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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 12459/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12459/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 20/09/1965 Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv. DE FALCO LIBERATO FRANCESCO e
MONICA MUNGIVERA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VARINI DANIELE
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/10/2023 parte ricorrente ha dedotto di di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 2.11.1990 al CP_2
31.12.2022, data del licenziamento, con le mansioni di addetta alla
1 contabilità generale;
di aver lavorato dall'assunzione e fino all'anno 2004 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, il Sabato dalle ore 9:00 alle 13:30, dall'anno 2005 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alla ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle 18:30, due
Sabato al mese dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dall'anno 2007 fino alla data di cessazione del rapporto, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30; di aver percepito gli importi indicati nei prospetti paga;
di aver ricevuto solo l'importo di € 10.000,00 che si imputa a differenze retributive;
di essere stata inquadrata nel III livello e di aver diritto all'inquadramento nel V livello;
di aver diritto all'importo complessivo di € 94.724,00 per il lavoro straordinario svolto, a titolo di indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, differenze retributive per superiore inquadramento, tredicesima, quattordicesima, indennità di mancato preavviso e T.F.R.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con condanna della società resistente al pagamento in suo favore dell'importo indicato, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
La società resistente si è costituita in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
ECCEZIONE DI NULLITA' DEL RICORSO
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente.
Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella
2 mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n.
13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass.,
1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817;
Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n.
11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi in quanto parte ricorrente ha allegato di aver diritto alle differenze retributive indicate in ricorso sulla base del rapporto di lavoro intercorso tra le parti [cfr. punto f) del ricorso].
3 MANCATA NOTIFICA DEI CONTEGGI
I conteggi, inoltre, hanno solo la funzione di specificare, a livello contabile, gli importi richiesti per i diversi crediti azionati e, pertanto, la loro mancata notifica non determina di per sé la nullità del ricorso. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 3126/2011; cfr. anche Cass.
11318/1994), infatti, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto — che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione — sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato — come nel caso di specie — il periodo di attività lavorativa,
l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore”.
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Deve essere, inoltre, rigettata anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass. civ. sez. un. 16/02/2016 n. 2951), occorre distinguere il piano della legittimazione attiva/passiva da quello concernente l'effettiva titolarità del rapporto controverso. Per quanto riguarda il primo ambito di indagine, infatti, assume rilievo dirimente solo ed esclusivamente la prospettazione contenuta nel ricorso e nella memoria difensiva, indipendentemente
4 dall'effettiva titolarità del diritto, la quale, invece, attiene al merito della controversia ed alla fondatezza della domanda.
Nel caso in esame, parte ricorrente prospetta di essere titolare di un diritto di credito derivante dal rapporto di lavoro intercorso con parte resistente che risulta esattamente individuata.
D'altra parte, negli stessi prospetti paga e nelle certificazioni uniche parte resistente indica come data di assunzione il 2.11.1990.
Come emerge dallo stesso frontespizio della visura depositata da parte resistente, la società è stata costituita nel 1991 e manca una visura camerale storica da cui sia possibile ricostruire le vicende che hanno interessato la società in esame anche con riferimento ai rapporti ed alle eventuali vicende traslative con la società Scandisud di IU VE &
C. s.r.l. che ha stipulato il contratto di lavoro con parte ricorrente.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso in esame, sulla documentazione prodotta (cfr. estratto contributivo, prospetti paga, certificazioni uniche, comunicazioni ) Pt_2 può ritenersi che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro dal
2.11.1990 e fino al 30.12.2022 (cfr. lettera di licenziamento) con inquadramento iniziale nel V livello (cfr. contratto di assunzione) e poi nel
III livello.
I punti controversi della vicenda, però, riguardano l'orario di lavoro in quanto parte ricorrente ha allegato di aver lavorato per un numero di ore
5 maggiore, e le mansioni svolte in quanto parte ricorrente allega di aver diritto all'inquadramento nel V livello e non nel III.
DOMANDA RELATIVA AL DIVERSO INQUADRAMENTO
Per quanto riguarda le mansioni, però, la domanda di diverso inquadramento deve essere rigettata perché parte ricorrente è stata inquadrata inizialmente nel V livello e poi in un secondo momento nel III.
A tal proposito, come emerge dalla stessa consultazione dei conteggi, il III livello risulta essere superiore a quello cui parte ricorrente aspira e prevede un trattamento economico migliore.
Per tali ragioni, deve essere rigettata una domanda di inquadramento in un livello inferiore.
Per tali ragioni, il thema probandum deve ritenersi limitato solo alla questione dell'orario di lavoro svolto.
VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI
In primo luogo, non possono essere valorizzate le dichiarazioni rese dalla testimone la quale è stata collega di lavoro di parte ricorrente Tes_1 ma il suo orario di lavoro iniziava dopo quello della ricorrente e, quindi, non ha avuto percezione diretta dell'inizio del suo orario di lavoro. La testimone, inoltre, conferma come anche la testimone avesse un Tes_2 orario diverso da quello della ricorrente.
La testimone, infatti, ha dichiarato: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente. Ho lavorato per la società resistente fino al 14 febbraio 2005 e se ben ricordo ho iniziato nel 1975 a lavorare lì con le mansioni di responsabile amministrativo perché mi occupavo della contabilità, della preparazione della bozza di bilancio che poi veniva rifinito dal commercialista della società ). Non ho contenzioso con la Persona_1 società resistente. Preciso che ho stipulato un accordo con la società resistente per quanto riguarda la cessazione del mio rapporto di lavoro.
Preciso che le direttive in azienda erano impartite da , il Persona_2 titolare, che subentrò dopo il decesso del padre nel 1996. Io lavoravo dal
6 lunedì al venerdì dalle 10.00 fino alle 19.00 o 19.30 con pausa di un'ora.
Preciso che io andavo a lavoro più tardi di mattina perché abitavo lontano
e tenevo l'accordo con il datore in quanto poi restavo a lavoro tutta la giornata. Il mio orario di lavoro è sempre stato questo indicato. Conosco la ricorrente perché è stata mia collega di lavoro ed è stata assunta da
VE IU, il padre di . Preciso che il suo rapporto di lavoro Per_2
è iniziato nel 1990 o nel 1991 ma non posso essere più precisa, e la ricorrente era ancora presente in azienda quando io sono andata via.
Preciso che ella lavorava insieme ad un'altra impiegata ). So Persona_3 che la ricorrente ha lavorato dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Preciso che la ricorrente, come me e come gli altri dipendenti ha lavorato il sabato solo all'occorrenza e solo di mattina.
era un'altra dipendente ed era addetta al settore ricami e Testimone_3 non faceva parte del settore della contabilità ed il suo rapporto di lavoro è iniziato parecchio tempo dopo quello della ricorrente ed era ancora presente in azienda quando sono andata via. Preciso che è stata assunta da . Ella rispettava l'orario del magazzino ed era Persona_2 diverso dal nostro perché ella faceva direttamente la fatturazione per i ricambi mentre il magazziniere era . Preciso che la sua CP_3 postazione di lavoro stava sullo stesso piano della contabilità ma c'era una porta che ci divideva mentre la ricorrente lavorava nella stanza con
[...]
ed io avevo una stanza a parte a fianco”. Per_3
Allo stesso modo, non possono essere valorizzate le dichiarazioni rese dalla testimone , la quale osservava un diverso orario di lavoro, Tes_2 aveva una postazione di lavoro distante da quella della ricorrente e solo per breve tempo aveva contatti con la ricorrente.
La teste, infatti, ha dichiarato: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente. Ho lavorato per la società resistente dal dicembre 2004 e fino al dicembre 2022. Preciso di essere stata licenziata per cessazione dell'attività di impresa. Preciso che io sono stata assunta dal titolare,
, il quale mi impartiva anche le direttive. Ho svolto le Persona_2 mansioni di segretaria di officina in quanto preparavo gli ordini di
7 manutenzione delle auto che venivano a fare i tagliandi. Preciso che svolgevo questa mansioni insieme al mio collega il cui Testimone_4 rapporto di lavoro cessò forse nel 2009. Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 ed il sabato si lavorava su turni (due sabati al mese) dalle 9.00 alle 13.00. Preciso che questo orario di lavoro era identico solo per i dipendenti dell'officina mentre per i dipendenti dell'amministrazione si lavorava dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.30/16.00 fino alle 19.00 ed il sabato lavoravano dalle
9.00 alle 13.00 (due sabati al mese). So questo perché vedevo che si alternavano anche il sabato come noi dipendenti. Preciso che in amministrazione c'era oltre alla ricorrente un'altra persona, , Persona_4 che poi andò via prima ma non ricordo se fu nel 2014. In amministrazione
c'era anche , il direttore amministrativo. Non ho proposto Persona_5 alcun ricorso giurisdizionale nei confronti della società resistente. Conosco la ricorrente in quanto è stata mia collega di lavoro e lavorava in amministrazione. Preciso che la sua postazione di lavoro era lontana dalla mia in quanto io lavoravo a pian terreno mentre la postazione di lavoro della ricorrente era al primo piano. Durante la giornata capitava che io salissi al primo piano e la ricorrente era presente. Preciso che in amministrazione avevano orari di lavoro diversi ma a volte non vedevo la ricorrente quando arrivava a lavoro perché la sua postazione è lontana dalla mia. Preciso che salivo in amministrazione in base alle esigenze, o solo la mattina o solo il pomeriggio o mattina e pomeriggio oppure capitava che non ci andassi proprio. Preciso che generalmente era la ricorrente a scendere a piano terra a prendere le fatture dell'officina e del magazzino relative all'attività del giorno antecedente. La ricorrente era già presente in azienda quando ho iniziato a lavorare. Preciso che siamo state licenziate insieme a tutti gli altri dipendenti. Conosco perché Tes_1
è stata dipendente della società resistente, era a capo dell'amministrazione. Preciso che il suo rapporto è cessato nel 2004 nello stesso mese della mia assunzione. Su domanda di parte resistente preciso che il fabbricato aziendale è unico ma le entrate per il piano terra ed il
8 primo piano sono diverse e c'è la scala interna di collegamento dove sta il magazzino. Poi c'è anche una scala esterna”.
ORARIO DI LAVORO – STRAORDINARIO FORFETTIZZATO
Una volta ricostruite compiutamente tutte le circostanze di fatto è possibile procedere alla valutazione delle domande proposte.
All'esito dell'istruttoria, parte ricorrente non ha assolto in parte, con i testi a sua disposizione, all'onere probatorio su di lei gravante.
Per quanto riguarda l'orario di lavoro, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, infatti, la prova è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. nn. 1389 del
29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del
12.9.2014 rv. 632795; Cass. n. 12434/2006).
Tale onere probatorio a carico di parte ricorrente risulta ancora più rigoroso nell'ipotesi di liquidazione forfettizzata del lavoro straordinario.
Nel caso in esame, infatti, nei prospetti paga di parte ricorrente viene contabilizzata anche la voce “Straordinario forfettario”.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 19299/2014), infatti, “In tema di liquidazione forfetizzata del lavoro straordinario, il lavoratore, che abbia effettuato un numero di ore superiore a quello corrispondente alla forfetizzazione prestabilita, ha diritto, per l'eccedenza, ad un compenso maggiorato per lo straordinario ove dimostri rigorosamente, e in termini sufficientemente realistici dal punto di vista quantitativo, la relativa prestazione, salvo, in ogni caso, il prudente apprezzamento del giudice di merito sull'attendibilità e congruenza dei dati forniti”.
9 In questo caso, infatti, non è possibile ritenere raggiunta la prova rigorosa dello svolgimento di un numero di ore di lavoro superiore a quello contabilizzato. Nel caso di specie, deve essere rigettata la domanda di condanna al pagamento di tutte le differenze retributive relative al maggior orario di lavoro allegato in ricorso e non contabilizzato nei prospetti con conseguente rigetto anche della relativa domanda per omissione contributiva.
FERIE NON GODUTE
Non può ritenersi raggiunta la prova in ordine al mancato godimento delle ferie, delle festività e dei permessi (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva). La giurisprudenza della
Corte ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (tra le altre:
Cass. Cassazione civile sez. lav. sent. 27/04/2015 n. 8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751). Orbene, nel caso de quo, nessun teste ha fornito elementi utili su tali circostanze.
MENSILITA' AGGIUNTIVE
Allo stesso modo, come evidenziato da parte resistente, deve ritenersi infondata la domanda relativa al pagamento delle mensilità aggiuntive in quanto tali importi sono contabilizzati nei prospetti paga prodotti dalle parti e parte ricorrente al punto d) del ricorso ha allegato di averli ricevuti.
IMPORTI SPETTANTI
Una volta ricostruite compiutamente tutte le circostanze di fatto è possibile procedere alla valutazione delle domande proposte.
10 Per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni, del T.F.R. e delle altre indennità, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass.,
Sez. Un., n. 13533/2001).
In ordine al quantum debeatur, procedendo alla rielaborazione dei conteggi originariamente depositati in ordine allo spettante e prendendo in considerazione la retribuzione contabilizzata nella documentazioni in atti e considerando le mansioni e l'orario risultante all'esito dell'istruttoria nonché i bonifici depositati da parte resistente, può ritenersi che parte ricorrente abbia diritto alle seguenti somme:
- € 44.809,02 a titolo di T.F.R. stante l'acconto di € 10.000,00 e la contabilizzazione dell'importo spettante di € 54.809,02 nell'ultima certificazione unica;
- € 3.026,99 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso sulla base della retribuzione indicata nei prospetti paga e della durata del rapporto di lavoro in quanto la lettera di licenziamento, sebbene abbia previsto un preavviso da ottobre 2022 a dicembre 2022, risulta consegnata a mani solo a gennaio 2023.
Per tali ragioni, il ricorso merita parziale accoglimento con la conseguente condanna della società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo complessivo di € 47.836,01 per le causali indicate in parte motiva, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo.
11 Le spese di lite, nei rapporti tra parte ricorrente e la società resistente in considerazione del parziale accoglimento della domanda, si compensano per il 30% e per la restante parte si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società CP_1 al pagamento in favore di della somma di €
[...] Parte_1
47.836,01 per le causali indicate in parte motiva, di cui € 44.809,02
a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. liquida le spese di lite in complessivi € 4.629,00 oltre rimb. Forf. al
15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 30% e condanna la società al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
del restante 70% delle spese di lite, con attribuzione ai
[...] procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Aversa, 16/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12459/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 20/09/1965 Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv. DE FALCO LIBERATO FRANCESCO e
MONICA MUNGIVERA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VARINI DANIELE
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/10/2023 parte ricorrente ha dedotto di di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 2.11.1990 al CP_2
31.12.2022, data del licenziamento, con le mansioni di addetta alla
1 contabilità generale;
di aver lavorato dall'assunzione e fino all'anno 2004 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, il Sabato dalle ore 9:00 alle 13:30, dall'anno 2005 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alla ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle 18:30, due
Sabato al mese dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dall'anno 2007 fino alla data di cessazione del rapporto, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30; di aver percepito gli importi indicati nei prospetti paga;
di aver ricevuto solo l'importo di € 10.000,00 che si imputa a differenze retributive;
di essere stata inquadrata nel III livello e di aver diritto all'inquadramento nel V livello;
di aver diritto all'importo complessivo di € 94.724,00 per il lavoro straordinario svolto, a titolo di indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, differenze retributive per superiore inquadramento, tredicesima, quattordicesima, indennità di mancato preavviso e T.F.R.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con condanna della società resistente al pagamento in suo favore dell'importo indicato, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
La società resistente si è costituita in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
ECCEZIONE DI NULLITA' DEL RICORSO
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente.
Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella
2 mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n.
13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass.,
1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817;
Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n.
11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi in quanto parte ricorrente ha allegato di aver diritto alle differenze retributive indicate in ricorso sulla base del rapporto di lavoro intercorso tra le parti [cfr. punto f) del ricorso].
3 MANCATA NOTIFICA DEI CONTEGGI
I conteggi, inoltre, hanno solo la funzione di specificare, a livello contabile, gli importi richiesti per i diversi crediti azionati e, pertanto, la loro mancata notifica non determina di per sé la nullità del ricorso. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 3126/2011; cfr. anche Cass.
11318/1994), infatti, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto — che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione — sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato — come nel caso di specie — il periodo di attività lavorativa,
l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore”.
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Deve essere, inoltre, rigettata anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass. civ. sez. un. 16/02/2016 n. 2951), occorre distinguere il piano della legittimazione attiva/passiva da quello concernente l'effettiva titolarità del rapporto controverso. Per quanto riguarda il primo ambito di indagine, infatti, assume rilievo dirimente solo ed esclusivamente la prospettazione contenuta nel ricorso e nella memoria difensiva, indipendentemente
4 dall'effettiva titolarità del diritto, la quale, invece, attiene al merito della controversia ed alla fondatezza della domanda.
Nel caso in esame, parte ricorrente prospetta di essere titolare di un diritto di credito derivante dal rapporto di lavoro intercorso con parte resistente che risulta esattamente individuata.
D'altra parte, negli stessi prospetti paga e nelle certificazioni uniche parte resistente indica come data di assunzione il 2.11.1990.
Come emerge dallo stesso frontespizio della visura depositata da parte resistente, la società è stata costituita nel 1991 e manca una visura camerale storica da cui sia possibile ricostruire le vicende che hanno interessato la società in esame anche con riferimento ai rapporti ed alle eventuali vicende traslative con la società Scandisud di IU VE &
C. s.r.l. che ha stipulato il contratto di lavoro con parte ricorrente.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso in esame, sulla documentazione prodotta (cfr. estratto contributivo, prospetti paga, certificazioni uniche, comunicazioni ) Pt_2 può ritenersi che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro dal
2.11.1990 e fino al 30.12.2022 (cfr. lettera di licenziamento) con inquadramento iniziale nel V livello (cfr. contratto di assunzione) e poi nel
III livello.
I punti controversi della vicenda, però, riguardano l'orario di lavoro in quanto parte ricorrente ha allegato di aver lavorato per un numero di ore
5 maggiore, e le mansioni svolte in quanto parte ricorrente allega di aver diritto all'inquadramento nel V livello e non nel III.
DOMANDA RELATIVA AL DIVERSO INQUADRAMENTO
Per quanto riguarda le mansioni, però, la domanda di diverso inquadramento deve essere rigettata perché parte ricorrente è stata inquadrata inizialmente nel V livello e poi in un secondo momento nel III.
A tal proposito, come emerge dalla stessa consultazione dei conteggi, il III livello risulta essere superiore a quello cui parte ricorrente aspira e prevede un trattamento economico migliore.
Per tali ragioni, deve essere rigettata una domanda di inquadramento in un livello inferiore.
Per tali ragioni, il thema probandum deve ritenersi limitato solo alla questione dell'orario di lavoro svolto.
VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI
In primo luogo, non possono essere valorizzate le dichiarazioni rese dalla testimone la quale è stata collega di lavoro di parte ricorrente Tes_1 ma il suo orario di lavoro iniziava dopo quello della ricorrente e, quindi, non ha avuto percezione diretta dell'inizio del suo orario di lavoro. La testimone, inoltre, conferma come anche la testimone avesse un Tes_2 orario diverso da quello della ricorrente.
La testimone, infatti, ha dichiarato: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente. Ho lavorato per la società resistente fino al 14 febbraio 2005 e se ben ricordo ho iniziato nel 1975 a lavorare lì con le mansioni di responsabile amministrativo perché mi occupavo della contabilità, della preparazione della bozza di bilancio che poi veniva rifinito dal commercialista della società ). Non ho contenzioso con la Persona_1 società resistente. Preciso che ho stipulato un accordo con la società resistente per quanto riguarda la cessazione del mio rapporto di lavoro.
Preciso che le direttive in azienda erano impartite da , il Persona_2 titolare, che subentrò dopo il decesso del padre nel 1996. Io lavoravo dal
6 lunedì al venerdì dalle 10.00 fino alle 19.00 o 19.30 con pausa di un'ora.
Preciso che io andavo a lavoro più tardi di mattina perché abitavo lontano
e tenevo l'accordo con il datore in quanto poi restavo a lavoro tutta la giornata. Il mio orario di lavoro è sempre stato questo indicato. Conosco la ricorrente perché è stata mia collega di lavoro ed è stata assunta da
VE IU, il padre di . Preciso che il suo rapporto di lavoro Per_2
è iniziato nel 1990 o nel 1991 ma non posso essere più precisa, e la ricorrente era ancora presente in azienda quando io sono andata via.
Preciso che ella lavorava insieme ad un'altra impiegata ). So Persona_3 che la ricorrente ha lavorato dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Preciso che la ricorrente, come me e come gli altri dipendenti ha lavorato il sabato solo all'occorrenza e solo di mattina.
era un'altra dipendente ed era addetta al settore ricami e Testimone_3 non faceva parte del settore della contabilità ed il suo rapporto di lavoro è iniziato parecchio tempo dopo quello della ricorrente ed era ancora presente in azienda quando sono andata via. Preciso che è stata assunta da . Ella rispettava l'orario del magazzino ed era Persona_2 diverso dal nostro perché ella faceva direttamente la fatturazione per i ricambi mentre il magazziniere era . Preciso che la sua CP_3 postazione di lavoro stava sullo stesso piano della contabilità ma c'era una porta che ci divideva mentre la ricorrente lavorava nella stanza con
[...]
ed io avevo una stanza a parte a fianco”. Per_3
Allo stesso modo, non possono essere valorizzate le dichiarazioni rese dalla testimone , la quale osservava un diverso orario di lavoro, Tes_2 aveva una postazione di lavoro distante da quella della ricorrente e solo per breve tempo aveva contatti con la ricorrente.
La teste, infatti, ha dichiarato: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente. Ho lavorato per la società resistente dal dicembre 2004 e fino al dicembre 2022. Preciso di essere stata licenziata per cessazione dell'attività di impresa. Preciso che io sono stata assunta dal titolare,
, il quale mi impartiva anche le direttive. Ho svolto le Persona_2 mansioni di segretaria di officina in quanto preparavo gli ordini di
7 manutenzione delle auto che venivano a fare i tagliandi. Preciso che svolgevo questa mansioni insieme al mio collega il cui Testimone_4 rapporto di lavoro cessò forse nel 2009. Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 ed il sabato si lavorava su turni (due sabati al mese) dalle 9.00 alle 13.00. Preciso che questo orario di lavoro era identico solo per i dipendenti dell'officina mentre per i dipendenti dell'amministrazione si lavorava dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.30/16.00 fino alle 19.00 ed il sabato lavoravano dalle
9.00 alle 13.00 (due sabati al mese). So questo perché vedevo che si alternavano anche il sabato come noi dipendenti. Preciso che in amministrazione c'era oltre alla ricorrente un'altra persona, , Persona_4 che poi andò via prima ma non ricordo se fu nel 2014. In amministrazione
c'era anche , il direttore amministrativo. Non ho proposto Persona_5 alcun ricorso giurisdizionale nei confronti della società resistente. Conosco la ricorrente in quanto è stata mia collega di lavoro e lavorava in amministrazione. Preciso che la sua postazione di lavoro era lontana dalla mia in quanto io lavoravo a pian terreno mentre la postazione di lavoro della ricorrente era al primo piano. Durante la giornata capitava che io salissi al primo piano e la ricorrente era presente. Preciso che in amministrazione avevano orari di lavoro diversi ma a volte non vedevo la ricorrente quando arrivava a lavoro perché la sua postazione è lontana dalla mia. Preciso che salivo in amministrazione in base alle esigenze, o solo la mattina o solo il pomeriggio o mattina e pomeriggio oppure capitava che non ci andassi proprio. Preciso che generalmente era la ricorrente a scendere a piano terra a prendere le fatture dell'officina e del magazzino relative all'attività del giorno antecedente. La ricorrente era già presente in azienda quando ho iniziato a lavorare. Preciso che siamo state licenziate insieme a tutti gli altri dipendenti. Conosco perché Tes_1
è stata dipendente della società resistente, era a capo dell'amministrazione. Preciso che il suo rapporto è cessato nel 2004 nello stesso mese della mia assunzione. Su domanda di parte resistente preciso che il fabbricato aziendale è unico ma le entrate per il piano terra ed il
8 primo piano sono diverse e c'è la scala interna di collegamento dove sta il magazzino. Poi c'è anche una scala esterna”.
ORARIO DI LAVORO – STRAORDINARIO FORFETTIZZATO
Una volta ricostruite compiutamente tutte le circostanze di fatto è possibile procedere alla valutazione delle domande proposte.
All'esito dell'istruttoria, parte ricorrente non ha assolto in parte, con i testi a sua disposizione, all'onere probatorio su di lei gravante.
Per quanto riguarda l'orario di lavoro, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, infatti, la prova è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. nn. 1389 del
29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del
12.9.2014 rv. 632795; Cass. n. 12434/2006).
Tale onere probatorio a carico di parte ricorrente risulta ancora più rigoroso nell'ipotesi di liquidazione forfettizzata del lavoro straordinario.
Nel caso in esame, infatti, nei prospetti paga di parte ricorrente viene contabilizzata anche la voce “Straordinario forfettario”.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 19299/2014), infatti, “In tema di liquidazione forfetizzata del lavoro straordinario, il lavoratore, che abbia effettuato un numero di ore superiore a quello corrispondente alla forfetizzazione prestabilita, ha diritto, per l'eccedenza, ad un compenso maggiorato per lo straordinario ove dimostri rigorosamente, e in termini sufficientemente realistici dal punto di vista quantitativo, la relativa prestazione, salvo, in ogni caso, il prudente apprezzamento del giudice di merito sull'attendibilità e congruenza dei dati forniti”.
9 In questo caso, infatti, non è possibile ritenere raggiunta la prova rigorosa dello svolgimento di un numero di ore di lavoro superiore a quello contabilizzato. Nel caso di specie, deve essere rigettata la domanda di condanna al pagamento di tutte le differenze retributive relative al maggior orario di lavoro allegato in ricorso e non contabilizzato nei prospetti con conseguente rigetto anche della relativa domanda per omissione contributiva.
FERIE NON GODUTE
Non può ritenersi raggiunta la prova in ordine al mancato godimento delle ferie, delle festività e dei permessi (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva). La giurisprudenza della
Corte ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (tra le altre:
Cass. Cassazione civile sez. lav. sent. 27/04/2015 n. 8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751). Orbene, nel caso de quo, nessun teste ha fornito elementi utili su tali circostanze.
MENSILITA' AGGIUNTIVE
Allo stesso modo, come evidenziato da parte resistente, deve ritenersi infondata la domanda relativa al pagamento delle mensilità aggiuntive in quanto tali importi sono contabilizzati nei prospetti paga prodotti dalle parti e parte ricorrente al punto d) del ricorso ha allegato di averli ricevuti.
IMPORTI SPETTANTI
Una volta ricostruite compiutamente tutte le circostanze di fatto è possibile procedere alla valutazione delle domande proposte.
10 Per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni, del T.F.R. e delle altre indennità, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass.,
Sez. Un., n. 13533/2001).
In ordine al quantum debeatur, procedendo alla rielaborazione dei conteggi originariamente depositati in ordine allo spettante e prendendo in considerazione la retribuzione contabilizzata nella documentazioni in atti e considerando le mansioni e l'orario risultante all'esito dell'istruttoria nonché i bonifici depositati da parte resistente, può ritenersi che parte ricorrente abbia diritto alle seguenti somme:
- € 44.809,02 a titolo di T.F.R. stante l'acconto di € 10.000,00 e la contabilizzazione dell'importo spettante di € 54.809,02 nell'ultima certificazione unica;
- € 3.026,99 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso sulla base della retribuzione indicata nei prospetti paga e della durata del rapporto di lavoro in quanto la lettera di licenziamento, sebbene abbia previsto un preavviso da ottobre 2022 a dicembre 2022, risulta consegnata a mani solo a gennaio 2023.
Per tali ragioni, il ricorso merita parziale accoglimento con la conseguente condanna della società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo complessivo di € 47.836,01 per le causali indicate in parte motiva, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo.
11 Le spese di lite, nei rapporti tra parte ricorrente e la società resistente in considerazione del parziale accoglimento della domanda, si compensano per il 30% e per la restante parte si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società CP_1 al pagamento in favore di della somma di €
[...] Parte_1
47.836,01 per le causali indicate in parte motiva, di cui € 44.809,02
a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. liquida le spese di lite in complessivi € 4.629,00 oltre rimb. Forf. al
15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 30% e condanna la società al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
del restante 70% delle spese di lite, con attribuzione ai
[...] procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Aversa, 16/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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