TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 261/2024 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 261 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.4.1970, elettivamente domiciliato in Crotone (c.a.p. 88900), trav. I Ugo Foscolo, n. 1, nello studio dell'Avv. Luca Marcello (C.F.:
- pec: C.F._2
, che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore opponente E
(C.F.: ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
3.3.1977, elettivamente domiciliata in Crotone (c.a.p. 88900), alla Via Silvio Paternostro, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Domenico Ritorto Bruzzese (C.F.: – pec: C.F._4 domenico. it), che la Email_2 Email_3 rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Convenuta opposta
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 05/12/2024.
-Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. co. 1
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla
1 decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di precetto ritualmente notificato, aveva CP_1 intimato a di pagare la somma di € 20.089,94 a titolo Parte_1 di assegno di mantenimento, in virtù della sentenza n. 867/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Avverso tale atto il Pt_1 proponeva opposizione, eccependo che la pretesa era prescritta, in quanto le somme asseritamente dovute riguardavano il periodo temporale 2014-2019. Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale , previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare nullo e inefficace il precetto di pagamento per intervenuta prescrizione del credito.
2. Si costituiva con propria comparsa, chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'opposizione in quanto il pagamento era dovuto in ragione del titolo esecutivo azionato (che non era la sentenza della Corte
d'Appello di Catanzaro ma quella del Tribunale di Crotone n. 623/2006) a titolo di assegno di mantenimento;
che la prescrizione era stata interrotta dalla notifica del titolo in data 6.7.2019 e poi con la notifica dell'atto di precetto il 24.1.2024.
3. Dopo il rigetto dell'istanza di sospensione, all'udienza del 5.1 2.2024 le parti precisavano le conclusioni e chiedevano la decisione. La causa era pertanto trattenuta in decisione.
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata . Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico della fattispecie, va rilevato che l'opponente, ossia il soggetto precettato, ha la veste sostanziale e processuale di attore, sicché a lui spetta di contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituent i i motivi di opposizione (Cass., n. 4380/2013; Cass., n. 3477/2003), poiché la quantificazione del credito precettato è frutto dell'accertamento giudiziale trasfuso nel titolo esecutivo, sicché spetta all'opponente dedurre e dimostrare la sussistenza di e lementi sopravvenuti al giudicato che ne paralizzano l'operatività. Tuttavia, quando una precedente quantificazione o quantificabilità sulla base di parametri oggettivi e predeterminabili, desumibili dal giudizio di merito non vi sia, deve operare il dive rso principio secondo il quale anche nel giudizio di opposizione al precetto incombe sul creditore, che ritorna ad essere attore in senso sostanziale, fornire in
2 caso di contestazione degli importi pretesi la prova della loro esattezza (Cass. n. 10977/2013). Ebbene, deve ancora osservarsi che il debitore ha il dovere di adempiere la prestazione secondo le modalità esatte sancita nella fonte dell'obbligazione, costituita in specie dal la sentenza n. 623/2006 del Tribunale di Crotone – e pertanto secondo quanto disposto dal predetto titolo, attraverso la consegna alla beneficiaria della CP_1 somma mensile di € 400,00. Nell'atto di precetto parte intimante chiede il pagamento della somma dovuta a titolo di assegno di mantenimento per sé e contributo per il mantenimento del figlio. Parte opponente eccepisce la prescrizione del credito, peraltro in maniera generica, limitandosi a sostenere che, poiché la pretesa afferirebbe agli anni 2014-2019, sarebbero decorsi più di cinque anni senza che sia stato notificato un atto interruttivo. Dal canto suo, la convenuta opposta ha dimostrato che non sono decorsi cinque anni tra la notifica del primo atto di precetto (6.7.2019) e la notifica del secondo atto di precetto (24.1.2024), atti interruttivi della prescrizione. Appare condivisibile, infatti, la prospettazione di parte opposta, come da costante giurisprudenza, secondo la quale il cr edito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all'altro per il mantenimento si prescrive in cinque anni (cfr., ad es., Cass., 1.6.2010, n. 13414); l'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli, in quanto aventi ad oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronunzia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento
(Cass., 4.4.2005, n. 6975) e nel caso di specie parte opposta ha dimostrato di aver notificato un primo atto interruttivo a luglio 2019 ed un secondo atto interruttivo a gennaio 2024 . Parte opponente introduce altri motivi di opposizione, inammissibili in quanto tardivamente proposti, nei verbali della prima udienza e dell'udienza di discussione. Tali motivi non possono essere tenuti in considerazione, evidentemente, in quanto tardivi.
In ogni caso, le circostanze enunciate da parte opponente in merito all'erroneità dei calcoli in quanto parte dell'assegno non sarebbe più dovuto (quello per il figlio) non assumono comunque alcuna rilevanza ai fini della decisione della presente controvers ia, in quanto
3 qualsivoglia pretesa di riduzione del contributo di mantenimento non può che essere delibata in sede di modifica delle condizioni di separazione (o di divorzio), ed all'esito della relativa procedura (Cass.
n. 32529/18, Cass. 11.7.2012, n. 11 648; Cass., 19.10.2006, n. 22491); in sede esecutiva, di contro, il giudice è tenuto a dare pedissequa attuazione al comando impartito dal giudice del merito senza poter tenere in alcun conto fatti e circostanze diversi da quelli estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligo sancito dal titolo esecutivo, ovviamente rilevanti nella sola misura in cui essi si collochino posteriormente alla pronuncia del titolo stesso .
5. In conclusione, l'opposizione va rigettata e per l'effetto deve dichiararsi che ha diritto di procedere ad esecuzione CP_1 forzata nei confronti di in forza dell'atto di precetto Parte_1 notificato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte opponente;
le spese si liquidano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi di tariffa secondo il valore della controversia e riduzione per la semplicità delle questioni giuridiche controverse, esclusa la fase istruttoria, non svolta. Con i medesimi parametri si calcola il compenso per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 261/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) rigetta l'opposizione spiegata e, per l'effetto, dichiara il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata per CP_1
l'importo intimato in precetto , oltre interessi dalle singole scadenze e spese;
2) condanna parte opponente al pagamento delle Parte_1 spese di lite, che liquida in favore di in € 2.850,00 per CP_1 compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge , da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Domenico Ritorto Bruzzese, dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Crotone, li 1.4.2025
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 261 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.4.1970, elettivamente domiciliato in Crotone (c.a.p. 88900), trav. I Ugo Foscolo, n. 1, nello studio dell'Avv. Luca Marcello (C.F.:
- pec: C.F._2
, che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore opponente E
(C.F.: ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
3.3.1977, elettivamente domiciliata in Crotone (c.a.p. 88900), alla Via Silvio Paternostro, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Domenico Ritorto Bruzzese (C.F.: – pec: C.F._4 domenico. it), che la Email_2 Email_3 rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Convenuta opposta
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 05/12/2024.
-Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. co. 1
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla
1 decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di precetto ritualmente notificato, aveva CP_1 intimato a di pagare la somma di € 20.089,94 a titolo Parte_1 di assegno di mantenimento, in virtù della sentenza n. 867/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Avverso tale atto il Pt_1 proponeva opposizione, eccependo che la pretesa era prescritta, in quanto le somme asseritamente dovute riguardavano il periodo temporale 2014-2019. Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale , previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare nullo e inefficace il precetto di pagamento per intervenuta prescrizione del credito.
2. Si costituiva con propria comparsa, chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'opposizione in quanto il pagamento era dovuto in ragione del titolo esecutivo azionato (che non era la sentenza della Corte
d'Appello di Catanzaro ma quella del Tribunale di Crotone n. 623/2006) a titolo di assegno di mantenimento;
che la prescrizione era stata interrotta dalla notifica del titolo in data 6.7.2019 e poi con la notifica dell'atto di precetto il 24.1.2024.
3. Dopo il rigetto dell'istanza di sospensione, all'udienza del 5.1 2.2024 le parti precisavano le conclusioni e chiedevano la decisione. La causa era pertanto trattenuta in decisione.
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata . Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico della fattispecie, va rilevato che l'opponente, ossia il soggetto precettato, ha la veste sostanziale e processuale di attore, sicché a lui spetta di contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituent i i motivi di opposizione (Cass., n. 4380/2013; Cass., n. 3477/2003), poiché la quantificazione del credito precettato è frutto dell'accertamento giudiziale trasfuso nel titolo esecutivo, sicché spetta all'opponente dedurre e dimostrare la sussistenza di e lementi sopravvenuti al giudicato che ne paralizzano l'operatività. Tuttavia, quando una precedente quantificazione o quantificabilità sulla base di parametri oggettivi e predeterminabili, desumibili dal giudizio di merito non vi sia, deve operare il dive rso principio secondo il quale anche nel giudizio di opposizione al precetto incombe sul creditore, che ritorna ad essere attore in senso sostanziale, fornire in
2 caso di contestazione degli importi pretesi la prova della loro esattezza (Cass. n. 10977/2013). Ebbene, deve ancora osservarsi che il debitore ha il dovere di adempiere la prestazione secondo le modalità esatte sancita nella fonte dell'obbligazione, costituita in specie dal la sentenza n. 623/2006 del Tribunale di Crotone – e pertanto secondo quanto disposto dal predetto titolo, attraverso la consegna alla beneficiaria della CP_1 somma mensile di € 400,00. Nell'atto di precetto parte intimante chiede il pagamento della somma dovuta a titolo di assegno di mantenimento per sé e contributo per il mantenimento del figlio. Parte opponente eccepisce la prescrizione del credito, peraltro in maniera generica, limitandosi a sostenere che, poiché la pretesa afferirebbe agli anni 2014-2019, sarebbero decorsi più di cinque anni senza che sia stato notificato un atto interruttivo. Dal canto suo, la convenuta opposta ha dimostrato che non sono decorsi cinque anni tra la notifica del primo atto di precetto (6.7.2019) e la notifica del secondo atto di precetto (24.1.2024), atti interruttivi della prescrizione. Appare condivisibile, infatti, la prospettazione di parte opposta, come da costante giurisprudenza, secondo la quale il cr edito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all'altro per il mantenimento si prescrive in cinque anni (cfr., ad es., Cass., 1.6.2010, n. 13414); l'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli, in quanto aventi ad oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronunzia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento
(Cass., 4.4.2005, n. 6975) e nel caso di specie parte opposta ha dimostrato di aver notificato un primo atto interruttivo a luglio 2019 ed un secondo atto interruttivo a gennaio 2024 . Parte opponente introduce altri motivi di opposizione, inammissibili in quanto tardivamente proposti, nei verbali della prima udienza e dell'udienza di discussione. Tali motivi non possono essere tenuti in considerazione, evidentemente, in quanto tardivi.
In ogni caso, le circostanze enunciate da parte opponente in merito all'erroneità dei calcoli in quanto parte dell'assegno non sarebbe più dovuto (quello per il figlio) non assumono comunque alcuna rilevanza ai fini della decisione della presente controvers ia, in quanto
3 qualsivoglia pretesa di riduzione del contributo di mantenimento non può che essere delibata in sede di modifica delle condizioni di separazione (o di divorzio), ed all'esito della relativa procedura (Cass.
n. 32529/18, Cass. 11.7.2012, n. 11 648; Cass., 19.10.2006, n. 22491); in sede esecutiva, di contro, il giudice è tenuto a dare pedissequa attuazione al comando impartito dal giudice del merito senza poter tenere in alcun conto fatti e circostanze diversi da quelli estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligo sancito dal titolo esecutivo, ovviamente rilevanti nella sola misura in cui essi si collochino posteriormente alla pronuncia del titolo stesso .
5. In conclusione, l'opposizione va rigettata e per l'effetto deve dichiararsi che ha diritto di procedere ad esecuzione CP_1 forzata nei confronti di in forza dell'atto di precetto Parte_1 notificato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte opponente;
le spese si liquidano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi di tariffa secondo il valore della controversia e riduzione per la semplicità delle questioni giuridiche controverse, esclusa la fase istruttoria, non svolta. Con i medesimi parametri si calcola il compenso per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 261/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) rigetta l'opposizione spiegata e, per l'effetto, dichiara il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata per CP_1
l'importo intimato in precetto , oltre interessi dalle singole scadenze e spese;
2) condanna parte opponente al pagamento delle Parte_1 spese di lite, che liquida in favore di in € 2.850,00 per CP_1 compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge , da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Domenico Ritorto Bruzzese, dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Crotone, li 1.4.2025
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
4