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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5199/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5199/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1071/20, emesso dal Tribunale di Salerno in data 14/05/20, depositato il 18/05/20
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cantisani, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via R. Di Palo n. 4, giusta procura in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Alessandro Barbaro, con il quale è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via A. Pirro
n. 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso Troisi
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato l'08/07/20, proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1071/20, emesso dal Tribunale di Salerno in data 14-18/05/20, con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore della della somma di € 21.750,59, Controparte_1
oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di debitoria residua del contratto di prestito personale stipulato in data 17/02/15 da , con coobbligazione prestata da esso Persona_1
opponente.
pagina 1 di 5 L'opponente, in particolare, deduceva: 1) la nullità del contratto di finanziamento per la mancata specifica indicazione dei beni acquistati con lo stesso;
2) la vessatorietà, e dunque nullità per la mancata dimostrazione della specifica trattativa individuale, di alcune clausole contenute nel contratto di finanziamento, ossia di quelle inerenti alla decadenza dal beneficio del termine ed alla determinazione degli interessi moratori e degli altri costi da sostenere in caso di inadempimento;
3)
l'illegittimità del piano di ammortamento “alla francese” in quanto violativo degli artt. 1283, 1284
e 1346 c.c.; 4) la violazione del termine di decadenza di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni esposte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 07/01/21, si costituiva la la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 30/04/21 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/10.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa dal sottoscritto giudicante ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Occorre premettere che non vi è contestazione tra le parti in relazione all'esistenza del rapporto dal quale è scaturito il credito vantato dalla società opposta.
In proposito, dalla documentazione in atti, prodotta fin dalla fase monitoria, risulta che Persona_1
stipulava con la in data 17/02/15, un contratto di prestito personale
[...] Controparte_1 per l'importo complessivo di € 40.442,08, da restituire, con piano di ammortamento “alla francese”, in 84 rate mensili di € 479,58 ciascuna, con TAN fisso del 12,75% e TAEG del 14,10% senza costi assicurativi e del 16,01% includendo tali costi. Coobbligato risultava l'odierno opponente Parte_1
Dal certificato ex art. 50 T.U.B. risulta che, alla data dell'01/08/19 di decadenza dal beneficio del termine, residuava un debito di € 21.750,59, di cui € 9.140,47 per rate scadute e non pagate ed €
12.610,12 per capitale residuo.
L'opponente, che non contesta il mancato pagamento delle rate rimaste insolute, ha eccepito, in primo luogo, la nullità del finanziamento per violazione degli artt. 121 e ss. d.lgs. n. 385/93
(T.U.B.), in quanto mancherebbe nel contratto l'indicazione specifica del bene di consumo oggetto del finanziamento. Nel contratto in esame, invero, alla voce “scopo del finanziamento”, è indicato
“spese familiari”.
pagina 2 di 5 L'eccezione è infondata e va rigettata, in quanto non si tratta di un credito al consumo, bensì, come si evince dall'intestazione e dal contenuto del contratto, di un “prestito personale”, non finalizzato all'acquisto di alcun bene, come si desume anche dal fatto che la somma mutuata fu direttamente corrisposta al mutuatario (cfr. contabile di erogazione tramite bonifico, in atti). La disciplina normativa richiamata dall'opponente non è, pertanto, pertinente.
Infondate sono anche le ulteriori contestazioni incentrate sull'asserita vessatorietà di alcune clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e succ. d.lgs. n. 206/05 (Codice del consumo).
Invero, l'art. 34 del medesimo d.lgs. esclude la vessatorietà delle clausole che riproducono disposizioni di legge, sicchè non può ritenersi abusiva la clausola contrattuale che richiama l'art. 1186 c.c. in relazione alla decadenza dal beneficio del termine, mentre, per quanto attiene alla penale per l'estinzione anticipata del finanziamento ed alla clausola determinativa degli interessi moratori, va rammentato che, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f), d.lgs. n. 206/05, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Nella specie, la doglianza sollevata dall'opponente è del tutto generica, atteso che lo stesso non ha neppure indicato il tasso d'interesse moratorio applicato al rapporto in esame, né ha allegato le ragioni per le quali tale tasso e la penale per estinzione anticipata risulterebbero “d'importo manifestamente eccessivo”, atteso che solo in tale ipotesi la relativa clausola si presume vessatoria ai sensi della predetta norma. Per la stessa ragione, non risultano affatto vessatorie le previsioni contrattuali degli ulteriori costi da sostenere per il recupero del credito nel caso di inadempimento del mutuatario, stante la genericità dell'eccezione da questo sollevata.
Per quanto attiene alla modalità di calcolo degli interessi, il contratto “de quo” precisa che gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento “alla francese”, ma non si comprende, né viene specificato dall'opponente, sotto quale profilo tale clausola sarebbe vessatoria.
In ordine a tale tipologia di ammortamento, in particolare, non possono condividersi le asserzioni relative ad una illegittima capitalizzazione degli interessi ovvero all'indeterminatezza degli stessi, in violazione degli artt. 1283, 1284 e 1346 c.c.
Le Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 15130/24, all'esito di un'ampia disamina della questione – nel ribadire che nell'ammortamento alla francese non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata,
pagina 3 di 5 riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione
(anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti”, ossia non pagati alla scadenza, sicchè è da escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo - hanno ulteriormente statuito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
«alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, posto che, peraltro, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo nominale (TAN), che è stato esplicitato nel contratto in esame, né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), anch'esso esplicitato.
Infine, non può ritenersi applicabile al contratto per cui è causa l'art. 1957 c.c. dettato in tema di fideiussione, in quanto come emerge chiaramente dal contenuto del Parte_1 contratto, non ha garantito il debito altrui, ma ha assunto lo stesso in qualità di “coobbligato”.
La coobbligazione assunta dall'opponente in sede negoziale è riconducibile all'ipotesi della solidarietà passiva di cui all'art. 1292 c.c. (in tal senso, la prevalente giurisprudenza di merito: cfr.
Trib. Bari sent. n. 1573 del 27 marzo 2024; Trib. Trani sent. n. 11/2024; Trib. Torre Annunziata sent. n. 1631/2023; Trib. Ancona sent. n. 1773 del 14 dicembre 2023; Trib. Cosenza 29 aprile
2023; Trib. Piacenza n. 322/2023; Trib. Salerno n. 2058/2022; Trib. Reggio Calabria n. 1201 del
26 ottobre 2022). Il coobbligato, in sostanza, è un condebitore tenuto ad adempiere all'obbligo restitutorio insieme al mutuatario, nell'ottica di rafforzamento ed attuazione del diritto di credito della parte mutuante, rientrandosi perfettamente nell'ambito della funzione tipica della solidarietà passiva, che si concretizza nella moltiplicazione dei debitori coobbligati nei cui confronti il creditore può agire per ottenere l'adempimento dell'obbligazione e, dunque, nella corrispondente moltiplicazione dei patrimoni che il creditore può aggredire in forza della regola della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.
In altri termini, il coobbligato è soggetto responsabile “ab initio” per il debito, distintamente dal fideiussore, che si impegna a eseguire la prestazione solo se il debitore principale non adempie, con conseguente inapplicabilità al primo della decadenza che l'art. 1957 c.c. fissa, in tema di fideiussione, qualora il creditore non abbia coltivato le proprie istanze giudiziarie entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
pagina 4 di 5 Alla luce delle anzidette considerazioni, non ravvisandosi alcuna invalidità delle pattuizioni contrattuali, l'opposizione non può che essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 5199/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1071/20, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 14/05/20, depositato il 18/05/20, già provvisoriamente esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5199/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1071/20, emesso dal Tribunale di Salerno in data 14/05/20, depositato il 18/05/20
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cantisani, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via R. Di Palo n. 4, giusta procura in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Alessandro Barbaro, con il quale è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via A. Pirro
n. 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso Troisi
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato l'08/07/20, proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1071/20, emesso dal Tribunale di Salerno in data 14-18/05/20, con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore della della somma di € 21.750,59, Controparte_1
oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di debitoria residua del contratto di prestito personale stipulato in data 17/02/15 da , con coobbligazione prestata da esso Persona_1
opponente.
pagina 1 di 5 L'opponente, in particolare, deduceva: 1) la nullità del contratto di finanziamento per la mancata specifica indicazione dei beni acquistati con lo stesso;
2) la vessatorietà, e dunque nullità per la mancata dimostrazione della specifica trattativa individuale, di alcune clausole contenute nel contratto di finanziamento, ossia di quelle inerenti alla decadenza dal beneficio del termine ed alla determinazione degli interessi moratori e degli altri costi da sostenere in caso di inadempimento;
3)
l'illegittimità del piano di ammortamento “alla francese” in quanto violativo degli artt. 1283, 1284
e 1346 c.c.; 4) la violazione del termine di decadenza di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni esposte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 07/01/21, si costituiva la la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 30/04/21 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/10.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa dal sottoscritto giudicante ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Occorre premettere che non vi è contestazione tra le parti in relazione all'esistenza del rapporto dal quale è scaturito il credito vantato dalla società opposta.
In proposito, dalla documentazione in atti, prodotta fin dalla fase monitoria, risulta che Persona_1
stipulava con la in data 17/02/15, un contratto di prestito personale
[...] Controparte_1 per l'importo complessivo di € 40.442,08, da restituire, con piano di ammortamento “alla francese”, in 84 rate mensili di € 479,58 ciascuna, con TAN fisso del 12,75% e TAEG del 14,10% senza costi assicurativi e del 16,01% includendo tali costi. Coobbligato risultava l'odierno opponente Parte_1
Dal certificato ex art. 50 T.U.B. risulta che, alla data dell'01/08/19 di decadenza dal beneficio del termine, residuava un debito di € 21.750,59, di cui € 9.140,47 per rate scadute e non pagate ed €
12.610,12 per capitale residuo.
L'opponente, che non contesta il mancato pagamento delle rate rimaste insolute, ha eccepito, in primo luogo, la nullità del finanziamento per violazione degli artt. 121 e ss. d.lgs. n. 385/93
(T.U.B.), in quanto mancherebbe nel contratto l'indicazione specifica del bene di consumo oggetto del finanziamento. Nel contratto in esame, invero, alla voce “scopo del finanziamento”, è indicato
“spese familiari”.
pagina 2 di 5 L'eccezione è infondata e va rigettata, in quanto non si tratta di un credito al consumo, bensì, come si evince dall'intestazione e dal contenuto del contratto, di un “prestito personale”, non finalizzato all'acquisto di alcun bene, come si desume anche dal fatto che la somma mutuata fu direttamente corrisposta al mutuatario (cfr. contabile di erogazione tramite bonifico, in atti). La disciplina normativa richiamata dall'opponente non è, pertanto, pertinente.
Infondate sono anche le ulteriori contestazioni incentrate sull'asserita vessatorietà di alcune clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e succ. d.lgs. n. 206/05 (Codice del consumo).
Invero, l'art. 34 del medesimo d.lgs. esclude la vessatorietà delle clausole che riproducono disposizioni di legge, sicchè non può ritenersi abusiva la clausola contrattuale che richiama l'art. 1186 c.c. in relazione alla decadenza dal beneficio del termine, mentre, per quanto attiene alla penale per l'estinzione anticipata del finanziamento ed alla clausola determinativa degli interessi moratori, va rammentato che, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f), d.lgs. n. 206/05, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Nella specie, la doglianza sollevata dall'opponente è del tutto generica, atteso che lo stesso non ha neppure indicato il tasso d'interesse moratorio applicato al rapporto in esame, né ha allegato le ragioni per le quali tale tasso e la penale per estinzione anticipata risulterebbero “d'importo manifestamente eccessivo”, atteso che solo in tale ipotesi la relativa clausola si presume vessatoria ai sensi della predetta norma. Per la stessa ragione, non risultano affatto vessatorie le previsioni contrattuali degli ulteriori costi da sostenere per il recupero del credito nel caso di inadempimento del mutuatario, stante la genericità dell'eccezione da questo sollevata.
Per quanto attiene alla modalità di calcolo degli interessi, il contratto “de quo” precisa che gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento “alla francese”, ma non si comprende, né viene specificato dall'opponente, sotto quale profilo tale clausola sarebbe vessatoria.
In ordine a tale tipologia di ammortamento, in particolare, non possono condividersi le asserzioni relative ad una illegittima capitalizzazione degli interessi ovvero all'indeterminatezza degli stessi, in violazione degli artt. 1283, 1284 e 1346 c.c.
Le Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 15130/24, all'esito di un'ampia disamina della questione – nel ribadire che nell'ammortamento alla francese non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata,
pagina 3 di 5 riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione
(anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti”, ossia non pagati alla scadenza, sicchè è da escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo - hanno ulteriormente statuito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
«alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, posto che, peraltro, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo nominale (TAN), che è stato esplicitato nel contratto in esame, né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), anch'esso esplicitato.
Infine, non può ritenersi applicabile al contratto per cui è causa l'art. 1957 c.c. dettato in tema di fideiussione, in quanto come emerge chiaramente dal contenuto del Parte_1 contratto, non ha garantito il debito altrui, ma ha assunto lo stesso in qualità di “coobbligato”.
La coobbligazione assunta dall'opponente in sede negoziale è riconducibile all'ipotesi della solidarietà passiva di cui all'art. 1292 c.c. (in tal senso, la prevalente giurisprudenza di merito: cfr.
Trib. Bari sent. n. 1573 del 27 marzo 2024; Trib. Trani sent. n. 11/2024; Trib. Torre Annunziata sent. n. 1631/2023; Trib. Ancona sent. n. 1773 del 14 dicembre 2023; Trib. Cosenza 29 aprile
2023; Trib. Piacenza n. 322/2023; Trib. Salerno n. 2058/2022; Trib. Reggio Calabria n. 1201 del
26 ottobre 2022). Il coobbligato, in sostanza, è un condebitore tenuto ad adempiere all'obbligo restitutorio insieme al mutuatario, nell'ottica di rafforzamento ed attuazione del diritto di credito della parte mutuante, rientrandosi perfettamente nell'ambito della funzione tipica della solidarietà passiva, che si concretizza nella moltiplicazione dei debitori coobbligati nei cui confronti il creditore può agire per ottenere l'adempimento dell'obbligazione e, dunque, nella corrispondente moltiplicazione dei patrimoni che il creditore può aggredire in forza della regola della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.
In altri termini, il coobbligato è soggetto responsabile “ab initio” per il debito, distintamente dal fideiussore, che si impegna a eseguire la prestazione solo se il debitore principale non adempie, con conseguente inapplicabilità al primo della decadenza che l'art. 1957 c.c. fissa, in tema di fideiussione, qualora il creditore non abbia coltivato le proprie istanze giudiziarie entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
pagina 4 di 5 Alla luce delle anzidette considerazioni, non ravvisandosi alcuna invalidità delle pattuizioni contrattuali, l'opposizione non può che essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 5199/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1071/20, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 14/05/20, depositato il 18/05/20, già provvisoriamente esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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