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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3095/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Gallo Emanuela Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/09/2024 ad oggetto
Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
da
, nato a [...] il [...] , (c.f. Parte_1
) e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
RUTIGLIANO MICHELE;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
cittadina Colombiana, (c.f. ) e residente in [...] alla C.F._2
via Giacosa n.
5- contumace
- resistente -
FATTO
Il ricorrente, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c., depositato in data 25/09/2024 , ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia
1 di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile, senza particolari condizioni, non avendo previsto alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento reciproco, e non avendo i coniugi figli nati dalla loro unione;
ma con richiesta di assegnare la casa coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, sita in 70038 ZI (BA) alla via
Giacosa n. 5, interno 6 al ricorrente, ordinando alla resistente, Controparte_1
e ai suoi figli di primo letto, di lasciare la casa coniugale, portando con sé i loro
[...] effetti personali e quanto di loro esclusiva proprietà.
Il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
-che in data 21.11.2022 contraeva matrimonio civile in ZI (BA) con la sig.ra cittadina Colombiana, il cui atto è stato trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ZI all'Anno 2022, parte I, n. 20 optando per il regime della separazione dei beni;
b) che, dalla unione dei predetti coniugi non nascevano figli;
c) che, la residenza comune dei coniugi è in ZI (BA) alla via Giacosa n. 5, in un immobile di proprietà dei genitori del che l'hanno temporaneamente Parte_1 concesso in uso al proprio figlio;
d) che, il ricorrente è disoccupato e allo stato non percepisce alcun reddito di tipo solidaristico;
e) che è costretto a subire le condotte irrispettose e in taluni frangenti anche violente, tenute dai figli di primo letto della resistente i quali, in diverse occasioni e con il placet della loro madre, hanno aggredito verbalmente e fisicamente il ricorrente, di qui la richiesta di assegnazione della casa coniugale e la richiesta di ordinare il rilascio dell'immobile.
La resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Al P.M. è stato comunicato il decreto del 2.10.2024 ed è stato posto in condizione di intervenire nel presente giudizio.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dal ricorrente, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti.
2 “In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21.1.2014, confermata da Sez. 1,
Sentenza n. 8713 del 29.4.2015 che richiede l'emersione in giudizio di “fatti obiettivi … ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione”, conf. da Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16698 del 5.8.2020).
Nella fattispecie in esame, invero, il ricorrente ha proposto la domanda principale di separazione e la resistente, non costituendosi, non si è opposta alla stessa. Così, preso atto che è preclusa la possibilità di prosecuzione della convivenza, anche alla luce delle condotte violente allegate, e ritenuta l'impossibilità di ricostituzione della comunione di vita tra i coniugi, deve esserne disposta la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
Non può essere accolta, invece, la richiesta avanzata dal ricorrente di assegnare a sé la casa coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, con ordine alla resistente e ai suoi figli di primo letto di rilasciare l'immobile.
Infatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (cfr. Cass. ordinanza n. 3015 del 07/02/2018); mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria (Cass. n. 18440 de 01/08/2013).
Ne caso in esame la coppia non ha auto figli nati dalla loro unione, per cui alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale deve essere adottate ed ogni questione sulla richiesta di rilascio dell'immobile deve essere proposta nel giudizio di cognizione ordinaria.
***
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia (richiamando quelle di cui alla separazione).
3 Poiché la domanda di divorzio non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, m. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve proseguire dinanzi giudice delegato affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 bis.19, comma 2, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio civile in ZI Controparte_1 il 21.11.2022 (anno 2022 , atto n. 20, parte I);
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice delegato;
5) spese al definitivo.
Così deciso in Trani, il 18.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. ssa Laura Cantore
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Gallo Emanuela Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/09/2024 ad oggetto
Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
da
, nato a [...] il [...] , (c.f. Parte_1
) e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
RUTIGLIANO MICHELE;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
cittadina Colombiana, (c.f. ) e residente in [...] alla C.F._2
via Giacosa n.
5- contumace
- resistente -
FATTO
Il ricorrente, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c., depositato in data 25/09/2024 , ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia
1 di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile, senza particolari condizioni, non avendo previsto alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento reciproco, e non avendo i coniugi figli nati dalla loro unione;
ma con richiesta di assegnare la casa coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, sita in 70038 ZI (BA) alla via
Giacosa n. 5, interno 6 al ricorrente, ordinando alla resistente, Controparte_1
e ai suoi figli di primo letto, di lasciare la casa coniugale, portando con sé i loro
[...] effetti personali e quanto di loro esclusiva proprietà.
Il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
-che in data 21.11.2022 contraeva matrimonio civile in ZI (BA) con la sig.ra cittadina Colombiana, il cui atto è stato trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ZI all'Anno 2022, parte I, n. 20 optando per il regime della separazione dei beni;
b) che, dalla unione dei predetti coniugi non nascevano figli;
c) che, la residenza comune dei coniugi è in ZI (BA) alla via Giacosa n. 5, in un immobile di proprietà dei genitori del che l'hanno temporaneamente Parte_1 concesso in uso al proprio figlio;
d) che, il ricorrente è disoccupato e allo stato non percepisce alcun reddito di tipo solidaristico;
e) che è costretto a subire le condotte irrispettose e in taluni frangenti anche violente, tenute dai figli di primo letto della resistente i quali, in diverse occasioni e con il placet della loro madre, hanno aggredito verbalmente e fisicamente il ricorrente, di qui la richiesta di assegnazione della casa coniugale e la richiesta di ordinare il rilascio dell'immobile.
La resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Al P.M. è stato comunicato il decreto del 2.10.2024 ed è stato posto in condizione di intervenire nel presente giudizio.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dal ricorrente, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti.
2 “In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21.1.2014, confermata da Sez. 1,
Sentenza n. 8713 del 29.4.2015 che richiede l'emersione in giudizio di “fatti obiettivi … ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione”, conf. da Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16698 del 5.8.2020).
Nella fattispecie in esame, invero, il ricorrente ha proposto la domanda principale di separazione e la resistente, non costituendosi, non si è opposta alla stessa. Così, preso atto che è preclusa la possibilità di prosecuzione della convivenza, anche alla luce delle condotte violente allegate, e ritenuta l'impossibilità di ricostituzione della comunione di vita tra i coniugi, deve esserne disposta la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
Non può essere accolta, invece, la richiesta avanzata dal ricorrente di assegnare a sé la casa coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, con ordine alla resistente e ai suoi figli di primo letto di rilasciare l'immobile.
Infatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (cfr. Cass. ordinanza n. 3015 del 07/02/2018); mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria (Cass. n. 18440 de 01/08/2013).
Ne caso in esame la coppia non ha auto figli nati dalla loro unione, per cui alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale deve essere adottate ed ogni questione sulla richiesta di rilascio dell'immobile deve essere proposta nel giudizio di cognizione ordinaria.
***
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia (richiamando quelle di cui alla separazione).
3 Poiché la domanda di divorzio non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, m. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve proseguire dinanzi giudice delegato affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 bis.19, comma 2, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio civile in ZI Controparte_1 il 21.11.2022 (anno 2022 , atto n. 20, parte I);
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice delegato;
5) spese al definitivo.
Così deciso in Trani, il 18.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. ssa Laura Cantore
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