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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/11/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G 307/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 307/2025 promossa ex art 1, comma 51, L. n. 92/2012 da:
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Zampieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 36015 Schio (VI), Viale XXIX Aprile n.27 PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 p.t., rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dalla Dott.ssa Nicoletta Morbioli e dal Dott , elettivamente domiciliata presso l' Controparte_2 [...]
sito in Borgo Scroffa n. 2 – Controparte_3 CP_3
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 25.2.2025 la parte ricorrente, quale docente a tempo determinato, sostenendo di non aver potuto godere delle ferie nei periodi dal 1.9. al 30.6 di ogni anno scolastico chiedeva: “1) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a fruire di 156,84 giorni per ferie e festività soppresse e/o a percepire € 10.104,84 per ferie e festività soppresse non godute, oppure i diversi giorni o somme risultanti spettanti ai sensi dei CCNL. a titolo di ferie e festività soppresse non fruite per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/2020, 2020/2021, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e di indennità sostitutiva, 2) Condannarsi il convenuto in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di cui al capo precedente o della diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta dovuta quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. 3) In via subordinata, condannarsi il convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_4 pagamento alla ricorrente di 156,84 giorni di ferie e festività soppresse e/o del diverso numero di giorni di ferie e di festività soppresse maturati e non goduti a domanda (condanna generica). 4) In ogni caso, condannarsi il convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_4 corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del cpc ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c. 5) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del difensore antistatario, che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
pagina 1 di 7 Cont Si costituiva il ccependo la prescrizione quinquennale ovvero decennale per gli aa.ss. 2018/19 e 2019/2020 e contestando nel merito sia l'an che il quantum oggetto della domanda.
La causa, previo invito alla riformulazione dei conteggi detraendo i giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, è così decisa.
Anzitutto, non essendo stato perso dal prestatore di lavoro il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali in mancanza dell'espresso invito datoriale a fruirne, nel caso di specie non allegato e non provato, è fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto all'indennità sostitutiva con decorrenza dalla data di cessazione di ciascun rapporto di lavoro (Cass. 17643/2023, in termini, Cass. 23513/25), con la conseguenza che, avuto riguardo alla data di notificazione del ricorso (27.8.2025), sono prescritte le differenze retributive maturate prima del 30.8.2020 e, quindi, avuto riguardo ai periodi contrattuali indicati in ricorso e non oggetto di contestazione da parte del , quelle maturate CP_1 negli aa/ss 2018/2019 e 2019/2020, avuto riguardo, quale dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, alla data di cessazione degli stessi (da ultimo 30.6.2020).
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei seguenti limiti.
Invero, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, ha Pt_2 disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabiliva, inoltre, che "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è poi intervenuto il legislatore nell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del D.L. 5/2012, conv., con modif., dalla L. 135/2012, ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della pagina 2 di 7 presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sent, Corte Cost.le 95/2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della ), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Sempre nel 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della L. 228/2012, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all' art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica (ovvero l'impossibilità di monetizzazione delle ferie) "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto), per i quali può ritenersi vigente il divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1 L. 228/2012, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135/2022 (di conversione del D.L. 95/2012) e la L. 228/2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Nel periodo successivo, per i docenti fino al termine delle attività didattiche, è stata prevista la liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della L. 228/2012, in definitiva, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha quindi autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è pagina 3 di 7 consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1 settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l' art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, così come integrato dall' art.1, comma 55, della L. 228/2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C- 569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8 D.L. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. 228/2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, si ritiene di aderire al più recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (cfr. Cass. 11968/2025).
Di conseguenza, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del TU 297/1994 ) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, come nel caso in esame, sussiste il diritto di tale insegnante alla
pagina 4 di 7 monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro (così Cass., Sez. Lav., ord. n. 14268 del 2022, 16715 del 2024,).
Nondimeno, posto il diritto all'indennità per ferie non godute laddove il loro mancato godimento non sia imputabile, si ritiene che dai giorni di ferie maturati e non goduti debbano detrarsi i giorni di sospensione delle lezioni inclusi fra l'inizio e la fine dell'anno scolastico, come definiti dai calendari scolastici regionali che, ai sensi dell'art. 1, co. 54 L. 228/2012, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, sono quelli in cui il docente fruisce delle ferie
In detto periodo di chiusura degli Istituti scolastici, infatti, non può ritenersi, in mancanza di disposizioni legislative o di tipo secondario in tal senso, che il personale docente “sia a disposizione” del e, quindi, in servizio. CP_1
Di contro, ai sensi dell'art. 13 (Sostituzione dei componenti le commissioni) comma 4 dell'OM. n. 55 del 22 marzo 2024, nel periodo dal termine delle lezioni (intorno all'8 o 9 giugno) fino al 30 giugno, i docenti con contratto “fino al termine dell'attività didattiche” (disciplina con riferimento alla quale, prima delle modifiche introdotte dalla L. 228/2012, si è espressa la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) sono da considerarsi come “a disposizione” della pubblica amministrazione. In particolare, ai sensi dell'art. 13 comma 4 dell'OM. n. 55 del 22 marzo 2024 (e delle altre statuizioni analoghe delle precedenti Ordinanze Ministeriali in materia) relativamente al personale docente di scuola secondaria:
“il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2024, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte” (così Tribunale di Milano sentenza 10.6.2025). Del resto, anche la sentenza n. 1287/2025 del 28/05/2025 del Tribunale di Torino, richiamando le disposizioni legislative, ha rilevato come, in relazione all'articolo 1, co. 54 cit., occorra distinguere i giorni di sospensione “delle lezioni”, menzionati da tale norma (ossia i periodi di Natale, carnevale e Pasqua e gli altri disciplinati dall'autonomia scolastica) e quelli di sospensione “delle attività didattiche” dal 10 al 30 giugno ai sensi dell'art. 74 TU 297/1994, presumendo per i primi l'inattività del personale docente. Valga la pena osservare che l'art. 74 T.U. cit. disciplina la durata dell'anno scolastico e le modalità di emanazione dei calendari scolastici oltre che la durata delle lezioni (200 ore) ma non prevede alcun obbligo di disponibilità per il personale docente, con conseguente irrilevanza ai fini di causa.
Invero, mancando una previsione che imponga al docente di essere a disposizione del datore di lavoro nei giorni di sospensione delle lezioni compresi nell'anno scolastico (fino alla fine delle lezioni) e, anzi, trattandosi di giorni in cui, ai sensi dell'art. 1, co. 54 L. 228/2012, questi fruisce delle ferie, questi si ritengono riconducibili alla nozione comunitaria di periodo di riposo ex art. 2 Direttiva CE 2003/88. In particolare, l''articolo 2 della direttiva 2003/88, intitolato «Definizioni», prevede ai suoi punti 1 e 2: «Ai fini della presente direttiva si intende per: 1. "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
2. "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro». Così secondo la citata sentenza del Tribunale di Milano in cui si legge: “Infatti, secondo la Corte di giustizia il fattore determinante per la qualificazione come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, è costituito dal fatto che il lavoratore sia costretto a essere
“fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro” e a tenersi “ a disposizione” del medesimo per poter immediatamente” fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. par. 59 della CGUE Ordinanza 14 marzo 2011, Grigoire C 258/10; CGUE Ordinanza 11 gennaio 2007 Jan Vorel C 437/05, par. 28). Sicché, non essendo il docente in tali casi di chiusura assoluta della scuola
pagina 5 di 7 nel periodo natalizio, di carnevale, o pasquale costretto a esse re fisicamente presente sul luogo del lavoro e a tenersi a disposizione per poter fornire immediatamente prestazioni, questi ultimi non possono rientrare nell'orario di lavoro”.
In definitiva, tenuto conto che il non ha dato prova, a fronte dei giorni di ferie e delle CP_1 festività soppresse maturati dalla docente - nel corso degli anni scolastici indicati in ricorso - di aver adeguatamente informato l'insegnante della possibilità di poter godere di giornate di ferie residue, pena la perdita del diritto, ne consegue il diritto di parte ricorrente alla monetizzazione del congedo non utilizzato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli che si presumono fruiti, ovvero i giorni di sospensione dell'attività scolastica durante l'anno scolastico ex art. 5, co. 8 D.L. 95/2012, come integrato ex art. 1, co. 55 L. 228/2012 (così Tribunale di Vicenza del 19.6.2025, Tribunale di Rimini 153/2025 del 20.5.2025, Tribunale di Napoli Nord n. 3765/2025, Tribunale di Arezzo 239/2025).
Ciò posto, verificato il periodo contrattuale dedotto in atti, occorre, dunque accertare il numero di giorni di ferie maturati da parte ricorrente per potere, poi, detrarre i giorni di ferie fruiti e accertare – in ipotesi - se effettivamente sono residuati giorni di ferie non fruiti che possono, alla luce dell'onere della prova gravante su datore di lavoro, essere monetizzati (dunque detratti quelli in cui era consentito fruirne).
Invero, ai sensi dell'art. 13 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 secondo cui: «2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L. n. 937/77. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.», con la Cont conseguenza che, come dedotto da parte ricorrente e non contestato dal il/la docente hanno diritto a 2,5 giorni di ferie ogni mese lavorato, per i primi 3 anni di servizio, e a 2,66 giorni di ferie mensili, negli anni successivi, a cui vanno poi aggiunti fino 4 giorni di riposo per le festività soppresse, da riproporzionare in conseguenza del servizio effettivamente svolto.
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, non sono oggetto della CP_1 domanda le ferie maturate e non godute nell'a/s 2020/2021, come risulta dalla parte motiva del ricorso e dai conteggi articolati in atti in cui corrisponde a “0” il numero di ferie maturate nell'anno scolastico in questione in cui neppure è indicata la data di inizio del servizio.
Ciò posto, per l'a/s 2021/2022 in cui la parte ricorrente, secondo quanto riportato in ricorso, ha prestato servizio per 295 giorni, maturando 23,42 giorni di ferie (inferiori a quanto indicato da parte resistente), oltre a 3 giorni di festività soppresse, sottratti 19 giorni di sospensione delle lezioni (mancando la prova che siano stati 21 come vorrebbe parte resistente, in mancanza del relativo calendario scolastico regionale, non presente in atti), sussiste il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 493,30 € a titolo di festività non godute.
Quanto all'a/s 2022/2023, in cui la parte ricorrente, secondo quanto indicato nei conteggi depositati in data 22.10.25 ha maturato 24,92 giorni di ferie (inferiori a quanto indicato dal ), oltre tre CP_1 giorni di festività soppresse, detratti 17 giorni di ferie fruiti nei giorni di sospensione obbligatoria delle lezioni come dedotto da parte resistente (all. 9 res.), sussiste il diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 726,09 (593,07 + 133,02).
pagina 6 di 7 Invero, per determinare l'importo dovuto per singola giornata, appare corretto il criterio adottato dal ricorrente, che include la quota dovuta per retribuzione professionale docenti, la quale rappresenta una voce fissa della retribuzione che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e merito (anche di questo Tribunale) spetta sia ai docenti di ruolo che a quelli con contratto a termine (si veda l'ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 della Sez. L - (Rv. 650043 - 01), così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”, e da ultimo Ord. 6293/20). Parimenti deve essere inclusa la quota per tredicesima mensilità, posto che la retribuzione annuale, sulla quale viene operata la divisione per il numero di giornate (360), include anche detta voce. Tali calcoli, ovviamente, devono essere effettuati considerando le retribuzioni dovute sulla base dei CCNL vigenti ratione temporis, come eccepito dal e, in mancanza di elementi di segno contrario, recepito dal ricorrente. CP_1
In definitiva, avuto riguardo ai conteggi di parte ricorrente da ultimo riformulati all'ipotesi b), sussiste il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma lorda complessiva di € 1.219,39 a titolo di ferie non godute per gli aa/ss dal 2015/2016 al 2023/2024, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si compensano le spese di lite stante la controvertibilità delle questioni sottese alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la parte resistente al pagamento a favore della parte ricorrente della somma di € 1.219,39
€oltre accessori di legge;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Si comunichi.
Vicenza, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 307/2025 promossa ex art 1, comma 51, L. n. 92/2012 da:
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Zampieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 36015 Schio (VI), Viale XXIX Aprile n.27 PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 p.t., rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dalla Dott.ssa Nicoletta Morbioli e dal Dott , elettivamente domiciliata presso l' Controparte_2 [...]
sito in Borgo Scroffa n. 2 – Controparte_3 CP_3
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 25.2.2025 la parte ricorrente, quale docente a tempo determinato, sostenendo di non aver potuto godere delle ferie nei periodi dal 1.9. al 30.6 di ogni anno scolastico chiedeva: “1) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a fruire di 156,84 giorni per ferie e festività soppresse e/o a percepire € 10.104,84 per ferie e festività soppresse non godute, oppure i diversi giorni o somme risultanti spettanti ai sensi dei CCNL. a titolo di ferie e festività soppresse non fruite per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/2020, 2020/2021, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e di indennità sostitutiva, 2) Condannarsi il convenuto in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di cui al capo precedente o della diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta dovuta quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. 3) In via subordinata, condannarsi il convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_4 pagamento alla ricorrente di 156,84 giorni di ferie e festività soppresse e/o del diverso numero di giorni di ferie e di festività soppresse maturati e non goduti a domanda (condanna generica). 4) In ogni caso, condannarsi il convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_4 corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del cpc ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c. 5) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del difensore antistatario, che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
pagina 1 di 7 Cont Si costituiva il ccependo la prescrizione quinquennale ovvero decennale per gli aa.ss. 2018/19 e 2019/2020 e contestando nel merito sia l'an che il quantum oggetto della domanda.
La causa, previo invito alla riformulazione dei conteggi detraendo i giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, è così decisa.
Anzitutto, non essendo stato perso dal prestatore di lavoro il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali in mancanza dell'espresso invito datoriale a fruirne, nel caso di specie non allegato e non provato, è fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto all'indennità sostitutiva con decorrenza dalla data di cessazione di ciascun rapporto di lavoro (Cass. 17643/2023, in termini, Cass. 23513/25), con la conseguenza che, avuto riguardo alla data di notificazione del ricorso (27.8.2025), sono prescritte le differenze retributive maturate prima del 30.8.2020 e, quindi, avuto riguardo ai periodi contrattuali indicati in ricorso e non oggetto di contestazione da parte del , quelle maturate CP_1 negli aa/ss 2018/2019 e 2019/2020, avuto riguardo, quale dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, alla data di cessazione degli stessi (da ultimo 30.6.2020).
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei seguenti limiti.
Invero, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, ha Pt_2 disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabiliva, inoltre, che "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è poi intervenuto il legislatore nell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del D.L. 5/2012, conv., con modif., dalla L. 135/2012, ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della pagina 2 di 7 presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sent, Corte Cost.le 95/2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della ), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Sempre nel 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della L. 228/2012, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all' art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica (ovvero l'impossibilità di monetizzazione delle ferie) "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto), per i quali può ritenersi vigente il divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1 L. 228/2012, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135/2022 (di conversione del D.L. 95/2012) e la L. 228/2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Nel periodo successivo, per i docenti fino al termine delle attività didattiche, è stata prevista la liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della L. 228/2012, in definitiva, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha quindi autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è pagina 3 di 7 consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1 settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l' art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, così come integrato dall' art.1, comma 55, della L. 228/2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C- 569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8 D.L. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. 228/2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, si ritiene di aderire al più recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (cfr. Cass. 11968/2025).
Di conseguenza, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del TU 297/1994 ) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, come nel caso in esame, sussiste il diritto di tale insegnante alla
pagina 4 di 7 monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro (così Cass., Sez. Lav., ord. n. 14268 del 2022, 16715 del 2024,).
Nondimeno, posto il diritto all'indennità per ferie non godute laddove il loro mancato godimento non sia imputabile, si ritiene che dai giorni di ferie maturati e non goduti debbano detrarsi i giorni di sospensione delle lezioni inclusi fra l'inizio e la fine dell'anno scolastico, come definiti dai calendari scolastici regionali che, ai sensi dell'art. 1, co. 54 L. 228/2012, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, sono quelli in cui il docente fruisce delle ferie
In detto periodo di chiusura degli Istituti scolastici, infatti, non può ritenersi, in mancanza di disposizioni legislative o di tipo secondario in tal senso, che il personale docente “sia a disposizione” del e, quindi, in servizio. CP_1
Di contro, ai sensi dell'art. 13 (Sostituzione dei componenti le commissioni) comma 4 dell'OM. n. 55 del 22 marzo 2024, nel periodo dal termine delle lezioni (intorno all'8 o 9 giugno) fino al 30 giugno, i docenti con contratto “fino al termine dell'attività didattiche” (disciplina con riferimento alla quale, prima delle modifiche introdotte dalla L. 228/2012, si è espressa la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) sono da considerarsi come “a disposizione” della pubblica amministrazione. In particolare, ai sensi dell'art. 13 comma 4 dell'OM. n. 55 del 22 marzo 2024 (e delle altre statuizioni analoghe delle precedenti Ordinanze Ministeriali in materia) relativamente al personale docente di scuola secondaria:
“il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2024, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte” (così Tribunale di Milano sentenza 10.6.2025). Del resto, anche la sentenza n. 1287/2025 del 28/05/2025 del Tribunale di Torino, richiamando le disposizioni legislative, ha rilevato come, in relazione all'articolo 1, co. 54 cit., occorra distinguere i giorni di sospensione “delle lezioni”, menzionati da tale norma (ossia i periodi di Natale, carnevale e Pasqua e gli altri disciplinati dall'autonomia scolastica) e quelli di sospensione “delle attività didattiche” dal 10 al 30 giugno ai sensi dell'art. 74 TU 297/1994, presumendo per i primi l'inattività del personale docente. Valga la pena osservare che l'art. 74 T.U. cit. disciplina la durata dell'anno scolastico e le modalità di emanazione dei calendari scolastici oltre che la durata delle lezioni (200 ore) ma non prevede alcun obbligo di disponibilità per il personale docente, con conseguente irrilevanza ai fini di causa.
Invero, mancando una previsione che imponga al docente di essere a disposizione del datore di lavoro nei giorni di sospensione delle lezioni compresi nell'anno scolastico (fino alla fine delle lezioni) e, anzi, trattandosi di giorni in cui, ai sensi dell'art. 1, co. 54 L. 228/2012, questi fruisce delle ferie, questi si ritengono riconducibili alla nozione comunitaria di periodo di riposo ex art. 2 Direttiva CE 2003/88. In particolare, l''articolo 2 della direttiva 2003/88, intitolato «Definizioni», prevede ai suoi punti 1 e 2: «Ai fini della presente direttiva si intende per: 1. "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
2. "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro». Così secondo la citata sentenza del Tribunale di Milano in cui si legge: “Infatti, secondo la Corte di giustizia il fattore determinante per la qualificazione come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, è costituito dal fatto che il lavoratore sia costretto a essere
“fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro” e a tenersi “ a disposizione” del medesimo per poter immediatamente” fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. par. 59 della CGUE Ordinanza 14 marzo 2011, Grigoire C 258/10; CGUE Ordinanza 11 gennaio 2007 Jan Vorel C 437/05, par. 28). Sicché, non essendo il docente in tali casi di chiusura assoluta della scuola
pagina 5 di 7 nel periodo natalizio, di carnevale, o pasquale costretto a esse re fisicamente presente sul luogo del lavoro e a tenersi a disposizione per poter fornire immediatamente prestazioni, questi ultimi non possono rientrare nell'orario di lavoro”.
In definitiva, tenuto conto che il non ha dato prova, a fronte dei giorni di ferie e delle CP_1 festività soppresse maturati dalla docente - nel corso degli anni scolastici indicati in ricorso - di aver adeguatamente informato l'insegnante della possibilità di poter godere di giornate di ferie residue, pena la perdita del diritto, ne consegue il diritto di parte ricorrente alla monetizzazione del congedo non utilizzato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli che si presumono fruiti, ovvero i giorni di sospensione dell'attività scolastica durante l'anno scolastico ex art. 5, co. 8 D.L. 95/2012, come integrato ex art. 1, co. 55 L. 228/2012 (così Tribunale di Vicenza del 19.6.2025, Tribunale di Rimini 153/2025 del 20.5.2025, Tribunale di Napoli Nord n. 3765/2025, Tribunale di Arezzo 239/2025).
Ciò posto, verificato il periodo contrattuale dedotto in atti, occorre, dunque accertare il numero di giorni di ferie maturati da parte ricorrente per potere, poi, detrarre i giorni di ferie fruiti e accertare – in ipotesi - se effettivamente sono residuati giorni di ferie non fruiti che possono, alla luce dell'onere della prova gravante su datore di lavoro, essere monetizzati (dunque detratti quelli in cui era consentito fruirne).
Invero, ai sensi dell'art. 13 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 secondo cui: «2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L. n. 937/77. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.», con la Cont conseguenza che, come dedotto da parte ricorrente e non contestato dal il/la docente hanno diritto a 2,5 giorni di ferie ogni mese lavorato, per i primi 3 anni di servizio, e a 2,66 giorni di ferie mensili, negli anni successivi, a cui vanno poi aggiunti fino 4 giorni di riposo per le festività soppresse, da riproporzionare in conseguenza del servizio effettivamente svolto.
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, non sono oggetto della CP_1 domanda le ferie maturate e non godute nell'a/s 2020/2021, come risulta dalla parte motiva del ricorso e dai conteggi articolati in atti in cui corrisponde a “0” il numero di ferie maturate nell'anno scolastico in questione in cui neppure è indicata la data di inizio del servizio.
Ciò posto, per l'a/s 2021/2022 in cui la parte ricorrente, secondo quanto riportato in ricorso, ha prestato servizio per 295 giorni, maturando 23,42 giorni di ferie (inferiori a quanto indicato da parte resistente), oltre a 3 giorni di festività soppresse, sottratti 19 giorni di sospensione delle lezioni (mancando la prova che siano stati 21 come vorrebbe parte resistente, in mancanza del relativo calendario scolastico regionale, non presente in atti), sussiste il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 493,30 € a titolo di festività non godute.
Quanto all'a/s 2022/2023, in cui la parte ricorrente, secondo quanto indicato nei conteggi depositati in data 22.10.25 ha maturato 24,92 giorni di ferie (inferiori a quanto indicato dal ), oltre tre CP_1 giorni di festività soppresse, detratti 17 giorni di ferie fruiti nei giorni di sospensione obbligatoria delle lezioni come dedotto da parte resistente (all. 9 res.), sussiste il diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 726,09 (593,07 + 133,02).
pagina 6 di 7 Invero, per determinare l'importo dovuto per singola giornata, appare corretto il criterio adottato dal ricorrente, che include la quota dovuta per retribuzione professionale docenti, la quale rappresenta una voce fissa della retribuzione che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e merito (anche di questo Tribunale) spetta sia ai docenti di ruolo che a quelli con contratto a termine (si veda l'ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 della Sez. L - (Rv. 650043 - 01), così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”, e da ultimo Ord. 6293/20). Parimenti deve essere inclusa la quota per tredicesima mensilità, posto che la retribuzione annuale, sulla quale viene operata la divisione per il numero di giornate (360), include anche detta voce. Tali calcoli, ovviamente, devono essere effettuati considerando le retribuzioni dovute sulla base dei CCNL vigenti ratione temporis, come eccepito dal e, in mancanza di elementi di segno contrario, recepito dal ricorrente. CP_1
In definitiva, avuto riguardo ai conteggi di parte ricorrente da ultimo riformulati all'ipotesi b), sussiste il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma lorda complessiva di € 1.219,39 a titolo di ferie non godute per gli aa/ss dal 2015/2016 al 2023/2024, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si compensano le spese di lite stante la controvertibilità delle questioni sottese alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la parte resistente al pagamento a favore della parte ricorrente della somma di € 1.219,39
€oltre accessori di legge;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Si comunichi.
Vicenza, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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