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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/11/2024, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
RG 4550/2023
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to ANTONINO INTERNICOLA, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Boscotrecase (NA), via Promiscua n. 20, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Dott. e dalla Controparte_2
Dott.ssa SERENA CIANFLONE, come da incarico allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Via Romualdo Montagna n. 13, Cosenza
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 04/12/2023,
[...]
ha convenuto in giudizio il . Parte_1 Controparte_1
Parte ricorrente ha descritto di avere lavorato alle dipendenze del resistente in qualità di CP_1 docente supplente, con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Ha adito il Tribunale per vedersi riconoscere il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui ai commi da 121 a 124 della l. 107/2015, con vittoria di spese e rifusione al procuratore antistatario.
Il convenuto si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di controparte con richiesta CP_1 di compensazione delle spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va accolto nel merito, in luce delle seguenti motivazioni.
In punto di diritto, la presente controversia trova origine nella pretesa, avanzata dalla parte ricorrente, di riconoscimento del bonus della cd. “carta del docente”, finalizzato a sostenere la formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali, non solo al personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, ma anche al personale docente a tempo determinato.
Come evidenziato anche dal resistente in memoria, in luce della sentenza n. 1842/2022 del CP_1
Consiglio di Stato e dell'ordinanza del 18 maggio 2022 della CGUE sezione VI causa C 450-21, è ormai consolidata una lettura della disciplina, in chiave costituzionalmente orientata e conforme ai principi europei, volta a riconoscere il beneficio della carta del docente non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli impiegati con contratti a tempo determinato, con un'equiparazione circa il diritto di usufruire della formazione in servizio, anche attraverso lo strumento in questione, la quale deve essere assicurata a tutto il personale docente nella prospettiva di garantire la qualità dell'insegnamento. Dunque, il ha aderito alla domanda di controparte, riconoscendone nel caso specifico il CP_1 diritto, che quindi non è più controverso.
Orbene, si dà atto che a tale riconoscimento del diritto della parte ricorrente non è seguita la concreta erogazione del beneficio da parte del in relazione agli anni richiesti, di cui la difesa di parte CP_1 ricorrente non ha dato atto nelle note di trattazione scritta depositate, né il ha preso posizione CP_1 sul punto, non depositando note.
Posto, quindi, che il processo è finalizzato a garantire il conseguimento effettivo dell'utilità spettante alla parte vittoriosa, posto che il diritto alla carta del docente in capo alla parte ricorrente non è controverso, avendolo il resistente riconosciuto in questo giudizio, va accertato il diritto di CP_1
a percepire il beneficio di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2022/2023 Parte_1
e 2023/2024 tramite la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione delle somme. CP_1
***
2 La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e accerta il diritto di al beneficio economico di Parte_1 euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori come per legge.
- Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 500,00 annui per gli anni 2022/2023 e Parte_1
2023/2024, oltre accessori come per legge.
- Condanna il a rimborsare all'Avv.to Controparte_1
ANTONINO INTERNICOLA, dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi euro 750,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 28/11/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to ANTONINO INTERNICOLA, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Boscotrecase (NA), via Promiscua n. 20, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Dott. e dalla Controparte_2
Dott.ssa SERENA CIANFLONE, come da incarico allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Via Romualdo Montagna n. 13, Cosenza
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 04/12/2023,
[...]
ha convenuto in giudizio il . Parte_1 Controparte_1
Parte ricorrente ha descritto di avere lavorato alle dipendenze del resistente in qualità di CP_1 docente supplente, con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Ha adito il Tribunale per vedersi riconoscere il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui ai commi da 121 a 124 della l. 107/2015, con vittoria di spese e rifusione al procuratore antistatario.
Il convenuto si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di controparte con richiesta CP_1 di compensazione delle spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va accolto nel merito, in luce delle seguenti motivazioni.
In punto di diritto, la presente controversia trova origine nella pretesa, avanzata dalla parte ricorrente, di riconoscimento del bonus della cd. “carta del docente”, finalizzato a sostenere la formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali, non solo al personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, ma anche al personale docente a tempo determinato.
Come evidenziato anche dal resistente in memoria, in luce della sentenza n. 1842/2022 del CP_1
Consiglio di Stato e dell'ordinanza del 18 maggio 2022 della CGUE sezione VI causa C 450-21, è ormai consolidata una lettura della disciplina, in chiave costituzionalmente orientata e conforme ai principi europei, volta a riconoscere il beneficio della carta del docente non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli impiegati con contratti a tempo determinato, con un'equiparazione circa il diritto di usufruire della formazione in servizio, anche attraverso lo strumento in questione, la quale deve essere assicurata a tutto il personale docente nella prospettiva di garantire la qualità dell'insegnamento. Dunque, il ha aderito alla domanda di controparte, riconoscendone nel caso specifico il CP_1 diritto, che quindi non è più controverso.
Orbene, si dà atto che a tale riconoscimento del diritto della parte ricorrente non è seguita la concreta erogazione del beneficio da parte del in relazione agli anni richiesti, di cui la difesa di parte CP_1 ricorrente non ha dato atto nelle note di trattazione scritta depositate, né il ha preso posizione CP_1 sul punto, non depositando note.
Posto, quindi, che il processo è finalizzato a garantire il conseguimento effettivo dell'utilità spettante alla parte vittoriosa, posto che il diritto alla carta del docente in capo alla parte ricorrente non è controverso, avendolo il resistente riconosciuto in questo giudizio, va accertato il diritto di CP_1
a percepire il beneficio di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2022/2023 Parte_1
e 2023/2024 tramite la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione delle somme. CP_1
***
2 La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e accerta il diritto di al beneficio economico di Parte_1 euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori come per legge.
- Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 500,00 annui per gli anni 2022/2023 e Parte_1
2023/2024, oltre accessori come per legge.
- Condanna il a rimborsare all'Avv.to Controparte_1
ANTONINO INTERNICOLA, dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi euro 750,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 28/11/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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