Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 1
Il pregiudizio all'economia nazionale (2933, secondo comma, cod. civ.) il quale si rende ostativo alla distruzione di una costruzione che violi la normativa sulle distanze riguarda solo quei beni produttivi la cui perdita è in grado di incidere negativamente sull'intera collettività.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1999, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. TO VELLA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CURATELA FALLIMENTARE di PI GI IN PERSONA DEL SUO CURATORE, Avvocato TO Coppola, domiciliata ex lege in ROMA P.zza Cavour presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato AT CHIARAMONTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI GI IN, DI GI AT;
- intimati -
avverso la sentenza n. 250/95 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 24/03/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato IGNAZIO MORMINO, per delega dell'Avvocato CHIARAMONTE, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 maggio 1992 il Tribunale di Termini Imerese - adito da TO Di GG e TO Di GG, proprietari di un edificio in Pollina - condannò il convenuto PE IA ad arretrare a 10 metri dal fabbricato degli attori una costruzione che egli aveva realizzato su una contigua sua area.
Impugnata da PE IA, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Palermo, che con sentenza del 24 marzo 1995 (pronunciata nei confronti dei Di GG e del curatore dell'intanto dichiarato fallimento dell'appellante) ha determinato la porzione da demolire identificandola in quella posta a meno di 5 metri dalla linea mediana del muro al confine tra i due fondi e ha condannato la curatela al rimborso delle spese del giudizio di secondo grado sostenute dagli appellati, ritenendo (per quanto ancora rileva in questa sede): - ognuno dei due fabbricati, nelle parti in cui si fronteggiano, è dotato di aperture che consentono di affacciarsi e di guardare con ogni comodità verso l'altro immobile;
comunque l'art. 7 delle norme di attuazione del piano regolatore di Pollina prescrive un distacco minimo assoluto tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, per cui sarebbe applicabile anche se una sola delle costruzioni fosse dotata di vedute;
- la disposizione non si riferisce soltanto alle facciate principali, ma anche a quelle laterali e posteriori;
- la domanda di sostituire il risarcimento dei danni alla demolizione non è ammissibile, in quanto non formulata nell'atto di appello;
essa è inoltre infondata, poiché la violazione delle distanze stabilite dai regolamenti locali comporta il diritto del vicino di chiedere la riduzione in pristino;
- la decisione del Tribunale viene in gran parte confermata e la curatela risulta soccombente, per cui vanno poste a suo carico le spese del secondo grado di giudizio.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il curatore del fallimento di PE IA, in base a tre motivi. TO Di GG e TO Di GG non si sono costituiti in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha ritenuto applicabile nella specie l'art. 7 delle norme di attuazione del piano regolatore di Pollina - il quale prescrive "il distacco minimo assoluto di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti" - pur se dei due edifici in questione soltanto quello dei Di GG è munito di vedute mentre l'altro presenta semplici aperture lucifere e pur se i muri che si fronteggiano non sono le facciate principali dei fabbricati, bensì i loro "retroprospetti".
La doglianza non è fondata. Esattamente il giudice di secondo grado (adeguandosi peraltro alla costante giurisprudenza di questa Corte, relativa ad altre analoghe disposizioni attuative dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444: v., per tutte, Cass. 28 agosto 1991 n. 9207) ha interpretato la norma di cui si tratta, in conformità con la sua lettera e con il suo scopo, nel senso della sua incondizionata operatività anche quando solo una delle pareti contrapposte sia "finestrata", sia perché il requisito non è richiesto anche per quelle "antistanti", sia perché la prescrizione tende ad assicurare comunque una certa estensione minima della veduta, a chi ne fruisce. È dunque ineccepibile l'affermazione della sentenza impugnata circa l'irrilevanza dell'eventuale assenza di finestre in quella porzione del fabbricato del IA che fronteggia l'altro edificio (assenza peraltro esclusa dal giudice di secondo grado, sulla scorta di un'interpretazione delle risultanze peritali, alla quale il ricorrente si è limitato ad opporne apoditticamente una propria e diversa). Altrettanto immeritevole di censura, infine è la tesi seguita dalla Corte di appello (in coerenza con un principio costantemente enunciato nella giurisprudenza di legittimità: v., per tutte, Cass. 21 marzo 1987 n. 2824) a proposito dell'obbligo di rispettare in ogni caso la distanza fissata dagli strumenti urbanistici tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, dati i fini di interesse generale perseguiti dalla prescrizione, senza che quindi abbia rilievo il carattere, principale o secondario, interno o esterno, delle facciate frontistanti e indipendentemente anche dalla destinazione dello spazio intermedio: il che è confermato dalla disposizione, contenuta nello stesso art. 7 delle norme di attuazione del piano regolatore di Pollina, il quale stabilisce che "nel caso di edifici prospicienti su vie pubbliche di larghezza inferiore a m. 10, è prescritto per le nuove costruzioni l'arretramento di m. 5 dall'asse stradale", avvalorando così - anziché smentirla, come reputa il ricorrente - la tesi seguita dalla Corte di appello.
Con il secondo motivo il curatore del fallimento di PE IA, richiamando il divieto sancito dall'art. 2933 c.c., di ordinare la distruzione di una cosa quando ne possa derivare danno all'economia nazionale, si duole del mancato accoglimento della propria richiesta intesa ad ottenere la sostituzione della condanna all'arretramento del fabbricato, pronunciata dal Tribunale, con quella al risarcimento dei danni.
Neppure questa censura può essere accolta, poiché inammissibilmente introduce per la prima volta in questa sede un tema che implica la necessità di accertamenti di fatto e che non ha formato oggetto di dibattito nel giudizio di appello ne' quindi di decisione nella relativa sentenza: ne' il IA nel proporre il gravame, ne' il curatore nel costituirsi in suo luogo dopo la dichiarazione del fallimento, hanno fatto cenno a un eventuale pregiudizio per l'economia nazionale che potesse conseguire alla parziale demolizione dell'edificio di cui si tratta, come ora si sostiene nel ricorso (peraltro in termini palesemente incongrui, attraverso l'equiparazione di un pregiudizio siffatto agli "effetti deleteri" che subirebbe "la massa fallimentare", mentre invece la norma ha riguardo a quei beni produttivi la cui perdita è in grado di incidere negativamente sull'intera collettività: cfr., da ultimo, Cass. 17 dicembre 1997 n. 12735). Da disattendere, infine, è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che "in applicazione del criterio che ne regola l'onere la Corte d'Appello non avrebbe dovuto condannare l'odierna Curatela al pagamento delle spese di giudizio, delle quali avrebbe dovuto disporre, almeno, la compensazione".
Rettamente il giudice di secondo grado, avendo confermato la condanna della parte appellante all'arretramento e solo determinato in maniera diversa dal Tribunale il modo di calcolo della distanza violata, ha considerato il fallimento soccombente e quindi tenuto alle spese del giudizio di gravame, con esatta applicazione, quindi, appunto del "criterio che ne regola l'onere". Quanto poi alla compensazione, come è noto, si tratta di un potere discrezionale il cui esercizio, negativo o positivo, non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo i Di GG svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 9 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999.