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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/09/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2226/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 1° dicembre 2022, promossa con atto di citazione da
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto
Sommaio, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Caorle (VE), via Palladio,
1 n. 2/1; impugnante contro
(P.I. e C.F. Controparte_1 P.IVA_2
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Forcella e C.F._1
Carlo Peruzzi, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Padova, Piazzale della Stazione, n. 7; impugnato
Oggetto: “Impugnazione di lodi nazionali”
CONCLUSIONI
- per parte impugnante:
“nel merito: dichiararsi la nullità del lodo per i motivi tutti indicati nelle premesse.
In via riconvenzionale: accertato che la committente è receduta senza giusta causa dal contratto di appalto stipulato in data 22.02.2018, condannarsi al pagamento in favore _1
di della somma di euro 66.234,00 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno per l'illegittimo recesso dal contratto di appalto, oltre a rivalutazione e interessi dalla data del recesso alla data dell'effettivo pagamento. in ogni caso: con condanna alla rifusione delle spese di entrambe le fasi del giudizio con
2 distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art 93
c.p.c.”
- per parte impugnata:
“per i motivi esposti in comparsa di costituzione, rigettare l'impugnazione del lodo
e ogni ulteriore domanda proposte dalla società Parte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado”
Motivi della decisione
In fatto
Nel corso del 2017 , titolare dell'impresa individuale _1 _1
, si rivolgeva all'impresa di costruzioni (cui è succeduta
[...] CP_2 [...]
per ottenere un preventivo per la demolizione e successiva Parte_1
erezione di un capannone industriale in Padova e, in data 22 febbraio 2018,
[...]
e procedevano con la sottoscrizione di un Parte_1 Controparte_1
contratto di appalto per le sole opere edilizie che prevedeva un corrispettivo a forfait di euro 220.000,00, oltre iva, con inizio lavori previsto tra gennaio e febbraio.
A partire da maggio 2018, emetteva diverse fatture, che Parte_1 _1
pagava in acconto sulle future opere, e nel settembre 2018 veniva predisposta una variante progettuale, con conseguente nuova computazione economica.
In data 17 luglio 2019, , vista la lettera del 1° aprile 2019 in cui Controparte_1
dichiarava che il contratto d'appalto precedentemente sottoscritto Parte_1
doveva ritenersi “superato a seguito della variazione del computo metrico
3 originario”, chiedeva di procedere alla restituzione dell'area di cantiere e delle somme pagate per lavori non effettuati, riconoscendo che i lavori effettuati per la demolizione del vecchio fabbricato erano stati eseguiti ma che la cifra richiesta di euro 62.461,50 oltre iva era da ritenersi “abnorme”.
, per converso, si dichiarava creditrice della Parte_1 Controparte_1
dell'importo complessivo di euro 76.203,03 per le opere di demolizione e che, pertanto, la differenza in linea capitale era di euro 6.706,97, oltre al risarcimento danni;
indi, proponeva di chiudere la questione trattenendo le rispettive somme e rinunciando a ogni altra pretesa.
Non trovandosi alcun accordo tra le parti, in data 9 agosto 2019, Controparte_1
promuoveva un procedimento per A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Padova, al fine di accertare il congruo corrispettivo spettante a Parte_1
per l'eseguita opera di demolizione.
[...]
Il CTU nominato, ing. , riteneva congruo per i lavori di Persona_1
demolizione effettuati l'importo complessivo di 19.680,80.
Successivamente, a seguito della messa in liquidazione di Parte_1
chiedeva ed otteneva, in data 30 ottobre 2020, decreto inaudita _1
altera parte di sequestro conservativo sui beni della predetta società fino alla concorrenza di euro 85.000,00, eseguito il 6 novembre 2020. Il decreto veniva confermato con ordinanza del Giudice monocratico del 13 novembre 2020 e successivamente dal Collegio in sede di reclamo.
Con domanda di arbitrato notificata il 29 dicembre 2020, si _1
avvaleva della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto del 22
4 febbraio 2018 (“Ogni eventuale divergenza che fosse per sorgere tra le parti contraenti sul modo di esecuzione dei lavori, sui pagamenti, sulla liquidazione finale e in genere per ogni altro rapporto reciproco, in riferimento al presente capitolato contratto, sarà deferita a un collegio arbitrale amichevole, composto da tre persone, due da scegliersi una per parte e la terza da nominarsi d'accordo tra
i primi due ed virgola in difetto, dal presidente dell'ordine degli ingegneri o degli architetti. Il giudizio espresso dal suddetto collegio sarà inappellabile”) chiedendo al Collegio arbitrale di:
- accertare di essere creditore della della somma di euro Parte_1
85.829,42 con conseguente condanna alla restituzione;
- condannare al rimborso delle spese anticipate per il Parte_1
procedimento di Consulenza Tecnica ex art. 696 bis c.p.c. ed alla rifusione delle spese e delle competenze legali della procedura arbitrale, nonché del procedimento di accertamento tecnico preventivo, del procedimento di sequestro conservativo ante causam e del relativo procedimento di reclamo.
In data 2 febbraio 2022 si teneva la prima seduta del Collegio nominato nel corso della quale gli arbitri designati dichiaravano di accettare la nomina e si costituivano in Collegio arbitrale.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, in data 8 marzo 2022,
[...]
eccepiva l'incompetenza del Collegio arbitrale ex art. 817 c.p.c., Parte_1
eccezione reiterata nella memoria di costituzione, con la quale chiedeva di respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, e di condannare al pagamento in suo favore dell'importo di euro Controparte_1
5 76.203,03 a titolo di corrispettivo per i lavori di demolizione e sbancamento, nonché al pagamento dell'importo di euro 66.234,00 a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimo recesso dal contratto di appalto, e per l'effetto, tenuto conto di quanto versato in acconto dalla committente, condannarsi quest'ultima al pagamento della differenza pari a euro 59.437,03.
Con lodo del 12 ottobre 2022, il Collegio arbitrale condannava Parte_1
a rimborsare a i seguenti importi:
[...] Controparte_1
“• la somma di Euro 68.097,36 + iva corrispondenti a € 83.078,78 lordi per differenza tra quanto incassato per le opere contrattuali pari a € 109.840,00 lordi
e quanto effettivamente dovuto e conteggiato da codesto Collegio pari a €
26.761,22 lordi oltre a interessi legali a partire da 7gg dalla richiesta di restituzione formale da parte di _1
• la somma di Euro 5.000,00 + iva corrispondenti a Euro 6.100,00 lordi per le opere di demolizione del solaio conteggiate e pagate nella fattura 17/2018 oltre a interessi legali a partire da 7gg dalla richiesta di restituzione formale da parte di
_1
• rifusione di Euro 5.351,36 quale rifusione delle spese tecniche per l'ATP
• la somma di Euro 12.000,00 oltre accessori di legge, per rifusione delle spese e competenze dell'arbitrato
• la somma di Euro 11.000,00 oltre accessori di legge per le spese legali sostenute da calcolate secondo artt 1-11 DM 55/2014 così suddivise _1
o 2.000,00 € oltre accessori di legge per ATP
6 o 4.000,00 € oltre accessori di legge per arbitrato
o 3.000,00 € oltre accessori di legge per atto sequestro
o 2.000,00 € oltre accessori di legge per reclamo su sequestro”.
In particolare, il Collegio arbitrale, rigettata l'eccezione di incompetenza, effettuava il ricalcolo sulla base delle opere effettivamente svolte avvalendosi del prezziario delle opere pubbliche della Regione Veneto riferito all'anno 2018 e accertava “che i costi per le opere non contrattuali che devono essere riconosciute
a ammontano a Euro 21.935,43 € + iva a cui deve essere detratta Parte_1
la cifra di 5.000,00 € iva per opere già pagate;
la cifra richiesta e trattenuta da
pertanto […] risulta abnorme e fuori mercato”. Parte_1
Il Collegio accertava, inoltre, che “è stata la Controparte_3
con mail prima e lettera poi a dichiarare “il contratto d'appalto sottoscritto a suo tempo deve ritenersi superato”” e quindi ha correttamente _1
ritenuto di chiedere il rimborso degli acconti ricevuti e la restituzione del cantiere nonché di ritenersi libera di appaltare ad altra ditta i lavori di cui al contratto”.
Avverso il lodo, ha proposto impugnazione invocandone la Parte_1
riforma chiedendo la declaratoria di nullità del lodo e la conseguente condanna di al pagamento della somma di euro 66.234,00 a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno per l'illegittimo recesso dal contratto di appalto, oltre a rivalutazione e interessi, dalla data del recesso alla data dell'effettivo pagamento.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione e delle Controparte_1
7 ulteriori domande proposte.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 3 aprile 2025, sostituita da note di trattazione scritta, assegnati alle parti i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'impugnazione è affidata ai seguenti motivi.
Col primo motivo ha lamentato l'irregolare Parte_1
costituzione del Collegio arbitrale per essersi insediato tardivamente dopo oltre un anno dal ricorso promosso da ciò avrebbe comportato Controparte_1
l'incompetenza del Collegio ai sensi dell'art. 817 c.p.c.
Col secondo motivo ha lamentato la nullità del lodo in relazione all'art. 829, n. 4, per aver pronunciato fuori dai limiti della convenzione arbitrale. Il lodo non si sarebbe limitato a esaminare la fondatezza della domanda di restituzione della somma reclamata da e la fondatezza della domanda Controparte_1
riconvenzionale risarcitoria promossa dalla convenuta in conseguenza dell'ingiustificato recesso della committente dall'appalto, ma si sarebbe spinto a quantificare l'entità dei lavori extracontrattuali di demolizione che la società appaltatrice ha svolto in favore della committente, lavori che esulavano dal contratto di appalto che conteneva la clausola compromissoria, comportando così
8 un vizio di extrapetizione.
Col terzo motivo l'appellante ha lamentato la nullità del lodo ex art. 829, n. 5, per mancanza della sottoscrizione del terzo arbitro, ovvero per aver omesso di riportare la dichiarazione prevista dall'art. 823, n. 7 sui motivi per i quali l'arbitro non ha voluto o potuto sottoscrivere la decisione.
Col quarto motivo ha lamentato la nullità del lodo ex art. 829, n. 6, per decorso del termine previsto dall'art. 820 c.p.c., con conseguente estinzione del procedimento ex artt. 820 e 821 c.p.c.
Col quinto motivo ha impugnato il lodo per nullità ex art. 829, n. 9, per violazione del principio del contraddittorio avvenuta dopo l'udienza di convocazione delle parti dell'8 marzo 2022 e l'udienza istruttoria dell'11 maggio 2022, a seguito delle quali il Collegio avrebbe assunto la decisione senza sentire le parti né per la precisazione delle conclusioni né per la discussione della vertenza.
Col sesto motivo ha lamentato la nullità del lodo ex art. 829, n. 11, per contraddittorietà della motivazione in relazione alla domanda di risarcimento del danno da ingiustificato recesso dal contratto. La motivazione del lodo sarebbe contraddittoria nella misura in cui nel rigettare la domanda di risarcimento del danno formulata da , afferma che la società appaltatrice avrebbe Parte_1
unilateralmente risolto il contratto nonostante le evidenze processuali
9 dimostrassero il contrario.
Col settimo motivo l'appellante ha lamentato la nullità del lodo ex art. 829, n. 12, per omessa pronuncia sulla pregiudiziale eccezione relativa alla tardiva costituzione del Collegio arbitrale.
L'impugnazione non è fondata e non può trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente ricordare che il giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale (art. 827 c.p.c.) non è un giudizio di appello. L'impugnante può richiedere la dichiarazione di nullità del lodo, ma non la riforma della decisione degli arbitri. Solo a seguito dell'accertamento della nullità, per causa specificatamente indicata dalla legge (art. 829 c.p.c.), si apre la fase rescissoria con possibilità per il Giudice di conoscere il merito della vicenda.
Inoltre, il giudizio di nullità si presenta a critica vincolata ed è proponibile nei soli limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c. Vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, coerente con la sua natura rescindente e con la necessità di consentire al Giudice e alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma (cfr. Cass. n.27321/2020).
Ciò premesso, va rilevato che trova applicazione alla presente controversia il testo degli artt. 827 e seguenti c.p.c. quale novellato dal d. lgs. n.
10 40/2006, normativa questa che si applica agli arbitrati la cui domanda sia stata proposta dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo, e pertanto anche al presente.
Va altresì osservato che, nonostante il tenore della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto del 22 febbraio 2018 potesse far ritenere che le parti avevano inteso prevedere un arbitrato irrituale (significativo in tal senso è il riferimento al “collegio arbitrale amichevole”), gli arbitri di fatto hanno poi reso il lodo nelle forme di cui all'art. 816 e segg. c.p.c., ossia un lodo rituale, pertanto impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art.827 e segg. c.p.c. (v. Cass.
n.6140/2024).
Venendo alla disamina dei singoli motivi si osserva quanto di seguito esposto.
Il primo motivo di impugnazione, relativo alla irregolare e asserita tardiva costituzione del Collegio arbitrale con conseguente vizio di incompetenza e/o decadenza degli arbitri ex art.817 c.p.c., non può trovare accoglimento
Gli arbitri hanno rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dal patrocinio di nella prima difesa successiva alla costituzione del Collegio Parte_1
arbitrale, con motivazione ampiamente esaustiva e condivisibile che di seguito si riporta:
“Secondo il parere del collegio Arbitrale la richiesta di incompetenza deve essere rigettata in quanto secondo l'art 813 c.p.c il giudizio arbitrale ha inizio con
l'accettazione da parte degli arbitri dell'incarico, che deve avvenire per iscritto a pena di nullità, i quali solo dopo tale accettazione costituiscono collegio arbitrale,
11 nominano il presidente, stabiliscono la sede dell'arbitrato, tutto questo è avvenuto in data 02/02/2022.
Nello specifico
• Gli arbitri sono stati nominati ai sensi dell'art 810 c.p.c
• Dalla nomina degli arbitri nessuna comunicazione è pervenuta dalle parti agli arbitri designati
• Gli arbitri hanno formalmente accettato l'incarico per iscritto nel verbale di prima riunione (verbale del 02/02/2022) ai sensi dell'art 813 c.p.c. e sempre secondo tale articolo decorrono i termini per la pronuncia del lodo. Sempre secondo tale articolo il giudizio arbitrale ha inizio con l'accettazione da parte degli arbitri, che deve avvenire per iscritto a pena di nullità, e questo è avvenuto in data
02/02/2022
• Nella prima riunione (verbale del 02/02/2022) il collegio ha fissato la sede dell'arbitrato ai sensi dell'art 816c.pc. non esseno pervenuta alcuna indicazione dalle parti
• L'art 813 bis c.p.c. recita che “l'arbitro che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d'arbitrato” e questo non è avvenuto e più precisamente nessuna delle parti ha trasmesso diffida né prima ne dopo la costituzione del collegio, si precisa che prima della riunione del 02/02/2022 non vi erano arbitri ma solo nomine in quanto solo in tale data gli stessi hanno accettato
l'incarico quindi sono divenuti Arbitri e costituito collegio Arbitrale
• Nessuna ricusazione o proposta di ricusazione è stata presentata dalle parti
12 • Le parti non hanno, con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissato un termine per la pronuncia del lodo pertanto gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina ai sensi dell'art 820 c.p.c; l'accettazione della nomina, si ribadisce, è avvenuta formalmente alla prima riunione utile ai sensi dell'art 813 c.p.c in data 02/02/2022 come da verbale in pari data
Infine si risponde a quanto scritto dall'avv Sommaio nella prima memoria
“all'ingiustificato ritardo con cui il Presidente, una volta nominato, ha costituito il Collegio, ossia dopo ben 7 mesi dalla sua nomina”
• Il presidente viene nominato su proposta degli arbitri solo dopo che questi abbiano accettato la nomina/incarico, (avvenuta alla prima riunione utile) e lo stesso arbitro deve accettare la carica di presidente;
come ben si evince dal
Verbale di costituzione del collegio arbitrale questo è avvenuto in data 02/02/2022 quindi il presidente essendo stato nominato ed avendo egli accettato l'incarico solo tale data non può essere accusato di 7 mesi di ritardo per la costituzione del collegio. Prima di tale data i tecnici sono solo stati nominati dalle parti o designati da terzi, per diventare arbitri gli stessi devono accettare l'incarico art 813 c.p.c che recita “L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione” in questo caso nel verbale della prima riunione 02/02/2022.”.
Come correttamente osservato nella decisione impugnata, l'art.813 bis c.p.c. si riferisce ad omissioni o ritardi successivi alla costituzione dell'organo arbitrale sicché i presupposti individuati dalla norma non si sono verificati.
13 Va inoltre osservato che l'art.813 ter c.p.c. attiene alla responsabilità degli arbitri ed alla possibilità di esercitare nei loro confronti azione di responsabilità per danni cagionati in ipotesi di dolo o colpa grave dell'arbitro dichiarato decaduto o che ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo oppure ha omesso o impedito la pronuncia del lodo nel termine fissato. Anche in questo caso il richiamo normativo esula dal profilo della validità del lodo, con conseguente rigetto del motivo.
Per la ragioni sopra esposte anche il settimo motivo, relativo alla nullità del lodo per omessa pronuncia sulla eccezione pregiudiziale relativa alla decadenza del
Collegio dalla potestas iudicandi; si è visto, infatti, che non vi è omessa pronuncia, bensì motivato rigetto dell'eccezione proposta.
E' altresì infondato anche il quarto motivo di impugnazione, relativo alla asserita nullità del lodo ex art. 829 n.6 c.p.c. per decorso del termine previsto dall'art. 820
c.p.c. e conseguente sopravvenuta estinzione del procedimento per decadenza del
Collegio ai sensi degli artt.820 e 821 c.p.c.; l'art.821 c.p.c. prevede infatti che il termine di decadenza di 240 giorni previsto dall'art.820 c.p.c. “non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la decadenza”, mentre nel caso di specie il presupposto previsto dalla norma in questione (ossia la notifica di avvalersi della decadenza prima della pronuncia del lodo) non si è verificato.
14 Il secondo motivo di impugnazione, sulla nullità del lodo in relazione all'art.829 n.
4 c.p.c. per avere pronunciato fuori dai limiti della convenzione arbitrale, non può trovare accoglimento, considerato che la domanda di arbitrato era volta ad ottenere la condanna di alla restituzione della somma corrispondente agli Parte_1
importi versati in acconto sulle future opere mai realizzate (pari ad euro
109.840,00) detratto l'importo delle opere extra capitolato eseguite dall'appaltatrice per la demolizione (quantificato nell'ATP dell'ing. in Per_1
euro 19,680,80 oltre ad IVA e riconosciuto dal Collegio arbitrale nell'importo di euro 21.935,43 oltre ad IVA).
La domanda di arbitrato – la cui ammissibilità non risulta contestata da
[...]
nel corso del procedimento arbitrale – ed il contenuto del lodo Parte_1
appaiono coerenti con la previsione di cui all'art. 808 quater c.p.c. per cui “Nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”.
È infondato anche il terzo motivo di impugnazione, sulla nullità del lodo ex art.829
n.5 c.p.c. per mancanza della sottoscrizione del terzo arbitro ovvero per aver omesso di riportare la dichiarazione prevista dall'art.823 n.7 c.p.c. (“La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso [il lodo] è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo”); nel verbale del
12 ottobre 2022, di deliberazione del lodo, da considerarsi parte integrante del lodo
15 stesso, è infatti contenuta la seguente dichiarazione: “il Geom. partecipa Pt_3
a tutta Codesta Seduta del Collegio Arbitrale in qualità di Arbitro designato. Il
Geom. dichiara di non sottoscrivere il Lodo per i motivi già espressi”. Pt_3
Con il quinto motivo di impugnazione, riconduce la nullità del Parte_1
lodo alla violazione del principio del contraddittorio ex art. 829 n.9 c.p.c. per avere il Collegio arbitrale “dopo la convocazione delle parti dell'8 marzo 2022 e
l'udienza istruttoria dell'11 maggio 2022 … assunto la decisione senza neppure sentire le parti né per la precisazione delle conclusioni né per la discussione della vertenza.”.
Il motivo va rigettato.
La violazione del contraddittorio assume rilievo, ai fini della nullità del lodo, qualora si discuta di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire ed implica una verifica in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio ed alla effettiva sussistenza del pregiudizio arrecato al diritto di difesa, così come rappresentato dalla parte che se ne duole (v. Cass. 18600/2020). Nel caso di specie tale pregiudizio non è minimamente indicato e la doglianza stessa non attiene alla sfera del corretto esercizio del diritto di difesa nel rispetto della paritaria posizione delle parti;
inoltre, dal verbale dell'8 marzo 2022, risulta che il Collegio arbitrale assegnava “alla parte ricorrente il termine di 15gg, dalla data odierna, quindi entro il 23/03/2022 per il deposito di memorie contenenti tutte le domande, eccezioni, richieste anche istruttorie e per la produzione della relativa documentazione di sostegno;
alla parte convenuta il termine di 15gg, dal
16 24/03/2022, quindi entro il 08/04/2022 per il deposito di memorie di replica contenenti tutte le domande, eccezioni, richieste anche istruttorie e per la produzione della relativa documentazione di sostegno. Tali memorie saranno trasmesse nelle forme e more previste per legge tramite PEC. Il Collegio Arbitrale assegna alle parti ulteriori 15gg+15gg per le rispettive repliche”.
All'udienza del 11 maggio 2022, le parti e i rispettivi legali venivano sentiti dal collegio arbitrale che chiedeva loro le precisazioni ritenute necessarie (v. doc. 23).
Con il sesto motivo l'impugnante sostiene la nullità del lodo ex art.829 n.11 c.p.c.
“per contraddittorietà della motivazione in relazione alla domanda di risarcimento del danno da ingiustificato recesso dal contratto promossa da Parte_1
e “travisamento delle risultanze istruttorie”.
[...]
Neppure tale motivo può essere accolto.
Il Giudice di legittimità ha chiarito che il vizio di nullità del lodo in quanto contenente “disposizioni contraddittorie” richiede una inconciliabilità tra le parti del dispositivo ovvero tra parti della motivazione di tale entità da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione (Cass. 15136/2000). Nell'ambito di tale orientamento si è affermato il principio per cui in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie “non corrisponde
a quella dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le
17 diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass.11895/2014; 1258/2016).
Così delineato l'ambito di rilevanza del vizio previsto dal n. 11 dell'art. 829 c.p.c., la deduzione di una nullità ai sensi della citata disposizione normativa esige la positiva verifica di una contraddittorietà fra i vari capi del dispositivo ovvero fra quanto statuito nel dispositivo del lodo e quanto ritenuto in motivazione, mentre – nel caso di specie – la denuncia ha ad oggetto lo sviluppo motivazionale che, per converso, è del tutto idoneo a evidenziare l'iter logico e giuridico seguito dal
Collegio arbitrale per pervenire alla decisione.
Per tutte le ragioni esposte, l'impugnazione del lodo va rigettata.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico di
[...]
, secondo la regola della soccombenza, e vanno Parte_1
liquidate in base ai parametri medi, per cause di valore indeterminabile, di cui al
DM 55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'impugnazione;
18 2. condanna alla rifusione a favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in euro 6.960,00 _1
per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di . Parte_1
Venezia, 9 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 1° dicembre 2022, promossa con atto di citazione da
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto
Sommaio, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Caorle (VE), via Palladio,
1 n. 2/1; impugnante contro
(P.I. e C.F. Controparte_1 P.IVA_2
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Forcella e C.F._1
Carlo Peruzzi, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Padova, Piazzale della Stazione, n. 7; impugnato
Oggetto: “Impugnazione di lodi nazionali”
CONCLUSIONI
- per parte impugnante:
“nel merito: dichiararsi la nullità del lodo per i motivi tutti indicati nelle premesse.
In via riconvenzionale: accertato che la committente è receduta senza giusta causa dal contratto di appalto stipulato in data 22.02.2018, condannarsi al pagamento in favore _1
di della somma di euro 66.234,00 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno per l'illegittimo recesso dal contratto di appalto, oltre a rivalutazione e interessi dalla data del recesso alla data dell'effettivo pagamento. in ogni caso: con condanna alla rifusione delle spese di entrambe le fasi del giudizio con
2 distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art 93
c.p.c.”
- per parte impugnata:
“per i motivi esposti in comparsa di costituzione, rigettare l'impugnazione del lodo
e ogni ulteriore domanda proposte dalla società Parte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado”
Motivi della decisione
In fatto
Nel corso del 2017 , titolare dell'impresa individuale _1 _1
, si rivolgeva all'impresa di costruzioni (cui è succeduta
[...] CP_2 [...]
per ottenere un preventivo per la demolizione e successiva Parte_1
erezione di un capannone industriale in Padova e, in data 22 febbraio 2018,
[...]
e procedevano con la sottoscrizione di un Parte_1 Controparte_1
contratto di appalto per le sole opere edilizie che prevedeva un corrispettivo a forfait di euro 220.000,00, oltre iva, con inizio lavori previsto tra gennaio e febbraio.
A partire da maggio 2018, emetteva diverse fatture, che Parte_1 _1
pagava in acconto sulle future opere, e nel settembre 2018 veniva predisposta una variante progettuale, con conseguente nuova computazione economica.
In data 17 luglio 2019, , vista la lettera del 1° aprile 2019 in cui Controparte_1
dichiarava che il contratto d'appalto precedentemente sottoscritto Parte_1
doveva ritenersi “superato a seguito della variazione del computo metrico
3 originario”, chiedeva di procedere alla restituzione dell'area di cantiere e delle somme pagate per lavori non effettuati, riconoscendo che i lavori effettuati per la demolizione del vecchio fabbricato erano stati eseguiti ma che la cifra richiesta di euro 62.461,50 oltre iva era da ritenersi “abnorme”.
, per converso, si dichiarava creditrice della Parte_1 Controparte_1
dell'importo complessivo di euro 76.203,03 per le opere di demolizione e che, pertanto, la differenza in linea capitale era di euro 6.706,97, oltre al risarcimento danni;
indi, proponeva di chiudere la questione trattenendo le rispettive somme e rinunciando a ogni altra pretesa.
Non trovandosi alcun accordo tra le parti, in data 9 agosto 2019, Controparte_1
promuoveva un procedimento per A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Padova, al fine di accertare il congruo corrispettivo spettante a Parte_1
per l'eseguita opera di demolizione.
[...]
Il CTU nominato, ing. , riteneva congruo per i lavori di Persona_1
demolizione effettuati l'importo complessivo di 19.680,80.
Successivamente, a seguito della messa in liquidazione di Parte_1
chiedeva ed otteneva, in data 30 ottobre 2020, decreto inaudita _1
altera parte di sequestro conservativo sui beni della predetta società fino alla concorrenza di euro 85.000,00, eseguito il 6 novembre 2020. Il decreto veniva confermato con ordinanza del Giudice monocratico del 13 novembre 2020 e successivamente dal Collegio in sede di reclamo.
Con domanda di arbitrato notificata il 29 dicembre 2020, si _1
avvaleva della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto del 22
4 febbraio 2018 (“Ogni eventuale divergenza che fosse per sorgere tra le parti contraenti sul modo di esecuzione dei lavori, sui pagamenti, sulla liquidazione finale e in genere per ogni altro rapporto reciproco, in riferimento al presente capitolato contratto, sarà deferita a un collegio arbitrale amichevole, composto da tre persone, due da scegliersi una per parte e la terza da nominarsi d'accordo tra
i primi due ed virgola in difetto, dal presidente dell'ordine degli ingegneri o degli architetti. Il giudizio espresso dal suddetto collegio sarà inappellabile”) chiedendo al Collegio arbitrale di:
- accertare di essere creditore della della somma di euro Parte_1
85.829,42 con conseguente condanna alla restituzione;
- condannare al rimborso delle spese anticipate per il Parte_1
procedimento di Consulenza Tecnica ex art. 696 bis c.p.c. ed alla rifusione delle spese e delle competenze legali della procedura arbitrale, nonché del procedimento di accertamento tecnico preventivo, del procedimento di sequestro conservativo ante causam e del relativo procedimento di reclamo.
In data 2 febbraio 2022 si teneva la prima seduta del Collegio nominato nel corso della quale gli arbitri designati dichiaravano di accettare la nomina e si costituivano in Collegio arbitrale.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, in data 8 marzo 2022,
[...]
eccepiva l'incompetenza del Collegio arbitrale ex art. 817 c.p.c., Parte_1
eccezione reiterata nella memoria di costituzione, con la quale chiedeva di respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, e di condannare al pagamento in suo favore dell'importo di euro Controparte_1
5 76.203,03 a titolo di corrispettivo per i lavori di demolizione e sbancamento, nonché al pagamento dell'importo di euro 66.234,00 a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimo recesso dal contratto di appalto, e per l'effetto, tenuto conto di quanto versato in acconto dalla committente, condannarsi quest'ultima al pagamento della differenza pari a euro 59.437,03.
Con lodo del 12 ottobre 2022, il Collegio arbitrale condannava Parte_1
a rimborsare a i seguenti importi:
[...] Controparte_1
“• la somma di Euro 68.097,36 + iva corrispondenti a € 83.078,78 lordi per differenza tra quanto incassato per le opere contrattuali pari a € 109.840,00 lordi
e quanto effettivamente dovuto e conteggiato da codesto Collegio pari a €
26.761,22 lordi oltre a interessi legali a partire da 7gg dalla richiesta di restituzione formale da parte di _1
• la somma di Euro 5.000,00 + iva corrispondenti a Euro 6.100,00 lordi per le opere di demolizione del solaio conteggiate e pagate nella fattura 17/2018 oltre a interessi legali a partire da 7gg dalla richiesta di restituzione formale da parte di
_1
• rifusione di Euro 5.351,36 quale rifusione delle spese tecniche per l'ATP
• la somma di Euro 12.000,00 oltre accessori di legge, per rifusione delle spese e competenze dell'arbitrato
• la somma di Euro 11.000,00 oltre accessori di legge per le spese legali sostenute da calcolate secondo artt 1-11 DM 55/2014 così suddivise _1
o 2.000,00 € oltre accessori di legge per ATP
6 o 4.000,00 € oltre accessori di legge per arbitrato
o 3.000,00 € oltre accessori di legge per atto sequestro
o 2.000,00 € oltre accessori di legge per reclamo su sequestro”.
In particolare, il Collegio arbitrale, rigettata l'eccezione di incompetenza, effettuava il ricalcolo sulla base delle opere effettivamente svolte avvalendosi del prezziario delle opere pubbliche della Regione Veneto riferito all'anno 2018 e accertava “che i costi per le opere non contrattuali che devono essere riconosciute
a ammontano a Euro 21.935,43 € + iva a cui deve essere detratta Parte_1
la cifra di 5.000,00 € iva per opere già pagate;
la cifra richiesta e trattenuta da
pertanto […] risulta abnorme e fuori mercato”. Parte_1
Il Collegio accertava, inoltre, che “è stata la Controparte_3
con mail prima e lettera poi a dichiarare “il contratto d'appalto sottoscritto a suo tempo deve ritenersi superato”” e quindi ha correttamente _1
ritenuto di chiedere il rimborso degli acconti ricevuti e la restituzione del cantiere nonché di ritenersi libera di appaltare ad altra ditta i lavori di cui al contratto”.
Avverso il lodo, ha proposto impugnazione invocandone la Parte_1
riforma chiedendo la declaratoria di nullità del lodo e la conseguente condanna di al pagamento della somma di euro 66.234,00 a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno per l'illegittimo recesso dal contratto di appalto, oltre a rivalutazione e interessi, dalla data del recesso alla data dell'effettivo pagamento.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione e delle Controparte_1
7 ulteriori domande proposte.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 3 aprile 2025, sostituita da note di trattazione scritta, assegnati alle parti i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'impugnazione è affidata ai seguenti motivi.
Col primo motivo ha lamentato l'irregolare Parte_1
costituzione del Collegio arbitrale per essersi insediato tardivamente dopo oltre un anno dal ricorso promosso da ciò avrebbe comportato Controparte_1
l'incompetenza del Collegio ai sensi dell'art. 817 c.p.c.
Col secondo motivo ha lamentato la nullità del lodo in relazione all'art. 829, n. 4, per aver pronunciato fuori dai limiti della convenzione arbitrale. Il lodo non si sarebbe limitato a esaminare la fondatezza della domanda di restituzione della somma reclamata da e la fondatezza della domanda Controparte_1
riconvenzionale risarcitoria promossa dalla convenuta in conseguenza dell'ingiustificato recesso della committente dall'appalto, ma si sarebbe spinto a quantificare l'entità dei lavori extracontrattuali di demolizione che la società appaltatrice ha svolto in favore della committente, lavori che esulavano dal contratto di appalto che conteneva la clausola compromissoria, comportando così
8 un vizio di extrapetizione.
Col terzo motivo l'appellante ha lamentato la nullità del lodo ex art. 829, n. 5, per mancanza della sottoscrizione del terzo arbitro, ovvero per aver omesso di riportare la dichiarazione prevista dall'art. 823, n. 7 sui motivi per i quali l'arbitro non ha voluto o potuto sottoscrivere la decisione.
Col quarto motivo ha lamentato la nullità del lodo ex art. 829, n. 6, per decorso del termine previsto dall'art. 820 c.p.c., con conseguente estinzione del procedimento ex artt. 820 e 821 c.p.c.
Col quinto motivo ha impugnato il lodo per nullità ex art. 829, n. 9, per violazione del principio del contraddittorio avvenuta dopo l'udienza di convocazione delle parti dell'8 marzo 2022 e l'udienza istruttoria dell'11 maggio 2022, a seguito delle quali il Collegio avrebbe assunto la decisione senza sentire le parti né per la precisazione delle conclusioni né per la discussione della vertenza.
Col sesto motivo ha lamentato la nullità del lodo ex art. 829, n. 11, per contraddittorietà della motivazione in relazione alla domanda di risarcimento del danno da ingiustificato recesso dal contratto. La motivazione del lodo sarebbe contraddittoria nella misura in cui nel rigettare la domanda di risarcimento del danno formulata da , afferma che la società appaltatrice avrebbe Parte_1
unilateralmente risolto il contratto nonostante le evidenze processuali
9 dimostrassero il contrario.
Col settimo motivo l'appellante ha lamentato la nullità del lodo ex art. 829, n. 12, per omessa pronuncia sulla pregiudiziale eccezione relativa alla tardiva costituzione del Collegio arbitrale.
L'impugnazione non è fondata e non può trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente ricordare che il giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale (art. 827 c.p.c.) non è un giudizio di appello. L'impugnante può richiedere la dichiarazione di nullità del lodo, ma non la riforma della decisione degli arbitri. Solo a seguito dell'accertamento della nullità, per causa specificatamente indicata dalla legge (art. 829 c.p.c.), si apre la fase rescissoria con possibilità per il Giudice di conoscere il merito della vicenda.
Inoltre, il giudizio di nullità si presenta a critica vincolata ed è proponibile nei soli limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c. Vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, coerente con la sua natura rescindente e con la necessità di consentire al Giudice e alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma (cfr. Cass. n.27321/2020).
Ciò premesso, va rilevato che trova applicazione alla presente controversia il testo degli artt. 827 e seguenti c.p.c. quale novellato dal d. lgs. n.
10 40/2006, normativa questa che si applica agli arbitrati la cui domanda sia stata proposta dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo, e pertanto anche al presente.
Va altresì osservato che, nonostante il tenore della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto del 22 febbraio 2018 potesse far ritenere che le parti avevano inteso prevedere un arbitrato irrituale (significativo in tal senso è il riferimento al “collegio arbitrale amichevole”), gli arbitri di fatto hanno poi reso il lodo nelle forme di cui all'art. 816 e segg. c.p.c., ossia un lodo rituale, pertanto impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art.827 e segg. c.p.c. (v. Cass.
n.6140/2024).
Venendo alla disamina dei singoli motivi si osserva quanto di seguito esposto.
Il primo motivo di impugnazione, relativo alla irregolare e asserita tardiva costituzione del Collegio arbitrale con conseguente vizio di incompetenza e/o decadenza degli arbitri ex art.817 c.p.c., non può trovare accoglimento
Gli arbitri hanno rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dal patrocinio di nella prima difesa successiva alla costituzione del Collegio Parte_1
arbitrale, con motivazione ampiamente esaustiva e condivisibile che di seguito si riporta:
“Secondo il parere del collegio Arbitrale la richiesta di incompetenza deve essere rigettata in quanto secondo l'art 813 c.p.c il giudizio arbitrale ha inizio con
l'accettazione da parte degli arbitri dell'incarico, che deve avvenire per iscritto a pena di nullità, i quali solo dopo tale accettazione costituiscono collegio arbitrale,
11 nominano il presidente, stabiliscono la sede dell'arbitrato, tutto questo è avvenuto in data 02/02/2022.
Nello specifico
• Gli arbitri sono stati nominati ai sensi dell'art 810 c.p.c
• Dalla nomina degli arbitri nessuna comunicazione è pervenuta dalle parti agli arbitri designati
• Gli arbitri hanno formalmente accettato l'incarico per iscritto nel verbale di prima riunione (verbale del 02/02/2022) ai sensi dell'art 813 c.p.c. e sempre secondo tale articolo decorrono i termini per la pronuncia del lodo. Sempre secondo tale articolo il giudizio arbitrale ha inizio con l'accettazione da parte degli arbitri, che deve avvenire per iscritto a pena di nullità, e questo è avvenuto in data
02/02/2022
• Nella prima riunione (verbale del 02/02/2022) il collegio ha fissato la sede dell'arbitrato ai sensi dell'art 816c.pc. non esseno pervenuta alcuna indicazione dalle parti
• L'art 813 bis c.p.c. recita che “l'arbitro che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d'arbitrato” e questo non è avvenuto e più precisamente nessuna delle parti ha trasmesso diffida né prima ne dopo la costituzione del collegio, si precisa che prima della riunione del 02/02/2022 non vi erano arbitri ma solo nomine in quanto solo in tale data gli stessi hanno accettato
l'incarico quindi sono divenuti Arbitri e costituito collegio Arbitrale
• Nessuna ricusazione o proposta di ricusazione è stata presentata dalle parti
12 • Le parti non hanno, con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissato un termine per la pronuncia del lodo pertanto gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina ai sensi dell'art 820 c.p.c; l'accettazione della nomina, si ribadisce, è avvenuta formalmente alla prima riunione utile ai sensi dell'art 813 c.p.c in data 02/02/2022 come da verbale in pari data
Infine si risponde a quanto scritto dall'avv Sommaio nella prima memoria
“all'ingiustificato ritardo con cui il Presidente, una volta nominato, ha costituito il Collegio, ossia dopo ben 7 mesi dalla sua nomina”
• Il presidente viene nominato su proposta degli arbitri solo dopo che questi abbiano accettato la nomina/incarico, (avvenuta alla prima riunione utile) e lo stesso arbitro deve accettare la carica di presidente;
come ben si evince dal
Verbale di costituzione del collegio arbitrale questo è avvenuto in data 02/02/2022 quindi il presidente essendo stato nominato ed avendo egli accettato l'incarico solo tale data non può essere accusato di 7 mesi di ritardo per la costituzione del collegio. Prima di tale data i tecnici sono solo stati nominati dalle parti o designati da terzi, per diventare arbitri gli stessi devono accettare l'incarico art 813 c.p.c che recita “L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione” in questo caso nel verbale della prima riunione 02/02/2022.”.
Come correttamente osservato nella decisione impugnata, l'art.813 bis c.p.c. si riferisce ad omissioni o ritardi successivi alla costituzione dell'organo arbitrale sicché i presupposti individuati dalla norma non si sono verificati.
13 Va inoltre osservato che l'art.813 ter c.p.c. attiene alla responsabilità degli arbitri ed alla possibilità di esercitare nei loro confronti azione di responsabilità per danni cagionati in ipotesi di dolo o colpa grave dell'arbitro dichiarato decaduto o che ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo oppure ha omesso o impedito la pronuncia del lodo nel termine fissato. Anche in questo caso il richiamo normativo esula dal profilo della validità del lodo, con conseguente rigetto del motivo.
Per la ragioni sopra esposte anche il settimo motivo, relativo alla nullità del lodo per omessa pronuncia sulla eccezione pregiudiziale relativa alla decadenza del
Collegio dalla potestas iudicandi; si è visto, infatti, che non vi è omessa pronuncia, bensì motivato rigetto dell'eccezione proposta.
E' altresì infondato anche il quarto motivo di impugnazione, relativo alla asserita nullità del lodo ex art. 829 n.6 c.p.c. per decorso del termine previsto dall'art. 820
c.p.c. e conseguente sopravvenuta estinzione del procedimento per decadenza del
Collegio ai sensi degli artt.820 e 821 c.p.c.; l'art.821 c.p.c. prevede infatti che il termine di decadenza di 240 giorni previsto dall'art.820 c.p.c. “non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la decadenza”, mentre nel caso di specie il presupposto previsto dalla norma in questione (ossia la notifica di avvalersi della decadenza prima della pronuncia del lodo) non si è verificato.
14 Il secondo motivo di impugnazione, sulla nullità del lodo in relazione all'art.829 n.
4 c.p.c. per avere pronunciato fuori dai limiti della convenzione arbitrale, non può trovare accoglimento, considerato che la domanda di arbitrato era volta ad ottenere la condanna di alla restituzione della somma corrispondente agli Parte_1
importi versati in acconto sulle future opere mai realizzate (pari ad euro
109.840,00) detratto l'importo delle opere extra capitolato eseguite dall'appaltatrice per la demolizione (quantificato nell'ATP dell'ing. in Per_1
euro 19,680,80 oltre ad IVA e riconosciuto dal Collegio arbitrale nell'importo di euro 21.935,43 oltre ad IVA).
La domanda di arbitrato – la cui ammissibilità non risulta contestata da
[...]
nel corso del procedimento arbitrale – ed il contenuto del lodo Parte_1
appaiono coerenti con la previsione di cui all'art. 808 quater c.p.c. per cui “Nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”.
È infondato anche il terzo motivo di impugnazione, sulla nullità del lodo ex art.829
n.5 c.p.c. per mancanza della sottoscrizione del terzo arbitro ovvero per aver omesso di riportare la dichiarazione prevista dall'art.823 n.7 c.p.c. (“La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso [il lodo] è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo”); nel verbale del
12 ottobre 2022, di deliberazione del lodo, da considerarsi parte integrante del lodo
15 stesso, è infatti contenuta la seguente dichiarazione: “il Geom. partecipa Pt_3
a tutta Codesta Seduta del Collegio Arbitrale in qualità di Arbitro designato. Il
Geom. dichiara di non sottoscrivere il Lodo per i motivi già espressi”. Pt_3
Con il quinto motivo di impugnazione, riconduce la nullità del Parte_1
lodo alla violazione del principio del contraddittorio ex art. 829 n.9 c.p.c. per avere il Collegio arbitrale “dopo la convocazione delle parti dell'8 marzo 2022 e
l'udienza istruttoria dell'11 maggio 2022 … assunto la decisione senza neppure sentire le parti né per la precisazione delle conclusioni né per la discussione della vertenza.”.
Il motivo va rigettato.
La violazione del contraddittorio assume rilievo, ai fini della nullità del lodo, qualora si discuta di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire ed implica una verifica in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio ed alla effettiva sussistenza del pregiudizio arrecato al diritto di difesa, così come rappresentato dalla parte che se ne duole (v. Cass. 18600/2020). Nel caso di specie tale pregiudizio non è minimamente indicato e la doglianza stessa non attiene alla sfera del corretto esercizio del diritto di difesa nel rispetto della paritaria posizione delle parti;
inoltre, dal verbale dell'8 marzo 2022, risulta che il Collegio arbitrale assegnava “alla parte ricorrente il termine di 15gg, dalla data odierna, quindi entro il 23/03/2022 per il deposito di memorie contenenti tutte le domande, eccezioni, richieste anche istruttorie e per la produzione della relativa documentazione di sostegno;
alla parte convenuta il termine di 15gg, dal
16 24/03/2022, quindi entro il 08/04/2022 per il deposito di memorie di replica contenenti tutte le domande, eccezioni, richieste anche istruttorie e per la produzione della relativa documentazione di sostegno. Tali memorie saranno trasmesse nelle forme e more previste per legge tramite PEC. Il Collegio Arbitrale assegna alle parti ulteriori 15gg+15gg per le rispettive repliche”.
All'udienza del 11 maggio 2022, le parti e i rispettivi legali venivano sentiti dal collegio arbitrale che chiedeva loro le precisazioni ritenute necessarie (v. doc. 23).
Con il sesto motivo l'impugnante sostiene la nullità del lodo ex art.829 n.11 c.p.c.
“per contraddittorietà della motivazione in relazione alla domanda di risarcimento del danno da ingiustificato recesso dal contratto promossa da Parte_1
e “travisamento delle risultanze istruttorie”.
[...]
Neppure tale motivo può essere accolto.
Il Giudice di legittimità ha chiarito che il vizio di nullità del lodo in quanto contenente “disposizioni contraddittorie” richiede una inconciliabilità tra le parti del dispositivo ovvero tra parti della motivazione di tale entità da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione (Cass. 15136/2000). Nell'ambito di tale orientamento si è affermato il principio per cui in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie “non corrisponde
a quella dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le
17 diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass.11895/2014; 1258/2016).
Così delineato l'ambito di rilevanza del vizio previsto dal n. 11 dell'art. 829 c.p.c., la deduzione di una nullità ai sensi della citata disposizione normativa esige la positiva verifica di una contraddittorietà fra i vari capi del dispositivo ovvero fra quanto statuito nel dispositivo del lodo e quanto ritenuto in motivazione, mentre – nel caso di specie – la denuncia ha ad oggetto lo sviluppo motivazionale che, per converso, è del tutto idoneo a evidenziare l'iter logico e giuridico seguito dal
Collegio arbitrale per pervenire alla decisione.
Per tutte le ragioni esposte, l'impugnazione del lodo va rigettata.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico di
[...]
, secondo la regola della soccombenza, e vanno Parte_1
liquidate in base ai parametri medi, per cause di valore indeterminabile, di cui al
DM 55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'impugnazione;
18 2. condanna alla rifusione a favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in euro 6.960,00 _1
per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di . Parte_1
Venezia, 9 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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