Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4911 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
22.5.2025 nella causa lavoro di I grado iscritta al N 5444/2024 R.G. promossa da:
) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Giacomo Privitera, con elezione di domicilio e procura come in atti;
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Biagio Romano con elezione di domicilio e procura come in atti;
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Maria CP_3
Sofia Lizzi con elezione di domicilio e procura come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento;
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.3.2024 la società cooperativa in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239035703829000, ricevuta a mezzo PEC in data 3.10.2023 relativa a varie cartelle e avvisi di addebito - in particolare l'avviso n. 37120220002692479000 - con il quale si ingiungeva alla stessa, il pagamento
2014, l'anno 2015 e l'anno 2016.
A sostegno della proposta opposizione – premessa la sussistenza dell'interesse ad agire- deduceva la mancata notifica dell'atto prodromico all'intimazione impugnata e l'intervenuta prescrizione, anche a voler ritenere sussistente la notifica del suddetto atto indicata nell'intimazione come avvenuta in data 15.5.2022.
Chiedeva, pertanto, al Giudice adito di : “1. Sospendere gli effetti dell'avviso di addebito n.
37120220002692479000; 2. Annullare e comunque dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento e il sotteso di addebito impugnato;
3. Con vittoria di spese ed onorari in favore dell'avv. Alessio Garofalo antistatario”. ed si costituivano in giudizio –quest'ultima a seguito di rinotifica dell'atto CP_4 CP_3
introduttivo disposta con ordinanza del 22.10.2024- eccependo, in via preliminare, la tardività della proposta opposizione intervenuta oltre il termine di giorni 40 dalla conoscenza dell'atto impugnato;
l'esistenza di una valida ed efficace notifica dell'avviso di addebito e - quanto a quest'ultima attività notificatoria- la carenza di legittimazione passiva di CP_4
Concludevano quindi in conformità chiedendo il rigetto della proposta opposizione, vinte le spese di lite.
Con atto in data 9.01.2025 si costituiva l'avv. Giacomo Privitera quale nuovo difensore della ricorrente, in sostituzione dell'avv. Alessio Garofalo.
All'udienza del 22.5.2025 , sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c, superflua ogni attività istruttoria e lette le note di trattazione depositate dalle parti la causa è stata decisa.
Il ricorso è infondato.
Devono essere, in via preliminare, effettuate alcune considerazioni di carattere generale.
Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n.
602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma
1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma
1).
Tali tutele giudiziali si correlano, in senso diacronico, alle diverse fasi in cui si articola l'intero procedimento. A monte si colloca la fase amministrativa di fissazione dei presupposti dell'obbligazione contributiva che culmina con la formalizzazione della pretesa, cioè con l'iscrizione a ruolo del debito o, da ultimo solo per l' con l'emanazione CP_3
dell'avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo, ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010.
E' pure possibile che con unico atto sia proposta l'opposizione sia per motivi di merito della pretesa contributiva che per vizi di forma della cartella e/o avviso di addebito;
la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il proprio orientamento (Cass. nn. 15116 e
21080 del 2015; Cass. n. 6704 del 2016) secondo cui per ciascuna opposizione vale il termine proprio (art. 29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'opposizione di merito, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 comma 5), non dovendo il giudizio essere necessariamente unitario, in ragione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c. (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in L. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle sole eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. In questi casi, quanto ai soggetti nei cui confronti si chiede l'intervento del giudice, è ovvio che trattandosi, in sostanza, di un unico atto che introduce due diverse azioni, quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10).
Passando, a questo punto, all'esame della fattispecie concreta oggetto del presente giudizio il presente ricorso ha ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, ex art. 50 DPR
602/1973, la quale costituisce un presupposto necessario per procedere all'esecuzione forzata a mezzo del successivo e tempestivo pignoramento, giacché essa “offre all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento;
ancora, consentire (ed anzi provocare) l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 c.p.c.), al fine ### di ottenere provvedimenti di natura cautelare - aventi contenuto lato sensu inibitorio dell'effettuazione del pignoramento, impedendo, quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo” (cfr Cass. civile sez.
III, 08/02/2018 n.3021).
Tanto premesso, in applicazione di quanto sopra evidenziato, il ricorso in opposizione in esame può qualificarsi come una forma di opposizione ex artt. 24 e 29 Dlgs 46/99 laddove si deduce l'omessa notifica dell'avviso di addebito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta (proposta, pertanto, in funzione recuperatoria come affermato dalle
SSUU della Suprema Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015) nonché come una forma di opposizione all'esecuzione, anteriore alla fase espropriativa, ai sensi dell'art. 615,
1°co. e 618 bis c.p.c., laddove la parte, dopo avere dedotto il vizio dell'omessa notifica dell' avviso di addebito presupposto, incentra la sua azione anche sull'estinzione del diritto di credito per effetto dell'intervenuta prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica degli stessi, qualora validamente intervenuta.
In proposito, Cass. n. 15223 del 12/06/2018: “l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento costituisce una opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. civ., per la quale non è previsto alcun termine di decadenza;
ed, infatti, essendo stato eccepito un fatto estintivo (la prescrizione della pretesa contributiva di cui all'intimazione di pagamento) intervenuto dopo la formazione del titolo (il decorso del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento), ciò che è stato contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta (Cass. n. 9698 del 03/05/2011, tra le varie). Ebbene nel caso che occupa il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto l'intimazione di pagamento con PEC datata 3.10.2023 ed ha introdotto l'odierno giudizio in data 5.3.2024 quindi ben oltre i termini indicati dall'art. 24 cit..
Il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale -ma ciò vale anche per l'intimazione di pagamento - dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema
Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617
c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In ogni caso deve per completezza evidenziarsi che l' . ritualmente costituito, ha CP_3
documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito presupposto all'atto oggi impugnato, notifica avvenuta in data 15.5.2022 a mezzo PEC, all'indirizzo
Email_1
L' ha depositato altresì documentazione attestante la notifica in data 1.12.2018 di un CP_3 precedente atto all'indirizzo PEC ”, coincidente con Email_2
quello risultante dalla visura camerale della società prima della variazione del 31.10.2020 (v. file nativo della notifica, in atti) e specificamente il provvedimento di recupero Protocollo
.5106.30/11/2018.0142681 avente ad oggetto: “versamento contributo dovuto per i CP_3
licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, così come modificato dalla Legge n. 228/2012”, presupposto rispetto all'avviso di addebito poi inviato e richiamato nel corpo dell'avviso stesso. .
Sul punto, deve rilevarsi che la notificazione della cartella è stata effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede, espressamente, la notifica mediante posta elettronica certificata rinviando, per le relative modalità, alle disposizioni del decreto n.
68/2005.
Sul punto, si osservi che la Cassazione a Sezioni Unite, con decisione n. 10266/2018, nel riconoscere la validità e la ritualità della notifica effettuata a mezzo pec, afferma – quanto al formato della firma digitale – che “secondo il diritto dell'UE, le firme digitali di tipo
CAdES, ovverosia CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic
Signature, che qui interessano, sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna”. Ne consegue che l'assunto dell'opponente circa l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto risulta smentito, non essendo supportato da alcun elemento di prova e sussistendo anzi una prova di segno opposto costituita dalla documentazione versata in atti dall' . CP_3
Ne deriva che l'opposizione deve essere rigettata in quanto inammissibile, quanto alle eccezioni inerenti il quomodo executionis e la prescrizione ordinaria, perché proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica dell'avviso di addebito prescritto dalla legge per far valere vizi di merito (es. prescrizione-decadenza), nonché del termine di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi, in cui vanno senz'altro annoverate le doglianze in relazione al procedimento di notificazione.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dalla parte opponente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine.
Anche sotto tale profilo la censura risulta infondata avendo l' provato l'esistenza di due CP_3
atti interruttivo precedenti all'intimazione di pagamento oggi impugnata ovvero la notifica del verbale di accertamento del 1.12.2018 e l'avviso di addebito del 15.5.2022 . Trattandosi di pretese afferenti le annualità dal 2014 al 2016 , nessuna prescrizione è maturata anche senza voler considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-
19, pari a complessivi 311 giorni ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18
(convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27) e dell' dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
L'opposizione va dunque interamente respinta.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' e CP_3 dell che liquida in € 2300,00 ciascuno oltre spese generali, IVA e CPA come per CP_4
legge con attribuzione per l'avv.to Biagio Romano.
Si comunichi.
Napoli, 19.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori