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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/03/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3339/2024 promossa da:
con l'Avv. FICORONI MARIA ILEANA (pec: Parte_1
Email_1
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice come da verbale dell'udienza del 12/03/2025
Per il P.M. Visto in data 9.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
la contumacia del resistente, palesando il suo disinteresse all'esito del giudizio, porta ragionevolmente a ritenere acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, in contrasto con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Dall'unione sono nati figli in data 07.4.2016 e in data 13.9.2018. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 2 In assenza di attività istruttoria, possono trovare conferma i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art
473-bis.22, comma 1 c.p.c., adottati dal giudice delegato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, in contraddittorio delle parti: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio celebrato in Roma in data 03/10/2015 ed iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Roma al n 860 Parte II Serie A03 Anno 2015) e li autorizza a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di provvedere alle incombenze di legge;
conferma i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art 473-bis.22, comma 1 c.p.c., adottati dal giudice delegato.
Condanna alla refusione delle spese di lite a favore di che Controparte_1 Parte_1
si liquidano nella somma di euro 2.905,00 oltre accessori.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente Relatore Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3339/2024 promossa da:
con l'Avv. FICORONI MARIA ILEANA (pec: Parte_1
Email_1
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice come da verbale dell'udienza del 12/03/2025
Per il P.M. Visto in data 9.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
la contumacia del resistente, palesando il suo disinteresse all'esito del giudizio, porta ragionevolmente a ritenere acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, in contrasto con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Dall'unione sono nati figli in data 07.4.2016 e in data 13.9.2018. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 2 In assenza di attività istruttoria, possono trovare conferma i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art
473-bis.22, comma 1 c.p.c., adottati dal giudice delegato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, in contraddittorio delle parti: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio celebrato in Roma in data 03/10/2015 ed iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Roma al n 860 Parte II Serie A03 Anno 2015) e li autorizza a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di provvedere alle incombenze di legge;
conferma i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art 473-bis.22, comma 1 c.p.c., adottati dal giudice delegato.
Condanna alla refusione delle spese di lite a favore di che Controparte_1 Parte_1
si liquidano nella somma di euro 2.905,00 oltre accessori.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente Relatore Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2