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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/12/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3181/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa DA
nato a [...] il [...] e residente a [...] Marconi n. 79/A (C.F. a mezzo dell'avv. Renato Brazzini (C.F. C.F._1
) e dell'avv. Paola Quintieri (C.F. , entrambi con studio C.F._2 C.F._3 a Bolzano – Via Rosmini n. 11, suoi difensori e domiciliatari giusta delega in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE CONTRO (P. IVA ), con sede in – Piazza Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 Garibaldi n. 16, in persona del Procuratore Dott. e del Conduttore Centrale Rag. Controparte_2
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale unita all'atto di precetto dd. Controparte_3 21.11.2023 dall'avv. Guido Bonomo (C.F. ), con studio in Bolzano – via della C.F._4 Mostra n. 19; OPPOSTA IN PUNTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE a)in via pregiudiziale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi di data 05.12.2023 nonché negli altri atti difensivi dell'opponente, la nullità dell'atto di precetto di data 21.11.2023 per mancata notifica (o trascrizione integrale nel precetto) dei titoli esecutivi e, di conseguenza, dichiarare l'insussistenza del diritto della in persona del legale rappresentante pro tempore, a procedere in via Controparte_4 esecutiva nei confronti del dr. ; Parte_1 b)in via pregiudiziale concorrente: accertare e dichiarare le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi di data 05.12.2023 nonché negli altri atti difensivi dell'opponente, l'inesistenza della notifica dell'atto di precetto di data 21.11.2023, in quanto eseguita in violazione dell'art. 479 II comma cpc;
c)nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi di data 05.12.2023 nonché negli altri atti difensivi dell'opponente ed in accoglimento dell'opposizione, la nullità assoluta dei contratti di mutuo di data 24.05.2016 e di pagina 1 di 11 data 30.09.2019 nonché delle relative ipoteche costituite contestualmente dal dr. e, per Parte_1 l'effetto, dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia dell'atto di precetto di data 21.11.2023; d)in via ulteriore di merito: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella narrativa del l'atto di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi di data 05.12.2023 nonché negli altri atti difensivi dell'opponente, che l'opposta ha agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale per concessione abusiva del credito e, di conseguenza, dichiarare l'insussistenza del diritto della in persona del legale rappresentante pro tempore, a procedere Controparte_4 in via esecutiva nei confronti del dr. ; Parte_1 e)in via ulteriore di merito: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi di data 05.12.2023 nonché negli altri atti difensivi dell'opponente, che l'opposta ha agito con abuso del diritto e processuale per aver instaurato a carico del dr. più procedimenti per i medesimi crediti e, di conseguenza, dichiarare Parte_1 inammissibile l'atto di precetto di data 21.11.2023 e condannare la Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore dell'opponente nell'ammontare che verrà dichiarato di giustizia;
f)in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di causa secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e con rifusione di C.A.P. ed I.V.A. In via istruttoria: i procuratori dell'opponente insistono per l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte, come formulate nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc di data 18.04.2024 a mezzo dei testimoni ivi indicati. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA
-respingere integralmente tutte le domande proposte da , con il favore delle spese di Parte_1 giustizia;
-in via istruttoria, occorrendo, ammettere la prova per interrogatorio formale (sui capitoli 1,3 e 9) e per testi (su tutti i capitoli) sulle circostanze di cui alle pagg.
1-2 delle conclusioni scritte dd. 19.09.2025. Si indicano a testimone i sig.ri rag. residente a [...]e rag. Testimone_1 Testimone_2 residente a [...]. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione datato 05.12.2023 conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_4
chiedendo, in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli
[...] esecutivi azionati dalla con il precetto dd. 21.11.2023 nei confronti del Controparte_4
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto dd. 21.1.2023 per Pt_1 mancata notifica dei titoli esecutivi e, quindi, dichiarare l'insussistenza del diritto della
[...] a procedere in via esecutiva nei confronti del in via pregiudiziale concorrente, Controparte_4 Pt_1 accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto di precetto dd. 21.11.2023 in quanto eseguita in violazione dell'art. 479 co. 2 cpc;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità assoluta dei contratti di mutuo dd. 24.05.2016 e 30.09.2019, nonché delle relative ipoteche costituite contestualmente dal Pt_1 e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia dell'atto di precetto dd. 21.11.2023; in via ulteriore di merito, accertare e dichiarare che l'opposta aveva agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale per concessione abusiva del credito e, di conseguenza, dichiarare l'insussistenza del diritto della a procedere in via esecutiva nei Controparte_4 confronti del in via ulteriore di merito, accertare e dichiarare che l'opposta aveva agito con Pt_1 abuso di diritto e processuale per aver instaurato a carico del più procedimenti per i medesimi Pt_1 crediti e, di conseguenza, dichiarare inammissibile l'atto di precetto dd. 21.11.2023 e condannare la pagina 2 di 11 alla rifusione delle spese processuali ed il risarcimento dei danni in Controparte_4 favore dell'opponente nell'ammontare che verrà dichiarato di giustizia;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'attore a sostegno delle domande anzidette: 1) che Controparte_5 era una società costituita nel 1997 – la cui attività consisteva sostanzialmente nella distribuzione di articoli per alberghi in Italia ed all'estero -, i cui soci amministratori della società erano Per_1
e , quest'ultimo anche amministratore della società (v. doc. 2); 2) che nell'ambito
[...] Parte_1 di tale attività, detta società intratteneva rapporti con diversi istituti di credito, tra cui la Controparte_4 ; 3) che in data 31.01.2005 e si costituivano fideiussori della società
[...] Per_1 Pt_1 anzidetta per l'importo di € 200.000,00 stipulando una fideiussione omnibus con la Controparte_4
(v. doc. 3); 4) che in data 30.11.2005 gli stessi stipulavano una nuova fideiussione omnibus per
[...] l'importo di € 300.000,00 tale da garantire tutti i finanziamenti della Banca alla Società Alpeda International S.r.l. (v. doc. 4); 5) che dopo un periodo di crescita continua, nell'anno 2014 la società si era vista costretta a chiedere alla il finanziamento n. 10-1152850 di € Controparte_4 70.000,00, da rimborsare in 60 rate mensili con scadenza al 30.11.2019 (v.doc. 5); 6) che detto finanziamento veniva estinto dalla anticipatamente in data 26.05.2016 (v. Controparte_4 doc. 6) tramite il mutuo ipotecario dd. 24.05.2016 di € 325.000,00 in cui figurava terzo datore di ipoteca sugli immobili di proprietà (pp. mm. 18 e 51 della p.ed. 2259 in P.T. 4125/11 c.c. Pergine I) lo stesso (v. doc. 7); 7) che in considerazione delle prime difficoltà economiche della società, il Pt_1 direttore della filiale di Bolzano della proponeva agli opponenti di aprire un Controparte_4 conto corrente personale tramite il quale fare versamenti, su sua richiesta, inserendo come causale
“finanziamento soci” (v. doc.8), su un conto corrente intestato alla società; 8) che su tale conto corrente il provvedeva ad effettuare versamenti periodici;
9) che in data 31.08.2015 la Pt_1 Controparte_4
concedeva alla predetta società un ulteriore finanziamento, classificato come n. 10-1173132 di
[...]
€ 60.000,00, da rimborsare in 60 rate mensili con scadenza 31.07.2020 (v. doc. 9); 10) che anche detto finanziamento veniva estinto anticipatamente dalla in data 26.05.2016 Controparte_4 tramite il mutuo fondiario dd. 24.05.2016 di € 325.000,00, che aveva Controparte_5 stipulato con il predetto istituto bancario e che vedeva come terzo datore di ipoteca il (v. docc. 6- Pt_1 7); 11) che tale mutuo ipotecario era stato concesso nonostante la – Controparte_4 precedente finanziatrice di fosse a conoscenza che quest'ultima era Controparte_5 reiteratamente insolvente e che non sarebbe stato in grado di restituire ulteriori crediti;
12) che l'importo di € 325.000,00 anzidetto veniva accreditato sul conto corrente della società in data 26.05.2016 ed in pari data la banca estingueva anticipatamente i finanziamenti concessi in precedenza alla società per complessivi €297.251,74 e precisamente: A) finanziamento n. 10-1152850 dd. 31.12.2014 (v. doc. 5) per un totale di € 61.880,68 (capitale residuo € 53.559,71 + € 8.520,97 per rate a scadere sino al 30.11.2019); B) finanziamento n. 10-12173132 dd. 31.08.2015 (v. doc. 9) per un totale di € 59.742,87 (capitale residuo € 52.730,56 + € 7.012,31 per rate a scadere sino al 31.07.2020); C) finanziamento per anticipo fatture vendita estro per un totale di € 41.266,64 (totale anticipi € 40.194,03
+ € 1.072,61 per commissioni ed interessi); D) riduzione del fido in conto corrente per un totale di € 134.361,56 (saldo inziale conto corrente € 207.778,60; saldo finale €73.417,04); 13) che in data 18.09.2019 la otteneva dal l'estinzione del suo conto corrente Controparte_4 Pt_1 personale in favore di un ulteriore finanziamento di € 40.800,00 alla Controparte_5 garantito dall'emissione di cambiali dallo stesso rilasciate (v. doc. 10); 13) che in data 24.09.2019 la Banca, ancorché consapevole, quale precedente finanziatrice, delle gravi difficoltà in cui versava la società, concedeva l'ulteriore mutuo chirografario n. 1295010 di € 70.000,00 per la durata di mesi 24 con scadenza al 26.09.2021 (v. doc.11); 14) che 30.09.2019 l'opposta concedeva l'ulteriore mutuo pagina 3 di 11 fondiario n. 1295013 dell'importo capitale di € 70.000,00, con iscrizione ipotecaria di secondo grado sull'immobile costituente le pp. mm. 18,21 e 51 della p.ed. 2259 in P.T. 4125/II c.c. Pergine I di proprietà del terzo datore di ipoteca (v. doc. 12); 15) che con i mutui concessi il 26.09.2019 e Pt_1 30.09.2019 la estingueva anticipatamente tutti i finanziamenti Controparte_4 precedentemente concessi a titolo chirografario per anticipo fatture estero della Alpedo International S.r.l., ammontanti all'epoca a circa € 120.000,00 (v. doc. 13-14-15); 16) che durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 la , con comunicazione dd. 07.10.2020 Controparte_4 revocava tutti i finanziamenti e le linee di credito concessa alla società (v. doc. 16), dichiarata fallita in data 16.11.2020 dal Tribunale di Bolzano;
17) che la notificava atto di Controparte_4 precetto dd. 21.11.2023 per il complessivo importo di € 402.452,12 a in data 24.11.2023, Parte_1 a in data 22.11.2023 e ad ai sensi dell'art. 140 cpc presso Persona_1 Controparte_5 la sede della società e ai sensi dell'art. 145 cpc presso la residenza del legale rappresentante
[...] ; 18) che l'atto di precetto veniva notificato in forza dei mutui fondiari dd. 24.05.2016 e Pt_1 30.09.2019, stipulati dalla con in cui compariva Controparte_4 Controparte_5 come terzo datore di ipoteca il;
19) che i beni assoggettati ad ipoteca erano pp.mm. 18 e 51 della Per_2 p.ed. 2259 in P.T. 4125/II c.c. Pergine I in relazione al primo mutuo e pp.mm. 18,21 e 51 della p.ed. 2259 in P.T. 4125/II c.c. Pergine I in relazione al secondo mutuo. Ciò premesso in fatto, deduceva l'opponente in diritto: A) la nullità del precetto per mancanza della notifica del titolo esecutivo ed inapplicabilità dell'art. 2495 c.c.; B) la nullità dei contratti di mutuo fondiario azionati con il precetto;
C) il comportamento illecito della ricorrente contrario ai principi di correttezza e buona fede per concessione abusiva del credito;
D) l'abuso del diritto e/o abuso processuale da parte dell'intimante. Con decreto emesso inaudita altera parte in data 22.12.2023 il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi azionati dalla con il precetto Controparte_4 datato 21.11.2023 nei confronti di . Parte_1 Costituitosi nella fase cautelare con memoria difensiva dd. 15.01.2024 la Controparte_4 rappresentava: A) che i rapporti tra la stessa, la società ed i fideiussori
[...] Controparte_5
e erano stati interrotti dall'opposta con raccomandata dd. 07.10.2020; Parte_1 Persona_1 richiedendo il pagamento dei seguenti importi: 1) € 280.683,06 in linea capitale ed interessi corrispettivi al 17.11.2020, quale residuo del mutuo ipotecario n. 1193187/05, di originari € 325.000,00; 2) € 76.411,63 in linea capitale ed interessi corrispettivi al 17.11.2020, quale saldo negativo del conto corrente ordinario n. 1060/95; 3) € 72.545,48 in linea capitale ed interessi corrispettivi al 17.11.2020 quale residuo del prestito chirografario n.1294010/75 di originari € 70.000,00; 4) € 72.307,86 in linea capitale ed interessi corrispettivi al 17.11.2020 quale residuo del mutuo ipotecario n. 1294013/78 di originari € 70.000,00; B) che la società veniva dichiarata fallita dal tribunale di Bolzano in data 16.11.2020; C) che sia e erano soci di Parte_1 Persona_1 e che, in particolare, il primo era Presidente del Consiglio di Controparte_5 Amministrazione ed il secondo era Amministratore della società; D) che la Banca richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bolzano un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti dei soli fideiussori e sino all'importo da ciascuno dovuto di € 500.000,00, prenotando Parte_1 Persona_1 ipoteca sui beni di;
E) che a seguito della proposizione di un atto di opposizione a Persona_1 decreto ingiuntivo, con cui si contestava la validità delle fideiussioni, la Controparte_4
il cui credito era comunque almeno parzialmente garantito dall'iscrizione ipotecaria sui beni
[...] del , decideva di soprassedere dal porre in esecuzione il decreto ingiuntivo e di agire Per_1
pagina 4 di 11 esecutivamente per il recupero dei propri crediti derivanti dai mutui fondiari (v. supra sub 1 e 4), fatti valere con l'atto di precetto oggetto di opposizione. Ciò premesso, la nell'eccepire l'infondatezza dei motivi di opposizione, chiedeva la revoca del CP_4 provvedimento di sospensione disposta con decreto dd. 22.12.2023 e fissare termine per l'instaurazione del giudizio di merito. Con ordinanza dd. 06.02.2024 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi azionati dalla con il precetto datato 21.11.2023 nei confronti di Controparte_4
e, per l'effetto, revocava il decreto emesso inaudita altera parte in data 22.12.2023. Parte_1 Costituitasi nel giudizio di merito con comparsa dd. 27.02.2024 la , nel Controparte_4 contestare la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedeva respingere integralmente tutte le domande proposte da;
spese di giudizio rifuse. Parte_1 A seguito di ordinanza istruttoria dd. 27.06.2024, venivano assunti all'udienza dd. 18.12.2024 una teste di parte opponente e due testi di parte opposta. Con ordinanza dd. 31.12.2024 il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 19.11.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata. Invero, quanto al primo motivo di opposizione, sostiene l'opponente che “l'atto di precetto di data 21.11.2023 non è stato notificato unitamente ai titoli esecutivi per i quali la Controparte_4 intende procedere in via esecutiva nei confronti del dr. e ciò in spregio di quanto CP_6 disposto dall'art. 480 II comma cpc, che prevede la trascrizione integrale del titolo nel precetto o la sua allegazione allo stesso, con attestazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario della conformità della trascrizione al titolo originale” (v. pag. 7 atto di citazione). Sul punto preme rilevare, come indicato nell'atto di precetto opposto, che “i due titoli esecutivi costituiti dai mutui fondiari dd. 24.05.2016 e dd. 30.09.2019 non vengono notificati unitamente a questo atto, dato che l'esclusione dall'obbligo di notificazione del titolo contrattuale esecutivo di cui all'art. 41 /1 T.U.B. è pienamente applicabile anche in caso di azione esecutiva da intraprendere nei confronti del terzo proprietario (Cass. n. 27848/22 e Cass. 11191/22)”. Ad ogni buon conto, a confutazione della tesi di parte opponente, vale richiamare l'art, 41 T.U.B., secondo cui “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”. Nessun dubbio sussiste inoltre in ordine all'applicabilità di tale norma al caso di specie, laddove si consideri che il al pari della società era parte dei contratti di mutuo e che negli stessi si dà atto Pt_1 che questi compare quale parte che interviene “in proprio per la costituzione delle garanzie del mutuo
… nonché nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della soc.
[...]
. Controparte_5 Ne consegue che non prevedendo la legge l'obbligo di notificazione del contratto di mutuo fondiario, detto motivo di opposizione risulta infondato. Al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 41 T.U.B. alla fattispecie in esame, afferma parte opponente che “Nel caso di superamento del limite di finanziabilità del mutuo, la giurisprudenza esclude l'applicabilità dell'art. 41 T.U.B. in quanto ritiene che il mutuo non possa essere qualificato come
“fondiario”, richiamando all'uopo Cass. n. 17439/2019, Trib. Roma, Sez. XVI, 28.09.2020 n. 12972 e Trib. Sassari, 31.10.2019 n. 1313”. Sul punto evidenzia l'esponente “che entrambi i mutui fondiari stipulati dalla con Controparte_5 la sono stati garantiti da ipoteche che, rispetto al valore reale degli immobili Controparte_4 pagina 5 di 11 del dr. … superano la soglia dell'80%, limite massimo di finanziabilità prescritto dall'art. 38 del Pt_1 T.U.B. e stabilito dalla delibera del 22.04.1995 della Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR”. Orbene, trattasi di motivo di opposizione già dedotto, in realtà, per la prima volta in sede di memoria ex art. 171 ter cpc dd. 27.03.2023 e, quindi, riproposto in comparsa conclusionale dd. 20.10.2025 (v. pagg. 6-8), come tale inammissibile, ma altresì infondata nel merito, laddove si consideri: A) che parte opponente non ha assolto l'onere probatorio, non avendo indicato gli elementi di fatto su cui si fonderebbe tale doglianza;
B) che dal rapporto estimativo del 2016 (v. doc.16) parte opposta) risulta un valore di mercato di € 407.000,00 a fronte di un finanziamento di € 325.000,00 corrispondente esattamente all'80% del valore di stima, come stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla delibera del CICR dd. 22.04.1995. Parimenti infondata è la questione attinente alla pretesa inapplicabilità dell'art. 2495 c.c. (v. pagg.
8-10 atto di citazione). Recita detto articolo: “Dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi – la domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”. Orbene, come si evince dalle premesse dell'atto di precetto opposto, successivamente alla cancellazione della società del Registro delle Imprese in data 10.01.2023, la notificazione dello stesso è stata eseguita, oltre che al quale proprietario del bene pignorato, ex socio della soc. Pt_1 [...] e legale rappresentante della stessa, ancorché cancellata dal Registro delle Imprese, anche CP_5 a detta società, nonostante il plico sia stato restituito con la dicitura “mancata consegna per irreperibilità”, e a , quale ex socio della stessa. Persona_1 Né a tal riguardo vale richiamare l'art. 479 co. 2 cpc, secondo cui “la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 ss …” (v. pag. 9 atto di citazione), ove, come nel caso di specie, il titolo esecutivo non deve essere notificato. A sostegno dell'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2495 c.c., afferma parte opponente – per la prima volta, solo in sede di comparsa conclusionale dd. 20.10.2025 – che “la notifica effettuata alla presso il dr. nella sua qualità di (ex) legale rappresentante è Controparte_5 Pt_1 inefficace, in quanto l'odierno opponente non è più legale rappresentante di tale società dal 16.11.2020, data in cui è stato dichiarato il fallimento della società dal Tribunale di Bolzano ed è stata nominata curatrice fallimentare l'avv. Giovanna Cipolla;
sarebbe quindi stato corretta una notifica del precetto effettuata alla curatrice del fallimento, che è stata destinataria degli atti giudiziari riguardanti la società per tutta la durata della procedura fallimentare” (v. pag. 9). Anche in tal caso trattasi di questione del tutto nuova, e quindi inammissibile, ma comunque infondata nel merito, ove si consideri che, essendosi chiuso il fallimento prima della cancellazione della società dal Registro Imprese, era evidente che, una volta avvenuta la cancellazione, trovava applicazione l'art. 2495 c.c. stante la conclusione della vicenda fallimentare. Sotto diverso profilo ha dedotto l'opponente la nullità dei contratti di mutuo in quanto “non hanno comportato una reale traditio della somma al mutuatario, ma solo un ripianamento di vecchi debiti preesistenti con la banca, somma concessa a condizione che il dr. costituisse un'ipoteca sugli Pt_1 immobili di sua proprietà” (v. pag. 14 atto di citazione). In realtà, a confutazione di tale tesi, preme evidenziare innanzitutto che nel primo contratto dd. Cont 24.05.2016, all'art. 1 si dichiara che concede a titolo di mutuo ex art. 38 T.U. alla parte mutuataria pagina 6 di 11 soc. che accetta, la somma di € 325.000,00; all'art. 2 si dichiara che la parte Controparte_5 mutuataria conferma, ai sensi dell'ar. 1 co. 60 L. n. 244/2007, che il mutuo de quo viene richiesto a scopo di finanziamento e quindi di liquidità; all'art. 3 la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla banca la predetta somma alla presenza del notaio mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo. Analogo contenuto presenta il secondo contratto dd. 30.09.2019, con riguardo al diverso importo di € 70.000,00, il quale anche in questo caso viene consegnato alla parte mutuataria mediante assegno circolare, la quale rilascia quietanza. Inoltre, ad ogni buon conto, giova rammentare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il c.d. “mutuo solutorio” finalizzato in quanto tale a ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è affetto da nullità, non essendo contrario né alla legge, né all'ordine pubblico, e ciò in quanto l'accredito in conto corrente delle somme erogate e la consegna materiale del denaro alla parte mutuataria è idoneo ad integrare la datio rei giuridica del mutuo. Ne consegue che il mutuo finalizzato ad erogare nuova liquidità da parte dell'istituto bancario, destinata a sanare una pregressa esposizione debitoria nei confronti dello stesso, lungi dall'essere effetto da nullità ex art. 1418 c.c., deve ritenersi lecito e pienamente valido. A conferma di quanto sopra esposto, vale richiamare: A) C.A. Venezia n. 838/2023: “e' irrilevante che la somma mutuata venga utilizzata a fine solutorio. Il c.d. “mutuo solutorio”, ossia il contratto di mutuo stipulato per ripianare una precedente esposizione debitoria verso il mutuante non è nullo, poiché il ripianamento del debito rappresenta una possibile e lecita causa del contratto ed inoltre la “Traditio rei” necessaria per il perfezionamento del mutuo – che è un contratto reale -, può essere realizzata attraverso l'accredito in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario”; B) C.A. Napoli n. 1517/2023: “Il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo, in quanto il ripianamento della passività costituisce una possibile finalità del contratto ed è evidente che tale finalità non è in contrasto né con la legge, né con l'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è – esso si – principio di ordine pubblico”; C) C.A. Venezia n. 2399/2022: “Il muto solutorio stipulato per risanare l'esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante non è affetto da nullità. Il c.d. “mutuo solutorio” stipulato al fine di ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo poiché non viola la legge, né si pone in contrasto con l'ordine pubblico, soprattutto in considerazione del fatto che l'accredito in conto corrente delle somme erogate integra la “datio rei” giuridica tipica del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativo”; D) Cass. n. 23149/2022: “Non è nullo, non contrastando né con la legge né con l'ordine pubblico, il “mutuo solutorio” stipulato per il risanamento dell'esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante. Il cosiddetto “mutuo salutorio” stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo- in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pectum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”. A tal riguardo rammenta parte opponente che con sent. n. 5841/2025 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno “composto il contrasto esistente tra le varie Sezioni civili della Suprema Corte, pagina 7 di 11 affermando che il mutuo salutorio sarebbe valido in quanto la “traditio” del denaro può essere rappresentata anche dalla disponibilità giuridica della somma al mutuatario …”; tuttavia afferma “che il principio sopra richiamato non è assoluto, in quanto nella citata decisione, la Cassazione ha però anche prospettato un'inefficacia del contratto di mutuo a seguito di una revocatoria fallimentare per lesione della par condicio creditorum in ambito fallimentare oppure un'inefficacia relativa in pregiudizio delle ragioni di un creditore, qualora la banca sia riuscita con il nuovo mutuo a rendere il proprio credito privilegiato (in quanto garantito da ipoteca) rispetto a quella precedente chirografario” (v. pag. 10 comp. concl.). Orbene, trattasi anche in questo caso di motivo di opposizione inammissibile in quanto proposto tardivamente ed in ogni caso infondato in quanto potrebbe assumere rilevanza nell'ambito di una procedura fallimentare allorquando la società, prima del fallimento, consenta al creditore chirografario di acquisire un privilegio ipotecario. Diversamente nella fattispecie in esame il mutuo ipotecario è del tutto estraneo alla procedura fallimentare in quanto non ha interessato beni della società ma bensì beni di Controparte_5 ; di talché deve escludersi qualsivoglia possibile lesione della par condicio creditorum, Parte_1 tant'è che alcuna azione revocatoria è stata promossa dalla curatela. In definitiva, alla luce delle pronunce sopra richiamate, il mutuo finalizzato ad erogare nuova liquidità da parte dell'istituto di credito – finalizzato all'azzeramento della preesistente esposizione debitoria ovvero alla rimodulazione dei preesistenti rapporti in essere tramite nuove condizioni negoziali -, deve considerarsi lecito e pienamente valido, non incorrendo nella sanzione di nullità ex art. 1418 c.c., né nel divieto i cui all'art. 1344 c.c. (v. Cass. n. 16377/2023). Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente afferma che “Pur conscia delle difficoltà che tale società aveva di ottenere una ripresa economica, la ha continuato ad erogare Controparte_4 denaro premunendosi però di garantire tale investimento con un coinvolgimento sempre maggiore dei soci, pretendendo dagli stessi garanzie ipotecarie personali oppure attivando aperture di credito in conto corrente al solo fine di ottenere che i soci effettuassero versamenti in favore della società ed estinguessero pregressi mutui accesi dalla società con la banca” (v. pag. 17 atto di citazione). Ad avviso dell'opponente, pertanto, “l'odierna intimante, abusando della propria posizione di contraente forte, ha concesso numerosi e cospicui crediti in favore della Controparte_5 nonostante questa fosse insolvente, confidando nella garanzia ipotecaria per ottenere una posizione privilegiata rispetto agli altri creditori” (v. pag. 18 atto di citazione). Orbene, è di tutta evidenza che l'opponente è venuto meno all'onere probatorio sullo stesso gravante, non essendosi dimostrato in grado di provare la sussistenza degli elementi di fatto tali da ritenere abusiva la concessione del credito. In particolare questi non ha provato la situazione di quasi insolvenza nella quale sarebbe venuta a versare la società al momento della concessione dei crediti, né che la stessa Controparte_5 avrebbe aggravato il dissesto. Sul punto preme evidenziare che la stessa sentenza della Corte di Cassazione n. 18610/2021, richiamata dall'opponente (v. pag. 16 atto di citazione), secondo cui “l'erogazione del credito deve ritenersi abusiva quando viene effettuata o proseguita, con dolo o colpa …”, richieda la prova della sussistenza sia di una situazione di difficoltà economico – finanziaria, tale da non consentire il superamento della crisi, sia di un aggravamento del dissesto determinato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa; circostanze queste che non solo non risultano provate, ma ancor prima allegate. D'altro canto preme evidenziare che la ristrutturazione dei debiti di Controparte_5 effettuata nel 2019 era stata richiesta nella scorta della documentazione prodotta (v. docc. da 7) a 11) pagina 8 di 11 parte opposta), comprovante la capacità economica dimostrata dalla società nel soddisfare un diverso istituto di credito (Unicredit). Ne consegue che non vi è stata alcuna abusiva concessione di credito in quanto, ancorché la
[...]
risultasse creditrice della somma di € 120.000,00 per l'anticipo fatture estere ed il Controparte_4 conto presentasse utilizzazioni extra fido, i debitori, tramite la documentazione prodotta, avevano dimostrato di essere in grado di far fronte ai debiti originati dai due contratti di mutuo. Con il quarto ed ultimo motivo di opposizione, parte opponente ritiene che la Controparte_4
si è resa responsabile di “abuso del diritto e/o abuso processuale”, avendo chiesto ed ottenuto
[...] nei confronti degli ex soci e il decreto ingiuntivo n. 864/2023 dd. 23.06.2023 per un Pt_1 Per_1 credito di € 501.948,03 nei confronti della società provvedendo altresì Controparte_5 l'istituto di credito ad iscrivere ipoteca giudiziale a carico di un immobile di proprietà del Per_1 Ha rappresentato inoltre l'opponente che nell'ambito del giudizio di opposizione a detto decreto ingiuntivo proposto dal e dal , all'udienza dd. 12.10.2023 (v. doc. 19) parte opponente) Pt_1 Per_1 la ha dichiarato che non avrebbe messo in esecuzione il titolo esecutivo Controparte_4 costituito dal predetto decreto ingiuntivo sino all'esito di detto giudizio, di talché il Tribunale di Bolzano, nel ritenere che non vi era più interesse a decidere sull'istanza di sospensione proposta dagli opponenti, ha dichiarato non doversi procedere sulla stessa. Per quanto sopra esposto, ritiene l'opponente che la “ha agito nei confronti Controparte_4 dei signori e per il medesimo credito di cui al precetto;
la notifica del precetto Pt_1 Per_1 preannuncia infatti un'esecuzione immobiliare del dr. che si vede quindi a dover difendere su Pt_1 due fronti per le medesime ragioni di cui all'opposizione al decreto ingiuntivo sopraindicata” (v. pag. 19 atto di citazione). A tal riguardo preme evidenziare che all'udienza dd. 12.10.2023 svoltasi avanti il Tribunale di Bolzano (v. doc. 4) parte opposta) “Il difensore della dichiara che non metterà in Controparte_4 esecuzione il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 864/2023 di cui a questo procedimento di opposizione fino alla definizione del giudizio, fermi restando l'iscrizione ipotecaria già effettuata sui beni del dott. ed il diritto dello stesso istituto di credito di agire esecutivamente in forza dei Per_1 titoli esecutivi costituiti dai mutui fondiari dd. 24.05.2016 e di data 30.09.2019 nei quali Parte_1 compariva come presidente del consiglio di amministrazione della soc. e Controparte_5 quale terzo datore di ipoteca. Riserva ogni ulteriore difesa alla comparsa di costituzione che verrà depositata in vista della prima udienza di comparizione delle parti. Il procuratore degli opponenti, preso atto della dichiarazione del difensore dell'opposta, rinuncia all'istanza per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, mantenendo fermi i motivi di opposizione allo stesso decreto per le ragioni esposte nell'atto di citazione di data 29.08.2023”. Pertanto, come già detto, il Tribunale, ritenendo non esservi più interesse a decidere sull'istanza di sospensione, dichiara non doversi procedere sulla stessa. Orbene, come si evince dalla riportata verbalizzazione e della documentazione prodotta dalle parti, a seguito della proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove è stata contestata la validità delle fideiussioni, la , il cui credito è comunque parzialmente Controparte_4 garantito dall'iscrizione ipotecaria sui beni di , ha deciso di soprassedere, quantomeno Persona_1 sino alla definizione del relativo giudizio, dal porre in esecuzione il decreto ingiuntivo e di agire esecutivamente per il recupero dei propri crediti derivanti dai mutui fondiari, di cui al precetto oggetto di opposizione.
pagina 9 di 11 Non è dato ravvisare, pertanto, alcuna condotta abusiva da parte della essendosi limitata nel CP_4 presente giudizio a far valere il proprio credito ipotecario agendo sui beni di proprietà del terzo datore di ipoteca, ovvero , attendendo, di contro, l'esito del giudizio di opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo per far valere i crediti chirografari nei confronti dell'altro fideiussore, ovvero Per_1
, sui beni immobili di sua parziale proprietà.
[...] E' di tutta evidenza che le somme incassate al termine dell'esecuzione immobiliare relativa al credito ipotecario, saranno portate a decurtazione dell'esposizione debitoria delle società ora dichiarata fallita;
fermo restando che la procedura esecutiva, qualora le fideiussioni dovessero essere ritenute invalide, costituisce l'unica possibilità di recupero dei crediti derivanti dai mutui fondiari. All'udienza dd. 18.12.2024 la teste di parte opponente pensionata all'epoca dei fatti Testimone_3 responsabile dell'amministrazione della società ha confermato: A) il cap.5), ovvero che dopo CP_5 un periodo di crescita continua, dal 2012 si erano verificati gli improvvisi decessi di due importanti distributori di in Germania, di due agenti a Monaco e ad Amburgo e del ritiro dall'attività di un CP_5 ulteriore distributore;
B) il cap. 10), ovvero che, per quanto riferitole dal la Pt_1 Controparte_4
, avuto contezza dello stato di difficoltà finanziaria della società, convinceva lo stesso nel 2015
[...] ad aprire un conto corrente personale presso il medesimo istituto di credito, tramite il quale eseguire versamenti sul conto corrente intestato alla società come “finanziamento soci”, precisando di aver avuto modo di vedere personalmente la documentazione relativa al predetto conto corrente”; C) il cap. 12), ovvero che il dott. Wieser, direttore della filiale di Bolzano della , aveva Controparte_4 chiesto ai soci di indicare, quale causale dei bonifici da eseguire in favore della società, la dicitura
“finanziamento temporaneo soci”, la quale “è del dr. Wieser mentre la firma è del dr. ; D) il cap. Pt_1 22), ovvero che la società trasmetteva annualmente alla Banca i propri bilanci, precisando che
“Preparavo personalmente il bilancio definitivo intorno al mese di giugno e lo consegnavo al dr. Pt_1 il quale poi lo portava alla banca”. Alla medesima udienza il teste di parte opposta, dipendente della Testimone_4 Controparte_4
, assunto a prova contraria, si è limitato a dichiarare: A) di non essere “in grado di riferire se
[...] e quanti decessi vi fossero stati” (cap. 5); B) “che non è stato proposto al sig. di aprire un conto Pt_1 corrente ma so che è stato aperto. Preciso inoltre che si trattava di un c/c ordinario personale senza alcuna indicazione di finalità specifica” (cap. 10); C) che “Le firme apposte alle pagine due e tre non corrispondono alla firma del dr. Wieser. La firma apposta sul foglio numero due è una firma automatizzata verosimilmente di un funzionario della Banca al fine di dare valore all'estratto conto. Aggiungo che la scritta è del dr. Wieser mentre la firma è del dr. Per quanto di mia conoscenza Pt_1 la circostanza indicata in capitolato non è vera. Preciso che nel momento in cui il direttore della filiale e il cliente concordano una operazione io non sono presente. Aggiungo che, sebbene non abbia davanti tutte le movimentazioni del cliente dr. non ricordo fossero state più di un paio” (cap. 12); D) che Pt_1
“per quanto a mia conoscenza, risultano depositati alcuni bilanci ed in ogni caso nei casi in cui la Banca avesse necessitato dei bilanci lo chiedeva e venivano forniti” (cap. 22). Infine il teste , anch'egli di parte opposta e dipendente della , Testimone_5 Controparte_4 ha riferito, quanto al cap. 5), che “Ricordo per certo il decesso di due agenti di vendita che operavano in Germania. Dopo un periodo di crescita era seguito un periodo di inflessione”; quanto al cap. 10), ha negato la circostanza, affermando: “So dell'esistenza di un conto corrente personale. Non mi risulta che lo stesso fosse stato aperto unicamente per eseguire versamenti a favore della società. Ricordo in una occasione che è stato eseguito un bonifico con la dicitura “finanziamento soci”; quanto al cap. 12), ha negato la circostanza, facendo presente che “Le firme apposte alle pagine due e tre non corrispondono alla firma del dr. Wieser. La firma apposta sul foglio numero due è una firma automatizzata della pagina 10 di 11 (verosimilmente di un funzionario della stessa Banca) al fine di dare ufficialità all'estratto conto. CP_4 Aggiungo che la grafia del terzo foglio è del dr. Wieser, mentre la firma credo sia del dr. Preciso Pt_1 che nel momento in cui il direttore della filiale e il cliente concordano una operazione io non sono presente”; quanto al cap. 22), che “Sicuramente a richiesta della venivano forniti (i bilanci)”. CP_4
Orbene, è agevole osservare che il tenore delle testimonianze sopra riportate non si appalesa idoneo a suffragare la fondatezza dei motivi di opposizione, laddove si consideri, per un verso, che la situazione economica della società era all'evidenza nota all'istituto bancario, tant'è che nel 2019 erano stati stipulati due contratti di mutuo al solo fine di ripianare la situazione debitoria della stessa;
per l'altro, che l'effettuazione, da parte dei soci, quale il di versamenti sul conto della società non riveste Pt_1 carattere illecito (v. doc. 24) parte opposta, ove compare la dicitura “girare Euro 5.000,00 sul conto corrente / rif. finanziamanto temporaneo soci” seguita dalla sottoscrizione del CP_5 Pt_1 Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 17.265,60, di cui € 17.252,00 per compensi professionali (€ 3.544,00 per fase di studio, € 2.338,00 per fase introduttiva, € 5.206,00 per fase istruttoria ed € 6.164,00 per fase decisionale) ed € 13,60 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 11.12.2025 Dott. M. Morandini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa DA
nato a [...] il [...] e residente a [...] Marconi n. 79/A (C.F. a mezzo dell'avv. Renato Brazzini (C.F. C.F._1
) e dell'avv. Paola Quintieri (C.F. , entrambi con studio C.F._2 C.F._3 a Bolzano – Via Rosmini n. 11, suoi difensori e domiciliatari giusta delega in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE CONTRO (P. IVA ), con sede in – Piazza Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 Garibaldi n. 16, in persona del Procuratore Dott. e del Conduttore Centrale Rag. Controparte_2
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale unita all'atto di precetto dd. Controparte_3 21.11.2023 dall'avv. Guido Bonomo (C.F. ), con studio in Bolzano – via della C.F._4 Mostra n. 19; OPPOSTA IN PUNTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE a)in via pregiudiziale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi di data 05.12.2023 nonché negli altri atti difensivi dell'opponente, la nullità dell'atto di precetto di data 21.11.2023 per mancata notifica (o trascrizione integrale nel precetto) dei titoli esecutivi e, di conseguenza, dichiarare l'insussistenza del diritto della in persona del legale rappresentante pro tempore, a procedere in via Controparte_4 esecutiva nei confronti del dr. ; Parte_1 b)in via pregiudiziale concorrente: accertare e dichiarare le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi di data 05.12.2023 nonché negli altri atti difensivi dell'opponente, l'inesistenza della notifica dell'atto di precetto di data 21.11.2023, in quanto eseguita in violazione dell'art. 479 II comma cpc;
c)nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi di data 05.12.2023 nonché negli altri atti difensivi dell'opponente ed in accoglimento dell'opposizione, la nullità assoluta dei contratti di mutuo di data 24.05.2016 e di pagina 1 di 11 data 30.09.2019 nonché delle relative ipoteche costituite contestualmente dal dr. e, per Parte_1 l'effetto, dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia dell'atto di precetto di data 21.11.2023; d)in via ulteriore di merito: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella narrativa del l'atto di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi di data 05.12.2023 nonché negli altri atti difensivi dell'opponente, che l'opposta ha agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale per concessione abusiva del credito e, di conseguenza, dichiarare l'insussistenza del diritto della in persona del legale rappresentante pro tempore, a procedere Controparte_4 in via esecutiva nei confronti del dr. ; Parte_1 e)in via ulteriore di merito: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi di data 05.12.2023 nonché negli altri atti difensivi dell'opponente, che l'opposta ha agito con abuso del diritto e processuale per aver instaurato a carico del dr. più procedimenti per i medesimi crediti e, di conseguenza, dichiarare Parte_1 inammissibile l'atto di precetto di data 21.11.2023 e condannare la Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore dell'opponente nell'ammontare che verrà dichiarato di giustizia;
f)in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di causa secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e con rifusione di C.A.P. ed I.V.A. In via istruttoria: i procuratori dell'opponente insistono per l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte, come formulate nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc di data 18.04.2024 a mezzo dei testimoni ivi indicati. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA
-respingere integralmente tutte le domande proposte da , con il favore delle spese di Parte_1 giustizia;
-in via istruttoria, occorrendo, ammettere la prova per interrogatorio formale (sui capitoli 1,3 e 9) e per testi (su tutti i capitoli) sulle circostanze di cui alle pagg.
1-2 delle conclusioni scritte dd. 19.09.2025. Si indicano a testimone i sig.ri rag. residente a [...]e rag. Testimone_1 Testimone_2 residente a [...]. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione datato 05.12.2023 conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_4
chiedendo, in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli
[...] esecutivi azionati dalla con il precetto dd. 21.11.2023 nei confronti del Controparte_4
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto dd. 21.1.2023 per Pt_1 mancata notifica dei titoli esecutivi e, quindi, dichiarare l'insussistenza del diritto della
[...] a procedere in via esecutiva nei confronti del in via pregiudiziale concorrente, Controparte_4 Pt_1 accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto di precetto dd. 21.11.2023 in quanto eseguita in violazione dell'art. 479 co. 2 cpc;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità assoluta dei contratti di mutuo dd. 24.05.2016 e 30.09.2019, nonché delle relative ipoteche costituite contestualmente dal Pt_1 e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia dell'atto di precetto dd. 21.11.2023; in via ulteriore di merito, accertare e dichiarare che l'opposta aveva agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale per concessione abusiva del credito e, di conseguenza, dichiarare l'insussistenza del diritto della a procedere in via esecutiva nei Controparte_4 confronti del in via ulteriore di merito, accertare e dichiarare che l'opposta aveva agito con Pt_1 abuso di diritto e processuale per aver instaurato a carico del più procedimenti per i medesimi Pt_1 crediti e, di conseguenza, dichiarare inammissibile l'atto di precetto dd. 21.11.2023 e condannare la pagina 2 di 11 alla rifusione delle spese processuali ed il risarcimento dei danni in Controparte_4 favore dell'opponente nell'ammontare che verrà dichiarato di giustizia;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'attore a sostegno delle domande anzidette: 1) che Controparte_5 era una società costituita nel 1997 – la cui attività consisteva sostanzialmente nella distribuzione di articoli per alberghi in Italia ed all'estero -, i cui soci amministratori della società erano Per_1
e , quest'ultimo anche amministratore della società (v. doc. 2); 2) che nell'ambito
[...] Parte_1 di tale attività, detta società intratteneva rapporti con diversi istituti di credito, tra cui la Controparte_4 ; 3) che in data 31.01.2005 e si costituivano fideiussori della società
[...] Per_1 Pt_1 anzidetta per l'importo di € 200.000,00 stipulando una fideiussione omnibus con la Controparte_4
(v. doc. 3); 4) che in data 30.11.2005 gli stessi stipulavano una nuova fideiussione omnibus per
[...] l'importo di € 300.000,00 tale da garantire tutti i finanziamenti della Banca alla Società Alpeda International S.r.l. (v. doc. 4); 5) che dopo un periodo di crescita continua, nell'anno 2014 la società si era vista costretta a chiedere alla il finanziamento n. 10-1152850 di € Controparte_4 70.000,00, da rimborsare in 60 rate mensili con scadenza al 30.11.2019 (v.doc. 5); 6) che detto finanziamento veniva estinto dalla anticipatamente in data 26.05.2016 (v. Controparte_4 doc. 6) tramite il mutuo ipotecario dd. 24.05.2016 di € 325.000,00 in cui figurava terzo datore di ipoteca sugli immobili di proprietà (pp. mm. 18 e 51 della p.ed. 2259 in P.T. 4125/11 c.c. Pergine I) lo stesso (v. doc. 7); 7) che in considerazione delle prime difficoltà economiche della società, il Pt_1 direttore della filiale di Bolzano della proponeva agli opponenti di aprire un Controparte_4 conto corrente personale tramite il quale fare versamenti, su sua richiesta, inserendo come causale
“finanziamento soci” (v. doc.8), su un conto corrente intestato alla società; 8) che su tale conto corrente il provvedeva ad effettuare versamenti periodici;
9) che in data 31.08.2015 la Pt_1 Controparte_4
concedeva alla predetta società un ulteriore finanziamento, classificato come n. 10-1173132 di
[...]
€ 60.000,00, da rimborsare in 60 rate mensili con scadenza 31.07.2020 (v. doc. 9); 10) che anche detto finanziamento veniva estinto anticipatamente dalla in data 26.05.2016 Controparte_4 tramite il mutuo fondiario dd. 24.05.2016 di € 325.000,00, che aveva Controparte_5 stipulato con il predetto istituto bancario e che vedeva come terzo datore di ipoteca il (v. docc. 6- Pt_1 7); 11) che tale mutuo ipotecario era stato concesso nonostante la – Controparte_4 precedente finanziatrice di fosse a conoscenza che quest'ultima era Controparte_5 reiteratamente insolvente e che non sarebbe stato in grado di restituire ulteriori crediti;
12) che l'importo di € 325.000,00 anzidetto veniva accreditato sul conto corrente della società in data 26.05.2016 ed in pari data la banca estingueva anticipatamente i finanziamenti concessi in precedenza alla società per complessivi €297.251,74 e precisamente: A) finanziamento n. 10-1152850 dd. 31.12.2014 (v. doc. 5) per un totale di € 61.880,68 (capitale residuo € 53.559,71 + € 8.520,97 per rate a scadere sino al 30.11.2019); B) finanziamento n. 10-12173132 dd. 31.08.2015 (v. doc. 9) per un totale di € 59.742,87 (capitale residuo € 52.730,56 + € 7.012,31 per rate a scadere sino al 31.07.2020); C) finanziamento per anticipo fatture vendita estro per un totale di € 41.266,64 (totale anticipi € 40.194,03
+ € 1.072,61 per commissioni ed interessi); D) riduzione del fido in conto corrente per un totale di € 134.361,56 (saldo inziale conto corrente € 207.778,60; saldo finale €73.417,04); 13) che in data 18.09.2019 la otteneva dal l'estinzione del suo conto corrente Controparte_4 Pt_1 personale in favore di un ulteriore finanziamento di € 40.800,00 alla Controparte_5 garantito dall'emissione di cambiali dallo stesso rilasciate (v. doc. 10); 13) che in data 24.09.2019 la Banca, ancorché consapevole, quale precedente finanziatrice, delle gravi difficoltà in cui versava la società, concedeva l'ulteriore mutuo chirografario n. 1295010 di € 70.000,00 per la durata di mesi 24 con scadenza al 26.09.2021 (v. doc.11); 14) che 30.09.2019 l'opposta concedeva l'ulteriore mutuo pagina 3 di 11 fondiario n. 1295013 dell'importo capitale di € 70.000,00, con iscrizione ipotecaria di secondo grado sull'immobile costituente le pp. mm. 18,21 e 51 della p.ed. 2259 in P.T. 4125/II c.c. Pergine I di proprietà del terzo datore di ipoteca (v. doc. 12); 15) che con i mutui concessi il 26.09.2019 e Pt_1 30.09.2019 la estingueva anticipatamente tutti i finanziamenti Controparte_4 precedentemente concessi a titolo chirografario per anticipo fatture estero della Alpedo International S.r.l., ammontanti all'epoca a circa € 120.000,00 (v. doc. 13-14-15); 16) che durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 la , con comunicazione dd. 07.10.2020 Controparte_4 revocava tutti i finanziamenti e le linee di credito concessa alla società (v. doc. 16), dichiarata fallita in data 16.11.2020 dal Tribunale di Bolzano;
17) che la notificava atto di Controparte_4 precetto dd. 21.11.2023 per il complessivo importo di € 402.452,12 a in data 24.11.2023, Parte_1 a in data 22.11.2023 e ad ai sensi dell'art. 140 cpc presso Persona_1 Controparte_5 la sede della società e ai sensi dell'art. 145 cpc presso la residenza del legale rappresentante
[...] ; 18) che l'atto di precetto veniva notificato in forza dei mutui fondiari dd. 24.05.2016 e Pt_1 30.09.2019, stipulati dalla con in cui compariva Controparte_4 Controparte_5 come terzo datore di ipoteca il;
19) che i beni assoggettati ad ipoteca erano pp.mm. 18 e 51 della Per_2 p.ed. 2259 in P.T. 4125/II c.c. Pergine I in relazione al primo mutuo e pp.mm. 18,21 e 51 della p.ed. 2259 in P.T. 4125/II c.c. Pergine I in relazione al secondo mutuo. Ciò premesso in fatto, deduceva l'opponente in diritto: A) la nullità del precetto per mancanza della notifica del titolo esecutivo ed inapplicabilità dell'art. 2495 c.c.; B) la nullità dei contratti di mutuo fondiario azionati con il precetto;
C) il comportamento illecito della ricorrente contrario ai principi di correttezza e buona fede per concessione abusiva del credito;
D) l'abuso del diritto e/o abuso processuale da parte dell'intimante. Con decreto emesso inaudita altera parte in data 22.12.2023 il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi azionati dalla con il precetto Controparte_4 datato 21.11.2023 nei confronti di . Parte_1 Costituitosi nella fase cautelare con memoria difensiva dd. 15.01.2024 la Controparte_4 rappresentava: A) che i rapporti tra la stessa, la società ed i fideiussori
[...] Controparte_5
e erano stati interrotti dall'opposta con raccomandata dd. 07.10.2020; Parte_1 Persona_1 richiedendo il pagamento dei seguenti importi: 1) € 280.683,06 in linea capitale ed interessi corrispettivi al 17.11.2020, quale residuo del mutuo ipotecario n. 1193187/05, di originari € 325.000,00; 2) € 76.411,63 in linea capitale ed interessi corrispettivi al 17.11.2020, quale saldo negativo del conto corrente ordinario n. 1060/95; 3) € 72.545,48 in linea capitale ed interessi corrispettivi al 17.11.2020 quale residuo del prestito chirografario n.1294010/75 di originari € 70.000,00; 4) € 72.307,86 in linea capitale ed interessi corrispettivi al 17.11.2020 quale residuo del mutuo ipotecario n. 1294013/78 di originari € 70.000,00; B) che la società veniva dichiarata fallita dal tribunale di Bolzano in data 16.11.2020; C) che sia e erano soci di Parte_1 Persona_1 e che, in particolare, il primo era Presidente del Consiglio di Controparte_5 Amministrazione ed il secondo era Amministratore della società; D) che la Banca richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bolzano un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti dei soli fideiussori e sino all'importo da ciascuno dovuto di € 500.000,00, prenotando Parte_1 Persona_1 ipoteca sui beni di;
E) che a seguito della proposizione di un atto di opposizione a Persona_1 decreto ingiuntivo, con cui si contestava la validità delle fideiussioni, la Controparte_4
il cui credito era comunque almeno parzialmente garantito dall'iscrizione ipotecaria sui beni
[...] del , decideva di soprassedere dal porre in esecuzione il decreto ingiuntivo e di agire Per_1
pagina 4 di 11 esecutivamente per il recupero dei propri crediti derivanti dai mutui fondiari (v. supra sub 1 e 4), fatti valere con l'atto di precetto oggetto di opposizione. Ciò premesso, la nell'eccepire l'infondatezza dei motivi di opposizione, chiedeva la revoca del CP_4 provvedimento di sospensione disposta con decreto dd. 22.12.2023 e fissare termine per l'instaurazione del giudizio di merito. Con ordinanza dd. 06.02.2024 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi azionati dalla con il precetto datato 21.11.2023 nei confronti di Controparte_4
e, per l'effetto, revocava il decreto emesso inaudita altera parte in data 22.12.2023. Parte_1 Costituitasi nel giudizio di merito con comparsa dd. 27.02.2024 la , nel Controparte_4 contestare la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedeva respingere integralmente tutte le domande proposte da;
spese di giudizio rifuse. Parte_1 A seguito di ordinanza istruttoria dd. 27.06.2024, venivano assunti all'udienza dd. 18.12.2024 una teste di parte opponente e due testi di parte opposta. Con ordinanza dd. 31.12.2024 il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 19.11.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata. Invero, quanto al primo motivo di opposizione, sostiene l'opponente che “l'atto di precetto di data 21.11.2023 non è stato notificato unitamente ai titoli esecutivi per i quali la Controparte_4 intende procedere in via esecutiva nei confronti del dr. e ciò in spregio di quanto CP_6 disposto dall'art. 480 II comma cpc, che prevede la trascrizione integrale del titolo nel precetto o la sua allegazione allo stesso, con attestazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario della conformità della trascrizione al titolo originale” (v. pag. 7 atto di citazione). Sul punto preme rilevare, come indicato nell'atto di precetto opposto, che “i due titoli esecutivi costituiti dai mutui fondiari dd. 24.05.2016 e dd. 30.09.2019 non vengono notificati unitamente a questo atto, dato che l'esclusione dall'obbligo di notificazione del titolo contrattuale esecutivo di cui all'art. 41 /1 T.U.B. è pienamente applicabile anche in caso di azione esecutiva da intraprendere nei confronti del terzo proprietario (Cass. n. 27848/22 e Cass. 11191/22)”. Ad ogni buon conto, a confutazione della tesi di parte opponente, vale richiamare l'art, 41 T.U.B., secondo cui “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”. Nessun dubbio sussiste inoltre in ordine all'applicabilità di tale norma al caso di specie, laddove si consideri che il al pari della società era parte dei contratti di mutuo e che negli stessi si dà atto Pt_1 che questi compare quale parte che interviene “in proprio per la costituzione delle garanzie del mutuo
… nonché nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della soc.
[...]
. Controparte_5 Ne consegue che non prevedendo la legge l'obbligo di notificazione del contratto di mutuo fondiario, detto motivo di opposizione risulta infondato. Al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 41 T.U.B. alla fattispecie in esame, afferma parte opponente che “Nel caso di superamento del limite di finanziabilità del mutuo, la giurisprudenza esclude l'applicabilità dell'art. 41 T.U.B. in quanto ritiene che il mutuo non possa essere qualificato come
“fondiario”, richiamando all'uopo Cass. n. 17439/2019, Trib. Roma, Sez. XVI, 28.09.2020 n. 12972 e Trib. Sassari, 31.10.2019 n. 1313”. Sul punto evidenzia l'esponente “che entrambi i mutui fondiari stipulati dalla con Controparte_5 la sono stati garantiti da ipoteche che, rispetto al valore reale degli immobili Controparte_4 pagina 5 di 11 del dr. … superano la soglia dell'80%, limite massimo di finanziabilità prescritto dall'art. 38 del Pt_1 T.U.B. e stabilito dalla delibera del 22.04.1995 della Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR”. Orbene, trattasi di motivo di opposizione già dedotto, in realtà, per la prima volta in sede di memoria ex art. 171 ter cpc dd. 27.03.2023 e, quindi, riproposto in comparsa conclusionale dd. 20.10.2025 (v. pagg. 6-8), come tale inammissibile, ma altresì infondata nel merito, laddove si consideri: A) che parte opponente non ha assolto l'onere probatorio, non avendo indicato gli elementi di fatto su cui si fonderebbe tale doglianza;
B) che dal rapporto estimativo del 2016 (v. doc.16) parte opposta) risulta un valore di mercato di € 407.000,00 a fronte di un finanziamento di € 325.000,00 corrispondente esattamente all'80% del valore di stima, come stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla delibera del CICR dd. 22.04.1995. Parimenti infondata è la questione attinente alla pretesa inapplicabilità dell'art. 2495 c.c. (v. pagg.
8-10 atto di citazione). Recita detto articolo: “Dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi – la domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”. Orbene, come si evince dalle premesse dell'atto di precetto opposto, successivamente alla cancellazione della società del Registro delle Imprese in data 10.01.2023, la notificazione dello stesso è stata eseguita, oltre che al quale proprietario del bene pignorato, ex socio della soc. Pt_1 [...] e legale rappresentante della stessa, ancorché cancellata dal Registro delle Imprese, anche CP_5 a detta società, nonostante il plico sia stato restituito con la dicitura “mancata consegna per irreperibilità”, e a , quale ex socio della stessa. Persona_1 Né a tal riguardo vale richiamare l'art. 479 co. 2 cpc, secondo cui “la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 ss …” (v. pag. 9 atto di citazione), ove, come nel caso di specie, il titolo esecutivo non deve essere notificato. A sostegno dell'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2495 c.c., afferma parte opponente – per la prima volta, solo in sede di comparsa conclusionale dd. 20.10.2025 – che “la notifica effettuata alla presso il dr. nella sua qualità di (ex) legale rappresentante è Controparte_5 Pt_1 inefficace, in quanto l'odierno opponente non è più legale rappresentante di tale società dal 16.11.2020, data in cui è stato dichiarato il fallimento della società dal Tribunale di Bolzano ed è stata nominata curatrice fallimentare l'avv. Giovanna Cipolla;
sarebbe quindi stato corretta una notifica del precetto effettuata alla curatrice del fallimento, che è stata destinataria degli atti giudiziari riguardanti la società per tutta la durata della procedura fallimentare” (v. pag. 9). Anche in tal caso trattasi di questione del tutto nuova, e quindi inammissibile, ma comunque infondata nel merito, ove si consideri che, essendosi chiuso il fallimento prima della cancellazione della società dal Registro Imprese, era evidente che, una volta avvenuta la cancellazione, trovava applicazione l'art. 2495 c.c. stante la conclusione della vicenda fallimentare. Sotto diverso profilo ha dedotto l'opponente la nullità dei contratti di mutuo in quanto “non hanno comportato una reale traditio della somma al mutuatario, ma solo un ripianamento di vecchi debiti preesistenti con la banca, somma concessa a condizione che il dr. costituisse un'ipoteca sugli Pt_1 immobili di sua proprietà” (v. pag. 14 atto di citazione). In realtà, a confutazione di tale tesi, preme evidenziare innanzitutto che nel primo contratto dd. Cont 24.05.2016, all'art. 1 si dichiara che concede a titolo di mutuo ex art. 38 T.U. alla parte mutuataria pagina 6 di 11 soc. che accetta, la somma di € 325.000,00; all'art. 2 si dichiara che la parte Controparte_5 mutuataria conferma, ai sensi dell'ar. 1 co. 60 L. n. 244/2007, che il mutuo de quo viene richiesto a scopo di finanziamento e quindi di liquidità; all'art. 3 la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla banca la predetta somma alla presenza del notaio mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo. Analogo contenuto presenta il secondo contratto dd. 30.09.2019, con riguardo al diverso importo di € 70.000,00, il quale anche in questo caso viene consegnato alla parte mutuataria mediante assegno circolare, la quale rilascia quietanza. Inoltre, ad ogni buon conto, giova rammentare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il c.d. “mutuo solutorio” finalizzato in quanto tale a ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è affetto da nullità, non essendo contrario né alla legge, né all'ordine pubblico, e ciò in quanto l'accredito in conto corrente delle somme erogate e la consegna materiale del denaro alla parte mutuataria è idoneo ad integrare la datio rei giuridica del mutuo. Ne consegue che il mutuo finalizzato ad erogare nuova liquidità da parte dell'istituto bancario, destinata a sanare una pregressa esposizione debitoria nei confronti dello stesso, lungi dall'essere effetto da nullità ex art. 1418 c.c., deve ritenersi lecito e pienamente valido. A conferma di quanto sopra esposto, vale richiamare: A) C.A. Venezia n. 838/2023: “e' irrilevante che la somma mutuata venga utilizzata a fine solutorio. Il c.d. “mutuo solutorio”, ossia il contratto di mutuo stipulato per ripianare una precedente esposizione debitoria verso il mutuante non è nullo, poiché il ripianamento del debito rappresenta una possibile e lecita causa del contratto ed inoltre la “Traditio rei” necessaria per il perfezionamento del mutuo – che è un contratto reale -, può essere realizzata attraverso l'accredito in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario”; B) C.A. Napoli n. 1517/2023: “Il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo, in quanto il ripianamento della passività costituisce una possibile finalità del contratto ed è evidente che tale finalità non è in contrasto né con la legge, né con l'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è – esso si – principio di ordine pubblico”; C) C.A. Venezia n. 2399/2022: “Il muto solutorio stipulato per risanare l'esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante non è affetto da nullità. Il c.d. “mutuo solutorio” stipulato al fine di ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo poiché non viola la legge, né si pone in contrasto con l'ordine pubblico, soprattutto in considerazione del fatto che l'accredito in conto corrente delle somme erogate integra la “datio rei” giuridica tipica del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativo”; D) Cass. n. 23149/2022: “Non è nullo, non contrastando né con la legge né con l'ordine pubblico, il “mutuo solutorio” stipulato per il risanamento dell'esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante. Il cosiddetto “mutuo salutorio” stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo- in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pectum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”. A tal riguardo rammenta parte opponente che con sent. n. 5841/2025 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno “composto il contrasto esistente tra le varie Sezioni civili della Suprema Corte, pagina 7 di 11 affermando che il mutuo salutorio sarebbe valido in quanto la “traditio” del denaro può essere rappresentata anche dalla disponibilità giuridica della somma al mutuatario …”; tuttavia afferma “che il principio sopra richiamato non è assoluto, in quanto nella citata decisione, la Cassazione ha però anche prospettato un'inefficacia del contratto di mutuo a seguito di una revocatoria fallimentare per lesione della par condicio creditorum in ambito fallimentare oppure un'inefficacia relativa in pregiudizio delle ragioni di un creditore, qualora la banca sia riuscita con il nuovo mutuo a rendere il proprio credito privilegiato (in quanto garantito da ipoteca) rispetto a quella precedente chirografario” (v. pag. 10 comp. concl.). Orbene, trattasi anche in questo caso di motivo di opposizione inammissibile in quanto proposto tardivamente ed in ogni caso infondato in quanto potrebbe assumere rilevanza nell'ambito di una procedura fallimentare allorquando la società, prima del fallimento, consenta al creditore chirografario di acquisire un privilegio ipotecario. Diversamente nella fattispecie in esame il mutuo ipotecario è del tutto estraneo alla procedura fallimentare in quanto non ha interessato beni della società ma bensì beni di Controparte_5 ; di talché deve escludersi qualsivoglia possibile lesione della par condicio creditorum, Parte_1 tant'è che alcuna azione revocatoria è stata promossa dalla curatela. In definitiva, alla luce delle pronunce sopra richiamate, il mutuo finalizzato ad erogare nuova liquidità da parte dell'istituto di credito – finalizzato all'azzeramento della preesistente esposizione debitoria ovvero alla rimodulazione dei preesistenti rapporti in essere tramite nuove condizioni negoziali -, deve considerarsi lecito e pienamente valido, non incorrendo nella sanzione di nullità ex art. 1418 c.c., né nel divieto i cui all'art. 1344 c.c. (v. Cass. n. 16377/2023). Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente afferma che “Pur conscia delle difficoltà che tale società aveva di ottenere una ripresa economica, la ha continuato ad erogare Controparte_4 denaro premunendosi però di garantire tale investimento con un coinvolgimento sempre maggiore dei soci, pretendendo dagli stessi garanzie ipotecarie personali oppure attivando aperture di credito in conto corrente al solo fine di ottenere che i soci effettuassero versamenti in favore della società ed estinguessero pregressi mutui accesi dalla società con la banca” (v. pag. 17 atto di citazione). Ad avviso dell'opponente, pertanto, “l'odierna intimante, abusando della propria posizione di contraente forte, ha concesso numerosi e cospicui crediti in favore della Controparte_5 nonostante questa fosse insolvente, confidando nella garanzia ipotecaria per ottenere una posizione privilegiata rispetto agli altri creditori” (v. pag. 18 atto di citazione). Orbene, è di tutta evidenza che l'opponente è venuto meno all'onere probatorio sullo stesso gravante, non essendosi dimostrato in grado di provare la sussistenza degli elementi di fatto tali da ritenere abusiva la concessione del credito. In particolare questi non ha provato la situazione di quasi insolvenza nella quale sarebbe venuta a versare la società al momento della concessione dei crediti, né che la stessa Controparte_5 avrebbe aggravato il dissesto. Sul punto preme evidenziare che la stessa sentenza della Corte di Cassazione n. 18610/2021, richiamata dall'opponente (v. pag. 16 atto di citazione), secondo cui “l'erogazione del credito deve ritenersi abusiva quando viene effettuata o proseguita, con dolo o colpa …”, richieda la prova della sussistenza sia di una situazione di difficoltà economico – finanziaria, tale da non consentire il superamento della crisi, sia di un aggravamento del dissesto determinato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa; circostanze queste che non solo non risultano provate, ma ancor prima allegate. D'altro canto preme evidenziare che la ristrutturazione dei debiti di Controparte_5 effettuata nel 2019 era stata richiesta nella scorta della documentazione prodotta (v. docc. da 7) a 11) pagina 8 di 11 parte opposta), comprovante la capacità economica dimostrata dalla società nel soddisfare un diverso istituto di credito (Unicredit). Ne consegue che non vi è stata alcuna abusiva concessione di credito in quanto, ancorché la
[...]
risultasse creditrice della somma di € 120.000,00 per l'anticipo fatture estere ed il Controparte_4 conto presentasse utilizzazioni extra fido, i debitori, tramite la documentazione prodotta, avevano dimostrato di essere in grado di far fronte ai debiti originati dai due contratti di mutuo. Con il quarto ed ultimo motivo di opposizione, parte opponente ritiene che la Controparte_4
si è resa responsabile di “abuso del diritto e/o abuso processuale”, avendo chiesto ed ottenuto
[...] nei confronti degli ex soci e il decreto ingiuntivo n. 864/2023 dd. 23.06.2023 per un Pt_1 Per_1 credito di € 501.948,03 nei confronti della società provvedendo altresì Controparte_5 l'istituto di credito ad iscrivere ipoteca giudiziale a carico di un immobile di proprietà del Per_1 Ha rappresentato inoltre l'opponente che nell'ambito del giudizio di opposizione a detto decreto ingiuntivo proposto dal e dal , all'udienza dd. 12.10.2023 (v. doc. 19) parte opponente) Pt_1 Per_1 la ha dichiarato che non avrebbe messo in esecuzione il titolo esecutivo Controparte_4 costituito dal predetto decreto ingiuntivo sino all'esito di detto giudizio, di talché il Tribunale di Bolzano, nel ritenere che non vi era più interesse a decidere sull'istanza di sospensione proposta dagli opponenti, ha dichiarato non doversi procedere sulla stessa. Per quanto sopra esposto, ritiene l'opponente che la “ha agito nei confronti Controparte_4 dei signori e per il medesimo credito di cui al precetto;
la notifica del precetto Pt_1 Per_1 preannuncia infatti un'esecuzione immobiliare del dr. che si vede quindi a dover difendere su Pt_1 due fronti per le medesime ragioni di cui all'opposizione al decreto ingiuntivo sopraindicata” (v. pag. 19 atto di citazione). A tal riguardo preme evidenziare che all'udienza dd. 12.10.2023 svoltasi avanti il Tribunale di Bolzano (v. doc. 4) parte opposta) “Il difensore della dichiara che non metterà in Controparte_4 esecuzione il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 864/2023 di cui a questo procedimento di opposizione fino alla definizione del giudizio, fermi restando l'iscrizione ipotecaria già effettuata sui beni del dott. ed il diritto dello stesso istituto di credito di agire esecutivamente in forza dei Per_1 titoli esecutivi costituiti dai mutui fondiari dd. 24.05.2016 e di data 30.09.2019 nei quali Parte_1 compariva come presidente del consiglio di amministrazione della soc. e Controparte_5 quale terzo datore di ipoteca. Riserva ogni ulteriore difesa alla comparsa di costituzione che verrà depositata in vista della prima udienza di comparizione delle parti. Il procuratore degli opponenti, preso atto della dichiarazione del difensore dell'opposta, rinuncia all'istanza per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, mantenendo fermi i motivi di opposizione allo stesso decreto per le ragioni esposte nell'atto di citazione di data 29.08.2023”. Pertanto, come già detto, il Tribunale, ritenendo non esservi più interesse a decidere sull'istanza di sospensione, dichiara non doversi procedere sulla stessa. Orbene, come si evince dalla riportata verbalizzazione e della documentazione prodotta dalle parti, a seguito della proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove è stata contestata la validità delle fideiussioni, la , il cui credito è comunque parzialmente Controparte_4 garantito dall'iscrizione ipotecaria sui beni di , ha deciso di soprassedere, quantomeno Persona_1 sino alla definizione del relativo giudizio, dal porre in esecuzione il decreto ingiuntivo e di agire esecutivamente per il recupero dei propri crediti derivanti dai mutui fondiari, di cui al precetto oggetto di opposizione.
pagina 9 di 11 Non è dato ravvisare, pertanto, alcuna condotta abusiva da parte della essendosi limitata nel CP_4 presente giudizio a far valere il proprio credito ipotecario agendo sui beni di proprietà del terzo datore di ipoteca, ovvero , attendendo, di contro, l'esito del giudizio di opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo per far valere i crediti chirografari nei confronti dell'altro fideiussore, ovvero Per_1
, sui beni immobili di sua parziale proprietà.
[...] E' di tutta evidenza che le somme incassate al termine dell'esecuzione immobiliare relativa al credito ipotecario, saranno portate a decurtazione dell'esposizione debitoria delle società ora dichiarata fallita;
fermo restando che la procedura esecutiva, qualora le fideiussioni dovessero essere ritenute invalide, costituisce l'unica possibilità di recupero dei crediti derivanti dai mutui fondiari. All'udienza dd. 18.12.2024 la teste di parte opponente pensionata all'epoca dei fatti Testimone_3 responsabile dell'amministrazione della società ha confermato: A) il cap.5), ovvero che dopo CP_5 un periodo di crescita continua, dal 2012 si erano verificati gli improvvisi decessi di due importanti distributori di in Germania, di due agenti a Monaco e ad Amburgo e del ritiro dall'attività di un CP_5 ulteriore distributore;
B) il cap. 10), ovvero che, per quanto riferitole dal la Pt_1 Controparte_4
, avuto contezza dello stato di difficoltà finanziaria della società, convinceva lo stesso nel 2015
[...] ad aprire un conto corrente personale presso il medesimo istituto di credito, tramite il quale eseguire versamenti sul conto corrente intestato alla società come “finanziamento soci”, precisando di aver avuto modo di vedere personalmente la documentazione relativa al predetto conto corrente”; C) il cap. 12), ovvero che il dott. Wieser, direttore della filiale di Bolzano della , aveva Controparte_4 chiesto ai soci di indicare, quale causale dei bonifici da eseguire in favore della società, la dicitura
“finanziamento temporaneo soci”, la quale “è del dr. Wieser mentre la firma è del dr. ; D) il cap. Pt_1 22), ovvero che la società trasmetteva annualmente alla Banca i propri bilanci, precisando che
“Preparavo personalmente il bilancio definitivo intorno al mese di giugno e lo consegnavo al dr. Pt_1 il quale poi lo portava alla banca”. Alla medesima udienza il teste di parte opposta, dipendente della Testimone_4 Controparte_4
, assunto a prova contraria, si è limitato a dichiarare: A) di non essere “in grado di riferire se
[...] e quanti decessi vi fossero stati” (cap. 5); B) “che non è stato proposto al sig. di aprire un conto Pt_1 corrente ma so che è stato aperto. Preciso inoltre che si trattava di un c/c ordinario personale senza alcuna indicazione di finalità specifica” (cap. 10); C) che “Le firme apposte alle pagine due e tre non corrispondono alla firma del dr. Wieser. La firma apposta sul foglio numero due è una firma automatizzata verosimilmente di un funzionario della Banca al fine di dare valore all'estratto conto. Aggiungo che la scritta è del dr. Wieser mentre la firma è del dr. Per quanto di mia conoscenza Pt_1 la circostanza indicata in capitolato non è vera. Preciso che nel momento in cui il direttore della filiale e il cliente concordano una operazione io non sono presente. Aggiungo che, sebbene non abbia davanti tutte le movimentazioni del cliente dr. non ricordo fossero state più di un paio” (cap. 12); D) che Pt_1
“per quanto a mia conoscenza, risultano depositati alcuni bilanci ed in ogni caso nei casi in cui la Banca avesse necessitato dei bilanci lo chiedeva e venivano forniti” (cap. 22). Infine il teste , anch'egli di parte opposta e dipendente della , Testimone_5 Controparte_4 ha riferito, quanto al cap. 5), che “Ricordo per certo il decesso di due agenti di vendita che operavano in Germania. Dopo un periodo di crescita era seguito un periodo di inflessione”; quanto al cap. 10), ha negato la circostanza, affermando: “So dell'esistenza di un conto corrente personale. Non mi risulta che lo stesso fosse stato aperto unicamente per eseguire versamenti a favore della società. Ricordo in una occasione che è stato eseguito un bonifico con la dicitura “finanziamento soci”; quanto al cap. 12), ha negato la circostanza, facendo presente che “Le firme apposte alle pagine due e tre non corrispondono alla firma del dr. Wieser. La firma apposta sul foglio numero due è una firma automatizzata della pagina 10 di 11 (verosimilmente di un funzionario della stessa Banca) al fine di dare ufficialità all'estratto conto. CP_4 Aggiungo che la grafia del terzo foglio è del dr. Wieser, mentre la firma credo sia del dr. Preciso Pt_1 che nel momento in cui il direttore della filiale e il cliente concordano una operazione io non sono presente”; quanto al cap. 22), che “Sicuramente a richiesta della venivano forniti (i bilanci)”. CP_4
Orbene, è agevole osservare che il tenore delle testimonianze sopra riportate non si appalesa idoneo a suffragare la fondatezza dei motivi di opposizione, laddove si consideri, per un verso, che la situazione economica della società era all'evidenza nota all'istituto bancario, tant'è che nel 2019 erano stati stipulati due contratti di mutuo al solo fine di ripianare la situazione debitoria della stessa;
per l'altro, che l'effettuazione, da parte dei soci, quale il di versamenti sul conto della società non riveste Pt_1 carattere illecito (v. doc. 24) parte opposta, ove compare la dicitura “girare Euro 5.000,00 sul conto corrente / rif. finanziamanto temporaneo soci” seguita dalla sottoscrizione del CP_5 Pt_1 Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 17.265,60, di cui € 17.252,00 per compensi professionali (€ 3.544,00 per fase di studio, € 2.338,00 per fase introduttiva, € 5.206,00 per fase istruttoria ed € 6.164,00 per fase decisionale) ed € 13,60 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 11.12.2025 Dott. M. Morandini
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