Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/05/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGVG n. 92/2025 riservata in decisione il 13.5.2025 ex artt. 127 ter e 473 bis.51 cpc, avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A
nato a [...] il [...] ), residente Parte_1 C.F._1 in Briatico (VV) Corso Garibaldi, rappresentato e difeso dall'avv. Orsola Pronestì (C.F.
), presso il cui studio elegge domicilio, in Vibo Valentia alla Via C.F._2
Terravecchia Superiore n. 122– giusta procura in atti
E
( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in Tropea (VV) in Via degli Orti, rappresentata difesa e domiciliata in Tropea (VV) Via Vittorio Veneto n. 6 dall'avv. Stella Scarfò (C.F. ) – giusta procura C.F._4 in atti
Nonché PM - sede – interventore ex lege - Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
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indi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione. Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito anche con le note di trattazione sostituiva, la volontà di non riconciliarsi. Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“A. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
B. La casa coniugale, di proprietà esclusiva dei genitori del SI. tenendo conto Parte_1 del titolo di proprietà e dell'assenza di figli, rimarrà, unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono con le eccezioni di cui appresso, nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo; C. La SI.ra , la quale ha già rilasciato la predetta residenza coniugale, Controparte_1 trasferirà definitivamente altrove il proprio domicilio, e potrà farvi nuovamente accesso, previo accordo con il SI. onde prelevare dall'abitazione i propri effetti personali e i Parte_1 beni di sua esclusiva proprietà, in ogni caso entro e non oltre la data della celebrazione dell'udienza fissata dal Tribunale;
D. Al fine di regolare in maniera integrale e definitiva i rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi in costanza di matrimonio, all'esito delle operazioni di conguaglio dei contributi economici rispettivamente apportati, - ivi espressamente inclusi quelli per l'adeguamento della casa familiare alle esigenze abitative e al gradimento personale, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici e complementi, nonché per iniziative sanitarie intraprese nell'interesse della famiglia -, le parti convengono altresì che:
- la SI.ra preleverà altresì dalla casa coniugale, con le medesime Controparte_1 modalità e nello stesso termine di cui sopra, i mobili e i complementi che compongono la camera da letto, per tali intendendosi letto e materasso, armadio, cassettiera, comodini, tessili, del valore indicativo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila), nonché i mobili che
2 corredano il locale adibito a “studio” e segnatamente, n. 2 vetrine/libreria, una scrivania ed una poltrona;
- il SI. corrisponderà in favore della SI.ra , Parte_1 Controparte_1
l'importo omnicomprensivo pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila), mediante accreditamento della suddetta somma sul conto corrente della beneficiaria, quanto ad Euro 10.000,00 (diecimila), contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, quanto alla residua somma di Euro 5.000,00 (cinquemila), entro il termine del 30/09/2025;
- nessuna ulteriore pretesa o richiesta di rimborso potrà essere avanzata per le causali di cui sopra dai coniugi, i quali si dichiarano integralmente soddisfatti e se ne danno reciprocamente quietanza;
- l'eventuale rinuncia da parte della SI.ra al prelevamento della Controparte_1 camera da letto non darà diritto a ricevere un ulteriore corrispettivo in denaro pari al suo valore;
E. I coniugi si obbligano contestualmente ad estinguere il conto corrente cointestato;
F. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto ad ogni eventuale richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; G. I coniugi concordano espressamente che le condizioni integranti il presente accordo assumeranno efficacia sin dalla data della sua sottoscrizione, indipendentemente dalla loro omologazione da parte del Tribunale;
H. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
- smg;
CP_1
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tropea per l'annotazione
3 di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2016, parte II, serie A n. 48);
C. compensa le spese;
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 23.05.2025.
Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Giulia Orefice Dott.ssa Gabriella Lupoli
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