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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 09/04/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 7885 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. LORUSSO BARTOLO;
Ricorrente
E
Controparte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti PASTORE MARIO e CANGIANO ANTONELLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/07/2021 - nella qualità di titolare della omonima Parte_1 ditta - proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 37656 dell'1.06.2021, emessa CP_ Co dall' di (d'ora in poi anche solo “ ”), notificata in data 17.06.2021, Controparte_1 con la quale gli era intimato il pagamento di euro 6.009,50, importo comprensivo di spese di notifica, a titolo di sanzioni amministrative, per avere violato l'art. 3 commi 3 e 3 ter del D.L. n. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002, così come sostituito dall'art. 22 comma 1 del D. Lgs. n. 151/2015, addebitandogli di avere impiegato il giorno
14.07.2017 i lavoratori e “senza la preventiva comunicazione di Controparte_3 Controparte_4 instaurazione del rapporto di lavoro”.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_5
Con decreto del 9.08.2021 veniva sospesa la esecutività della ordinanza ingiunzione, sospensione confermata con ordinanza alla udienza del 15.03.2022.
Quindi la causa, all'esito della espletata istruttoria orale (escussione dei testi e Controparte_3 CP_4
, alla odierna udienza è stata discussa e decisa.
[...]
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In breve i fatti di causa.
1 L'ordinanza ingiunzione opposta - prot. n. 37656 dell'1.06.2021, emessa dall' Controparte_1 CP_ di - trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione della Guardia di Finanza (Compagnia di Altamura) n. 00015 del 29.08.2017 - riguardante il periodo dall'1.01.2017 al 14.07.2017 - con il quale veniva richiesto all'odierno opponente il pagamento di euro 6.000,00 per le seguenti causali: l'impiego in data
14.07.2017 di due lavoratori ( e ) senza la preventiva comunicazione Controparte_3 Controparte_4 agli uffici competenti, nonché la omessa consegna della comunicazione di assunzione al 14.07.2017.
I militari della G.d.F., al fine di controllare gli adempimenti previsti per i sostituti di imposta relativi al personale dipendente, con il primo accesso ispettivo del 14.07.2017 presso la macelleria – rosticceria di
, rinvenivano intenti al lavoro i dipendenti e , Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 la prima con le mansioni di cameriera ed il secondo con quelle di addetto alla brace.
Quindi i finanzieri richiedevano al titolare la documentazione relativa ai due citati lavoratori (modelli
UNILAV, relativi alle assunzioni dei due dipendenti), documenti che, tuttavia, il non esibiva al Pt_1 controllo;
i dipendenti e inoltre, venivano ascoltati, nella Controparte_3 Controparte_4 immediatezza della prima ispezione, insieme al;
dunque, i militari contestavano al datore di lavoro Pt_1 che l'impiego dei due dipendenti fosse avvenuto senza la preventiva comunicazione e regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Solo in data 29.08.2017, poi, il recapitava alla G.d.F. due contratti di somministrazione datati Pt_1
21.07.2017 e relativi ai due lavoratori, contratti che l'odierno opponente pone a sostegno della legittimità e regolarità del suo operato;
in ogni caso i verbalizzanti davano contestualmente atto che il non aveva Pt_1 esibito i modelli UNILAV né altra documentazione relativa all' ed al . CP_3 CP_4
All'esito delle risultanze ispettive del 14.07.2017 presso la ditta opponente - e dei successivi accertamenti Co definiti in data 29.08.2017 - veniva emesso il verbale unico di accertamento e notificazione trasmesso all' in data 31.08.2017 (vd. rapporto redatto dalla G.d.F., all. n.3 al fascicolo di parte dell' ; in data 7.11.2017 CP_2 Co il presentava all' deduzioni difensive avverso il verbale di accertamento, la contestazione degli Pt_1 illeciti amministrativi e la richiesta di pagamento delle sanzioni, chiedendo la propria audizione;
quindi la Co G.d.F. trasmetteva all' , ai sensi dell'art.17 della legge n.689/1981 il proprio Rapporto, pervenuto all'Ispettorato il 13.03.2018; con nota del 18.12.2020 era disposta per il 20.01.2021 audizione da remoto del Co ; a seguito di richiesta da parte dell' , la G.d.F., con nota del 6.5.2020, trasmetteva <<… n.2 Pt_1 dichiarazioni interviste rese dai lavoratori in sede di ispezione>>.
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Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonea a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (Cass., Sez Un., 08/05/2014, n. 9936).
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Ciò detto, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
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2 Preliminarmente va respinta la asserita violazione dell'art. 14 della L. 689/81, per superamento del termine di
90 giorni per la contestazione dell'illecito.
Valgono due considerazioni.
La prima è che, per giurisprudenza assolutamente costante anche di legittimità, il termine prescritto per la notifica degli “estremi della violazione”, di cui all'art.14 della legge n. 689/1981, che non sia stata contestata immediatamente, decorre “dall'accertamento”, momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli “organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa”.
In altre parole, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (Cass., sez. I, 21.01.2015, n. 1043).
L'altra particolarità attiene al fatto che, nella specie, l'accertamento della sanzione amministrativa ha visto una dicotomia tra l'ente che ha effettuato il controllo e l'accertamento della violazione (elevando il relativo verbale di contestazione) e l'ente preposto all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione: orbene in questo caso il citato termine di 90 giorni previsto dall' articolo 14 si considera compiuto con riferimento al primo Ente.
Nella specie il suddetto termine è stato assolutamente osservato.
Da un lato risulta- e la circostanza è assorbente- che il verbale di accertamento e notificazione datato 29 agosto
2017 – cui era allegata la Diffida e Notificazione dell'Illecito amministrativo – è stato sottoscritto dal , Pt_1 Co dall'altro, comunque, le deduzioni difensive presentate dall'odierno opponente all' , del 23.10.2017, attestano già a questa data la piena conoscenza delle contestazioni e della richiesta di pagamento delle relative sanzioni.
Ne deriva che il termine di contestazione e notificazione disciplinato dall'art. 14 della citata legge è stato, certamente, rispettato.
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Con riferimento poi all'eccezione del difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione va detto che l'opponente ha proposto ampiamente in giudizio tutte le difese di merito anche sotto il profilo dell'asserita sproporzione della sanzione, ciò presupponendo la piena comprensione delle ragioni del provvedimento sanzionatorio.
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Ciò posto, nel merito valgono le seguenti considerazioni.
3 Va premesso che per giurisprudenza costante, in ordine alla distribuzione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, detta opposizione non configura una impugnazione dell'atto amministrativo irrogativo della sanzione con cognizione del giudice investito della controversia limitata alle dedotte ragioni di illegittimità del provvedimento, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione che assume, pertanto, la veste sostanziale di attore ai fini della applicazione del principio sulla distribuzione dell'onus probandi.
Ne consegue che spetta all'amministrazione che ha irrogato la sanzione, sul presupposto della configurabilità
a carico del privato di un illecito amministrativo, l'onere di fornire la prova dei relativi fatti costitutivi, ben potendo l'opponente limitarsi a contestare la legittimità della sanzione sotto il profilo formale, oppure la configurabilità della violazione che gli viene addebitata (in tal senso, ex plurimis, Cass. 15.04.1999 n. 3741).
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Orbene quanto ai lavoratori e , la circostanza risultante dal verbale di primo accesso – peraltro CP_3 CP_4 ammessa pure dallo stesso opponente in sede di audizione che ebbe a dichiarare nella immediatezza: << In merito ai due ragazzi che avete trovato a lavorare posso dire che essendo fine settimana mi aspettavo un congruo numero di clienti. Mi sono trovato in difficoltà poiché i voucher non sono più utilizzabili e quindi non
Co sapevo come fare per assumerli >> (vd. verbale della guardia di finanza allegato al fascicolo dell' )>> - per cui gli stessi stavano, alla data del 14.07.2017, lavorando senza alcuna regolarizzazione, non trova alcuna valida smentita in sede di opposizione sulla base dei contratti a tempo determinato prodotti dal agli Pt_1 ispettori solo il 29.08.2017, dal momento che gli stessi riportano una data successiva alla rilevazione dell'impiego: e, cioè, il 21.07.2017.
Tanto è vero che i suddetti contratti portano una data che è ben successiva all'accesso ispettivo dei militari, quindi, comprovante la circostanza di fatto che i due lavoratori al momento del controllo del 14.07.2017 non erano stati, certamente, assunti e regolarizzati secondo la normativa di legge.
In conclusione può affermarsi che all'atto dell'accesso ispettivo, i due lavoratori sono stati trovati intenti al lavoro senza comunicazione preventiva di assunzione, né alcuna regolarizzazione del rapporto.
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Né induce a diverso convincimento l'esito della istruttoria orale.
Ed invero tanto la che il hanno confermato che il giorno dell'accesso della Guardia di CP_3 CP_4
Finanza stavano lavorando presso la macelleria ed hanno riconosciuto come proprie le firme apposte alle dichiarazioni rese in quella occasione ai verbalizzanti;
quanto ai contratti di somministrazione – della cui irrilevanza si è già detto- la ha riferito che la momento della identificazione da parte della G.d.F. non CP_3 conosceva la differenza tra lavoratore dipendente e lavoratore somministrato, mentre il ha dichiarato CP_4 che era pagato dalla società di somministrazione ETHICA s.p.a.
Alcun apporto, quindi, hanno fornito i testi alla tesi difensiva dell'opponente.
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4 Quanto, in ultimo, alla dedotta sproporzione delle sanzioni applicate, è appena il caso di rilevare che l'importo richiesto è assolutamente proporzionato al fatto contestato, se si considera che la violazione ha riguardato due lavoratori.
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In conclusione la opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 37656 dell'1.06.2021, presentata da , in qualità di titolare della omonima ditta, nei confronti Parte_1 CP_ dell' di con ricorso depositato il 14/07/2021, così provvede: Controparte_1
- rigetta la opposizione;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.700,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bari, in data 09/04/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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