Art. 7. (Organi consultivi)
Per gli interventi di cui alla presente legge il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, salvo il disposto del comma seguente.
Per i contratti di importo superiore a un miliardo di lire e per quelli di importo superiore a lire 200 milioni se stipulati a seguito di trattativa privata, e' richiesto altresi' il parere della commissione di cui all' articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 .
Il parere della commissione, di cui al precedente comma, e' inoltre richiesto per i casi previsti ai successivi articoli 9 e 12, secondo comma.
Per gli interventi di cui alla presente legge il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, salvo il disposto del comma seguente.
Per i contratti di importo superiore a un miliardo di lire e per quelli di importo superiore a lire 200 milioni se stipulati a seguito di trattativa privata, e' richiesto altresi' il parere della commissione di cui all' articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 .
Il parere della commissione, di cui al precedente comma, e' inoltre richiesto per i casi previsti ai successivi articoli 9 e 12, secondo comma.