TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 639 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Angelo Tesoro, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Chiara Ammenti, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza di prima comparizione del 3.12.25 le parti hanno raggiunto un accordo negli esatti termini di cui al verbale di udienza, ed il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.03.25, tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...] ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in Roma il 24.04.2019 con
registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'anno 2019, atto CP_1
n.00200, parte II, serie A02;
- che dalla loro unione nascevano i figli in data 3.02.2020, e Per_1 Per_2 in data 1.08.2022;
- che la moglie lavorava come organizzatrice di eventi dello spettacolo;
- che in ragione della sua attività spesso era fuori per lavoro, rientrando nell'abitazione familiare per non più di 7 giorni al mese;
- che dal mese di marzo 2023 si occupava in via esclusiva dell'accudimento dei figli;
- che la figlia soffriva di problemi di salute;
Per_2
- di essere artigiano elettricista con un reddito imponibile pari a € 17.307,00 come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;
- di essere gravato dal mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare con rata mensile pari a € 440,00 circa;
CP_
- che la partecipava in maniera minima alle spese per il mantenimento della prole.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disporsi il collocamento dei figli presso il padre, porsi a carico della moglie un assegno di mantenimento in favore dei figli in misura non inferiore a € 650,00 e disciplina del diritto di visita materno.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione
2 complessivamente acquisita, fissava udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c., onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 28.10.25 si costituiva la resistente che aderiva alle domande di separazione e collocamento dei figli presso il padre, e concludeva chiedendo disporsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore della prole di € 400,00 totali (200,00 per ciascun figlio), oltre alla divisione al 50 % delle spese straordinarie necessarie per i figli minori.
All'udienza di prima comparizione del 3.12.25 le parti hanno raggiunto un accordo negli esatti termini di cui al verbale di udienza, ed il Giudice ha rimesso al
Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive per rinuncia dei difensori.
Il Tribunale ritiene possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 639/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] CP_1
l'8.02.1987 e nato a [...] il [...], Parte_1 aventi contratto matrimonio in Roma il 24.04.2019, registrato agli atti dello
Stato Civile del Comune all'anno 2019, atto n. 00200, parte II, serie A02;
B) affida i figli e ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
3 C) dispone il collocamento dei figli presso l'abitazione paterna sita in Tolfa via del Forno 4;
D) dispone in difetto di diversi accordi tra le parti, che la madre possa tenere con sé i figli: a settimane alterne un week end dal sabato mattina alle ore 10.00 alle ore 20.00 della domenica successiva ed altro week end dal venerdì dopo le attività extrascolastiche alla domenica alle ore 2.000; nei mesi in cui ci sono 5 week end il quinto sarà alternato tra i genitori e verranno osservati i termini ed orari del primo week end;
nonché tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola (o in periodo non scolastico dalle ore 10,00) alle ore 20,00, con disponibilità da parte del padre a fare recuperare la giornata in cui la madre non può tenere i figli per motivi di lavoro in altra giornata;
per le festività si farà riferimento al piano genitoriale depositato in atti mentre per le vacanze estive ed invernale i figli staranno con la madre una settimana;
per i compleanni dei figli laddove non è possibile trascorrerlo con entrambi i genitori gli stessi saranno alternati con ciascun genitore;
E) assegna al sig. la casa familiare sita in Tolfa via del forno 4, che il Parte_1 coniuge ha già rilasciato;
F) attribuisce mensilmente al sig. un assegno di euro 525,00 Parte_1 complessivo per il mantenimento dei figli da corrispondersi da parte della sig.ra CP_ dal mese di dicembre 2025 al domicilio dell'avente diritto, entro il giorno
20 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
G) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche,
d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
H) l'assegno unica familiare sarà percepito in via esclusiva del padre quale ulteriore contributo al mantenimento per i figli;
I) le parti rinviano nel resto per gli aspetti non disciplinati dal presente accordo in maniera diversa, al piano genitoriale depositato in atti;
J) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4 Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 10 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 639 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Angelo Tesoro, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Chiara Ammenti, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza di prima comparizione del 3.12.25 le parti hanno raggiunto un accordo negli esatti termini di cui al verbale di udienza, ed il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.03.25, tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...] ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in Roma il 24.04.2019 con
registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'anno 2019, atto CP_1
n.00200, parte II, serie A02;
- che dalla loro unione nascevano i figli in data 3.02.2020, e Per_1 Per_2 in data 1.08.2022;
- che la moglie lavorava come organizzatrice di eventi dello spettacolo;
- che in ragione della sua attività spesso era fuori per lavoro, rientrando nell'abitazione familiare per non più di 7 giorni al mese;
- che dal mese di marzo 2023 si occupava in via esclusiva dell'accudimento dei figli;
- che la figlia soffriva di problemi di salute;
Per_2
- di essere artigiano elettricista con un reddito imponibile pari a € 17.307,00 come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;
- di essere gravato dal mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare con rata mensile pari a € 440,00 circa;
CP_
- che la partecipava in maniera minima alle spese per il mantenimento della prole.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disporsi il collocamento dei figli presso il padre, porsi a carico della moglie un assegno di mantenimento in favore dei figli in misura non inferiore a € 650,00 e disciplina del diritto di visita materno.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione
2 complessivamente acquisita, fissava udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c., onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 28.10.25 si costituiva la resistente che aderiva alle domande di separazione e collocamento dei figli presso il padre, e concludeva chiedendo disporsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore della prole di € 400,00 totali (200,00 per ciascun figlio), oltre alla divisione al 50 % delle spese straordinarie necessarie per i figli minori.
All'udienza di prima comparizione del 3.12.25 le parti hanno raggiunto un accordo negli esatti termini di cui al verbale di udienza, ed il Giudice ha rimesso al
Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive per rinuncia dei difensori.
Il Tribunale ritiene possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 639/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] CP_1
l'8.02.1987 e nato a [...] il [...], Parte_1 aventi contratto matrimonio in Roma il 24.04.2019, registrato agli atti dello
Stato Civile del Comune all'anno 2019, atto n. 00200, parte II, serie A02;
B) affida i figli e ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
3 C) dispone il collocamento dei figli presso l'abitazione paterna sita in Tolfa via del Forno 4;
D) dispone in difetto di diversi accordi tra le parti, che la madre possa tenere con sé i figli: a settimane alterne un week end dal sabato mattina alle ore 10.00 alle ore 20.00 della domenica successiva ed altro week end dal venerdì dopo le attività extrascolastiche alla domenica alle ore 2.000; nei mesi in cui ci sono 5 week end il quinto sarà alternato tra i genitori e verranno osservati i termini ed orari del primo week end;
nonché tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola (o in periodo non scolastico dalle ore 10,00) alle ore 20,00, con disponibilità da parte del padre a fare recuperare la giornata in cui la madre non può tenere i figli per motivi di lavoro in altra giornata;
per le festività si farà riferimento al piano genitoriale depositato in atti mentre per le vacanze estive ed invernale i figli staranno con la madre una settimana;
per i compleanni dei figli laddove non è possibile trascorrerlo con entrambi i genitori gli stessi saranno alternati con ciascun genitore;
E) assegna al sig. la casa familiare sita in Tolfa via del forno 4, che il Parte_1 coniuge ha già rilasciato;
F) attribuisce mensilmente al sig. un assegno di euro 525,00 Parte_1 complessivo per il mantenimento dei figli da corrispondersi da parte della sig.ra CP_ dal mese di dicembre 2025 al domicilio dell'avente diritto, entro il giorno
20 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
G) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche,
d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
H) l'assegno unica familiare sarà percepito in via esclusiva del padre quale ulteriore contributo al mantenimento per i figli;
I) le parti rinviano nel resto per gli aspetti non disciplinati dal presente accordo in maniera diversa, al piano genitoriale depositato in atti;
J) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4 Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 10 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
5