Articolo 397 del Codice di procedura penale
Articolo 359 bisArticolo 360
Versione
24 ottobre 1989
Art. 397. Differimento dell'incidente probatorio 1. Il pubblico ministero puo' chiedere che il giudice disponga il differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o piu' atti di indagine preliminare. Il differimento non e' consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova.
2. La richiesta di differimento e' presentata a pena di inammissibilita' nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall'articolo 396, comma 1, e indica:
a) l'atto o gli atti di indagine preliminare che l'incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
b) il termine del differimento richiesto.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L'ordinanza di inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente comunicata al pubblico ministero.
4. Nell'accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l'udienza per l'incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell'atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lettera a). L'ordinanza e' immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b).
La richiesta di differimento e l'ordinanza sono depositate alla udienza.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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