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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/03/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9106/2023
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to LACERENZA ANTONIO, come da procura in atti e da Parte_1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. GAUDINO GIORGIA (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. GENTILE ANTONIO ( ) VIA C.F._1 C.F._2
CARDASSI, 36 BARI;
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv. Pt_2 P.IVA_2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.12.2023, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1 convenendo la nonché l' al fine di accertare e dichiarare che il ricorrente avesse Controparte_1 Pt_2 lavorato alle dipendenze della società convenuta in giudizio, continuativamente e ininterrottamente, dal
16.04.2019 al 30.12.2022, con la qualifica e svolgendo le mansioni di guardia particolare giurata ascrivibile al livello IV del CCNL Vigilanza Privata dell'08.04.2013 e ss.mm.ii. Oltre a tanto, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare che la non avesse riconosciuto Controparte_1
la natura di retribuzione normale di lavoro della voce AFAC (Acconti Futuri Aumenti Contrattuali) come prevista dall'art. 109 CCNL ,pari ad euro 20,00 mensili;
accertare e dichiarare che la stessa società avesse violato i disposti normativi previsti dagli artt. 106 e 109, per cui l'AFAC debba essere computata ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il T.F.R., a decorrere dal 12.11.2021; accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del mancato riconoscimento dell'AFAC, vantasse nei confronti della società crediti di lavoro (relativi a mancato pagamento di ratei di quattordicesima mensilità, straordinario feriale notturno, diurno e festivo diurno) e, comunque, che la società avesse violato gli artt.
82, 87, 89, 108, 116, 117 e 120 CCNL, oltre violazione dell'art. 36 Cost., nonché degli art. 1175, 1375 e 2099
c.c.
Ancora, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare che egli non avesse ricevuto quanto di sua spettanza a titolo di saldo dei r.o.l., ferie, permessi non goduti ed ex festività in violazione degli stessi articoli sopra Con citati né i buoni pasto e le prove tiro spettanti ai sensi degli artt. 5, co. B e 21 del C.I.P. Bari e del
16.12.2017.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di condannare la al pagamento in suo favore Controparte_1
della somma complessiva di euro 7.908,63 ovvero somma diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché pagamento dei contributi assicurativi, contributivi e previdenziali all' e Pt_2 spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
La si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto poiché ritenuto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
L' non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Pt_2
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, all'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato soltanto nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va soltanto accolto soltanto per quanto di ragione.
Si deve premettere che il ricorrente aveva espletato la propria mansione in favore della società resistente in virtù dell'appalto di vigilanza stipulato con la ASL BT, presso la postazione dell'Ospedale di Bisceglie.
Si precisa altresì che, come documentalmente provato in giudizio dalla società resistente, il ricorrente aveva cessato la sua attività lavorativa alle dipendenze dalla in data 30.11.2022, per Controparte_1
passare invece alle dipendenze di il giorno 01.12.2022. Controparte_3
Ebbene, questo dato rende soltanto parzialmente fondata la domanda relativa alle differenze retributive sulla quattordicesima mensilità formulata in ricorso, avendo il ricorrente maturato soltanto cinque ratei e non sei e dovendosi cioè escludere la mensilità di dicembre 2022. Difatti, la società resistente provava che la data di cessazione del rapporto di lavoro con il fosse Pt_1
stata indicata al 30.12.2022 soltanto perché tale è la data in cui era stata formalizzata la cessazione del rapporto di lavoro tra le parti, in conseguenza del cambio appalto.
Ne deriva che il credito vantato dal ricorrente a titolo di ratei di quattordicesima mensilità e pari ad euro
727,13 è superiore al dovuto per la somma di euro 152,77.
In altri termini, spetta al lavoratore la sola somma di euro 574,36 per il titolo in parola.
Per le medesime ragioni appena esposte, nulla è dovuto al ricorrente a titolo di mensilità dicembre 2022.
Ciò premesso, si ritiene fondata la domanda relativa alle somme pretese per l'espletamento delle ventiquattro ore di prove di tiro effettuate ai sensi dell'art. 5, lett. b) del C.I.P. per gli Istituti di Vigilanza Con Privata di Bari e del 16.10.2017.
La norma prevede testualmente che “Ogni sei mesi o, comunque, secondo le disposizioni prefettizie, ciascuna guardia giurata effettuerà una esercitazione di tiro con l'arma in dotazione ivi compresa quella relativa al rinnovo del porto d'armi. È istituito un libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione delle esercitazioni, il numero dei colpi esplosi ed i risultati conseguiti. La guardia giurata appone la firma sul libretto di tiro per ogni esercitazione svolta. I lavoratori avranno l'obbligo di partecipare alle esercitazioni.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 120 del CCNL 6.12.2006 e da eventuali accordi aziendali, per le esercitazioni di tiro, i cui costi saranno a carico degli Istituti, il tempo di partecipazione verrà retribuito per un importo pari a due ore di normale retribuzione per ogni esercitazione prescritta dalla normativa”.
Vero è che la norma menziona il libretto di tiro indicante le date di effettuazione delle esercitazioni, il numero dei colpi esplosi e i risultati conseguiti;
libretto che non veniva allegato al ricorso.
Ma è vero anche che il ricorrente offriva in comunicazione in giudizio il patentino di idoneità al tiro rilasciato alle guardie giurate in sede di rinnovo dei certificati e, comunque, conseguente alle ore obbligatorie prescritte dalla norma per le esercitazioni.
Pertanto, ne deriva il diritto del ricorrente a percepire la relativa somma di euro 191,04 per il mancato rimborso delle ore (6 all'anno) di esercitazioni di tiro.
Quanto al mancato pagamento dei buoni pasto, invece, l'art. 21 dispone che “Con effetto dal primo giorno del mese successivo la data di sottoscrizione del presente contratto tutti i lavoratori in forza viene fornito un buono-pasto del valore di euro 4,00 (quattro/00) per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro. Il relativo valore non è da considerarsi utile ai fini della determinazione della base di computo di alcun Istituto contrattuale e/o legale e, dunque, neppure del T.F.R. Alla fine di ogni mese congiuntamente alla retribuzione corrente saranno distribuiti i buoni pasto. Le parti confermano che, non essendo il buono pasto retribuzione, nulla è dovuto a quei lavoratori che non curino il ritiro o non lo utilizzino. Decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo il valore del buono pasto si attesterà al valore preesistente di euro 5,29”. In proposito, l'art. 10 del CCNL di categoria deroga alcune materie alla contrattazione integrativa provinciale e regionale, facendo un elenco di materie che ricomprendono i buoni pasto (come anche le Con prove tiro) pertanto regolati dal di cui sopra. CP_4
Sebbene parte resistente si sia difesa sostenendo di non essere iscritta alle associazioni firmatarie del CCNL nazionale e del C.I.P. invocato dal ricorrente, si rammenta che “I contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto […] il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata” (da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav. Ord. n. 74/2022).
Ebbene, nel caso di specie, la società resistente oltre ad aver implicitamente aderito al contratto integrativo, aveva previsto i corsi di aggiornamento per le prove tiro e, comunque, non aveva comunicato mai alcun tipo di disdetta dal contratto predetto alle OO.SS., come invece previsto dalla legge.
Del resto, in materia di prove tiro, era la stessa società a menzionare nella propria memoria di costituzione quale norma di riferimento l'art. 5 del C.I.P.
Ma non solo. Difatti, parte ricorrente provava documentalmente che, in sede di cambio appalto, la aveva sottoscritto, in data 11.04.2019, il verbale di accordo per la procedura di cambio Controparte_1
appalto n. 2/19 innanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari. Tale accordo veniva redatto e sottoscritto alla presenza dei rappresentati delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, con le relative R.S.A., e appunto delle società subentranti negli appalti ASL BT, tra cui la stessa, ove la stessa si impegnava “nel rispetto delle disposizioni del CCNL succitato e ad Controparte_1
applicare in favore di tutti i lavoratori interessati dal passaggio di appalto presso la ASL BT per tutti i lotti, in ossequio all'art. 7 del Capitolato d'appalto, le disposizioni dell'integrativo provinciale”.
La società, pertanto, applicava il CCNL Vigilanza Privata del 08.04.2013 sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, per cui la stessa era obbligata ad applicare nella sua interezza tutte le parti componenti il contratto collettivo invocato dal ricorrente , il quale, come noto, non va applicato solo in alcune parti.
Tale principio è chiaramente espresso all'art. 2 (Validità ed efficacia della contrattazione collettiva), in virtù del quale “Le Parti ritengono di affidare al presente C.C.N.L. una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche unicità di riferimento per i lavoratori che vi operano e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale. Il presente C.C.N.L., che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, accordi speciali nazionali, usi e consuetudini. Il presente C.C.N.L., in quanto sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore a livello nazionale e territoriale, dispone dei requisiti di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016. Conseguentemente, le
Parti ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debba essere subordinato alla integrale applicazione del presente C.C.N.L., nonché degli accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati dalle predette Organizzazioni”.
Da ciò discende il diritto del lavoratore al riconoscimento dei buoni pasto relativi all'anno 2022 per un valore di euro 321,78.
Si ritiene, invece, che nulla sia dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario feriale diurno e notturno e festivo diurno, atteso che sul punto il ricorrente ometteva qualsivoglia allegazione piena e puntuale , oltre a fornirne la relativa prova.
Parimenti, si ritiene che nulla sia dovuto a titolo di r.o.l., permessi non goduti ed ex festività.
Di contro, si ritiene che spetti al lavoratore la somma di euro 2.811,90 a titolo di ferie non godute, come pure riconosciuto dalla società datrice di lavoro.
Venendo ora alla questione attinente agli AFAC, si osserva quanto di seguito.
Si rammenta che l'acronimo AFAC indica gli acconti sui futuri aumenti contrattuali, ossia elementi retributivi che possono essere previsti a favore del lavoratore, in aggiunta rispetto al minimo tabellare. La funzione di questa voce sarebbe quella di adeguare la retribuzione dei lavoratori nel lasso di tempo necessario per la formulazione di un nuovo CCNL migliorativo delle condizioni vigenti, andando a colmare la perdita del potere d'acquisto del salario ricevuto nelle more della negoziazione dello stesso.
La ratio, dunque, sarebbe proprio quella di evitare che il lavoratore subisca un pregiudizio dovuto al trascorrere del tempo necessario per addivenire ad un formale accordo per l'aggiornamento dei minimi retributivi. Tant'è che in busta paga il lavoratore può trovare una voce aggiuntiva, chiamata “futuri aumenti”, in cui viene inserita una cifra pari alla differenza fra la paga prevista contrattualmente e quella concordata in via “provvisoria”.
Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 109 del CCNL applicato dalla società resistente, “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
Invocando tale norma, parte ricorrente chiedeva che la voce AFAC - Euro 20,00 mensili per il Liv.
IV di cui all'art. 109 CCNL Vigilanza Privata venisse ricompresa negli elementi fissi della retribuzione e computata ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, con condanna di parte resistente a corrispondere tale indennità includendola nel salario unico di cui all'art. 106 del CCNL e, di conseguenza, nella retribuzione normale di cui all'art. 105 del CCNL.
Diversamente, parte resistente argomentava che detto emolumento rivestisse carattere provvisorio e, come tale, rappresentasse un'anticipazione provvisoria e contingente prevista in favore dei lavoratori, comunque suscettibile di una diversa regolamentazione contrattuale ad opera delle parti sociali in sede di rinnovo contrattuale. Pertanto, a detta della società, non sarebbe possibile valutare la correttezza dell'applicazione di questo istituto ad opera del datore di lavoro se non soltanto successivamente alla definitiva regolamentazione del periodo pregresso ad opera del nuovo CCNL di settore.
Orbene, dando atto dell'incompletezza del CCNL prodotto in giudizio da parte ricorrente, almeno per le norme indicate in ricorso, come l'art. 106, va detto che la giurisprudenza di merito è controversa in materia.
Taluni giudici di merito hanno ritenuto (sulla scorta della pronuncia del Tribunale di Milano del
2019 citata in ricorso) che da un'interpretazione combinata delle disposizioni contrattuali di cui agli art. 106, 109 e 142, la voce AFAC dovesse rientrare negli elementi fissi della retribuzione di ogni dipendente e posta a base di calcolo tanto per la retribuzione ordinaria, quanto per le relative maggiorazioni contrattualmente previste.
E tanto, in ragione del fatto che l'indennità di vacanza contrattuale citata nell'art. 106 e, quindi, ricompresa nell'ambito del “salario unico nazionale” (a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'art. 105) sia - secondo un filone giurisprudenziale di merito - proprio quella disciplinata dal successivo art. 109. Diversamente, l'art. 142 disciplinerebbe - sempre secondo lo stesso filone di merito - la somma da corrispondere “una tantum” e che però non sia da includere nel “salario unico” e nella “retribuzione normale”, proprio per il fatto che l'art. 142 espliciterebbe che tale erogazione non debba incidere su alcun istituto contrattuale.
Cionondimeno, ritiene questo giudice di non condividere le motivazioni appena esposte.
Di contro, si condivide l'orientamento restrittivo, comunque già esplicitato in altri giudizi di merito
(si veda Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Sentenza n. 685 del 02 febbraio 2023). Specificamente, si ritiene che l'indennità di vacanza contrattuale sia un elemento provvisorio della retribuzione previsto al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali.
Pertanto, proprio la natura provvisoria di questa voce patrimoniale escluderebbe che essa si consolidi nella forma di un diritto quesito, ancor di più se si considera che il nuovo contratto collettivo ben possa adottare una diversa regolamentazione sia attraverso l'erogazione di miglioramenti salariali con effetto retroattivo, sia con una diversa e nuova disciplina del trattamento economico.
In sostanza, si ritiene che l'AFAC consista in un mero anticipo, suscettibile di una definitiva disciplina al momento del rinnovo contrattuale. E, come tale, sia definibile soltanto successivamente, in sede di regolamentazione contrattuale. Tant'è vero che, nella specie, il nuovo contratto collettivo per i dipendenti di vigilanza privata e servizi fiduciari, valido dall'01.02.2013 al
31.12.2015, ha diversamente disciplinato l'erogazione di tale indennità.
Ebbene, al fine di meglio comprendere la questione, è opportuna una breve premessa relativa all'evoluzione della contrattazione collettiva del settore.
L'indennità di vacanza contrattuale è stata introdotta dall'Accordo Interconfederale del 23.07.1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, il quale prevedeva che “In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (cosiddetta Indennità di
Vacanza Contrattuale) […]. Nell'accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale eventualmente erogata”.
L'articolo 2, co. 5, del protocollo del 23 luglio 1993 aveva peraltro stabilito che “Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata”.
Tale meccanismo è stato ripreso dall'art. 145 CCNL del 2 maggio 2006 Vigilanza Privata, il quale, nel riferirsi all'indennità di vacanza contrattuale, la qualificava espressamente come “elemento provvisorio”, con ciò evocando la possibilità di una diversa regolamentazione contrattuale e perciò accentuando il carattere provvisorio di tale indennità, suscettibile di successiva regolamentazione definitiva in sede di rinnovo contrattuale.
Infine, tale disposizione è stata recepita dal CCNL 01.02.2013 - 31.12.2015 sottoscritto in data
08.04.2013 e che, all'art. 109, dispone appunto che “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire un'adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che gli Istituti erogheranno a decorrere dal 01 marzo 2016 a tutti i dipendenti una copertura economica […] anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti dai futuri aumenti contrattuali”; mentre, all'art. 142, ha concesso l'una tantum che, unitamente agli incrementi contrattuali concordati, assorbe sino a concorrenza somme eventualmente già erogate, a qualsiasi titolo, in relazione al periodo di vacanza contrattuale o al presente rinnovo.
Allo stesso modo, l'art. 144 ha previsto che, durante le procedure di rinnovo del CCNL e in assenza di accordo, è corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109. Mentre l'art. 106 ha definito gli importi per il periodo 1 febbraio 2013 - 31 dicembre 2015 al fine di garantire ai lavoratori “una dinamica salariale congrua e compatibile, a mente di quanto considerato nel successivo art. 109 (copertura economica)”.
Allora, premesso che gli artt. 105 e 106 non includono espressamente la copertura economica nella retribuzione normale e nel salario, non appare nemmeno possibile ritenere che il richiamo contenuto nell'art 106 all'indennità di vacanza contrattuale sia riferibile alla copertura economica. E questo non solo per la palese diversità di denominazione dei due istituti (indennità di vacanza contrattuale e copertura economica), ma anche perché il medesimo articolo in parola cita l'art. 109 e la copertura economica così da rendere chiaro all'interprete che le parti stipulanti avevano ben presente l'esistenza e la diversità dei due istituti e avevano con chiarezza inglobato nel salario il valore della sola indennità di vacanza contrattuale.
Tale volontà delle parti sarebbe anche confermata dall'autonomo articolo riservato alla copertura economica e dalla diversa regolamentazione prevista dal CCNL per la copertura economica e per l'indennità di vacanza contrattuale.
Dunque, si è detto che l'indennità di vacanza contrattuale istituita nel 1993, comunque intesa come
“elemento provvisorio della retribuzione” per garantire la dinamica salariale nelle more dei rinnovi
è stata sostituita dalla “copertura economica” introdotta con l'art. 109 che ne ha ancorato la determinazione all'indice dei prezzi al consumo mantenendone però fermo il carattere di retribuzione provvisoria. Ne deriva che il CCNL del 2013 ha ipoteticamente reso necessario alle parti regolamentare entrambi gli istituti, dovendosi dare attuazione sia alle previsioni del previgente
CCNL - in relazione al quale operava l'indennità di vacanza contrattuale - sia anche regolare attraverso la neoistituita copertura economica l'eventuale ritardo delle trattative alla scadenza del
CCNL del 2013. E infatti, l'art. 145 prevedeva il diritto dei lavoratori alla indennità di vacanza contrattuale e demandava al momento di rinnovo il compito di regolare la cessazione di tale indennità. Atteso il ritardo nelle trattative, però, il CCNL del 2013 ha presumibilmente dovuto regolamentare le modalità di cessazione del diritto alla indennità di vacanza contrattuale in esecuzione dell'art.145 del 2006, attraverso la previsione del suo assorbimento nei disposti aumenti contrattuali e nella una tantum, secondo quanto si legge nell'art. 142 del 2013. Pertanto, l'art. 106 con la locuzione “il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale” darebbe contezza di tale assorbimento, anche per escludere la permanenza dell'indennità.
Per il caso di ritardo nel rinnovo del 2013 sarebbe stata poi prevista la neoistituita “copertura economica” la cui regolamentazione, estranea agli artt. 106 e 142 del 2013, è contenuta negli artt.
109 e 144 del CCNL 2013.
Per meglio dire, si ricaverebbe che la copertura economica sia stata regolamentata con previsione del suo assorbimento nei futuri incrementi retributivi e non in quelli già concordati (art. 106 per il periodo 01.02.2013 - 31.12.2015) con l'ulteriore conseguenza che solo la pregressa indennità di vacanza contrattuale è componente (nel suo importo) del salario vigente;
mentre la copertura economica è ancora attiva nella sua funzione di acconto per il ritardo delle trattative e, solo in occasione del rinnovo contrattuale, potrà divenire parte del salario attraverso l'assorbimento del suo valore nei futuri aumenti salariali.
Da tutto ciò discende, a parere di questo Tribunale, che la copertura economica non rientrerebbe nella retribuzione normale di cui all'art. 105 del 2013 né nella base di computo del T.F.R.
Neanche la previsione della una tantum stabilita dall'art. 142 quale ristoro aggiuntivo (alla indennità di vacanza contrattuale ex art. 145 del previgente CCNL per il ritardo del rinnovo) consentirebbe l'interpretazione secondo cui, avendo le parti escluso la una tantum dalla base di calcolo del T.F.R. e di ogni altro istituto contrattuale senza prevedere altrettanto per la copertura economica, questa sarebbe da includere.
In conclusione, si ribadisce che l'AFAC costituisce un rimedio previsto per garantire ai lavoratori un'adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (cfr. art 144) e corrisposto a titolo di elemento provvisorio della retribuzione, con le modalità di cui all'art 109 ossia a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali e assorbibile nei futuri incrementi retributivi, insuscettibile di consolidarsi in diritto quesito e, soprattutto, destinato a cessare con il nuovo salario determinato col rinnovo.
In senso opposto, l'interpretazione attorea comporterebbe una non consentita modifica della funzione assegnata alla copertura economica dall'Accordo Interconfederale istitutivo e dall'art. 109, precludendo l'operazione di assorbimento del detto emolumento nei futuri aumenti contrattuali.
La copertura economica (come la precedente indennità di vacanza contrattuale) costituisce, quindi, un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma questo solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti.
Se si tratta di un'anticipazione non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è
l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale. Anzi, come previsto, la stessa “cessa di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo”.
Tutte queste finalità esplicitate nell'art.109 verrebbero travolte aderendo alla interpretazione di parte ricorrente che identifica i compensi di copertura economica come salario, in assenza della correlazione dell'emolumento al protrarsi delle trattative. Conseguenza è di rendere impossibile l'assorbimento della copertura economica nei futuri aumenti contrattuali.
In senso opposto, si finirebbe cioè a considerare i detti rimedi già inglobati nel salario unico e si estenderebbe anche a questi il carattere di obbligatorietà di corresponsione che è proprio del salario ex artt. 36 Cost. e 2103 c.c., vietandone l'assorbimento da parte dei futuri incrementi retributivi con l'effetto che questi andrebbero ad aggiungersi al già incrementato salario, in contrasto con la volontà esplicitata nell'art. 109.
Si consideri, infine, che la computabilità ai fini della base di calcolo del T.F.R. dipende dalla circostanza per cui la voce va computata nel concetto di “retribuzione normale” ovvero “salario unico nazionale” di cui agli artt. 105 e 106 ovvero di retribuzione di fatto di cui all'art. 112.
Le parti, nel medesimo testo contrattuale, hanno ben tenuto presente il concetto di indennità continuative tanto da indicarle e prevederle nell'art 112. Per cui si ritiene che se avessero optato nel senso di includerle negli artt .105 e 106, allora lo avrebbero fatto espressamente.
Per i motivi fin qui espressi, si ritiene che la domanda relativa al pagamento degli AFAC non meriti accoglimento.
Concludendo, in forza di tutte le ragioni in disamina, il ricorso va accolto soltanto per quanto di ragione.
Il ricorrente quindi ha diritto a percepire la somma complessiva di euro 3.899,08, di cui euro 574,36
a titolo di ratei di quattordicesima mensilità; euro 191,04 a titolo di ore di prove di tiro;
euro 321,78
a titolo di buoni pasto ed euro 2.811,90 a titolo di ferie non godute, oltre accessori.
Considerato l'accoglimento soltanto parziale delle domande nonché la natura interpretativa e la novità della questione in materia di AFAC, su cui ancora non si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, è ragionevole la compensazione nella misura del 50% delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 07.12.2023, nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede: accoglie il ricorso soltanto per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte
[...] resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.899,08 oltre accessori di legge;
dichiara compensate le spese nella misure del 50% , che liquida in complessive € 3000,00 e pone il pagamento della metà a carico della resistente, oltre oneri accessori, con attribuzione al procuratore antistatario..
Così deciso in Trani, il 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to LACERENZA ANTONIO, come da procura in atti e da Parte_1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. GAUDINO GIORGIA (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. GENTILE ANTONIO ( ) VIA C.F._1 C.F._2
CARDASSI, 36 BARI;
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv. Pt_2 P.IVA_2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.12.2023, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1 convenendo la nonché l' al fine di accertare e dichiarare che il ricorrente avesse Controparte_1 Pt_2 lavorato alle dipendenze della società convenuta in giudizio, continuativamente e ininterrottamente, dal
16.04.2019 al 30.12.2022, con la qualifica e svolgendo le mansioni di guardia particolare giurata ascrivibile al livello IV del CCNL Vigilanza Privata dell'08.04.2013 e ss.mm.ii. Oltre a tanto, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare che la non avesse riconosciuto Controparte_1
la natura di retribuzione normale di lavoro della voce AFAC (Acconti Futuri Aumenti Contrattuali) come prevista dall'art. 109 CCNL ,pari ad euro 20,00 mensili;
accertare e dichiarare che la stessa società avesse violato i disposti normativi previsti dagli artt. 106 e 109, per cui l'AFAC debba essere computata ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il T.F.R., a decorrere dal 12.11.2021; accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del mancato riconoscimento dell'AFAC, vantasse nei confronti della società crediti di lavoro (relativi a mancato pagamento di ratei di quattordicesima mensilità, straordinario feriale notturno, diurno e festivo diurno) e, comunque, che la società avesse violato gli artt.
82, 87, 89, 108, 116, 117 e 120 CCNL, oltre violazione dell'art. 36 Cost., nonché degli art. 1175, 1375 e 2099
c.c.
Ancora, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare che egli non avesse ricevuto quanto di sua spettanza a titolo di saldo dei r.o.l., ferie, permessi non goduti ed ex festività in violazione degli stessi articoli sopra Con citati né i buoni pasto e le prove tiro spettanti ai sensi degli artt. 5, co. B e 21 del C.I.P. Bari e del
16.12.2017.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di condannare la al pagamento in suo favore Controparte_1
della somma complessiva di euro 7.908,63 ovvero somma diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché pagamento dei contributi assicurativi, contributivi e previdenziali all' e Pt_2 spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
La si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto poiché ritenuto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
L' non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Pt_2
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, all'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato soltanto nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va soltanto accolto soltanto per quanto di ragione.
Si deve premettere che il ricorrente aveva espletato la propria mansione in favore della società resistente in virtù dell'appalto di vigilanza stipulato con la ASL BT, presso la postazione dell'Ospedale di Bisceglie.
Si precisa altresì che, come documentalmente provato in giudizio dalla società resistente, il ricorrente aveva cessato la sua attività lavorativa alle dipendenze dalla in data 30.11.2022, per Controparte_1
passare invece alle dipendenze di il giorno 01.12.2022. Controparte_3
Ebbene, questo dato rende soltanto parzialmente fondata la domanda relativa alle differenze retributive sulla quattordicesima mensilità formulata in ricorso, avendo il ricorrente maturato soltanto cinque ratei e non sei e dovendosi cioè escludere la mensilità di dicembre 2022. Difatti, la società resistente provava che la data di cessazione del rapporto di lavoro con il fosse Pt_1
stata indicata al 30.12.2022 soltanto perché tale è la data in cui era stata formalizzata la cessazione del rapporto di lavoro tra le parti, in conseguenza del cambio appalto.
Ne deriva che il credito vantato dal ricorrente a titolo di ratei di quattordicesima mensilità e pari ad euro
727,13 è superiore al dovuto per la somma di euro 152,77.
In altri termini, spetta al lavoratore la sola somma di euro 574,36 per il titolo in parola.
Per le medesime ragioni appena esposte, nulla è dovuto al ricorrente a titolo di mensilità dicembre 2022.
Ciò premesso, si ritiene fondata la domanda relativa alle somme pretese per l'espletamento delle ventiquattro ore di prove di tiro effettuate ai sensi dell'art. 5, lett. b) del C.I.P. per gli Istituti di Vigilanza Con Privata di Bari e del 16.10.2017.
La norma prevede testualmente che “Ogni sei mesi o, comunque, secondo le disposizioni prefettizie, ciascuna guardia giurata effettuerà una esercitazione di tiro con l'arma in dotazione ivi compresa quella relativa al rinnovo del porto d'armi. È istituito un libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione delle esercitazioni, il numero dei colpi esplosi ed i risultati conseguiti. La guardia giurata appone la firma sul libretto di tiro per ogni esercitazione svolta. I lavoratori avranno l'obbligo di partecipare alle esercitazioni.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 120 del CCNL 6.12.2006 e da eventuali accordi aziendali, per le esercitazioni di tiro, i cui costi saranno a carico degli Istituti, il tempo di partecipazione verrà retribuito per un importo pari a due ore di normale retribuzione per ogni esercitazione prescritta dalla normativa”.
Vero è che la norma menziona il libretto di tiro indicante le date di effettuazione delle esercitazioni, il numero dei colpi esplosi e i risultati conseguiti;
libretto che non veniva allegato al ricorso.
Ma è vero anche che il ricorrente offriva in comunicazione in giudizio il patentino di idoneità al tiro rilasciato alle guardie giurate in sede di rinnovo dei certificati e, comunque, conseguente alle ore obbligatorie prescritte dalla norma per le esercitazioni.
Pertanto, ne deriva il diritto del ricorrente a percepire la relativa somma di euro 191,04 per il mancato rimborso delle ore (6 all'anno) di esercitazioni di tiro.
Quanto al mancato pagamento dei buoni pasto, invece, l'art. 21 dispone che “Con effetto dal primo giorno del mese successivo la data di sottoscrizione del presente contratto tutti i lavoratori in forza viene fornito un buono-pasto del valore di euro 4,00 (quattro/00) per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro. Il relativo valore non è da considerarsi utile ai fini della determinazione della base di computo di alcun Istituto contrattuale e/o legale e, dunque, neppure del T.F.R. Alla fine di ogni mese congiuntamente alla retribuzione corrente saranno distribuiti i buoni pasto. Le parti confermano che, non essendo il buono pasto retribuzione, nulla è dovuto a quei lavoratori che non curino il ritiro o non lo utilizzino. Decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo il valore del buono pasto si attesterà al valore preesistente di euro 5,29”. In proposito, l'art. 10 del CCNL di categoria deroga alcune materie alla contrattazione integrativa provinciale e regionale, facendo un elenco di materie che ricomprendono i buoni pasto (come anche le Con prove tiro) pertanto regolati dal di cui sopra. CP_4
Sebbene parte resistente si sia difesa sostenendo di non essere iscritta alle associazioni firmatarie del CCNL nazionale e del C.I.P. invocato dal ricorrente, si rammenta che “I contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto […] il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata” (da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav. Ord. n. 74/2022).
Ebbene, nel caso di specie, la società resistente oltre ad aver implicitamente aderito al contratto integrativo, aveva previsto i corsi di aggiornamento per le prove tiro e, comunque, non aveva comunicato mai alcun tipo di disdetta dal contratto predetto alle OO.SS., come invece previsto dalla legge.
Del resto, in materia di prove tiro, era la stessa società a menzionare nella propria memoria di costituzione quale norma di riferimento l'art. 5 del C.I.P.
Ma non solo. Difatti, parte ricorrente provava documentalmente che, in sede di cambio appalto, la aveva sottoscritto, in data 11.04.2019, il verbale di accordo per la procedura di cambio Controparte_1
appalto n. 2/19 innanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari. Tale accordo veniva redatto e sottoscritto alla presenza dei rappresentati delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, con le relative R.S.A., e appunto delle società subentranti negli appalti ASL BT, tra cui la stessa, ove la stessa si impegnava “nel rispetto delle disposizioni del CCNL succitato e ad Controparte_1
applicare in favore di tutti i lavoratori interessati dal passaggio di appalto presso la ASL BT per tutti i lotti, in ossequio all'art. 7 del Capitolato d'appalto, le disposizioni dell'integrativo provinciale”.
La società, pertanto, applicava il CCNL Vigilanza Privata del 08.04.2013 sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, per cui la stessa era obbligata ad applicare nella sua interezza tutte le parti componenti il contratto collettivo invocato dal ricorrente , il quale, come noto, non va applicato solo in alcune parti.
Tale principio è chiaramente espresso all'art. 2 (Validità ed efficacia della contrattazione collettiva), in virtù del quale “Le Parti ritengono di affidare al presente C.C.N.L. una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche unicità di riferimento per i lavoratori che vi operano e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale. Il presente C.C.N.L., che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, accordi speciali nazionali, usi e consuetudini. Il presente C.C.N.L., in quanto sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore a livello nazionale e territoriale, dispone dei requisiti di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016. Conseguentemente, le
Parti ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debba essere subordinato alla integrale applicazione del presente C.C.N.L., nonché degli accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati dalle predette Organizzazioni”.
Da ciò discende il diritto del lavoratore al riconoscimento dei buoni pasto relativi all'anno 2022 per un valore di euro 321,78.
Si ritiene, invece, che nulla sia dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario feriale diurno e notturno e festivo diurno, atteso che sul punto il ricorrente ometteva qualsivoglia allegazione piena e puntuale , oltre a fornirne la relativa prova.
Parimenti, si ritiene che nulla sia dovuto a titolo di r.o.l., permessi non goduti ed ex festività.
Di contro, si ritiene che spetti al lavoratore la somma di euro 2.811,90 a titolo di ferie non godute, come pure riconosciuto dalla società datrice di lavoro.
Venendo ora alla questione attinente agli AFAC, si osserva quanto di seguito.
Si rammenta che l'acronimo AFAC indica gli acconti sui futuri aumenti contrattuali, ossia elementi retributivi che possono essere previsti a favore del lavoratore, in aggiunta rispetto al minimo tabellare. La funzione di questa voce sarebbe quella di adeguare la retribuzione dei lavoratori nel lasso di tempo necessario per la formulazione di un nuovo CCNL migliorativo delle condizioni vigenti, andando a colmare la perdita del potere d'acquisto del salario ricevuto nelle more della negoziazione dello stesso.
La ratio, dunque, sarebbe proprio quella di evitare che il lavoratore subisca un pregiudizio dovuto al trascorrere del tempo necessario per addivenire ad un formale accordo per l'aggiornamento dei minimi retributivi. Tant'è che in busta paga il lavoratore può trovare una voce aggiuntiva, chiamata “futuri aumenti”, in cui viene inserita una cifra pari alla differenza fra la paga prevista contrattualmente e quella concordata in via “provvisoria”.
Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 109 del CCNL applicato dalla società resistente, “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
Invocando tale norma, parte ricorrente chiedeva che la voce AFAC - Euro 20,00 mensili per il Liv.
IV di cui all'art. 109 CCNL Vigilanza Privata venisse ricompresa negli elementi fissi della retribuzione e computata ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, con condanna di parte resistente a corrispondere tale indennità includendola nel salario unico di cui all'art. 106 del CCNL e, di conseguenza, nella retribuzione normale di cui all'art. 105 del CCNL.
Diversamente, parte resistente argomentava che detto emolumento rivestisse carattere provvisorio e, come tale, rappresentasse un'anticipazione provvisoria e contingente prevista in favore dei lavoratori, comunque suscettibile di una diversa regolamentazione contrattuale ad opera delle parti sociali in sede di rinnovo contrattuale. Pertanto, a detta della società, non sarebbe possibile valutare la correttezza dell'applicazione di questo istituto ad opera del datore di lavoro se non soltanto successivamente alla definitiva regolamentazione del periodo pregresso ad opera del nuovo CCNL di settore.
Orbene, dando atto dell'incompletezza del CCNL prodotto in giudizio da parte ricorrente, almeno per le norme indicate in ricorso, come l'art. 106, va detto che la giurisprudenza di merito è controversa in materia.
Taluni giudici di merito hanno ritenuto (sulla scorta della pronuncia del Tribunale di Milano del
2019 citata in ricorso) che da un'interpretazione combinata delle disposizioni contrattuali di cui agli art. 106, 109 e 142, la voce AFAC dovesse rientrare negli elementi fissi della retribuzione di ogni dipendente e posta a base di calcolo tanto per la retribuzione ordinaria, quanto per le relative maggiorazioni contrattualmente previste.
E tanto, in ragione del fatto che l'indennità di vacanza contrattuale citata nell'art. 106 e, quindi, ricompresa nell'ambito del “salario unico nazionale” (a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'art. 105) sia - secondo un filone giurisprudenziale di merito - proprio quella disciplinata dal successivo art. 109. Diversamente, l'art. 142 disciplinerebbe - sempre secondo lo stesso filone di merito - la somma da corrispondere “una tantum” e che però non sia da includere nel “salario unico” e nella “retribuzione normale”, proprio per il fatto che l'art. 142 espliciterebbe che tale erogazione non debba incidere su alcun istituto contrattuale.
Cionondimeno, ritiene questo giudice di non condividere le motivazioni appena esposte.
Di contro, si condivide l'orientamento restrittivo, comunque già esplicitato in altri giudizi di merito
(si veda Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Sentenza n. 685 del 02 febbraio 2023). Specificamente, si ritiene che l'indennità di vacanza contrattuale sia un elemento provvisorio della retribuzione previsto al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali.
Pertanto, proprio la natura provvisoria di questa voce patrimoniale escluderebbe che essa si consolidi nella forma di un diritto quesito, ancor di più se si considera che il nuovo contratto collettivo ben possa adottare una diversa regolamentazione sia attraverso l'erogazione di miglioramenti salariali con effetto retroattivo, sia con una diversa e nuova disciplina del trattamento economico.
In sostanza, si ritiene che l'AFAC consista in un mero anticipo, suscettibile di una definitiva disciplina al momento del rinnovo contrattuale. E, come tale, sia definibile soltanto successivamente, in sede di regolamentazione contrattuale. Tant'è vero che, nella specie, il nuovo contratto collettivo per i dipendenti di vigilanza privata e servizi fiduciari, valido dall'01.02.2013 al
31.12.2015, ha diversamente disciplinato l'erogazione di tale indennità.
Ebbene, al fine di meglio comprendere la questione, è opportuna una breve premessa relativa all'evoluzione della contrattazione collettiva del settore.
L'indennità di vacanza contrattuale è stata introdotta dall'Accordo Interconfederale del 23.07.1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, il quale prevedeva che “In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (cosiddetta Indennità di
Vacanza Contrattuale) […]. Nell'accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale eventualmente erogata”.
L'articolo 2, co. 5, del protocollo del 23 luglio 1993 aveva peraltro stabilito che “Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata”.
Tale meccanismo è stato ripreso dall'art. 145 CCNL del 2 maggio 2006 Vigilanza Privata, il quale, nel riferirsi all'indennità di vacanza contrattuale, la qualificava espressamente come “elemento provvisorio”, con ciò evocando la possibilità di una diversa regolamentazione contrattuale e perciò accentuando il carattere provvisorio di tale indennità, suscettibile di successiva regolamentazione definitiva in sede di rinnovo contrattuale.
Infine, tale disposizione è stata recepita dal CCNL 01.02.2013 - 31.12.2015 sottoscritto in data
08.04.2013 e che, all'art. 109, dispone appunto che “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire un'adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che gli Istituti erogheranno a decorrere dal 01 marzo 2016 a tutti i dipendenti una copertura economica […] anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti dai futuri aumenti contrattuali”; mentre, all'art. 142, ha concesso l'una tantum che, unitamente agli incrementi contrattuali concordati, assorbe sino a concorrenza somme eventualmente già erogate, a qualsiasi titolo, in relazione al periodo di vacanza contrattuale o al presente rinnovo.
Allo stesso modo, l'art. 144 ha previsto che, durante le procedure di rinnovo del CCNL e in assenza di accordo, è corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109. Mentre l'art. 106 ha definito gli importi per il periodo 1 febbraio 2013 - 31 dicembre 2015 al fine di garantire ai lavoratori “una dinamica salariale congrua e compatibile, a mente di quanto considerato nel successivo art. 109 (copertura economica)”.
Allora, premesso che gli artt. 105 e 106 non includono espressamente la copertura economica nella retribuzione normale e nel salario, non appare nemmeno possibile ritenere che il richiamo contenuto nell'art 106 all'indennità di vacanza contrattuale sia riferibile alla copertura economica. E questo non solo per la palese diversità di denominazione dei due istituti (indennità di vacanza contrattuale e copertura economica), ma anche perché il medesimo articolo in parola cita l'art. 109 e la copertura economica così da rendere chiaro all'interprete che le parti stipulanti avevano ben presente l'esistenza e la diversità dei due istituti e avevano con chiarezza inglobato nel salario il valore della sola indennità di vacanza contrattuale.
Tale volontà delle parti sarebbe anche confermata dall'autonomo articolo riservato alla copertura economica e dalla diversa regolamentazione prevista dal CCNL per la copertura economica e per l'indennità di vacanza contrattuale.
Dunque, si è detto che l'indennità di vacanza contrattuale istituita nel 1993, comunque intesa come
“elemento provvisorio della retribuzione” per garantire la dinamica salariale nelle more dei rinnovi
è stata sostituita dalla “copertura economica” introdotta con l'art. 109 che ne ha ancorato la determinazione all'indice dei prezzi al consumo mantenendone però fermo il carattere di retribuzione provvisoria. Ne deriva che il CCNL del 2013 ha ipoteticamente reso necessario alle parti regolamentare entrambi gli istituti, dovendosi dare attuazione sia alle previsioni del previgente
CCNL - in relazione al quale operava l'indennità di vacanza contrattuale - sia anche regolare attraverso la neoistituita copertura economica l'eventuale ritardo delle trattative alla scadenza del
CCNL del 2013. E infatti, l'art. 145 prevedeva il diritto dei lavoratori alla indennità di vacanza contrattuale e demandava al momento di rinnovo il compito di regolare la cessazione di tale indennità. Atteso il ritardo nelle trattative, però, il CCNL del 2013 ha presumibilmente dovuto regolamentare le modalità di cessazione del diritto alla indennità di vacanza contrattuale in esecuzione dell'art.145 del 2006, attraverso la previsione del suo assorbimento nei disposti aumenti contrattuali e nella una tantum, secondo quanto si legge nell'art. 142 del 2013. Pertanto, l'art. 106 con la locuzione “il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale” darebbe contezza di tale assorbimento, anche per escludere la permanenza dell'indennità.
Per il caso di ritardo nel rinnovo del 2013 sarebbe stata poi prevista la neoistituita “copertura economica” la cui regolamentazione, estranea agli artt. 106 e 142 del 2013, è contenuta negli artt.
109 e 144 del CCNL 2013.
Per meglio dire, si ricaverebbe che la copertura economica sia stata regolamentata con previsione del suo assorbimento nei futuri incrementi retributivi e non in quelli già concordati (art. 106 per il periodo 01.02.2013 - 31.12.2015) con l'ulteriore conseguenza che solo la pregressa indennità di vacanza contrattuale è componente (nel suo importo) del salario vigente;
mentre la copertura economica è ancora attiva nella sua funzione di acconto per il ritardo delle trattative e, solo in occasione del rinnovo contrattuale, potrà divenire parte del salario attraverso l'assorbimento del suo valore nei futuri aumenti salariali.
Da tutto ciò discende, a parere di questo Tribunale, che la copertura economica non rientrerebbe nella retribuzione normale di cui all'art. 105 del 2013 né nella base di computo del T.F.R.
Neanche la previsione della una tantum stabilita dall'art. 142 quale ristoro aggiuntivo (alla indennità di vacanza contrattuale ex art. 145 del previgente CCNL per il ritardo del rinnovo) consentirebbe l'interpretazione secondo cui, avendo le parti escluso la una tantum dalla base di calcolo del T.F.R. e di ogni altro istituto contrattuale senza prevedere altrettanto per la copertura economica, questa sarebbe da includere.
In conclusione, si ribadisce che l'AFAC costituisce un rimedio previsto per garantire ai lavoratori un'adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (cfr. art 144) e corrisposto a titolo di elemento provvisorio della retribuzione, con le modalità di cui all'art 109 ossia a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali e assorbibile nei futuri incrementi retributivi, insuscettibile di consolidarsi in diritto quesito e, soprattutto, destinato a cessare con il nuovo salario determinato col rinnovo.
In senso opposto, l'interpretazione attorea comporterebbe una non consentita modifica della funzione assegnata alla copertura economica dall'Accordo Interconfederale istitutivo e dall'art. 109, precludendo l'operazione di assorbimento del detto emolumento nei futuri aumenti contrattuali.
La copertura economica (come la precedente indennità di vacanza contrattuale) costituisce, quindi, un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma questo solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti.
Se si tratta di un'anticipazione non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è
l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale. Anzi, come previsto, la stessa “cessa di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo”.
Tutte queste finalità esplicitate nell'art.109 verrebbero travolte aderendo alla interpretazione di parte ricorrente che identifica i compensi di copertura economica come salario, in assenza della correlazione dell'emolumento al protrarsi delle trattative. Conseguenza è di rendere impossibile l'assorbimento della copertura economica nei futuri aumenti contrattuali.
In senso opposto, si finirebbe cioè a considerare i detti rimedi già inglobati nel salario unico e si estenderebbe anche a questi il carattere di obbligatorietà di corresponsione che è proprio del salario ex artt. 36 Cost. e 2103 c.c., vietandone l'assorbimento da parte dei futuri incrementi retributivi con l'effetto che questi andrebbero ad aggiungersi al già incrementato salario, in contrasto con la volontà esplicitata nell'art. 109.
Si consideri, infine, che la computabilità ai fini della base di calcolo del T.F.R. dipende dalla circostanza per cui la voce va computata nel concetto di “retribuzione normale” ovvero “salario unico nazionale” di cui agli artt. 105 e 106 ovvero di retribuzione di fatto di cui all'art. 112.
Le parti, nel medesimo testo contrattuale, hanno ben tenuto presente il concetto di indennità continuative tanto da indicarle e prevederle nell'art 112. Per cui si ritiene che se avessero optato nel senso di includerle negli artt .105 e 106, allora lo avrebbero fatto espressamente.
Per i motivi fin qui espressi, si ritiene che la domanda relativa al pagamento degli AFAC non meriti accoglimento.
Concludendo, in forza di tutte le ragioni in disamina, il ricorso va accolto soltanto per quanto di ragione.
Il ricorrente quindi ha diritto a percepire la somma complessiva di euro 3.899,08, di cui euro 574,36
a titolo di ratei di quattordicesima mensilità; euro 191,04 a titolo di ore di prove di tiro;
euro 321,78
a titolo di buoni pasto ed euro 2.811,90 a titolo di ferie non godute, oltre accessori.
Considerato l'accoglimento soltanto parziale delle domande nonché la natura interpretativa e la novità della questione in materia di AFAC, su cui ancora non si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, è ragionevole la compensazione nella misura del 50% delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 07.12.2023, nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede: accoglie il ricorso soltanto per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte
[...] resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.899,08 oltre accessori di legge;
dichiara compensate le spese nella misure del 50% , che liquida in complessive € 3000,00 e pone il pagamento della metà a carico della resistente, oltre oneri accessori, con attribuzione al procuratore antistatario..
Così deciso in Trani, il 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore