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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SENSI BALDOVINO, Presidente e Relatore PITTALIS ANGELA, Giudice SECCHI EMILIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 321/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sot SA - Piazzale
Nominativo_1 Indirizzo_1 5/e SA ss
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTPPR00030592024 GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza ha pronunciato la seguente sentenza
Svolgimento del Processo Con ricorso ritualmente notificato all'AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI di Ricorrente_2 Ricorrente_1SA, e hanno chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n.MTPRR0030592024, per l'anno
2019, notificatogli in data 03.12.2024, per il pagamento della somma di € 52.912,00 a titolo di PREU (Prelievo Erariale Unico), € 126.990,00 a titolo di sanzioni ed € 11.852,00 a titolo di interessi.
Con l'avviso impugnato, precisamente, è stato contestato ai ricorrenti - sulla base di un
PVC del giorno 08/04/2019, redatto al momento dell'accesso presso la Tabaccheria Ricorrente_1
Indirizzo_2 Ricorrente_1di , in Alghero, appartenente alla signora - l'illecita detenzione (accanto all'installazione regolare di altri 3 apparecchi di proprietà della
Società_1 spa) di un apparecchio per il gioco d'azzardo lecito, di proprietà di Ricorrente_2, non collegato alla rete telematica dei giochi e la non conformità dello stesso alle disposizioni del TULPS: pertanto, unitamente al sequestro dell'apparecchio e alle sanzioni amministrative di rito, è stato anche accertato, a carico degli stessi e in applicazione dell'imponibile medio giornaliero di € 3.000,00, di cui all'art.1, comma 646, della legge 190/2014, un imponibile non dichiarato di € 294.000,00 che, in applicazione dell'aliquota del 21,25%, ha portato all'accertamento dei una imposta PREU di € 62.475,00, oltre a sanzioni ed interessi come sopra indicati.
A seguito delle osservazioni precontenziose dei ricorrenti - che avevano contestato sia il metodo induttivo utilizzato per la ricostruzione dell'imponibile sia i giorni di ipotetico funzionamento dell'apparecchio su cui calcolarlo – l'imposta è stata ridotta ad € 52.912,00 in quanto, fermo l'imponibile medio giornaliero di € 3.000,00, si è ritenuto, scomputando dal calcolo i giorni di chiusura della Tabaccheria ed il giorno dell'accesso, che l'apparecchio avesse lavorato 83 giorni invece dei 94 inizialmente contestati ai ricorrenti.
Orbene, con il ricorso, i contribuenti hanno, anzitutto, eccepito l'illegittimità dell'accertamento, apprezzabile anche attraverso una motivazione illogica e del tutto insufficiente a giustificare l'operato dell'Ufficio: secondo i ricorrenti, infatti, l'Ufficio non avrebbe potuto utilizzare direttamente il metodo induttivo, basato sul citato “imponibile medio giornaliero” di € 3.000,00 - utilizzabile solo nei casi di dati non leggibili - ma avrebbe dovuto estrarre i dati di raccolta contenuti nell'apparecchio e ricostruire l'imponibile sulla base degli stessi;
in mancanza, l'Ufficio avrebbe potuto ragionevolmente ricostruire l'imponibile utilizzando la produttività media dei tre apparecchi lecitamente detenuti e regolarmente collegati alla rete telematica dei giochi, attestata su 245,06 Euro giornalieri. I ricorrenti hanno, pertanto, contestato la mancata ammissione, come prova documentale, della predetta produttività, estratta dalla lettura dei dati dei suddetti 3 apparecchi ed offerta all'Ufficio sin dalla fase precontenziosa, che avrebbe portato all'accertamento di un imponibile decisamente inferiore ed in linea con quello dei 3 apparecchi lecitamente detenuti, in tutto e per tutto simili a quello “incriminato” e peraltro ubicati accanto agli altri 3, nell'unica saletta dedicata al gioco.
Sotto altro profilo, i ricorrenti hanno anche censurato l'irragionevolezza dell'accertamento che, anche dopo le puntuali osservazioni della fase precontenziosa, avrebbe ricostruito 83 giorni di operatività dell'apparecchio, sebbene fosse stata fornita la prova di un'operatività di soli 6 giorni sui quali computare l'imponibile: in particolare, secondo i contribuenti, avendo fornito la prova che sino al giorno 31/03/2019, nel locale sarebbero stati operativi già 4 apparecchi lecitamente detenuti, l'Ufficio avrebbe dovuto ritenere che l'apparecchio non collegato avesse operato per soli 6 giorni (dal 01/04/2019 al 06/04/2019, scomputando il giorno 7 aprile, perché domenica, ed il giorno successivo, perché dedicato al sopralluogo dei funzionari dell'Agenzia dei Monopoli ed al conseguente sequestro), stante l'impossibilità fisica, per carenza di spazi, di ospitare più di 4 apparecchi contemporaneamente.
Hanno chiesto, pertanto, l'integrale annullamento dell'avviso. In subordine hanno chiesto l'annullamento delle sanzioni almeno nei confronti di Ricorrente_1
Ricorrente_1, del tutto estranea alla vicenda e, in ogni caso, una sostanziale riduzione delle stesse per entrambi i ricorrenti, a mente dell'art.7, comma 4 del D.Lgs.472/97 che consente al Giudice di intervenire nei casi di evidente sproporzione delle stesse.
Hanno chiesto, pertanto, l'accoglimento del ricorso e la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata.
La resistente, che ha contestato tutti i motivi di ricorso, ha confermato la piena regolarità dell'accertamento che sarebbe stato formalizzato sulla base del processo verbale di constatazione dal quale sarebbe, appunto, emerso che, l'apparecchio di proprietà di Ricorrente_2
Ricorrente_2 ed installato nella tabaccheria di Ricorrente_1, non sarebbe stato collegato alla rete telematica dei giochi e, per ciò solo, si sarebbe verificato il presupposto dell'imposta applicata: in particolare, secondo la resistente, in base all'art.1, comma 646 della legge
190/2014 nel caso di apparecchi non collegati alla rete telematica dei giochi, il proprietario degli apparecchi e il titolare dell'esercizio pubblico ove gli stessi vengono installati, risponderebbero sia dell'illecito amministrativo sia, sotto il profilo fiscale, dell'imposta non versata da calcolare, salvo prova documentale contraria a carico dei contribuenti, per
365 giorni, al valore medio giornaliero di 3.000,00 Euro.
Nel caso di specie, pertanto, in mancanza di prova documentale proveniente dai ricorrenti, l'imponibile sarebbe stato correttamente ricostruito attraverso il citato “imponibile medio giornaliero” di € 3.000,00, moltiplicato per 83 giorni di operatività dell'apparecchio, calcolati, fino al giorno del sequestro, sulla base della presunzione di operatività degli apparecchi per 365 giorni, di cui alla citata disposizione normativa.
Quanto alla contestazione dei ricorrenti che l'operatività dell'apparecchio sarebbe stata di soli 6 giorni, per evidenti limiti di spazio, la resistente ha sostanzialmente eccepito la debolezza dell'argomento – in quanto l'apparecchio ben potrebbe essere stato collocato in altro spazio del locale - e, soprattutto, la mancanza di prova scritta con la quale, soltanto, il contribuente potrebbe superare la presunzione di operatività dell'apparecchio per 365 giorni, dettata dalla norma citata. Infine, ha confermato la piena legittimità delle sanzioni che, in base all'art.39 quinquies, comma 2, del decreto legge 30/09/2003, n.269, come modificato dall'art.24, comma 18, del decreto legge 06/07/2011 n.98, convertito, con modificazioni, nella legge 15/07/2011 n.111, andrebbe calcolata nella misura compresa tra il 240% e il 480% dell'imposta non versata.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. All'udienza del 13/02/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito precisati. Va anzitutto premesso che non è contestato che il giorno 08/04/2019 sia stato rinvenuto, dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'interno del locale tabaccheria sito in Alghero, in Indirizzo_2, gestito da Ricorrente_1, un apparecchio per il gioco lecito d'azzardo, di proprietà di Ricorrente_2, non collegato alla rete telematica dei giochi.
L'art.1, comma 646 della legge 190/2014 prevede che “il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento: b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio”. Secondo la resistente, non avendo i ricorrenti fornito una prova documentale contraria,
l'imposta da pagare a titolo di PREU ammonterebbe a € 52.912,00 - calcolata su 83 giorni di operatività dell'apparecchio (nel periodo compreso tra il giorno 01/01/2019 e il giorno 08/04/2019) ed applicando l'imponibile medio giornaliero di € 3.000,00 - oltre alla sanzione di € 126.990,00, pari al 240% dell'imposta accertata e ad € 11.852,00, a titolo di interessi. L'accertamento, nei termini riassunti, non appare del tutto convincente.
Se, infatti, può essere condivisa la conclusione cui è giunto l'Ufficio in merito alla durata di operatività dell'apparecchio - che, sulla base della presunzione di operatività, per 365 giorni, di cui alla suddetta disposizione normativa, è stata fissata, dall'inizio dell'anno d'imposta e fino al giorno del sequestro, in 83 giorni, compresi nel periodo dal 01/01/2019 al giorno 08/04/2019, con esclusione dei giorni di chiusura del Tabacchino e del giorno del sequestro stesso, per non avere, i ricorrenti, fornito una prova documentale certa del minor tempo di operatività dell'apparecchio – non può invece essere avallato il metodo puramente induttivo, fondato sulla citata presunzione di “imponibile medio giornaliero” di
€ 3.000,00, utilizzato dall'Ufficio per il calcolo dell'imponibile, giustificato dalla mancanza di prova documentale contraria che i ricorrenti avrebbero dovuto fornire. Ritine, infatti, la Corte che la prova sia stata sufficientemente fornita dai ricorrenti, avendo gli stessi documentato una produttività media giornaliera dei tre apparecchi lecitamente utilizzati per il gioco, di € 245,06, che appare del tutto ragionevole estendere anche all'apparecchio “incriminato”.
Nel contempo, non sembra lecito imputare ai contribuenti, come vorrebbe l'Ufficio, l'omessa documentazione dei dati del gioco provenienti specificamente dal predetto apparecchio in quanto, dal giorno 08/04/2019, lo stesso è stato posto sotto sequestro e, pertanto, è stato sottratto a qualsiasi utilizzo da parte degli stessi ricorrenti: al contrario, ben avrebbe potuto l'Ufficio, anche in contraddittorio con i contribuenti, procedere all'estrazione dei dati, così da pervenire ad un accertamento realistico della produttività dell'apparecchio. D'altra parte, l'art. 39 quater, comma 3, del decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 326/2003 prevede espressamente che gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 “mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero”. Dalla lettura sistematica della citata disposizione e dell'art.1, comma 646, della legge
190/2014, emerge chiaramente come l'utilizzabilità del metodo induttivo puro, fondato sull'imponibile forfettario medio giornaliero di 3.000,00 Euro, sia subordinato all'impossibilità oggettiva di procedere ad accertamento mediante estrazione dei dati dall'apparecchio “incriminato” e tale attività, contrariamente a quanto ritenuto dalla resistente, è chiaramente posta, dalla norma, a carico dell'Ufficio. Orbene, nel caso di specie, di tale attività non vi è traccia avendo l'Ufficio ritenuto di poter procedere direttamente con il metodo induttivo fondato sull'“imponibile medio giornaliero”. Tutto ciò si è risolto in un irragionevole accertamento dell'imponibile che è stato posto a fondamento della determinazione dell'imposta da pagare.
Ma vi è di più. L'Ufficio, infatti, senza un'apprezzabile ragione, ha ritenuto inutilizzabile il metodo alternativo, proposto, come detto, dai contribuenti, di accertare la redditività dell'apparecchio “incriminato” utilizzando i dati estrapolati dagli altri tre apparecchi – i soli rimasti nella loro piena disponibilità - e che hanno fatto emergere una produttività giornaliera di 245,06 Euro.
Orbene, ritiene la Corte, al contrario, che il predetto valore sia l'unico ancorato alla realtà del gioco effettivamente praticato nella Tabaccheria della ricorrente e che, pertanto, possa essere ragionevolmente utilizzato, secondo le regole generali di prova contraria all'accertamento induttivo puro, per la determinazione della produttività giornaliera anche dell'apparecchio sequestrato.
In questi termini, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'imposta deve essere rideterminata nella minor somma di Euro 20.339,90, data dalla moltiplicazione della predetta produttività giornaliera di 245,06 Euro per gli 83 giorni di operatività dell'apparecchio come accertati dall'Ufficio.
Il ricorso, tuttavia, è parzialmente fondato anche in relazione alle sanzioni applicate: è infatti palese, nell'avviso impugnato, la sproporzione, anche in ragione dell'entità dei fatti accertati, tra l'imposta da pagare, pari ad € 52.912,00 e la sanzione applicata, pari ad €
126.990,00, corrispondente al 240% dell'imposta accertata.
Ritiene, pertanto, la Corte, in applicazione dell'art.7, comma 4, del D,Lgs.472/97 – che prevede la possibilità di ridurre la sanzione fino ad ¼ di quella minima edittale – che la stessa debba essere rideterminata nella misura del 60% dell'imposta accertata e, pertanto, nella minor somma di € 12.203,94.
In conclusione, la pretesa tributaria deve essere complessivamente rideterminata nella minor somma di € 20.339,90, a titolo di PREU, e di € 12.203,94, a titolo di sanzione, con proporzionale riduzione anche della somma richiesta a titolo di interessi.
Al parziale accoglimento del ricorso segue la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ridetermina la pretesa tributaria nelle minori somme da pagare quantificate, rispettivamente, in € 20.339,90 a titolo di PREU e in
€ 12.203,94 a titolo di sanzione, oltre alla proporzionale riduzione degli interessi da applicare nella minore imposta liquidata.
Respinge nel resto il ricorso. Compensa le spese di lite.
SA, 13.02.2026
Il Presidente relatore
(Dott.Baldovino de Sensi)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SENSI BALDOVINO, Presidente e Relatore PITTALIS ANGELA, Giudice SECCHI EMILIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 321/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sot SA - Piazzale
Nominativo_1 Indirizzo_1 5/e SA ss
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTPPR00030592024 GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza ha pronunciato la seguente sentenza
Svolgimento del Processo Con ricorso ritualmente notificato all'AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI di Ricorrente_2 Ricorrente_1SA, e hanno chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n.MTPRR0030592024, per l'anno
2019, notificatogli in data 03.12.2024, per il pagamento della somma di € 52.912,00 a titolo di PREU (Prelievo Erariale Unico), € 126.990,00 a titolo di sanzioni ed € 11.852,00 a titolo di interessi.
Con l'avviso impugnato, precisamente, è stato contestato ai ricorrenti - sulla base di un
PVC del giorno 08/04/2019, redatto al momento dell'accesso presso la Tabaccheria Ricorrente_1
Indirizzo_2 Ricorrente_1di , in Alghero, appartenente alla signora - l'illecita detenzione (accanto all'installazione regolare di altri 3 apparecchi di proprietà della
Società_1 spa) di un apparecchio per il gioco d'azzardo lecito, di proprietà di Ricorrente_2, non collegato alla rete telematica dei giochi e la non conformità dello stesso alle disposizioni del TULPS: pertanto, unitamente al sequestro dell'apparecchio e alle sanzioni amministrative di rito, è stato anche accertato, a carico degli stessi e in applicazione dell'imponibile medio giornaliero di € 3.000,00, di cui all'art.1, comma 646, della legge 190/2014, un imponibile non dichiarato di € 294.000,00 che, in applicazione dell'aliquota del 21,25%, ha portato all'accertamento dei una imposta PREU di € 62.475,00, oltre a sanzioni ed interessi come sopra indicati.
A seguito delle osservazioni precontenziose dei ricorrenti - che avevano contestato sia il metodo induttivo utilizzato per la ricostruzione dell'imponibile sia i giorni di ipotetico funzionamento dell'apparecchio su cui calcolarlo – l'imposta è stata ridotta ad € 52.912,00 in quanto, fermo l'imponibile medio giornaliero di € 3.000,00, si è ritenuto, scomputando dal calcolo i giorni di chiusura della Tabaccheria ed il giorno dell'accesso, che l'apparecchio avesse lavorato 83 giorni invece dei 94 inizialmente contestati ai ricorrenti.
Orbene, con il ricorso, i contribuenti hanno, anzitutto, eccepito l'illegittimità dell'accertamento, apprezzabile anche attraverso una motivazione illogica e del tutto insufficiente a giustificare l'operato dell'Ufficio: secondo i ricorrenti, infatti, l'Ufficio non avrebbe potuto utilizzare direttamente il metodo induttivo, basato sul citato “imponibile medio giornaliero” di € 3.000,00 - utilizzabile solo nei casi di dati non leggibili - ma avrebbe dovuto estrarre i dati di raccolta contenuti nell'apparecchio e ricostruire l'imponibile sulla base degli stessi;
in mancanza, l'Ufficio avrebbe potuto ragionevolmente ricostruire l'imponibile utilizzando la produttività media dei tre apparecchi lecitamente detenuti e regolarmente collegati alla rete telematica dei giochi, attestata su 245,06 Euro giornalieri. I ricorrenti hanno, pertanto, contestato la mancata ammissione, come prova documentale, della predetta produttività, estratta dalla lettura dei dati dei suddetti 3 apparecchi ed offerta all'Ufficio sin dalla fase precontenziosa, che avrebbe portato all'accertamento di un imponibile decisamente inferiore ed in linea con quello dei 3 apparecchi lecitamente detenuti, in tutto e per tutto simili a quello “incriminato” e peraltro ubicati accanto agli altri 3, nell'unica saletta dedicata al gioco.
Sotto altro profilo, i ricorrenti hanno anche censurato l'irragionevolezza dell'accertamento che, anche dopo le puntuali osservazioni della fase precontenziosa, avrebbe ricostruito 83 giorni di operatività dell'apparecchio, sebbene fosse stata fornita la prova di un'operatività di soli 6 giorni sui quali computare l'imponibile: in particolare, secondo i contribuenti, avendo fornito la prova che sino al giorno 31/03/2019, nel locale sarebbero stati operativi già 4 apparecchi lecitamente detenuti, l'Ufficio avrebbe dovuto ritenere che l'apparecchio non collegato avesse operato per soli 6 giorni (dal 01/04/2019 al 06/04/2019, scomputando il giorno 7 aprile, perché domenica, ed il giorno successivo, perché dedicato al sopralluogo dei funzionari dell'Agenzia dei Monopoli ed al conseguente sequestro), stante l'impossibilità fisica, per carenza di spazi, di ospitare più di 4 apparecchi contemporaneamente.
Hanno chiesto, pertanto, l'integrale annullamento dell'avviso. In subordine hanno chiesto l'annullamento delle sanzioni almeno nei confronti di Ricorrente_1
Ricorrente_1, del tutto estranea alla vicenda e, in ogni caso, una sostanziale riduzione delle stesse per entrambi i ricorrenti, a mente dell'art.7, comma 4 del D.Lgs.472/97 che consente al Giudice di intervenire nei casi di evidente sproporzione delle stesse.
Hanno chiesto, pertanto, l'accoglimento del ricorso e la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata.
La resistente, che ha contestato tutti i motivi di ricorso, ha confermato la piena regolarità dell'accertamento che sarebbe stato formalizzato sulla base del processo verbale di constatazione dal quale sarebbe, appunto, emerso che, l'apparecchio di proprietà di Ricorrente_2
Ricorrente_2 ed installato nella tabaccheria di Ricorrente_1, non sarebbe stato collegato alla rete telematica dei giochi e, per ciò solo, si sarebbe verificato il presupposto dell'imposta applicata: in particolare, secondo la resistente, in base all'art.1, comma 646 della legge
190/2014 nel caso di apparecchi non collegati alla rete telematica dei giochi, il proprietario degli apparecchi e il titolare dell'esercizio pubblico ove gli stessi vengono installati, risponderebbero sia dell'illecito amministrativo sia, sotto il profilo fiscale, dell'imposta non versata da calcolare, salvo prova documentale contraria a carico dei contribuenti, per
365 giorni, al valore medio giornaliero di 3.000,00 Euro.
Nel caso di specie, pertanto, in mancanza di prova documentale proveniente dai ricorrenti, l'imponibile sarebbe stato correttamente ricostruito attraverso il citato “imponibile medio giornaliero” di € 3.000,00, moltiplicato per 83 giorni di operatività dell'apparecchio, calcolati, fino al giorno del sequestro, sulla base della presunzione di operatività degli apparecchi per 365 giorni, di cui alla citata disposizione normativa.
Quanto alla contestazione dei ricorrenti che l'operatività dell'apparecchio sarebbe stata di soli 6 giorni, per evidenti limiti di spazio, la resistente ha sostanzialmente eccepito la debolezza dell'argomento – in quanto l'apparecchio ben potrebbe essere stato collocato in altro spazio del locale - e, soprattutto, la mancanza di prova scritta con la quale, soltanto, il contribuente potrebbe superare la presunzione di operatività dell'apparecchio per 365 giorni, dettata dalla norma citata. Infine, ha confermato la piena legittimità delle sanzioni che, in base all'art.39 quinquies, comma 2, del decreto legge 30/09/2003, n.269, come modificato dall'art.24, comma 18, del decreto legge 06/07/2011 n.98, convertito, con modificazioni, nella legge 15/07/2011 n.111, andrebbe calcolata nella misura compresa tra il 240% e il 480% dell'imposta non versata.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. All'udienza del 13/02/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito precisati. Va anzitutto premesso che non è contestato che il giorno 08/04/2019 sia stato rinvenuto, dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'interno del locale tabaccheria sito in Alghero, in Indirizzo_2, gestito da Ricorrente_1, un apparecchio per il gioco lecito d'azzardo, di proprietà di Ricorrente_2, non collegato alla rete telematica dei giochi.
L'art.1, comma 646 della legge 190/2014 prevede che “il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento: b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio”. Secondo la resistente, non avendo i ricorrenti fornito una prova documentale contraria,
l'imposta da pagare a titolo di PREU ammonterebbe a € 52.912,00 - calcolata su 83 giorni di operatività dell'apparecchio (nel periodo compreso tra il giorno 01/01/2019 e il giorno 08/04/2019) ed applicando l'imponibile medio giornaliero di € 3.000,00 - oltre alla sanzione di € 126.990,00, pari al 240% dell'imposta accertata e ad € 11.852,00, a titolo di interessi. L'accertamento, nei termini riassunti, non appare del tutto convincente.
Se, infatti, può essere condivisa la conclusione cui è giunto l'Ufficio in merito alla durata di operatività dell'apparecchio - che, sulla base della presunzione di operatività, per 365 giorni, di cui alla suddetta disposizione normativa, è stata fissata, dall'inizio dell'anno d'imposta e fino al giorno del sequestro, in 83 giorni, compresi nel periodo dal 01/01/2019 al giorno 08/04/2019, con esclusione dei giorni di chiusura del Tabacchino e del giorno del sequestro stesso, per non avere, i ricorrenti, fornito una prova documentale certa del minor tempo di operatività dell'apparecchio – non può invece essere avallato il metodo puramente induttivo, fondato sulla citata presunzione di “imponibile medio giornaliero” di
€ 3.000,00, utilizzato dall'Ufficio per il calcolo dell'imponibile, giustificato dalla mancanza di prova documentale contraria che i ricorrenti avrebbero dovuto fornire. Ritine, infatti, la Corte che la prova sia stata sufficientemente fornita dai ricorrenti, avendo gli stessi documentato una produttività media giornaliera dei tre apparecchi lecitamente utilizzati per il gioco, di € 245,06, che appare del tutto ragionevole estendere anche all'apparecchio “incriminato”.
Nel contempo, non sembra lecito imputare ai contribuenti, come vorrebbe l'Ufficio, l'omessa documentazione dei dati del gioco provenienti specificamente dal predetto apparecchio in quanto, dal giorno 08/04/2019, lo stesso è stato posto sotto sequestro e, pertanto, è stato sottratto a qualsiasi utilizzo da parte degli stessi ricorrenti: al contrario, ben avrebbe potuto l'Ufficio, anche in contraddittorio con i contribuenti, procedere all'estrazione dei dati, così da pervenire ad un accertamento realistico della produttività dell'apparecchio. D'altra parte, l'art. 39 quater, comma 3, del decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 326/2003 prevede espressamente che gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 “mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero”. Dalla lettura sistematica della citata disposizione e dell'art.1, comma 646, della legge
190/2014, emerge chiaramente come l'utilizzabilità del metodo induttivo puro, fondato sull'imponibile forfettario medio giornaliero di 3.000,00 Euro, sia subordinato all'impossibilità oggettiva di procedere ad accertamento mediante estrazione dei dati dall'apparecchio “incriminato” e tale attività, contrariamente a quanto ritenuto dalla resistente, è chiaramente posta, dalla norma, a carico dell'Ufficio. Orbene, nel caso di specie, di tale attività non vi è traccia avendo l'Ufficio ritenuto di poter procedere direttamente con il metodo induttivo fondato sull'“imponibile medio giornaliero”. Tutto ciò si è risolto in un irragionevole accertamento dell'imponibile che è stato posto a fondamento della determinazione dell'imposta da pagare.
Ma vi è di più. L'Ufficio, infatti, senza un'apprezzabile ragione, ha ritenuto inutilizzabile il metodo alternativo, proposto, come detto, dai contribuenti, di accertare la redditività dell'apparecchio “incriminato” utilizzando i dati estrapolati dagli altri tre apparecchi – i soli rimasti nella loro piena disponibilità - e che hanno fatto emergere una produttività giornaliera di 245,06 Euro.
Orbene, ritiene la Corte, al contrario, che il predetto valore sia l'unico ancorato alla realtà del gioco effettivamente praticato nella Tabaccheria della ricorrente e che, pertanto, possa essere ragionevolmente utilizzato, secondo le regole generali di prova contraria all'accertamento induttivo puro, per la determinazione della produttività giornaliera anche dell'apparecchio sequestrato.
In questi termini, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'imposta deve essere rideterminata nella minor somma di Euro 20.339,90, data dalla moltiplicazione della predetta produttività giornaliera di 245,06 Euro per gli 83 giorni di operatività dell'apparecchio come accertati dall'Ufficio.
Il ricorso, tuttavia, è parzialmente fondato anche in relazione alle sanzioni applicate: è infatti palese, nell'avviso impugnato, la sproporzione, anche in ragione dell'entità dei fatti accertati, tra l'imposta da pagare, pari ad € 52.912,00 e la sanzione applicata, pari ad €
126.990,00, corrispondente al 240% dell'imposta accertata.
Ritiene, pertanto, la Corte, in applicazione dell'art.7, comma 4, del D,Lgs.472/97 – che prevede la possibilità di ridurre la sanzione fino ad ¼ di quella minima edittale – che la stessa debba essere rideterminata nella misura del 60% dell'imposta accertata e, pertanto, nella minor somma di € 12.203,94.
In conclusione, la pretesa tributaria deve essere complessivamente rideterminata nella minor somma di € 20.339,90, a titolo di PREU, e di € 12.203,94, a titolo di sanzione, con proporzionale riduzione anche della somma richiesta a titolo di interessi.
Al parziale accoglimento del ricorso segue la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ridetermina la pretesa tributaria nelle minori somme da pagare quantificate, rispettivamente, in € 20.339,90 a titolo di PREU e in
€ 12.203,94 a titolo di sanzione, oltre alla proporzionale riduzione degli interessi da applicare nella minore imposta liquidata.
Respinge nel resto il ricorso. Compensa le spese di lite.
SA, 13.02.2026
Il Presidente relatore
(Dott.Baldovino de Sensi)