TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/03/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3056-2023 R.G., avente ad oggetto: appello, TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Danila de Santis presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Gen. Adalgiso Amendola n. 36,
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriele Controparte_1
Cimmino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, l chiedendo Parte_1 di accertare la prescrizione del credito di cui alla cartella n. 0712010069528171000 notificata il 21.02.2023, di euro 172,92, relativa all'omesso pagamento di sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice della strada notificate nell'anno
2017 ed iscritte nel ruolo n. 2021/6131, reso esecutivo in data 07.04.2021 dal
[...]
e consegnato all'Agente della Riscossione il 25.05.2021. CP_2
Si costituiva l , contestando la domanda attorea per Parte_1 inammissibilità ed infondatezza dell'eccepita prescrizione per effetto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (dall'8.3.2020 al 31.8.2021) disposta dalla legislazione emergenziale da Covid 19.
1 Con la sentenza n. 922/2023 il Giudice di Pace di Sorrento, qualificata la domanda quale opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha ritenuto inapplicabile l'art. 68
D.L. 18/2020 ed accolto la domanda dichiarando la prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale n. 0712010069528171000, condannando l'
[...]
al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello Parte_1 chiedendone la riforma sull'assunto che il primo giudice non avrebbe compiutamente valutato la documentazione istruttoria e reso una motivazione contraddittoria e distonica rispetto ai fatti di causa ed ai principi regolatori cui il legislatore si è ispirato nel dettare la normativa emergenziale di sospensione legale della riscossione COVID
19.
In particolare l'appellante assume che il primo giudice con la propria decisione : - avrebbe ignorato le finalità sottesa alla sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale di cui al D.L. n. 18/2020, del D.L. 104/2020, DL 125/2020
e poi del D.L. 183/2020 e del D.L. 73/2021 che hanno prorogato la sospensione al
31.8.2021, per cui partendo dal dies a quo 18.5.2017 (data di notifica dei verbali di accertamento) ed applicando le sospensioni previste dalla suddetta normativa alcuna decadenza poteva dirsi maturata, ed erroneamente avrebbe ritenuto tale normativa riferita ai soli termini di “decadenza e prescrizione dei carichi affidati all' Parte_1
dall'.
8.3.2020 al 31.12.2021”; - avrebbe violato i principi posti a fondamento
[...] del processo di cui all'art. 115 c.p.c., omettendo di considerare che il ruolo era stato reso esecutivo e consegnato all' in costanza della sospensione legale della CP_3 riscossione, conclusa solo il 31.8.2021.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la verifica dei Controparte_1 termini a comparire ed eccependo l' inappellabilità della sentenza pronunciata, tenuto conto del valore, secondo equità, l'inammissibilità dell' appello, la mancanza di procura al difensore, nonché l'infondatezza dei motivi di appello.
A fronte di tale eccezione l'appellante ha dedotto che: - “la fattispecie che ci occupa non incorre in una ipotesi di equità necessaria in quanto la violazione delle norme in punto di valutazione della prova riconducono naturaliter il giudizio de quo nell'alveo dell'art. 339 co. 3 c.p.c. in combinato disposto con art. 113 co. 2 c.p.c. in ragione di denunciate violazioni di norme sul procedimento ovvero di principi regolatori della materia, … senza tralasciare che, nel caso che ci occupa, non si applica comunque il
2 limite del giudizio secondo equità, trattandosi di opposizione a multe e cartelle, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo numero 150/2011 in forza del quale
è espressamente riconosciuto che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'articolo 113 non trova applicazione”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza cartolare del 20/03/2025 il giudizio è stato deciso ex art. 282 sexies cpc.
Va preliminarmente evidenziato che risultano rispettati i termini a comparire di cui al combinato disposto degli artt. 342, 343 comma 1, 347 c.p.c., risulta inoltra versata in atti (allegato B del fascicolo di parte appellante) la procura alle liti, rilasciata al difensore che indica il Tribunale adito e le parti in causa (testualmente: “delega l'Avv. Danila De
Santis a rappresentare e difendere l' , in ogni fase Parte_1 nel presente giudizio pendente dinanzi Tribunale - Torre Annunziata, tra le parti e ”). Controparte_4 Controparte_1
Al riguardo si rileva che il rilascio della procura alle liti non esige formule sacramentali, richiedendo esclusivamente che dalla stessa sia possibile desumere la volontà di attribuire al difensore i poteri e le facoltà connessi necessari all'espletamento del mandato professionale (Cass. 4 agosto 2005, n. 16732; Cass. 20 maggio 1991, n. 5683;
Cass. 3 settembre 1990, n. 9108).
Sempre in via preliminarmente va esaminata la questione di inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 339, ultimo comma, c.p.c., a norma del quale "le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia".
In tema d'impugnazione di sentenze emesse dal Giudice di pace, in base al combinato disposto degli articoli 339 terzo comma e 113 secondo comma c.p.c., sono da ritenersi inappellabili, salva la specifica allegazione della violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia, tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, anche in tema di opposizione all'esecuzione, - qual
è quella in esame- a prescindere dal fatto che esse siano qualificate come pronunce secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione, ma soltanto il valore della controversia, da determinarsi applicando
3 analogicamente le norme in tema di competenza (in tal senso Corte di cassazione n.
4890 del 2007).
Per individuare se una sentenza del giudice di pace sia stata emessa secondo equità e, pertanto, se la stessa debba sottostare ai limiti di cui all'art. 339 co. III c.p.c., occorre far riferimento esclusivamente al valore oggettivo della controversia e non al contenuto della decisione. In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.
13917/2006 hanno stabilito che "l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 c.c."; la S.C. ha altresì chiarito che: "le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.
Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006,
n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità" (cfr. Cass. Civ. 769/2021).
Dal campo dell'equità sono espressamente escluse, a prescindere dal valore, le cause relative a rapporti giuridici conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
(mediante moduli o formulari), quelle in materia di opposizione a sanzione amministrativa e di opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, trattandosi di disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (cfr. Cass. Civ. n. 17212/2017).
Orbene e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, a fronte dell'eccezione preliminare sollevata, nel caso in esame, non si discorre di una decisione resa su una opposizione proposta avverso un' ordinanza-ingiunzione o ad un verbale di
4 accertamento di violazioni del Codice della strada per le quali l' articolo 6 comma 12 e dall'articolo 7 comma 10 del Decreto legislativo n. 150 del 2011 espressamente esclude l'applicabilità dell'art. 113 comma 2 c.p.c. bensì di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in tal modo qualificata dal giudice di primo grado e sul punto non censurata dall'appellante.
Com'è noto, dopo l'abrogazione, ad opera della legge n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità delle sentenze emesse all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione sancito dall'articolo 616 ultimo comma c.p.c. (come modificato dalla legge n. 52 del
2006), anche le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in materia di opposizione all'esecuzione secondo equità necessaria, in ragione del valore della lite, devono ritenersi appellabili esclusivamente per i motivi limitati indicati dall'articolo 339 terzo comma c.p.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7585 del 2022 e Corte di cassazione n. 23623 del 2019).
Ciò posto la sentenza di primo grado che per valore rientra tra quelle che il g.d.p. può pronunciare secondo equità è stata appellata censurando, altresì la violazione poteva essere impugnata unicamente per i motivi sopra indicati. dei principi, sia pur eccezionalmente dettati dalla legislazione emergenziale, regolatori della materia in materia di riscossione coattiva.
Va al riguardo ricordato che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge
27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
5 Come di recente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (ord. Del 15/01/2025 n.
960) “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Applicando i suddetti principi al caso in esame si rileva, da un lato, l'appellabilità della sentenza, stante la violazione di norme, anche a carattere procedurale, che disciplinano la materia e dell'altro, essendo il verbale notificato il 18/05/2017 la scadenza naturale del termine prescrizionale va aumentata di 542 giorni, ragion per cui la prescrizione si sarebbe maturata nel novembre dell'anno 2023 e non già il 21/02/2023, data di notifica della cartella esattoriale impugnata.
A differenza dell'intendimento del giudice di prime cure, la normativa emergenziale, ha previsto la sospensione dei termini prescrizionali come sopra evidenziato.
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata va rigetta la domanda proposta dall'attrice, odierna appallata.
I contrasti interpretativi esistenti in materia e solo di recente affrontanti e risolti dalla
S.C. giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa
Valentina Vitulano - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Giudice di Pace di Sorrento, il 24.04.2023, depositata il 26.04.2023, nella causa iscritta
6 al R.G. n. 1251/2023 e non notificata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-Accoglie l'appello
- per l'effetto in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da
; Controparte_1
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, così deciso il 20-22/03/25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vitulano
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il Dott. quale Parte_2
GOP addetto all'Ufficio.
7