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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3403/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Deli Luca Presidente
Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 16/07/2024 da:
Parte_1
con l'avv. IMPARATO ROBERTO
c.f.: C.F._1
contro
CP_1
con l'avv. ARATA CRISTINA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli
1 effetti civili del matrimonio.
In data 14.03.1998 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Mussolente, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mussolente Anno 1998 numero 3 Parte II Serie A, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (doc. 3).
Dall'unione, sono nate tre figlie: in data 04.08.1999 ; in data 22.04.2002 Rossella;
e in data Per_1
29.04.2008 PE
Purtroppo a seguito dei dissapori insorti nel corso degli anni i coniugi hanno deciso di separarsi. La procedura, iniziata come giudiziale, è stataa consensualizzata all'udienza dell'11.07.23
La separazione è stata di seguito omologata in data 20.07.23
In sede di separazione, le parti hanno prestato il proprio consenso alla proposta conciliativa formulata in udienza dal Presidente, e si sono accordate quindi per un affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, e diritto di visita del padre previo accordo con la PE
figlia stessa;
contributo di € 500,00 cadauna a favore delle figlie e con spese R_ PE
straordinarie a carico del IG. per il 70%, nonché di € 500,00 a favore della moglie. Parte_1
Le parti sono comparse all'udienza del 26.11.24 ed, a seguito della proposta formulata dal ricorrente, la resistente ha chiesto un rinvio per poter valutare la stessa.
Con note del 3.12.24 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, come riportato nelle note stesse.
***
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non
2 presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la IG.ra
[...]
ed il IG. in data 14.03.1998 in Mussolente (VI) il cui relativo atto è stato CP_1 Parte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune in “atti di matrimonio”, anno 1998, numero 3, Parte II, Serie A ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del nominato Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
a) Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente PE
presso la residenza della mamma in Castelfranco V.to (TV), via Baciocchi n. 26/B.
Il papà terrà con sé un fine settimana ogni 15 giorni (dal sabato alla domenica sera) e trascorrerà PE
con la figlia almeno un pomeriggio/sera ogni settimana condividendo con lei anche il momento della cena;
b) Assegnazione della casa familiare (sita Castelfranco V.to -TV-, via Baciocchi n. 26/B e catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, Foglio F/1, particella n. 218, sub. 3 e sub. 4) alla mamma con arredi e corredi ivi presenti;
c) Il papà contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie (minorenne) e PE R_
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente poiché studente universitaria) versando sul conto corrente intestato alla mamma la somma complessiva di euro 1.000,00 (Euro 500,00 per ciascuna figlia) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Gli importi saranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT.
d) Le spese straordinarie di entrambe le figlie (individuate secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso) saranno per il 70% a carico del papà e per il 30% a carico della mamma;
e) L'assegno unico e/o in futuro provvidenze similari a favore dei figli a carico, verrà percepito per
3 intero dalla mamma. Il papà entro e non oltre 15 giorni dal deposito dell'accordo si obbliga ad attivarsi per effettuare tutte le pratiche a tal fine necessarie/utili. In caso di inerzia del IG. graverà Parte_1
sullo stesso l'obbligo di versare mensilmente alla IG.ra l'importo che verrebbe a quest'ultima CP_1
erogato dallo Stato a titolo di assegno unico in base ai redditi della stessa, fino a quando verrà definita la pratica per quanto spettante a carico del papà; tale regola di diligente attivazione varrà in futuro per entrambi i genitori anche in caso di ulteriori e/o diverse provvidenze a favore dei figli a carico;
f) Il IG. fino al mese di dicembre 2025 (compreso) verserà alla IG.ra l'importo di Parte_1 CP_1
Euro 500,00 mensili a titolo di assegno divorzile a prescindere da eventuali incrementi di reddito della stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
g) Dal mese di gennaio 2026 (compreso) il IG. verserà alla IG.ra la somma mensile Parte_1 CP_1
di Euro 200,00 a titolo di assegno di divorzio entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Le parti espressamente concordano che tale assegno di divorzio avrà esclusivamente natura compensativa- perequativa e che, pertanto, l'importo rimarrà invariato a fronte dell'eventuale incremento dei redditi della IG.ra . La somma sarà soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT;
CP_1
h) Impegno di entrambe le parti a mantenere, anche nei rapporti tra loro, un comportamento rispettoso idoneo a garantire la serenità familiare per il benessere delle figlie;
e a rapportarsi allo stesso modo - e cioè parlando dell'altro coniuge con rispetto - con la rete familiare e amicale allargata, onde rafforzare soprattutto a favore delle figlie la recente ripresa dei rapporti.
i) Spese legali del presente procedimento compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio del 02/04/2025.
Il Presidente
Deli Luca
4 Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
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