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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 4053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4053 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7315/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE VINCENZO Parte_1 C.F._1
MASSIMO e , elettivamente domiciliato in VIA MARIA TERESA, 11 20123 MILANO presso il difensore avv. DE VINCENZO MASSIMO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LEONARDIS Controparte_1 P.IVA_1
FEDERICO e elettivamente domiciliato in VIA LORENZO MAGALOTTI, 15 00197 ROMA presso il difensore avv. DE LEONARDIS FEDERICO
Appellata
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte appellante Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale nel merito:
- riformare integralmente la sentenza n. 1077/2024 del Giudice di Pace di Milano, resa al termine del giudizio rubricato con R.G. 21390/23, emessa in data 23 gennaio 2024, pubblicata il 6 febbraio 2024, non notificata e, per l'ef-fetto,
- dichiarare la piena legittimazione passiva dell'appellata in ordine alla pretesa restitutoria per le ragioni esposte in narrativa;
- accogliere integralmente le ragioni dell'appellante già rassegnate in primo grado vale a dire:
- accertato e dichiarato l'inadempimento dell'appellata per quanto esposto in narrativa;
- accertato e dichiarato conseguentemente il diritto dell'appellante a vedersi rimborsati tutti i costi afferenti il finanziamento e non ancora maturati senza alcuna distinzione tra costi ricorrenti (cd "recurring") e non ricorrenti (cd "upfront"),
pagina 1 di 12 per le ragioni esposte in narrativa, secondo il principio del cd pro rata temporis;
- accertata e dichiarata la nullità di qualsiasi clausola contrattuale che escluda in tutto o in parte dalla restituzione i cd oneri "upfront" in quanto contraria a norma imperativa, derogabile, in ipotesi, solo a favore del consumatore;
- vista l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (Sostegni-bis), convertito in Legge n. 106/2021 in data 23 luglio 2021, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia";
- condannare l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di Euro 2.892,75
(duemilaottocentonovantadue/75) a titolo di rimborso per l'anticipata estinzione del contratto oggetto della presente causa, oltre agli interessi legali ex art. 1.284 1^ comma c.c. a far tempo dalla data del reclamo
(26 maggio 2021) fino alla data di introduzione della domanda giudiziale (iscrizione a ruolo 17 aprile 2023) ed ex art. 1.284, 4^ comma c.c., da quest'ultima data sino al saldo.
Con vittoria di spese, competenze di difesa, I.V.A. e 4% CPA, per entrambi i gradi di giudizio con riferimento alle quali si chiede che codesto Giudice voglia disporne la distrazione in favore dal sottoscritto difensore ai sensi dell'art 93 c.p.c..
PER PARTE APPELLATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c.; nel merito ed in via principale: dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva in capo alla in relazione alla domanda di restituzione dei Controparte_1 costi connessi all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento e, conseguentemente, estrometterla dal giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e, comunque, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in parte motiva;
nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Intestato Tribunale ritenesse di accogliere l'appello proposto dalla sig.ra applicare ai fini della determinazione dell'ammontare Pt_1 dovuto il criterio del costo ammortizzato, con compensazione delle spese di lite.
in caso di vittoria: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con la maggiorazione del 15% delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Federico De Leonardis, che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato , conveniva in giudizio Parte_1 [...] chiedendo la riforma integrale della sentenza n. 1077/24, emessa in data 23 Controparte_1 gennaio 2024 da Giudice di Pace.
Parte attrice aveva citato in giudizio innanzi al Giudice di Pace chiedendo che, Controparte_1 accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta e conseguentemente il diritto dell'attrice a vedersi rimborsati tutti i costi afferenti il finanziamento e non ancora maturati senza alcuna distinzione tra costi ricorrenti (cd "recurring") e non ricorrenti (cd "upfront"), accertata e dichiarata la nullità di pagina 2 di 12 qualsiasi clausola contrattuale che escluda in tutto o in parte dalla restituzione i cd oneri "upfront" in quanto contraria a norma imperativa, derogabile, in ipotesi, solo a favore del consumatore;
vista l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (Sostegni-bis), convertito in Legge n. 106/2021 in data 23 luglio 2021, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"; la convenuta venisse condannata al pagamento, in favore dell'Attrice, della somma di Euro 2.892,75 a titolo di rimborso per l'anticipata estinzione del contratto oggetto della presente causa, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo (26 maggio 2021), sino al saldo, oltre ad Euro 20,00 quale rimborso della somma versata al momento della presentazione del ricorso ABFcon vittoria di spese da distrarsi al difensore.
Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto Controparte_1 cessionaria del credito e subentrata alla contraente originaria solo relativamente al Controparte_2 credito derivante dal contratto ma non anche al contratto stesso, con la conseguenza che essendo la fonte generatrice del credito di rimborso (il contratto) e non il credito stesso, la pretesa avrebbe dovuto essere rivolta all'originario contraente e non al cessionario del credito;
ritenuta, , in ogni caso, CP_2 l'infondatezza della domanda ne chiedeva il rigetto.
Il Giudice di pace con sentenza n. 1077/24 del 23.1.24 , accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione di parte convenuta rigettava la domanda proposta da parte attrice compensando le spese di lite.
Proponeva appello rilevando l'erroneità della la motivazione del Giudice di Pace Parte_1 atteso che come già ampiamente chiarito anche dai Collegi ABF, è sempre l'"accipiens" il legittimato passivo della pretesa restitutoria e cioè l'istituto mutuante in quanto è a quest'ultimo che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore versa l'importo dovuto in base al conteggio di estinzione, fonte genetica del credito che sorge per l'indebito versamento, nulla rilevando né la circostanza che le commissioni di intermediazione o i premi assicurativi percepiti al momento della stipulazione siano state retrocessi all'agente o alla compagnia assicurativa, questione del tutto estranea al consumatore, né che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto.
Chiedeva, pertanto, in riforma integrale della sentenza l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si costituiva la appellata eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'appello, stante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c. per la costituzione dell'appellante, decorrente dalla data di notifica dell'atto di gravame, rilevando che l'appello è stato notificato il 13.02.2024 ed iscritto a ruolo il 26.02.2024.
Rilevava, quindi, che correttamente il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda spiegata per il fatto che la cessione della posizione creditoria e non contrattuale da all'odierna appellata, la CP_2 domanda ex art. 125 sexies T.U.B. doveva essere rivolta a in quanto titolare della Controparte_2 posizione contrattuale al momento dell'estinzione; che fin dalla comparsa di costituzione e risposta, la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per aver acquisito da Controparte_1
esclusivamente il credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato dalla sig.ra Controparte_2
, sicchè avrebbe potuto e dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di Pt_1 Pt_1 Dalla lettura dell'atto di citazione e del gravame interposto, è evidente che l'appellante Controparte_2 abbia proposto un'azione contrattuale, svolgendo domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali del contratto che escludono la rimborsabilità dei costi upfront, cui sono riconducibili le pagina 3 di 12 commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria, con il conseguente obbligo restitutorio,; l'attore avrebbe dovuto, pertanto, rivolgere tale domanda a , contraente originario, titolare della CP_2 posizione contrattuale e soggetto che ha predisposto quelle clausole di cui si predica la nullità, nonché soggetto che ha ricevuto il pagamento.
Evidenziava che proprio in materia di riduzione del costo del credito ex art. 125 sexies TUB, il
Legislatore è recentemente intervenuto (dapprima con Legge 10 agosto 2023, n. 103 e poi con D.L. 10 agosto 2023, n. 104, art. 27) al fine di disciplinare con rigore la titolarità delle obbligazioni restitutorie, stabilendo che i diritti del consumatore, con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021 n. 71 (25 luglio 2021), continuano ad essere regolati dal “vecchio” art. 125 sexies TUB «[…] fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa»; che il Legislatore ha inteso dirimere proprio questioni come quella di specie, prevedendo espressamente che le eventuali richieste restitutorie debbano essere veicolate dal Cliente ai soggetti che hanno incassato le commissioni pagate “up-front” dal Cliente, ovvero nel caso di specie Controparte_2
Eccepiva inoltre l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies del T.U.B. alle estinzioni anticipate dei finanziamenti estinguibili mediante cessione del quinto di pensione/stipendio, regolate, invece, dall'art. 6 bis del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180; infatti, se l'art. 125 sexies è applicabile, in quanto normativa primaria generale, all'intero comparto del credito al consumo;
fermo restando l'applicabilità dell'art. 125 sexies del T.U.B. al comparto del credito al consumo, il D.P.R. citato, pur richiamando il T.U.B., detta una disciplina speciale applicabile solo al settore dei finanziamenti estinguibili mediante cessione del quinto;
tale disciplina è quella, tempo per tempo, emanata da Banca d'Italia, nell'esercizio del potere regolamentare attribuitole dall'art. 4 del T.U.B., che prevede espressamente la distinzione tra costi up-front, ovvero costi maturati alla data di conclusione del contratto per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento, e, dunque, come costi non rimborsabili in caso di cessione anticipata e costi cd. recurring, riconducibili alle spese legate alla durata del rapporto di credito e, quindi, rimborsabili a seconda del momento in cui il finanziamento viene estinto;
conseguentemente, le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione, in quanto costi che prescindono dalla durata del rapporto di credito e relativi ad attività che esauriscono la loro funzione prima o contestualmente alla stipula del contratto, non saranno rimborsabili;
che essendo il rapporto per cui è causa soggetto alla “vecchia” disciplina dell'art. 125 sexies TUB non più in vigore, il Tribunale non potrà che arrestarsi di fronte alla specialità della disciplina di cui all'art. 6 bis cit., che non consente di poter interpretare la normativa nazionale in senso conforme alla Direttiva.
Rilevava altresì che essendo carente la Direttiva del carattere “self executing” al consumatore non resterà che rivolgersi allo Stato Italiano per l'erroneo recepimento della medesima, mediante normativa nazionale che impedisce il rimborso diretto da parte del soggetto finanziatore;
che gli Istituti Finanziatori, da sempre operanti sotto l'ombrello della disciplina nazionale di attuazione e della normativa regolamentare di vigilanza, hanno maturato il legittimo affidamento di poter trattenere gli oneri “up front” nel pieno rispetto della normativa di settore, che il legittimo affidamento costituisce uno dei limiti “esterni” alla praticabilità di qualsivoglia “interpretazione conforme” della disciplina italiana a quella comunitaria.
Ne consegue che l'interpretazione “Lexitor” non può essere invocata dal consumatore, almeno non in via retroattiva, e cioè con riferimento tutti i rapporti sorti nel periodo dal 4.9.2010 sino all'entrata in vigore del “nuovo” art. 125 sexies TUB, dovendo ritenersi legittimo il comportamento degli Intermediari che si siano adeguati alle Istruzioni di Banca di Italia tempo per tempo.
pagina 4 di 12 Rilevava che, qualora il Tribunale dovesse ritenere applicabile l'art. 125 sexies del T.U.B., non sussisteva l' obbligo di restituzione delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione.
Rilevato che fondava la propria domanda spiegata in primo grado sull'art. 125 Parte_1 sexies del T.U.B., con il quale il Legislatore, per quel che qui rileva, ha trasposto nell'ordinamento italiano l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE; che l'art. 125 sexies del T.U.B., in seguito alla pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 11 octies, comma 2, del DL n° 73/2021 (Sentenza della Corte
Costituzionale n. n. 263 del 22 dicembre 2022) deve essere applicato nella sua versione vigente al momento della conclusione del contratto, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-383/18 dell'11.06.2018 (cd. “Lexitor”) ovvero che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”; che i principi di cui alla suddetta decisione sono stati poi ulteriormente sviluppati e chiariti dalla stessa Corte di Giustizia, con sentenza del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, “Unicredit Bank Austria”), che con riferimento al la
Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali ha precisato che “il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere “i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”.
Pertanto, stante la sovrapponibilità delle due direttive, non vi è alcun obbligo di interpretazione conforme in capo al Giudice di merito, che dovrà, pertanto, decidere sulla base della normativa primaria e secondaria vigente al momento della conclusione del contratto.
Evidenziava , quindi, che le commissioni di intermediazione non siano da ricomprendere nella nozione di “costo totale del credito” ai fini dell'applicazione dell'art. 125 sexies del T.U.B, che costituiscono la remunerazione di un soggetto diverso dal Finanziatore
Rilevava altresì che non ha determinato unilateralmente ed in modo occulto né Controparte_2 incontrollabile i costi a carico del consumatore, ma si è attenuta, nella redazione del alla CP_3 normativa europea a alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza;
che nel caso di specie, invece, i costi reclamati da controparte, ovvero le spese di istruttoria non costituiscono remunerazione per l'uso temporaneo del capitale, né per prestazioni che devono ancora essere fornite al consumatore, che è stato reso edotto, fin dalla fase precontrattuale della ripartizione delle spese, operata, in conformità alla disciplina europea e a quella nazionale, primaria e secondaria.
Rilevava altresì che la rimborsabilità dei costi up front è esclusa dall'attuale formulazione dell'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal
D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che così testualmente prevede: “non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”.
Qualora venisse condannata alla restituzione dei costi connessi all'estinzione anticipata del CP_1 contratto di finanziamento, chiedeva che la somma venisse quantificata, non come richiesto da parte appellante, secondo il criterio cd. pro rata temporis, ma in applicazione dell'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 13 giugno 2023,
pagina 5 di 12 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, secondo il criterio del costo ammortizzato.
In caso di accoglimento dell'appello chiedeva la compensazione delle spese di lite in ragione del contrasto giurisprudenziale, delle non univoche posizioni adottate da Banca d'Italia, il legittimo affidamento dell'Intermediario sulla legittimità delle norme secondarie emanate, poi dichiarate incostituzionali,
Chiedeva, pertanto, in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c.; nel merito ed in via principale: dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva in capo alla Controparte_1 in relazione alla domanda di restituzione dei costi connessi all'estinzione anticipata del contratto
[...] di finanziamento e, conseguentemente, estrometterla dal giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e, comunque, rigettare l'appello; nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Intestato Tribunale ritenesse di accogliere l'appello proposto dalla sig.ra , applicare ai Pt_1 fini della determinazione dell'ammontare dovuto il criterio del costo ammortizzato, con compensazione delle spese di lite.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'appello atteso che, diversamente da quanto dedotto dall'appellata l'appello, notificato il 13.2.24, risulta iscritto a ruolo il 23.2.24.
L'appello è fondato e deve essere accolto:
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione si rileva che sussiste una differenza sostanziale tra l'ipotesi di subentro in un rapporto contrattuale, rispetto a quella di mero acquisto della posizione di credito, che da tale contratto discenda: mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi;
la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, pertanto, rispetto a quest'ultimo, uno sdoppiamento fra la qualità di parte, che resta all'originario creditore-cedente, rispetto alla titolarità del credito derivante dal contratto, che transita in capo al cessionario (cfr. Cass. Civ. 17727/2018).
A fronte di tale normativa generale, in materia di contratti di credito ai consumatori, l'art. 125 septies del D.L.vo 385/1993 (Testo Unico Bancario) disciplina espressamente l'ipotesi di cessione dei crediti, disponendo al primo comma come “in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile”.
Benchè il tenore letterale della norma faccia riferimento alle eccezioni e alla compensazione, la tutela accordata dal legislatore non può ritenersi circoscritta alle sole difese avverso le pretese di credito avanzate nei suoi confronti, senza estendersi anche alle azioni da intraprendere a tutela di propri asseriti crediti, quali in particolare, la ripetizione di quanto si ritenga essere stato indebitamente pagato in ragione di clausole contrattuali nulle
In accordo con Trib. Milano 2696/25 “ L'interpretazione letterale dell'art. 125 septies TUB, tuttavia, cede a fronte di un canone ermeneutico superiore, necessariamente prevalente.
pagina 6 di 12 L'articolo in esame, infatti, è stato introdotto con il D.L.vo 141/2010, con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori;
l'art. 17 di tale Direttiva, relativamente alla “Cessione di diritti”, dispone che “in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto di indennizzo ove questo sia ammesso nello stato membro in questione”.
In sostanza, quindi, mentre l'art. 125 septies TUB estende soggettivamente la difesa del consumatore, parlando di facoltà di opporre eccezioni;
la norma comunitaria, alla quale il citato art. 125 septies TUB dà attuazione, estende la tutela del consumatore per il caso di cessione del credito, parlando in termini più ampli di “mezzi di difesa” suscettibili di essere fatti valere nei confronti del cessionario, al pari del cedente.
L'apparente limitazione della difesa del consumatore, sul punto attribuita dal legislatore nazionale, quindi, confliggerebbe con la portata più ampia della protezione imposta dal legislatore comunitario.
Senonnchè la giurisprudenza della Corte di Giustizia è assolutamente costante nel ricordare l'obbligo di interpretazione conforme, precisando come “l'obbligo degli stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali” (Corte Giust. 10 aprile 1984, causa 14/83, SA von Colson e c. Land NordrheinWestfalen).
Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione di una direttiva, il giudice debba interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima.
Tale interpretazione conforme, pertanto, impone di ritenere che l'art. 125 septies TUB utilizzi il termine “eccezioni” non in senso tecnico, quale modalità oppositiva a un diritto altrui, ma in un significato ampio di ragione di difesa di un diritto.
Solo in tal modo, infatti, può considerarsi utilmente conseguito il risultato perseguito dalla Direttiva
2008/48/CE, ossia attuare una specifica tutela in favore del consumatore, soggetto aprioristicamente considerato debole e meritevole di protezione, consentendo allo stesso, in caso di cessione del contratto di credito o del solo diritto di credito nei suoi confronti, di poter far valere le proprie difese e
i propri diritti direttamente nei confronti del cessionario ultimo, lasciando poi che i rapporti fra questi
e il suo dante causa vengano accertati fra tali soggetti, senza il suo coinvolgimento.
Se così è, quindi, deve concludersi come l'art. 125 septies TUB, nell'interpretazione conforme al diritto comunitario di cui dà attuazione, giustifichi la legittimazione passiva del cessionario”.
Né a diverse conclusioni può portare, come deduce l'appellata, il d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con la legge 9.10.2023 n. 169) - all'art. 27 – rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – ove il legislatore ha stabilito che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
pagina 7 di 12 decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
Dalla disamina della norma in vigore – che esordisce richiamando il “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea” - deve ritenersi che nulla sia cambiato dal punto di vista del consumatore/finanziato.
Come di seguito indicato e come lo stesso legislatore del 2023 premette, l'art. 125 sexies Tub deve essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e quindi all'art. 16 della Direttiva 2008/48/Ce che recepisce e come interpretato dalla CGE con la sentenza Lexitor; ne consegue che in conformità a quanto statuito da Trib Torino 3991/2023, (che sotto il profilo della sussistenza della legittimazione passiva del finanziatore che ha incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi evidenzia il profilo della stretta connessione tra il contratto di finanziamento e quelli collegati e la circostanza che è il finanziatore che è il dominus dell'intera operazione e quindi l'unico soggetto cui il consumatore deve rivolgere la richiesta di restituzioni.) deve ritenersi che “il legislatore del 2023 abbia operato il richiamo agli istituti dell'arricchimento senza causa e della ripetizione di indebito per fornire la base giuridica per l'azione del finanziatore che abbia dovuto restituire al cliente la quota non dovuta dei costi di intermediazione e dei premi assicurativi nei confronti degli intermediari del credito e delle assicurazioni che tali oneri hanno in precedenza percepito, anche in assenza di una specifica pattuizione tra le parti e anche nel caso di contratti di credito stipulati prima del 25 luglio 2021”
Con riferimento alla disciplina applicabile alla fattispecie in esame considerata l'epoca di sottoscrizione del contratto (17.12.2018) e dell'estinzione anticipata degli stessi (28.2.2021), deve farsi riferimento, come correttamente ritenuto dall'appellante, l'art. 125 sexies tub introdotto dal D. Lgs 141/2010, in recepimento ed attuazione della Direttiva 2008/48/CE, nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del D.L. n. 73 del 25.5.2021, conv. in l. n. 116/2021, ai sensi del quale “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”
Tale disposizione deve essere tuttavia letta in base ai chiarimenti resi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 che: ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»”; ha affermato che anche l'art. 125 sexies Tub introdotto dal D. Lgs 141/2010 va interpretato alla luce dei principi esposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 11 settembre 2019 in modo tale da garantire una tutela effettiva del consumatore.
Pertanto, la portata da attribuire al riferimento alla durata residua del contratto deve essere limitata ai fini del calcolo della misura della riduzione, che deve comunque riguardare «il costo totale del credito»
e dunque tanto i costi recurring, cioè quelli relativi ad attività soggette a maturazione nel corso pagina 8 di 12 dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, quanto i quanto i costi up front, vale a dire costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.
In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato: “la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor”.
In tal senso da ultimo la Suprema Corte, Cass 25977/23, 14836/24 ha sottolineato, come i principi affermati dalla sentenza Lexitor fossero già presenti nell'ordinamento europeo anche prima della direttiva 2008/48/CE, ed in particolare fossero estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava l'”equa riduzione del costo complessivo del credito, sia e soprattutto alla direttiva 90/88/CE, in materia di credito al consumo, che per prima aveva introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
Né a diverse conclusioni può portare il riferimento all' art. 6 bis del dpr n. 180/1950 come introdotto dall'art. 31, comma 1 del d. lgs. 19 settembre 2012 n. 169, norma che non può essere letta in modo favorevole alla tesi di parte appellante.
La disposizione in questione dispone che “La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a: … (b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costi dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”) e, sulla base di ciò, si prospetta che la differenza tra costi recurring e costi up front resta attuale e pienamente vigente, atteso che l'art. 6 bis in questione rimane immune dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 263/2922 della Corte Costituzionale che ha riguardato esclusivamente l'art. 11 octies lett. c) comma 2 del d.l. 23.5.2021 n. 73, convertito nella legge 23.7.21 n. 106 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Ora, se pure è vero che con la sentenza 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11- octies comma 2 citato limitamento alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”, è anche vero che, nelle medesima sentenza, la Corte ha specificato che per i contratti anteriori al 25.7.21 l'art. 125 sexies del Tub “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor” e ha altresì osservato che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies comma 1”.
Poiché le disposizioni sulla trasparenza cui rinvia l'art. 6 bis richiamato dalla banca sono le medesime richiamate dall'art. 11 octies, dichiarato incostituzionale, è evidente che le stesse non possano pagina 9 di 12 continuare a trovare applicazione (come fonte sub primaria e in forza del richiamo normativo) in quanto incompatibili con la norma primaria (art. 125 sexies Tub) che, per usare le parole della Corte, può oggi accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.
Infondata anche la difesa dell'appellata che richiamando la sentenza 9.2.23 della CGE sostiene che la stessa, in diverso ma analogo contesto normativo, costituisce nei fatti un superamento dei principi della sentenza Lexitor.
La decisione della CGE 9.2.23, fondata su una diversa Direttiva e che ha cura di sottolineare la specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, non ha affatto superato l'interpretazione sopra delineata.
Si richiama sul punto, Trib Torino, 20.3.23: secondo cui “il precedente … non è pertinente alla dir.
2008/48, né può essere esteso, in ragione della specificità dei contratti di credito relativi ad immobili residenziali dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso non recuperabili nel caso di estinzione anticipata, come i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata”. ( conforme Corte App Torino 544/23 dell'1.6.23).
La diversità del contesto e delle discipline esistenti in materia di credito ai consumatori e di credito immobiliare ai consumatori, quindi, non consente di estendere l'interpretazione della Direttiva 2014/17/UE fornita dalla sentenza del 9/2/2/2023 ad una fattispecie sottoposta alla disciplina dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE”.
Gli attori hanno pertanto diritto alla restituzione tanto dei costi recurring quanto dei costi c.d. up front.
Quanto infine al criterio da impiegare, ai fini del conteggio del dovuto, appare corretto adottare il criterio della proporzionalità lineare adottato dall'attrice, in ragione della durata del finanziamento non goduto, secondo il quale l'importo da rimborsare è ottenuto suddividendo le commissioni e le spese fisse indicate nei contratti per il numero delle rate di rimborso e moltiplicando la quota così ottenuta per il numero di rate residue successive all'estinzione.
In primo luogo, infatti, non risultano applicabili al contratto in esame nè il comma 2 dell'art. 125 sexies del TUB, nella formulazione adottata con il decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n. 106 del 2021 che dispone:“I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato” nè il decreto legge 13 giugno 2023 n. 69, L. 10 agosto 2023, n. 103 che nella parte finale, stabilisce: “Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”. Tali disposizioni si applicano infatti ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.
L'art. 125 sexies TUB nella versione applicabile al caso in esame, come anche la direttiva 2008/48/CE e la sentenza Lexitor, non precisano invece il criterio da seguire per operare la riduzione del costo del credito, imponendo unicamente che tale riduzione sia commisurata in modo proporzionale alla vita residua del contratto.
pagina 10 di 12 In conformità a Trib Milano 5078/24 “Si ritiene pertanto che, in mancanza di precise indicazioni normative, il criterio della proporzionalità lineare sia maggiormente rispondente rispetto a quello del costo ammortizzato, basato su complessi calcoli finanziari, alla ratio della dir. 2008/48 volta a
“garantire un'elevata protezione del consumatore”, trovandosi lo stesso in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione sia il livello di informazione”.
Alla luce delle suddette considerazioni e in applicazione dei principi enunciati, a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento in oggetto quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri up front), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore (parte appellante) ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi gli importi richiesti a titolo di spese fisse contrattuali e di commissioni accessorie.
Conseguentemente, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace n. 1077/24 del 23.2024 deve essere dichiarata la nullità del punto XII del contratto di finanziamento laddove esclude, in caso di estinzione anticipata, la restituzione delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, in quanto detta pattuizione si pone in contrasto con l'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente e risulta vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) del Codice del consumo, determinando un significativo squilibrio a favore della banca nel rapporto con il soggetto finanziato.
Ne consegue che deve essere condannata a corrispondere all'appellante Controparte_1 l'importo di € 2.892,75 oltre interessi legali dal 26.5.2021 al saldo;
Le spese di lite dei due gradi di giudizio in virtù del principio della soccombenza devono essere poste a carico de liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore Controparte_1 dell'appellante che si dichiara antistatario.
Non sussistono motivi per compensare le spese apparendo sufficiente osservare che la giurisprudenza è da tempo consolidata nell'interpretazione dell'art. 125 sexies tub in senso conforme alle indicazioni desumibili della sentenza Lexitor; in conformità a quanto statuito da Tribunale Milano sentenza 3194/24 “ Le argomentazioni difensive differenti esposte dalla convenuta appellata più che costituire oggi un orientamento giurisprudenziale difforme, parallelo a quello seguito dal primo giudice, si prospettano come mere difese, rimesse al vaglio del giudice, secondo la normale dinamica di qualsiasi controversia giudiziaria. Per tali motivi , pertanto, non sussistono ragioni che consentano di derogare la norma di riparto delle spese di lite in capo alla parte soccombente”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa in riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 1077/24 del 23.2024: dichiara la nullità del punto XII del contratto di finanziamento in data 17.12.2018 laddove esclude, in caso di estinzione anticipata, la restituzione delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, e per l'effetto condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 2.892,75 oltre interessi legali dal 26.5.2021;
pagina 11 di 12 condanna a corrispondere a le spese di lite liquidate in € Controparte_1 Parte_1 1.200,00 per il giudizio di primo grado e in € 1.700,00 per il giudizio di appello oltre spese generali, oneri e accessori e C.U. da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario
Milano, 19 maggio 2025 la Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7315/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE VINCENZO Parte_1 C.F._1
MASSIMO e , elettivamente domiciliato in VIA MARIA TERESA, 11 20123 MILANO presso il difensore avv. DE VINCENZO MASSIMO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LEONARDIS Controparte_1 P.IVA_1
FEDERICO e elettivamente domiciliato in VIA LORENZO MAGALOTTI, 15 00197 ROMA presso il difensore avv. DE LEONARDIS FEDERICO
Appellata
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte appellante Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale nel merito:
- riformare integralmente la sentenza n. 1077/2024 del Giudice di Pace di Milano, resa al termine del giudizio rubricato con R.G. 21390/23, emessa in data 23 gennaio 2024, pubblicata il 6 febbraio 2024, non notificata e, per l'ef-fetto,
- dichiarare la piena legittimazione passiva dell'appellata in ordine alla pretesa restitutoria per le ragioni esposte in narrativa;
- accogliere integralmente le ragioni dell'appellante già rassegnate in primo grado vale a dire:
- accertato e dichiarato l'inadempimento dell'appellata per quanto esposto in narrativa;
- accertato e dichiarato conseguentemente il diritto dell'appellante a vedersi rimborsati tutti i costi afferenti il finanziamento e non ancora maturati senza alcuna distinzione tra costi ricorrenti (cd "recurring") e non ricorrenti (cd "upfront"),
pagina 1 di 12 per le ragioni esposte in narrativa, secondo il principio del cd pro rata temporis;
- accertata e dichiarata la nullità di qualsiasi clausola contrattuale che escluda in tutto o in parte dalla restituzione i cd oneri "upfront" in quanto contraria a norma imperativa, derogabile, in ipotesi, solo a favore del consumatore;
- vista l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (Sostegni-bis), convertito in Legge n. 106/2021 in data 23 luglio 2021, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia";
- condannare l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di Euro 2.892,75
(duemilaottocentonovantadue/75) a titolo di rimborso per l'anticipata estinzione del contratto oggetto della presente causa, oltre agli interessi legali ex art. 1.284 1^ comma c.c. a far tempo dalla data del reclamo
(26 maggio 2021) fino alla data di introduzione della domanda giudiziale (iscrizione a ruolo 17 aprile 2023) ed ex art. 1.284, 4^ comma c.c., da quest'ultima data sino al saldo.
Con vittoria di spese, competenze di difesa, I.V.A. e 4% CPA, per entrambi i gradi di giudizio con riferimento alle quali si chiede che codesto Giudice voglia disporne la distrazione in favore dal sottoscritto difensore ai sensi dell'art 93 c.p.c..
PER PARTE APPELLATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c.; nel merito ed in via principale: dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva in capo alla in relazione alla domanda di restituzione dei Controparte_1 costi connessi all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento e, conseguentemente, estrometterla dal giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e, comunque, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in parte motiva;
nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Intestato Tribunale ritenesse di accogliere l'appello proposto dalla sig.ra applicare ai fini della determinazione dell'ammontare Pt_1 dovuto il criterio del costo ammortizzato, con compensazione delle spese di lite.
in caso di vittoria: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con la maggiorazione del 15% delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Federico De Leonardis, che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato , conveniva in giudizio Parte_1 [...] chiedendo la riforma integrale della sentenza n. 1077/24, emessa in data 23 Controparte_1 gennaio 2024 da Giudice di Pace.
Parte attrice aveva citato in giudizio innanzi al Giudice di Pace chiedendo che, Controparte_1 accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta e conseguentemente il diritto dell'attrice a vedersi rimborsati tutti i costi afferenti il finanziamento e non ancora maturati senza alcuna distinzione tra costi ricorrenti (cd "recurring") e non ricorrenti (cd "upfront"), accertata e dichiarata la nullità di pagina 2 di 12 qualsiasi clausola contrattuale che escluda in tutto o in parte dalla restituzione i cd oneri "upfront" in quanto contraria a norma imperativa, derogabile, in ipotesi, solo a favore del consumatore;
vista l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (Sostegni-bis), convertito in Legge n. 106/2021 in data 23 luglio 2021, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"; la convenuta venisse condannata al pagamento, in favore dell'Attrice, della somma di Euro 2.892,75 a titolo di rimborso per l'anticipata estinzione del contratto oggetto della presente causa, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo (26 maggio 2021), sino al saldo, oltre ad Euro 20,00 quale rimborso della somma versata al momento della presentazione del ricorso ABFcon vittoria di spese da distrarsi al difensore.
Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto Controparte_1 cessionaria del credito e subentrata alla contraente originaria solo relativamente al Controparte_2 credito derivante dal contratto ma non anche al contratto stesso, con la conseguenza che essendo la fonte generatrice del credito di rimborso (il contratto) e non il credito stesso, la pretesa avrebbe dovuto essere rivolta all'originario contraente e non al cessionario del credito;
ritenuta, , in ogni caso, CP_2 l'infondatezza della domanda ne chiedeva il rigetto.
Il Giudice di pace con sentenza n. 1077/24 del 23.1.24 , accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione di parte convenuta rigettava la domanda proposta da parte attrice compensando le spese di lite.
Proponeva appello rilevando l'erroneità della la motivazione del Giudice di Pace Parte_1 atteso che come già ampiamente chiarito anche dai Collegi ABF, è sempre l'"accipiens" il legittimato passivo della pretesa restitutoria e cioè l'istituto mutuante in quanto è a quest'ultimo che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore versa l'importo dovuto in base al conteggio di estinzione, fonte genetica del credito che sorge per l'indebito versamento, nulla rilevando né la circostanza che le commissioni di intermediazione o i premi assicurativi percepiti al momento della stipulazione siano state retrocessi all'agente o alla compagnia assicurativa, questione del tutto estranea al consumatore, né che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto.
Chiedeva, pertanto, in riforma integrale della sentenza l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si costituiva la appellata eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'appello, stante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c. per la costituzione dell'appellante, decorrente dalla data di notifica dell'atto di gravame, rilevando che l'appello è stato notificato il 13.02.2024 ed iscritto a ruolo il 26.02.2024.
Rilevava, quindi, che correttamente il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda spiegata per il fatto che la cessione della posizione creditoria e non contrattuale da all'odierna appellata, la CP_2 domanda ex art. 125 sexies T.U.B. doveva essere rivolta a in quanto titolare della Controparte_2 posizione contrattuale al momento dell'estinzione; che fin dalla comparsa di costituzione e risposta, la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per aver acquisito da Controparte_1
esclusivamente il credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato dalla sig.ra Controparte_2
, sicchè avrebbe potuto e dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di Pt_1 Pt_1 Dalla lettura dell'atto di citazione e del gravame interposto, è evidente che l'appellante Controparte_2 abbia proposto un'azione contrattuale, svolgendo domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali del contratto che escludono la rimborsabilità dei costi upfront, cui sono riconducibili le pagina 3 di 12 commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria, con il conseguente obbligo restitutorio,; l'attore avrebbe dovuto, pertanto, rivolgere tale domanda a , contraente originario, titolare della CP_2 posizione contrattuale e soggetto che ha predisposto quelle clausole di cui si predica la nullità, nonché soggetto che ha ricevuto il pagamento.
Evidenziava che proprio in materia di riduzione del costo del credito ex art. 125 sexies TUB, il
Legislatore è recentemente intervenuto (dapprima con Legge 10 agosto 2023, n. 103 e poi con D.L. 10 agosto 2023, n. 104, art. 27) al fine di disciplinare con rigore la titolarità delle obbligazioni restitutorie, stabilendo che i diritti del consumatore, con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021 n. 71 (25 luglio 2021), continuano ad essere regolati dal “vecchio” art. 125 sexies TUB «[…] fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa»; che il Legislatore ha inteso dirimere proprio questioni come quella di specie, prevedendo espressamente che le eventuali richieste restitutorie debbano essere veicolate dal Cliente ai soggetti che hanno incassato le commissioni pagate “up-front” dal Cliente, ovvero nel caso di specie Controparte_2
Eccepiva inoltre l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies del T.U.B. alle estinzioni anticipate dei finanziamenti estinguibili mediante cessione del quinto di pensione/stipendio, regolate, invece, dall'art. 6 bis del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180; infatti, se l'art. 125 sexies è applicabile, in quanto normativa primaria generale, all'intero comparto del credito al consumo;
fermo restando l'applicabilità dell'art. 125 sexies del T.U.B. al comparto del credito al consumo, il D.P.R. citato, pur richiamando il T.U.B., detta una disciplina speciale applicabile solo al settore dei finanziamenti estinguibili mediante cessione del quinto;
tale disciplina è quella, tempo per tempo, emanata da Banca d'Italia, nell'esercizio del potere regolamentare attribuitole dall'art. 4 del T.U.B., che prevede espressamente la distinzione tra costi up-front, ovvero costi maturati alla data di conclusione del contratto per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento, e, dunque, come costi non rimborsabili in caso di cessione anticipata e costi cd. recurring, riconducibili alle spese legate alla durata del rapporto di credito e, quindi, rimborsabili a seconda del momento in cui il finanziamento viene estinto;
conseguentemente, le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione, in quanto costi che prescindono dalla durata del rapporto di credito e relativi ad attività che esauriscono la loro funzione prima o contestualmente alla stipula del contratto, non saranno rimborsabili;
che essendo il rapporto per cui è causa soggetto alla “vecchia” disciplina dell'art. 125 sexies TUB non più in vigore, il Tribunale non potrà che arrestarsi di fronte alla specialità della disciplina di cui all'art. 6 bis cit., che non consente di poter interpretare la normativa nazionale in senso conforme alla Direttiva.
Rilevava altresì che essendo carente la Direttiva del carattere “self executing” al consumatore non resterà che rivolgersi allo Stato Italiano per l'erroneo recepimento della medesima, mediante normativa nazionale che impedisce il rimborso diretto da parte del soggetto finanziatore;
che gli Istituti Finanziatori, da sempre operanti sotto l'ombrello della disciplina nazionale di attuazione e della normativa regolamentare di vigilanza, hanno maturato il legittimo affidamento di poter trattenere gli oneri “up front” nel pieno rispetto della normativa di settore, che il legittimo affidamento costituisce uno dei limiti “esterni” alla praticabilità di qualsivoglia “interpretazione conforme” della disciplina italiana a quella comunitaria.
Ne consegue che l'interpretazione “Lexitor” non può essere invocata dal consumatore, almeno non in via retroattiva, e cioè con riferimento tutti i rapporti sorti nel periodo dal 4.9.2010 sino all'entrata in vigore del “nuovo” art. 125 sexies TUB, dovendo ritenersi legittimo il comportamento degli Intermediari che si siano adeguati alle Istruzioni di Banca di Italia tempo per tempo.
pagina 4 di 12 Rilevava che, qualora il Tribunale dovesse ritenere applicabile l'art. 125 sexies del T.U.B., non sussisteva l' obbligo di restituzione delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione.
Rilevato che fondava la propria domanda spiegata in primo grado sull'art. 125 Parte_1 sexies del T.U.B., con il quale il Legislatore, per quel che qui rileva, ha trasposto nell'ordinamento italiano l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE; che l'art. 125 sexies del T.U.B., in seguito alla pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 11 octies, comma 2, del DL n° 73/2021 (Sentenza della Corte
Costituzionale n. n. 263 del 22 dicembre 2022) deve essere applicato nella sua versione vigente al momento della conclusione del contratto, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-383/18 dell'11.06.2018 (cd. “Lexitor”) ovvero che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”; che i principi di cui alla suddetta decisione sono stati poi ulteriormente sviluppati e chiariti dalla stessa Corte di Giustizia, con sentenza del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, “Unicredit Bank Austria”), che con riferimento al la
Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali ha precisato che “il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere “i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”.
Pertanto, stante la sovrapponibilità delle due direttive, non vi è alcun obbligo di interpretazione conforme in capo al Giudice di merito, che dovrà, pertanto, decidere sulla base della normativa primaria e secondaria vigente al momento della conclusione del contratto.
Evidenziava , quindi, che le commissioni di intermediazione non siano da ricomprendere nella nozione di “costo totale del credito” ai fini dell'applicazione dell'art. 125 sexies del T.U.B, che costituiscono la remunerazione di un soggetto diverso dal Finanziatore
Rilevava altresì che non ha determinato unilateralmente ed in modo occulto né Controparte_2 incontrollabile i costi a carico del consumatore, ma si è attenuta, nella redazione del alla CP_3 normativa europea a alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza;
che nel caso di specie, invece, i costi reclamati da controparte, ovvero le spese di istruttoria non costituiscono remunerazione per l'uso temporaneo del capitale, né per prestazioni che devono ancora essere fornite al consumatore, che è stato reso edotto, fin dalla fase precontrattuale della ripartizione delle spese, operata, in conformità alla disciplina europea e a quella nazionale, primaria e secondaria.
Rilevava altresì che la rimborsabilità dei costi up front è esclusa dall'attuale formulazione dell'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal
D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che così testualmente prevede: “non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”.
Qualora venisse condannata alla restituzione dei costi connessi all'estinzione anticipata del CP_1 contratto di finanziamento, chiedeva che la somma venisse quantificata, non come richiesto da parte appellante, secondo il criterio cd. pro rata temporis, ma in applicazione dell'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 13 giugno 2023,
pagina 5 di 12 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, secondo il criterio del costo ammortizzato.
In caso di accoglimento dell'appello chiedeva la compensazione delle spese di lite in ragione del contrasto giurisprudenziale, delle non univoche posizioni adottate da Banca d'Italia, il legittimo affidamento dell'Intermediario sulla legittimità delle norme secondarie emanate, poi dichiarate incostituzionali,
Chiedeva, pertanto, in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c.; nel merito ed in via principale: dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva in capo alla Controparte_1 in relazione alla domanda di restituzione dei costi connessi all'estinzione anticipata del contratto
[...] di finanziamento e, conseguentemente, estrometterla dal giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e, comunque, rigettare l'appello; nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Intestato Tribunale ritenesse di accogliere l'appello proposto dalla sig.ra , applicare ai Pt_1 fini della determinazione dell'ammontare dovuto il criterio del costo ammortizzato, con compensazione delle spese di lite.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'appello atteso che, diversamente da quanto dedotto dall'appellata l'appello, notificato il 13.2.24, risulta iscritto a ruolo il 23.2.24.
L'appello è fondato e deve essere accolto:
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione si rileva che sussiste una differenza sostanziale tra l'ipotesi di subentro in un rapporto contrattuale, rispetto a quella di mero acquisto della posizione di credito, che da tale contratto discenda: mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi;
la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, pertanto, rispetto a quest'ultimo, uno sdoppiamento fra la qualità di parte, che resta all'originario creditore-cedente, rispetto alla titolarità del credito derivante dal contratto, che transita in capo al cessionario (cfr. Cass. Civ. 17727/2018).
A fronte di tale normativa generale, in materia di contratti di credito ai consumatori, l'art. 125 septies del D.L.vo 385/1993 (Testo Unico Bancario) disciplina espressamente l'ipotesi di cessione dei crediti, disponendo al primo comma come “in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile”.
Benchè il tenore letterale della norma faccia riferimento alle eccezioni e alla compensazione, la tutela accordata dal legislatore non può ritenersi circoscritta alle sole difese avverso le pretese di credito avanzate nei suoi confronti, senza estendersi anche alle azioni da intraprendere a tutela di propri asseriti crediti, quali in particolare, la ripetizione di quanto si ritenga essere stato indebitamente pagato in ragione di clausole contrattuali nulle
In accordo con Trib. Milano 2696/25 “ L'interpretazione letterale dell'art. 125 septies TUB, tuttavia, cede a fronte di un canone ermeneutico superiore, necessariamente prevalente.
pagina 6 di 12 L'articolo in esame, infatti, è stato introdotto con il D.L.vo 141/2010, con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori;
l'art. 17 di tale Direttiva, relativamente alla “Cessione di diritti”, dispone che “in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto di indennizzo ove questo sia ammesso nello stato membro in questione”.
In sostanza, quindi, mentre l'art. 125 septies TUB estende soggettivamente la difesa del consumatore, parlando di facoltà di opporre eccezioni;
la norma comunitaria, alla quale il citato art. 125 septies TUB dà attuazione, estende la tutela del consumatore per il caso di cessione del credito, parlando in termini più ampli di “mezzi di difesa” suscettibili di essere fatti valere nei confronti del cessionario, al pari del cedente.
L'apparente limitazione della difesa del consumatore, sul punto attribuita dal legislatore nazionale, quindi, confliggerebbe con la portata più ampia della protezione imposta dal legislatore comunitario.
Senonnchè la giurisprudenza della Corte di Giustizia è assolutamente costante nel ricordare l'obbligo di interpretazione conforme, precisando come “l'obbligo degli stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali” (Corte Giust. 10 aprile 1984, causa 14/83, SA von Colson e c. Land NordrheinWestfalen).
Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione di una direttiva, il giudice debba interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima.
Tale interpretazione conforme, pertanto, impone di ritenere che l'art. 125 septies TUB utilizzi il termine “eccezioni” non in senso tecnico, quale modalità oppositiva a un diritto altrui, ma in un significato ampio di ragione di difesa di un diritto.
Solo in tal modo, infatti, può considerarsi utilmente conseguito il risultato perseguito dalla Direttiva
2008/48/CE, ossia attuare una specifica tutela in favore del consumatore, soggetto aprioristicamente considerato debole e meritevole di protezione, consentendo allo stesso, in caso di cessione del contratto di credito o del solo diritto di credito nei suoi confronti, di poter far valere le proprie difese e
i propri diritti direttamente nei confronti del cessionario ultimo, lasciando poi che i rapporti fra questi
e il suo dante causa vengano accertati fra tali soggetti, senza il suo coinvolgimento.
Se così è, quindi, deve concludersi come l'art. 125 septies TUB, nell'interpretazione conforme al diritto comunitario di cui dà attuazione, giustifichi la legittimazione passiva del cessionario”.
Né a diverse conclusioni può portare, come deduce l'appellata, il d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con la legge 9.10.2023 n. 169) - all'art. 27 – rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – ove il legislatore ha stabilito che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
pagina 7 di 12 decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
Dalla disamina della norma in vigore – che esordisce richiamando il “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea” - deve ritenersi che nulla sia cambiato dal punto di vista del consumatore/finanziato.
Come di seguito indicato e come lo stesso legislatore del 2023 premette, l'art. 125 sexies Tub deve essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e quindi all'art. 16 della Direttiva 2008/48/Ce che recepisce e come interpretato dalla CGE con la sentenza Lexitor; ne consegue che in conformità a quanto statuito da Trib Torino 3991/2023, (che sotto il profilo della sussistenza della legittimazione passiva del finanziatore che ha incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi evidenzia il profilo della stretta connessione tra il contratto di finanziamento e quelli collegati e la circostanza che è il finanziatore che è il dominus dell'intera operazione e quindi l'unico soggetto cui il consumatore deve rivolgere la richiesta di restituzioni.) deve ritenersi che “il legislatore del 2023 abbia operato il richiamo agli istituti dell'arricchimento senza causa e della ripetizione di indebito per fornire la base giuridica per l'azione del finanziatore che abbia dovuto restituire al cliente la quota non dovuta dei costi di intermediazione e dei premi assicurativi nei confronti degli intermediari del credito e delle assicurazioni che tali oneri hanno in precedenza percepito, anche in assenza di una specifica pattuizione tra le parti e anche nel caso di contratti di credito stipulati prima del 25 luglio 2021”
Con riferimento alla disciplina applicabile alla fattispecie in esame considerata l'epoca di sottoscrizione del contratto (17.12.2018) e dell'estinzione anticipata degli stessi (28.2.2021), deve farsi riferimento, come correttamente ritenuto dall'appellante, l'art. 125 sexies tub introdotto dal D. Lgs 141/2010, in recepimento ed attuazione della Direttiva 2008/48/CE, nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del D.L. n. 73 del 25.5.2021, conv. in l. n. 116/2021, ai sensi del quale “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”
Tale disposizione deve essere tuttavia letta in base ai chiarimenti resi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 che: ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»”; ha affermato che anche l'art. 125 sexies Tub introdotto dal D. Lgs 141/2010 va interpretato alla luce dei principi esposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 11 settembre 2019 in modo tale da garantire una tutela effettiva del consumatore.
Pertanto, la portata da attribuire al riferimento alla durata residua del contratto deve essere limitata ai fini del calcolo della misura della riduzione, che deve comunque riguardare «il costo totale del credito»
e dunque tanto i costi recurring, cioè quelli relativi ad attività soggette a maturazione nel corso pagina 8 di 12 dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, quanto i quanto i costi up front, vale a dire costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.
In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato: “la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor”.
In tal senso da ultimo la Suprema Corte, Cass 25977/23, 14836/24 ha sottolineato, come i principi affermati dalla sentenza Lexitor fossero già presenti nell'ordinamento europeo anche prima della direttiva 2008/48/CE, ed in particolare fossero estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava l'”equa riduzione del costo complessivo del credito, sia e soprattutto alla direttiva 90/88/CE, in materia di credito al consumo, che per prima aveva introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
Né a diverse conclusioni può portare il riferimento all' art. 6 bis del dpr n. 180/1950 come introdotto dall'art. 31, comma 1 del d. lgs. 19 settembre 2012 n. 169, norma che non può essere letta in modo favorevole alla tesi di parte appellante.
La disposizione in questione dispone che “La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a: … (b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costi dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”) e, sulla base di ciò, si prospetta che la differenza tra costi recurring e costi up front resta attuale e pienamente vigente, atteso che l'art. 6 bis in questione rimane immune dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 263/2922 della Corte Costituzionale che ha riguardato esclusivamente l'art. 11 octies lett. c) comma 2 del d.l. 23.5.2021 n. 73, convertito nella legge 23.7.21 n. 106 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Ora, se pure è vero che con la sentenza 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11- octies comma 2 citato limitamento alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”, è anche vero che, nelle medesima sentenza, la Corte ha specificato che per i contratti anteriori al 25.7.21 l'art. 125 sexies del Tub “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor” e ha altresì osservato che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies comma 1”.
Poiché le disposizioni sulla trasparenza cui rinvia l'art. 6 bis richiamato dalla banca sono le medesime richiamate dall'art. 11 octies, dichiarato incostituzionale, è evidente che le stesse non possano pagina 9 di 12 continuare a trovare applicazione (come fonte sub primaria e in forza del richiamo normativo) in quanto incompatibili con la norma primaria (art. 125 sexies Tub) che, per usare le parole della Corte, può oggi accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.
Infondata anche la difesa dell'appellata che richiamando la sentenza 9.2.23 della CGE sostiene che la stessa, in diverso ma analogo contesto normativo, costituisce nei fatti un superamento dei principi della sentenza Lexitor.
La decisione della CGE 9.2.23, fondata su una diversa Direttiva e che ha cura di sottolineare la specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, non ha affatto superato l'interpretazione sopra delineata.
Si richiama sul punto, Trib Torino, 20.3.23: secondo cui “il precedente … non è pertinente alla dir.
2008/48, né può essere esteso, in ragione della specificità dei contratti di credito relativi ad immobili residenziali dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso non recuperabili nel caso di estinzione anticipata, come i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata”. ( conforme Corte App Torino 544/23 dell'1.6.23).
La diversità del contesto e delle discipline esistenti in materia di credito ai consumatori e di credito immobiliare ai consumatori, quindi, non consente di estendere l'interpretazione della Direttiva 2014/17/UE fornita dalla sentenza del 9/2/2/2023 ad una fattispecie sottoposta alla disciplina dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE”.
Gli attori hanno pertanto diritto alla restituzione tanto dei costi recurring quanto dei costi c.d. up front.
Quanto infine al criterio da impiegare, ai fini del conteggio del dovuto, appare corretto adottare il criterio della proporzionalità lineare adottato dall'attrice, in ragione della durata del finanziamento non goduto, secondo il quale l'importo da rimborsare è ottenuto suddividendo le commissioni e le spese fisse indicate nei contratti per il numero delle rate di rimborso e moltiplicando la quota così ottenuta per il numero di rate residue successive all'estinzione.
In primo luogo, infatti, non risultano applicabili al contratto in esame nè il comma 2 dell'art. 125 sexies del TUB, nella formulazione adottata con il decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n. 106 del 2021 che dispone:“I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato” nè il decreto legge 13 giugno 2023 n. 69, L. 10 agosto 2023, n. 103 che nella parte finale, stabilisce: “Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”. Tali disposizioni si applicano infatti ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.
L'art. 125 sexies TUB nella versione applicabile al caso in esame, come anche la direttiva 2008/48/CE e la sentenza Lexitor, non precisano invece il criterio da seguire per operare la riduzione del costo del credito, imponendo unicamente che tale riduzione sia commisurata in modo proporzionale alla vita residua del contratto.
pagina 10 di 12 In conformità a Trib Milano 5078/24 “Si ritiene pertanto che, in mancanza di precise indicazioni normative, il criterio della proporzionalità lineare sia maggiormente rispondente rispetto a quello del costo ammortizzato, basato su complessi calcoli finanziari, alla ratio della dir. 2008/48 volta a
“garantire un'elevata protezione del consumatore”, trovandosi lo stesso in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione sia il livello di informazione”.
Alla luce delle suddette considerazioni e in applicazione dei principi enunciati, a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento in oggetto quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri up front), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore (parte appellante) ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi gli importi richiesti a titolo di spese fisse contrattuali e di commissioni accessorie.
Conseguentemente, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace n. 1077/24 del 23.2024 deve essere dichiarata la nullità del punto XII del contratto di finanziamento laddove esclude, in caso di estinzione anticipata, la restituzione delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, in quanto detta pattuizione si pone in contrasto con l'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente e risulta vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) del Codice del consumo, determinando un significativo squilibrio a favore della banca nel rapporto con il soggetto finanziato.
Ne consegue che deve essere condannata a corrispondere all'appellante Controparte_1 l'importo di € 2.892,75 oltre interessi legali dal 26.5.2021 al saldo;
Le spese di lite dei due gradi di giudizio in virtù del principio della soccombenza devono essere poste a carico de liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore Controparte_1 dell'appellante che si dichiara antistatario.
Non sussistono motivi per compensare le spese apparendo sufficiente osservare che la giurisprudenza è da tempo consolidata nell'interpretazione dell'art. 125 sexies tub in senso conforme alle indicazioni desumibili della sentenza Lexitor; in conformità a quanto statuito da Tribunale Milano sentenza 3194/24 “ Le argomentazioni difensive differenti esposte dalla convenuta appellata più che costituire oggi un orientamento giurisprudenziale difforme, parallelo a quello seguito dal primo giudice, si prospettano come mere difese, rimesse al vaglio del giudice, secondo la normale dinamica di qualsiasi controversia giudiziaria. Per tali motivi , pertanto, non sussistono ragioni che consentano di derogare la norma di riparto delle spese di lite in capo alla parte soccombente”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa in riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 1077/24 del 23.2024: dichiara la nullità del punto XII del contratto di finanziamento in data 17.12.2018 laddove esclude, in caso di estinzione anticipata, la restituzione delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, e per l'effetto condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 2.892,75 oltre interessi legali dal 26.5.2021;
pagina 11 di 12 condanna a corrispondere a le spese di lite liquidate in € Controparte_1 Parte_1 1.200,00 per il giudizio di primo grado e in € 1.700,00 per il giudizio di appello oltre spese generali, oneri e accessori e C.U. da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario
Milano, 19 maggio 2025 la Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
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