Rigetto
Sentenza 1 febbraio 2010
Ordinanza collegiale 15 marzo 2010
Commentario • 1
- 1. Legge sulla procreazione medicalmente assistitaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 15/03/2010, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07834/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 7834 del 1999, proposto da:
EZ NZ, rappresentato e difeso dagli avv. RI Contaldi, LA Dal IAz, CA Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso RI Contaldi in Roma, via ERluigi Da Palestrina 63; VA CO, BE RI SA, CI RI, VA VA, AS GI, SA IO, ER VA, CC NI, Di CA TO, AM LD, LI IA, CI US, CO RO, SC RI, NE VA TI, NE CO, TA TA, ZE UG, TT LA, IN ER, OL AL, AR PI, CC LA, FA NI, GR CA, AN EV, LA VA, LA IO, PI RIcarla, VE UA, AN RI NN, RT RI SA, LL US, IN ES, EL EN, EC NZ, IS DI, RC CA, RO HE, MI RI, TO RI IA, IT AR, De FA di Sant'Oberto Guido CA, Di HI ME, AN CO, De PA TA, SI MA, MO ON, GI IO, RA AU, CE LL, AN IO, EO CO, LL CA, AT CA, SO CI, ZA CA, HE CO, ES US, MO US, EO TO, DR ON, OS PA, LL IO, TA SA, TA RO, IN RI, AN US, AZ DR, ET LI, BB LA, NN NN, RC RI IU, SA NA, GH LE, EL BU SI, ON RI, RZ NN RI, OR OS in Botta, ZA LA, RI RI, AP AR, AN OL, ER CIno, AN GI, CO GI CA, NE VE, SN RI AO, SI MA, MI ME, EL TO, De OT ER, NE RI OSria, NE OS, NE OV, SU TO, NZ AR, LI TO, EC VA, LL LA, AI VAna, ZI ER, IO ES, RC CIna, IG ER, ZO LA, OG RI Ved.Cordero, IN MA, IA AL, LA OR Ved.Demartini, NE UG, FU CE, AL NO, AL TA IA, OR LI, MM LE, LI US, IG ER CA, LE NN RI;
contro
Agenzia Territoriale per la Casa-Atc della Prov.Torino, rappresentato e difeso dagli avv. US Di HI, OL Marcone, con domicilio eletto presso OL Marcone in Roma, via US Mercalli, 11;
per la ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO :Sezione VI n. 00854/1996, resa tra le parti, concernente RICOSTITUZIONE FONDO INTEGRATIVO PERSONALE IACP..
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista l’istanza di liquidazione del compenso proposta dal Commissario ad Acta nominato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 il Consigliere Fabio Taormina e rilevata l’assenza delle parti;
Vista l’istanza per la liquidazione del compenso del Commissario ad Acta Dott. US Coppola, nominato Commissario ad Acta con Decisione interlocutoria n.6947/2005, nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato iscritto al n. 7834/1999 definito con la Decisione n. 390/2010 resa alla camera di consiglio del 23 giugno 2009 e pubblicata il 1.2.2010;
Vista la sentenza suindicata;
Visti gli atti del fascicolo di causa;
Vista la nota del Commissario Ad Acta Dott. US Coppola in data 27.2.2009 reiterata in data 16.2.2010 con la quale si chiede la liquidazione di un ulteriore compenso relativo alla attività (ulteriori conteggi) resasi necessaria successivamente alla consegna dei conteggi in data 21.3.2007;
RITENUTO
che – in considerazione della relativa complessità delle ulteriori operazioni demandate al C.T.U. – possa essere applicato nel caso di specie il potere riduttivo, che deve riconoscersi anche in applicazione estensiva del principio, di cui all’art. 62 del R.D.23.10.1925, n. 2357, da intendersi riferito ai compensi di ingegneri ed architetti, non solo “impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle Province o dei Comuni”, ma anche comunque investiti di una funzione pubblicistica (cfr., per il principio, Cons. St., sez. V, ordinanza 10.3.99, n. 226; Corte dei CO, sez. contr. 5.12.85, det. n. 1607; cfr. inoltre, per la linea di indirizzo da estendere in prospettiva anche alla Magistratura Amministrativa, la legge 8.7.1980, n. 319, sui compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’Autorità Giudiziaria);
RITENUTO altresì che, nel caso di specie, appaia congrua una riduzione al 70% del compenso richiesto e che la liquidazione dell’importo, specificato nel dispositivo, debba essere posto in solido a carico della soccombente ATC Torino
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione del compenso richiesto dal Commissario Ad Acta, che appare equo quantificare nella somma complessiva di €. 8400,00;
P.Q.M.
liquida complessivamente la somma di €. 8400,00 (Euro ottomilaquattrocento) oltre I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge, a favore del Commissario ad Acta Dott. US Coppola, con onere a carico dell’ ATC Torino.
Il presente provvedimento è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
US Barbagallo, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
GIcarlo Montedoro, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2010
IL SEGRETARIO