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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 577 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
Angela Matarrese e Maurizio Sansone, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del presidente e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Quarato, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 15.2.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO § 1
Con atto di citazione del 25.9.2014, ha citato in giudizio la Parte_1 CP_1
per sentirla condannare, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., al risarcimento dei
[...]
danni patiti in seguito al sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto.
Era, infatti, accaduto che in data 18.11.2013, intorno alle 9.30 circa, sulla Strada
Provinciale 47 NO – San Michele Salentino, al Km. 6+750 circa, in c.da Specchia,
l'attore, alla guida della autovettura “Fiat NT”, tg BE 370KT, di proprietà di giunto in prossimità di una curva destrorsa aveva perso il controllo Persona_1
del veicolo, uscendo fuori strada sul lato destro di marcia, ed aveva abbattuto dapprima una palina segnaletica per poi arrestare la propria corsa molti metri più avanti contro un albero di ulivo secolare. A causa dell'impatto, l'attore aveva subito lesioni ed era stato trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di mentre il veicolo aveva CP_1
riportato danni tali da comportarne la rottamazione. Sul luogo del sinistro e nell'immediatezza dello stesso, erano intervenuti per prestare soccorso e per i rilievi del caso i Vigili del Fuoco di Francavilla Fontana, i sanitari del 118, i Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale di NO ed una squadra di intervento della Provincia di CP_1
L'attore, nella ricostruzione dell'accaduto, fornita nell'atto di citazione, ha affermato che la responsabilità del sinistro dovesse essere addebitata alla pericolosità intrinseca della strada (per scivolosità della stessa, mancanza di adeguata segnaletica e di barriere protettive), ed ha pertanto chiesto, previa declaratoria della responsabilità della in qualità di Ente proprietario della strada, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cc, CP_1
…”condannarsi la stessa al pagamento in favore dell'attore della CP_1 complessiva somma di € 2500 per danni materiali, € 7980,00 a titolo di ITT (GG 60), €
3990,00 per ITP (gg 60), oltre spese mediche sostenute e sostenende, nonché al risarcimento a titolo di danno morale ed esistenziale nella misura di ragione, oltre alla maggiore somma dovuta a titolo di postumi invalidanti, nonché al danno patrimoniale e da perdita di chance, e comunque condannarla al pagamento delle somme maggiori o minore ritenute di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi”. I postumi invalidanti erano stati quantificati dallo stesso attore, nella misura di € 416.643,00, mentre il danno patrimoniale e da perdita di chance in € 90.000,00.
pag. 2/11 La Provincia di si è costituita in giudizio ed ha chiesto “..rigettarsi la domanda CP_1
attorea, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, dalla provincia di accertare e dichiarare CP_1 che il sinistro de quo è imputabile esclusivamente alla condotta di guida dell'attore, non consona alle norme del c.d.s; in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere il concorso di colpa nella causazione del sinistro, con prevalente imputabilità dell'accaduto al conducente;
solo in via meramente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la sola somma di € 2810,19, per n. 3 mensilità residue relative al termine della ferma prefissata;
”.
La causa è stata istruita a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della
, prova testi e CTU tecnico-ricognitiva volta ad accertare la dinamica del CP_1
sinistro.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi, con sentenza n. 670 del
04.05.2021 ha rigettato la domanda risarcitoria di ed ha condannato Parte_1
l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, operato una ricostruzione della dinamica dei fatti e dello stato dei luoghi partendo dalle circostanze riferite dai testimoni intervenuti sul luogo del sinistro
(agenti delle FF.OO. e , unico testimone oculare) e non contestate in Tes_1
giudizio;
- facendo poi riferimento a quanto chiarito dal CTU, ha escluso che l'eventuale presenza del guard-rail avrebbe avuto una qualche efficacia ai fini del contenimento dei danni dovuti all'uscita fuori strada dell'auto condotta dall'attore;
- ha anche escluso l'applicabilità dell'art. 17 del c.d. s. e dell'art. 26 del regolamento attuativo del c.d.s. con riferimento alla presenza dell'ulivo al margine della carreggiata
“considerata l'età verosimilmente secolare dell'ulivo contro cui è avvenuto l'impatto”;
pag. 3/11 - in accordo con quanto affermato dal CTU nell'elaborato peritale ha dunque sancito la
“non imputabilità del fatto per cui è causa alle caratteristiche e condizioni della strada in questione”;
- ha, invero, ritenuto più probabile che “l'improvvisa deviazione dell'auto condotta dall'attore verso l'interno della curva percorsa deve essere, invece, ascritta a una manovra, istintiva o involontaria, dell'attore medesimo”;
- ha, pertanto, escluso che “le conseguenze lesive di tale manovra, per le ragioni sopra specificate, - possano -, anche parzialmente, essere ascritte a supposte omissioni dell'ente convenuto, proprietario e custode della strada”.
§ 2
Avverso la sentenza n. 670/2021 del tribunale di Brindisi ha proposto appello Parte_1
ed ha chiesto che, in riforma di tale provvedimento, e previa sospensione della
[...]
sua efficacia, fosse accertata la responsabilità della in qualità di Controparte_1
ente proprietario della strada ai sensi degli art. 2043 e 2051 c.c. nella causazione del sinistro, con condanna della stessa al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 7.980,00 a titolo di ITT (GG 60), euro 3.990,00 per ITP (gg 60), nonché al risarcimento a titolo di danno morale ed esistenziale, oltre alla maggiore somma dovuta a titolo di postumi invalidanti, quantificata in € 416.643,00 nonché al danno patrimoniale e da perdita di chance quantificati in € 90.000,00, e comunque con condanna al pagamento delle somme maggiori o minore ritenute di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi. L'appellante ha, altresì, chiesto il rinnovo della CTU sulla dinamica del sinistro e l'ammissione della CTU medico-legale per l'esatta quantificazione dei danni fisici patiti. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado.
La si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1
con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 13.3.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/11 § 3
L'appello si articola in quattro motivi tutti strettamente commessi tra loro.
- Con il primo motivo di gravame, ha dedotto che il tribunale avrebbe Parte_1
omesso di tenere in debita considerazione le risultanze istruttorie emerse in corso di causa (fra tutte i rapporti sul sinistro della polizia municipale e del capo cantoniere) in cui: - si dà conto della scivolosità della strada;
viene descritta la dinamica del sinistro dal teste , che aveva appena assistito all'incidente; - viene dato atto della Tes_1 presenza dell'albero d'ulivo posto a 3 metri dal ciglio esterno della banchina stradale;
- viene dato atto dell'assenza di segnali stradali indicanti il limite di velocità prima della curva, sicché a fare da parametro di riferimento deve essere l'art. 142 co.1 c.d.s.), dando invece maggior rilievo a quanto affermato dal consulente tecnico nel suo elaborato peritale che risulta essere “in palese contraddizione con quanto emerso dagli accertamenti di cui innanzi e anche in palese contraddizione con la testimonianza resa dal teste oculare ”(cfr. in tal senso atto di appello . Il CTU, invero, Tes_1 Pt_1
avrebbe omesso di esaminare e dar conto delle condizioni del manto stradale e avrebbe fornito una ricostruzione relativa alla dinamica del sinistro del tutto contraddittoria rispetto a quella fornita dagli agenti di Polizia Municipale nell'immediatezza dei fatti.
- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il passaggio della sentenza di prime cure in cui il tribunale “sposando acriticamente le deduzioni del
CTU” (cfr. atto di appello di ha affermato di “concordare con le valutazioni del Pt_1
CTU in ordine alla non imputabilità del fatto per cui è causa alle caratteristiche e alle condizioni della strada in questione. Ove, infatti, il sinistro fosse avvenuto a causa di una perdita di aderenza dovuta alla scivolosità del manto stradale, il veicolo avrebbe seguito la spinta naturalmente impressa dalla forza centrifuga verso l'esterno della curva : l'improvvisa deviazione (così la descrive il teste , che proveniva dalla Tes_1 direzione contraria) dell'auto condotta dall'attore verso l'interno della curva percorsa deve essere invece ascritta a manovra, istintiva o volontaria, dell'attore medesimo (il ctu ipotizza una qualche turbativa laterale, proveniente dalla strada perpendicolare, oppure una distrazione momentanea” Invero, il teste nulla ha riferito circa una Tes_1
“improvvisa deviazione” dovuta da un non precisato “ostacolo”.
pag. 5/11 - Con il terzo motivo di gravame, parte appellante è tornata a censurare la CTU ritenuta
“deficitaria e sotto molti aspetti priva di ogni logicità”. In particolare, ha affermato che avrebbe errato il consulente tecnico ad utilizzare il coefficiente corrispondente alla
“pietra liscia bagnata” per calcolare la “velocità al limite dello sbandamento”. Invero, sarebbe stato più opportuno riferirsi al coefficiente di aderenza previsto per il ghiaccio, anche in considerazione di quanto dichiarato dal teste che nel verbale di Polizia Tes_1
Municipale avrebbe dichiarato che il manto stradale “fosse scivolosissimo tanto è vero che addirittura si faticava a stare in piedi” (virgolettato riportato nell'atto d'appello di
. Pt_1
- Con il quarto motivo di gravame, infine, ha ribadito che avrebbe errato il tribunale a non ritenere l'ente proprietario della strada responsabile per il sinistro occorso, stante la
“palmare ed evidente pericolosità intrinseca del tratto stradale interessato al sinistro”, invero “nel caso che ci occupa non solo l'Ente non ha ritenuto di apporre le barriere di contenimento (guardrail), ma ha omesso ogni e qualsiasi tipo di intervento volto a garantire la sicurezza: non vi sono limitatori di velocità, non vi sono segnali complementari (art.42 CdS) destinati a evidenziare il tracciato stradale, non vi è segnaletica orizzontale sul piano viario, non vi sono dissuasori di velocità. E quel che appare ancor più grave le condizioni del manto stradale sono talmente vecchie e vetuste da aver compromesso la normale aderenza dei pneumatici, sicché in particolari condizioni climatiche (come quelle al momento del sinistro) la strada diventa talmente scivolosa da essere paragonabile ad una strada ghiacciata” (cfr. atto di appello
. Pt_1
I motivi sono infondati.
, unico testimone oculare dei fatti sentito nell'immediatezza dei fatti dagli Tes_1
agenti della Polizia Municipale, ha dichiarato che mentre percorreva la S.P. NO -
San Michele Salentino, con direzione NO, all'altezza della c.da Specchia, ha notato una Fiat NT provenire da NO (dunque dal senso di macia opposto al suo) “che all'uscita della curva slittava sull'asfalto viscido e usciva di strada andando ad abbattere una palina segnaletica e successivamente sbatteva contro un albero di ulivo, entrambi posti a destra rispetto al suo senso di marcia” (cfr. rapporto Polizia
Municipale di NO del 19.11.2013).
pag. 6/11 Lo stesso testimone, chiamato a deporre in udienza, con riferimento alla dinamica del sinistro ha fornito una descrizione più dettagliata affermando “di aver visto all'improvviso l'auto di ruotare su sé stessa e andare a finire su un palo di Pt_1 segnalazione stradale. In seguito dell'impatto al palo, il palo non si spezzava ma si curvava facendo sollevare interamente la zavorra di cemento che sostiene il palo, zavorra che ha determinato il sollevamento dell'auto girandola e facendola impattare contro un ulivo secolare lì presente”. Con riferimento al manto stradale ha poi riferito che “è vero che il manto stradale era scivolosissimo tanto è vero che si faceva fatica a stare in piedi.” Per poi aggiungere che “quel giorno erano presenti sul posto anche due signore in bicicletta, le quali atteso lo stato scivoloso del manto stradale lasciarono le biciclette e proseguirono a piedi portando a mano le bici”. (cfr. verbale udienza
1°grado del 15.2.2016).
Dunque, al contrario di quanto affermato dalla difesa di parte appellante, alla presenza sul luogo di queste due donne in bicicletta e alla loro riferita difficoltà a stare in piedi tanto l'asfalto era viscido, si fa riferimento per la prima volta solo in udienza,
(contraddicendo peraltro quanto affermato dalla difesa del nei propri scritti Pt_1 difensivi che più volte ha definito “unico teste oculare dei fatti”). Non Tes_1
risulta, poi, che le due donne siano mai state identificate ed abbiano confermato l'episodio riferito da . Tale riferita circostanza risulta, pertanto, inattendibile. Tes_1
E', tuttavia, necessario soffermarsi ancora su tale questione in quanto essa viene utilizzata dalla difesa di per operare una contestazione specifica Parte_1 all'operato del CTU con riferimento al coefficiente utilizzato dal perito per calcolare la
“velocità al limite dello sbandamento”. L'appellante ha, in proposito, sostenuto che il
CTU avrebbe dovuto utilizzare il coefficiente previsto per il ghiaccio (stante l'incapacità delle due donne di stare in piedi) in luogo di quello effettivamente utilizzato
(“pietra liscia bagnata”).
Giova, in proposito, evidenziare che la scelta del coefficiente da utilizzare rientra tra le valutazioni che il consulente è chiamato ad operare proprio in virtù delle specifiche competenze dallo stesso possedute.
Inoltre, appare opportuno rammentare che tali contestazioni, già formulate in primo grado dal consulente di parte di mediante le osservazioni alla bozza di CTU, Pt_1
pag. 7/11 non sono state analizzate nel merito dal consulente d'ufficio in quanto depositate tardivamente.
Ad ogni modo, pur senza entrare nel merito di una valutazione squisitamente tecnica operata dal CTU, si può senz'altro affermare che equiparare l'asfalto ad una lastra ghiacciata, in assenza di qualsivoglia fenomeno atmosferico che giustifichi un simile evenienza, appare del tutto fuori luogo.
Tornando poi al verbale redatto dalla Polizia Municipale, da ritenere senza dubbio il documento più attendibile e genuino proprio perché redatto nell'immediatezza dell'evento, vengono annotate schematicamente le seguenti informazioni
“PARTICOLARITA' DELLA STRADA: curva a visuale libera. TIPO DI STRADA: A unica carreggiata, Doppio Senso, A due corsie. PAVIMENTAZIONE: asfalto.
CONDIZIONE DELLA STRADA: Senza anomalie. FONDO STRADALE: asfalto viscido
a seguito della brina notturna. TEMPO: Cielo sereno.”
I verbalizzanti danno poi atto che “sulla carreggiata non erano visibili tracce di frenata, né altri segni relativi all'incidente in argomento”. Con riferimento alla dinamica la ricostruiscono nei seguenti termini “il conducente (…) effettuava una curva
a destra segnalata;
all'uscita della stessa. A causa dell'asfalto viscido dalla brina notturna, perdeva il controllo del mezzo uscendo dalla carreggiata. (..) il veicolo uscendo dalla carreggiata percorreva tre metri, lasciando segni sul terreno prima dell'impatto contro la palina segnaletica, collocata a destra rispetto alla sua direzione di marcia a circa due metri dal margine della carreggiata;
continua la sua corsa per 14 metri finendo contro il tronco di un albero di ulivo presente in loco, senza lasciare ulteriori segni sul terreno”. Specificano, infine, che “ad una distanza di circa 150 mt dal luogo teatro del sinistro è posizionata una palina segnaletica indicante "strada sdrucciolevole" e
"banchina pericolosa”.
A tale descrizione dello stato dei luoghi, il CTU, dopo aver visionato le foto allegate al rapporto della Polizia Municipale, ha inoltre puntualizzato che: “lungo tutta la parte interna della curva, ossia la destra, in banchina erano installati pali della pubblica illuminazione con alimentazione fotovoltaica adeguatamente muniti di idonei pannelli
pag. 8/11 verticali a strisce oblique alternate bianche e nere e completati con cartelli di
"passaggio obbligatorio a sinistra".
“La segnaletica verticale, chiaramente visibile, aveva informato l'attore: della presenza dell'intersezione e della curva a destra, della banchina pericolosa per 7 km e della strada sdrucciolevole”.
Sebbene, dunque, sul luogo del sinistro non fossero presenti segnali indicanti i limiti di velocità erano comunque presenti segnali di pericolo (intersezione, curva e manto sdrucciolevole) da tenere in debita considerazione.
Il conducente avrebbe, pertanto, dovuto adattare la sua condotta di guida allo Pt_1
stato dei luoghi adeguatamente e preventivamente segnalati.
L'appellante nella sua narrazione dei fatti ha, invece, addebitato l'evento dannoso alla
“eccessiva scivolosità del manto stradale” ed “alla pericolosità intrinseca della strada
(per scivolosità della stessa, mancanza di adeguata segnaletica e di barriere protettive)” (cfr. atto di appello . Pt_1
Sia il CTU che gli agenti intervenuti nell'immediato non hanno, tuttavia, riscontrato difetti di manutenzione del manto stradale né anomalie dello stesso.
Occorre, inoltre rammentare che la prova del nesso causale tra l'evento dannoso (perdita di controllo della vettura e uscita di strada con conseguente impatto contro un albero) e la mancata manutenzione del manto stradale rimane a carico di chi la invoca.
Nel caso in esame tale onere non è stato assolto dall'appellante, il quale, si è limitato ad evidenziare che l'asfalto fosse viscido a causa della brina notturna e dunque sdrucciolevole (come adeguatamente segnalato).
L'appellante non ha neppure evidenziato cosa avrebbe potuto fare Pt_1 concretamente l'ente proprietario del tratto stradale, per ovviare alla scivolosità del manto stradale causato dalla brina notturna.
L'appellante si è limitato a denunciare la mancanza di guard-rail e l'eccessiva vicinanza dell'ulivo al margine della carreggiata.
Come correttamente enunciato dal CTU e fatto proprio dal tribunale in sentenza, per tale tratto stradale non era previsto l'obbligo di installazione del guard-rail e per l'albero in questione, trattandosi di ulivo secolare non possono trovare applicazione le disposizioni del c.d.s. dettate per la piantumazione degli alberi al margine della carreggiata.
pag. 9/11 Si può, pertanto, concludere che nel caso de quo l'attribuzione della responsabilità del sinistro all'Ente proprietario della strada sul presupposto della cattiva condizione del manto stradale reso viscido dalla brina notturna, quale causa che ha determinato il sinistro, resta priva di prova sia che si la si voglia qualificare ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia che la si voglia qualificare ai sensi dell'art. 2043 c.c.
La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale vale infatti ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica (cfr. in tal senso cass. n. 22419/17; n. 11753/17; n. 19638/16; n.
12174/16).
Si può, pertanto, affermare che la perdita di controllo del veicolo sia da ascrivere ad una condotta di guida inadeguata allo stato dei luoghi, come concluso dal CTU dovuta ad impudenza o a distrazione.
Per tutte queste ragioni, la sentenza impugnata deve essere confermata.
§ 4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, rigetta l'appello condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del giudizio di appello che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17.6.2025
pag. 10/11 Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 577 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
Angela Matarrese e Maurizio Sansone, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del presidente e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Quarato, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 15.2.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO § 1
Con atto di citazione del 25.9.2014, ha citato in giudizio la Parte_1 CP_1
per sentirla condannare, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., al risarcimento dei
[...]
danni patiti in seguito al sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto.
Era, infatti, accaduto che in data 18.11.2013, intorno alle 9.30 circa, sulla Strada
Provinciale 47 NO – San Michele Salentino, al Km. 6+750 circa, in c.da Specchia,
l'attore, alla guida della autovettura “Fiat NT”, tg BE 370KT, di proprietà di giunto in prossimità di una curva destrorsa aveva perso il controllo Persona_1
del veicolo, uscendo fuori strada sul lato destro di marcia, ed aveva abbattuto dapprima una palina segnaletica per poi arrestare la propria corsa molti metri più avanti contro un albero di ulivo secolare. A causa dell'impatto, l'attore aveva subito lesioni ed era stato trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di mentre il veicolo aveva CP_1
riportato danni tali da comportarne la rottamazione. Sul luogo del sinistro e nell'immediatezza dello stesso, erano intervenuti per prestare soccorso e per i rilievi del caso i Vigili del Fuoco di Francavilla Fontana, i sanitari del 118, i Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale di NO ed una squadra di intervento della Provincia di CP_1
L'attore, nella ricostruzione dell'accaduto, fornita nell'atto di citazione, ha affermato che la responsabilità del sinistro dovesse essere addebitata alla pericolosità intrinseca della strada (per scivolosità della stessa, mancanza di adeguata segnaletica e di barriere protettive), ed ha pertanto chiesto, previa declaratoria della responsabilità della in qualità di Ente proprietario della strada, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cc, CP_1
…”condannarsi la stessa al pagamento in favore dell'attore della CP_1 complessiva somma di € 2500 per danni materiali, € 7980,00 a titolo di ITT (GG 60), €
3990,00 per ITP (gg 60), oltre spese mediche sostenute e sostenende, nonché al risarcimento a titolo di danno morale ed esistenziale nella misura di ragione, oltre alla maggiore somma dovuta a titolo di postumi invalidanti, nonché al danno patrimoniale e da perdita di chance, e comunque condannarla al pagamento delle somme maggiori o minore ritenute di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi”. I postumi invalidanti erano stati quantificati dallo stesso attore, nella misura di € 416.643,00, mentre il danno patrimoniale e da perdita di chance in € 90.000,00.
pag. 2/11 La Provincia di si è costituita in giudizio ed ha chiesto “..rigettarsi la domanda CP_1
attorea, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, dalla provincia di accertare e dichiarare CP_1 che il sinistro de quo è imputabile esclusivamente alla condotta di guida dell'attore, non consona alle norme del c.d.s; in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere il concorso di colpa nella causazione del sinistro, con prevalente imputabilità dell'accaduto al conducente;
solo in via meramente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la sola somma di € 2810,19, per n. 3 mensilità residue relative al termine della ferma prefissata;
”.
La causa è stata istruita a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della
, prova testi e CTU tecnico-ricognitiva volta ad accertare la dinamica del CP_1
sinistro.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi, con sentenza n. 670 del
04.05.2021 ha rigettato la domanda risarcitoria di ed ha condannato Parte_1
l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, operato una ricostruzione della dinamica dei fatti e dello stato dei luoghi partendo dalle circostanze riferite dai testimoni intervenuti sul luogo del sinistro
(agenti delle FF.OO. e , unico testimone oculare) e non contestate in Tes_1
giudizio;
- facendo poi riferimento a quanto chiarito dal CTU, ha escluso che l'eventuale presenza del guard-rail avrebbe avuto una qualche efficacia ai fini del contenimento dei danni dovuti all'uscita fuori strada dell'auto condotta dall'attore;
- ha anche escluso l'applicabilità dell'art. 17 del c.d. s. e dell'art. 26 del regolamento attuativo del c.d.s. con riferimento alla presenza dell'ulivo al margine della carreggiata
“considerata l'età verosimilmente secolare dell'ulivo contro cui è avvenuto l'impatto”;
pag. 3/11 - in accordo con quanto affermato dal CTU nell'elaborato peritale ha dunque sancito la
“non imputabilità del fatto per cui è causa alle caratteristiche e condizioni della strada in questione”;
- ha, invero, ritenuto più probabile che “l'improvvisa deviazione dell'auto condotta dall'attore verso l'interno della curva percorsa deve essere, invece, ascritta a una manovra, istintiva o involontaria, dell'attore medesimo”;
- ha, pertanto, escluso che “le conseguenze lesive di tale manovra, per le ragioni sopra specificate, - possano -, anche parzialmente, essere ascritte a supposte omissioni dell'ente convenuto, proprietario e custode della strada”.
§ 2
Avverso la sentenza n. 670/2021 del tribunale di Brindisi ha proposto appello Parte_1
ed ha chiesto che, in riforma di tale provvedimento, e previa sospensione della
[...]
sua efficacia, fosse accertata la responsabilità della in qualità di Controparte_1
ente proprietario della strada ai sensi degli art. 2043 e 2051 c.c. nella causazione del sinistro, con condanna della stessa al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 7.980,00 a titolo di ITT (GG 60), euro 3.990,00 per ITP (gg 60), nonché al risarcimento a titolo di danno morale ed esistenziale, oltre alla maggiore somma dovuta a titolo di postumi invalidanti, quantificata in € 416.643,00 nonché al danno patrimoniale e da perdita di chance quantificati in € 90.000,00, e comunque con condanna al pagamento delle somme maggiori o minore ritenute di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi. L'appellante ha, altresì, chiesto il rinnovo della CTU sulla dinamica del sinistro e l'ammissione della CTU medico-legale per l'esatta quantificazione dei danni fisici patiti. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado.
La si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1
con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 13.3.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/11 § 3
L'appello si articola in quattro motivi tutti strettamente commessi tra loro.
- Con il primo motivo di gravame, ha dedotto che il tribunale avrebbe Parte_1
omesso di tenere in debita considerazione le risultanze istruttorie emerse in corso di causa (fra tutte i rapporti sul sinistro della polizia municipale e del capo cantoniere) in cui: - si dà conto della scivolosità della strada;
viene descritta la dinamica del sinistro dal teste , che aveva appena assistito all'incidente; - viene dato atto della Tes_1 presenza dell'albero d'ulivo posto a 3 metri dal ciglio esterno della banchina stradale;
- viene dato atto dell'assenza di segnali stradali indicanti il limite di velocità prima della curva, sicché a fare da parametro di riferimento deve essere l'art. 142 co.1 c.d.s.), dando invece maggior rilievo a quanto affermato dal consulente tecnico nel suo elaborato peritale che risulta essere “in palese contraddizione con quanto emerso dagli accertamenti di cui innanzi e anche in palese contraddizione con la testimonianza resa dal teste oculare ”(cfr. in tal senso atto di appello . Il CTU, invero, Tes_1 Pt_1
avrebbe omesso di esaminare e dar conto delle condizioni del manto stradale e avrebbe fornito una ricostruzione relativa alla dinamica del sinistro del tutto contraddittoria rispetto a quella fornita dagli agenti di Polizia Municipale nell'immediatezza dei fatti.
- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il passaggio della sentenza di prime cure in cui il tribunale “sposando acriticamente le deduzioni del
CTU” (cfr. atto di appello di ha affermato di “concordare con le valutazioni del Pt_1
CTU in ordine alla non imputabilità del fatto per cui è causa alle caratteristiche e alle condizioni della strada in questione. Ove, infatti, il sinistro fosse avvenuto a causa di una perdita di aderenza dovuta alla scivolosità del manto stradale, il veicolo avrebbe seguito la spinta naturalmente impressa dalla forza centrifuga verso l'esterno della curva : l'improvvisa deviazione (così la descrive il teste , che proveniva dalla Tes_1 direzione contraria) dell'auto condotta dall'attore verso l'interno della curva percorsa deve essere invece ascritta a manovra, istintiva o volontaria, dell'attore medesimo (il ctu ipotizza una qualche turbativa laterale, proveniente dalla strada perpendicolare, oppure una distrazione momentanea” Invero, il teste nulla ha riferito circa una Tes_1
“improvvisa deviazione” dovuta da un non precisato “ostacolo”.
pag. 5/11 - Con il terzo motivo di gravame, parte appellante è tornata a censurare la CTU ritenuta
“deficitaria e sotto molti aspetti priva di ogni logicità”. In particolare, ha affermato che avrebbe errato il consulente tecnico ad utilizzare il coefficiente corrispondente alla
“pietra liscia bagnata” per calcolare la “velocità al limite dello sbandamento”. Invero, sarebbe stato più opportuno riferirsi al coefficiente di aderenza previsto per il ghiaccio, anche in considerazione di quanto dichiarato dal teste che nel verbale di Polizia Tes_1
Municipale avrebbe dichiarato che il manto stradale “fosse scivolosissimo tanto è vero che addirittura si faticava a stare in piedi” (virgolettato riportato nell'atto d'appello di
. Pt_1
- Con il quarto motivo di gravame, infine, ha ribadito che avrebbe errato il tribunale a non ritenere l'ente proprietario della strada responsabile per il sinistro occorso, stante la
“palmare ed evidente pericolosità intrinseca del tratto stradale interessato al sinistro”, invero “nel caso che ci occupa non solo l'Ente non ha ritenuto di apporre le barriere di contenimento (guardrail), ma ha omesso ogni e qualsiasi tipo di intervento volto a garantire la sicurezza: non vi sono limitatori di velocità, non vi sono segnali complementari (art.42 CdS) destinati a evidenziare il tracciato stradale, non vi è segnaletica orizzontale sul piano viario, non vi sono dissuasori di velocità. E quel che appare ancor più grave le condizioni del manto stradale sono talmente vecchie e vetuste da aver compromesso la normale aderenza dei pneumatici, sicché in particolari condizioni climatiche (come quelle al momento del sinistro) la strada diventa talmente scivolosa da essere paragonabile ad una strada ghiacciata” (cfr. atto di appello
. Pt_1
I motivi sono infondati.
, unico testimone oculare dei fatti sentito nell'immediatezza dei fatti dagli Tes_1
agenti della Polizia Municipale, ha dichiarato che mentre percorreva la S.P. NO -
San Michele Salentino, con direzione NO, all'altezza della c.da Specchia, ha notato una Fiat NT provenire da NO (dunque dal senso di macia opposto al suo) “che all'uscita della curva slittava sull'asfalto viscido e usciva di strada andando ad abbattere una palina segnaletica e successivamente sbatteva contro un albero di ulivo, entrambi posti a destra rispetto al suo senso di marcia” (cfr. rapporto Polizia
Municipale di NO del 19.11.2013).
pag. 6/11 Lo stesso testimone, chiamato a deporre in udienza, con riferimento alla dinamica del sinistro ha fornito una descrizione più dettagliata affermando “di aver visto all'improvviso l'auto di ruotare su sé stessa e andare a finire su un palo di Pt_1 segnalazione stradale. In seguito dell'impatto al palo, il palo non si spezzava ma si curvava facendo sollevare interamente la zavorra di cemento che sostiene il palo, zavorra che ha determinato il sollevamento dell'auto girandola e facendola impattare contro un ulivo secolare lì presente”. Con riferimento al manto stradale ha poi riferito che “è vero che il manto stradale era scivolosissimo tanto è vero che si faceva fatica a stare in piedi.” Per poi aggiungere che “quel giorno erano presenti sul posto anche due signore in bicicletta, le quali atteso lo stato scivoloso del manto stradale lasciarono le biciclette e proseguirono a piedi portando a mano le bici”. (cfr. verbale udienza
1°grado del 15.2.2016).
Dunque, al contrario di quanto affermato dalla difesa di parte appellante, alla presenza sul luogo di queste due donne in bicicletta e alla loro riferita difficoltà a stare in piedi tanto l'asfalto era viscido, si fa riferimento per la prima volta solo in udienza,
(contraddicendo peraltro quanto affermato dalla difesa del nei propri scritti Pt_1 difensivi che più volte ha definito “unico teste oculare dei fatti”). Non Tes_1
risulta, poi, che le due donne siano mai state identificate ed abbiano confermato l'episodio riferito da . Tale riferita circostanza risulta, pertanto, inattendibile. Tes_1
E', tuttavia, necessario soffermarsi ancora su tale questione in quanto essa viene utilizzata dalla difesa di per operare una contestazione specifica Parte_1 all'operato del CTU con riferimento al coefficiente utilizzato dal perito per calcolare la
“velocità al limite dello sbandamento”. L'appellante ha, in proposito, sostenuto che il
CTU avrebbe dovuto utilizzare il coefficiente previsto per il ghiaccio (stante l'incapacità delle due donne di stare in piedi) in luogo di quello effettivamente utilizzato
(“pietra liscia bagnata”).
Giova, in proposito, evidenziare che la scelta del coefficiente da utilizzare rientra tra le valutazioni che il consulente è chiamato ad operare proprio in virtù delle specifiche competenze dallo stesso possedute.
Inoltre, appare opportuno rammentare che tali contestazioni, già formulate in primo grado dal consulente di parte di mediante le osservazioni alla bozza di CTU, Pt_1
pag. 7/11 non sono state analizzate nel merito dal consulente d'ufficio in quanto depositate tardivamente.
Ad ogni modo, pur senza entrare nel merito di una valutazione squisitamente tecnica operata dal CTU, si può senz'altro affermare che equiparare l'asfalto ad una lastra ghiacciata, in assenza di qualsivoglia fenomeno atmosferico che giustifichi un simile evenienza, appare del tutto fuori luogo.
Tornando poi al verbale redatto dalla Polizia Municipale, da ritenere senza dubbio il documento più attendibile e genuino proprio perché redatto nell'immediatezza dell'evento, vengono annotate schematicamente le seguenti informazioni
“PARTICOLARITA' DELLA STRADA: curva a visuale libera. TIPO DI STRADA: A unica carreggiata, Doppio Senso, A due corsie. PAVIMENTAZIONE: asfalto.
CONDIZIONE DELLA STRADA: Senza anomalie. FONDO STRADALE: asfalto viscido
a seguito della brina notturna. TEMPO: Cielo sereno.”
I verbalizzanti danno poi atto che “sulla carreggiata non erano visibili tracce di frenata, né altri segni relativi all'incidente in argomento”. Con riferimento alla dinamica la ricostruiscono nei seguenti termini “il conducente (…) effettuava una curva
a destra segnalata;
all'uscita della stessa. A causa dell'asfalto viscido dalla brina notturna, perdeva il controllo del mezzo uscendo dalla carreggiata. (..) il veicolo uscendo dalla carreggiata percorreva tre metri, lasciando segni sul terreno prima dell'impatto contro la palina segnaletica, collocata a destra rispetto alla sua direzione di marcia a circa due metri dal margine della carreggiata;
continua la sua corsa per 14 metri finendo contro il tronco di un albero di ulivo presente in loco, senza lasciare ulteriori segni sul terreno”. Specificano, infine, che “ad una distanza di circa 150 mt dal luogo teatro del sinistro è posizionata una palina segnaletica indicante "strada sdrucciolevole" e
"banchina pericolosa”.
A tale descrizione dello stato dei luoghi, il CTU, dopo aver visionato le foto allegate al rapporto della Polizia Municipale, ha inoltre puntualizzato che: “lungo tutta la parte interna della curva, ossia la destra, in banchina erano installati pali della pubblica illuminazione con alimentazione fotovoltaica adeguatamente muniti di idonei pannelli
pag. 8/11 verticali a strisce oblique alternate bianche e nere e completati con cartelli di
"passaggio obbligatorio a sinistra".
“La segnaletica verticale, chiaramente visibile, aveva informato l'attore: della presenza dell'intersezione e della curva a destra, della banchina pericolosa per 7 km e della strada sdrucciolevole”.
Sebbene, dunque, sul luogo del sinistro non fossero presenti segnali indicanti i limiti di velocità erano comunque presenti segnali di pericolo (intersezione, curva e manto sdrucciolevole) da tenere in debita considerazione.
Il conducente avrebbe, pertanto, dovuto adattare la sua condotta di guida allo Pt_1
stato dei luoghi adeguatamente e preventivamente segnalati.
L'appellante nella sua narrazione dei fatti ha, invece, addebitato l'evento dannoso alla
“eccessiva scivolosità del manto stradale” ed “alla pericolosità intrinseca della strada
(per scivolosità della stessa, mancanza di adeguata segnaletica e di barriere protettive)” (cfr. atto di appello . Pt_1
Sia il CTU che gli agenti intervenuti nell'immediato non hanno, tuttavia, riscontrato difetti di manutenzione del manto stradale né anomalie dello stesso.
Occorre, inoltre rammentare che la prova del nesso causale tra l'evento dannoso (perdita di controllo della vettura e uscita di strada con conseguente impatto contro un albero) e la mancata manutenzione del manto stradale rimane a carico di chi la invoca.
Nel caso in esame tale onere non è stato assolto dall'appellante, il quale, si è limitato ad evidenziare che l'asfalto fosse viscido a causa della brina notturna e dunque sdrucciolevole (come adeguatamente segnalato).
L'appellante non ha neppure evidenziato cosa avrebbe potuto fare Pt_1 concretamente l'ente proprietario del tratto stradale, per ovviare alla scivolosità del manto stradale causato dalla brina notturna.
L'appellante si è limitato a denunciare la mancanza di guard-rail e l'eccessiva vicinanza dell'ulivo al margine della carreggiata.
Come correttamente enunciato dal CTU e fatto proprio dal tribunale in sentenza, per tale tratto stradale non era previsto l'obbligo di installazione del guard-rail e per l'albero in questione, trattandosi di ulivo secolare non possono trovare applicazione le disposizioni del c.d.s. dettate per la piantumazione degli alberi al margine della carreggiata.
pag. 9/11 Si può, pertanto, concludere che nel caso de quo l'attribuzione della responsabilità del sinistro all'Ente proprietario della strada sul presupposto della cattiva condizione del manto stradale reso viscido dalla brina notturna, quale causa che ha determinato il sinistro, resta priva di prova sia che si la si voglia qualificare ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia che la si voglia qualificare ai sensi dell'art. 2043 c.c.
La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale vale infatti ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica (cfr. in tal senso cass. n. 22419/17; n. 11753/17; n. 19638/16; n.
12174/16).
Si può, pertanto, affermare che la perdita di controllo del veicolo sia da ascrivere ad una condotta di guida inadeguata allo stato dei luoghi, come concluso dal CTU dovuta ad impudenza o a distrazione.
Per tutte queste ragioni, la sentenza impugnata deve essere confermata.
§ 4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, rigetta l'appello condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del giudizio di appello che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17.6.2025
pag. 10/11 Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
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