CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 13/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CARLOMAGNO LISA Parte_3 CodiceFiscale_3
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ), (CF ) P_ C.F._4 Controparte_2 C.F._5 con il patrocinio dell'Avv. PAFFETTI LAURA (CF C.F._6
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 992/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 29/11/2021
CONCLUSIONI
In data 10-31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, conclusione e difesa, In via preliminare: Sospendere l'esecutività della Sentenza odiernamente appellata, ossia della Sentenza n. 992/2021, Repert. 1569/2021, del 29.11.2021 emessa dal Tribunale Civile di Arezzo, Giudice Dott. Fabrizio Pieschi ed ex adverso notificata via pec in data 01.12.2021); Accertare l'eventuale responsabilità penale di P_ e e, nel caso, segnalarla nelle opportune sedi;
In via principale: Accogliere Controparte_2 l'Appello e per l'effetto: riformare la Sentenza appellata nella parte in cui ingiustamente non
pagina 1 di 12 ritiene valido e vincolante il vincolo fidejussorio assunto da e da nei confronti dei
P_ P_ Pt_ SI.ri e conseguentemente non dichiara i SI.ri e
P_ Controparte_2 personalmente obbligati, in forza del suddetto vincolo fidejussorio ed in solido con la RA RE della SO , all'adempimento delle Controparte_3 obbligazioni contrattuali assunte dalla suddetta SO con la sottoscrizione del Contratto Atipico dello 04.03.2010, e conseguentemente, pur preso atto delle decisioni del Giudice Delegato, non estende la condanna al risarcimento dei danni subiti dai e quantificati pari ad €. 800.000,00 Pt_1 (diconsi euro Ottocentomila/00) ai SI.ri e , e, per l'effetto,
P_ Controparte_2 accertare e dichiarare la validità del vincolo fidejussorio assunto dai SI.ri e
P_ Pt_
in favore dei SI.ri e, per l'effetto, preso atto dei Provvedimenti definitivi Controparte_2 emessi dal Giudice Delegato Dott. Federico Pani ed in applicazione del principio del ne bis in idem, tenuto altresì conto, qualora ravvisata, dell'eventuale responsabilità penale degli odierni convenuti appellati, pronunciandosi nei confronti del Sig. e del Sig. , in riforma P_ Controparte_2 della Sentenza odiernamente impugnata e pronunciata nei confronti dei soli e P_
, Voglia condannare i SI.ri ( ) e Controparte_2 P_ CodiceFiscale_7 P_
( ) al pagamento, in favore dei SI.ri ,
[...] CodiceFiscale_8 Parte_1 Parte_4
, personalmente, in solido tra loro ed in solido con la RA RE
[...] [...]
, in persona del Curatore Avv. Gianni Peruzzi, della Controparte_4 complessiva somma di €. 800.000,00 (diconsi Euro Ottocentomila/00) a titolo di risarcimento del Pt_ danno subito dagli stessi in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della SO CP_3
e ciò stante la garanzia fidejussoria a suo tempo personalmente rilasciata a Controparte_3 Pt_ favore dei da parte dai suddetti soci, e , a garanzia P_ Controparte_2 dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali a suo tempo assunte dalla SO
[...] con la sottoscrizione del Contratto Atipico dello 04.03.2010, dichiarato dal Controparte_3 Giudice Delegato risolto per inadempimento contrattuale della SO Il Controparte_3 tutto con integrale e pieno rigetto di qualsiasi difforme pretesa avversaria. In ogni caso con integrale e piena vittoria di spese, onorari, competenze e spettanze di entrambi i gradi di Giudizio”
Per parte appellata: “Voglia la Corte adita, per quanto dedotto e spiegato in parte motiva e per i motivi su precisati, confermare la sentenza gravata e per l'effetto respingere il proposto appello, perché infondato. Per quanto occorrer possa, atteso che ex adverso si è limitata nell'atto d'appello a svolgere l'inibitoria, seppure non deducendo né in punto di periculum né tanto meno di fumus e tanto meno senza fornire ogni ipotesi di prova di sussistenza dei presupposti che la stessa istanza richiede, nella denegata e non creduta ipotesi che la Corte ritenesse comunque di dover decidere sul punto, statuisca per la sua reiezione. Con vittoria di spese competenze ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, ed P_ Controparte_2 proponendo gravame avverso la sentenza n. 992/2021, emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 29/11/2021, che aveva rigettato la domanda proposta dai con conseguente Pt_1 condanna al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
pagina 2 di 12 1.1. – , e avevano convenuto in giudizio (di Parte_1 Pt_2 Pt_5 Controparte_3 seguito, per brevità, anche solo , e , esponendo: CP_3 P_ Controparte_2 che, in data 4.3.2010, a rogito Notaio in Cortona, essi avevano stipulato con la Persona_1
in persona dell'amministratore unico , un “contratto atipico Controparte_3 P_ di trasferimento della proprietà di area verso assunzione dell'obbligazione a costruire”; Pt_ che, in esecuzione di tale contratto, i medesimi avevano trasferito alla predetta uattro CP_3 dei sei lotti edificabili che componevano il terreno di loro proprietà sito nel Comune di Civitella in
Val di Chiana, loc. Tegoleto, nonché la quota di 8/12 di una strada;
che, in particolare, le parti avevano pattuito che i come corrispettivo della cessione, Pt_1 avrebbero dovuto ricevere da quattro edifici a schiera (di cui tre grezzi ed uno finito) da CP_3 edificarsi, entro il 30.9.2012, sui due lotti rimasti in proprietà degli stessi Pt_1 che, nel caso di inadempimento di a tale obbligazione, era stato previsto il diritto dei di CP_3 Pt_1 chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno;
Pt_ che, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei aveva rilasciato una polizza fideiussoria, contratta con la United Consulting Finance (UC), CP_3 per l'importo di € 250.000,00; che, tuttavia, tale polizza era di dubbia validità, in considerazione dei vizi da cui era affetta ed inspiegabilmente non rilevati neppure dal Notaio rogante;
che tale fideiussione era assistita da coobbligazione personale di e , P_ Controparte_2 quest'ultimo all'epoca socio di CP_3 che la predetta società si era resa completamente inadempiente ai suoi impegni;
Pt_ che, peraltro, i erano venuti a trovarsi anche privi della garanzia fideiussoria, stante il mancato rinnovo della stessa (che era scaduta il 30.9.2012) ed il fallimento della United
Consulting Finance intervenuto l'11.7.2014; che, tuttavia, tale garanzia conservava i suoi effetti nei confronti di e P_ P_
, che l'avevano sottoscritta nella qualità di coobbligati, nonostante la stessa fosse “priva di
[...] qualsiasi validità non solo per gli errori da quali medesima è (era) affetta ma anche per il di lei ingiustificabile rinnovo, mancato rinnovo totalmente addebitabile al ed al (cfr. atto P_ P_ di citazione, pag. 9); che, quindi, essendo decorso il termine del 30.9.2012 contrattualmente previsto per l'ultimazione e la consegna dei quattro edifici, nonché essendo rimasta priva di riscontro la diffida ad adempiere Pt_ inviata da essi il contratto stipulato il 4.3.2010 doveva ritenersi risolto, con conseguente diritto degli attori ad ottenere la restituzione dei quattro lotti trasferiti ad nonché la CP_3 condanna di e , in solido con la società, in forza della prestata P_ Controparte_2
pagina 3 di 12 fideiussione, al risarcimento dei danni subiti a titolo sia di danno emergente che di lucro cessante, da liquidarsi in via equitativa.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando Controparte_3 integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto.
1.3. – Si costituivano, altresì, in giudizio e , eccependo, P_ Controparte_2 preliminarmente, la competenza del tribunale delle Imprese nonché il loro difetto di legittimazione passiva. Pt_ In proposito, deducevano che essi non avevano rilasciato alcuna garanzia, a favore dei in quanto la clausola di coobbligazione produceva i suoi effetti esclusivamente nei confronti della società finanziaria UC.
In ogni caso, la garanzia fideiussoria era scaduta il 23.2.2011 e non era stata rinnovata, di talché, anche per questo motivo, di essa non potevano avvalersi gli attori.
Per il resto, contestavano integralmente le domande proposte nei loro confronti di cui chiedevano il rigetto.
1.4. – Con ordinanza del 27.10.2020, veniva dichiarata l'interruzione del processo, a seguito della dichiarazione di fallimento di Parte_6
– Riassunta la causa su iniziativa degli attori, non si costituiva in giudizio la RA
[...] fallimentare.
1.6. – All'esito dell'istruttoria articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) il giudice delegato, nell'ambito della procedura fallimentare cui era sottoposta in CP_3 Pt_ accoglimento della domanda di ammissione al passivo formulata dai aveva dichiarato risolto il contratto stipulato il 4.3.2010, disponendo, altresì, il ripristino completo “dello status quo ante in Pt_ termini di proprietà e possesso del complesso immobiliare de quo” ed ammettendo i medesimi al passivo fallimentare per l'importo di € 800.000,00 “a titolo di rivendica e/o risarcimento danni”;
(-) tale decisione comportava “la perdita della qualità di parte processuale della convenuta” nonché “il venir meno di ogni conseguente competenza” del tribunale a decidere sulle domande di ripristino dello “status quo antea” e su quella di risarcimento danni;
(-) per quanto riguardava la posizione di e , non sussisteva alcuna P_ Controparte_2 loro responsabilità quali firmatari dello “atto di coobligazione, in favore di Controparte_5 su garanzia fideiussoria ex art. 1944 c.c.”;
[...]
(-) in proposito, andava in primo luogo esclusa la competenza del tribunale delle imprese, dal momento che si trattava di fideiussione sottoscritta da e in proprio P_ Controparte_2
e non già quali soci della CP_3
pagina 4 di 12 (-) in ogni caso, la garanzia fideiussoria, come riconosciuto dai medesimi attori, appariva di dubbia validità in quanto era carente della firma dei coobbligati su tutte le pagine e pure in calce all'approvazione specifica delle clausole ex art. 1341 c.c.; inoltre, non erano indicati gli estremi dei loro documenti di riconoscimento e non risultava che l'atto fosse stato stipulato alla presenza di un Notaio;
(-) peraltro, l'impegno di coobbligazione era stato assunto dal e dal direttamente P_ P_ Pt_ nei confronti di UC e non dei come si desumeva chiaramente dal tenore della garanzia e, comunque, quest'ultima era sottoposta ad un termine di efficacia (23.2.2011) e ad un limite di valore (€ 250.000);
(-) le domande degli attori, quindi, andavano rigettate e le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello , e per i seguenti Parte_1 Pt_2 Pt_3 motivi:
1) con il primo, rilevavano che la fideiussione era assistita da coobbligazione personale di P_
e , con la conseguenza che costoro si erano resi personalmente garanti
[...] Controparte_2 delle obbligazioni assunte dalla e, quindi, dovevano ritenersi obbligati in solido con la CP_3 medesima società, stante il suo inadempimento.
Pertanto, avendo il giudice delegato accertato l'inadempimento di disponendo il CP_3 Pt_ contestuale ripristino dello status quo ante e l'ammissione al passivo dei per l'importo di €
800.000,00 a titolo di risarcimento danni, tale decisione, pur producendo effetti esclusivamente nei confronti della società fallita, si estendeva necessariamente anche ai per effetto Parte_7 della prestata fideiussione.
Ne derivava che la decisione impugnata si poneva in contrasto con il principio del ne bis in idem che escludeva la possibilità che si formasse un giudicato diverso, sulla stessa questione, nello stesso grado di giudizio.
2) con il secondo, denunciavano l'erroneità della decisione nella parte in cui non teneva conto della responsabilità penale di e ex artt. 495 e 640 c.p. (quest'ultima P_ Controparte_2 aggravata ex art. 61 n. 7 c.p.), tenuto conto del comportamento “colpevolmente superficiale” (cfr. atto di appello, pag. 37) assunto dai medesimi che avevano scelto come società fideiubente UC, che era stata poi cancellata dall'albo degli intermediari finanziari per gravi violazioni di legge.
Inoltre, essi avevano costituito altra società ( , avente lo stesso oggetto sociale di CP_6
per continuare “presumibilmente” a “depauperare, disperdere ed alienare il patrimonio di CP_3 quest'ultima in favore della prima” (cfr. atto di appello, pag. 38);
pagina 5 di 12 3) con il terzo, rilevavano che la motivazione era fondata su mere supposizioni, tenuto conto del carattere dubitativo delle affermazioni contenute in sentenza in ordine all'interpretazione della garanzia fideiussoria;
4) con il quarto, affermavano che la somma garantita doveva necessariamente ricomprendere quella quantificata dal giudice delegato, in sede di ammissione al passivo, in € 800.000,00 a titolo di risarcimento danni.
Peraltro, tale garanzia doveva ritenersi ancora valida, in quanto diversamente “il giudice di merito avrebbe da subito dovuto dichiarare la nullità del contratto per assenza di un elemento essenziale previsto a pena di validità dello stesso” (cfr. atto di appello, pag. 40).
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, ed nel costituirsi in P_ Controparte_2 giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza dell'8.2.2023, veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto completamente carente di contenuto argomentativo.
2.4. – Con successiva ordinanza del 20.12.2023, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.5. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 10-31.7.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – Il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
3.1.1 – Innanzi tutto, non ci si può esimere dal rilevare la palese contraddittorietà della complessiva linea difensiva dei che, pur ritenendo, nell'atto di citazione introduttivo del Pt_1 Pt_ giudizio di primo grado, invalida la garanzia fideiussoria (“i sig.ri non hanno potuto escutere la fideiussione recata dalla suddetta polizza fideiussoria essendo la stessa priva di qualsivoglia validità non solo per gli errori dai quali la medesima è affetta ma anche per il di lei ingiustificabile mancato rinnovo”, cfr. pag. 9), hanno, nell'atto di appello, criticato la decisione del tribunale pagina 6 di 12 “nella parte in cui ingiustamente non ritiene valido e vincolante il vincolo fidejussorio assunto da Pt_ e da nei confronti dei SI.ri (cfr. pag. 43). P_ P_
Vero è che in altre parti dell'atto di citazione in prime cure (ed anche nelle conclusioni) la difesa dei aveva ritenuto l'impegno fideiussorio (solo) di “dubbia validità”, a causa dei numerosi Pt_1
“errori” che presentava. Pt_ Ciò non toglie, tuttavia, che erano stati i medesimi a mettere in discussione la validità della garanzia fideiussoria, il che li avrebbe dovuti indurre a non fondare su tale titolo le loro pretese e, comunque, non li abilitava ad impugnare la decisione del tribunale per avere sposato questa loro tesi (riproposta, peraltro, anche nell'atto riassunzione ex art. 303 c.p.c. – pag. 7,22,42 – come evidenziato dal primo giudice).
3.1.2. – In ogni caso, anche a voler superare, con notevole sforzo, questa contraddizione e, quindi, ritenere che gli “errori” da cui era affetta la garanzia fideiussoria costituissero delle mere irregolarità di carattere formale e, come tali, non incidessero sulla sua validità, ugualmente non Pt_ potrebbe pervenirsi all'accoglimento delle domande proposte dai
Difatti, giova considerare come le domande degli attori si fondassero proprio sulla garanzia fideiussoria rilasciata dalla società UC a loro favore, in cui era prevista la coobbligazione sia di che di . P_ Controparte_2
Tuttavia, la fideiussione era del tutto inidonea a fondare le pretese del nei confronti degli Pt_1 appellati, per due ordini di ragioni.
3.1.2.a. – Innanzi tutto, come riconosciuto dai medesimi appellanti, tale garanzia aveva un'efficacia temporale limitata (dal 24.2.2010 al 23.2.2011) e, una volta giunta a scadenza, non è stata rinnovata.
Pertanto, non essendo stata escussa nell'arco temporale della sua efficacia né risultando che il fatto generatore (inadempimento contrattuale) della responsabilità del debitore garantito ( CP_3 si sia verificato in questo lasso di tempo, la fideiussione è divenuta inefficace e, quindi, non può essere fatta valere neppure nei confronti dei Parte_7
3.1.2.b. – Inoltre, deve condividersi la tesi degli appellati secondo cui la clausola di coobbligazione operava unicamente nei rapporti interni tra i ed UC. Parte_7
Invero, nell'atto di coobbligazione, allegato alla garanzia fideiussoria, si legge che e P_
“si costituiscono garanti per sé, eredi ed aventi causa a tutti gli effetti di legge Controparte_2 verso la in solido con il contraente [Ennegi ndr] a norma e per gli Controparte_5 effetti degli artt. 1292 c.c. e s.s. […] Pertanto si obbligano a manlevare la società Controparte_5 da qualsiasi danno o molestia potesse derivare alla stessa per effetto della stipula della
[...] garanzia, tenendola indenne da ogni pagamento che dovesse effettuare in linea capitale, interessi
pagina 7 di 12 e spese, pari all'importo massimo garantito indicato nell'atto di garanzia […] per l'importo di euro
250.000,00”.
Ciò è in linea con quanto previsto nel contratto stipulato il 4.3.2010, in cui era stata la sola CP_3 ad impegnarsi al rilascio della fideiussione da parte di UC, senza alcun riferimento alla presenza di coobbligati.
Del resto, il patto di coobbligazione, contenuto nella copia della fideiussione destinata ad essere consegnata al beneficiario (i Livi), non risulta sottoscritto anche dai coobbligati, in quanto reca la firma, a margine, (oltre che dei Livi) del solo il quale, tuttavia, era il legale P_ rappresentante di sicché, in mancanza di qualsiasi specificazione, deve Controparte_3 ritenersi che proprio in tale veste egli intervenisse all'atto.
3.2. – D'altra parte, completamente inconferente è il riferimento, da parte degli appellanti, al principio del ne bis in idem.
3.2.1. – Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall.” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 22.3.2024, n. 7772); in senso conforme anche Cass. civ.,
n. 27709/2020 onde: “l'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame”).
In particolare, il massimo organo della nomofilachia, nella prima delle citate pronunce, ha evidenziato, nel caso di interferenza tra un giudizio ordinario ed un giudizio di accertamento del passivo fallimentare, che “deve tenersi conto, per un verso, del principio di esclusività che presiede l'accertamento del passivo fallimentare (art. 52, commi 2 e 3, l.fall., ripreso dall'art. 151, commi 2 e 3, CCI) – la cui cifra distintiva è il cd. contraddittorio incrociato – e, per altro verso, della peculiare natura del cd. giudicato endofallimentare – nel senso che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di impugnazione
«producono effetti soltanto ai fini del concorso» (art. 96, ult.co., l.fall.; cfr. art. 204, comma 5,
CCI) – i quali precludono quell'effetto vincolante di “travaso”, dall'uno all'altro giudizio, dell'accertamento cristallizzatosi nel giudicato formatosi in sede ordinaria, di cui sopra si è detto”
(cfr. Cass. civ. n. 7772/2024, pag. 9).
pagina 8 di 12 Ne deriva che alcuna rilevanza può attribuirsi, in questa sede, alla decisione del giudice delegato – assunta in sede di verifica del passivo fallimentare della società – che ha accolto, sul CP_3 presupposto del conclamato inadempimento della fallita, sia la domanda di rivendica che quella di risarcimento danni proposta da , con conseguente ammissione di quest'ultimo per la Parte_1 somma di € 800.000,00 in via chirografaria.
Difatti, la predetta decisione è inidonea a produrre qualsiasi effetto nei confronti degli odierni appellati sia perché avente efficacia solo ai fini del concorso (ex art. 96 l.f. e 204, comma 5,
c.c.i.), come chiarito dalla richiamata giurisprudenza, sia perché il ed il erano P_ P_ completamente estranei al suddetto procedimento di verifica dei crediti. Pt_ Ne discende che costituiva precipuo onere dei fornire la prova degli elementi costitutivi del proprio credito, anziché limitarsi a richiamare la decisione del giudice delegato.
Il che, tuttavia, non è avvenuto.
3.2.2. – In particolare, oltre a ribadirsi l'inefficacia, nei confronti dei dell'impegno fideiussorio Pt_1 assunto dai mette conto di evidenziare come sia rimasto del tutto indimostrato il Parte_8 presunto danno di cui gli originari attori hanno chiesto il risarcimento.
Al riguardo, giova considerare come la linea difensiva degli originari attori presentasse un errore proprio nell'impostazione di fondo, in quanto essi si erano limitati a chiedere, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la liquidazione del danno secondo equità.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza dei danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19.12.2011, n. 27447), non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 15.2.2008, n. 3794).
Nella specie, non risulta che la prova del danno fosse impossibile e/o difficile, il che, pertanto, non esonerava la parte dal suo onere di allegazione e prova.
3.2.3. – Solo per completezza, si rileva che parte appellante, persistendo nelle sue contraddizioni, ritiene (nell'atto di appello), da un lato, valida la garanzia fideiussoria (che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stata considerata prima invalida e poi di “dubbia validità”) e, dall'altro, inapplicabile il limite, in essa previsto, di € 250.000, giacché la stessa, a suo dire, dovrebbe coprire l'intero danno quantificato dal giudice delegato (€ 800.000).
Afferma, altresì, che pur essendo decorso il periodo di validità della garanzia, la stessa dovrebbe considerarsi comunque ancora efficace “altrimenti il Giudice di merito avrebbe da subito dovuto
pagina 9 di 12 dichiarare la nullità del Contratto per assenza di un elemento essenziale previsto a pena di validità dello stesso” (cfr. atto di appello, pag. 40).
Trattasi di affermazioni, tra di loro, apertamente confliggenti, che ne disvelano l'infondatezza, a prescindere dalla considerazione che il mancato rinnovo della fideiussione, incidendo sull'equilibrio del sinallagma contrattuale ma non già sulla sua validità, configurerebbe, in ipotesi, una causa di risoluzione e non di nullità del negozio.
I mezzi, quindi, sono caducati.
3.3. – Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello.
3.3.1. – Innanzi tutto, mette conto di evidenziare che il deficit assertivo e probatorio che caratterizza la domanda degli originari attori impedirebbe di pervenire al suo accoglimento anche nell'ipotesi in cui fosse configurabile, come da loro sostenuto, una truffa contrattuale.
Senza pretermettere che si tratterebbe, comunque, di domanda nuova – e come tale Pt_ inammissibile ex art. 345 c.p.c. – come emerge dal raffronto con le conclusioni rassegnate dai in primo grado, in cui non compare alcuna istanza risarcitoria relativa a presunte condotte delittuose poste in essere dai (“chiede che codesto Preg.mo Giudice, respinta ogni Parte_7 contraria eccezione, deduzione e pretesa avversaria, preso atto dei Provvedimenti emessi dal
Giudice Delegato Dott. Federico Pani, pronunciandosi nei confronti del Sig. e del Sig. P_
, Voglia condannare i SI.ri ( ) e Controparte_2 P_ CodiceFiscale_7 P_
( ) al pagamento, in favore dei SI.ri ,
[...] CodiceFiscale_8 Parte_1 Parte_4
, personalmente ed in solido con la RA RE della
[...] [...]
, in persona del Curatore Avv. Gianni Peruzzi, della complessiva Controparte_4 somma di €. 800.000,00 (diconsi Euro Ottocentomila/00) a titolo di risarcimento del danno subito Pt_ dagli stessi in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della SO CP_3 CP_3 Pt_
e ciò stante la garanzia fidejussoria a suo tempo personalmente rilasciata a favore dei
[...] da parte dai suddetti soci, e , a garanzia dell'adempimento delle P_ Controparte_2 obbligazioni contrattuali a suo tempo assunte dalla SO con la Controparte_3 sottoscrizione del Contratto Atipico dello 04.03.2010, dichiarato dal Giudice Delegato risolto per inadempimento contrattuale della SO Il tutto con integrale rigetto di Controparte_3 qualsiasi difforme pretesa avversaria. In ogni caso con integrale e piena vittoria di spese, onorari, competenze e spettanze del corrente Giudizio”, cfr. note di p.c. depositate il 19.6.2021).
3.3.2. – Ad ogni modo, tale domanda sarebbe anche radicalmente infondata, in quanto è la stessa parte appellante a porre a base della presunta truffa “il comportamento colpevolmente superficiale” (cfr. atto di appello, pag. 37) del duo che sarebbe consistito nella Parte_7 scelta, come garante, di UC (società che si sarebbe rivelata completamente inaffidabile).
pagina 10 di 12 È evidente come l'allegazione di un comportamento colposo escluda l'elemento soggettivo del reato di truffa (per sua natura doloso) e, quindi, impedisca di ravvisare la prospettata fattispecie criminosa.
D'altra parte, sia la scelta del garante che il mancato rinnovo della garanzia sono fatti ascrivibili, semmai, alla società e, dunque, ad un soggetto del tutto distinto sia dal che dal CP_3 P_
P_
Inoltre, assurge a mera illazione quanto sostenuto dagli appellanti circa il fatto che il ed il P_ avrebbero perseguito l'obiettivo di distrarre il patrimonio sociale della a favore di P_ CP_3 altra società avente lo stesso oggetto sociale, non avendo offerto alcun elemento atto a dare, quanto meno, una parvenza di credibilità al loro assunto.
3.3.3. – Incomprensibile è, infine, il riferimento all'art. 495 c.p. (Falsa attestazione o dichiarazione
a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), non essendo stato neppure dedotto in cosa sarebbe consistito il presunto reato.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 520.001-
1.000.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 3.318,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 7.644,00
Fase decisionale (valore medio): € 9.487,00
Compenso tabellare: € 26.155,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 992/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il Pt_3
29/11/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
pagina 11 di 12 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 26.155,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 19.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 13/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CARLOMAGNO LISA Parte_3 CodiceFiscale_3
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ), (CF ) P_ C.F._4 Controparte_2 C.F._5 con il patrocinio dell'Avv. PAFFETTI LAURA (CF C.F._6
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 992/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 29/11/2021
CONCLUSIONI
In data 10-31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, conclusione e difesa, In via preliminare: Sospendere l'esecutività della Sentenza odiernamente appellata, ossia della Sentenza n. 992/2021, Repert. 1569/2021, del 29.11.2021 emessa dal Tribunale Civile di Arezzo, Giudice Dott. Fabrizio Pieschi ed ex adverso notificata via pec in data 01.12.2021); Accertare l'eventuale responsabilità penale di P_ e e, nel caso, segnalarla nelle opportune sedi;
In via principale: Accogliere Controparte_2 l'Appello e per l'effetto: riformare la Sentenza appellata nella parte in cui ingiustamente non
pagina 1 di 12 ritiene valido e vincolante il vincolo fidejussorio assunto da e da nei confronti dei
P_ P_ Pt_ SI.ri e conseguentemente non dichiara i SI.ri e
P_ Controparte_2 personalmente obbligati, in forza del suddetto vincolo fidejussorio ed in solido con la RA RE della SO , all'adempimento delle Controparte_3 obbligazioni contrattuali assunte dalla suddetta SO con la sottoscrizione del Contratto Atipico dello 04.03.2010, e conseguentemente, pur preso atto delle decisioni del Giudice Delegato, non estende la condanna al risarcimento dei danni subiti dai e quantificati pari ad €. 800.000,00 Pt_1 (diconsi euro Ottocentomila/00) ai SI.ri e , e, per l'effetto,
P_ Controparte_2 accertare e dichiarare la validità del vincolo fidejussorio assunto dai SI.ri e
P_ Pt_
in favore dei SI.ri e, per l'effetto, preso atto dei Provvedimenti definitivi Controparte_2 emessi dal Giudice Delegato Dott. Federico Pani ed in applicazione del principio del ne bis in idem, tenuto altresì conto, qualora ravvisata, dell'eventuale responsabilità penale degli odierni convenuti appellati, pronunciandosi nei confronti del Sig. e del Sig. , in riforma P_ Controparte_2 della Sentenza odiernamente impugnata e pronunciata nei confronti dei soli e P_
, Voglia condannare i SI.ri ( ) e Controparte_2 P_ CodiceFiscale_7 P_
( ) al pagamento, in favore dei SI.ri ,
[...] CodiceFiscale_8 Parte_1 Parte_4
, personalmente, in solido tra loro ed in solido con la RA RE
[...] [...]
, in persona del Curatore Avv. Gianni Peruzzi, della Controparte_4 complessiva somma di €. 800.000,00 (diconsi Euro Ottocentomila/00) a titolo di risarcimento del Pt_ danno subito dagli stessi in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della SO CP_3
e ciò stante la garanzia fidejussoria a suo tempo personalmente rilasciata a Controparte_3 Pt_ favore dei da parte dai suddetti soci, e , a garanzia P_ Controparte_2 dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali a suo tempo assunte dalla SO
[...] con la sottoscrizione del Contratto Atipico dello 04.03.2010, dichiarato dal Controparte_3 Giudice Delegato risolto per inadempimento contrattuale della SO Il Controparte_3 tutto con integrale e pieno rigetto di qualsiasi difforme pretesa avversaria. In ogni caso con integrale e piena vittoria di spese, onorari, competenze e spettanze di entrambi i gradi di Giudizio”
Per parte appellata: “Voglia la Corte adita, per quanto dedotto e spiegato in parte motiva e per i motivi su precisati, confermare la sentenza gravata e per l'effetto respingere il proposto appello, perché infondato. Per quanto occorrer possa, atteso che ex adverso si è limitata nell'atto d'appello a svolgere l'inibitoria, seppure non deducendo né in punto di periculum né tanto meno di fumus e tanto meno senza fornire ogni ipotesi di prova di sussistenza dei presupposti che la stessa istanza richiede, nella denegata e non creduta ipotesi che la Corte ritenesse comunque di dover decidere sul punto, statuisca per la sua reiezione. Con vittoria di spese competenze ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, ed P_ Controparte_2 proponendo gravame avverso la sentenza n. 992/2021, emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 29/11/2021, che aveva rigettato la domanda proposta dai con conseguente Pt_1 condanna al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
pagina 2 di 12 1.1. – , e avevano convenuto in giudizio (di Parte_1 Pt_2 Pt_5 Controparte_3 seguito, per brevità, anche solo , e , esponendo: CP_3 P_ Controparte_2 che, in data 4.3.2010, a rogito Notaio in Cortona, essi avevano stipulato con la Persona_1
in persona dell'amministratore unico , un “contratto atipico Controparte_3 P_ di trasferimento della proprietà di area verso assunzione dell'obbligazione a costruire”; Pt_ che, in esecuzione di tale contratto, i medesimi avevano trasferito alla predetta uattro CP_3 dei sei lotti edificabili che componevano il terreno di loro proprietà sito nel Comune di Civitella in
Val di Chiana, loc. Tegoleto, nonché la quota di 8/12 di una strada;
che, in particolare, le parti avevano pattuito che i come corrispettivo della cessione, Pt_1 avrebbero dovuto ricevere da quattro edifici a schiera (di cui tre grezzi ed uno finito) da CP_3 edificarsi, entro il 30.9.2012, sui due lotti rimasti in proprietà degli stessi Pt_1 che, nel caso di inadempimento di a tale obbligazione, era stato previsto il diritto dei di CP_3 Pt_1 chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno;
Pt_ che, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei aveva rilasciato una polizza fideiussoria, contratta con la United Consulting Finance (UC), CP_3 per l'importo di € 250.000,00; che, tuttavia, tale polizza era di dubbia validità, in considerazione dei vizi da cui era affetta ed inspiegabilmente non rilevati neppure dal Notaio rogante;
che tale fideiussione era assistita da coobbligazione personale di e , P_ Controparte_2 quest'ultimo all'epoca socio di CP_3 che la predetta società si era resa completamente inadempiente ai suoi impegni;
Pt_ che, peraltro, i erano venuti a trovarsi anche privi della garanzia fideiussoria, stante il mancato rinnovo della stessa (che era scaduta il 30.9.2012) ed il fallimento della United
Consulting Finance intervenuto l'11.7.2014; che, tuttavia, tale garanzia conservava i suoi effetti nei confronti di e P_ P_
, che l'avevano sottoscritta nella qualità di coobbligati, nonostante la stessa fosse “priva di
[...] qualsiasi validità non solo per gli errori da quali medesima è (era) affetta ma anche per il di lei ingiustificabile rinnovo, mancato rinnovo totalmente addebitabile al ed al (cfr. atto P_ P_ di citazione, pag. 9); che, quindi, essendo decorso il termine del 30.9.2012 contrattualmente previsto per l'ultimazione e la consegna dei quattro edifici, nonché essendo rimasta priva di riscontro la diffida ad adempiere Pt_ inviata da essi il contratto stipulato il 4.3.2010 doveva ritenersi risolto, con conseguente diritto degli attori ad ottenere la restituzione dei quattro lotti trasferiti ad nonché la CP_3 condanna di e , in solido con la società, in forza della prestata P_ Controparte_2
pagina 3 di 12 fideiussione, al risarcimento dei danni subiti a titolo sia di danno emergente che di lucro cessante, da liquidarsi in via equitativa.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando Controparte_3 integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto.
1.3. – Si costituivano, altresì, in giudizio e , eccependo, P_ Controparte_2 preliminarmente, la competenza del tribunale delle Imprese nonché il loro difetto di legittimazione passiva. Pt_ In proposito, deducevano che essi non avevano rilasciato alcuna garanzia, a favore dei in quanto la clausola di coobbligazione produceva i suoi effetti esclusivamente nei confronti della società finanziaria UC.
In ogni caso, la garanzia fideiussoria era scaduta il 23.2.2011 e non era stata rinnovata, di talché, anche per questo motivo, di essa non potevano avvalersi gli attori.
Per il resto, contestavano integralmente le domande proposte nei loro confronti di cui chiedevano il rigetto.
1.4. – Con ordinanza del 27.10.2020, veniva dichiarata l'interruzione del processo, a seguito della dichiarazione di fallimento di Parte_6
– Riassunta la causa su iniziativa degli attori, non si costituiva in giudizio la RA
[...] fallimentare.
1.6. – All'esito dell'istruttoria articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) il giudice delegato, nell'ambito della procedura fallimentare cui era sottoposta in CP_3 Pt_ accoglimento della domanda di ammissione al passivo formulata dai aveva dichiarato risolto il contratto stipulato il 4.3.2010, disponendo, altresì, il ripristino completo “dello status quo ante in Pt_ termini di proprietà e possesso del complesso immobiliare de quo” ed ammettendo i medesimi al passivo fallimentare per l'importo di € 800.000,00 “a titolo di rivendica e/o risarcimento danni”;
(-) tale decisione comportava “la perdita della qualità di parte processuale della convenuta” nonché “il venir meno di ogni conseguente competenza” del tribunale a decidere sulle domande di ripristino dello “status quo antea” e su quella di risarcimento danni;
(-) per quanto riguardava la posizione di e , non sussisteva alcuna P_ Controparte_2 loro responsabilità quali firmatari dello “atto di coobligazione, in favore di Controparte_5 su garanzia fideiussoria ex art. 1944 c.c.”;
[...]
(-) in proposito, andava in primo luogo esclusa la competenza del tribunale delle imprese, dal momento che si trattava di fideiussione sottoscritta da e in proprio P_ Controparte_2
e non già quali soci della CP_3
pagina 4 di 12 (-) in ogni caso, la garanzia fideiussoria, come riconosciuto dai medesimi attori, appariva di dubbia validità in quanto era carente della firma dei coobbligati su tutte le pagine e pure in calce all'approvazione specifica delle clausole ex art. 1341 c.c.; inoltre, non erano indicati gli estremi dei loro documenti di riconoscimento e non risultava che l'atto fosse stato stipulato alla presenza di un Notaio;
(-) peraltro, l'impegno di coobbligazione era stato assunto dal e dal direttamente P_ P_ Pt_ nei confronti di UC e non dei come si desumeva chiaramente dal tenore della garanzia e, comunque, quest'ultima era sottoposta ad un termine di efficacia (23.2.2011) e ad un limite di valore (€ 250.000);
(-) le domande degli attori, quindi, andavano rigettate e le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello , e per i seguenti Parte_1 Pt_2 Pt_3 motivi:
1) con il primo, rilevavano che la fideiussione era assistita da coobbligazione personale di P_
e , con la conseguenza che costoro si erano resi personalmente garanti
[...] Controparte_2 delle obbligazioni assunte dalla e, quindi, dovevano ritenersi obbligati in solido con la CP_3 medesima società, stante il suo inadempimento.
Pertanto, avendo il giudice delegato accertato l'inadempimento di disponendo il CP_3 Pt_ contestuale ripristino dello status quo ante e l'ammissione al passivo dei per l'importo di €
800.000,00 a titolo di risarcimento danni, tale decisione, pur producendo effetti esclusivamente nei confronti della società fallita, si estendeva necessariamente anche ai per effetto Parte_7 della prestata fideiussione.
Ne derivava che la decisione impugnata si poneva in contrasto con il principio del ne bis in idem che escludeva la possibilità che si formasse un giudicato diverso, sulla stessa questione, nello stesso grado di giudizio.
2) con il secondo, denunciavano l'erroneità della decisione nella parte in cui non teneva conto della responsabilità penale di e ex artt. 495 e 640 c.p. (quest'ultima P_ Controparte_2 aggravata ex art. 61 n. 7 c.p.), tenuto conto del comportamento “colpevolmente superficiale” (cfr. atto di appello, pag. 37) assunto dai medesimi che avevano scelto come società fideiubente UC, che era stata poi cancellata dall'albo degli intermediari finanziari per gravi violazioni di legge.
Inoltre, essi avevano costituito altra società ( , avente lo stesso oggetto sociale di CP_6
per continuare “presumibilmente” a “depauperare, disperdere ed alienare il patrimonio di CP_3 quest'ultima in favore della prima” (cfr. atto di appello, pag. 38);
pagina 5 di 12 3) con il terzo, rilevavano che la motivazione era fondata su mere supposizioni, tenuto conto del carattere dubitativo delle affermazioni contenute in sentenza in ordine all'interpretazione della garanzia fideiussoria;
4) con il quarto, affermavano che la somma garantita doveva necessariamente ricomprendere quella quantificata dal giudice delegato, in sede di ammissione al passivo, in € 800.000,00 a titolo di risarcimento danni.
Peraltro, tale garanzia doveva ritenersi ancora valida, in quanto diversamente “il giudice di merito avrebbe da subito dovuto dichiarare la nullità del contratto per assenza di un elemento essenziale previsto a pena di validità dello stesso” (cfr. atto di appello, pag. 40).
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, ed nel costituirsi in P_ Controparte_2 giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza dell'8.2.2023, veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto completamente carente di contenuto argomentativo.
2.4. – Con successiva ordinanza del 20.12.2023, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.5. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 10-31.7.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – Il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
3.1.1 – Innanzi tutto, non ci si può esimere dal rilevare la palese contraddittorietà della complessiva linea difensiva dei che, pur ritenendo, nell'atto di citazione introduttivo del Pt_1 Pt_ giudizio di primo grado, invalida la garanzia fideiussoria (“i sig.ri non hanno potuto escutere la fideiussione recata dalla suddetta polizza fideiussoria essendo la stessa priva di qualsivoglia validità non solo per gli errori dai quali la medesima è affetta ma anche per il di lei ingiustificabile mancato rinnovo”, cfr. pag. 9), hanno, nell'atto di appello, criticato la decisione del tribunale pagina 6 di 12 “nella parte in cui ingiustamente non ritiene valido e vincolante il vincolo fidejussorio assunto da Pt_ e da nei confronti dei SI.ri (cfr. pag. 43). P_ P_
Vero è che in altre parti dell'atto di citazione in prime cure (ed anche nelle conclusioni) la difesa dei aveva ritenuto l'impegno fideiussorio (solo) di “dubbia validità”, a causa dei numerosi Pt_1
“errori” che presentava. Pt_ Ciò non toglie, tuttavia, che erano stati i medesimi a mettere in discussione la validità della garanzia fideiussoria, il che li avrebbe dovuti indurre a non fondare su tale titolo le loro pretese e, comunque, non li abilitava ad impugnare la decisione del tribunale per avere sposato questa loro tesi (riproposta, peraltro, anche nell'atto riassunzione ex art. 303 c.p.c. – pag. 7,22,42 – come evidenziato dal primo giudice).
3.1.2. – In ogni caso, anche a voler superare, con notevole sforzo, questa contraddizione e, quindi, ritenere che gli “errori” da cui era affetta la garanzia fideiussoria costituissero delle mere irregolarità di carattere formale e, come tali, non incidessero sulla sua validità, ugualmente non Pt_ potrebbe pervenirsi all'accoglimento delle domande proposte dai
Difatti, giova considerare come le domande degli attori si fondassero proprio sulla garanzia fideiussoria rilasciata dalla società UC a loro favore, in cui era prevista la coobbligazione sia di che di . P_ Controparte_2
Tuttavia, la fideiussione era del tutto inidonea a fondare le pretese del nei confronti degli Pt_1 appellati, per due ordini di ragioni.
3.1.2.a. – Innanzi tutto, come riconosciuto dai medesimi appellanti, tale garanzia aveva un'efficacia temporale limitata (dal 24.2.2010 al 23.2.2011) e, una volta giunta a scadenza, non è stata rinnovata.
Pertanto, non essendo stata escussa nell'arco temporale della sua efficacia né risultando che il fatto generatore (inadempimento contrattuale) della responsabilità del debitore garantito ( CP_3 si sia verificato in questo lasso di tempo, la fideiussione è divenuta inefficace e, quindi, non può essere fatta valere neppure nei confronti dei Parte_7
3.1.2.b. – Inoltre, deve condividersi la tesi degli appellati secondo cui la clausola di coobbligazione operava unicamente nei rapporti interni tra i ed UC. Parte_7
Invero, nell'atto di coobbligazione, allegato alla garanzia fideiussoria, si legge che e P_
“si costituiscono garanti per sé, eredi ed aventi causa a tutti gli effetti di legge Controparte_2 verso la in solido con il contraente [Ennegi ndr] a norma e per gli Controparte_5 effetti degli artt. 1292 c.c. e s.s. […] Pertanto si obbligano a manlevare la società Controparte_5 da qualsiasi danno o molestia potesse derivare alla stessa per effetto della stipula della
[...] garanzia, tenendola indenne da ogni pagamento che dovesse effettuare in linea capitale, interessi
pagina 7 di 12 e spese, pari all'importo massimo garantito indicato nell'atto di garanzia […] per l'importo di euro
250.000,00”.
Ciò è in linea con quanto previsto nel contratto stipulato il 4.3.2010, in cui era stata la sola CP_3 ad impegnarsi al rilascio della fideiussione da parte di UC, senza alcun riferimento alla presenza di coobbligati.
Del resto, il patto di coobbligazione, contenuto nella copia della fideiussione destinata ad essere consegnata al beneficiario (i Livi), non risulta sottoscritto anche dai coobbligati, in quanto reca la firma, a margine, (oltre che dei Livi) del solo il quale, tuttavia, era il legale P_ rappresentante di sicché, in mancanza di qualsiasi specificazione, deve Controparte_3 ritenersi che proprio in tale veste egli intervenisse all'atto.
3.2. – D'altra parte, completamente inconferente è il riferimento, da parte degli appellanti, al principio del ne bis in idem.
3.2.1. – Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall.” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 22.3.2024, n. 7772); in senso conforme anche Cass. civ.,
n. 27709/2020 onde: “l'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame”).
In particolare, il massimo organo della nomofilachia, nella prima delle citate pronunce, ha evidenziato, nel caso di interferenza tra un giudizio ordinario ed un giudizio di accertamento del passivo fallimentare, che “deve tenersi conto, per un verso, del principio di esclusività che presiede l'accertamento del passivo fallimentare (art. 52, commi 2 e 3, l.fall., ripreso dall'art. 151, commi 2 e 3, CCI) – la cui cifra distintiva è il cd. contraddittorio incrociato – e, per altro verso, della peculiare natura del cd. giudicato endofallimentare – nel senso che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di impugnazione
«producono effetti soltanto ai fini del concorso» (art. 96, ult.co., l.fall.; cfr. art. 204, comma 5,
CCI) – i quali precludono quell'effetto vincolante di “travaso”, dall'uno all'altro giudizio, dell'accertamento cristallizzatosi nel giudicato formatosi in sede ordinaria, di cui sopra si è detto”
(cfr. Cass. civ. n. 7772/2024, pag. 9).
pagina 8 di 12 Ne deriva che alcuna rilevanza può attribuirsi, in questa sede, alla decisione del giudice delegato – assunta in sede di verifica del passivo fallimentare della società – che ha accolto, sul CP_3 presupposto del conclamato inadempimento della fallita, sia la domanda di rivendica che quella di risarcimento danni proposta da , con conseguente ammissione di quest'ultimo per la Parte_1 somma di € 800.000,00 in via chirografaria.
Difatti, la predetta decisione è inidonea a produrre qualsiasi effetto nei confronti degli odierni appellati sia perché avente efficacia solo ai fini del concorso (ex art. 96 l.f. e 204, comma 5,
c.c.i.), come chiarito dalla richiamata giurisprudenza, sia perché il ed il erano P_ P_ completamente estranei al suddetto procedimento di verifica dei crediti. Pt_ Ne discende che costituiva precipuo onere dei fornire la prova degli elementi costitutivi del proprio credito, anziché limitarsi a richiamare la decisione del giudice delegato.
Il che, tuttavia, non è avvenuto.
3.2.2. – In particolare, oltre a ribadirsi l'inefficacia, nei confronti dei dell'impegno fideiussorio Pt_1 assunto dai mette conto di evidenziare come sia rimasto del tutto indimostrato il Parte_8 presunto danno di cui gli originari attori hanno chiesto il risarcimento.
Al riguardo, giova considerare come la linea difensiva degli originari attori presentasse un errore proprio nell'impostazione di fondo, in quanto essi si erano limitati a chiedere, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la liquidazione del danno secondo equità.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza dei danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19.12.2011, n. 27447), non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 15.2.2008, n. 3794).
Nella specie, non risulta che la prova del danno fosse impossibile e/o difficile, il che, pertanto, non esonerava la parte dal suo onere di allegazione e prova.
3.2.3. – Solo per completezza, si rileva che parte appellante, persistendo nelle sue contraddizioni, ritiene (nell'atto di appello), da un lato, valida la garanzia fideiussoria (che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stata considerata prima invalida e poi di “dubbia validità”) e, dall'altro, inapplicabile il limite, in essa previsto, di € 250.000, giacché la stessa, a suo dire, dovrebbe coprire l'intero danno quantificato dal giudice delegato (€ 800.000).
Afferma, altresì, che pur essendo decorso il periodo di validità della garanzia, la stessa dovrebbe considerarsi comunque ancora efficace “altrimenti il Giudice di merito avrebbe da subito dovuto
pagina 9 di 12 dichiarare la nullità del Contratto per assenza di un elemento essenziale previsto a pena di validità dello stesso” (cfr. atto di appello, pag. 40).
Trattasi di affermazioni, tra di loro, apertamente confliggenti, che ne disvelano l'infondatezza, a prescindere dalla considerazione che il mancato rinnovo della fideiussione, incidendo sull'equilibrio del sinallagma contrattuale ma non già sulla sua validità, configurerebbe, in ipotesi, una causa di risoluzione e non di nullità del negozio.
I mezzi, quindi, sono caducati.
3.3. – Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello.
3.3.1. – Innanzi tutto, mette conto di evidenziare che il deficit assertivo e probatorio che caratterizza la domanda degli originari attori impedirebbe di pervenire al suo accoglimento anche nell'ipotesi in cui fosse configurabile, come da loro sostenuto, una truffa contrattuale.
Senza pretermettere che si tratterebbe, comunque, di domanda nuova – e come tale Pt_ inammissibile ex art. 345 c.p.c. – come emerge dal raffronto con le conclusioni rassegnate dai in primo grado, in cui non compare alcuna istanza risarcitoria relativa a presunte condotte delittuose poste in essere dai (“chiede che codesto Preg.mo Giudice, respinta ogni Parte_7 contraria eccezione, deduzione e pretesa avversaria, preso atto dei Provvedimenti emessi dal
Giudice Delegato Dott. Federico Pani, pronunciandosi nei confronti del Sig. e del Sig. P_
, Voglia condannare i SI.ri ( ) e Controparte_2 P_ CodiceFiscale_7 P_
( ) al pagamento, in favore dei SI.ri ,
[...] CodiceFiscale_8 Parte_1 Parte_4
, personalmente ed in solido con la RA RE della
[...] [...]
, in persona del Curatore Avv. Gianni Peruzzi, della complessiva Controparte_4 somma di €. 800.000,00 (diconsi Euro Ottocentomila/00) a titolo di risarcimento del danno subito Pt_ dagli stessi in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della SO CP_3 CP_3 Pt_
e ciò stante la garanzia fidejussoria a suo tempo personalmente rilasciata a favore dei
[...] da parte dai suddetti soci, e , a garanzia dell'adempimento delle P_ Controparte_2 obbligazioni contrattuali a suo tempo assunte dalla SO con la Controparte_3 sottoscrizione del Contratto Atipico dello 04.03.2010, dichiarato dal Giudice Delegato risolto per inadempimento contrattuale della SO Il tutto con integrale rigetto di Controparte_3 qualsiasi difforme pretesa avversaria. In ogni caso con integrale e piena vittoria di spese, onorari, competenze e spettanze del corrente Giudizio”, cfr. note di p.c. depositate il 19.6.2021).
3.3.2. – Ad ogni modo, tale domanda sarebbe anche radicalmente infondata, in quanto è la stessa parte appellante a porre a base della presunta truffa “il comportamento colpevolmente superficiale” (cfr. atto di appello, pag. 37) del duo che sarebbe consistito nella Parte_7 scelta, come garante, di UC (società che si sarebbe rivelata completamente inaffidabile).
pagina 10 di 12 È evidente come l'allegazione di un comportamento colposo escluda l'elemento soggettivo del reato di truffa (per sua natura doloso) e, quindi, impedisca di ravvisare la prospettata fattispecie criminosa.
D'altra parte, sia la scelta del garante che il mancato rinnovo della garanzia sono fatti ascrivibili, semmai, alla società e, dunque, ad un soggetto del tutto distinto sia dal che dal CP_3 P_
P_
Inoltre, assurge a mera illazione quanto sostenuto dagli appellanti circa il fatto che il ed il P_ avrebbero perseguito l'obiettivo di distrarre il patrimonio sociale della a favore di P_ CP_3 altra società avente lo stesso oggetto sociale, non avendo offerto alcun elemento atto a dare, quanto meno, una parvenza di credibilità al loro assunto.
3.3.3. – Incomprensibile è, infine, il riferimento all'art. 495 c.p. (Falsa attestazione o dichiarazione
a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), non essendo stato neppure dedotto in cosa sarebbe consistito il presunto reato.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 520.001-
1.000.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 3.318,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 7.644,00
Fase decisionale (valore medio): € 9.487,00
Compenso tabellare: € 26.155,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 992/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il Pt_3
29/11/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
pagina 11 di 12 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 26.155,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 19.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12