TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 14052/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14052/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nata a Giugliano in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Pacilio e Concetta Poziello, come C.F._1 da procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. n ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/11/2023 la ricorrente indicata in epigrafe, ha dedotto di aver ricevuto in data 28.06.2023 comunicazione n.17751152 con la quale il resistente Controparte_2 preannunciava il recupero delle somme (presuntivamente) indebitamente percepite sulla pensione categoria INVCIV n. 07000681 pari ad € 99.608,49; che il motivo dell'addebito veniva così individuato: “sono state percepite rate non spettanti, in assenza di requisiti sanitari. Con verbale medico-legale n.3930489200019, la Signora veniva riconosciuta invalida parziale. La stessa Pt_1 risulta titolare di pensione cat. I.o. n. 16000114, incompatibile con un assegno mensile di assistenza”; che non avendo ricevuto altra comunicazione prima di questa negli anni precedenti, aveva presentato in data 01.08.2023 ricorso amministrativo n. 2413621 che rimaneva senza esito;
che l'azione di recupero risultava illegittima perché non sorretta da alcuna valida, provata e comunicata motivazione;
che in particolare con Sentenza n.5781/2008 emessa dal Tribunale di Napoli in data 21.02.2008, nell'ambito del procedimento R.G. 2704/2006 era stato riconosciuto il suo diritto alla corresponsione della pensione di inabilità ex L.222/84, a far data dall'01.10.2005; che successivamente, in ragione dell'aggravarsi delle proprie patologie, con Sentenza n. 7930/2009, emessa dal Tribunale di Napoli in data 16.03.2009, nell'ambito del procedimento giudiziario R.G. n. 2280/2006, veniva riconosciuto il suo diritto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento, a far data dall'01.01.2008; che come sostenuto dall' con successiva visita medico legale n. 3930489200019, era stata CP_1 riconosciuta invalida parziale ma, nonostante ciò, le veniva comunque erogata la prestazione economica precedentemente riconosciuta (indennità di accompagnamento); che non aveva mai ricevuto l' esito della richiamata visita, né il conseguente provvedimento di revoca, continuando a percepire la prestazione in assoluta buona fede. CP_ Tanto premesso ha chiesto di “accertare e dichiarare come non dovute all' le somme richieste in restituzione, pari ad € 99.608,49, attesa l'illegittimità della richiesta da parte dell'ente previdenziale per le motivazioni tutte addotte ed, in ogni caso, attesa l'evidente prescrizione del diritto alla restituzione delle somme erogate;
per l'effetto, - annullare qualsivoglia posizione di indebito a carico della ricorrente;
- restituire le somme eventualmente già addebitate ed eventualmente recuperate a carico della ricorrente anche nelle more del presente procedimento giudiziario” vinte le spese di lite, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva a vario titolo il rigetto del ricorso. In CP_1 particolare, deduceva che la ricorrente a seguito di verbale medico-legale n. 3930489200019 del
16/09/2013, (notificato per compiuta giacenza e mancato ritiro dal 9/10/2013, all'indirizzo di residenza) era stata riconosciuta invalida parziale all'85%, a far data dal 24/05/2010, con conseguente venir meno del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Inoltre, essendo titolare di pensione ex L.222/84, prestazione incompatibile con l'assegno d'invalidità civile, aveva provveduto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite nei limiti della prescrizione decennale, ossia a decorrere dal 2013.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Dalla documentazione in atti ed in particolare dalla comunicazione inviata dall' in data CP_1
28.06.2023 si evince che oggetto dell'indebito è l'erronea corresponsione sulla pensione categoria INVCIV n. 07000681 dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.06.2013 al 30.06.2023 per l'importo di € 99.608,49 per insussistenza del requisito sanitario. Invero come si evince dalla predetta comunicazione “(…) Con verbale medico-legale n.3930489200019, la Signora Pt_1 veniva riconosciuta invalida parziale. La stessa risulta titolare di pensione cat. I.o. n. 16000114, incompatibile con un assegno mensile di assistenza”.
Com'è noto (cfr. Cass. S.U. N° 18046/2010) in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
La ricorrente, pur non contestando nel merito la richiesta di restituzione della prestazione da parte dell' per il periodo suindicato, ha dedotto la sua buona fede nella percezione della stessa, che CP_1 veniva di fatto erogata fino alla comunicazione di indebito ricevuta in data 28.06.2023 e, quindi, per il periodo dal 1.06.2013 al 30.06.2023, in assenza di alcuna prova della comunicazione preventiva del verbale medico-legale n.3930489200019, né di alcun provvedimento di sospensione o di revoca del beneficio per insussistenza del requisito sanitario prima di tale data.
Orbene sulla questione della ripetibilità dei ratei di provvidenze per invalidi civili illegittimamente corrisposti, è necessario richiamare alcuni principi generali, indispensabili ai fini della soluzione della controversia.
Come statuito dalla Corte di Cassazione –Sez. Lav. con sentenza nr.4668/2021 in fattispecie analoga, vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte ( cfr Cass 28771/2018, n 10642/2019) secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra
(...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha provveduto secondo le CP_1 regole dell'art.37, comma 8, L n 448 /1998, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre
l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo.
7.La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte
d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Va rilevato CP_1
a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)”.
Alla luce dei principi di cui innanzi, i rilievi evidenziati da parte ricorrente appaiono fondati con conseguente illegittimità del provvedimento di indebito.
Come già rilevato la ricorrente, già titolare di indennità di accompagnamento a decorrere dal
1.01.2008, a seguito di Sentenza n. 7930/2009, emessa dal Tribunale di Napoli – sezione lavoro e previdenza in data 16.03.2009, nell'ambito del procedimento giudiziario R.G. n. 2280/2006, ha continuato a percepire la prestazione fino alla comunicazione di indebito, notificata in data
28.06.2023. L' non ha provato di aver ritualmente notificato all'istante il verbale della CP_1
Commissione medica del 24.05.2010, che l'ha riconosciuta invalida all'85%, con la medesima decorrenza, né vi è prova della comunicazione di alcun provvedimento di sospensione della prestazione e di revoca del beneficio dell'indennità di accompagnamento, per il venir meno del requisito sanitario, prima della comunicazione di indebito. Anzi come confermato dall' e come CP_1 risulta dalla documentazione depositata, il verbale veniva notificato irritualmente per “compiuta giacenza e mancato ritiro alla data del 09.10.2013”, in assenza di prova del motivo della mancata consegna al destinatario, o comunque dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Tali circostanze a parere del Tribunale hanno determinato nel beneficiario un ragionevole affidamento sulla legittimità della relativa erogazione, non avendo peraltro l' dedotto e provato alcuna CP_1 condotta dolosa dell'accipiens.
Da ciò ne consegue che l'istante ha percepito in assoluta buona fede la prestazione per il periodo dal
1.06.2013 al 30.06.2023 e stante l'affidamento maturato, che si è sviluppato ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' , il ricorso va accolto e va CP_1 dichiarata l'irripetibilità delle somme erogate a tale titolo e risultanti dalle comunicazioni di indebito impugnata del 28.06.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie la domanda e dichiara l'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme richieste per il periodo dal 1.06.2013 al 30.06.2023, come da comunicazioni di indebito del 28.06.2023;
2. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione al CP_1 procuratore anticipatario, che si liquidano in € 4.936,40 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 5/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14052/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nata a Giugliano in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Pacilio e Concetta Poziello, come C.F._1 da procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. n ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/11/2023 la ricorrente indicata in epigrafe, ha dedotto di aver ricevuto in data 28.06.2023 comunicazione n.17751152 con la quale il resistente Controparte_2 preannunciava il recupero delle somme (presuntivamente) indebitamente percepite sulla pensione categoria INVCIV n. 07000681 pari ad € 99.608,49; che il motivo dell'addebito veniva così individuato: “sono state percepite rate non spettanti, in assenza di requisiti sanitari. Con verbale medico-legale n.3930489200019, la Signora veniva riconosciuta invalida parziale. La stessa Pt_1 risulta titolare di pensione cat. I.o. n. 16000114, incompatibile con un assegno mensile di assistenza”; che non avendo ricevuto altra comunicazione prima di questa negli anni precedenti, aveva presentato in data 01.08.2023 ricorso amministrativo n. 2413621 che rimaneva senza esito;
che l'azione di recupero risultava illegittima perché non sorretta da alcuna valida, provata e comunicata motivazione;
che in particolare con Sentenza n.5781/2008 emessa dal Tribunale di Napoli in data 21.02.2008, nell'ambito del procedimento R.G. 2704/2006 era stato riconosciuto il suo diritto alla corresponsione della pensione di inabilità ex L.222/84, a far data dall'01.10.2005; che successivamente, in ragione dell'aggravarsi delle proprie patologie, con Sentenza n. 7930/2009, emessa dal Tribunale di Napoli in data 16.03.2009, nell'ambito del procedimento giudiziario R.G. n. 2280/2006, veniva riconosciuto il suo diritto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento, a far data dall'01.01.2008; che come sostenuto dall' con successiva visita medico legale n. 3930489200019, era stata CP_1 riconosciuta invalida parziale ma, nonostante ciò, le veniva comunque erogata la prestazione economica precedentemente riconosciuta (indennità di accompagnamento); che non aveva mai ricevuto l' esito della richiamata visita, né il conseguente provvedimento di revoca, continuando a percepire la prestazione in assoluta buona fede. CP_ Tanto premesso ha chiesto di “accertare e dichiarare come non dovute all' le somme richieste in restituzione, pari ad € 99.608,49, attesa l'illegittimità della richiesta da parte dell'ente previdenziale per le motivazioni tutte addotte ed, in ogni caso, attesa l'evidente prescrizione del diritto alla restituzione delle somme erogate;
per l'effetto, - annullare qualsivoglia posizione di indebito a carico della ricorrente;
- restituire le somme eventualmente già addebitate ed eventualmente recuperate a carico della ricorrente anche nelle more del presente procedimento giudiziario” vinte le spese di lite, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva a vario titolo il rigetto del ricorso. In CP_1 particolare, deduceva che la ricorrente a seguito di verbale medico-legale n. 3930489200019 del
16/09/2013, (notificato per compiuta giacenza e mancato ritiro dal 9/10/2013, all'indirizzo di residenza) era stata riconosciuta invalida parziale all'85%, a far data dal 24/05/2010, con conseguente venir meno del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Inoltre, essendo titolare di pensione ex L.222/84, prestazione incompatibile con l'assegno d'invalidità civile, aveva provveduto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite nei limiti della prescrizione decennale, ossia a decorrere dal 2013.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Dalla documentazione in atti ed in particolare dalla comunicazione inviata dall' in data CP_1
28.06.2023 si evince che oggetto dell'indebito è l'erronea corresponsione sulla pensione categoria INVCIV n. 07000681 dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.06.2013 al 30.06.2023 per l'importo di € 99.608,49 per insussistenza del requisito sanitario. Invero come si evince dalla predetta comunicazione “(…) Con verbale medico-legale n.3930489200019, la Signora Pt_1 veniva riconosciuta invalida parziale. La stessa risulta titolare di pensione cat. I.o. n. 16000114, incompatibile con un assegno mensile di assistenza”.
Com'è noto (cfr. Cass. S.U. N° 18046/2010) in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
La ricorrente, pur non contestando nel merito la richiesta di restituzione della prestazione da parte dell' per il periodo suindicato, ha dedotto la sua buona fede nella percezione della stessa, che CP_1 veniva di fatto erogata fino alla comunicazione di indebito ricevuta in data 28.06.2023 e, quindi, per il periodo dal 1.06.2013 al 30.06.2023, in assenza di alcuna prova della comunicazione preventiva del verbale medico-legale n.3930489200019, né di alcun provvedimento di sospensione o di revoca del beneficio per insussistenza del requisito sanitario prima di tale data.
Orbene sulla questione della ripetibilità dei ratei di provvidenze per invalidi civili illegittimamente corrisposti, è necessario richiamare alcuni principi generali, indispensabili ai fini della soluzione della controversia.
Come statuito dalla Corte di Cassazione –Sez. Lav. con sentenza nr.4668/2021 in fattispecie analoga, vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte ( cfr Cass 28771/2018, n 10642/2019) secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra
(...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha provveduto secondo le CP_1 regole dell'art.37, comma 8, L n 448 /1998, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre
l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo.
7.La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte
d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Va rilevato CP_1
a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)”.
Alla luce dei principi di cui innanzi, i rilievi evidenziati da parte ricorrente appaiono fondati con conseguente illegittimità del provvedimento di indebito.
Come già rilevato la ricorrente, già titolare di indennità di accompagnamento a decorrere dal
1.01.2008, a seguito di Sentenza n. 7930/2009, emessa dal Tribunale di Napoli – sezione lavoro e previdenza in data 16.03.2009, nell'ambito del procedimento giudiziario R.G. n. 2280/2006, ha continuato a percepire la prestazione fino alla comunicazione di indebito, notificata in data
28.06.2023. L' non ha provato di aver ritualmente notificato all'istante il verbale della CP_1
Commissione medica del 24.05.2010, che l'ha riconosciuta invalida all'85%, con la medesima decorrenza, né vi è prova della comunicazione di alcun provvedimento di sospensione della prestazione e di revoca del beneficio dell'indennità di accompagnamento, per il venir meno del requisito sanitario, prima della comunicazione di indebito. Anzi come confermato dall' e come CP_1 risulta dalla documentazione depositata, il verbale veniva notificato irritualmente per “compiuta giacenza e mancato ritiro alla data del 09.10.2013”, in assenza di prova del motivo della mancata consegna al destinatario, o comunque dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Tali circostanze a parere del Tribunale hanno determinato nel beneficiario un ragionevole affidamento sulla legittimità della relativa erogazione, non avendo peraltro l' dedotto e provato alcuna CP_1 condotta dolosa dell'accipiens.
Da ciò ne consegue che l'istante ha percepito in assoluta buona fede la prestazione per il periodo dal
1.06.2013 al 30.06.2023 e stante l'affidamento maturato, che si è sviluppato ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' , il ricorso va accolto e va CP_1 dichiarata l'irripetibilità delle somme erogate a tale titolo e risultanti dalle comunicazioni di indebito impugnata del 28.06.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie la domanda e dichiara l'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme richieste per il periodo dal 1.06.2013 al 30.06.2023, come da comunicazioni di indebito del 28.06.2023;
2. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione al CP_1 procuratore anticipatario, che si liquidano in € 4.936,40 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 5/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano