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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 240/2023
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 240/2023 promossa da:
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1 P.IVA_1
EL (C.F.: fax 0543-33923; pec: C.F._1
, suo domiciliatario in Forlì (FC), Piazza Aurelio Saffi Email_1
n. 32 APPELLANTE Contro rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Beltrami, Controparte_1 con domicilio eletto presso lo Studio del predetto in Via J. Allegretti, 7, Forlì (FC)
APPELLATO e
APPELLANTE INCIDENTALE
AD OGGETTO: ASSICURAZIONE
CONTRO
I DANNI
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI PRECISATE EX ART. 127 TER C.P.C. PER L'UDIENZA DEL 28.01.2025
Le parti hanno concluso come da precisazioni delle conclusioni depositate telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE: << Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi di impugnazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 963/2022 emessa nella causa recante n. 844/2018 R.G. dal Tribunale di Forlì in data 27/10/2022, depositata e resa pubblica in data 02/11/2022, notificata in data 09/01/2023 e in accoglimento della presente impugnazione, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice all'indennizzo per i danni subiti a seguito del furto con scasso perpetrato in data 27.12.2015 da ignoti nei locali del proprio magazzino sito in Forlì, Via Campo dei Fiori n. 2/4, che si quantificano in € 291.957,12= oltre ad € 15.485,64= per spese peritali, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia. Oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge dal giorno dell'evento al saldo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via subordinata, previa remissione della causa in istruttoria, si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
[OMISSIS] >>.
APPELLATO << Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta:
In via preliminare: rigettare le richieste istruttorie dell'appellante Parte_1 perché inammissibili, tardive ed irrilevanti, ivi compresa la CTU contabile.
Nel merito respingere: l'impugnazione proposta da avverso la Parte_1 sentenza n. 963/2022, pubblicata in data 2.11.2022, del Tribunale di Forlì, dichiarando inammissibili, infondati ed erronei entrambi i motivi di impugnazione proposti e confermando integralmente la sentenza impugnata, scevra da errori di giudizio o valutazione e le giuste ed eque statuizioni ivi contenute.
In via subordinata: nella davvero denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte, anche solo in parte, le domande di in accoglimento delle Parte_1 domande ed eccezioni formulate da in primo grado e sulle Controparte_1 quali il Tribunale non si è pronunciato perché rimaste assorbite dalle statuizioni della sentenza, porre a carico di tutte le franchigie, i limiti e gli scoperti Parte_1 previsti nel contratto di assicurazione, Sezione “II Furto e ”, limitando in ogni Per_1 caso l'obbligo di alla sola quota di coassicurazione del 50% gravante su di CP_2 pagina 2 di 11 essa quale coassicuratrice. Con vittoria per di spese e Controparte_1 compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori tutti di legge >>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Va premesso che con la sentenza n° 963/2022, depositata il 02.11.2022 e notificata in data 09.01.2023, il Tribunale di Forlì, definitivamente decidendo, rigettava la domanda di volta a ottenere la condanna di Parte_1 Controparte_1
Contr (anche solo al pagamento dell'indennizzo per i danni subiti a seguito del
[...]
furto con scasso, avvenuto in data 27.12.2015, che quantificava in Euro 291.957,12, oltre ad Euro 15.485,64 per spese peritali, interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal giorno dell'evento al saldo.
1.1. In particolare, la aveva citato in giudizio Parte_1 [...]
davanti al Tribunale di Forlì, chiedendo la condanna all'indennizzo Controparte_1
dei danni subiti, in forza della polizza collettiva “All risks aziende” n. 509427 stipulata a suo favore dal “Il Gigante”. Parte_2
1.2. La Compagnia si costituiva in giudizio, contestando, in primo luogo, il fatto storico descritto nell'atto di citazione e, in ogni caso, sostenendo l'inoperatività del contratto di assicurazione. In subordine, l'assicuratore evocava i limiti di polizza e contestava le spese attoree sotto il profilo dell'ammontare. In particolare, la convenuta contestava la quantificazione del danno, perché “effettuata su basi del tutto empiriche e totalmente inattendibili e non probanti” (p. 3 comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado). A tal proposito, l'elenco delle giacenze prima e dopo il furto e il relativo valore era descritto come “una lunga lista di materiali che si assume facessero parte dell'inventario dell'attrice alla data del 21.12.2015, ma si tratta all'evidenza di un documento del tutto privo di data certa e di alcuna rilevanza probatoria, del tutto inidoneo ad attestare quali fossero le effettive giacenze di magazzino dell'attrice e che queste fossero effettivamente stoccate al suo interno” (p. 15).
pagina 3 di 11 1.3. La sentenza di primo grado, pur rigettando la domanda attorea di esatto adempimento dell'obbligo di indennizzo, accertava l'intrusione di autori ignoti nel magazzino della società appellante, ubicato nel complesso commerciale “Il Gigante”.
Secondo la sentenza di primo grado, l'intrusione era avvenuta il 27.12.2015, mediante asportazione del nottolino della porta sul retro. L'allarme antintrusione scattava alle ore
01.05, inoltrando messaggi preregistrati all'istituto di vigilanza Coopservice e al cellulare della Sig.ra legale rappresentante. Dopo essere entrati dalla porta posta Pt_3
sul retro, i ladri uscivano dal contrapposto accesso al pubblico, forzando la serranda comandabile elettronicamente e aprendo la porta a due ante scorrevoli attraverso la chiave trovata già inserita nel comando degli automatismi all'interno del locale. Questo
è il fatto ricostruito dalla sentenza di primo grado, non solo, in base alla denuncia, ma anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali e dei verbali della Polizia di Stato (si veda, in particolare, p. 8 e 9 della sentenza di primo grado).
1.4. La sentenza, nonostante l'accertamento dell'intrusione, rigettava la domanda attorea per due motivi: il primo era l'inoperatività della polizza assicurativa in ragione della condotta colposa riconducibile alla titolare o comunque ai suoi CP_3
ausiliari o dipendenti, ai sensi dell'art. 21 lett. c) e d) della polizza assicurativa;
il secondo era la mancata prova dell'oggetto del danno. In particolare, il mancato assolvimento dell'onere probatorio era stato ritenuto questione assorbente rispetto a ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza (si veda p. 11 della sentenza).
2. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 07.02.2023, la chiedeva la riforma della sentenza in atti, affidandosi a due Parte_1
distinti motivi di appello: con il primo, contestava l'accertamento dell'inoperatività della polizza per colpa grave dell'assicurato; con il secondo, contestava la statuizione di mancanza di prova del danno subito. Contro 3. Si costituiva la parte appellata , chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo, nella sostanza, un appello incidentale, contestando l'accertamento dell'intrusione di ladri nella notte del 27.12.2015.
pagina 4 di 11 4. La causa, senza alcuna attività istruttoria, perché ritenuta già sufficientemente istruita, fissati i termini per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, veniva trattenuta in decisione.
5. L'appello principale va rigettato, perché infondato nel merito.
5.1 L'appello incidentale è inammissibile in quanto tardivo.
6. L'appellante principale, come premesso, affida le proprie censure a due motivi: il primo relativo all'operatività del contratto di assicurazione e il secondo alla prova dell'oggetto del danno.
Di seguito, si esaminerà prima il motivo indicato dall'appellante come secondo, perché ritenuto assorbente, in quanto prius logico rispetto al capo sull'operatività o meno del contratto di assicurazione.
6.1 Il motivo logicamente prioritario è rubricato “ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RILEVA LA MANCANZA DELLA PROVA DEL
DANNO”.
In questo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui afferma che la quantificazione del danno non trova un riscontro certo nella documentazione versata in atti.
Secondo l'appellante, il danno sarebbe provato in base alle “valutazioni fiscali e contabili eseguite su incarico della dal perito Sig. Parte_1 Persona_2
(doc. 1 fasc. I° parte attrice) tenendo conto delle risultanze dei bilanci d'esercizio 2014-
2015-2016 nonché dei valori dei beni in giacenza come da inventario del 26.12.2015
(giorno prima del furto) e dei valori di cui all'inventario eseguito successivamente all'evento (doc. 2, 3, 4 fasc. I° parte attrice)” (v. p. 13 appello principale).
In quest'ottica, il valore probatorio delle valutazioni del consulente tecnico di parte sarebbe corroborato dalla testimonianza dello stesso Ing. e di Persona_2
Testimone_1
L'appellante insiste inoltre per l'accoglimento dell'istanza istruttoria di CTU tecnico contabile, già richiesta in primo grado.
pagina 5 di 11 La censura è infondata.
Non è censurabile la sentenza del Tribunale di Forlì laddove afferma che la parte attrice non ha raggiunto la prova dell'oggetto del danno emergente “per consentire una valutazione che sia conforme e sovrapponibile al rischio realmente assicurato e garantito attraverso il pagamento del premio”, non producendo “ulteriore documentazione contabile” attestante il valore dei beni trafugati (p. 11 della sentenza).
La in primo grado, ha prodotto soltanto elenchi che Parte_1
rappresentano una lunga lista di materiali, che si assume facessero parte dell'inventario dell'attrice alla data del 26.12.2015. In particolare, per ogni merce, è indicata la quantità della giacenza contabile al 26.12.2015, il valore unitario, il valore complessivo della giacenza al 26.12.2015, la quantità contata dopo il furto, il valore della quantità contata, la quantità di merce mancante ottenuta per differenza e il valore della differenza (doc. 4 prodotto dall'attrice con la citazione e successivo doc. 23, prodotto con la memoria istruttoria).
Si tratta di documenti privi di data certa e riferibilità, non sottoscritti. A tal proposito, come riportato in precedenza, il teste figlio del socio di Testimone_1
affermava che soltanto per “logica e per mera Parte_1 Testimone_2
deduzione” poteva dire che la merce indicata era quella sottratta. A conforto delle sue deduzioni logiche il teste affermava che “io so che la giacenza era quella perché
l'inventario viene fatto da un gruppo di persone;
molti articoli li ho contati io;
posso dire che la giacenza pre furto era quella perché l'inventario era stato fatto poco prima”
(p.
3-4 verbale di udienza del 11.11.2020). Il teste riferiva, quindi, di aver contato solo una parte della merce e di poter dire che la merce sottratta “era quella”, perché
l'inventario era stato fatto “poco prima” da “un gruppo di persone”.
Il teste Ing. consulente incaricato dalla Persona_2 Parte_1
interrogato in relazione al documento in oggetto (doc. 4), affermava, in un primo momento, che “il doc. è stato redatto interamente sotto la mia supervisione con
l'utilizzo dei dati contabili di ” (p. 8 verbale di udienza del 11.11.2020). Parte_1
pagina 6 di 11 Egli proseguiva, riferendo che “le giacenze prima del furto le ho ricavate dall'inventario contabile alla data del fatto e le giacenze post furto sono state controllate fisicamente quindi contabilmente per ricavarne il valore” (p. 8). Il teste affermava allo stesso tempo che “Io non sono stato presente in modo costante alle operazioni di materiale conteggio”.
Da entrambe le testimonianze emerge che il documento prodotto, in base al quale il “perito incaricato” ha stimato il danno, è una dichiarazione di parte, il cui valore probatorio è inidoneo a fondare un convincimento tale da ritenere integrata la prova dell'oggetto del danno, il cui onere è posto dall'art. 2697 c.c. a carico dell'assicurato.
Neppure l'allegazione dei bilanci di esercizio consente di ritenere adempiuto l'onere probatorio (doc. 3 allegato all'atto di citazione in primo grado).
Sotto questo aspetto si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determinare un'inversione dell'onere probatorio
(cfr. ex multis e a mero titolo esemplificativo: Sent. Cass. n. 19820/2023; Cass. n.
8290/2016).
Per quantificare le giacenze di magazzino, la non ha Parte_1
nemmeno prodotto il “Libro degli Inventari”, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi degli artt. 2214 c.c. e 15 D.P.R. 600/1973. Tale documento avrebbe indicato con maggior chiarezza la riferibilità, la data di redazione, la consistenza e il valore dei beni, ponendo le basi per una valutazione probatoria potenzialmente idonea a sorreggere un ragionevole convincimento. Una siffatta valutazione non è invece possibile sulla base della documentazione allegata dalle parti.
In ogni caso, l'art. 2710 c.c., nel regolare l'efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili, afferma che “i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.” Una tale documentazione non è stata prodotta.
Sono, pertanto, infondate le doglianze dell'appellante.
pagina 7 di 11 6.2 In assenza di ulteriore documentazione idonea a provare l'oggetto del danno emergente, è inammissibile la CTU tecnico contabile. Sotto questo aspetto, il principio dispositivo di cui all'art. 115 c.p.c. impone che la CTU venga utilizzata come mezzo di valutazione delle prove nel processo e non come strumento processuale volto a sopperire al mancato adempimento dell'onere probatorio delle parti.
Le ulteriori istanze istruttorie sono rigettate perché irrilevanti e superflue.
6.3. Risulta così assorbita la questione posta dal motivo indicato come primo nell'appello principale e così rubricato:“ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE
INDIVIDUA A CARICO DI PARTE ATTRICE UNA GRAVE CONDOTTA COLPOSA
INQUADRABILE NELL'ART. 21 DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE”.
Non essendo stata fornita idonea prova dell'oggetto del danno, risulta conseguentemente non provato il presupposto costitutivo del diritto all'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa, sicché risulta superfluo stabilire se la polizza sarebbe stata o meno operativa nel caso in cui fosse stato assolto dall'assicurato l'onere di provare il danno.
7. L'inammissibilità dell'appello incidentale perché tardivo.
La proposizione di un appello incidentale non è stata espressamente dichiarata nella comparsa di costituzione e risposta di Tuttavia, dal Controparte_1
contenuto sostanziale della prima ragione della comparsa, emerge chiaramente tale proposizione.
Infatti, sebbene l'ingresso dei malviventi nel magazzino sia stato inequivocabilmente accertato dalla sentenza impugnata, parte appellata insiste nell'affermare che nessuna intrusione si è verificata nella notte del 27.12.2015.
Tale affermazione integra un'eccezione, poiché descrive una realtà esattamente contrapposta a quella allegata dalla controparte e accertata dalla sentenza di primo grado.
Parte appellata cela l'eccezione in oggetto dietro un'interpretazione manifestamente infondata della sentenza di primo grado, volta a leggere nelle pagina 8 di 11 motivazioni del giudice la negazione dell'avvenuta intrusione nel locale da parte dei ladri.
In questi termini si esprime la comparsa: “Il primo motivo di impugnazione parte da un presupposto del tutto erroneo, secondo cui il Tribunale avrebbe riconosciuto che all'interno dei locali dell'appellante si sia effettivamente verificato un furto” (p. 4 comparsa di costituzione e risposta).
Alla suddetta affermazione segue una ricostruzione dei fatti che in realtà è totalmente opposta rispetto a quella della sentenza impugnata. Infatti, sebbene l'ingresso dei malviventi fosse stato inequivocabilmente accertato dal Tribunale, parte appellata dichiara: “appare invece evidente che nessuno si è introdotto all'interno dei locali quella notte” (p. 6). In quest'ottica, secondo l'appellato, “si può presumere che vi fosse un complice cui era stato affidato il compito di far scattare l'allarme sonoro per richiamare la vigilanza e dileguarsi, previamente, dal momento che l'allarme ha una latenza (un ritardo) di circa 10 secondi, come indicato dall'appellante” (p. 6-7). In modo altrettanto chiaro l'appellante incidentale ribadisce in seguito che “appare davvero evidente che durante la notte del 27.12.2015 e in particolare tra le ore 01:00 e le ore
01:20 non può essersi verificato alcun furto nel magazzino della , per cui Parte_1
Contr si deve escludere che sia tenuta a pagare alcun indennizzo” (p. 8).
L'atto difensivo proposto nell'interesse di contempla, Controparte_1
pertanto, un vero e proprio appello incidentale.
Tale appello è inammissibile, perché proposto oltre il termine di almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, previsto dagli artt. 343 e 347
c.p.c. infatti, si è costituita il 14.6.2023. L'udienza indicata nella Controparte_1
citazione dell'atto di appello è il 21.6.2023. Si ritiene non rilevante lo slittamento di tale udienza, disposto con decreto del 20.2.2023, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ben espressa dalla seguente massima: “Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la data di comparizione indicata in citazione non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua
pagina 9 di 11 tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che sia stato previamente designato il giudice relatore o meno”
(Sez. 3 Ordinanza n. 4411 del 19/02/2025 (Rv. 673769 - 01)).
In ogni caso, anche in relazione alla data oggetto del rinvio, il 27.6.2023, non è stato osservato il termine per la proposizione dell'appello incidentale.
8. S'impone, quindi, il rigetto dell'appello principale e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale.
9. In ragione di tali conclusioni, si è verificata una soccombenza reciproca. Le spese di lite del secondo grado di giudizio vanno, pertanto, compensate, in applicazione del principio di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
10. Ricorre per l'appellante principale e per quello incidentale la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita così decide:
1. rigetta l'appello principale proposto da confermando Parte_1
integralmente la sentenza di primo grado;
pagina 10 di 11 2. dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da
[...]
Controparte_1
3. compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante principale e della parte appellante incidentale di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 09.12.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 11 di 11
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 240/2023 promossa da:
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1 P.IVA_1
EL (C.F.: fax 0543-33923; pec: C.F._1
, suo domiciliatario in Forlì (FC), Piazza Aurelio Saffi Email_1
n. 32 APPELLANTE Contro rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Beltrami, Controparte_1 con domicilio eletto presso lo Studio del predetto in Via J. Allegretti, 7, Forlì (FC)
APPELLATO e
APPELLANTE INCIDENTALE
AD OGGETTO: ASSICURAZIONE
CONTRO
I DANNI
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI PRECISATE EX ART. 127 TER C.P.C. PER L'UDIENZA DEL 28.01.2025
Le parti hanno concluso come da precisazioni delle conclusioni depositate telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE: << Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi di impugnazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 963/2022 emessa nella causa recante n. 844/2018 R.G. dal Tribunale di Forlì in data 27/10/2022, depositata e resa pubblica in data 02/11/2022, notificata in data 09/01/2023 e in accoglimento della presente impugnazione, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice all'indennizzo per i danni subiti a seguito del furto con scasso perpetrato in data 27.12.2015 da ignoti nei locali del proprio magazzino sito in Forlì, Via Campo dei Fiori n. 2/4, che si quantificano in € 291.957,12= oltre ad € 15.485,64= per spese peritali, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia. Oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge dal giorno dell'evento al saldo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via subordinata, previa remissione della causa in istruttoria, si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
[OMISSIS] >>.
APPELLATO << Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta:
In via preliminare: rigettare le richieste istruttorie dell'appellante Parte_1 perché inammissibili, tardive ed irrilevanti, ivi compresa la CTU contabile.
Nel merito respingere: l'impugnazione proposta da avverso la Parte_1 sentenza n. 963/2022, pubblicata in data 2.11.2022, del Tribunale di Forlì, dichiarando inammissibili, infondati ed erronei entrambi i motivi di impugnazione proposti e confermando integralmente la sentenza impugnata, scevra da errori di giudizio o valutazione e le giuste ed eque statuizioni ivi contenute.
In via subordinata: nella davvero denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte, anche solo in parte, le domande di in accoglimento delle Parte_1 domande ed eccezioni formulate da in primo grado e sulle Controparte_1 quali il Tribunale non si è pronunciato perché rimaste assorbite dalle statuizioni della sentenza, porre a carico di tutte le franchigie, i limiti e gli scoperti Parte_1 previsti nel contratto di assicurazione, Sezione “II Furto e ”, limitando in ogni Per_1 caso l'obbligo di alla sola quota di coassicurazione del 50% gravante su di CP_2 pagina 2 di 11 essa quale coassicuratrice. Con vittoria per di spese e Controparte_1 compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori tutti di legge >>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Va premesso che con la sentenza n° 963/2022, depositata il 02.11.2022 e notificata in data 09.01.2023, il Tribunale di Forlì, definitivamente decidendo, rigettava la domanda di volta a ottenere la condanna di Parte_1 Controparte_1
Contr (anche solo al pagamento dell'indennizzo per i danni subiti a seguito del
[...]
furto con scasso, avvenuto in data 27.12.2015, che quantificava in Euro 291.957,12, oltre ad Euro 15.485,64 per spese peritali, interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal giorno dell'evento al saldo.
1.1. In particolare, la aveva citato in giudizio Parte_1 [...]
davanti al Tribunale di Forlì, chiedendo la condanna all'indennizzo Controparte_1
dei danni subiti, in forza della polizza collettiva “All risks aziende” n. 509427 stipulata a suo favore dal “Il Gigante”. Parte_2
1.2. La Compagnia si costituiva in giudizio, contestando, in primo luogo, il fatto storico descritto nell'atto di citazione e, in ogni caso, sostenendo l'inoperatività del contratto di assicurazione. In subordine, l'assicuratore evocava i limiti di polizza e contestava le spese attoree sotto il profilo dell'ammontare. In particolare, la convenuta contestava la quantificazione del danno, perché “effettuata su basi del tutto empiriche e totalmente inattendibili e non probanti” (p. 3 comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado). A tal proposito, l'elenco delle giacenze prima e dopo il furto e il relativo valore era descritto come “una lunga lista di materiali che si assume facessero parte dell'inventario dell'attrice alla data del 21.12.2015, ma si tratta all'evidenza di un documento del tutto privo di data certa e di alcuna rilevanza probatoria, del tutto inidoneo ad attestare quali fossero le effettive giacenze di magazzino dell'attrice e che queste fossero effettivamente stoccate al suo interno” (p. 15).
pagina 3 di 11 1.3. La sentenza di primo grado, pur rigettando la domanda attorea di esatto adempimento dell'obbligo di indennizzo, accertava l'intrusione di autori ignoti nel magazzino della società appellante, ubicato nel complesso commerciale “Il Gigante”.
Secondo la sentenza di primo grado, l'intrusione era avvenuta il 27.12.2015, mediante asportazione del nottolino della porta sul retro. L'allarme antintrusione scattava alle ore
01.05, inoltrando messaggi preregistrati all'istituto di vigilanza Coopservice e al cellulare della Sig.ra legale rappresentante. Dopo essere entrati dalla porta posta Pt_3
sul retro, i ladri uscivano dal contrapposto accesso al pubblico, forzando la serranda comandabile elettronicamente e aprendo la porta a due ante scorrevoli attraverso la chiave trovata già inserita nel comando degli automatismi all'interno del locale. Questo
è il fatto ricostruito dalla sentenza di primo grado, non solo, in base alla denuncia, ma anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali e dei verbali della Polizia di Stato (si veda, in particolare, p. 8 e 9 della sentenza di primo grado).
1.4. La sentenza, nonostante l'accertamento dell'intrusione, rigettava la domanda attorea per due motivi: il primo era l'inoperatività della polizza assicurativa in ragione della condotta colposa riconducibile alla titolare o comunque ai suoi CP_3
ausiliari o dipendenti, ai sensi dell'art. 21 lett. c) e d) della polizza assicurativa;
il secondo era la mancata prova dell'oggetto del danno. In particolare, il mancato assolvimento dell'onere probatorio era stato ritenuto questione assorbente rispetto a ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza (si veda p. 11 della sentenza).
2. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 07.02.2023, la chiedeva la riforma della sentenza in atti, affidandosi a due Parte_1
distinti motivi di appello: con il primo, contestava l'accertamento dell'inoperatività della polizza per colpa grave dell'assicurato; con il secondo, contestava la statuizione di mancanza di prova del danno subito. Contro 3. Si costituiva la parte appellata , chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo, nella sostanza, un appello incidentale, contestando l'accertamento dell'intrusione di ladri nella notte del 27.12.2015.
pagina 4 di 11 4. La causa, senza alcuna attività istruttoria, perché ritenuta già sufficientemente istruita, fissati i termini per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, veniva trattenuta in decisione.
5. L'appello principale va rigettato, perché infondato nel merito.
5.1 L'appello incidentale è inammissibile in quanto tardivo.
6. L'appellante principale, come premesso, affida le proprie censure a due motivi: il primo relativo all'operatività del contratto di assicurazione e il secondo alla prova dell'oggetto del danno.
Di seguito, si esaminerà prima il motivo indicato dall'appellante come secondo, perché ritenuto assorbente, in quanto prius logico rispetto al capo sull'operatività o meno del contratto di assicurazione.
6.1 Il motivo logicamente prioritario è rubricato “ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RILEVA LA MANCANZA DELLA PROVA DEL
DANNO”.
In questo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui afferma che la quantificazione del danno non trova un riscontro certo nella documentazione versata in atti.
Secondo l'appellante, il danno sarebbe provato in base alle “valutazioni fiscali e contabili eseguite su incarico della dal perito Sig. Parte_1 Persona_2
(doc. 1 fasc. I° parte attrice) tenendo conto delle risultanze dei bilanci d'esercizio 2014-
2015-2016 nonché dei valori dei beni in giacenza come da inventario del 26.12.2015
(giorno prima del furto) e dei valori di cui all'inventario eseguito successivamente all'evento (doc. 2, 3, 4 fasc. I° parte attrice)” (v. p. 13 appello principale).
In quest'ottica, il valore probatorio delle valutazioni del consulente tecnico di parte sarebbe corroborato dalla testimonianza dello stesso Ing. e di Persona_2
Testimone_1
L'appellante insiste inoltre per l'accoglimento dell'istanza istruttoria di CTU tecnico contabile, già richiesta in primo grado.
pagina 5 di 11 La censura è infondata.
Non è censurabile la sentenza del Tribunale di Forlì laddove afferma che la parte attrice non ha raggiunto la prova dell'oggetto del danno emergente “per consentire una valutazione che sia conforme e sovrapponibile al rischio realmente assicurato e garantito attraverso il pagamento del premio”, non producendo “ulteriore documentazione contabile” attestante il valore dei beni trafugati (p. 11 della sentenza).
La in primo grado, ha prodotto soltanto elenchi che Parte_1
rappresentano una lunga lista di materiali, che si assume facessero parte dell'inventario dell'attrice alla data del 26.12.2015. In particolare, per ogni merce, è indicata la quantità della giacenza contabile al 26.12.2015, il valore unitario, il valore complessivo della giacenza al 26.12.2015, la quantità contata dopo il furto, il valore della quantità contata, la quantità di merce mancante ottenuta per differenza e il valore della differenza (doc. 4 prodotto dall'attrice con la citazione e successivo doc. 23, prodotto con la memoria istruttoria).
Si tratta di documenti privi di data certa e riferibilità, non sottoscritti. A tal proposito, come riportato in precedenza, il teste figlio del socio di Testimone_1
affermava che soltanto per “logica e per mera Parte_1 Testimone_2
deduzione” poteva dire che la merce indicata era quella sottratta. A conforto delle sue deduzioni logiche il teste affermava che “io so che la giacenza era quella perché
l'inventario viene fatto da un gruppo di persone;
molti articoli li ho contati io;
posso dire che la giacenza pre furto era quella perché l'inventario era stato fatto poco prima”
(p.
3-4 verbale di udienza del 11.11.2020). Il teste riferiva, quindi, di aver contato solo una parte della merce e di poter dire che la merce sottratta “era quella”, perché
l'inventario era stato fatto “poco prima” da “un gruppo di persone”.
Il teste Ing. consulente incaricato dalla Persona_2 Parte_1
interrogato in relazione al documento in oggetto (doc. 4), affermava, in un primo momento, che “il doc. è stato redatto interamente sotto la mia supervisione con
l'utilizzo dei dati contabili di ” (p. 8 verbale di udienza del 11.11.2020). Parte_1
pagina 6 di 11 Egli proseguiva, riferendo che “le giacenze prima del furto le ho ricavate dall'inventario contabile alla data del fatto e le giacenze post furto sono state controllate fisicamente quindi contabilmente per ricavarne il valore” (p. 8). Il teste affermava allo stesso tempo che “Io non sono stato presente in modo costante alle operazioni di materiale conteggio”.
Da entrambe le testimonianze emerge che il documento prodotto, in base al quale il “perito incaricato” ha stimato il danno, è una dichiarazione di parte, il cui valore probatorio è inidoneo a fondare un convincimento tale da ritenere integrata la prova dell'oggetto del danno, il cui onere è posto dall'art. 2697 c.c. a carico dell'assicurato.
Neppure l'allegazione dei bilanci di esercizio consente di ritenere adempiuto l'onere probatorio (doc. 3 allegato all'atto di citazione in primo grado).
Sotto questo aspetto si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determinare un'inversione dell'onere probatorio
(cfr. ex multis e a mero titolo esemplificativo: Sent. Cass. n. 19820/2023; Cass. n.
8290/2016).
Per quantificare le giacenze di magazzino, la non ha Parte_1
nemmeno prodotto il “Libro degli Inventari”, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi degli artt. 2214 c.c. e 15 D.P.R. 600/1973. Tale documento avrebbe indicato con maggior chiarezza la riferibilità, la data di redazione, la consistenza e il valore dei beni, ponendo le basi per una valutazione probatoria potenzialmente idonea a sorreggere un ragionevole convincimento. Una siffatta valutazione non è invece possibile sulla base della documentazione allegata dalle parti.
In ogni caso, l'art. 2710 c.c., nel regolare l'efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili, afferma che “i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.” Una tale documentazione non è stata prodotta.
Sono, pertanto, infondate le doglianze dell'appellante.
pagina 7 di 11 6.2 In assenza di ulteriore documentazione idonea a provare l'oggetto del danno emergente, è inammissibile la CTU tecnico contabile. Sotto questo aspetto, il principio dispositivo di cui all'art. 115 c.p.c. impone che la CTU venga utilizzata come mezzo di valutazione delle prove nel processo e non come strumento processuale volto a sopperire al mancato adempimento dell'onere probatorio delle parti.
Le ulteriori istanze istruttorie sono rigettate perché irrilevanti e superflue.
6.3. Risulta così assorbita la questione posta dal motivo indicato come primo nell'appello principale e così rubricato:“ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE
INDIVIDUA A CARICO DI PARTE ATTRICE UNA GRAVE CONDOTTA COLPOSA
INQUADRABILE NELL'ART. 21 DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE”.
Non essendo stata fornita idonea prova dell'oggetto del danno, risulta conseguentemente non provato il presupposto costitutivo del diritto all'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa, sicché risulta superfluo stabilire se la polizza sarebbe stata o meno operativa nel caso in cui fosse stato assolto dall'assicurato l'onere di provare il danno.
7. L'inammissibilità dell'appello incidentale perché tardivo.
La proposizione di un appello incidentale non è stata espressamente dichiarata nella comparsa di costituzione e risposta di Tuttavia, dal Controparte_1
contenuto sostanziale della prima ragione della comparsa, emerge chiaramente tale proposizione.
Infatti, sebbene l'ingresso dei malviventi nel magazzino sia stato inequivocabilmente accertato dalla sentenza impugnata, parte appellata insiste nell'affermare che nessuna intrusione si è verificata nella notte del 27.12.2015.
Tale affermazione integra un'eccezione, poiché descrive una realtà esattamente contrapposta a quella allegata dalla controparte e accertata dalla sentenza di primo grado.
Parte appellata cela l'eccezione in oggetto dietro un'interpretazione manifestamente infondata della sentenza di primo grado, volta a leggere nelle pagina 8 di 11 motivazioni del giudice la negazione dell'avvenuta intrusione nel locale da parte dei ladri.
In questi termini si esprime la comparsa: “Il primo motivo di impugnazione parte da un presupposto del tutto erroneo, secondo cui il Tribunale avrebbe riconosciuto che all'interno dei locali dell'appellante si sia effettivamente verificato un furto” (p. 4 comparsa di costituzione e risposta).
Alla suddetta affermazione segue una ricostruzione dei fatti che in realtà è totalmente opposta rispetto a quella della sentenza impugnata. Infatti, sebbene l'ingresso dei malviventi fosse stato inequivocabilmente accertato dal Tribunale, parte appellata dichiara: “appare invece evidente che nessuno si è introdotto all'interno dei locali quella notte” (p. 6). In quest'ottica, secondo l'appellato, “si può presumere che vi fosse un complice cui era stato affidato il compito di far scattare l'allarme sonoro per richiamare la vigilanza e dileguarsi, previamente, dal momento che l'allarme ha una latenza (un ritardo) di circa 10 secondi, come indicato dall'appellante” (p. 6-7). In modo altrettanto chiaro l'appellante incidentale ribadisce in seguito che “appare davvero evidente che durante la notte del 27.12.2015 e in particolare tra le ore 01:00 e le ore
01:20 non può essersi verificato alcun furto nel magazzino della , per cui Parte_1
Contr si deve escludere che sia tenuta a pagare alcun indennizzo” (p. 8).
L'atto difensivo proposto nell'interesse di contempla, Controparte_1
pertanto, un vero e proprio appello incidentale.
Tale appello è inammissibile, perché proposto oltre il termine di almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, previsto dagli artt. 343 e 347
c.p.c. infatti, si è costituita il 14.6.2023. L'udienza indicata nella Controparte_1
citazione dell'atto di appello è il 21.6.2023. Si ritiene non rilevante lo slittamento di tale udienza, disposto con decreto del 20.2.2023, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ben espressa dalla seguente massima: “Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la data di comparizione indicata in citazione non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua
pagina 9 di 11 tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che sia stato previamente designato il giudice relatore o meno”
(Sez. 3 Ordinanza n. 4411 del 19/02/2025 (Rv. 673769 - 01)).
In ogni caso, anche in relazione alla data oggetto del rinvio, il 27.6.2023, non è stato osservato il termine per la proposizione dell'appello incidentale.
8. S'impone, quindi, il rigetto dell'appello principale e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale.
9. In ragione di tali conclusioni, si è verificata una soccombenza reciproca. Le spese di lite del secondo grado di giudizio vanno, pertanto, compensate, in applicazione del principio di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
10. Ricorre per l'appellante principale e per quello incidentale la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita così decide:
1. rigetta l'appello principale proposto da confermando Parte_1
integralmente la sentenza di primo grado;
pagina 10 di 11 2. dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da
[...]
Controparte_1
3. compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante principale e della parte appellante incidentale di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 09.12.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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