'appellato), sicché la retribuzione feriale corrisposta era risultata pienamente conforme alle indicazioni della Direttiva 2003/88 come interpretata dalla giurisprudenza euro-unitaria.
4.2. Con il secondo motivo di gravame FSE lamenta l'erroneità della motivazione della sentenza appellata in relazione alla ritenuta inclusione nella retribuzione feriale degli emolumenti indicati nel ricorso, nonché l'erronea affermazione circa la sussistenza in concreto dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della CGUE, cioè l'intrinseca connessione tra il singolo compenso e la natura delle mansioni svolte dal lavoratore e/o con il suo status personale o professionale, nonché la finalità di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni.
Dopo aver rammentato che secondo la CGUE non possono essere incluse nella retribuzione feriale le somme aventi natura di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore nell'esecuzione dei compiti che gli incombono secondo il contratto di lavoro, la società censura innanzitutto la parte della sentenza impugnata nella quale è stato affermato il diritto del lavoratore all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale delle somme dovute a titolo di diarie e trasferte. Ed infatti, secondo la società, il Tribunale non aveva
4 considerato il disposto dell'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui le indennità percepite per trasferte o missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 90.000 lire (cioè 46,48 euro) al giorno, elevate a
150.000 lire per le trasferte all'estero. Di conseguenza, in forza della citata disposizione il
Giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere la citata indennità dalla base di calcolo della retribuzione feriale, a prescindere dalla eventuale ripetitività della sua erogazione.
L'appellante, inoltre, rileva che il Tribunale ha omesso di compiere la specifica analisi prescritta dalle stesse sentenze della CGUE citate con riferimento all'”indennità di presenza”, l' 21.05.1981 all'art.5°. Per_1
Rileva che detta norma prevede testualmente: “a decorrere dal 1° giugno 1981 al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati saranno corrisposte in aggiunta al trattamento di cui ai numeri 3) e 4): a) un'indennità giornaliera di lire 500 per ogni effettiva giornata di prestazione” e che, pertanto l'indennità in esame è genericamente correlata alla prestazione lavorativa e quindi non intrinsecamente connessa alla specifica mansione di “Operatore di esercizio” svolta dall'appellato né tantomeno finalizzata a compensare “incomodi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni”.
4.3. Il terzo motivo imputa alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto di quanto evidenziato in comparsa a pag.42 e, cioè, che con ACCORDO NAZIONALE DEL
10.05.2022 (Doc. P), è stata in ogni caso ridefinita la disciplina della “retribuzione ferie”, in una prospettiva di miglior favore per i lavoratori ed all'espresso e specifico fine “di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro”, mediante l'istituzione di una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” del valore di € 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore nelle giornate di ferie (percepita in busta paga dall'odierno appellato), “indennità che sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfetizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni”.
5. Premesso che i due primi motivi sono connessi tra loro e vanno trattati congiuntamente, osserva la Corte che l'appello deve ritenersi fondato solo in parte.
5.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della
5 Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali,
“deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_2
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_3
causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche
Cass. n. 13425 del 2019).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si
6 deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 20216 del 2022).
«… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24
e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15 settembre 2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22 maggio 2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88
7 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_4 Persona_2
EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30,
31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R.
Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit.,
8 punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
5.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del
2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
5.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione
“feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì
Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
5.5. Passando all'esame dei singoli emolumenti – oggetto di specifica censura - in relazione
9 all'indennità di trasferta o diaria ridotta prevista dagli artt. 20 e 21 del c.c.n.l. del 23 luglio
1976, va disatteso l'appello proposto da FSE.
Ed infatti, la circostanza che l'indennità di trasferta/diaria ridotta, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale di per sé a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
In termini v. da ultimo Cass. n. 14011 del 2024 (nonché Cass. nn. 11760 e 13321 del 2024 che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo computo Pt_1
nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria ridotta), la quale, in tema di diaria ridotta, ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n.
13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto – v. buste paga in atti – per cui, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di
, ben non si comprende quali spese sarebbero state in concreto rimborsate con la Pt_1 voce “diaria” in questione).
5.6 Non v'è dubbio poi che nel computo della retribuzione feriale possa essere inclusa l'indennità di presenza di cui all'art. 5 lett. A) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981.
Orbene, sul punto va premesso che ai fini che qui interessano il contenuto delle disposizioni
10 contrattuali va disapplicato ove in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza sovranazionale e, in particolare, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale – come visto – ha ripetutamente affermato che la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Non v'è dubbio, quindi, che l'indennità giornaliera di presenza di cui al punto 5, lett. a), dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, sia a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione
(0,52 euro al giorno) ed è quindi intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa. Essa dunque costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo.
L'impugnazione è fondata limitatamente al disposto riconoscimento dell'inclusione nel calcolo della retribuzione feriale delle indennità di “disponibilità”, “fuori nastro”, “ore di scorta”.
Ed invero, va considerato che l'odierno appellato è stato assunto in data 10.10.2019 e che tale circostanza – di cui il primo Giudice non si è avveduto - assumeva ed assume indubbio rilievo in quanto, proprio per via del citato Accordo del 13.12.2019, alcune delle indennità indicate nel ricorso (inopinatamente incluse dal Tribunale nella retribuzione feriale) e, cioè,
“disponibilità”, “fuori nastro”, “ore di scorta”, precedentemente istituite da accordi ormai abrogati, non sono mai state percepite dall'appellato, come emerge dalle buste paga prodotte dal lavoratore e dalla circostanza che in merito a tale doglianza non è stata sollevata alcuna obiezione.
5.7. Va a questo punto verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle menzionate indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile – come detto sopra – non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare. Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del
11 lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Tale incidenza, dunque, non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo
(annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua percepita dal dipendente
(v. in particolare quanto dedotto a pag. 11 dell'appello principale, ove si indica partitamente l'incidenza delle differenze retributive spettanti secondo quanto statuito nella sentenza impugnata sulla retribuzione complessiva lorda annua percepita dell'appellato).
Similmente, poco rilevante ai fini di inferire l'occasionalità dell'erogazione delle suddette indennità è il dato dell'esiguità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità, giacché ciò che rileva, piuttosto, è il dato non contestato della pacifica erogazione continuativa di detti emolumenti quale si rileva dalla quasi totalità delle buste paga in atti.
Sul punto deve rammentarsi (v. Corte di Giustizia 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra
«si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione». Si veda ancora, da ultimo, Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare punti 26 e
27), secondo cui non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
In altre parole, risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito
12 Alla luce delle considerazioni che precedono deve qui ritenersi rilevante una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte
Appello Milano, sentenza n. 302 del 29 marzo 2023).
Si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavora-tori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi Per_5 citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione
(sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e la Email_1
giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12,
EU:C:2014:351, punto 21).
5.8. Quanto alle modalità di calcolo delle differenze ed al numero minimo di ferie annuali, è pacifico che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio
13 “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale). Tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
Quanto al numero totale di giorni di ferie, su cui non si è pronunciato espressamente il primo giudice, devesi rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) alla luce di quanto affermato anche da Cass. 23 giugno 2022, n. 20216 - i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass.. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie.
5.7. Quanto alle modalità di calcolo delle differenze ed al numero minimo di ferie annuali, è pacifico (la stessa controparte, sintomaticamente, nulla obietta sul punto in comparsa di risposta) che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie
“minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
6. E' fondato il terzo motivo, atteso che il primo Giudice ha effettivamente omesso di esaminare i rilievi proposti dal datore di lavoro in merito all'avvenuta corresponsione, in favore del lavoratore, dell'”indennità retribuzione ferie” prevista con l'accordo nazionale del
14 10.5.2022.
Osserva la Corte che, considerata la non contestazione sul punto da parte del lavoratore, la fondatezza del rilievo avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad una pronuncia di rigetto della domanda per il periodo successivo al 1^ luglio 2022 (data di decorrenza della disciplina della nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie”, stabilita nell'Accordo Naz. del 10 maggio 2022).
Ed invero, occorre tener conto che la domanda attorea è stata proposta con ricorso depositato il 29.8.2022, ovvero in epoca sostanzialmente coeva con l'entrata in vigore del suddetto accordo nazionale e che nella narrativa dell'atto difensivo assolutamente nulla è stato prospettato e dedotto quanto alla presunta inadeguatezza della citata “indennità retribuzione ferie” istituita proprio a far data dal luglio 2022.
Con la conseguenza che tale ultima questione non rientrava affatto nel thema decidendum devoluto al primo giudice.
Pertanto, in accoglimento del motivo, la domanda va accolta sino al giorno 30.6.2022, atteso che l'accordo nazionale del 10.5.2022 ha previsto, con effetti dall'1.7.2022, una disciplina innovativa sul punto e che il lavoratore nulla ha dedotto in merito alla inadeguatezza di tale compenso.
7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello spiegato da FSE dev'essere accolto solo in parte.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va accertato il diritto del lavoratore all'inclusione nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, dell'indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.5.1981 all'art. 5 A, dell'indennità di trasferta e dell'indennità di diaria.
Nel resto (avvenuto rigetto della domanda con riferimento all'indennità di produttività, al premio di produttività, all'indennità ordinaria notturna e per lavoro straordinario) la sentenza va confermata.
8. Considerato l'esito finale della lite, che vede il lavoratore nei due gradi di giudizio quale parte parzialmente vittoriosa, ma con riferimento a un limitato numero di indennità, in misura inferiore alla originaria richiesta e a quanto pure statuito dal primo giudice, si stima equo disporre la compensazione delle spese processuali del doppio grado in misura di due terzi e porre a carico della società datrice il residuo terzo.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla
15 tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data
18.12.2023 da , Parte_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 19.6.2023 nei confronti di CP_1
così provvede:
[...] accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accerta il diritto del lavoratore all'inclusione nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, dell'indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.5.1981 all'art. 5 A, dell'indennità di trasferta e dell'indennità di diaria;
condanna al Parte_1 pagamento delle relative differenze retributive a decorrere dall'assunzione sino al 30.6.2022; condanna la società appellante a rifondere al lavoratore un terzo delle spese processuali del doppio grado del giudizio, che liquida, per l'intero e in distrazione, quelle di primo grado in
€ 1000,00 e quelle del presente grado del giudizio in euro 1.100,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa i residui due terzi di dette spese.
Così deciso in Bari, in data 11.2.2025
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
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