TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G .2000/2024
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario di Pace Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi
Tra
CF: in p.legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t rapp.ta e difesa dall'avv.to Fabio Internicola presso il cui studio in Pozzuoli alla via Artiaco n. 7,; elegge domicilio, giusta procura in atti;
Attore
E
Avv.to LD Di BE ( C.F. ) procuratore di se C.F._1 stesso ed elettivamente dom.to presso il suo studio in San Cipriano D'Aversa ( CE) alla via Parri n.14
Convenuto
Nonché
( C.F ) in p.legale rapp.te p.t. Controparte_2 P.IVA_2
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Oggetto del presente giudizio è la procedura esecutiva mobiliare recante il numero di Rg. 1960/2023 che il G.E.adito all'esito dell'istruttoria espletata emetteva ordinanza con cui sospendeva l'esecuzione fissando in giorni 90 il termine per introduzione fase di merito.Parte opponente ritenuto avere un interesse provvedeva agli adempimenti dovuti nei termini fissati dal Giudice dell'esecuzione.
La questione alla luce dell'andamento della vicenda processuale e vista la documentazione in atti, appare di pronta e sollecita soluzione e ben avrebbe potuto essere definita tra le parti in via bonaria senza ricorrere all'autorità giudiziaria con aggravio di costi per entrambe e dilatazione dei tempi di definizione della vicenda.
Tanto è vero che atteso il carattere documentale della controversia ai fini accertamento della verità processuale non è stato necessario ricorrere all'articolazione di alcun mezzo istruttorio che avrebbero solo allungato i tempi di definizione della vicenda con inevitabile aggravio di costi a carico delle parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda all'esito della vicenda processuale non può essere accolta è pertanto deve essere rigettata . Sussiste la competenza dell'autorità adita ovvero del Tribunale di Torre Annunziata e nello specifico del Giudice dell'esecuzione ; così come risulta provata sia la legittimazione attiva che la legittimazione passiva e del resto nel corso dell'istruttoria processuale non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione processuale da una delle parti del giudizio. Nel merito della questione si rileva come parte opponente abbia notificato opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione competente . Ebbene si osserva quanto segue: l'opposizione che è stata spiegata in data 23.4.2024 laddove l'ordinanza di assegnazione è stata emessa in data 11.9.2023 mentre l'opposizione avverso gli atti esecutivi deve essere avviata ex art.617 cpc entro i 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento contestato.
Pertanto sulla scorta di questo semplice dato documentale la domanda non può essere accolta poiché l'azione è stata proposta ben oltre i termini previsti e ne deriva che sotto questo aspetto non può che eccepirsi l'inammissibilità. Difatti nel caso specifico oggetto della doglianza non è il provvedimento reso successivamente dal G.E. quanto appunto l'emessa ordinanza di assegnazione. Il provvedimento contestato è quest'ultimo poiché in estrema sintesi la contestazione ha origine appunto dall'ordinanza di assegnazione e del resto lo stesso opponente evidenzia come alla base della propria domanda giudiziale , vi sia un opposizione agli atti esecutivi , con le conseguenze ed i limiti che derivano in termini procedurali.
Opposizione che come sottolineato in precedenza è sottoposta a rigide prescrizioni che allo stato non appaiono essere state osservate.
Tale circostanza ha effetto assorbente su ogni ulteriore aspetto e rende del tutto superfluo ed ininfluente soffermarsi sulle ulteriori argomentazioni sollevate dalle parti.
Pertanto la presente opposizione agli atti esecutivi deve essere rigettata perché inammissibile.
Le spese di lite alla luce della risultanze istruttorie e della condotta processuale delle parti seguono la soccombenza e sono da porsi a carico di parte opponente .
Nella determinazione delle suddette spese di lite si deve tenere conto del valore della controversia.
Riguardo il governo delle suddette , questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti , secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della Giustizia n.
10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014 Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata .
PQM
Il G.U. dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Di BE Controparte_1
LD e di , provvede come di seguito : Controparte_2
1 Rigetta l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione n. 1685/2023 ;
2.Condanna in p. legale rapp.te p.t al pagamento Controparte_1 degli onorari di lite che si quantificano in considerazione dell'attività espletata in € 462,00 oltre 15% spese generali , iva e cpa nella misura e nell'importo dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito 11.01.2025
Dott.Domenico Dente Gattola