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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/03/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1740/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Poppi Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1740/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rebecca
Pervilli del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio Emilia alla via P. Borsellino n. 2;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Spilamberto (MO) in via L. Galvani n. 1/8, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Campolieti del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena alla via Cesare Battisti n. 5;
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
nonché di
AVV. (C.F. ) del foro di Reggio Emilia quale Curatore CP_1 C.F._3
speciale della minore (C.F. ) nata a [...] il Persona_1 C.F._4
28.03.2018;
APPELLATO
Procuratore Generale
1 INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 1014/2024 del 10.10.2024, pubblicata in data
19.10.2024, del Tribunale di Reggio Emilia, avente ad oggetto altri istituti di diritto di famiglia;
CONCLUSIONI: All'udienza del 20 marzo 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_1
così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna contrariis reiectis, in
[...]
accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 1014/2024 pronunciata dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 10/10/2024 e pubblicata in data 19/10/2024, notificata a mezzo PEC, ai fini della decorrenza del termine breve in data 22/10/2024, resa nel procedimento RG 4831/2023 promosso avanti al Tribunale di Reggio Emilia da contro con Parte_1 Parte_2
l'intervento del Curatore Speciale del Minore Avv. accogliere per i motivi tutti dedotti CP_1
in narrativa il proposto appello e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: CONCLUSIONI: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, modificare la sentenza impugnata e per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa: - affidare la figlia minore Per_1
ai Servizi Sociali (Unione Tresinaro
[...]
Secchia) con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione della madre e con la facoltà per il Servizio affidatario di assumere, anche in autonomia ed anche senza il consenso dei genitori, ogni decisione riguardante la salute e l'istruzione della minore con facoltà di esprimere tutte le autorizzazioni in vece dei genitori;
- stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé la bambina con le modalità e secondo il calendario che verrà stabilito dal Servizio Sociale;
- ordinare a di Parte_2
corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma che verrà ritenuta di giustizia oltre al 50% delle spese straordinarie previste come da Protocollo. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari”, l'appellato nonché appellante in via incidentale Parte_2
concludeva domandando: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
Contrariis rejectis, - In via pregiudiziale/preliminare: qualora ammissibile, rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui al presente atto;
- Nel merito: respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello e confermare, quindi, l'impugnata sentenza, all'infuori del capo n. 7) oggetto in appello incidentale;
- In via incidentale: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello proposto in via incidentale da e, per l'effetto, in riforma del capo n. 7), previo Parte_2 accertamento che quest' ultimo NON ha rinunciato all'Assegno Unico, stabilire un contributo di mantenimento per la figlia a carico della madre nella misura che risulterà congrua e, comunque, non
2 inferiore ad € 200,00 mensili oltre ISTAT da versarsi entro il giorno 15 del mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Emilia con attribuzione dell'Assegno Unico al padre per l'intero (100%) imponendo alla madre tutti gli eventuali adempimenti del caso;
- Con vittoria di spese di lite, come per legge;
In via istruttoria: A) si chiede l'acquisizione di relazione di aggiornamento da parte del servizio sociale affidatario;
C) Si producono, oltre alla procura, i seguenti atti e documenti, successivi al 1° grado di giudizio….” e l'appellato Curatore speciale richiamava le conclusioni del proprio atto di costituzione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via principale: - Rigettare l'impugnazione proposta dalla sig.ra avverso Parte_1
la sentenza n. 1014/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 10/10/2024 e pubblicata in data
19/10/2024 nel procedimento iscritto al n. 4831/2023 R.G., poiché inammissibile ed illegittima in quanto manifestamente infondata in fatto in diritto per tutti i motivi ampiamente illustrati nella narrativa del presente atto con particolare riguardo alla richiesta di collocazione prevalente della minore presso la madre e conseguentemente per l'effetto confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 1014/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 10/10/2024 e pubblicata in data 19/10/2024 (Pres. Dott.
Francesco Parisoli, Giudice Rel. Dott.ssa Chiara Neri); - confermare la sospensione dalla responsabilità genitoriale della sig.ra e se del caso valutare l'adozione di ulteriori Parte_1
provvedimenti ancora più stringenti, laddove la madre perseveri nei propri comportamenti;
- confermare, allo stato, l'affido della minore al Servizio sociale Unione Tresinaro - Secchia, valutandosi la possibilità del passaggio al Servizio sociale del Comune di residenza della minore, Spilamberto (MO), se ritenuto maggiormente conforme all'interesse della minore indicando però tempistiche adeguate che consentano una approfondita disamina della vicenda e l'individuazione di idonea figura di riferimento quale Assistente sociale, autorizzando in ogni caso la più ampia collaborazione e cooperazione tra gli
Enti in modo da non pregiudicare l'attuale assetto della minore nell'ambito della definizione e condivisione di un progetto e nella attivazione degli interventi necessari per sostenere tutti i componenti del nucleo familiare;
- disporre, ad integrazione della sentenza n. 1014/2024 del Tribunale di Reggio
Emilia, l'intrapresa di un percorso psicologico e/o di ogni altro sostegno ritenuto opportuno per la piccola per tutti i motivi illustrati nel punto B) del presente atto;
- valutare, sempre nell'ottica Per_1
della collaborazione tra Servizi sociali e del superiore interesse della minore, la dislocazione degli incontri protetti madre/figlia nello Spazio neutro presente sul territorio di Spilamberto, anche in considerazione del malessere manifestato dalla bambina a causa degli spostamenti in autovettura. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
3 letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 473-bis c.p.c. e 337 quinquies c.c. depositato in data 18.12.2023 dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, la IG.ra premesso che dal rapporto sentimentale con convivenza more Parte_1
uxorio con era nata il [...] la figlia , che, dopo pochi mesi dalla nascita della Parte_2 Per_1
bambina, il rapporto di coppia iniziava a deteriorarsi per cui, nell'agosto 2019, la interrompeva la Pt_1
convivenza a causa dei costanti comportamenti violenti e denigratori posti in essere dal ai suoi Pt_2
danni che la inducevano a sporgere denuncia alla Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Emilia, che, a conclusione del procedimento penale instauratosi a seguito della predetta denuncia, il era Pt_2
condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, che il Tribunale per i Minorenni, a seguito della proposizione di ricorso per l'adozione di provvedimenti urgenti per la minore da parte del P.M., con decreto provvisorio del 30.03.2020, disponeva l'affidamento della figlia minore della coppia ai Servizi Sociali con l'indicazione di attuare tutti gli interventi di sostegno necessari, di vigilare costantemente “sulle condizioni di vita della minore effettuando visite domiciliari, verifiche presso la pediatra, impartendo prescrizioni ai genitori” e di regolamentare “i rapporti con il padre secondo tempi e modalità ritenuti più adeguati alle esigenze della minore”, tutto ciò premesso, chiedeva che, in modifica di tale provvedimento, fosse disposto l'affidamento esclusivo in proprio favore della figlia minore, con riduzione delle tempistiche di permanenza della medesima presso il padre (calendarizzate con la mediazione del Servizio sociale affidatario), escludendo il pernottamento, e che venisse posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con la somma di € 600,00 mensili. A sostegno delle proprie domande la ricorrente madre sosteneva che nel lungo periodo intercorso dal precedente decreto del
30.03.2020 non erano stati emessi altri provvedimenti da parte del Tribunale minorile, né era stata svolta attività di aggiornamento da parte del Servizio affidatario. Riferiva altresì di occuparsi in autonomia della gestione della figlia ed in particolare delle questioni sanitarie riguardanti la bambina (la quale non presenterebbe alcuna particolare problematica), senza ottenere collaborazione da parte del padre con il quale il rapporto sarebbe rimasto conflittuale. Con comparsa depositata il 27.02.2024, si costituiva il IG. Pt_2
il quale contestava quanto ex adverso dedotto, riferendo che vi erano stati accadimenti più recenti
[...]
che avevano coinvolto la minore e la coppia genitoriale rispetto a quelli citati in ricorso ed evidenziando che tra il 2020 ed il 2023 il Servizio sociale aveva periodicamente e puntualmente aggiornato il Tribunale minorile dando atto dei reiterati comportamenti ostativi posti in essere dalla madre in ambito sanitario e scolastico e del mancato coinvolgimento del padre nelle relative decisioni. In particolare evidenziava il convenuto come il Tribunale per i Minorenni, proprio alla luce dei citati aggiornamenti, avesse emanato un nuovo decreto provvisorio in data 13.12.2023 con il quale attribuiva al Servizio affidatario ogni decisione in
4 merito alla salute ed all'istruzione della minore, posto che la madre “ostacola gli interventi a favore della minore in ambito sanitario….cambia continuamente professionisti sanitari senza interpellare il padre, impedendo alla bambina di proseguire con continuità i percorsi prescritti ed in diverse occasioni ha riportato affermazioni che evidenziano un mancato riconoscimento dei bisogni sanitari della bambina”. La piccola risulta invero affetta da un ritardo nel linguaggio già rilevato all'epoca dell'emanazione del primo Per_1
decreto nel 2020 e confermato dalle successive relazioni cliniche, e necessita di specifici percorsi di trattamento cui la madre risulta essersi sempre opposta. Quanto al procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna a proprio carico per maltrattamenti in famiglia, il IG. riferiva di aver seguito Pt_2
un percorso di psicoterapia per il controllo della violenza oltre ad un percorso presso un centro antiviolenza, dando atto che nella sentenza penale se ne era tenuto conto.
All'udienza di comparizione tenutasi il 28.03.2024, erano sentite liberamente le parti. La IG.ra Pt_1
ribadiva la propria contrarietà all'accesso della figlia presso la struttura di neuropsichiatria infantile del
Servizio Pubblico adducendo pregresse esperienze negative che ella avrebbe avuto da giovane e sosteneva di voler fare seguire a proprie spese la minore da professionisti privati, il IG. riferiva del proprio Pt_2
assenso alla presa in carico presso la neuropsichiatria del Servizio Pubblico e delle difficoltà incontrate per l'assunzione di decisioni riguardanti la figlia (ad esempio l'iscrizione alla scuola primaria per l'anno successivo) riferendo che la scelta sarebbe stata compiuta dalla sola madre e che lui avrebbe firmato al solo fine di evitare ulteriore contrasto. Alla luce di quanto sopra esposto, con provvedimento reso in data
02.04.2024, il Tribunale, evidenziando il pregiudizio cui risulta esposta la minore, nonché la sostanziale limitazione della capacità genitoriale già disposta con il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, nominava un Curatore speciale nella persona dell'Avv. la quale si costituiva in data CP_1
26.04.2024. Nella comparsa, il Curatore, dopo avere preso contatto con il Servizio Sociale affidatario e in seguito ad una approfondita ricostruzione della vicenda familiare, riferiva di notevoli elementi di criticità con riguardo alla figura materna rilevando in particolare come la IG.ra mostrasse un atteggiamento di Pt_1
diffidenza verso il Servizio, ostacolasse i rapporti tra questo e la bambina, non permettesse di verificare ed osservare la qualità della relazione tra sé e la figlia. L'Avv. evidenziava in particolare come, CP_1 dall'apertura del procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni nel marzo 2020 alla data attuale, non si fossero riscontrati significativi progressi, nonostante le limitazioni alla responsabilità genitoriale e l'attribuzione al Servizio sociale affidatario dei poteri in materia sanitaria e scolastica in quanto la Pt_1
continuerebbe a non essere collaborante e non riconoscerebbe il ruolo del Servizio sociale ed i poteri allo stesso attribuiti, dimostrando di non aver compreso neppure il contenuto dei decreti del Tribunale per i minorenni e del Tribunale di Reggio Emilia, né le progettualità proposte ed attivate allo scopo di aiutarla e sostenerla nell'accudimento della figlia. La ricorrente, ad avviso della Curatrice, non accetta le indicazioni degli insegnanti e dei professionisti privati interpellati dalla medesima in merito ai percorsi terapeutici di cui
5 la piccola avrebbe necessità con estrema urgenza e che dovrebbero essere intrapresi per superare i Per_1
disturbi di linguaggio, ed anzi, in diverse occasioni, ha riportato affermazioni che evidenziano un mancato riconoscimento dei bisogni sanitari della figlia affermando, più volte, che, a suo dire, la figlia non necessita di alcun intervento. Risulterebbe in particolare una strenua e ingiustificata resistenza della madre ad un percorso presso la NPIA del Servizio pubblico di Scandiano, rimandando a pregresse esperienze personali che nulla hanno a che fare con la figlia così ignorando il superiore interesse della minore e le Per_1
prescrizioni del Servizio, precludendole l'accesso ad un percorso di sostegno e supporto che potrebbe avere riscontri del tutto positivi. Quanto all'ambiente familiare in cui è collocata la minore, osservava il Curatore come tale contesto apparisse privo degli stimoli di cui al momento necessita. I nonni materni di Per_1
non sembravano essere idonee persone di riferimento, in quanto sostengono la figlia nei propri Per_1
comportamenti e non riescono a cogliere le difficoltà della stessa, esponendo così la nipote ad un grave pregiudizio. Concludeva l'Avv. sostenendo la necessità di allontanare con estrema urgenza la piccola CP_1
dalla madre e dalla abitazione di questa, collocandola stabilmente presso il padre, che si è mostrato Per_1
figura positiva, collaborante con il Servizio ed accudente e che ha ben presenti le attuali e concrete necessità della figlia, ed osservando come il permanere presso l'abitazione della madre potrebbe cagionare danni irreversibili alla piccola . Domandava inoltre il Curatore speciale dichiararsi la decadenza della IG.ra Per_1 dalla responsabilità genitoriale. A seguito dell'udienza dello 02.05.2024 nel corso della quale la Pt_1
ricorrente madre si dichiarava disponibile ad un percorso per la figlia presso la Neuropsichiatria del Servizio
Pubblico, con ordinanza dello 07.05.2024, erano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473- bis.22 c.p.c. con i quali si confermavano i decreti del Tribunale per i Minorenni in ordine ad affidamento e collocazione della minore nonché esercizio della responsabilità genitoriale, si disponeva l'immediata presa in carico della minore presso la Neuropsichiatria del Servizio Pubblico di Scandiano, incaricando il Servizio affidatario di vigilare sulla corretta prosecuzione del percorso e di continuare a regolamentare gli incontri tra padre e figlia, si prescriveva ai genitori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli operatori e si ammoniva la ricorrente ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c.
In data 02.07.2024, veniva depositata dal Servizio Sociale relazione di aggiornamento. Alla successiva udienza dell'11.07.2024, il Curatore ribadiva le preoccupazioni espresse dal Servizio, rilevava la necessità di effettuare una visita domiciliare presso l'abitazione della IG.ra nonché di ivi attivare un Servizio Pt_1
di educativa domiciliare e caldeggiava inoltre il suggerimento del Servizio a che la IG.ra si Pt_1
sottoponesse a valutazione presso il CSM di competenza. Il legale della ricorrente aderiva alle richieste relative alla visita domiciliare e all'attivazione del Servizio di educativa. In data 23.09.2024 veniva depositata ulteriore relazione da parte del Servizio Sociale nella quale si dava conto dell'impossibilità di effettuare la prevista visita domiciliare presso l'abitazione della posto che quest'ultima, dopo innumerevoli Pt_1
tentativi degli operatori di contattarla, aveva comunicato tramite mail in data 06.09.2024 “di non essere
6 disponibile per la visita domiciliare” e si riferiva che anche il previsto percorso di educativa domiciliare non aveva potuto essere attivato stante l'opposizione della ricorrente. In seguito al deposito della relazione le parti depositavano memorie autorizzate ex art. 473-bis. 28 c.p.c. nelle quali rassegnavano le proprie conclusioni.
Alla successiva udienza dello 03.10.2024 la ricorrente, presente personalmente, confermava la propria contrarietà all'attivazione del Servizio di educativa domiciliare e/o a visite domiciliari presso la propria abitazione e, con riguardo alla procedura per ottenere i benefici di cui alla legge 104 (sostegno scolastico per la minore), dichiarava che tale certificazione non era necessaria posto che la minore non necessita di sostegno. Le parti discutevano la causa e concludevano quindi come da rispettive memorie e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza emessa il 10 ottobre 2024 e pubblicata in data 19 ottobre 2024, il Tribunale di Reggio
Emilia confermava l'affidamento esclusivo della minore al Servizio Sociale Unione Persona_1
Tresinaro Secchia, disponendone la collocazione, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione del padre, dichiarava sospesa dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Parte_1 Per_1
attribuiva al padre collocatario la facoltà di assumere in autonomia tutte le decisioni riguardanti la figlia, fermo restando che quelle di maggior importanza afferenti la salute e l'istruzione avrebbero dovuto essere prese di concerto con il Servizio Sociale affidatario, attribuiva al Servizio sociale ogni potere ritenuto necessario per procedere all'allontanamento della minore dalla madre, dalla abitazione materna e/o da quella dei parenti della stessa e provvedere di conseguenza alla sua collocazione presso il padre, autorizzandolo, se del caso, a ricorrere ad ogni ausilio, compreso quello della Forza Pubblica e del
Servizio sanitario, disponeva che il Servizio Sociale affidatario svolgesse opera di supporto e monitoraggio in favore del padre - eventualmente in collaborazione col Servizio Sociale competente per la zona di residenza del - valutando l'attivazione di tutte le progettualità ritenute necessarie, Pt_2
quali l'iscrizione della minore presso diverso istituto scolastico più vicino alla abitazione dello stesso nonché l'attivazione di qualsiasi altro sostegno (ad es. educativa domiciliare, dopo scuola, ecc.), stabiliva che la madre potesse vedere la figlia secondo le tempistiche e le modalità stabilite dal Servizio Sociale affidatario, prevedendo visite protette con facoltà di sospendere gli incontri se ritenuti disturbanti, avuto riguardo all'esclusivo interesse della minore, poneva a carico della l'obbligo di contribuire al Pt_1
mantenimento della figlia mediante corresponsione in favore del padre della somma di € 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, disponeva il divieto di espatrio per la minore e condannava la ricorrente alla rifusione sia in favore del convenuto Persona_1 Parte_1
sia in favore del Curatore speciale delle spese di lite liquidate per ognuno in € Parte_2
3.809,00 oltre ad oneri di legge, con versamento all'Erario quanto alla posizione del Curatore.
7 Il Tribunale riteneva in primo luogo come fosse nell'interesse della minore mantenerne l'affidamento al
Servizio Sociale come già disposto dal Tribunale per i Minorenni e richiesto da entrambi i genitori e dal
Curatore Speciale. Poneva a fondamento della decisione in ordine alla collocazione della minore presso il padre la complessiva condotta tenuta negli ultimi tre anni dalla madre la quale mostra di non riconoscere le necessità sanitarie e scolastiche della figlia minore, assume un atteggiamento oppositivo rispetto ad ogni decisione da assumere nell'interesse di quali quella sul percorso neuropsichiatrico che si è potuto Per_1 attivare solo dopo l'intervento del Tribunale, quella sull'intervento di educativa domiciliare che secondo gli operatori del Servizio gioverebbe alla minore e quella sulla scuola primaria per la cui scelta dovrebbe tenersi conto delle certificate difficoltà di apprendimento di;
sussiste una grave carenza delle competenze Per_1
genitoriali in capo alla madre, non parendo la medesima in grado di soddisfare i bisogni fondamentali della figlia. Di contro, il padre si è mostrato figura idonea ed attenta alle esigenze della figlia. Stante le condotte della ricorrente madre contrarie all'interesse della minore e pregiudizievoli per quest'ultima, ricorrevano i presupposti per sospendere dalla responsabilità genitoriale. Per quanto concerne la Parte_1 decisione sugli aspetti economici, il Giudice di primo grado, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter
c.c., teneva conto dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore e della capacità reddituale ed economica di ciascuno di essi.
2.- Con appello depositato in data 21.11.2024, la IG.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la sostanziale riforma, sia in punto alla declaratoria di sospensione dalla responsabilità genitoriale, in quanto sanzione eccessivamente grave e sproporzionata rispetto a quanto accaduto e contraria all'interesse della minore, sia in punto alla disposta collocazione della minore presso l'abitazione paterna, poiché in concreto carente di una corretta e logica motivazione. L'appellante si duole in primo luogo di una errata valutazione da parte del giudice di prime cure degli elementi emersi in giudizio. In particolare, mai il
Servizio Sociale avrebbe evidenziato la necessità di sospendere o di escludere la madre da ogni iter decisionale in favore della minore, e parimenti il padre della bambina, il quale, pur evidenziando le difficoltà genitoriali e comunicative, ha ritenuto sul punto di rimettersi a giustizia. Deduce la come sia difficile Pt_1
comprendere da quali fatti e circostanze il Curatore speciale ed il Tribunale abbiano ricavato che Per_1 viveva in un ambiente “deprivato” posto che né il Curatore né il Servizio hanno mai visitato l'abitazione.
Priva di riscontro fattuale sarebbe anche la circostanza che la madre abbia alimentato con la Per_1
conflittualità con il padre. Quanto alla affermata mancanza di collaborazione con il Servizio Sociale, rimarca l'appellante come l'assenza di fiducia da parte sua nel Servizio Sociale sia riconducibile a problematiche passate che le avrebbero impedito di affidarsi serenamente agli operatori. Alla luce delle relazioni del
Servizio Sociale, ben si sarebbero potute allargare le maglie del mandato conferito al Servizio Sociale, senza escludere la madre dalla partecipazione a qualunque decisione in favore della figlia. Deduce altresì la Pt_1
8 come il cambio repentino dell'abitazione non potrebbe apportare alcun giovamento alla minore la quale si troverebbe di fatto costretta a vivere in una nuova città e a cambiare le proprie abitudini.
La contesta fermamente e impugna altresì la parte della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che Pt_1
l'ha condannata a rifondere le spese di lite sia al Pungente che al Curatore. Sulla scorta delle motivazioni dell'appello proposto, anche la decisione in punto a spese di lite dovrà essere riformata. L'appellante ne domanda anche la sospensione della provvisoria esecuzione, sussistendo il pericolo che l'appellato non sia in grado di restituire quanto versatogli alla luce delle sue dichiarate condizioni economiche.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma dell'impugnata sentenza e previa sospensione Parte_1
della sua provvisoria esecuzione, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, di accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado e quindi di:
- affidare la figlia minore ai Servizi Sociali, con collocazione prevalente presso Persona_1
l'abitazione della madre e con facoltà per il Servizio affidatario di assumere, in autonomia ed anche senza il consenso dei genitori, ogni decisione riguardante la salute e l'istruzione della minore con facoltà di esprimere tutte le autorizzazioni in vece dei genitori;
- stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé la bambina con le modalità e secondo il calendario che verrà stabilito dal Servizio Sociale;
- ordinare a di corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento della figlia minore, la Parte_2
somma che verrà ritenuta di giustizia oltre al 50% delle spese straordinarie previste come da Protocollo;
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 17.02.2024, si è costituito il IG. , domandando Parte_2 respingersi l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, risultando la sentenza impugnata - salvo quanto osserverà e chiederà di seguito - pressoché immune da vizi e dunque meritevole di conferma, ancor più alla luce delle circostanze e situazioni successive alla pubblicazione della sentenza impugnata. La continuerebbe a disinteressarsi della figlia e a tenere una condotta pregiudizievole ai Pt_1 sensi dell'art. 333 c.c., non occupandosi della bambina neppure nei limiti che le sono stati concessi dal
Servizio, non rispondendo alle video chiamate che il Servizio ha autorizzato e rifiutando di consegnare al padre gli effetti personali ed i documenti della minore. Di contro, la minore, che già si trovava presso il padre per il fine settimana al tempo della emissione del provvedimento gravato, è rimasta con il medesimo che aveva già provveduto ad avvertire la scuola più vicina al suo luogo di lavoro. Di conseguenza tutto sarebbe avvenuto senza traumi per , che ad avviso dell'appellato si è subito ambientata nei nuovi luoghi di Per_1
abitazione (che già conosceva) e a scuola. Con specifico riferimento al primo motivo di gravame, deduce l'appellato come la seguiti a non collaborare con il Servizio Sociale affidatario, così confermando la Pt_1
totale sfiducia nei confronti del medesimo, nonché la grave carenza delle proprie competenze genitoriali che sono il presupposto quantomeno per la sospensione della relativa responsabilità, che non sarebbe affatto una
9 sanzione sproporzionata. Afferma il Pungente di non ritenere utile che si permetta alla madre di partecipare attivamente alla vita della figlia, dato che da quando ne è stata esclusa, la bambina starebbe molto meglio e farebbe progressi e insiste quindi per la conferma della sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale e per la collocazione della minore presso di sé. Per quanto concerne il secondo motivo di gravame sulla disposta condanna alle spese processuali e la domandata inibitoria, il IG. ne rileva l'assoluta Pt_2 infondatezza. In punto a spese di soccombenza, l'appellato deduce come non vi sia nulla da aggiungere rispetto a quanto previsto dalla legge, precisando solo che il IG. come documentato, ha un lavoro Pt_2
a tempo pieno ed indeterminato e, di conseguenza, un reddito aggredibile, e ciò contrariamente alla IG.ra la quale, pur dichiarando di essere impegnata tutto il giorno con il lavoro, non avrebbe mai esibito Pt_1
una busta paga che attesti un lavoro.
Il IG. propone altresì appello incidentale quanto agli aspetti economici, ovvero nella parte in cui è Pt_2
stato posto a carico della madre assegno mensile di euro 150,00 per il mantenimento della figlia, chiedendo aumentarsi detto assegno nella misura non inferiore ad € 200,00 mensili con attribuzione per l'intero al padre dell'Assegno Unico. Deduce l'appellato come la censura svolta con l'appello incidentale non sia in realtà tanto diretta a modificare il capo n. 7 della sentenza, bensì l'errata motivazione posta alla base della statuizione di cui a detto capo, non avendo egli mai rinunciato alla propria quota di Assegno Unico, dal momento che è stata la IG.ra ad attribuirselo per intero in via unilaterale, come dallo stesso allegato Pt_1 all'atto della sua costituzione in giudizio. Evidenzia al riguardo l'appellante in via incidentale che qualora si vedesse attribuito al 100% l'Assegno Unico, la determinazione in € 150,00 del contributo per la figlia a carico della madre potrebbe anche essere sufficiente, nonostante il suo reddito effettivo sia piuttosto basso.
L'appellato ha quindi chiesto alla Corte di Appello di:
- In via pregiudiziale/preliminare, qualora ammissibile, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Nel merito: respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello e confermare, quindi, l'impugnata sentenza, all'infuori del capo n. 7) oggetto in appello incidentale;
- In via incidentale: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello proposto in via incidentale da e, per l'effetto, in riforma del capo n.7), previo accertamento che Parte_2 quest'ultimo non ha rinunciato all'Assegno Unico, stabilire un contributo di mantenimento per la figlia a carico della madre nella misura che risulterà congrua e, comunque, non inferiore ad € 200,00 mensili oltre
Istat da versarsi entro il giorno 15 del mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Emilia con attribuzione dell'Assegno Unico al padre per l'intero (100%) imponendo alla madre tutti gli eventuali adempimenti del caso;
- Con vittoria di spese di lite, come per legge.
10 4.- Si è costituita con comparsa del 14.02.2025 il Curatore speciale della minore Avv. il quale CP_1 ha contestato integralmente le asserzioni e richieste dell'appellante madre in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, oltre che generiche e non corrispondenti alla realtà. Più specificamente quanto al primo motivo di gravame evidenzia il Curatore come la sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre e la collocazione della minore presso l'abitazione paterna siano stato adottate dal Tribunale di Reggio Emilia solo al termine di una precisa e puntuale istruttoria e solo dopo aver constatato l'assoluta indisponibilità della madre ad osservare le specifiche prescrizioni alla stessa impartite nel corso degli anni sia dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna sia dal Tribunale di Reggio Emilia. Il mantenimento anche di una seppur residua titolarità della responsabilità genitoriale in capo alla madre non avrebbe dunque permesso una idonea tutela per la minore. Deduce l'Avv. come la IG.ra in questi anni abbia continuato a tenere CP_1 Pt_1
comportamenti ostativi e reiterati rifiuti a collaborare che, come unico risultato, avrebbero avuto quello di incidere negativamente sullo sviluppo evolutivo della piccola . Ne consegue che la soluzione Per_1
prospettata dalla difesa della - attribuzione di poteri in materia sanitaria e di istruzione al Servizio e Pt_1
collocazione presso il padre - non avrebbe potuto avere, ad avviso del Curatore, un esito positivo, stanti le profonde interferenze che la madre avrebbe potuto porre in essere. Al riguardo, evidenzia l'appellato
Curatore che, a tutt'oggi, la IG.ra si rifiuta di consegnare al padre di il documento di identità Pt_1 Per_1
e la tessera sanitaria della bambina, oltre che ad altri effetti personali (cartella, tablet e vestiti), riferendo in merito ai documenti che non li consegnerà in quanto è sua figlia e in ordine agli oggetti personali Per_1
che sono cose che ha comprato lei per la figlia e devono quindi rimanere a casa sua e a nulla sarebbero valse le reiterate richieste formulate dal Servizio e dal Curatore. Ove venisse accolta la richiesta dell'appellante di collocare la figlia presso la sua abitazione si cagionerebbe secondo il Curatore speciale una situazione di gravissimo pregiudizio per la bambina, atteso che la madre, ancora ad oggi, non riconosce le fragilità della figlia e vi sarebbe il concreto pericolo che la stessa non si attivi in modo adeguato per tutelarla.
L'Avv. dà conto altresì degli eventi successivi alla sentenza gravata, depositando relazione CP_1
aggiornata del Servizio Sociale affidatario. Gli incontri madre/figlia mediante lo Spazio neutro sono stati attivati solo a partire dal 23.11.2024, stante la poca disponibilità della madre a presenziare ai colloqui di raccordo con gli operatori. Per garantire una continuità nel rapporto di con la madre è stata Per_1
concordata, sin da subito, una telefonata settimanale, ma il padre ha riferito che spesso la IG.ra non Pt_1
chiama, per cui i contatti telefonici non sono costanti. Il IG. nell'immediatezza del trasferimento Pt_2
della figlia presso di lui, si è attivato per il cambio di residenza, il cambio della pediatra, l'inizio del percorso per la certificazione ex L. 104/1992 e per il passaggio alla nuova scuola. ad oggi è ben integrata nel Per_1
gruppo dei pari, socializza con tutti i bambini anche se talvolta tende ad isolarsi, si impegna molto, riesce a scrivere alcune lettere in autonomia ed a fare il copiato alla lavagna, le è stata affiancata una educatrice per le sue fragilità, in attesa dell'assegnazione dell'insegnante di sostegno. Il padre risulta genitore molto presente
11 e spesso chiede aiuto agli insegnanti ed agli operatori del Servizio per capire se le attività ed il metodo di studio che propone siano funzionali ai bisogni della figlia.
Tanto dedotto, il Curatore speciale domanda alla Corte, contrariis rejectis, di:
- In via principale
- Rigettare l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1014/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia in data 10/10/2024 e pubblicata in data 19/10/2024, poiché inammissibile ed illegittima in quanto manifestamente infondata in fatto in diritto con particolare riguardo alla richiesta di collocazione prevalente della minore presso la madre e conseguentemente per l'effetto confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 1014/2024;
- confermare la sospensione dalla responsabilità genitoriale della IG.ra e se del caso Parte_1 valutare l'adozione di ulteriori provvedimenti ancora più stringenti, laddove la madre perseveri nei propri comportamenti;
- confermare, allo stato, l'affido della minore al Servizio sociale Unione Tresinaro - Secchia, valutandosi la possibilità del passaggio al Servizio sociale del Comune di residenza della minore, Spilamberto (MO), se ritenuto maggiormente conforme all'interesse della minore indicando però tempistiche adeguate che consentano una approfondita disamina della vicenda e l'individuazione di idonea figura di riferimento quale
Assistente sociale;
- disporre, ad integrazione della sentenza n. 1014/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, l'intrapresa di un percorso psicologico e/o di ogni altro sostegno ritenuto opportuno per la piccola;
Per_1
- valutare, sempre nell'ottica della collaborazione tra Servizi sociali e del superiore interesse della minore, la dislocazione degli incontri protetti madre/figlia nello Spazio neutro presente sul territorio di Spilamberto, anche in considerazione del malessere manifestato dalla bambina a causa degli spostamenti in autovettura;
Con vittoria di spese e compensi professionali.
5.- All'udienza del 20 marzo 2024, le parti si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito, osserva la Corte come l'appellante IG.ra articoli in buona sostanza un unico motivo di gravame - il secondo Parte_1
motivo, sulle spese di lite, è in realtà logica conseguenza del primo.
Si duole la di una errata valutazione da parte del giudice di prime cure degli elementi probatori emersi Pt_1
in giudizio che lo hanno portato a dichiarare la sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre e l'allontanamento della bambina dall'abitazione materna per collocarla presso il padre. La sanzione della sospensione ad avviso della sarebbe eccessivamente grave e sproporzionata rispetto ai fatti realmente Pt_1 accaduti e contraria all'interesse della minore, così come la collocazione di presso l'abitazione Per_1
paterna sarebbe mancante di una adeguata e logica motivazione. Reputa la Corte invero come le deduzioni
12 difensive e richieste dell'appellante al riguardo non siano fondate e vadano disattese. A differenza di quanto asserito dalla il Tribunale di Reggio Emilia ha adeguatamente analizzato, ponderato e valutato il Pt_1
materiale probatorio in atti, in particolare le numerose relazioni predisposte dagli operatori del Servizio
Sociale e le dichiarazioni rese alle udienze dai genitori e dal Curatore speciale, giungendo a sospendere la madre dalla responsabilità genitoriale e a disporre il suo allontanamento dall'abitazione della stessa. La complessiva situazione personale, familiare e abitativa dell'appellante, già compromessa all'epoca del primo decreto del Tribunale per i Minorenni risalente alla primavera del 2020,non ha manifestato negli anni alcun margine di miglioramento ed anzi si mostra peggiorata, come si desume dalle relazioni del Servizio Sociale.
Il primo decreto emesso quando la minore aveva due anni riferiva di una situazione allarmante che aveva comportato una segnalazione da parte dell'ospedale dove era nata la bambina, che il nucleo materno era già noto al Servizio per “problematiche di alcolismo e di deprivazioni”, che l'abitazione materna si connotava per “trascuratezza igienica, isolamento sociale e scarsa cura verso la minore”, che la pediatra aveva riscontrato un ritardo nello “sviluppo psicomotorio e del linguaggio” e che la IG.ra appariva persona Pt_1
“semplice, deprivata ed incapace di riconoscere le necessità di maggiore cura e stimolazione della figlia, pur segnalatele dal Servizio Sociale”. Tale quadro, come opportunamente sottolineato dal Giudice di primo grado, non pare aver avuto alcuna positiva evoluzione nonostante il massiccio intervento del Servizio affidatario tanto che il Tribunale per i Minorenni emetteva un successivo provvedimento nel dicembre 2023 con il quale demandava al Servizio Sociale ogni decisione in materia di salute ed istruzione della minore, stante il mancato riconoscimento delle necessità sanitarie e scolastiche da parte della madre e l'atteggiamento oppositivo di questa rispetto ad ogni decisione da assumere nell'interesse della figlia. In un simile contesto, anche la presentazione del ricorso da parte della avanti al Tribunale di Reggio Emilia pochi giorni Pt_1 dopo l'emanazione del secondo decreto e volto ad ottenere l'affidamento esclusivo a sé della figlia , Per_1 di fatto estromettendo il padre e il Servizio Sociale, pare indicativo dell'atteggiamento della madre e della sua incapacità di riconoscere i bisogni e le esigenze della figlia minore. Al riguardo, non può non rilevarsi come il percorso neuropsichiatrico per si sia potuto attivare solo con l'intervento del Tribunale, attese Per_1
le pregresse e non motivate resistenze della madre e nonostante le difficoltà della minore risultassero evidenti e segnalate dagli operatori. Ulteriore circostanza che ha giustamente destato allarme è l'assoluta contrarietà della madre non solo all'attivazione del Servizio di educativa domiciliare che gioverebbe alla piccola Per_1 ma anche ad una semplice visita domiciliare con la conseguente impossibilità di valutare l'idoneità della sistemazione abitativa alla permanenza della minore (le fotografie scattate dagli operatori recatisi sul posto non contribuiscono a rassicurare in ordine a tale idoneità). Non può dunque lamentarsi la madre del mancato accesso da parte del Servizio alla propria abitazione posto che la visita risulta non essere stata da lei concretamente consentita. Anche le scelte scolastiche risultano non oggetto di adeguata ponderazione materna, avuto riguardo al superiore interesse della minore. La bambina risultava infatti frequentare una
13 pluriclasse con bambini di età differenti e una tale scelta non corrisponde all'interesse della minore, alla luce delle sue certificate difficoltà di apprendimento. Parimenti si rivela grave che alla data della sentenza di primo grado non fosse ancora stato completato l'iter amministrativo/sanitario per ottenere i benefici di cui alla certificazione L. n. 104/1992 che consentirebbero alla minore di avvalersi di un insegnante di sostegno.
Argomenta la in merito al ritardo nel linguaggio come nel corso del procedimento di primo grado si Pt_1
sia premurata di contattare un medico specialista, senza tuttavia ottenere alcun fattivo risultato come si desume dalle relazioni versate in atti. Quanto poi alla mancanza di collaborazione con il Servizio Sociale la fa rilevare come l'assenza di fiducia nel Servizio Sociale sia riconducibile a sue problematiche Pt_1
passate che le impediscono di affidarsi con serenità agli operatori del Servizio;
ciononostante avrebbe tentato secondo le sue competenze e possibilità di “fare ciò che le è stato possibile”. Trattasi di deduzione difensiva non condivisibile, posto che la condotta tenuta dalla madre, di rifiuto di ogni aiuto e sostegno per superare le proprie fragilità, di resistenza non motivata ad avvalersi di supporti necessari per la figlia, nonostante peraltro l'ammonimento formulato nell'ordinanza dello 07.05.2024, ha portato alle criticità sopra descritte.
Condivisibilmente il Giudice di prime cure ha dunque disposto l'allontanamento della minore dal contestato familiare materno, collocandola presso l'abitazione del padre il quale si è mostrato, come riferito dal Servizio, genitore idoneo, accudente ed attento alle esigenze della figlia, desideroso di attuare le scelte più utili nell'interesse della bambina, in accoglimento dei suggerimenti e delle indicazioni del Servizio Sociale affidatario con il quale si è sempre mostrato collaborante, e ha confermato, nonostante la residenza del padre ricada nell'ambito di competenza di diverso Servizio Sociale confinante con l'attuale, l'affidamento della minore al Servizio Sociale “Tresinaro Secchia” che da anni è l'ente affidatario della bambina e conosce il nucleo e dunque potrà attivare i necessari servizi di supporto al padre, eventualmente avvalendosi della collaborazione con il Servizio competente per il territorio di residenza del IG. Pt_2
Considerate le condotte dell'odierna appellante contrarie all'interesse della minore e pregiudizievoli per la stessa, parimenti opportuna e condivisibile risulta la declaratoria di sospensione dalla responsabilità genitoriale, non potendosi al momento contemplare, in capo alla madre, l'attribuzione anche solo in via residuale dell'esercizio della responsabilità genitoriale, avendo dimostrato di essere non idonea, appunto allo stato attuale, a svolgere il ruolo genitoriale non essendo ella in grado di assumere condotte finalizzate a curare lo sviluppo psichico ed affettivo della figlia. Peraltro, non può non rilevarsi come la sospensione e la decadenza costituiscano provvedimenti predisposti dal legislatore non a scopo sanzionatorio nei confronti del genitore bensì ad esclusiva tutela del minore. Secondo costante giurisprudenza infatti “ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta
(anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno” (Cass. civ Sez. I
14 ord. 11.10.2021 n. 27553/2021). In ogni caso, il provvedimento di sospensione ha carattere provvisorio e non preclude evidentemente un pieno recupero delle capacità genitoriali ed è peraltro conforme al dettato dell'art. 333 c.c. rientrando nel novero dei “provvedimenti convenienti” per arginare la condotta del genitore pregiudizievole per il figlio.
L'infondatezza del primo motivo di appello e la correttezza e condivisibilità delle statuizioni assunte dal
Tribunale emergono vieppiù dalla relazione del Servizio Sociale affidatario recante la data del 12.02.2025 e prodotta dal Curatore speciale in sede di costituzione, ove si dà atto, da un lato, dell'idoneità e conformità al superiore interesse della minore della nuova collocazione abitativa e dell'attuale assetto scolastico, sociale e relazionale della minore , dall'altro, del permanere delle condotte ostruzionistiche, non collaboranti Per_1
e pregiudizievoli per la minore tenute dalla madre. Scrivono infatti l'Assistente Sociale del Servizio Sociale
Unificato “Unione Tresinaro Secchia” e la Psicologa del Servizio di Neuropsichiatria infantile di Scandiano che “… la minore si è trasferita c/o l'abitazione paterna sita a Spilamberto ( MO) nello stesso giorno in cui
è stato notificato al papà il provvedimento del To (12/10/2024), il Servizio ha provveduto nell'immediato ad attivare il Servizio Spazio Neutro per poter garantire il mantenimento e la continuità del rapporto tra
e la mamma. Di fatto gli incontri madre/figlia in presenza sono stati avviati a partire dal 23/11/2024. Per_1
Non è stato possibile procedere in tempi celeri per la poca disponibilità della madre a presenziare agli incontri di raccordo con gli operatori. Considerata la situazione sopra descritta, è stato richiesto al padre di effettuare in autonomia una telefonata alla madre durante la settimana. Sono stati presi i contatti con la nuova pediatra per avviare quanto prima il percorso legge 104/92 per e contestualmente con il Per_1
Servizio Sociale di residenza (Unione Terre di Castelli) per gli accordi in merito agli interventi territoriali
a sostegno del nuovo progetto di vita del padre e della minore….Dal mese di Ottobre 2024 vive c/o Per_1
l'abitazione paterna. Dal 23/11/2024 e la madre si incontrano per circa un'ora e mezza a settimane Per_1
alterne c/o il Servizio di spazio neutro sito a Scandiano alla presenza degli educatori ai quali è stato affidato il compito di: facilitare la relazione madre/figlia e regolamentare gli incontri sulla base delle indicazioni del
Servizio, tenendo in considerazione gli impegni della minore e di entrambi i genitori. Ogni settimana è stata concordata una telefonata, a tal proposito il padre ha informato che spesso la madre non chiama per cui i contatti telefonici non risultano costanti. Con l'obiettivo di garantire certezza rispetto al contatto con la madre, gli operatori hanno suggerito al padre di telefonare nel momento in cui la madre non chiama. Il padre ha riferito in diverse occasioni di aver chiamato più volte la madre senza però aver alcun riscontro….Gli operatori hanno incontrato per capire come stava affrontando il cambiamento e per Per_1 comunicarle che da lì a poco avrebbe reincontrato la mamma. , quel giorno stava poco bene…. E' Per_1
stata sempre in braccio al papà, mostrandosi molto affettuosa. Le è stato chiesto come stesse andando e se le piaceva il nuovo posto in cui abitava e si è mostrata contenta e serena. Il papà, durante il colloquio, l'ha rassicurata e confortata, spronandola ad interagire. In merito al tema degli incontri con la madre, , Per_1
15 senza lasciare il tempo agli operatori di spiegare le modalità di incontro, avrebbe subito riferito di non voler fare gli incontri a casa della mamma e di voler tornare a casa del papà. In quel momento si è colta una forte preoccupazione di , è stato necessario rassicurarla rispetto al fatto che alla fine di ogni incontro con Per_1 la madre sarebbe rientrata a casa del papà….. Non appena si è trasferita a casa del papà, lo stesso Per_1
nell'immediato si è attivato per il cambio di residenza, il cambio pediatra, l'attivazione del percorso legge
104/92 ed il cambio scuola. La tempestività del papà nella gestione e risoluzione di questi spostamenti ha permesso a di riprendere nel giro di una settimana l'attività scolastica. è iscritta alla prima Per_1 Per_1
classe della scuola Don Milani sita a Castelnuovo Rangone, per esigenze lavorative ed organizzative il papà ha attivato il servizio pre/post scuola ed il servizio mensa. frequenta la scuola tutti i giorni dalle Per_1
07:30 alle 17:30, il sabato è a casa. Le nuove insegnanti raccontato che in un primo momento è Per_1
apparsa disorientata, oggi invece è ben integrata, socializza con tutti i bambini anche se in alcuni momenti tenderebbe ad isolarsi. E' una bimba che si impegna molto, inizialmente scarabocchiava sul foglio, adesso inizia a scrivere alcune lettere in autonomia e riesce a fare anche il copiato dalla lavagna. Le insegnanti sono molto preoccupate rispetto alle sue difficoltà di comprensione e chiedono che sia attivato quanto prima il percorso legge 104. Per poter sostenere in questi mesi è stata prevista una figura educativa in Per_1
affiancamento, in alcune materie (matematica) necessita di un rapporto individuale. Le insegnanti Per_1
hanno riferito che il papà è molto presente e disponibile, si affida alle indicazioni della scuola, chiede consigli e si lascia supportare anche dagli altri genitori. Il gruppo genitori si è subito attivato per accogliere
, il papà aveva richiesto materiale scolastico ed abbigliamento per poter permettere a di Per_1 Per_1
frequentare la scuola il prima possibile con tutto l'occorrente in quanto la madre non ha voluto consegnarle nulla….La mamma riferisce agli operatori di sentire la mancanza della bambina. Invitata a riflettere sulle motivazioni che hanno portato il Tribunale a scegliere una diversa collocazione, la stessa sostiene l'inutilità dei percorsi avviati e l'assenza di problematiche di apprendimento, comprensione e comunicazione della bambina. Dal suo punto di vista bastava inserire la piccola in un doposcuola pomeridiano. Sin Per_1
dall'inizio è stato spiegato alla mamma quanto fosse importante in questo momento collaborare con il papà
e con il Servizio per accompagnare a vivere serenamente questo cambiamento. più volte ha Per_1 Per_1
richiesto alla mamma anche direttamente vestiti, cartella, materiale scolastico e oggetti suoi personali. Il servizio ha provato a far comprendere alla mamma quanto sarebbe stato importante per poter Per_1
riavere le sue cose personali, la madre è stata sollecitata numerose volte dal servizio, dal padre, dal suo legale, senza alcun tipo di riscontro. La madre a tal proposito riferisce che sono cose che ha comprato lei per e quindi devono rimanere a casa sua. Il papà lamenta di aver chiesto più volte alla mamma la Per_1
tessera sanitaria, la carta di identità, il servizio ha tentato di far ragionare la madre sulla necessità per
di avere con sè i propri documenti, la madre a tal proposito riferisce che non consegnerà i documenti Per_1 della bambina al padre, perché è sua figlia…Il Servizio pur alternando tre operatori differenti da Per_1
16 sempre incontra difficoltà nel mantenimento di una relazione con la madre. Questa fermezza alla non collaborazione mantenuta nel tempo non consentirebbe di poter supportare la madre nella sua genitorialità che ad oggi appare fortemente compromessa…” e concludono la relazione affermando che “…si confermano tutte le criticità già osservate, descritte ed evidenziate nelle relazioni di aggiornamento al Tribunale
Ordinario di Reggio Emilia. Si informa inoltre che dal mese di Gennaio 2025, la situazione in termini di collaborazione e disponibilità da parte della madre è ulteriormente peggiorata. La madre pare abbia inserito un blocco alle chiamate degli operatori quindi ad oggi risulta essere impossibile raggiungerla telefonicamente. Sono stati effettuati ulteriori tentativi per mezzo mail il 22/01/2025, il 23/01/2025, il
24/01/2025 spiegando alla mamma che l'obiettivo degli incontri sarebbe stato quello di riflettere sull'andamento degli incontri in spazio neutro con la bimba. A seguito di questi solleciti la stessa in data
25/01/2025 ha riferito di non essere disponibile a fare degli incontri con il servizio….”.
Deve essere quindi respinto il primo motivo di gravame.
Parimenti infondato risulta anche il motivo di appello sulle spese di lite atteso che la condanna al pagamento delle spese processuali in favore del e del Curatore disposta dal Tribunale rappresenta applicazione Pt_2
del principio della soccombenza.
Per quanto concerne l'appello incidentale proposto da e volto ad ottenere non tanto Parte_2
l'aumento del contributo mensile posto a carico di ma l'attribuzione a sé per l'intero, quale Parte_1 genitore collocatario, dell'Assegno Unico Inps, si osserva preliminarmente come risulti dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni dei genitori che tale assegno è allo stato ricevuto integralmente dalla madre.
In ogni caso, essendo ora il padre genitore prevalentemente collocatario della figlia minore e tenuto Per_1
conto di quanto recentissimamente affermato al riguardo in modo chiaro dalla Suprema Corte (vedasi Cass. civ. Sez. I 22.02.2025, n. 4672 ove si è ribadita la legittimità dell'attribuzione dell'assegno unico al genitore collocatario, trattandosi di misura progettata per semplificare la gestione economica nell'interesse del minore, garantendo un sostegno finanziario adeguato), in accoglimento dell'appello incidentale, l'Assegno
Unico Inps deve essere attribuito per l'intero al padre quale genitore collocatario.
Il totale rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale inducono a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'assenza di attività istruttoria e di trattazione e alla ridotta attività per la fase decisionale, stante l'assenza di difese conclusive scritte (dunque, valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale). Le spese
17 processuali liquidate in favore del Curatore dovranno essere versate allo Stato, stante l'ammissione della minore al gratuito patrocinio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e sull'appello incidentale Parte_1 di avverso la sentenza n. 1014/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, ogni altra istanza ed Parte_2 eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello incidentale:
I - RIGETTA l'appello proposto da;
Parte_1
II - ACCOGLIE l'appello incidentale di e, per l'effetto: Parte_2
III – ATTRIBUISCE per l'intero a quale genitore collocatario della figlia minore Parte_2
l'Assegno Unico Inps;
Persona_1
IV - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato nonché Parte_1 appellante in via incidentale delle spese di lite che si liquidano in complessivi € Parte_2
5.211,00, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
V - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1
della minore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.211,00, oltre Controparte_2 ad oneri accessori, con versamento in favore dell;
Tes_1
VI - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il
20.03.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Luisa Poppi)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Poppi Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1740/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rebecca
Pervilli del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio Emilia alla via P. Borsellino n. 2;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Spilamberto (MO) in via L. Galvani n. 1/8, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Campolieti del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena alla via Cesare Battisti n. 5;
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
nonché di
AVV. (C.F. ) del foro di Reggio Emilia quale Curatore CP_1 C.F._3
speciale della minore (C.F. ) nata a [...] il Persona_1 C.F._4
28.03.2018;
APPELLATO
Procuratore Generale
1 INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 1014/2024 del 10.10.2024, pubblicata in data
19.10.2024, del Tribunale di Reggio Emilia, avente ad oggetto altri istituti di diritto di famiglia;
CONCLUSIONI: All'udienza del 20 marzo 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_1
così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna contrariis reiectis, in
[...]
accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 1014/2024 pronunciata dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 10/10/2024 e pubblicata in data 19/10/2024, notificata a mezzo PEC, ai fini della decorrenza del termine breve in data 22/10/2024, resa nel procedimento RG 4831/2023 promosso avanti al Tribunale di Reggio Emilia da contro con Parte_1 Parte_2
l'intervento del Curatore Speciale del Minore Avv. accogliere per i motivi tutti dedotti CP_1
in narrativa il proposto appello e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: CONCLUSIONI: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, modificare la sentenza impugnata e per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa: - affidare la figlia minore Per_1
ai Servizi Sociali (Unione Tresinaro
[...]
Secchia) con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione della madre e con la facoltà per il Servizio affidatario di assumere, anche in autonomia ed anche senza il consenso dei genitori, ogni decisione riguardante la salute e l'istruzione della minore con facoltà di esprimere tutte le autorizzazioni in vece dei genitori;
- stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé la bambina con le modalità e secondo il calendario che verrà stabilito dal Servizio Sociale;
- ordinare a di Parte_2
corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma che verrà ritenuta di giustizia oltre al 50% delle spese straordinarie previste come da Protocollo. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari”, l'appellato nonché appellante in via incidentale Parte_2
concludeva domandando: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
Contrariis rejectis, - In via pregiudiziale/preliminare: qualora ammissibile, rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui al presente atto;
- Nel merito: respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello e confermare, quindi, l'impugnata sentenza, all'infuori del capo n. 7) oggetto in appello incidentale;
- In via incidentale: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello proposto in via incidentale da e, per l'effetto, in riforma del capo n. 7), previo Parte_2 accertamento che quest' ultimo NON ha rinunciato all'Assegno Unico, stabilire un contributo di mantenimento per la figlia a carico della madre nella misura che risulterà congrua e, comunque, non
2 inferiore ad € 200,00 mensili oltre ISTAT da versarsi entro il giorno 15 del mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Emilia con attribuzione dell'Assegno Unico al padre per l'intero (100%) imponendo alla madre tutti gli eventuali adempimenti del caso;
- Con vittoria di spese di lite, come per legge;
In via istruttoria: A) si chiede l'acquisizione di relazione di aggiornamento da parte del servizio sociale affidatario;
C) Si producono, oltre alla procura, i seguenti atti e documenti, successivi al 1° grado di giudizio….” e l'appellato Curatore speciale richiamava le conclusioni del proprio atto di costituzione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via principale: - Rigettare l'impugnazione proposta dalla sig.ra avverso Parte_1
la sentenza n. 1014/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 10/10/2024 e pubblicata in data
19/10/2024 nel procedimento iscritto al n. 4831/2023 R.G., poiché inammissibile ed illegittima in quanto manifestamente infondata in fatto in diritto per tutti i motivi ampiamente illustrati nella narrativa del presente atto con particolare riguardo alla richiesta di collocazione prevalente della minore presso la madre e conseguentemente per l'effetto confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 1014/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 10/10/2024 e pubblicata in data 19/10/2024 (Pres. Dott.
Francesco Parisoli, Giudice Rel. Dott.ssa Chiara Neri); - confermare la sospensione dalla responsabilità genitoriale della sig.ra e se del caso valutare l'adozione di ulteriori Parte_1
provvedimenti ancora più stringenti, laddove la madre perseveri nei propri comportamenti;
- confermare, allo stato, l'affido della minore al Servizio sociale Unione Tresinaro - Secchia, valutandosi la possibilità del passaggio al Servizio sociale del Comune di residenza della minore, Spilamberto (MO), se ritenuto maggiormente conforme all'interesse della minore indicando però tempistiche adeguate che consentano una approfondita disamina della vicenda e l'individuazione di idonea figura di riferimento quale Assistente sociale, autorizzando in ogni caso la più ampia collaborazione e cooperazione tra gli
Enti in modo da non pregiudicare l'attuale assetto della minore nell'ambito della definizione e condivisione di un progetto e nella attivazione degli interventi necessari per sostenere tutti i componenti del nucleo familiare;
- disporre, ad integrazione della sentenza n. 1014/2024 del Tribunale di Reggio
Emilia, l'intrapresa di un percorso psicologico e/o di ogni altro sostegno ritenuto opportuno per la piccola per tutti i motivi illustrati nel punto B) del presente atto;
- valutare, sempre nell'ottica Per_1
della collaborazione tra Servizi sociali e del superiore interesse della minore, la dislocazione degli incontri protetti madre/figlia nello Spazio neutro presente sul territorio di Spilamberto, anche in considerazione del malessere manifestato dalla bambina a causa degli spostamenti in autovettura. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
3 letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 473-bis c.p.c. e 337 quinquies c.c. depositato in data 18.12.2023 dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, la IG.ra premesso che dal rapporto sentimentale con convivenza more Parte_1
uxorio con era nata il [...] la figlia , che, dopo pochi mesi dalla nascita della Parte_2 Per_1
bambina, il rapporto di coppia iniziava a deteriorarsi per cui, nell'agosto 2019, la interrompeva la Pt_1
convivenza a causa dei costanti comportamenti violenti e denigratori posti in essere dal ai suoi Pt_2
danni che la inducevano a sporgere denuncia alla Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Emilia, che, a conclusione del procedimento penale instauratosi a seguito della predetta denuncia, il era Pt_2
condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, che il Tribunale per i Minorenni, a seguito della proposizione di ricorso per l'adozione di provvedimenti urgenti per la minore da parte del P.M., con decreto provvisorio del 30.03.2020, disponeva l'affidamento della figlia minore della coppia ai Servizi Sociali con l'indicazione di attuare tutti gli interventi di sostegno necessari, di vigilare costantemente “sulle condizioni di vita della minore effettuando visite domiciliari, verifiche presso la pediatra, impartendo prescrizioni ai genitori” e di regolamentare “i rapporti con il padre secondo tempi e modalità ritenuti più adeguati alle esigenze della minore”, tutto ciò premesso, chiedeva che, in modifica di tale provvedimento, fosse disposto l'affidamento esclusivo in proprio favore della figlia minore, con riduzione delle tempistiche di permanenza della medesima presso il padre (calendarizzate con la mediazione del Servizio sociale affidatario), escludendo il pernottamento, e che venisse posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con la somma di € 600,00 mensili. A sostegno delle proprie domande la ricorrente madre sosteneva che nel lungo periodo intercorso dal precedente decreto del
30.03.2020 non erano stati emessi altri provvedimenti da parte del Tribunale minorile, né era stata svolta attività di aggiornamento da parte del Servizio affidatario. Riferiva altresì di occuparsi in autonomia della gestione della figlia ed in particolare delle questioni sanitarie riguardanti la bambina (la quale non presenterebbe alcuna particolare problematica), senza ottenere collaborazione da parte del padre con il quale il rapporto sarebbe rimasto conflittuale. Con comparsa depositata il 27.02.2024, si costituiva il IG. Pt_2
il quale contestava quanto ex adverso dedotto, riferendo che vi erano stati accadimenti più recenti
[...]
che avevano coinvolto la minore e la coppia genitoriale rispetto a quelli citati in ricorso ed evidenziando che tra il 2020 ed il 2023 il Servizio sociale aveva periodicamente e puntualmente aggiornato il Tribunale minorile dando atto dei reiterati comportamenti ostativi posti in essere dalla madre in ambito sanitario e scolastico e del mancato coinvolgimento del padre nelle relative decisioni. In particolare evidenziava il convenuto come il Tribunale per i Minorenni, proprio alla luce dei citati aggiornamenti, avesse emanato un nuovo decreto provvisorio in data 13.12.2023 con il quale attribuiva al Servizio affidatario ogni decisione in
4 merito alla salute ed all'istruzione della minore, posto che la madre “ostacola gli interventi a favore della minore in ambito sanitario….cambia continuamente professionisti sanitari senza interpellare il padre, impedendo alla bambina di proseguire con continuità i percorsi prescritti ed in diverse occasioni ha riportato affermazioni che evidenziano un mancato riconoscimento dei bisogni sanitari della bambina”. La piccola risulta invero affetta da un ritardo nel linguaggio già rilevato all'epoca dell'emanazione del primo Per_1
decreto nel 2020 e confermato dalle successive relazioni cliniche, e necessita di specifici percorsi di trattamento cui la madre risulta essersi sempre opposta. Quanto al procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna a proprio carico per maltrattamenti in famiglia, il IG. riferiva di aver seguito Pt_2
un percorso di psicoterapia per il controllo della violenza oltre ad un percorso presso un centro antiviolenza, dando atto che nella sentenza penale se ne era tenuto conto.
All'udienza di comparizione tenutasi il 28.03.2024, erano sentite liberamente le parti. La IG.ra Pt_1
ribadiva la propria contrarietà all'accesso della figlia presso la struttura di neuropsichiatria infantile del
Servizio Pubblico adducendo pregresse esperienze negative che ella avrebbe avuto da giovane e sosteneva di voler fare seguire a proprie spese la minore da professionisti privati, il IG. riferiva del proprio Pt_2
assenso alla presa in carico presso la neuropsichiatria del Servizio Pubblico e delle difficoltà incontrate per l'assunzione di decisioni riguardanti la figlia (ad esempio l'iscrizione alla scuola primaria per l'anno successivo) riferendo che la scelta sarebbe stata compiuta dalla sola madre e che lui avrebbe firmato al solo fine di evitare ulteriore contrasto. Alla luce di quanto sopra esposto, con provvedimento reso in data
02.04.2024, il Tribunale, evidenziando il pregiudizio cui risulta esposta la minore, nonché la sostanziale limitazione della capacità genitoriale già disposta con il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, nominava un Curatore speciale nella persona dell'Avv. la quale si costituiva in data CP_1
26.04.2024. Nella comparsa, il Curatore, dopo avere preso contatto con il Servizio Sociale affidatario e in seguito ad una approfondita ricostruzione della vicenda familiare, riferiva di notevoli elementi di criticità con riguardo alla figura materna rilevando in particolare come la IG.ra mostrasse un atteggiamento di Pt_1
diffidenza verso il Servizio, ostacolasse i rapporti tra questo e la bambina, non permettesse di verificare ed osservare la qualità della relazione tra sé e la figlia. L'Avv. evidenziava in particolare come, CP_1 dall'apertura del procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni nel marzo 2020 alla data attuale, non si fossero riscontrati significativi progressi, nonostante le limitazioni alla responsabilità genitoriale e l'attribuzione al Servizio sociale affidatario dei poteri in materia sanitaria e scolastica in quanto la Pt_1
continuerebbe a non essere collaborante e non riconoscerebbe il ruolo del Servizio sociale ed i poteri allo stesso attribuiti, dimostrando di non aver compreso neppure il contenuto dei decreti del Tribunale per i minorenni e del Tribunale di Reggio Emilia, né le progettualità proposte ed attivate allo scopo di aiutarla e sostenerla nell'accudimento della figlia. La ricorrente, ad avviso della Curatrice, non accetta le indicazioni degli insegnanti e dei professionisti privati interpellati dalla medesima in merito ai percorsi terapeutici di cui
5 la piccola avrebbe necessità con estrema urgenza e che dovrebbero essere intrapresi per superare i Per_1
disturbi di linguaggio, ed anzi, in diverse occasioni, ha riportato affermazioni che evidenziano un mancato riconoscimento dei bisogni sanitari della figlia affermando, più volte, che, a suo dire, la figlia non necessita di alcun intervento. Risulterebbe in particolare una strenua e ingiustificata resistenza della madre ad un percorso presso la NPIA del Servizio pubblico di Scandiano, rimandando a pregresse esperienze personali che nulla hanno a che fare con la figlia così ignorando il superiore interesse della minore e le Per_1
prescrizioni del Servizio, precludendole l'accesso ad un percorso di sostegno e supporto che potrebbe avere riscontri del tutto positivi. Quanto all'ambiente familiare in cui è collocata la minore, osservava il Curatore come tale contesto apparisse privo degli stimoli di cui al momento necessita. I nonni materni di Per_1
non sembravano essere idonee persone di riferimento, in quanto sostengono la figlia nei propri Per_1
comportamenti e non riescono a cogliere le difficoltà della stessa, esponendo così la nipote ad un grave pregiudizio. Concludeva l'Avv. sostenendo la necessità di allontanare con estrema urgenza la piccola CP_1
dalla madre e dalla abitazione di questa, collocandola stabilmente presso il padre, che si è mostrato Per_1
figura positiva, collaborante con il Servizio ed accudente e che ha ben presenti le attuali e concrete necessità della figlia, ed osservando come il permanere presso l'abitazione della madre potrebbe cagionare danni irreversibili alla piccola . Domandava inoltre il Curatore speciale dichiararsi la decadenza della IG.ra Per_1 dalla responsabilità genitoriale. A seguito dell'udienza dello 02.05.2024 nel corso della quale la Pt_1
ricorrente madre si dichiarava disponibile ad un percorso per la figlia presso la Neuropsichiatria del Servizio
Pubblico, con ordinanza dello 07.05.2024, erano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473- bis.22 c.p.c. con i quali si confermavano i decreti del Tribunale per i Minorenni in ordine ad affidamento e collocazione della minore nonché esercizio della responsabilità genitoriale, si disponeva l'immediata presa in carico della minore presso la Neuropsichiatria del Servizio Pubblico di Scandiano, incaricando il Servizio affidatario di vigilare sulla corretta prosecuzione del percorso e di continuare a regolamentare gli incontri tra padre e figlia, si prescriveva ai genitori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli operatori e si ammoniva la ricorrente ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c.
In data 02.07.2024, veniva depositata dal Servizio Sociale relazione di aggiornamento. Alla successiva udienza dell'11.07.2024, il Curatore ribadiva le preoccupazioni espresse dal Servizio, rilevava la necessità di effettuare una visita domiciliare presso l'abitazione della IG.ra nonché di ivi attivare un Servizio Pt_1
di educativa domiciliare e caldeggiava inoltre il suggerimento del Servizio a che la IG.ra si Pt_1
sottoponesse a valutazione presso il CSM di competenza. Il legale della ricorrente aderiva alle richieste relative alla visita domiciliare e all'attivazione del Servizio di educativa. In data 23.09.2024 veniva depositata ulteriore relazione da parte del Servizio Sociale nella quale si dava conto dell'impossibilità di effettuare la prevista visita domiciliare presso l'abitazione della posto che quest'ultima, dopo innumerevoli Pt_1
tentativi degli operatori di contattarla, aveva comunicato tramite mail in data 06.09.2024 “di non essere
6 disponibile per la visita domiciliare” e si riferiva che anche il previsto percorso di educativa domiciliare non aveva potuto essere attivato stante l'opposizione della ricorrente. In seguito al deposito della relazione le parti depositavano memorie autorizzate ex art. 473-bis. 28 c.p.c. nelle quali rassegnavano le proprie conclusioni.
Alla successiva udienza dello 03.10.2024 la ricorrente, presente personalmente, confermava la propria contrarietà all'attivazione del Servizio di educativa domiciliare e/o a visite domiciliari presso la propria abitazione e, con riguardo alla procedura per ottenere i benefici di cui alla legge 104 (sostegno scolastico per la minore), dichiarava che tale certificazione non era necessaria posto che la minore non necessita di sostegno. Le parti discutevano la causa e concludevano quindi come da rispettive memorie e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza emessa il 10 ottobre 2024 e pubblicata in data 19 ottobre 2024, il Tribunale di Reggio
Emilia confermava l'affidamento esclusivo della minore al Servizio Sociale Unione Persona_1
Tresinaro Secchia, disponendone la collocazione, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione del padre, dichiarava sospesa dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Parte_1 Per_1
attribuiva al padre collocatario la facoltà di assumere in autonomia tutte le decisioni riguardanti la figlia, fermo restando che quelle di maggior importanza afferenti la salute e l'istruzione avrebbero dovuto essere prese di concerto con il Servizio Sociale affidatario, attribuiva al Servizio sociale ogni potere ritenuto necessario per procedere all'allontanamento della minore dalla madre, dalla abitazione materna e/o da quella dei parenti della stessa e provvedere di conseguenza alla sua collocazione presso il padre, autorizzandolo, se del caso, a ricorrere ad ogni ausilio, compreso quello della Forza Pubblica e del
Servizio sanitario, disponeva che il Servizio Sociale affidatario svolgesse opera di supporto e monitoraggio in favore del padre - eventualmente in collaborazione col Servizio Sociale competente per la zona di residenza del - valutando l'attivazione di tutte le progettualità ritenute necessarie, Pt_2
quali l'iscrizione della minore presso diverso istituto scolastico più vicino alla abitazione dello stesso nonché l'attivazione di qualsiasi altro sostegno (ad es. educativa domiciliare, dopo scuola, ecc.), stabiliva che la madre potesse vedere la figlia secondo le tempistiche e le modalità stabilite dal Servizio Sociale affidatario, prevedendo visite protette con facoltà di sospendere gli incontri se ritenuti disturbanti, avuto riguardo all'esclusivo interesse della minore, poneva a carico della l'obbligo di contribuire al Pt_1
mantenimento della figlia mediante corresponsione in favore del padre della somma di € 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, disponeva il divieto di espatrio per la minore e condannava la ricorrente alla rifusione sia in favore del convenuto Persona_1 Parte_1
sia in favore del Curatore speciale delle spese di lite liquidate per ognuno in € Parte_2
3.809,00 oltre ad oneri di legge, con versamento all'Erario quanto alla posizione del Curatore.
7 Il Tribunale riteneva in primo luogo come fosse nell'interesse della minore mantenerne l'affidamento al
Servizio Sociale come già disposto dal Tribunale per i Minorenni e richiesto da entrambi i genitori e dal
Curatore Speciale. Poneva a fondamento della decisione in ordine alla collocazione della minore presso il padre la complessiva condotta tenuta negli ultimi tre anni dalla madre la quale mostra di non riconoscere le necessità sanitarie e scolastiche della figlia minore, assume un atteggiamento oppositivo rispetto ad ogni decisione da assumere nell'interesse di quali quella sul percorso neuropsichiatrico che si è potuto Per_1 attivare solo dopo l'intervento del Tribunale, quella sull'intervento di educativa domiciliare che secondo gli operatori del Servizio gioverebbe alla minore e quella sulla scuola primaria per la cui scelta dovrebbe tenersi conto delle certificate difficoltà di apprendimento di;
sussiste una grave carenza delle competenze Per_1
genitoriali in capo alla madre, non parendo la medesima in grado di soddisfare i bisogni fondamentali della figlia. Di contro, il padre si è mostrato figura idonea ed attenta alle esigenze della figlia. Stante le condotte della ricorrente madre contrarie all'interesse della minore e pregiudizievoli per quest'ultima, ricorrevano i presupposti per sospendere dalla responsabilità genitoriale. Per quanto concerne la Parte_1 decisione sugli aspetti economici, il Giudice di primo grado, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter
c.c., teneva conto dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore e della capacità reddituale ed economica di ciascuno di essi.
2.- Con appello depositato in data 21.11.2024, la IG.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la sostanziale riforma, sia in punto alla declaratoria di sospensione dalla responsabilità genitoriale, in quanto sanzione eccessivamente grave e sproporzionata rispetto a quanto accaduto e contraria all'interesse della minore, sia in punto alla disposta collocazione della minore presso l'abitazione paterna, poiché in concreto carente di una corretta e logica motivazione. L'appellante si duole in primo luogo di una errata valutazione da parte del giudice di prime cure degli elementi emersi in giudizio. In particolare, mai il
Servizio Sociale avrebbe evidenziato la necessità di sospendere o di escludere la madre da ogni iter decisionale in favore della minore, e parimenti il padre della bambina, il quale, pur evidenziando le difficoltà genitoriali e comunicative, ha ritenuto sul punto di rimettersi a giustizia. Deduce la come sia difficile Pt_1
comprendere da quali fatti e circostanze il Curatore speciale ed il Tribunale abbiano ricavato che Per_1 viveva in un ambiente “deprivato” posto che né il Curatore né il Servizio hanno mai visitato l'abitazione.
Priva di riscontro fattuale sarebbe anche la circostanza che la madre abbia alimentato con la Per_1
conflittualità con il padre. Quanto alla affermata mancanza di collaborazione con il Servizio Sociale, rimarca l'appellante come l'assenza di fiducia da parte sua nel Servizio Sociale sia riconducibile a problematiche passate che le avrebbero impedito di affidarsi serenamente agli operatori. Alla luce delle relazioni del
Servizio Sociale, ben si sarebbero potute allargare le maglie del mandato conferito al Servizio Sociale, senza escludere la madre dalla partecipazione a qualunque decisione in favore della figlia. Deduce altresì la Pt_1
8 come il cambio repentino dell'abitazione non potrebbe apportare alcun giovamento alla minore la quale si troverebbe di fatto costretta a vivere in una nuova città e a cambiare le proprie abitudini.
La contesta fermamente e impugna altresì la parte della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che Pt_1
l'ha condannata a rifondere le spese di lite sia al Pungente che al Curatore. Sulla scorta delle motivazioni dell'appello proposto, anche la decisione in punto a spese di lite dovrà essere riformata. L'appellante ne domanda anche la sospensione della provvisoria esecuzione, sussistendo il pericolo che l'appellato non sia in grado di restituire quanto versatogli alla luce delle sue dichiarate condizioni economiche.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma dell'impugnata sentenza e previa sospensione Parte_1
della sua provvisoria esecuzione, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, di accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado e quindi di:
- affidare la figlia minore ai Servizi Sociali, con collocazione prevalente presso Persona_1
l'abitazione della madre e con facoltà per il Servizio affidatario di assumere, in autonomia ed anche senza il consenso dei genitori, ogni decisione riguardante la salute e l'istruzione della minore con facoltà di esprimere tutte le autorizzazioni in vece dei genitori;
- stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé la bambina con le modalità e secondo il calendario che verrà stabilito dal Servizio Sociale;
- ordinare a di corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento della figlia minore, la Parte_2
somma che verrà ritenuta di giustizia oltre al 50% delle spese straordinarie previste come da Protocollo;
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 17.02.2024, si è costituito il IG. , domandando Parte_2 respingersi l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, risultando la sentenza impugnata - salvo quanto osserverà e chiederà di seguito - pressoché immune da vizi e dunque meritevole di conferma, ancor più alla luce delle circostanze e situazioni successive alla pubblicazione della sentenza impugnata. La continuerebbe a disinteressarsi della figlia e a tenere una condotta pregiudizievole ai Pt_1 sensi dell'art. 333 c.c., non occupandosi della bambina neppure nei limiti che le sono stati concessi dal
Servizio, non rispondendo alle video chiamate che il Servizio ha autorizzato e rifiutando di consegnare al padre gli effetti personali ed i documenti della minore. Di contro, la minore, che già si trovava presso il padre per il fine settimana al tempo della emissione del provvedimento gravato, è rimasta con il medesimo che aveva già provveduto ad avvertire la scuola più vicina al suo luogo di lavoro. Di conseguenza tutto sarebbe avvenuto senza traumi per , che ad avviso dell'appellato si è subito ambientata nei nuovi luoghi di Per_1
abitazione (che già conosceva) e a scuola. Con specifico riferimento al primo motivo di gravame, deduce l'appellato come la seguiti a non collaborare con il Servizio Sociale affidatario, così confermando la Pt_1
totale sfiducia nei confronti del medesimo, nonché la grave carenza delle proprie competenze genitoriali che sono il presupposto quantomeno per la sospensione della relativa responsabilità, che non sarebbe affatto una
9 sanzione sproporzionata. Afferma il Pungente di non ritenere utile che si permetta alla madre di partecipare attivamente alla vita della figlia, dato che da quando ne è stata esclusa, la bambina starebbe molto meglio e farebbe progressi e insiste quindi per la conferma della sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale e per la collocazione della minore presso di sé. Per quanto concerne il secondo motivo di gravame sulla disposta condanna alle spese processuali e la domandata inibitoria, il IG. ne rileva l'assoluta Pt_2 infondatezza. In punto a spese di soccombenza, l'appellato deduce come non vi sia nulla da aggiungere rispetto a quanto previsto dalla legge, precisando solo che il IG. come documentato, ha un lavoro Pt_2
a tempo pieno ed indeterminato e, di conseguenza, un reddito aggredibile, e ciò contrariamente alla IG.ra la quale, pur dichiarando di essere impegnata tutto il giorno con il lavoro, non avrebbe mai esibito Pt_1
una busta paga che attesti un lavoro.
Il IG. propone altresì appello incidentale quanto agli aspetti economici, ovvero nella parte in cui è Pt_2
stato posto a carico della madre assegno mensile di euro 150,00 per il mantenimento della figlia, chiedendo aumentarsi detto assegno nella misura non inferiore ad € 200,00 mensili con attribuzione per l'intero al padre dell'Assegno Unico. Deduce l'appellato come la censura svolta con l'appello incidentale non sia in realtà tanto diretta a modificare il capo n. 7 della sentenza, bensì l'errata motivazione posta alla base della statuizione di cui a detto capo, non avendo egli mai rinunciato alla propria quota di Assegno Unico, dal momento che è stata la IG.ra ad attribuirselo per intero in via unilaterale, come dallo stesso allegato Pt_1 all'atto della sua costituzione in giudizio. Evidenzia al riguardo l'appellante in via incidentale che qualora si vedesse attribuito al 100% l'Assegno Unico, la determinazione in € 150,00 del contributo per la figlia a carico della madre potrebbe anche essere sufficiente, nonostante il suo reddito effettivo sia piuttosto basso.
L'appellato ha quindi chiesto alla Corte di Appello di:
- In via pregiudiziale/preliminare, qualora ammissibile, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Nel merito: respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello e confermare, quindi, l'impugnata sentenza, all'infuori del capo n. 7) oggetto in appello incidentale;
- In via incidentale: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello proposto in via incidentale da e, per l'effetto, in riforma del capo n.7), previo accertamento che Parte_2 quest'ultimo non ha rinunciato all'Assegno Unico, stabilire un contributo di mantenimento per la figlia a carico della madre nella misura che risulterà congrua e, comunque, non inferiore ad € 200,00 mensili oltre
Istat da versarsi entro il giorno 15 del mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Emilia con attribuzione dell'Assegno Unico al padre per l'intero (100%) imponendo alla madre tutti gli eventuali adempimenti del caso;
- Con vittoria di spese di lite, come per legge.
10 4.- Si è costituita con comparsa del 14.02.2025 il Curatore speciale della minore Avv. il quale CP_1 ha contestato integralmente le asserzioni e richieste dell'appellante madre in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, oltre che generiche e non corrispondenti alla realtà. Più specificamente quanto al primo motivo di gravame evidenzia il Curatore come la sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre e la collocazione della minore presso l'abitazione paterna siano stato adottate dal Tribunale di Reggio Emilia solo al termine di una precisa e puntuale istruttoria e solo dopo aver constatato l'assoluta indisponibilità della madre ad osservare le specifiche prescrizioni alla stessa impartite nel corso degli anni sia dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna sia dal Tribunale di Reggio Emilia. Il mantenimento anche di una seppur residua titolarità della responsabilità genitoriale in capo alla madre non avrebbe dunque permesso una idonea tutela per la minore. Deduce l'Avv. come la IG.ra in questi anni abbia continuato a tenere CP_1 Pt_1
comportamenti ostativi e reiterati rifiuti a collaborare che, come unico risultato, avrebbero avuto quello di incidere negativamente sullo sviluppo evolutivo della piccola . Ne consegue che la soluzione Per_1
prospettata dalla difesa della - attribuzione di poteri in materia sanitaria e di istruzione al Servizio e Pt_1
collocazione presso il padre - non avrebbe potuto avere, ad avviso del Curatore, un esito positivo, stanti le profonde interferenze che la madre avrebbe potuto porre in essere. Al riguardo, evidenzia l'appellato
Curatore che, a tutt'oggi, la IG.ra si rifiuta di consegnare al padre di il documento di identità Pt_1 Per_1
e la tessera sanitaria della bambina, oltre che ad altri effetti personali (cartella, tablet e vestiti), riferendo in merito ai documenti che non li consegnerà in quanto è sua figlia e in ordine agli oggetti personali Per_1
che sono cose che ha comprato lei per la figlia e devono quindi rimanere a casa sua e a nulla sarebbero valse le reiterate richieste formulate dal Servizio e dal Curatore. Ove venisse accolta la richiesta dell'appellante di collocare la figlia presso la sua abitazione si cagionerebbe secondo il Curatore speciale una situazione di gravissimo pregiudizio per la bambina, atteso che la madre, ancora ad oggi, non riconosce le fragilità della figlia e vi sarebbe il concreto pericolo che la stessa non si attivi in modo adeguato per tutelarla.
L'Avv. dà conto altresì degli eventi successivi alla sentenza gravata, depositando relazione CP_1
aggiornata del Servizio Sociale affidatario. Gli incontri madre/figlia mediante lo Spazio neutro sono stati attivati solo a partire dal 23.11.2024, stante la poca disponibilità della madre a presenziare ai colloqui di raccordo con gli operatori. Per garantire una continuità nel rapporto di con la madre è stata Per_1
concordata, sin da subito, una telefonata settimanale, ma il padre ha riferito che spesso la IG.ra non Pt_1
chiama, per cui i contatti telefonici non sono costanti. Il IG. nell'immediatezza del trasferimento Pt_2
della figlia presso di lui, si è attivato per il cambio di residenza, il cambio della pediatra, l'inizio del percorso per la certificazione ex L. 104/1992 e per il passaggio alla nuova scuola. ad oggi è ben integrata nel Per_1
gruppo dei pari, socializza con tutti i bambini anche se talvolta tende ad isolarsi, si impegna molto, riesce a scrivere alcune lettere in autonomia ed a fare il copiato alla lavagna, le è stata affiancata una educatrice per le sue fragilità, in attesa dell'assegnazione dell'insegnante di sostegno. Il padre risulta genitore molto presente
11 e spesso chiede aiuto agli insegnanti ed agli operatori del Servizio per capire se le attività ed il metodo di studio che propone siano funzionali ai bisogni della figlia.
Tanto dedotto, il Curatore speciale domanda alla Corte, contrariis rejectis, di:
- In via principale
- Rigettare l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1014/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia in data 10/10/2024 e pubblicata in data 19/10/2024, poiché inammissibile ed illegittima in quanto manifestamente infondata in fatto in diritto con particolare riguardo alla richiesta di collocazione prevalente della minore presso la madre e conseguentemente per l'effetto confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 1014/2024;
- confermare la sospensione dalla responsabilità genitoriale della IG.ra e se del caso Parte_1 valutare l'adozione di ulteriori provvedimenti ancora più stringenti, laddove la madre perseveri nei propri comportamenti;
- confermare, allo stato, l'affido della minore al Servizio sociale Unione Tresinaro - Secchia, valutandosi la possibilità del passaggio al Servizio sociale del Comune di residenza della minore, Spilamberto (MO), se ritenuto maggiormente conforme all'interesse della minore indicando però tempistiche adeguate che consentano una approfondita disamina della vicenda e l'individuazione di idonea figura di riferimento quale
Assistente sociale;
- disporre, ad integrazione della sentenza n. 1014/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, l'intrapresa di un percorso psicologico e/o di ogni altro sostegno ritenuto opportuno per la piccola;
Per_1
- valutare, sempre nell'ottica della collaborazione tra Servizi sociali e del superiore interesse della minore, la dislocazione degli incontri protetti madre/figlia nello Spazio neutro presente sul territorio di Spilamberto, anche in considerazione del malessere manifestato dalla bambina a causa degli spostamenti in autovettura;
Con vittoria di spese e compensi professionali.
5.- All'udienza del 20 marzo 2024, le parti si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito, osserva la Corte come l'appellante IG.ra articoli in buona sostanza un unico motivo di gravame - il secondo Parte_1
motivo, sulle spese di lite, è in realtà logica conseguenza del primo.
Si duole la di una errata valutazione da parte del giudice di prime cure degli elementi probatori emersi Pt_1
in giudizio che lo hanno portato a dichiarare la sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre e l'allontanamento della bambina dall'abitazione materna per collocarla presso il padre. La sanzione della sospensione ad avviso della sarebbe eccessivamente grave e sproporzionata rispetto ai fatti realmente Pt_1 accaduti e contraria all'interesse della minore, così come la collocazione di presso l'abitazione Per_1
paterna sarebbe mancante di una adeguata e logica motivazione. Reputa la Corte invero come le deduzioni
12 difensive e richieste dell'appellante al riguardo non siano fondate e vadano disattese. A differenza di quanto asserito dalla il Tribunale di Reggio Emilia ha adeguatamente analizzato, ponderato e valutato il Pt_1
materiale probatorio in atti, in particolare le numerose relazioni predisposte dagli operatori del Servizio
Sociale e le dichiarazioni rese alle udienze dai genitori e dal Curatore speciale, giungendo a sospendere la madre dalla responsabilità genitoriale e a disporre il suo allontanamento dall'abitazione della stessa. La complessiva situazione personale, familiare e abitativa dell'appellante, già compromessa all'epoca del primo decreto del Tribunale per i Minorenni risalente alla primavera del 2020,non ha manifestato negli anni alcun margine di miglioramento ed anzi si mostra peggiorata, come si desume dalle relazioni del Servizio Sociale.
Il primo decreto emesso quando la minore aveva due anni riferiva di una situazione allarmante che aveva comportato una segnalazione da parte dell'ospedale dove era nata la bambina, che il nucleo materno era già noto al Servizio per “problematiche di alcolismo e di deprivazioni”, che l'abitazione materna si connotava per “trascuratezza igienica, isolamento sociale e scarsa cura verso la minore”, che la pediatra aveva riscontrato un ritardo nello “sviluppo psicomotorio e del linguaggio” e che la IG.ra appariva persona Pt_1
“semplice, deprivata ed incapace di riconoscere le necessità di maggiore cura e stimolazione della figlia, pur segnalatele dal Servizio Sociale”. Tale quadro, come opportunamente sottolineato dal Giudice di primo grado, non pare aver avuto alcuna positiva evoluzione nonostante il massiccio intervento del Servizio affidatario tanto che il Tribunale per i Minorenni emetteva un successivo provvedimento nel dicembre 2023 con il quale demandava al Servizio Sociale ogni decisione in materia di salute ed istruzione della minore, stante il mancato riconoscimento delle necessità sanitarie e scolastiche da parte della madre e l'atteggiamento oppositivo di questa rispetto ad ogni decisione da assumere nell'interesse della figlia. In un simile contesto, anche la presentazione del ricorso da parte della avanti al Tribunale di Reggio Emilia pochi giorni Pt_1 dopo l'emanazione del secondo decreto e volto ad ottenere l'affidamento esclusivo a sé della figlia , Per_1 di fatto estromettendo il padre e il Servizio Sociale, pare indicativo dell'atteggiamento della madre e della sua incapacità di riconoscere i bisogni e le esigenze della figlia minore. Al riguardo, non può non rilevarsi come il percorso neuropsichiatrico per si sia potuto attivare solo con l'intervento del Tribunale, attese Per_1
le pregresse e non motivate resistenze della madre e nonostante le difficoltà della minore risultassero evidenti e segnalate dagli operatori. Ulteriore circostanza che ha giustamente destato allarme è l'assoluta contrarietà della madre non solo all'attivazione del Servizio di educativa domiciliare che gioverebbe alla piccola Per_1 ma anche ad una semplice visita domiciliare con la conseguente impossibilità di valutare l'idoneità della sistemazione abitativa alla permanenza della minore (le fotografie scattate dagli operatori recatisi sul posto non contribuiscono a rassicurare in ordine a tale idoneità). Non può dunque lamentarsi la madre del mancato accesso da parte del Servizio alla propria abitazione posto che la visita risulta non essere stata da lei concretamente consentita. Anche le scelte scolastiche risultano non oggetto di adeguata ponderazione materna, avuto riguardo al superiore interesse della minore. La bambina risultava infatti frequentare una
13 pluriclasse con bambini di età differenti e una tale scelta non corrisponde all'interesse della minore, alla luce delle sue certificate difficoltà di apprendimento. Parimenti si rivela grave che alla data della sentenza di primo grado non fosse ancora stato completato l'iter amministrativo/sanitario per ottenere i benefici di cui alla certificazione L. n. 104/1992 che consentirebbero alla minore di avvalersi di un insegnante di sostegno.
Argomenta la in merito al ritardo nel linguaggio come nel corso del procedimento di primo grado si Pt_1
sia premurata di contattare un medico specialista, senza tuttavia ottenere alcun fattivo risultato come si desume dalle relazioni versate in atti. Quanto poi alla mancanza di collaborazione con il Servizio Sociale la fa rilevare come l'assenza di fiducia nel Servizio Sociale sia riconducibile a sue problematiche Pt_1
passate che le impediscono di affidarsi con serenità agli operatori del Servizio;
ciononostante avrebbe tentato secondo le sue competenze e possibilità di “fare ciò che le è stato possibile”. Trattasi di deduzione difensiva non condivisibile, posto che la condotta tenuta dalla madre, di rifiuto di ogni aiuto e sostegno per superare le proprie fragilità, di resistenza non motivata ad avvalersi di supporti necessari per la figlia, nonostante peraltro l'ammonimento formulato nell'ordinanza dello 07.05.2024, ha portato alle criticità sopra descritte.
Condivisibilmente il Giudice di prime cure ha dunque disposto l'allontanamento della minore dal contestato familiare materno, collocandola presso l'abitazione del padre il quale si è mostrato, come riferito dal Servizio, genitore idoneo, accudente ed attento alle esigenze della figlia, desideroso di attuare le scelte più utili nell'interesse della bambina, in accoglimento dei suggerimenti e delle indicazioni del Servizio Sociale affidatario con il quale si è sempre mostrato collaborante, e ha confermato, nonostante la residenza del padre ricada nell'ambito di competenza di diverso Servizio Sociale confinante con l'attuale, l'affidamento della minore al Servizio Sociale “Tresinaro Secchia” che da anni è l'ente affidatario della bambina e conosce il nucleo e dunque potrà attivare i necessari servizi di supporto al padre, eventualmente avvalendosi della collaborazione con il Servizio competente per il territorio di residenza del IG. Pt_2
Considerate le condotte dell'odierna appellante contrarie all'interesse della minore e pregiudizievoli per la stessa, parimenti opportuna e condivisibile risulta la declaratoria di sospensione dalla responsabilità genitoriale, non potendosi al momento contemplare, in capo alla madre, l'attribuzione anche solo in via residuale dell'esercizio della responsabilità genitoriale, avendo dimostrato di essere non idonea, appunto allo stato attuale, a svolgere il ruolo genitoriale non essendo ella in grado di assumere condotte finalizzate a curare lo sviluppo psichico ed affettivo della figlia. Peraltro, non può non rilevarsi come la sospensione e la decadenza costituiscano provvedimenti predisposti dal legislatore non a scopo sanzionatorio nei confronti del genitore bensì ad esclusiva tutela del minore. Secondo costante giurisprudenza infatti “ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta
(anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno” (Cass. civ Sez. I
14 ord. 11.10.2021 n. 27553/2021). In ogni caso, il provvedimento di sospensione ha carattere provvisorio e non preclude evidentemente un pieno recupero delle capacità genitoriali ed è peraltro conforme al dettato dell'art. 333 c.c. rientrando nel novero dei “provvedimenti convenienti” per arginare la condotta del genitore pregiudizievole per il figlio.
L'infondatezza del primo motivo di appello e la correttezza e condivisibilità delle statuizioni assunte dal
Tribunale emergono vieppiù dalla relazione del Servizio Sociale affidatario recante la data del 12.02.2025 e prodotta dal Curatore speciale in sede di costituzione, ove si dà atto, da un lato, dell'idoneità e conformità al superiore interesse della minore della nuova collocazione abitativa e dell'attuale assetto scolastico, sociale e relazionale della minore , dall'altro, del permanere delle condotte ostruzionistiche, non collaboranti Per_1
e pregiudizievoli per la minore tenute dalla madre. Scrivono infatti l'Assistente Sociale del Servizio Sociale
Unificato “Unione Tresinaro Secchia” e la Psicologa del Servizio di Neuropsichiatria infantile di Scandiano che “… la minore si è trasferita c/o l'abitazione paterna sita a Spilamberto ( MO) nello stesso giorno in cui
è stato notificato al papà il provvedimento del To (12/10/2024), il Servizio ha provveduto nell'immediato ad attivare il Servizio Spazio Neutro per poter garantire il mantenimento e la continuità del rapporto tra
e la mamma. Di fatto gli incontri madre/figlia in presenza sono stati avviati a partire dal 23/11/2024. Per_1
Non è stato possibile procedere in tempi celeri per la poca disponibilità della madre a presenziare agli incontri di raccordo con gli operatori. Considerata la situazione sopra descritta, è stato richiesto al padre di effettuare in autonomia una telefonata alla madre durante la settimana. Sono stati presi i contatti con la nuova pediatra per avviare quanto prima il percorso legge 104/92 per e contestualmente con il Per_1
Servizio Sociale di residenza (Unione Terre di Castelli) per gli accordi in merito agli interventi territoriali
a sostegno del nuovo progetto di vita del padre e della minore….Dal mese di Ottobre 2024 vive c/o Per_1
l'abitazione paterna. Dal 23/11/2024 e la madre si incontrano per circa un'ora e mezza a settimane Per_1
alterne c/o il Servizio di spazio neutro sito a Scandiano alla presenza degli educatori ai quali è stato affidato il compito di: facilitare la relazione madre/figlia e regolamentare gli incontri sulla base delle indicazioni del
Servizio, tenendo in considerazione gli impegni della minore e di entrambi i genitori. Ogni settimana è stata concordata una telefonata, a tal proposito il padre ha informato che spesso la madre non chiama per cui i contatti telefonici non risultano costanti. Con l'obiettivo di garantire certezza rispetto al contatto con la madre, gli operatori hanno suggerito al padre di telefonare nel momento in cui la madre non chiama. Il padre ha riferito in diverse occasioni di aver chiamato più volte la madre senza però aver alcun riscontro….Gli operatori hanno incontrato per capire come stava affrontando il cambiamento e per Per_1 comunicarle che da lì a poco avrebbe reincontrato la mamma. , quel giorno stava poco bene…. E' Per_1
stata sempre in braccio al papà, mostrandosi molto affettuosa. Le è stato chiesto come stesse andando e se le piaceva il nuovo posto in cui abitava e si è mostrata contenta e serena. Il papà, durante il colloquio, l'ha rassicurata e confortata, spronandola ad interagire. In merito al tema degli incontri con la madre, , Per_1
15 senza lasciare il tempo agli operatori di spiegare le modalità di incontro, avrebbe subito riferito di non voler fare gli incontri a casa della mamma e di voler tornare a casa del papà. In quel momento si è colta una forte preoccupazione di , è stato necessario rassicurarla rispetto al fatto che alla fine di ogni incontro con Per_1 la madre sarebbe rientrata a casa del papà….. Non appena si è trasferita a casa del papà, lo stesso Per_1
nell'immediato si è attivato per il cambio di residenza, il cambio pediatra, l'attivazione del percorso legge
104/92 ed il cambio scuola. La tempestività del papà nella gestione e risoluzione di questi spostamenti ha permesso a di riprendere nel giro di una settimana l'attività scolastica. è iscritta alla prima Per_1 Per_1
classe della scuola Don Milani sita a Castelnuovo Rangone, per esigenze lavorative ed organizzative il papà ha attivato il servizio pre/post scuola ed il servizio mensa. frequenta la scuola tutti i giorni dalle Per_1
07:30 alle 17:30, il sabato è a casa. Le nuove insegnanti raccontato che in un primo momento è Per_1
apparsa disorientata, oggi invece è ben integrata, socializza con tutti i bambini anche se in alcuni momenti tenderebbe ad isolarsi. E' una bimba che si impegna molto, inizialmente scarabocchiava sul foglio, adesso inizia a scrivere alcune lettere in autonomia e riesce a fare anche il copiato dalla lavagna. Le insegnanti sono molto preoccupate rispetto alle sue difficoltà di comprensione e chiedono che sia attivato quanto prima il percorso legge 104. Per poter sostenere in questi mesi è stata prevista una figura educativa in Per_1
affiancamento, in alcune materie (matematica) necessita di un rapporto individuale. Le insegnanti Per_1
hanno riferito che il papà è molto presente e disponibile, si affida alle indicazioni della scuola, chiede consigli e si lascia supportare anche dagli altri genitori. Il gruppo genitori si è subito attivato per accogliere
, il papà aveva richiesto materiale scolastico ed abbigliamento per poter permettere a di Per_1 Per_1
frequentare la scuola il prima possibile con tutto l'occorrente in quanto la madre non ha voluto consegnarle nulla….La mamma riferisce agli operatori di sentire la mancanza della bambina. Invitata a riflettere sulle motivazioni che hanno portato il Tribunale a scegliere una diversa collocazione, la stessa sostiene l'inutilità dei percorsi avviati e l'assenza di problematiche di apprendimento, comprensione e comunicazione della bambina. Dal suo punto di vista bastava inserire la piccola in un doposcuola pomeridiano. Sin Per_1
dall'inizio è stato spiegato alla mamma quanto fosse importante in questo momento collaborare con il papà
e con il Servizio per accompagnare a vivere serenamente questo cambiamento. più volte ha Per_1 Per_1
richiesto alla mamma anche direttamente vestiti, cartella, materiale scolastico e oggetti suoi personali. Il servizio ha provato a far comprendere alla mamma quanto sarebbe stato importante per poter Per_1
riavere le sue cose personali, la madre è stata sollecitata numerose volte dal servizio, dal padre, dal suo legale, senza alcun tipo di riscontro. La madre a tal proposito riferisce che sono cose che ha comprato lei per e quindi devono rimanere a casa sua. Il papà lamenta di aver chiesto più volte alla mamma la Per_1
tessera sanitaria, la carta di identità, il servizio ha tentato di far ragionare la madre sulla necessità per
di avere con sè i propri documenti, la madre a tal proposito riferisce che non consegnerà i documenti Per_1 della bambina al padre, perché è sua figlia…Il Servizio pur alternando tre operatori differenti da Per_1
16 sempre incontra difficoltà nel mantenimento di una relazione con la madre. Questa fermezza alla non collaborazione mantenuta nel tempo non consentirebbe di poter supportare la madre nella sua genitorialità che ad oggi appare fortemente compromessa…” e concludono la relazione affermando che “…si confermano tutte le criticità già osservate, descritte ed evidenziate nelle relazioni di aggiornamento al Tribunale
Ordinario di Reggio Emilia. Si informa inoltre che dal mese di Gennaio 2025, la situazione in termini di collaborazione e disponibilità da parte della madre è ulteriormente peggiorata. La madre pare abbia inserito un blocco alle chiamate degli operatori quindi ad oggi risulta essere impossibile raggiungerla telefonicamente. Sono stati effettuati ulteriori tentativi per mezzo mail il 22/01/2025, il 23/01/2025, il
24/01/2025 spiegando alla mamma che l'obiettivo degli incontri sarebbe stato quello di riflettere sull'andamento degli incontri in spazio neutro con la bimba. A seguito di questi solleciti la stessa in data
25/01/2025 ha riferito di non essere disponibile a fare degli incontri con il servizio….”.
Deve essere quindi respinto il primo motivo di gravame.
Parimenti infondato risulta anche il motivo di appello sulle spese di lite atteso che la condanna al pagamento delle spese processuali in favore del e del Curatore disposta dal Tribunale rappresenta applicazione Pt_2
del principio della soccombenza.
Per quanto concerne l'appello incidentale proposto da e volto ad ottenere non tanto Parte_2
l'aumento del contributo mensile posto a carico di ma l'attribuzione a sé per l'intero, quale Parte_1 genitore collocatario, dell'Assegno Unico Inps, si osserva preliminarmente come risulti dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni dei genitori che tale assegno è allo stato ricevuto integralmente dalla madre.
In ogni caso, essendo ora il padre genitore prevalentemente collocatario della figlia minore e tenuto Per_1
conto di quanto recentissimamente affermato al riguardo in modo chiaro dalla Suprema Corte (vedasi Cass. civ. Sez. I 22.02.2025, n. 4672 ove si è ribadita la legittimità dell'attribuzione dell'assegno unico al genitore collocatario, trattandosi di misura progettata per semplificare la gestione economica nell'interesse del minore, garantendo un sostegno finanziario adeguato), in accoglimento dell'appello incidentale, l'Assegno
Unico Inps deve essere attribuito per l'intero al padre quale genitore collocatario.
Il totale rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale inducono a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'assenza di attività istruttoria e di trattazione e alla ridotta attività per la fase decisionale, stante l'assenza di difese conclusive scritte (dunque, valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale). Le spese
17 processuali liquidate in favore del Curatore dovranno essere versate allo Stato, stante l'ammissione della minore al gratuito patrocinio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e sull'appello incidentale Parte_1 di avverso la sentenza n. 1014/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, ogni altra istanza ed Parte_2 eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello incidentale:
I - RIGETTA l'appello proposto da;
Parte_1
II - ACCOGLIE l'appello incidentale di e, per l'effetto: Parte_2
III – ATTRIBUISCE per l'intero a quale genitore collocatario della figlia minore Parte_2
l'Assegno Unico Inps;
Persona_1
IV - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato nonché Parte_1 appellante in via incidentale delle spese di lite che si liquidano in complessivi € Parte_2
5.211,00, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
V - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1
della minore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.211,00, oltre Controparte_2 ad oneri accessori, con versamento in favore dell;
Tes_1
VI - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il
20.03.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Luisa Poppi)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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