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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 693/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 693/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 20 marzo 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. Leone Costanza per l' l'avv. Massimiliano Minicucci CP_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
L'avv. Leone richiama sent. Tribunale Firenze n. 331/2025.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 693/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE Parte_1 C.F._1
COSTANZA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
FUNARI ALESSANDRO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_
1. ha convenuto in giudizio l per vedere accertato e dichiarato il diritto alla pensione Parte_1 anticipata “opzioni donna” per il mese di novembre 2022 con conseguente condanna dell' al CP_2 pagamento del relativo importo con interessi di legge;
in ipotesi la ricorrente ha chiesto la condanna dell'ente previdenziale al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato in misura pari al rateo non goduto.
2. La ricorrente ha allegato che: avendo maturato i requisiti di cui all'art 16 DL 4/2019 (ovvero anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per quelle autonome) in data 2.9.2022 ha presentato domanda di pensione con decorrenza 1.11.2022 con comunicazione della cessazione dell'attività lavorativa in data 31.10.2022; solo in data 22.11.2022, quando era ampiamente decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza previsto dall'art. 2 L.241/1990, l respingeva la domanda per difetto del requisito CP_2 anagrafico individuato in 67 anni e ciò in quanto la domanda per mero errore era stata inviata con la dizione “ pensione di vecchiaia con opzione contributivo” anziché “ pensione di vecchiaia con calcolo contributivo sperimentale “Opzione donna”; ha presentato dunque istanza di riesame che è stata respinta dall' , al pari de ricorso al Comitato Provinciale;
nelle more, nel timore di perdere ulteriori mensilità di CP_2
1 pensione, in data 29.11.2022 presentava una nuova domanda di pensione “Opzione donna” che era accolta con provvedimento del 14.12.2022 e liquidata a decorrere dal 1.12.2022.
3. Tanto premesso la ricorrente agisce per l'accredito del rateo relativo al mese di novembre 2022, in quanto l'originale rigetto della domanda è dipeso unicamente da un errore formale dell'istanza amministrativa e non dalla carenza dei presupposti di legge per accedere alla pensione anticipata
“opzione donna”. CP_
4. Si è costituito in giudizio l' che ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato.
5. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Non è contestato fra le parti che al momento della presentazione della prima domanda di pensione la ricorrente avesse tutti i requisiti per l'accoglimento della stessa e che il rigetto sia derivato esclusivamente da un errore formale nella compilazione della domanda, inoltrata come istanza di pensione con “opzione al contributivo” e non come “opzione donna”. CP_
8. Ebbene, come chiarito dalla Suprema Corte n. 4280/2020, “la domanda amministrativa all' per ottenere una prestazione previdenziale non ha natura di negozio giuridico, quanto, piuttosto, di atto in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, perché diretto a promuovere un procedimento disciplinato dalla stessa legge e di cui la domanda è mero presupposto, tanto più che la rilevanza di una pretesa volontà negoziale contrasterebbe con il carattere vincolato dei compiti dell'Istituto” (Cass. sez.
Lav. n. 4280/2020). Di conseguenza – prosegue la Corte – nel caso di domanda formalmente errata che come nel caso di specie contenga tutti gli elementi per attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione formalmente richiesta e al CP_ contempo a mettere a conoscenza l di tutti gli elementi occorrenti per valutare le condizioni per il riconoscimento della diversa prestazione effettivamente voluta, l , in base a un'interpretazione di CP_2 buona fede è tenuto a scrutinare la domanda secondo i criteri indicati avvalendosi se del caso dei chiarimenti dell'istante.
9. Infatti, precisano i giudici di legittimità, “la ricognizione della fattispecie nel senso indicato non confligge in alcun modo con il principio generale della necessità della preventiva presentazione della domanda amministrativa quale presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali e si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in diverse fattispecie sottoposte al suo esame, ha affermato che la domanda amministrativa, salvo specifiche ipotesi di assoluta inidoneità ad attivare l'iter amministrativo per la sua indeterminatezza, obbliga l' alla valutazione della sussistenza dei CP_2 presupposti per la concessione del beneficio richiesto, senza opporre formalistiche interpretazioni delle
2 norme (Cass. n. 14412 del 2019, Cass. 30419 del 2019); a quanto argomentato si aggiunga la rilevanza, ai fini della valutazione dell'istanza amministrativa quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, della disposizione di cui all'art. 111 della Costituzione che, in conformità ai dettami della stessa
Corte Europea di Strasburgo, ammette le limitazioni all'accesso al giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, imponendo di limitare per quanto possibile le pronunce in mero rito (Cass. Sez. U. n. 5700 del
12/03/2014) e di evitare che l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge”.
10. Tanto chiarito, in applicazione dei suddetti principi e stante il possesso da parte della ricorrente di tutti i presupposti per l'accesso alla pensione anticipata “pensione donna” fin dalla prima domanda amministrativa, ovvero dal mese di novembre 2022, deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con CP_ condanna dell' al pagamento a favore della ricorrente del rateo del rateo di pensione anticipata relativo al mese di novembre 2022, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
11. Come evidenziato da parte ricorrente, infatti, già con la richiesta di riesame e prima dell'emissione di un provvedimento definitivo, la ricorrente si è attivata, tramite il Patronato, per precisare la prestazione pensionistica effettivamente richiesta, prestazione compatibile con la sua età anagrafica (59 anni), ampiamente (di otto anni) inferiore a quella necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria, CP_ di talché l'atteggiamento formalistico dell' appare contrario ai principi di buona fede e correttezza cui anche l'azione amministrativa deve essere improntata.
12. Del resto l'irregolarità della domanda amministrativa non può in ogni caso precludere l'accertamento giudiziale del diritto al beneficio, in quanto “gli errori formali nella domanda non pregiudicano la possibilità di provare, in un momento successivo, l'esistenza dei requisiti previsti per il diritto alla prestazione”. (Corte
Appello Firenze n.676/2022, cfr. sul punto anche Corte Appello Milano 24/2022, Tribunale di Livorno
261/2024).
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal
DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore ricompreso tra € 1100,00 ed € 5200,00 ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: CP_
- condanna l al pagamento a favore di della pensione anticipata “opzione donna “ per il mese Parte_1 di novembre 2022, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
CP_
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di
3 lite che si liquidano in € 885,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
4
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 693/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 20 marzo 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. Leone Costanza per l' l'avv. Massimiliano Minicucci CP_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
L'avv. Leone richiama sent. Tribunale Firenze n. 331/2025.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 693/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE Parte_1 C.F._1
COSTANZA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
FUNARI ALESSANDRO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_
1. ha convenuto in giudizio l per vedere accertato e dichiarato il diritto alla pensione Parte_1 anticipata “opzioni donna” per il mese di novembre 2022 con conseguente condanna dell' al CP_2 pagamento del relativo importo con interessi di legge;
in ipotesi la ricorrente ha chiesto la condanna dell'ente previdenziale al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato in misura pari al rateo non goduto.
2. La ricorrente ha allegato che: avendo maturato i requisiti di cui all'art 16 DL 4/2019 (ovvero anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per quelle autonome) in data 2.9.2022 ha presentato domanda di pensione con decorrenza 1.11.2022 con comunicazione della cessazione dell'attività lavorativa in data 31.10.2022; solo in data 22.11.2022, quando era ampiamente decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza previsto dall'art. 2 L.241/1990, l respingeva la domanda per difetto del requisito CP_2 anagrafico individuato in 67 anni e ciò in quanto la domanda per mero errore era stata inviata con la dizione “ pensione di vecchiaia con opzione contributivo” anziché “ pensione di vecchiaia con calcolo contributivo sperimentale “Opzione donna”; ha presentato dunque istanza di riesame che è stata respinta dall' , al pari de ricorso al Comitato Provinciale;
nelle more, nel timore di perdere ulteriori mensilità di CP_2
1 pensione, in data 29.11.2022 presentava una nuova domanda di pensione “Opzione donna” che era accolta con provvedimento del 14.12.2022 e liquidata a decorrere dal 1.12.2022.
3. Tanto premesso la ricorrente agisce per l'accredito del rateo relativo al mese di novembre 2022, in quanto l'originale rigetto della domanda è dipeso unicamente da un errore formale dell'istanza amministrativa e non dalla carenza dei presupposti di legge per accedere alla pensione anticipata
“opzione donna”. CP_
4. Si è costituito in giudizio l' che ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato.
5. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Non è contestato fra le parti che al momento della presentazione della prima domanda di pensione la ricorrente avesse tutti i requisiti per l'accoglimento della stessa e che il rigetto sia derivato esclusivamente da un errore formale nella compilazione della domanda, inoltrata come istanza di pensione con “opzione al contributivo” e non come “opzione donna”. CP_
8. Ebbene, come chiarito dalla Suprema Corte n. 4280/2020, “la domanda amministrativa all' per ottenere una prestazione previdenziale non ha natura di negozio giuridico, quanto, piuttosto, di atto in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, perché diretto a promuovere un procedimento disciplinato dalla stessa legge e di cui la domanda è mero presupposto, tanto più che la rilevanza di una pretesa volontà negoziale contrasterebbe con il carattere vincolato dei compiti dell'Istituto” (Cass. sez.
Lav. n. 4280/2020). Di conseguenza – prosegue la Corte – nel caso di domanda formalmente errata che come nel caso di specie contenga tutti gli elementi per attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione formalmente richiesta e al CP_ contempo a mettere a conoscenza l di tutti gli elementi occorrenti per valutare le condizioni per il riconoscimento della diversa prestazione effettivamente voluta, l , in base a un'interpretazione di CP_2 buona fede è tenuto a scrutinare la domanda secondo i criteri indicati avvalendosi se del caso dei chiarimenti dell'istante.
9. Infatti, precisano i giudici di legittimità, “la ricognizione della fattispecie nel senso indicato non confligge in alcun modo con il principio generale della necessità della preventiva presentazione della domanda amministrativa quale presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali e si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in diverse fattispecie sottoposte al suo esame, ha affermato che la domanda amministrativa, salvo specifiche ipotesi di assoluta inidoneità ad attivare l'iter amministrativo per la sua indeterminatezza, obbliga l' alla valutazione della sussistenza dei CP_2 presupposti per la concessione del beneficio richiesto, senza opporre formalistiche interpretazioni delle
2 norme (Cass. n. 14412 del 2019, Cass. 30419 del 2019); a quanto argomentato si aggiunga la rilevanza, ai fini della valutazione dell'istanza amministrativa quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, della disposizione di cui all'art. 111 della Costituzione che, in conformità ai dettami della stessa
Corte Europea di Strasburgo, ammette le limitazioni all'accesso al giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, imponendo di limitare per quanto possibile le pronunce in mero rito (Cass. Sez. U. n. 5700 del
12/03/2014) e di evitare che l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge”.
10. Tanto chiarito, in applicazione dei suddetti principi e stante il possesso da parte della ricorrente di tutti i presupposti per l'accesso alla pensione anticipata “pensione donna” fin dalla prima domanda amministrativa, ovvero dal mese di novembre 2022, deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con CP_ condanna dell' al pagamento a favore della ricorrente del rateo del rateo di pensione anticipata relativo al mese di novembre 2022, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
11. Come evidenziato da parte ricorrente, infatti, già con la richiesta di riesame e prima dell'emissione di un provvedimento definitivo, la ricorrente si è attivata, tramite il Patronato, per precisare la prestazione pensionistica effettivamente richiesta, prestazione compatibile con la sua età anagrafica (59 anni), ampiamente (di otto anni) inferiore a quella necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria, CP_ di talché l'atteggiamento formalistico dell' appare contrario ai principi di buona fede e correttezza cui anche l'azione amministrativa deve essere improntata.
12. Del resto l'irregolarità della domanda amministrativa non può in ogni caso precludere l'accertamento giudiziale del diritto al beneficio, in quanto “gli errori formali nella domanda non pregiudicano la possibilità di provare, in un momento successivo, l'esistenza dei requisiti previsti per il diritto alla prestazione”. (Corte
Appello Firenze n.676/2022, cfr. sul punto anche Corte Appello Milano 24/2022, Tribunale di Livorno
261/2024).
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal
DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore ricompreso tra € 1100,00 ed € 5200,00 ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: CP_
- condanna l al pagamento a favore di della pensione anticipata “opzione donna “ per il mese Parte_1 di novembre 2022, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
CP_
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di
3 lite che si liquidano in € 885,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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