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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/12/2024, n. 5171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5171 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 14618/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta iscritto al n. 14618/2023 R.G. instaurato da
(C.F. ), elettivamente domiciliato ad Orzinuovi Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio degli Avv.ti RACHELLI FABRIZIO ed che lo Parte_2
rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Napoli, presso lo Parte_3 C.F._2
studio dell'Avv. FARIELLO GERARDO, del Foro di Nocera Inferiore, che la rappresenta e difende coma da procura in calce al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 13.12.2024)
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note scritte depositate ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51
c.p.c., rinunciando alla comparizione personale dinanzi al Presidente delegato per il tentativo di conciliazione: “chiedono che l'On. Tribunale adito voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, celebrato in Napoli il 2 giugno 2022, alle già rassegnate condizioni che di seguito si riportano:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di assegno di mantenimento.
3) I coniugi, con quanto sopra, dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del vincolo matrimoniale o per altro titolo o ragione.
Spese legali compensate”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Napoli in data 2.6.2022, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2022, unione dalla quale non sono nati figli;
esse si sono separate con sentenza n. 2399/2024, pubblicata in data
7.6.2024 e passata in giudicato, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
All'udienza del 13.12.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la Giudice delegata si è riservata di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 13.12.2024.
La Giudice estensora Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta iscritto al n. 14618/2023 R.G. instaurato da
(C.F. ), elettivamente domiciliato ad Orzinuovi Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio degli Avv.ti RACHELLI FABRIZIO ed che lo Parte_2
rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Napoli, presso lo Parte_3 C.F._2
studio dell'Avv. FARIELLO GERARDO, del Foro di Nocera Inferiore, che la rappresenta e difende coma da procura in calce al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 13.12.2024)
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note scritte depositate ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51
c.p.c., rinunciando alla comparizione personale dinanzi al Presidente delegato per il tentativo di conciliazione: “chiedono che l'On. Tribunale adito voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, celebrato in Napoli il 2 giugno 2022, alle già rassegnate condizioni che di seguito si riportano:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di assegno di mantenimento.
3) I coniugi, con quanto sopra, dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del vincolo matrimoniale o per altro titolo o ragione.
Spese legali compensate”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Napoli in data 2.6.2022, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2022, unione dalla quale non sono nati figli;
esse si sono separate con sentenza n. 2399/2024, pubblicata in data
7.6.2024 e passata in giudicato, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
All'udienza del 13.12.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la Giudice delegata si è riservata di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 13.12.2024.
La Giudice estensora Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209