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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/10/2025, n. 14443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14443 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 465/2023 R.G. il 4.1.2023 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Castellani, giusta procura in Parte_1
calce all'atto di citazione
ATTORE
e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaela Ruberti e Giulio Ragazzoni, giusta CP_1
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.12.2022, il sig. chiedeva condannarsi Parte_1
la sig.ra alla restituzione in suo favore, ai sensi dell'art. 2041 c.c., dell'importo di CP_1
€ 60.804,10 da lui esborsato in occasione dell'acquisto e della ristrutturazione dell'immobile sito in Roma, alla via Monte Pertica, n. 25, oltre alla riconsegna del cane , di sua proprietà; Per_1
si costituiva in giudizio la sig.ra che, nel contestare in toto la domanda avversa, CP_1
ne chiedeva l'integrale rigetto, formulando, in via subordinata al suo eventuale accoglimento, domanda di affidamento del cane e/o di condanna di parte attrice al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento e la cura dell'animale domestico.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie,
venivano disattese le istanze istruttorie delle parti e precisate le conclusioni all'udienza del
14.5.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) allorquando la causa, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Preliminarmente alla disamina del merito della presente controversia, si rileva l'intervenuta cessazione della materia del contendere in riferimento a tutte le domande aventi ad oggetto la restituzione/affidamento, ovvero rimborso delle spese, in riferimento al cane LD la cui titolarità, con atto transattivo del 28.10.2024, l'attore trasferiva a titolo gratuito in favore della sig.ra CP_1
Nel merito, si rileva che la residua domanda formulata dall'attore nell'ambito del presente giudizio trova il proprio fondamento negli asseriti esborsi (in alcun modo comprovati in atti, né
in riferimento alla loro sussistenza né all'ammontare) sostenuti in occasione dell'acquisto, da parte della convenuta, dell'unità immobiliare sita in Roma, alla via Monte Pertica, n. 25 con atto pubblico per notaio da Roma del 19.6.2020 e della successiva ristrutturazione Persona_2
ed arredamento dell'immobile; sulla base di tali (indimostrati) presupposti, l'attore formula in atto introduttivo (e ribadisce in tutti i successivi scritti difensivi) una domanda di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., postulando la non sussumibilità degli esborsi da lui effettuati in favore della sua allora compagna/convivente, sig.ra nell'alveo delle CP_1
obbligazioni naturali derivanti dalla sussistenza di vincoli di natura familiare e morale.
La domanda risulta inammissibile per difetto di sussidiarietà ai sensi dell'art. 2042 c.c., in quanto proposta in via principale, pur in presenza di altra e diversa azione tipica predisposta dall'ordinamento giuridico per il conseguimento del medesimo risultato giuridico;
secondo l'insegnamento della S.C. “…l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la
sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b)
l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 29672 del
22.10.2021).
Nella fattispecie in esame, l'azione tipica predisposta dall'ordinamento sarebbe stata quella di cui all'art. 2033 c.c., ovvero l'azione di indebito oggettivo che, come noto, ricorre nel caso in cui manchi una originaria causa contrattuale giustificativa del pagamento o quando la causa,
originariamente esistente, sia successivamente venuta meno (esattamente come accaduto nel caso in esame in cui la cessazione della convivenza di fatto degli odierni contendenti ha privato di giustificazione causale gli esborsi asseritamente sostenuti dall'attore per l'acquisto, la ristrutturazione e l'arredamento dell'immobile da adibirsi a residenza familiare).
Per altro verso, si osserva che difetta pure (ai fini dell'accoglibilità della domanda ex art. 2041
c.c. proposta in via principale dall'attore) il requisito della mancanza di causa giustificativa dell'arricchimento patrimoniale della convenuta, cui dovrebbe correlarsi l'ingiustificato impoverimento dell'attore: la causa giustificativa degli (indimostrati) esborsi sostenuti dall'attore risiedeva, infatti, nell'adempimento dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia, cui ciascuno degli odierni contendenti era tenuto durante il periodo della convivenza di fatto tra loro intercorsa, il che certifica, ancora una volta ed a contrario, la sussistenza dell'azione tipica di cui all'art. 2033 c.c., utilizzabile non soltanto per il caso di difetto originario della causa solvendi, ma anche nell'ipotesi in cui la causa giustificativa del pagamento,
originariamente esistente, sia successivamente venuta meno.
Da ciò consegue che la domanda, così come proposta in atto di citazione e ribadita ancora in sede di scritti conclusionali in riferimento all'art. 2041 c.c., quale unica ed esclusiva causa
petendi, debba ritenersi inammissibile per difetto di sussidiarietà e residualità ex art. 2042 c.c.
Pur a fronte della declaratoria di inammissibilità della domanda, si impone una rapida disamina del merito della presente controversia ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Sebbene l'attore sostenga di aver esborsato rilevanti importi in riferimento sia all'acquisto, che all'arredamento, che alla ristrutturazione dell'immobile di via Monte Pertica, n. 25 di proprietà della convenuta, non si rinviene, stranamente, agli atti del presente giudizio alcuno spunto probatorio di natura documentale circa l'effettivo pagamento delle somme oggetto di ripetizione;
in particolare, secondo la prospettazione difensiva attorea, il sig. avrebbe esborsato il Pt_1
rilevante importo di € 45.425,00 per una non meglio precisata ristrutturazione dell'immobile, ed appare francamente inverosimile che, a fronte del pagamento di tale importo, lo stesso non sia stato in grado di produrre alcuna ricevuta o attestazione bancaria dei pagamenti effettuati (non risulta nemmeno allegata, inoltre, la tipologia e consistenza delle opere effettuate, il nominativo dei soggetti che avrebbero eseguito i lavori, non è stato allegato alcun preventivo, non sono state indicate le modalità, anche temporali, degli asseriti pagamenti, ecc.); non possono essere sufficienti alla dimostrazione delle spese sostenute dei semplici scontrini di pagamento di oggetti idonei a qualsivoglia destinazione (non necessariamente all'abitazione familiare) o gli estratti conto di finanziamenti contratti dall'attore in riferimento ad oggetti del tutto imprecisati.
Dalle considerazioni che precedono discende l'integrale rigetto della domanda;
le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico di parte attrice, in ragione della sua piena soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
atto di citazione notificato in data 19.12.2022 nei confronti di , ogni altra CP_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di cui al capo 1) delle conclusioni rassegnate in atto di citazione e di cui ai capi n. 2) e 3) della comparsa di costituzione e risposta;
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- rigetta per il resto la domanda;
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- condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €
7.052,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 18.10.2025
Il Giudice dr.ssa Andreina Gagliardi