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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 12/11/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Reg.Gen.N._______
Cron.N.__________
Rep.N.___________
Verb.Coll.________
Scad.Ter._________
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Dep.Min._________
Pubbl. ___________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Oggetto____________
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere
Dott.ssa ADELE APICELLA G.A. Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 98 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1073/2022, emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica, pubblicata il
13.10.2022 e vertente tra
Parte_1
(C.F. , in persona dell'Amministratore, legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Michele
De Bonis, elettivamente domiciliato in alla , presso lo studio Pt_1 Parte_1
del difensore
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in CP_1 P.IVA_2 virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Salvatore Lacerra, elettivamente domiciliata in alla Via Cavour, n. 72, presso lo studio del difensore Pt_1
APPELLATA
trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato il 4.3.2021 il Parte_1
(di seguito richiedeva alla il pagamento dell'importo
[...] Parte_1 CP_1 di € 119.766,62, in virtù dei seguenti titoli esecutivi: sentenza n. 321/2008 del Tribunale di Potenza;
decreto ingiuntivo n. 372/2006 del Tribunale di Potenza;
decreto ingiuntivo n. 530/2011 del Tribunale di Potenza;
sentenza n. 617/2018 del Tribunale di Potenza.
Con atto di citazione in opposizione la eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito CP_1
come portato dai primi tre titoli esecutivi, oggetto di intervento nella procedura immobiliare R.G.E.
238/1994, promossa in danno di e CPE s.r.l., dichiarata improcedibile con Controparte_2
ordinanza del 29.5.2017 per mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento.
In fatto, esponeva che: 1) il Condominio era intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Carical Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania (R.G.E. 238/1994), che, il
20.4.2001, aveva rinunciato all'esecuzione; 2) alla suddetta procedura ne erano seguite altre, e, precisamente, quella della il 16.12.94 (R.G.E. n. 247/1994), che il Controparte_3
20.5.1998 aveva rinunciatoall'esecuzione, della NL) dell'1.8.96 (R.G.E. Parte_2
155/96), della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. del 17.7.1997 (R.G.E. 149/1997), della
[...]
del 13.1.1998 (R.G.E. 14/1998, dichiarata improcedibile il 20.3.2008), della SCG del CP_4
29.12.2005 (R.G.E. 5/2006; 3) le predette procedure, ad eccezione della n. 5/2006 R.G.E., erano state riunite nella procedura 238/1994 R.G.E.; 4) con provvedimento del 29.5.2017, il G.E. della procedura n. 238/1994 e riunite, verificata la mancata rinnovazione dei pignoramenti ultraventennali posti a sostegno dei procedimenti nn. 238/1994, 247/1994, 155/1996 R.G.E. aveva dichiarato improcedibili le relative esecuzioni e, quindi, ordinato al Conservatore di cancellare le trascrizioni dei relativi pignoramenti;
5) con successivo provvedimento del 11.8.2020 il G.E., verificato che i pignoramenti ultraventennali posti a base dei procedimenti nn. 155/1996 e 149/1997 R.G.E., non erano stati tempestivamente rinnovati, li dichiarava caducati.
In diritto, affermava che: 1) l'eseguibilità della rinnovazione della trascrizione del pignoramento, non solo dal creditore procedente, ma anche da qualunque creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, oltre che dall'aggiudicatario avente interesse;
2) l'estinzione della procedura con caducazione di tutta l'attività processuale conseguita al pignoramento con effetto ex tunc qualora nessuno dei creditori avesse mostrato interesse alla prosecuzione dell'esecuzione e non avesse provveduto alla rinnovazione della trascrizione del pignoramento.
Pertanto, concludeva affermando che il non aveva mai azionato i titoli esecutivi posti a Parte_1
base del precetto, con conseguente intervenuta prescrizione per il decorso del tempo.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il che contestava Parte_1
quanto dedotto ed eccepito dalla società.
In particolare, al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione, evidenziava che il credito asseritamente prescritto era stato oggetto di tre distinti atti di intervento prodotti nella procedura n.
238/1994: intervento dell'11.4.2008 per la sentenza n. 321/2008; intervento del 13.11.2006 per il decreto ingiuntivo n. 372/2006; intervento del 27.3.2012 per il decreto ingiuntivo n. 530/2011.
Quindi, affermava la validità dei titoli azionati sostenendo l'effetto interruttivo della prescrizione degli atti di intervento menzionati e insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna della al pagamento della somma precettata o della diversa somma ritenuta di CP_1
giustizia. Vinte le spese di lite.
All'udienza del 13.10.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1073/2022, pubblicata il 17.10.2022, il Tribunale di Potenza accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto: 1) dichiarava prescritto il diritto di credito rinveniente dalla sentenza n.
321/2008 del 14.4.2008 del Tribunale di Potenza e dal decreto ingiuntivo n. 372/2006 del 28.6.2006 del Tribunale di Potenza;
2) rideterminava il credito risultante dal precetto opposto, in € 12.527,58 di cui: € 7.586,18 per capitale e interessi di cui al decreto ingiuntivo n. 530/2011; € 149,40 per spese non imponibili del decreto ingiuntivo n. 530/2011 e della sentenza n. 617/2018; € 4.567,00 per compensi legali del decreto ingiuntivo n. 530/2011 e della sentenza n. 617/2018; € 225,00 per compensi dell'atto di precetto;
3) condannava la al pagamento delle spese di lite. CP_1
Il Giudice di prime cure, premesso che l'unificazione di più procedure esecutive comportava la creazione di un unico processo, ma non estendeva automaticamente l'azione esecutiva ai beni di tutte le procedure coinvolte e che, se i beni coincidevano solo parzialmente, un creditore doveva presentare un atto di intervento specifico in ciascuna procedura per poter partecipare all'espropriazione e soddisfarsi sul ricavato dei beni aggrediti solo in quell'ambito, riteneva che la parte opposta non avesse fornito prova idonea e inconfutabile di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nelle procedure esecutive promosse specificamente contro la né avesse correttamente CP_5
specificato a quali procedure si riferissero tali interventi.
Pertanto, data la mancanza di prova di atti interruttivi validi e considerato che l'improcedibilità per inerzia del creditore comportava la revoca dell'effetto interruttivo permanente del pignoramento, dichiarava prescritti i crediti basati sulla sentenza n. 321/2008 e sul decreto ingiuntivo n. 372/2006.
Inoltre, non avendo l'opponente sollevato alcuna contestazione in merito al credito precettato di cui alla sentenza n. 617/2018 del Tribunale di Potenza, lo condannava al pagamento dello stesso, nonché delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 530/2011 dell'11.10.2011 del Tribunale di Potenza, atteso che al momento della notifica dell'atto di precetto (4.3.2021) non era decorso il termine di prescrizione decennale.
***** ***** *****
Con atto di appello notificato il 9.2.2023 il Parte_1
impugna la suindicata sentenza chiedendo, in via principale, di rigettare
[...]
l'opposizione e le relative domande formulate dalla in quanto inammissibili, stante il CP_1
sopravvenuto giudicato esterno di cui al decreto del 2.11.2022, reso dal Tribunale di Potenza, in persona del G.E. Dott.ssa Annachiara Di Paolo, nel procedimento esecutivo immobiliare n. 238/1994
R.G.E ed altri ad esso riuniti, con conferma del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente;
in via subordinata, di rigettare l'opposizione e le relative domande formulate dalla CP_1
perché illegittime ed infondate, sia in fatto che in diritto, con conferma del diritto del creditore oppostodi agire esecutivamente;
di condannare l'appellato al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.5.2023 si costituisce in giudizio la CP_1
che chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, dichiarare
[...]
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e/o ex artt. 348 bis e ter c.p.c.; 2) rigettare l'appello, perché temerario, oltre che infondato in fatto e in diritto;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da attribuire al procuratore antistatario.
Preliminarmente, eccepisce la tardività dei documenti prodotti da parte appellante nel presente giudizio e chiede che vengano espunti dal fascicolo.
Nel merito, ribadisce che il non avendo mai depositato copia degli atti di intervento Parte_1 specifici prodotti contro la stessa, non ha provato l'interruzione della prescrizione. Per quanto riguarda la condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, sostiene che, in considerazione del sostanziale accoglimento dell'opposizione, le stesse dovevano essere poste a carico del o quanto meno compensate. Parte_1
Con provvedimento del 29.1.2025, la Corte dispone la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett. h) del D.L.
n. 18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020.
Le parti depositano le note di trattazione scritta reiterando le proprie difese.
All'udienza del 25.2.2025 la Corte di Appello assegna la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si evidenzia che nella presente fase risulta superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (v. Cass. Civ., sent. n. 14696/2016: “La facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 […]”).
Va rigettata, altresì, l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che, stando all'orientamento della Corte di Cassazione, da ultimo espresso nella pronuncia n. 10916/2017, non è necessario un “progetto alternativo di sentenza…”, “…né alcuna trascrizione della sentenza appellata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure”.
Dalla lettura dell'atto introduttivo risultano individuabili le censure mosse dal
[...]
alla sentenza impugnata e le modifiche Parte_1
richieste, così come riportate.
L'interpretazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., rispondente al principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, assicura il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
L'atto di appello contiene i requisiti minimi richiesti dalla norma.
Deve, inoltre, rilevarsi la tardività della produzione dei documenti allegati all'atto di appello, in applicazione della disposizione dell'art. 345 c.p.c., così come novellato dalla L. 134/2012, che ha stabilito il divieto assoluto di produzione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indisponibilità che costituiva criterio selettivo nella precedente versione della norma, fatti salvi i casi in cui la parte dimostri di non aver potuto produrre detti documenti in primo grado per cause ad essa non imputabili (v. da ultimo, Cass. Civ.,
Sez. 1, ord. n. 16289/2024).
Ebbene, l'appellante non ha dimostrato di non aver potuto produrre tali documenti nel corso del giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile;
peraltro, trattasi di prove precostituite già nella disponibilità dello stesso.
Nel merito.
Con un primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 c.p.c.
In sintesi, assume che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che vi fosse contestazione sull'esistenza dei propri atti di intervento nelle procedure esecutive contro la CP_1
Sul punto afferma che l'esistenza di tali atti non solo era stata dallo stesso dedotta, ma era stata anche riconosciuta e presupposta dall'opponente essendosi discusso se il deposito degli atti CP_1
interruttivi (la cui esistenza era data per certa) fosse idoneo ad interrompere la prescrizione, considerata l'estinzione della procedura esecutiva, o se la procedura fosse effettivamente estinta.
Ciò premesso, sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare l'art. 115 c.p.c., considerando l'esistenza degli interventi come fatto non contestato tra le parti (con riferimento specifico a tre separati atti di intervento relativi ai titoli precettati, depositati nel proc. n. 238/1994
RGE), e procedere direttamente alla valutazione giuridica della loro efficacia interruttiva della prescrizione.
Quindi, conclude sostenendo che, in considerazione degli atti di intervento dallo stesso spiegati, i crediti non sono prescritti.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
L'opposizione della si fonda sulla prescrizione del credito oggetto del precetto. CP_1
La prescrizione del credito costituisce un fatto estintivo del diritto (art. 2934 c.c. e art. 2697, comma
2, c.c.).
Quando il debitore eccepisce la prescrizione, incombe sul creditore (nel caso di specie il Parte_1
l'onere di provare l'esistenza e la validità degli atti interruttivi della prescrizione medesima.
Ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., l'atto di intervento è una domanda proposta nel corso di un giudizio e la sua efficacia interruttiva/sospensiva è subordinata alla sua esistenza legale e alla sua destinazione corretta.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'effetto interruttivo della prescrizione, in caso di domanda proposta dall'interventore volontario, si realizza nel momento in cui controparte viene a conoscenza dell'atto di intervento (cfr. Cass. Civ., sez. 3, sent. n. 8096/2022).
Ed ancora. L'atto di intervento con titolo esecutivo ha efficacia interruttiva permanente della prescrizione (art. 2945, comma 2, c.c.), prolungandosi fino alla chiusura della procedura con la distribuzione del ricavato.
Nel caso di specie, la procedura esecutiva n. 238/1994 R.G.E. si è estinta per mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento entro il ventennio, che configura un'estinzione tipica.
Mentre l'ipotesi dell'estinzione tipica discende dalla condotta inattiva, inerziale o rinunciataria del creditore, quella cd. atipica trova, invece, fondamento nell'inidoneità a proseguire il processo esecutivo per impossibilità oggettiva di raggiungerne lo scopo: invero, in pendenza di un processo esecutivo, non si può desumere l'inerzia del creditore, mentre, a norma dell'art. 2945, comma 3,
c.p.c., quando quello stesso processo si chiude per inattività del creditore, allora la menzionata permanenza dell'effetto viene meno, fermo l'originario effetto interruttivo del pignoramento, dalla cui data riprende il corso della prescrizione.
In casi analoghi a quello di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto di considerare la perdita di efficacia della trascrizione dell'atto per difetto di sua rinnovazione nel termine legale quale circostanza determinante una chiusura anticipata del processo esecutivo (ex multis Cass. Civ., Sez. 6, sent. n. 9501/2016).
Di conseguenza, l'effetto interruttivo permanente della prescrizione si verifica sino a quando il procedimento coattivo instaurato giunge ad un risultato che possa considerarsi equipollente al passaggio in giudicato della sentenza che definisce i giudizi cognitivi.
Pertanto, la fattispecie in esame concerne un'ipotesi di chiusura anticipata conseguente al mancato rinnovo nel termine ventennale della trascrizione del pignoramento, la quale, di fatto, è riconducibile ad inerzia del creditore.
Ciò premesso, correttamente il Tribunale ha ritenuto che il non avesse provato di aver Parte_1
compiuto atti di intervento nelle procedure esecutive contro la CP_1
Per quanto attiene al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., lo stesso opera sul piano probatorio, esonerando la parte allegante dalla prova di un fatto.
La tesi dell'appellante non coglie la distinzione fondamentale tra allegazione e prova del fatto costitutivo.
Nel giudizio di opposizione a precetto, in caso di eccezione di prescrizione sollevata dal debitore
( art. 2934 c.c.), è il creditore intimante a dover dimostrare l'esistenza di CP_1 Parte_1 fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'eccezione sollevata, ossia l'esistenza e la validità degli atti interruttivi della prescrizione (art. 2697, comma 2, c.c.). L'onere di produrre in giudizio gli originali o le copie conformi degli atti di intervento -che costituiscono il fatto costitutivo dell'interruzione della prescrizione- non poteva essere surrogato né da generici richiami, né dalla mera menzione effettuata dalla controparte, soprattutto in considerazione della pluralità delle procedure esecutive coinvolte e della necessità di verificare la specifica procedura contro la CP_1
Con un secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, quindi, afferma che il Tribunale, oltre a violare il principio di non contestazione, essendo l'esistenza degli interventi di fatto non contestata dalla ma il loro effetto, ha erroneamente omesso CP_1
di valutare le prove documentali, che, essendo in gran parte prove legali, avrebbero dovuto dimostrare il deposito dei tre atti di intervento nella procedura esecutiva, annullando così il presupposto di fatto su cui si è basata la declaratoria di prescrizione.
In particolare, elenca una serie di atti dai quali doveva evincersi il proprio intervento nelle procedure esecutive, tra cui: gli stralci del piano di riparto che riportano analiticamente gli interventi contro la i verbali di udienza che attestano la presenza del Condominio come creditore CP_1
intervenuto e la contestuale presenza del debitore la comparsa di costituzione del CP_1
22.10.2020 (atto riassuntivo), che dichiara la riunificazione dei tre atti di intervento sotto un unico difensore e le istanze presentate al G.E.
Ad avviso dello stesso, i citati documenti, presenti in atti, costituiscono prove legali attestanti inequivocabilmente l'esistenza dei tre distinti atti di intervento contro la nella procedura CP_1
n. 238/1994 R.G.E. e in quelle riunite.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Tutti gli atti indicati dall'appellante a fondamento delle sue pretese costituiscono prove indirette e circostanziali, non idonee a dimostrate l'esistenza degli interventi.
I documenti richiamati, al limite, potrebbero attestare la presenza del Condominio come creditore intervenuto nel proc. n. 238/1994 R.G.E. e la sua partecipazione alle udienze, ma non costituiscono di per sé la prova legale degli atti di intervento.
L'onere della prova in capo al creditore, che deve contrastare l'eccezione di prescrizione, impone la produzione del documento che costituisce il fatto interruttivo (l'atto di intervento), e non solo i documenti che ne presuppongono o ne menzionano l'esistenza.
A ciò va aggiunto che il proc. n. 238/1994 R.G.E. è stato originariamente promosso contro terzi
( e CPE s.r.l.) e la mera riunione delle procedure non estende automaticamente l'efficacia CP_2 dei pignoramenti o degli interventi ai beni dell'altra esecuzione. Pertanto, era indispensabile provare che gli interventi fossero stati utilmente dispiegati anche in relazione ai beni specifici della prova che non si ricava in modo inconfutabile dai soli CP_1
riepiloghi e verbali.
La procedura n. 238/1994 R.G.E. e quelle riunite sono state dichiarate improcedibili a causa del mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento ultraventennale, atto che rientra in una condotta inattiva del creditore.
Tale declaratoria, come meglio precisato nell'esame del precedente motivo di gravame, ha comportato l'effetto di cui all'art. 2945, comma 3, c.c., rendendo l'interruzione istantanea.
Pertanto, il per evitare la prescrizione, la cui decorrenza riprende dall'atto di intervento, Parte_1 era obbligato a provare sia la data certa e l'esistenza degli atti di intervento, sia la loro idoneità a interrompere nuovamente il termine prima della notifica del precetto.
Non avendo il fornito la prova dei documenti atti a superare sia la carenza probatoria Parte_1 che la decadenza dell'effetto permanente, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto prescritti i crediti relativi ai titoli sentenza n. 321/2008 del 14.4.2008 e decreto ingiuntivo n. 372/2006 del 28.6.2006 del Tribunale di Potenza.
Con un terzo motivo di gravame l'appellante eccepisce il sopravvenuto giudicato (esterno) in ordine alla legittimazione a promuovere singoli atti nella procedura n. 5/2006 R.G.E.
In particolare, afferma che: 1) con istanza depositata il 17.10.2022, la ha chiesto, CP_1 nell'ambito della procedura n. 238/1994 R.G.E. ed in quelle riunite, tra cui la n. 5/2006 R.G.E., di dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione relativamente al Lotto 17, sul presupposto che non era parte dell'esecuzione n. 5/2006 R.G.E., ma solo della n. 238/1994 R.G.E.; 2) in risposta alla predetta istanza, con decreto del 2.11.2022, non opposto, il G.E., Dott.ssa Annachiara Di Paolo, l'ha riconosciuto quale creditore legittimato a promuovere i singoli atti dell'esecuzione n. 5/2006 R.G.E.;
3) il procedimento esecutivo n. 5/2006 R.G.E. è stato riunito al procedimento n. 238/1994 R.G.E.
Pertanto, sostiene che il procedimento n. 238/1994 R.G.E., nel quale è riunito il procedimento n.
5/2006 R.G. e nel quale risulta essere debitamente intervenuto, con legittimazione a promuovere i singoli atti dell'esecuzione anche del procedimento n. 5/2006 R.G.E. a carico della è CP_1
ancora pendente e non può essere maturata alcuna prescrizione.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
In merito al concetto di giudicato esterno, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che lo stesso opera “soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa” (v. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 13169/2025). Inoltre, specifica che il giudicato esterno si forma solo su provvedimenti che abbiano deciso con efficacia vincolante una questione di diritto o di fatto, e non su atti meramente ordinatori o istruttori
(ex multis Cass. Civ., sez. 3, sent. n. 21974/2019).
In particolare, nel processo esecutivo, il decreto del G.E. che decide su un'istanza di improcedibilità/sospensione (ex art. 624 c.p.c.) è un provvedimento ordinatorio e interinale, funzionale unicamente a regolare lo svolgimento della procedura esecutiva.
Pertanto, un decreto del G.E. nel processo esecutivo non può avere l'autorità di cosa giudicata sostanziale su questioni che devono essere decise in un altro giudizio.
La sua definitività è solo endo-processuale, ma non preclude l'accertamento del merito della legittimazione e della prescrizione nel giudizio di opposizione.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1,
c.p.c., devono gravare sull'appellante e si liquidano, come da dispositivo, considerati i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dei valori medi, sulla base dello scaglione tabellare compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, alla luce del valore della causa come dichiarato.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
PQM
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 1073/2022, pubblicata il 13.10.2022 dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica, promosso dal Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della in
[...] CP_1
persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
A) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
B) Condanna il in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 14.317,00,
-di cui euro 2.977,00 per la fase di studio;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva;
euro 4.326,00 per la fase istruttoria;
euro 5.103,00 per la fase decisionale-, per compensi professionali, oltre magg. forf.,
IVA e CAP, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art 13 del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio tenutasi in modalità telematica il 7.11.2025.
Avv. Adele Apicella Dott. Pasquale Cristiano
G.A. estensore Presidente
Cron.N.__________
Rep.N.___________
Verb.Coll.________
Scad.Ter._________
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Dep.Min._________
Pubbl. ___________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Oggetto____________
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere
Dott.ssa ADELE APICELLA G.A. Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 98 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1073/2022, emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica, pubblicata il
13.10.2022 e vertente tra
Parte_1
(C.F. , in persona dell'Amministratore, legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Michele
De Bonis, elettivamente domiciliato in alla , presso lo studio Pt_1 Parte_1
del difensore
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in CP_1 P.IVA_2 virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Salvatore Lacerra, elettivamente domiciliata in alla Via Cavour, n. 72, presso lo studio del difensore Pt_1
APPELLATA
trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato il 4.3.2021 il Parte_1
(di seguito richiedeva alla il pagamento dell'importo
[...] Parte_1 CP_1 di € 119.766,62, in virtù dei seguenti titoli esecutivi: sentenza n. 321/2008 del Tribunale di Potenza;
decreto ingiuntivo n. 372/2006 del Tribunale di Potenza;
decreto ingiuntivo n. 530/2011 del Tribunale di Potenza;
sentenza n. 617/2018 del Tribunale di Potenza.
Con atto di citazione in opposizione la eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito CP_1
come portato dai primi tre titoli esecutivi, oggetto di intervento nella procedura immobiliare R.G.E.
238/1994, promossa in danno di e CPE s.r.l., dichiarata improcedibile con Controparte_2
ordinanza del 29.5.2017 per mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento.
In fatto, esponeva che: 1) il Condominio era intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Carical Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania (R.G.E. 238/1994), che, il
20.4.2001, aveva rinunciato all'esecuzione; 2) alla suddetta procedura ne erano seguite altre, e, precisamente, quella della il 16.12.94 (R.G.E. n. 247/1994), che il Controparte_3
20.5.1998 aveva rinunciatoall'esecuzione, della NL) dell'1.8.96 (R.G.E. Parte_2
155/96), della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. del 17.7.1997 (R.G.E. 149/1997), della
[...]
del 13.1.1998 (R.G.E. 14/1998, dichiarata improcedibile il 20.3.2008), della SCG del CP_4
29.12.2005 (R.G.E. 5/2006; 3) le predette procedure, ad eccezione della n. 5/2006 R.G.E., erano state riunite nella procedura 238/1994 R.G.E.; 4) con provvedimento del 29.5.2017, il G.E. della procedura n. 238/1994 e riunite, verificata la mancata rinnovazione dei pignoramenti ultraventennali posti a sostegno dei procedimenti nn. 238/1994, 247/1994, 155/1996 R.G.E. aveva dichiarato improcedibili le relative esecuzioni e, quindi, ordinato al Conservatore di cancellare le trascrizioni dei relativi pignoramenti;
5) con successivo provvedimento del 11.8.2020 il G.E., verificato che i pignoramenti ultraventennali posti a base dei procedimenti nn. 155/1996 e 149/1997 R.G.E., non erano stati tempestivamente rinnovati, li dichiarava caducati.
In diritto, affermava che: 1) l'eseguibilità della rinnovazione della trascrizione del pignoramento, non solo dal creditore procedente, ma anche da qualunque creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, oltre che dall'aggiudicatario avente interesse;
2) l'estinzione della procedura con caducazione di tutta l'attività processuale conseguita al pignoramento con effetto ex tunc qualora nessuno dei creditori avesse mostrato interesse alla prosecuzione dell'esecuzione e non avesse provveduto alla rinnovazione della trascrizione del pignoramento.
Pertanto, concludeva affermando che il non aveva mai azionato i titoli esecutivi posti a Parte_1
base del precetto, con conseguente intervenuta prescrizione per il decorso del tempo.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il che contestava Parte_1
quanto dedotto ed eccepito dalla società.
In particolare, al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione, evidenziava che il credito asseritamente prescritto era stato oggetto di tre distinti atti di intervento prodotti nella procedura n.
238/1994: intervento dell'11.4.2008 per la sentenza n. 321/2008; intervento del 13.11.2006 per il decreto ingiuntivo n. 372/2006; intervento del 27.3.2012 per il decreto ingiuntivo n. 530/2011.
Quindi, affermava la validità dei titoli azionati sostenendo l'effetto interruttivo della prescrizione degli atti di intervento menzionati e insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna della al pagamento della somma precettata o della diversa somma ritenuta di CP_1
giustizia. Vinte le spese di lite.
All'udienza del 13.10.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1073/2022, pubblicata il 17.10.2022, il Tribunale di Potenza accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto: 1) dichiarava prescritto il diritto di credito rinveniente dalla sentenza n.
321/2008 del 14.4.2008 del Tribunale di Potenza e dal decreto ingiuntivo n. 372/2006 del 28.6.2006 del Tribunale di Potenza;
2) rideterminava il credito risultante dal precetto opposto, in € 12.527,58 di cui: € 7.586,18 per capitale e interessi di cui al decreto ingiuntivo n. 530/2011; € 149,40 per spese non imponibili del decreto ingiuntivo n. 530/2011 e della sentenza n. 617/2018; € 4.567,00 per compensi legali del decreto ingiuntivo n. 530/2011 e della sentenza n. 617/2018; € 225,00 per compensi dell'atto di precetto;
3) condannava la al pagamento delle spese di lite. CP_1
Il Giudice di prime cure, premesso che l'unificazione di più procedure esecutive comportava la creazione di un unico processo, ma non estendeva automaticamente l'azione esecutiva ai beni di tutte le procedure coinvolte e che, se i beni coincidevano solo parzialmente, un creditore doveva presentare un atto di intervento specifico in ciascuna procedura per poter partecipare all'espropriazione e soddisfarsi sul ricavato dei beni aggrediti solo in quell'ambito, riteneva che la parte opposta non avesse fornito prova idonea e inconfutabile di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nelle procedure esecutive promosse specificamente contro la né avesse correttamente CP_5
specificato a quali procedure si riferissero tali interventi.
Pertanto, data la mancanza di prova di atti interruttivi validi e considerato che l'improcedibilità per inerzia del creditore comportava la revoca dell'effetto interruttivo permanente del pignoramento, dichiarava prescritti i crediti basati sulla sentenza n. 321/2008 e sul decreto ingiuntivo n. 372/2006.
Inoltre, non avendo l'opponente sollevato alcuna contestazione in merito al credito precettato di cui alla sentenza n. 617/2018 del Tribunale di Potenza, lo condannava al pagamento dello stesso, nonché delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 530/2011 dell'11.10.2011 del Tribunale di Potenza, atteso che al momento della notifica dell'atto di precetto (4.3.2021) non era decorso il termine di prescrizione decennale.
***** ***** *****
Con atto di appello notificato il 9.2.2023 il Parte_1
impugna la suindicata sentenza chiedendo, in via principale, di rigettare
[...]
l'opposizione e le relative domande formulate dalla in quanto inammissibili, stante il CP_1
sopravvenuto giudicato esterno di cui al decreto del 2.11.2022, reso dal Tribunale di Potenza, in persona del G.E. Dott.ssa Annachiara Di Paolo, nel procedimento esecutivo immobiliare n. 238/1994
R.G.E ed altri ad esso riuniti, con conferma del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente;
in via subordinata, di rigettare l'opposizione e le relative domande formulate dalla CP_1
perché illegittime ed infondate, sia in fatto che in diritto, con conferma del diritto del creditore oppostodi agire esecutivamente;
di condannare l'appellato al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.5.2023 si costituisce in giudizio la CP_1
che chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, dichiarare
[...]
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e/o ex artt. 348 bis e ter c.p.c.; 2) rigettare l'appello, perché temerario, oltre che infondato in fatto e in diritto;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da attribuire al procuratore antistatario.
Preliminarmente, eccepisce la tardività dei documenti prodotti da parte appellante nel presente giudizio e chiede che vengano espunti dal fascicolo.
Nel merito, ribadisce che il non avendo mai depositato copia degli atti di intervento Parte_1 specifici prodotti contro la stessa, non ha provato l'interruzione della prescrizione. Per quanto riguarda la condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, sostiene che, in considerazione del sostanziale accoglimento dell'opposizione, le stesse dovevano essere poste a carico del o quanto meno compensate. Parte_1
Con provvedimento del 29.1.2025, la Corte dispone la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett. h) del D.L.
n. 18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020.
Le parti depositano le note di trattazione scritta reiterando le proprie difese.
All'udienza del 25.2.2025 la Corte di Appello assegna la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si evidenzia che nella presente fase risulta superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (v. Cass. Civ., sent. n. 14696/2016: “La facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 […]”).
Va rigettata, altresì, l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che, stando all'orientamento della Corte di Cassazione, da ultimo espresso nella pronuncia n. 10916/2017, non è necessario un “progetto alternativo di sentenza…”, “…né alcuna trascrizione della sentenza appellata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure”.
Dalla lettura dell'atto introduttivo risultano individuabili le censure mosse dal
[...]
alla sentenza impugnata e le modifiche Parte_1
richieste, così come riportate.
L'interpretazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., rispondente al principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, assicura il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
L'atto di appello contiene i requisiti minimi richiesti dalla norma.
Deve, inoltre, rilevarsi la tardività della produzione dei documenti allegati all'atto di appello, in applicazione della disposizione dell'art. 345 c.p.c., così come novellato dalla L. 134/2012, che ha stabilito il divieto assoluto di produzione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indisponibilità che costituiva criterio selettivo nella precedente versione della norma, fatti salvi i casi in cui la parte dimostri di non aver potuto produrre detti documenti in primo grado per cause ad essa non imputabili (v. da ultimo, Cass. Civ.,
Sez. 1, ord. n. 16289/2024).
Ebbene, l'appellante non ha dimostrato di non aver potuto produrre tali documenti nel corso del giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile;
peraltro, trattasi di prove precostituite già nella disponibilità dello stesso.
Nel merito.
Con un primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 c.p.c.
In sintesi, assume che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che vi fosse contestazione sull'esistenza dei propri atti di intervento nelle procedure esecutive contro la CP_1
Sul punto afferma che l'esistenza di tali atti non solo era stata dallo stesso dedotta, ma era stata anche riconosciuta e presupposta dall'opponente essendosi discusso se il deposito degli atti CP_1
interruttivi (la cui esistenza era data per certa) fosse idoneo ad interrompere la prescrizione, considerata l'estinzione della procedura esecutiva, o se la procedura fosse effettivamente estinta.
Ciò premesso, sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare l'art. 115 c.p.c., considerando l'esistenza degli interventi come fatto non contestato tra le parti (con riferimento specifico a tre separati atti di intervento relativi ai titoli precettati, depositati nel proc. n. 238/1994
RGE), e procedere direttamente alla valutazione giuridica della loro efficacia interruttiva della prescrizione.
Quindi, conclude sostenendo che, in considerazione degli atti di intervento dallo stesso spiegati, i crediti non sono prescritti.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
L'opposizione della si fonda sulla prescrizione del credito oggetto del precetto. CP_1
La prescrizione del credito costituisce un fatto estintivo del diritto (art. 2934 c.c. e art. 2697, comma
2, c.c.).
Quando il debitore eccepisce la prescrizione, incombe sul creditore (nel caso di specie il Parte_1
l'onere di provare l'esistenza e la validità degli atti interruttivi della prescrizione medesima.
Ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., l'atto di intervento è una domanda proposta nel corso di un giudizio e la sua efficacia interruttiva/sospensiva è subordinata alla sua esistenza legale e alla sua destinazione corretta.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'effetto interruttivo della prescrizione, in caso di domanda proposta dall'interventore volontario, si realizza nel momento in cui controparte viene a conoscenza dell'atto di intervento (cfr. Cass. Civ., sez. 3, sent. n. 8096/2022).
Ed ancora. L'atto di intervento con titolo esecutivo ha efficacia interruttiva permanente della prescrizione (art. 2945, comma 2, c.c.), prolungandosi fino alla chiusura della procedura con la distribuzione del ricavato.
Nel caso di specie, la procedura esecutiva n. 238/1994 R.G.E. si è estinta per mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento entro il ventennio, che configura un'estinzione tipica.
Mentre l'ipotesi dell'estinzione tipica discende dalla condotta inattiva, inerziale o rinunciataria del creditore, quella cd. atipica trova, invece, fondamento nell'inidoneità a proseguire il processo esecutivo per impossibilità oggettiva di raggiungerne lo scopo: invero, in pendenza di un processo esecutivo, non si può desumere l'inerzia del creditore, mentre, a norma dell'art. 2945, comma 3,
c.p.c., quando quello stesso processo si chiude per inattività del creditore, allora la menzionata permanenza dell'effetto viene meno, fermo l'originario effetto interruttivo del pignoramento, dalla cui data riprende il corso della prescrizione.
In casi analoghi a quello di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto di considerare la perdita di efficacia della trascrizione dell'atto per difetto di sua rinnovazione nel termine legale quale circostanza determinante una chiusura anticipata del processo esecutivo (ex multis Cass. Civ., Sez. 6, sent. n. 9501/2016).
Di conseguenza, l'effetto interruttivo permanente della prescrizione si verifica sino a quando il procedimento coattivo instaurato giunge ad un risultato che possa considerarsi equipollente al passaggio in giudicato della sentenza che definisce i giudizi cognitivi.
Pertanto, la fattispecie in esame concerne un'ipotesi di chiusura anticipata conseguente al mancato rinnovo nel termine ventennale della trascrizione del pignoramento, la quale, di fatto, è riconducibile ad inerzia del creditore.
Ciò premesso, correttamente il Tribunale ha ritenuto che il non avesse provato di aver Parte_1
compiuto atti di intervento nelle procedure esecutive contro la CP_1
Per quanto attiene al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., lo stesso opera sul piano probatorio, esonerando la parte allegante dalla prova di un fatto.
La tesi dell'appellante non coglie la distinzione fondamentale tra allegazione e prova del fatto costitutivo.
Nel giudizio di opposizione a precetto, in caso di eccezione di prescrizione sollevata dal debitore
( art. 2934 c.c.), è il creditore intimante a dover dimostrare l'esistenza di CP_1 Parte_1 fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'eccezione sollevata, ossia l'esistenza e la validità degli atti interruttivi della prescrizione (art. 2697, comma 2, c.c.). L'onere di produrre in giudizio gli originali o le copie conformi degli atti di intervento -che costituiscono il fatto costitutivo dell'interruzione della prescrizione- non poteva essere surrogato né da generici richiami, né dalla mera menzione effettuata dalla controparte, soprattutto in considerazione della pluralità delle procedure esecutive coinvolte e della necessità di verificare la specifica procedura contro la CP_1
Con un secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, quindi, afferma che il Tribunale, oltre a violare il principio di non contestazione, essendo l'esistenza degli interventi di fatto non contestata dalla ma il loro effetto, ha erroneamente omesso CP_1
di valutare le prove documentali, che, essendo in gran parte prove legali, avrebbero dovuto dimostrare il deposito dei tre atti di intervento nella procedura esecutiva, annullando così il presupposto di fatto su cui si è basata la declaratoria di prescrizione.
In particolare, elenca una serie di atti dai quali doveva evincersi il proprio intervento nelle procedure esecutive, tra cui: gli stralci del piano di riparto che riportano analiticamente gli interventi contro la i verbali di udienza che attestano la presenza del Condominio come creditore CP_1
intervenuto e la contestuale presenza del debitore la comparsa di costituzione del CP_1
22.10.2020 (atto riassuntivo), che dichiara la riunificazione dei tre atti di intervento sotto un unico difensore e le istanze presentate al G.E.
Ad avviso dello stesso, i citati documenti, presenti in atti, costituiscono prove legali attestanti inequivocabilmente l'esistenza dei tre distinti atti di intervento contro la nella procedura CP_1
n. 238/1994 R.G.E. e in quelle riunite.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Tutti gli atti indicati dall'appellante a fondamento delle sue pretese costituiscono prove indirette e circostanziali, non idonee a dimostrate l'esistenza degli interventi.
I documenti richiamati, al limite, potrebbero attestare la presenza del Condominio come creditore intervenuto nel proc. n. 238/1994 R.G.E. e la sua partecipazione alle udienze, ma non costituiscono di per sé la prova legale degli atti di intervento.
L'onere della prova in capo al creditore, che deve contrastare l'eccezione di prescrizione, impone la produzione del documento che costituisce il fatto interruttivo (l'atto di intervento), e non solo i documenti che ne presuppongono o ne menzionano l'esistenza.
A ciò va aggiunto che il proc. n. 238/1994 R.G.E. è stato originariamente promosso contro terzi
( e CPE s.r.l.) e la mera riunione delle procedure non estende automaticamente l'efficacia CP_2 dei pignoramenti o degli interventi ai beni dell'altra esecuzione. Pertanto, era indispensabile provare che gli interventi fossero stati utilmente dispiegati anche in relazione ai beni specifici della prova che non si ricava in modo inconfutabile dai soli CP_1
riepiloghi e verbali.
La procedura n. 238/1994 R.G.E. e quelle riunite sono state dichiarate improcedibili a causa del mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento ultraventennale, atto che rientra in una condotta inattiva del creditore.
Tale declaratoria, come meglio precisato nell'esame del precedente motivo di gravame, ha comportato l'effetto di cui all'art. 2945, comma 3, c.c., rendendo l'interruzione istantanea.
Pertanto, il per evitare la prescrizione, la cui decorrenza riprende dall'atto di intervento, Parte_1 era obbligato a provare sia la data certa e l'esistenza degli atti di intervento, sia la loro idoneità a interrompere nuovamente il termine prima della notifica del precetto.
Non avendo il fornito la prova dei documenti atti a superare sia la carenza probatoria Parte_1 che la decadenza dell'effetto permanente, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto prescritti i crediti relativi ai titoli sentenza n. 321/2008 del 14.4.2008 e decreto ingiuntivo n. 372/2006 del 28.6.2006 del Tribunale di Potenza.
Con un terzo motivo di gravame l'appellante eccepisce il sopravvenuto giudicato (esterno) in ordine alla legittimazione a promuovere singoli atti nella procedura n. 5/2006 R.G.E.
In particolare, afferma che: 1) con istanza depositata il 17.10.2022, la ha chiesto, CP_1 nell'ambito della procedura n. 238/1994 R.G.E. ed in quelle riunite, tra cui la n. 5/2006 R.G.E., di dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione relativamente al Lotto 17, sul presupposto che non era parte dell'esecuzione n. 5/2006 R.G.E., ma solo della n. 238/1994 R.G.E.; 2) in risposta alla predetta istanza, con decreto del 2.11.2022, non opposto, il G.E., Dott.ssa Annachiara Di Paolo, l'ha riconosciuto quale creditore legittimato a promuovere i singoli atti dell'esecuzione n. 5/2006 R.G.E.;
3) il procedimento esecutivo n. 5/2006 R.G.E. è stato riunito al procedimento n. 238/1994 R.G.E.
Pertanto, sostiene che il procedimento n. 238/1994 R.G.E., nel quale è riunito il procedimento n.
5/2006 R.G. e nel quale risulta essere debitamente intervenuto, con legittimazione a promuovere i singoli atti dell'esecuzione anche del procedimento n. 5/2006 R.G.E. a carico della è CP_1
ancora pendente e non può essere maturata alcuna prescrizione.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
In merito al concetto di giudicato esterno, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che lo stesso opera “soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa” (v. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 13169/2025). Inoltre, specifica che il giudicato esterno si forma solo su provvedimenti che abbiano deciso con efficacia vincolante una questione di diritto o di fatto, e non su atti meramente ordinatori o istruttori
(ex multis Cass. Civ., sez. 3, sent. n. 21974/2019).
In particolare, nel processo esecutivo, il decreto del G.E. che decide su un'istanza di improcedibilità/sospensione (ex art. 624 c.p.c.) è un provvedimento ordinatorio e interinale, funzionale unicamente a regolare lo svolgimento della procedura esecutiva.
Pertanto, un decreto del G.E. nel processo esecutivo non può avere l'autorità di cosa giudicata sostanziale su questioni che devono essere decise in un altro giudizio.
La sua definitività è solo endo-processuale, ma non preclude l'accertamento del merito della legittimazione e della prescrizione nel giudizio di opposizione.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1,
c.p.c., devono gravare sull'appellante e si liquidano, come da dispositivo, considerati i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dei valori medi, sulla base dello scaglione tabellare compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, alla luce del valore della causa come dichiarato.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
PQM
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 1073/2022, pubblicata il 13.10.2022 dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica, promosso dal Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della in
[...] CP_1
persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
A) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
B) Condanna il in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 14.317,00,
-di cui euro 2.977,00 per la fase di studio;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva;
euro 4.326,00 per la fase istruttoria;
euro 5.103,00 per la fase decisionale-, per compensi professionali, oltre magg. forf.,
IVA e CAP, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art 13 del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio tenutasi in modalità telematica il 7.11.2025.
Avv. Adele Apicella Dott. Pasquale Cristiano
G.A. estensore Presidente