Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5915 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 18432/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 18432/2022
TRA
(C.F. e P.IVA: ), in persona del liquidatore p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Angela Labanca e Sergio Pepe
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo CP_1 C.F._1
giusta mandato in atti
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Ionta giusta CP_1 C.F._2
mandato in atti
CONVENUTA
E
(P.I. , in persona del l.r.p.t., e (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dagli avvocati Barbara Granata e Gianluca Abbate C.F._3
giusta mandato in atti
TERZI CHIAMATI
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione per l'udienza del 21.2.2025.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
deducendo di essere divenuta cessionaria di - con lettera CP_1 Controparte_4
commerciale della Cedente del 22 febbraio 2008, accettata dalla cessionaria il successivo 3 marzo - dei crediti inerenti al contratto di finanziamento n. 20.80.1.125 (di euro 30.000,00 da rimborsare in 60 rate mensili di € 756,22 cadauna, per complessivi € 45.373,20, con scadenze mensili dal
1.3.2008 fino al 1.2.2013), stipulato in data 19.2.2008 tra il convenuto e la predetta
[...]
Controparte_4
Esponeva l'attrice che la cessione del credito inizialmente non era stata comunicata debitore ceduto e, pertanto, l'incasso delle rate mensili era proseguito, fino alla rata con scadenza 1.9.2009, tramite la cedente, che, una volta ottenuto l'importo, provvedeva al successivo versamento alla cessionaria.
Esponeva, ancora, che, in ragione del mancato pagamento delle rate successive al 1.10.2009, aveva deciso di provvedere direttamente all'incasso dei crediti ceduti e, in data 30.08.2010, aveva dato notizia dell'intercorsa cessione alla debitrice , a mezzo raccomandata A.R., chiedendo CP_1
espressamente di effettuare tutti i successivi versamenti solo ad essa cessionaria.
E tuttavia, proseguiva l'istante, in corrispondenza della rata avente scadenza il 1.10.2009, la convenuta non aveva più provveduto al pagamento delle rate del piano di ammortamento, neppure a favore della cedente;
sicchè risultavano insolute e scadute n. 41 rate del piano di ammortamento, per un importo complessivo di € 31.005,02.
Tanto esposto, lamentava l'attrice che, nonostante avesse richiesto alla mutuataria il pagamento delle rate scadute con raccomandata del 25.01.2012, regolarmente ricevuta dalla debitrice, quest'ultima era rimasto inadempiente.
Su questo presupposto, la chiedeva che, in accoglimento della Parte_1
domanda, fosse condannato al pagamento dell'importo complessivo di € CP_1
31.005,02, oltre interessi di mora, dalle singole scadenze al soddisfo, al tasso convenzionale, da limitarsi all'8% annuo.
Si costituiva (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Marano di Napoli (Na) al Corso Europa, 48 la quale, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, posto che il contratto di finanziamento azionato dall'attrice risultava sottoscritto da altro soggetto omonimo, ovvero (C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
4.10.1956 e residente a [...], chiedeva il rigetto della domanda apparentemente proposta nei suoi confronti e la condanna della controparte alla refusione delle spese di lite nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c. per aver agito in giudizio per colpa grave.
Si costituiva, altresì, (C.F. , nata a [...] il [...], alla CP_1 C.F._1
quale pure era stato notificato l'atto introduttivo, la quale chiedeva rigettarsi la domanda, deducendone l'infondatezza per i seguenti motivi: 1) difetto di titolarità in capo all'attrice del credito azionato, per non aver quest'ultima dato prova del possesso dell'originale del contratto di finanziamento invocato a fondamento della propria pretesa, né tanto meno delle cambiali emesse a garanzia del debito contratto;
2) intervenuta prescrizione del credito azionato;
3) natura usuraria del tasso di interesse convenzionale;
4) deducibilità dalla somma richiesta in pagamento dall'attrice dell'importo di euro 16.000,00, corrisposto da essa convenuta in forza di un contratto transattivo stipulato in data 30 aprile 2021 con altra società – la – Controparte_2
dichiaratasi anch'essa titolare del medesimo credito azionato dalla nel presente Parte_1
giudizio, ma in ragione di altra e diversa cessione del credito, disposta in data 28 marzo 2014 sempre dall'originaria concedente del finanziamento, la Controparte_4
Esponeva, inoltre, la convenuta di essere stata destinataria, unitamente alle altre parti della menzionata transazione, per lo stesso credito qui azionato dalla di diversi Parte_1
decreti ingiuntivi emessi da questo Tribunale su richiesta della titolare Controparte_2
del 92,4% delle azioni dell'originaria concedente del finanziamento, la Controparte_4
(divenuta, nel frattempo, ; che la aveva ottenuto i decreti Controparte_5 Controparte_2
monitori dichiarandosi cessionaria del credito de quo in forza di contratto sottoscritto in data 28 marzo 2014 con l'originaria concedente il finanziamento, la nonché Controparte_4
azionando con successo proprio le garanzie cambiare a suo tempo rilasciate in favore di quest'ultima; che, in ragione di tali circostanze, ella, insieme agli altri ingiunti, aveva transatto con la la controversia insorta su questo e altri rapporti creditori esistenti con Controparte_2
la e di cui la stessa aveva dichiarato di essersi Controparte_4 Controparte_2
resa nel tempo cessionaria, pattuendo – in apposita scrittura privata sottoscritta in data 30 aprile
2021, a tacitazione di ogni pretesa avanzata – il pagamento della somma omnicomprensiva di euro
35.000,00, peraltro già corrisposta per l'ammontare di euro 16.000,00; che, con tale scrittura transattiva, affermata l'esclusiva titolarità dei rapporti contrattuali transatti, , Controparte_3
in proprio e nelle qualità di legale rappresentante p.t. della aveva anche Controparte_2
assunto l'obbligo di manlevare le controparte da ogni onere, spesa e richiesta derivanti da eventuali azioni intraprese dalla in relazione, anche, al contratto di Parte_1
finanziamento richiamato nel presente giudizio.
Su tale premessa, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di CP_1 [...]
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della al CP_3 Controparte_2
fine di essere da loro manlevata di ogni onere, spesa o somma eventualmente corrisposta all'attrice all'esito del presente giudizio.
Autorizzata la chiamata, con comparsa di costituzione e risposta del 18 settembre 2023, si costituiva il , in proprio e nella suddetta qualità, il quale, preliminarmente eccepiva CP_3
l'ammissibilità della domanda di manleva avanzata dalla , per esser stata la stessa proposta CP_1
“in ogni caso” e, dunque, in assenza di una sua formale subordinazione al verificarsi dell'ipotesi della condanna dei chiamanti nei confronti dell'attrice.
Nel merito, contestava che l'accordo transattivo datato 30 aprile 2021 – al quale ammetteva avesse partecipato, tra gli altri, anche la convenuta – avesse avuto a oggetto il rapporto discendente dal contratto di finanziamento n. 20.80.1.125 per cui è causa che, a suo dire, era stato, invece, oggetto di cessione in favore della società giusta Controparte_6
contratto del 24.3.2014.
Su tale presupposto, concludeva per il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del 21 febbraio
2025, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., questo giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 27 febbraio.
Si osservi in diritto.
1. Va in primo luogo trattata la domanda proposta dall'attrice nei confronti di (C.F. CP_1
), nata a [...] il [...]. C.F._2
Ora, non è controverso tra le parti né che la società attrice abbia inteso proporre la domanda di pagamento nei confronti di (C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
4.10.1956, fondando il titolo della propria pretesa sul contratto di finanziamento da quest'ultima originariamente sottoscritto con la né che, per un evidente errore Controparte_4
indotto dall'omonimia, abbia invece notificato l'atto di citazione a (C.F. CP_1
), nata a [...] il [...]. C.F._2 Non vi sono dubbi, quindi, che (C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
01/04/1938, sia carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dalla
[...]
in liquidazione che, pertanto, va rigettata. Parte_1
E tuttavia, ritiene il Tribunale che la condotta della non sia processualmente censurabile. CP_1
Sebbene, infatti, la lettura dell'atto di citazione notificatole consentisse agevolmente di rilevare l'errore in cui era incorsa la controparte, dal momento che esso recava l'indicazione esatta dei dati personali della convenuta, ciò non di meno, costituendosi al solo scopo di eccepire la propria estraneità alla controversia introdotta dall'odierna attrice, la ha conformato il proprio CP_1
comportamento al più elementare principio di cautela, avendo evitato le conseguenze processuali connesse all'omesso rilievo da parte dell'attrice o del Tribunale dell'errore di identificazione della parte evocata in giudizio;
eventualità, questa, che a parere di chi scrive non può ritenersi affatto remota nel caso di contumacia della convenuta.
La considerazione che precede giustifica, ai fini della regolamentazione delle spese di lite tra le suddette parti, la soccombenza della . Parte_1
1.2. E tuttavia, non merita accoglimento la domanda con cui ha chiesto la CP_1
condanna dell'attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c.
Invero, sebbene l'attrice sia risultata soccombente, il comportamento tenuto dalla medesima nell'instaurazione della lite non appare connotato da profili di temerarietà, quantomeno sub specie di colpa grave nel senso di “ (...) carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione della
(...)coscienza” dell'infondatezza della domanda (in tal senso cfr. Cass. sent. n. 126 dell'8.1.1992) posto che, per un verso, l'aver notificato a persona diversa dalla effettiva destinataria della domanda giudiziale, è stato frutto di un'innegabile “svista”, intuibilmente determinata dall'omonimia delle due, e, per altro concorrente verso, con la prima difesa utile successiva all'instaurazione del giudizio (inevitabile, quale conseguenza dell'avvenuta notificazione dell'atto di citazione), l'istante, conformandosi alla richiesta della , ha chiesto dichiararsi il difetto di CP_1
legittimazione della convenuta erroneamente citata.
E del resto, l'istante non ha sufficientemente provato, ex art. 2697 c.c,, il danno patito, tanto in termini di danno emergente, quanto in termini di lucro cessante, in conseguenza della lite instaurata.
Ed invero, sebbene, a norma dell'art. 96 c.p.c., la liquidazione dei danni possa essere effettuata d'ufficio dal giudice, ciò non di meno occorre che la parte che chiede tale liquidazione fornisca la prova tanto dell'an quanto del quantum dei danni dalla stessa lamentati, o che, quantomeno, sussistano elementi desumibili dagli atti di causa, dai quali desumere sia l'an che il quantum (in tal senso cfr. Cass n. 117/1993; Cass. n. 6637/1992).
Nella fattispecie, ritiene il Tribunale che non siano ravvisabili pregiudizi ulteriori rispetto a quelli ristorabili mediante il rimborso delle spese di lite sopportate dalla , che è stata costretta a CP_1
costituirsi in giudizio in conseguenza dell'errore in cui è incorsa la controparte.
2. È fondata, invece, la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
(C.F. , nata a [...] il [...]. CP_1 C.F._1
Essa, peranto, merita accoglimento nei termini che seguono.
2.1. Invero, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (Cass. civ., SS. UU., n. 13533 del 30 novembre 2001). Con la precisazione che, in caso di intervenuta cessione pro solvendo del credito azionato, l'attore è tenuto a dar prova non soltanto dell'esistenza del credito ceduto, ma anche dell'intervenuto perfezionamento, in suo favore, del contratto di cessione della relativa titolarità.
Orbene, a parere di chi scrive l'attrice ha offerto elementi di prova idonei a dimostrare di essere divenuta cessionaria del credito qui in contestazione.
È stata depositata, infatti, la lettera di proposta della cessione del lotto n. 6 (complesso dei crediti ceduti così denominati) del 22 febbraio 2008 inviata dalla cedente all'odierna attrice e comprensiva della posizione debitoria di , con successiva accettazione del 3 marzo CP_1
2008 e prova del pagamento del prezzo totale del lotto.
La proposta ed accettazione si inquadrano in un'operazione di cessione “quadro” datata 17.10.07
e denominata “Accordo Quadro” nella quale le parti – regolamentando gli aspetti principali del rapporto – rimandavano a differenti e successivi momenti la determinazione dei gruppi di crediti da cedere ed il pagamento dei singoli lotti.
Nonostante il contratto “quadro” non sia stato depositato in atti, ciò non osta a ritenere provata la cessione del credito dalla cedente, in virtù del noto assunto per cui “per il contratto di cessione di crediti non sono richieste forme sacramentali o particolari per la validità dello stesso, così che la prova della cessione e la ricomprensione del credito interessato nella cessione, può essere data con qualsiasi mezzo di prova, anche mediante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, quando gli elementi comuni delle singole categorie consentano di individuare i rapporti in oggetto” (Tribunale
Napoli sez. II, 01/12/2022, n.10746). Un simile contratto ha, infatti, natura consensuale (e forma libera), di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anzichè al cessionario, nonchè, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari (ex plurimis, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, n. 4713/2019; sez. III, n. 12612/2017).
Dunque, “il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione” (cfr., da ultimo, Cass. n.12611/2021).
Tornando alla fattispecie, la creditrice pur non avendo provato per iscritto l'accordo quadro, depositando in atti la prova dell'inclusione nella cessione del credito verso l'odierna convenuta, compreso nel c.d. lotto 6, ha ottemperato al proprio onere probatorio quanto alla legittimazione attiva ed alla prova della titolarità del credito.
E del resto, non troverebbero altra spiegazione, se non con una precedente cessione dei crediti, i bonifici eseguiti dalla dal gennaio al settembre 2009 (cfr,.doc. 14 in Controparte_4
produzione attorea) alla aventi ad oggetto le rate versate dalla Parte_1
alla prima e, poi, ribaltate dalla cedente alla cessionaria. L'attrice, poi, ha depositato il CP_1
contratto di finanziamento n. 20.80.1.125 sottoscritto in data 21 gennaio 2008 tra la
[...]
e per l'erogazione della somma di euro 30.000,00 e la Controparte_4 CP_1
restituzione in 60 rate mensili di € 756,22 cadauna, per complessivi € 45.373,20, con scadenze mensili dal 1.3.2008 fino al 1.2.2013 (cfr. doc. n. 1 in produzione attore), con allegato piano di ammortamento (doc. n. 2) sottoscritto dalla finanziata.
Detta documentazione, si badi, non è mai stata specificamente contestata dalla convenuta.
2.2. Né l'effettiva titolarità del credito in capo alla può essere Pt_1 Parte_1 esclusa per il solo fatto che la cessionaria non abbia fornito la prova di essere in possesso dell'originale del contratto di finanziamento, così come eccepito dalla convenuta.
Vale appena osservare, sul punto che, ai fini del perfezionamento del contratto di cessione, l'art. 1260 c.c. richiede esclusivamente l'intervenuto accordo fra cedente e cessionario, mentre nessuna rilevanza è attribuita alla consegna, in originale, del documento contrattuale fonte del credito ceduto.
2.3. Neppure ostativa all'accoglimento della domanda è la circostanza del mancato possesso in capo alla cessionaria delle cambiali emesse dalla a garanzia del puntuale pagamento delle CP_1
rate del finanziamento.
Come noto, infatti, l'incorporazione del credito in un titolo cambiario non determina, di norma,
l'estinzione per novazione del rapporto obbligatorio che ha causato l'emissione della cambiale stessa, bensì la creazione di un diritto del tutto originario e autonomo, la cui titolarità ben può scindersi da quella del rapporto obbligatorio sottostante, tanto è vero che il giratario che decada dalle azioni cambiare non è legittimato ad agire extracambiarmente nei confronti del debitore in forza della sola girata della cambiale, senza allegare e dimostrare l'intervenuta cessione anche del rapporto obbligatorio causale sottostante (sul punto, già Cass. civ. n. 1838/1971 e n. 10280/1990).
Il rapporto cambiario e quello obbligatorio sottostante, c.d. causale, cioè, ben possono essere trasferiti autonomamente, ciascuno seguendo la propria disciplina di cessione.
Ne consegue che la mancata dimostrazione, da parte della , del Parte_1
possesso delle cambiali emesse a garanzie del credito azionato non esclude l'intervenuto perfezionamento, in suo favore, della cessione del solo rapporto causale, la cui prova, per i motivi anzidetti, deve ritenersi raggiunta.
Né, infine, può validamente porsi una questione di inammissibilità dell'azione causale per violazione dell'art. 66 R.D. n. 1966/1933, invero neppure allegata dalla convenuta.
Al riguardo, appare utile preliminarmente individuare la ratio della norma menzionata.
Essa va correttamente individuata nell'esigenza di tutela del debitore convenuto dal rischio di pagare due volte lo stesso credito (ossia, una volta, per l'attivazione del rapporto cambiario, un'altra volta, per l'attivazione di quello causale sottostante) nonché in quella di conservazione, sempre in favore del debitore, delle azioni cartolari che dovessero eventualmente spettargli (in via diretta o di regresso) nel caso di adempimento.
Deriva che, intanto il protesto e la restituzione delle cambiali al debitore si pongono quali antecedenti necessari per l'esercizio dell'azione causale, in quanto persista concretamente il rischio dell'esercizio nei confronti del debitore, oltre che dell'azione causale, anche dell'azione cambiaria.
Pertanto, qualora l'azione cambiaria non possa più concretamente essere esercitata, poiché prescritta, e sia estinto, quindi, lo stesso rapporto cambiario, non vi è alcuna valida ragione giuridica che imponga di ritenere l'esercizio dell'azione causale ancora condizionato al pregresso protesto delle cambiali e alla loro consegna al debitore.
Ora, passando alla fattispecie concreta, dal momento che ciascuna cambiale è stata emessa con scadenza corrispondente a quella della singola rata del piano di ammortamento (cfr. art. 3 contratto in atti) e l'ultima rata aveva scadenza 1 febbraio 2013, deve necessariamente concludersi nel senso dell'intervenuta estinzione per prescrizione di tutte le relative azioni cambiarie. E tanto, certamente alla data del 1 febbraio 2014, ossia un anno dopo la scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento e circa sei anni prima dell'introduzione di questo giudizio.
Ne consegue che l'azione causale di pagamento esercitata dalla Parte_1
è certamente ammissibile, indipendentemente dal possesso delle cambiali, dal loro protesto e dall'offerta di restituzione a . CP_1
1.4. Quanto all'asserito pagamento della somma di € 16.000,00 in favore della Controparte_2
esso, secondo la prospettazione della stessa convenuta, troverebbe titolo (pagg. 14-15
[...]
comparsa di costituzione e risposta) nella transazione stipulata in data 30 aprile 2021 tra CP_1
(e gli altri debitori), da un lato, e la suddetta società e , dall'altro,
[...] Controparte_3
nonché, a monte, nell'accordo di cessione del credito intervenuta in data 28 marzo 2014 tra la e la Controparte_2 Controparte_4
Orbene – in disparte ogni considerazione in ordine all'esatta identificazione dei rapporti oggetto della transazione de qua, di cui si dirà in seguito – la circostanza allegata dalla è già di per sé CP_1
sufficiente ad escludere che il pagamento sia opponibile alla . Parte_1
Intanto, perché l'odierna attrice non è parte del menzionato accordo transattivo.
A ciò si aggiunga – e la considerazione, invero, appare dirimente – che, sia la transazione, datata
30 aprile 2021, che la cessione del credito in favore della avvenuta in Controparte_2
data 28 marzo 2014, sono atti intervenuti in epoca successiva alla notifica alla debitrice ceduta della cessione disposta in favore dell'odierna attrice dalla stessa Controparte_4
pacificamente risalente al 30 agosto 2010 (cfr. missiva di cui al doc. n. 4, indirizzata a CP_1
, Via Crispi n. 97 Napoli, la cui avvenuta ricezione non è stata specificamente negata dalla
[...] convenuta), con la conseguenza che, in conformità al disposto dell'art. 1265 c.c., deve ritenersi prevalente, nei confronti della , la prima cessione, ossia quella operata dalla CP_1 [...]
in favore della liquidazione, mentre priva di effetti tra le Controparte_4 Parte_1
parti e nei confronti del terzo debitore ceduto deve considerarsi la seconda (ove effettivamente intervenuta), in favore della in quanto avente ad oggetto un credito di cui Controparte_2
la cedente non era già più titolare.
Né, evidentemente, si giungerebbe a diversa conclusione qualora si accedesse alla tesi dei terzi chiamati secondo cui il credito in parola sarebbe stato oggetto di diverso atto di cessione, in favore della società risalente al 24.3.2014. Controparte_6
2.5. È infondata, poi, l'eccezione di prescrizione del credito.
Ciò in quanto, nei contratti di finanziamento, ove viene in rilievo un debito unico rateizzato in più versamenti periodici, la data di decorrenza dalla prescrizione va individuata prendendo in considerazione non già la data di stipula bensì quella di scadenza dell'ultima rata in quanto, prima di detta scadenza, il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento.
Nella specie, è pacifico che il piano di ammortamento sottoscritto dal convenuto prevedeva n. 60 rate, l'ultima delle quali con scadenza il 1.2.2013.
Ne consegue che alla data di introduzione del presente giudizio, nel 2022, la prescrizione non era ancora maturata.
2.6. Altresì infondata è, infine, la doglianza con cui ha denunciato la natura CP_1
usuraria del tasso convenzionale.
Al riguardo, vale osservare che la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.
Nel caso che occupa, invece, l'allegazione del superamento del tasso soglia è del tutto generica, non essendo stata effettuata nessuna comparazione del tasso praticato con il tasso usura, neppure a titolo esemplificativo.
2.6.1. Ciò non di meno, l'eccezione in ordine alla nullità degli interessi moratori, consente al giudice di vagliare la nullità anche sotto altro profilo, ovvero quello della vessatorietà della clausola determinativa degli interessi medesimi.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Controparte_7 Controparte_8
e della Suprema Corte di Cassazione (SSUU n. 9479/23), il giudice della fase ordinaria
[...]
(finanche monitoria) è tenuto a controllare anche in via d'ufficio, ove in possesso degli elementi di fatto e di diritto, la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto;
e ciò in considerazione del presunto squilibrio sussistente nell'ambito dei contratti tra consumatore e professionista.
Tanto doverosamente premesso – e ritenuto che nel caso di specie, data la natura di persona fisica della debitrice e in assenza di ulteriori elementi contrari, il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientri nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”) – opina il Tribunale che la clausola concernente gli interessi di mora, convenuta nel combinato disposto degli art. 2 e 6 del contratto agli atti, sia vessatoria.
Invero, la medesima non risponde all'esigenza di trasparenza e chiarezza richiesta in sede di legislazione nazionale e comunitaria (cfr. Corte giustizia UE sez. IV, 30/04/2014, n.26, con un principio estensibile in generale alla fissazione del prezzo del contratto, per cui “L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, quanto ad una clausola contrattuale come quella di cui al procedimento principale, è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”), in quanto l'art. 6 del contratto, per la determinazione degli interessi di mora rimanda all'art. 2 lett. a) (“interessi di mora stabiliti nella misura del tasso contrattuale, da capitalizzarsi in base a quanto stabilito dall'art. 2 lett. a)”), che però non menziona un criterio di determinazione specifico limitandosi a chiarire esclusivamente la portata degli interessi corrispettivi.
Una tale conclusione, del resto, appare conforme anche all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità in tema di art. 117 t.u.b.
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, infatti, la ratio della norma citata va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: la prescrizione, che fa obbligo di indicare nel contratto il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma;
ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco.
Ne consegue che va dichiarata la nullità della clausola determinativa degli interessi moratori di cui al contratto di finanziamento ed il credito vantato dall'attrice deve essere epurato del tasso moratorio contrattuale e sostituito con il tasso legale.
Va precisato, sul punto, che gli interessi possono in questa sede essere riconosciuti nella sola misura legale (art. 1284 co. 4 c.c.) dalla domanda al saldo posto che, in caso di accertata abusività di una clausola relativa ad un elemento non essenziale del contratto, non è possibile procedere ad alcuna integrazione del contratto (ex multis, cfr. Corte di giustizia, 8 settembre 2022) dovendo trovare applicazione piena il principio di deterrenza (con conseguente, mera “disapplicazione” della clausola).
In definitiva, in accoglimento della domanda attorea, (C.F. va CP_1 C.F._1
condannata al pagamento, in favore della , dell'importo di € Parte_1
31.005,02, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
3. Va esaminata, adesso, la domanda di manleva avanzata da nei confronti dei CP_1
terzi chiamati.
3.1. In primo luogo, va sgomberato il campo dalla questione della eccepita inammissibilità della domanda.
E infatti, dalla lettura complessiva della chiamata in causa promossa dalla convenuta si evince con chiarezza che la condanna della e di sia stata richiesta Controparte_2 Controparte_3
per la sola ipotesi di “eventuale” condanna dei convenuti al pagamento, in favore della
[...]
del credito di cui al contratto di finanziamento per cui è causa, ovvero Parte_1
subordinatamente all'accoglimento della domanda principale.
3.2. Passando al merito della pretesa, essa è infondata e non merita accoglimento.
Invero, così come eccepito dai terzi chiamati nella comparsa di costituzione e risposta, l'esame complessivo dell'accordo transattivo invocato dalla controparte quale titolo della domanda di manleva, imposto dall'art. 1363 c.c., induce a escludere che esso non sia stato volto, nelle intenzioni delle parti, a disciplinare anche la posizione di cui al contratto n. 20.80.1.125, stipulato dalla con la CP_1 Controparte_4
Depone in tal senso la lettera dell'art. 3 che, nel definire il contenuto dell'obbligazione di garanzia assunto dalla e dal , testualmente, recita: “Per quanto attiene Controparte_2 CP_3
la posizione della , pure ut supra indicata, con la sottoscrizione Parte_1
della presente scrittura privata transattiva conferma la titolarità esclusiva in capo alla
[...]
di ogni diritto di credito nei confronti dei Sigg. , CP_2 Parte_2 Parte_3
, , e in proprio e nella Parte_4 Controparte_9 CP_1 Parte_5
qualità di legali rappresentanti pro tempore e/o garanti delle Società con sede in Napoli, Parte_6
Centro Direzionale Isola G1 e con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Isola G1 CP_10
Scala B, e nel richiamare quanto indicato in premessa alla lettera e) dichiara espressamente di manlevare, come con la sottoscrizione della presente scrittura privata manleva, i Sigg. Pt_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_9 CP_1 [...]
, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti pro tempore e/o garanti delle Società Parte_5
con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola G1 e con sede legale in Napoli, Parte_6 CP_10
Centro Direzionale Isola G1 Scala B da ogni onere, spesa, richiesta che dovesse derivare da eventuali azioni che la indicata in liquidazione dovesse intraprendere nei Parte_1
confronti degli stessi sigg. , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_9
e , in proprio e nella qualità di legali rappresentanti pro
[...] CP_1 Parte_5
tempore e/o garanti delle Società con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola G1 e Parte_6
con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Isola G1 Scala B in relazione ai contratti CP_10
di finanziamento e/o ai titoli cambiari utilizzati per ottenere dal Tribunale di Napoli i Decreti
Ingiuntivi che hanno poi determinato il presente accordo transattivo…”.
Ora, quali siano i “contratti di finanziamento e/o ai titoli cambiari utilizzati per ottenere dal
Tribunale di Napoli i Decreti Ingiuntivi che hanno poi determinato il presente accordo transattivo” è dato che ricava dalla lettura della premessa in fatto della scrittura medesima.
Il riferimento è, in particolare, ai punti a) e c), ove le parti hanno precisato che “con distinti atti … che le parti riconoscono reciprocamente come conosciuti e non contestati nella loro esistenza, la
… ricorreva al Tribunale di Napoli e … chiedeva che il Tribunale di Napoli Controparte_2
ingiungesse ex art. 633 ss. c.p.c. ai sigg. , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
… il pagamento di varie somme in relazione a diversi contratto di finanziamento Controparte_9
sottoscritti all'epoca con la società … che detti contratti di finanziamento Controparte_4 erano tutti garantiti da effetti cambiari sottoscritti dai su indicati sigg. Parte_2 Pt_3
, , e come sopra
[...] Parte_4 Controparte_9 CP_1 Parte_5
indicati …”.
Dall'attenta lettura del regolamento negoziale, dunque, emerge che la partecipazione dell'odierna convenuta all'accordo transattivo in discorso trova titolo non già nel contratto di finanziamento n.
20.80.1.125, pure intervenuto tra la e la e fatto oggetto del CP_1 Controparte_4
presente giudizio, bensì nella sottoscrizione degli effetti cambiari emessi a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi nascenti dai contratti di finanziamento conclusi da Pt_2
, e .
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_9
Pertanto, non pare possa dubitarsi che il rapporto per cui è causa – con cui è stata azionata l'azione causale fondata sul contratto di finanziamento sottoscritto da – si pone al CP_1
di fuori del perimetro della garanzia assunta dai terzi chiamati con la transazione in parola.
3.3. Non merita accoglimento, infine, la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96
c.p.c. avanzata dai terzi chiamati nei confronti della convenuta.
Richiamando le osservazioni già esposte in precedenza, pare assorbente il rilievo per cui l'istante non ha neppure allegato, prima ancora che provato, i pregiudizi che assume di aver patito, in conseguenza della domanda.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore minimo di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al N.R.G. 18432/2022, così provvede:
A. Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
(C.F. );
[...] C.F._2
B. Rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c. da (C.F. CP_1
) nei confronti di;
C.F._2 Parte_1
C. In accoglimento parziale della domanda proposta da nei Parte_1
confronti di (C.F. : CP_1 C.F._1
1. Dichiara la nullità per vessatorietà delle clausole di cui agli art. 2 e 6 relativamente alla misura degli interessi moratori;
2. NA la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
31.005,02, oltre interessi come in parte motiva;
D. Rigetta la domanda proposta da (C.F. nei confronti CP_1 C.F._1
della e di;
Controparte_2 Controparte_3
E. Rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c. dalla e Controparte_2
da nei confronti di (C.F. ; Controparte_3 CP_1 C.F._1
F. NA al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
(C.F. ), delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.666,00 (di cui C.F._2
7.616,00 per compensi ed € 50,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv.
Roberto Ionta dichiaratosi antistatario;
G. NA (C.F. al pagamento, in favore della CP_1 C.F._1 [...]
in liquidazione, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.216,00 (di cui Parte_1
€ 7.616,00 per compensi ed € 600,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al
15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
H. NA (C.F. al pagamento, in favore della CP_1 C.F._1 [...]
e di , delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_2 Controparte_3
7.666,00 (di cui 7.616,00 per compensi ed € 50,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione agli avv.ti Barbara Granata e Gianluca Abbate dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi