Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 4053
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Sentenza 19 maggio 2025

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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dalla Giudice dott.ssa Rossella Filippi del Tribunale Ordinario di Milano, relativa a un appello contro una sentenza del Giudice di Pace. L'appellante ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo l'inadempimento della controparte e il diritto al rimborso di costi legati a un contratto di finanziamento, inclusi i costi "upfront". La controparte ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la richiesta di rimborso dovesse essere rivolta all'originario contraente e non al cessionario del credito.

Il Tribunale ha accolto l'appello, ritenendo che l'appellante avesse legittimazione passiva per la richiesta di rimborso. Ha argomentato che la cessione del credito non esclude la possibilità per il consumatore di far valere le proprie pretese nei confronti del cessionario, in virtù dell'art. 125 septies del T.U.B., che consente di opporre al cessionario tutte le eccezioni che si potevano far valere nei confronti del cedente. Inoltre, il Tribunale ha dichiarato la nullità di clausole contrattuali che escludevano la restituzione dei costi "upfront", ritenendole vessatorie e contrarie alla normativa vigente. La sentenza ha quindi condannato la controparte al pagamento di € 2.892,75, oltre interessi legali, e ha disposto la condanna alle spese legali a favore dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 4053
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 4053
    Data del deposito : 19 maggio 2025

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