Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 352/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello BRUNO, Presidente
dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere
dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 98/2021 emessa dal Tribunale di La Spezia, pubblicata il 22.02.2021, notificata il 22.03.2021, promossa da:
, La Spezia 1.7.1972, e Torino 7.1.1070, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Zannelli del Foro di La Spezia, in forza di procura depositata in data 06.09.2021, elettivamente domiciliati presso il suo studio in La Spezia, Piazza Dante n. 16
APPELLANTI
contro
, Genova 20.6.1941, rappresentata e difesa dall'Avv. Piera Sommovigo CP_1 del Foro di Genova, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Matteo Vicini del Foro della Spezia, in forza di procura allegata alla comparsa in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Genova, Via Malta n. 2/A
APPELLATA
avente a oggetto: proprietà
nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER GLI APPELLANTI
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, deduzione eccezione. In riforma parziale della impugnata sentenza: annullare la condanna della parte appellante all'arretramento dei muri costruiti lungo i tratti 3 – 4 dal punto I in poi, 6 – 7 – 8, 8 – 10 -13 e 16 – 16 indicati nella planimetria del geom. CP_2 perche i muri non violano le normative sulla distanza per le motivazioni di cui in atto.
1
Condannare parte appellata alle spese del grado. Confermando il resto”.
PER L'APPELLATA
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, ritenuta la propria competenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'interposto appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata, con conseguente rigetto delle domande proposte.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente l'interposto appello per infondatezza del merito delle pretese, e per l'effetto respingere le domande proposte da e . Parte_1 Parte_2
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2012 , proprietaria dal 1992 di CP_1 immobili siti nel Comune della Spezia, in loc. Isola (identificati al NCEU fg. 7 mapp. 859, 863 e 785), in virtù di successione ereditaria, chiedeva l'accertamento dell'esatto confine tra i suoi terreni e quello dei coniugi e e la condanna di questi ultimi al ripristino Parte_2 Parte_1 dei luoghi, mediante rimozione di tutti i manufatti realizzati in violazione delle distanze legali, nonché al rilascio a suo favore della porzione di terreno indebitamente occupata, al risarcimento dei danni, stimati in € 24.000,00, e al pagamento delle spese processuali. L'allora attrice, infatti, lamentava la violazione delle distanze dal confine da parte dei coniugi nella realizzazione di muri di sostegno di sopraelevazioni e di terrazzamenti sul Controparte_3 terreno di loro proprietà acquistato nel 2009 (e identificato al mapp. 784 del medesimo fg 7), nonché di aver subito danni derivanti da crollo di due muri posti nel suddetto terreno con conseguente smottamento e sversamento dei detriti sulla sua proprietà.
I convenuti si costituivano eccependo l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni, ritenuta non proponibile nel giudizio avente a oggetto l'azione di regolamento di confini, e in ogni caso contestavano che si fosse verificato qualsivoglia danno nella proprietà attorea, per, ancora, eccepire l'improponibilità dell'azione di regolamento di confini, in assenza del requisito di indeterminatezza degli stessi, e comunque l'infondatezza delle ulteriori domande di controparte.
In via riconvenzionale i convenuti proponevano domanda di apposizione dei termini ex art. 951 c.c., nonché domanda di condanna di parte attrice al rilascio della porzione di terreno eventualmente illegittimamente occupata, alla rimozione dei manufatti ivi realizzati ed al pagamento delle spese processuali.
Espletata l'istruttoria, mediante licenziamento di CTU sullo stato dei luoghi e assunzione delle prove testimoniali, la causa era ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.06.2020, con conseguente assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Il Tribunale così stabiliva:
“
P.Q.M.
2 Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1496/2012 R.G.A.C., avente ad oggetto: DIRITTI REALI così provvede:
RIGETTA l'eccezione, proposta da parte attrice, di inammissibilità della domanda riconvenzionale;
RIGETTA l'eccezione, proposta da parti convenute, di inammissibilità della domanda risarcitoria;
ACCERTA che il confine tra il terreno di proprietà di identificato al NCEU al CP_1
Foglio 7, mappali 859, 863 e 785 ed il terreno di proprietà di e Parte_2 Parte_1 distinto al foglio 7, particella 784 del catasto terreni del Comune della Spezia, tutti siti nel Comune della Spezia località Isola, è quello individuato dal CTU geom. e graficamente indicato nella CP_2 planimetria all.
1.4 e graficamente materializzato da nord a sud attraverso la linea A-B-C-D-E-F-G-
H-I-L-M-N nel grafico all.
1.16 della relazione peritale, da ritenersi parte integrante del presente provvedimento, dandosi atto della già avvenuta corretta apposizione dei termini;
NN entrambe le parti al reciproco rilascio delle porzioni indebitamente occupate;
NN parte attrice alla demolizione della parte di scala insistente sul terreno di proprietà dei convenuti
NN parte convenuta all'arretramento dei muri costruiti lungo i tratti 3-4 dal punto I in poi, 6-7-8, 8-10-13, e 15-16 indicati nella planimetria di cui all'all.
1.17 della perizia del geom.
da ritenersi parte integrante del presente provvedimento CP_2
NN parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice quantificati in € 4645,09 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come disposto in parte motiva ed oltre Iva come per legge;
PONE definitivamente a carico paritario delle parti le spese di CTU, come già liquidate in corso di giudizio;
DICHIARA compensate per metà tra le parti le spese del presente giudizio;
NN parti convenute, in solido tra loro, al pagamento della restante parte delle spese processuali sostenute dall'attrice, liquidate in € 120,00 per spese ed € 3.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
Il Tribunale, in particolare, respingeva le eccezioni sollevate dai convenuti: l'eccezione di improponibilità della domanda risarcitoria appariva al Giudice infondata, in quanto l'attrice aveva proposto, unitamente all'azione di regolamento dei confini, anche le ulteriori domande di rilascio della porzione di terreno risultante indebitamente occupata, di accertamento della violazione delle distanze legali dal confine e di accertamento dei danni causati dallo smottamento nel suo terreno di muri esistenti nella proprietà dei convenuti medesimi, domande alle quali l'azione risarcitoria era strettamente connessa e pertanto la sua trattazione nel giudizio di primo grado veniva ammessa ai sensi dell'art. 104 c.p.c. Parimenti destituita di fondamento veniva dichiarata l'eccezione di inammissibilità dell'azione di regolamento dei confini, in quanto non sarebbe sussistita alcuna incertezza sugli stessi: sul punto il Tribunale sottolineava che l'azione “ de qua” poteva essere proposta, sia nel caso di incertezza oggettiva degli stessi, quando non esisteva una demarcazione visibile tra proprietà immobiliari confinanti, sia nel caso di incertezza soggettiva, cioè quando elementi pur visibili non erano comunque in grado di separare in modo certo e definitivo i fondi confinanti: il primo Giudice, dunque, reputava sussistente tale incertezza - nel caso di specie rilevabile peraltro dalle stesse posizioni contrapposte delle Parti – sì che ricorrevano i presupposti dell'azione “ de qua”, azione
3 intrinsecamente non soggetta a rigetto, dovendo l'A.G. adita, in ogni caso, determinare il confine sulla base delle risultanze probatorie.
Stabilito quanto sopra, il Tribunale procedeva all'accertamento dei confini, così come individuati dal CTU nel proprio elaborato peritale.
Il Giudice di prima istanza, infatti, riteneva che il CTU, del tutto correttamente, avesse posto a fondamento del proprio accertamento le mappe catastali, quale unico elemento effettivamente utilizzabile nella fattispecie, mappe corrispondenti sostanzialmente agli accurati rilievi eseguiti in loco.
Individuato, dunque, con sicurezza il confine controverso, era stato possibile accertare che entrambe le Parti avevano posto in essere degli sconfinamenti , accertamento dal quale , dunque, discedeva, per l'effetto, la condanna al reciproco rilascio delle porzioni di terreno indebitamente occupate: seguendo, pertanto, tale logica, il Tribunale, in particolare, condannava i convenuti all'arretramento delle porzioni di muri indicate in dispositivo, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e al pagamento delle restanti spese processuali sostenute dalla . CP_1
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 per i seguenti motivi.
-SULLA NN ALL'ARRETRAMENTO DEI MURI
PRIMO MOTIVO: Natura dei muri – Applicazione dell'art. 878 CC - Inesistente violazione delle norme sulla distanza
Con tale motivo gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata, sostenendo che il
Tribunale aveva errato nel disporre la condanna all'arretramento delle specifiche porzioni di muri indicate in dispositivo in quanto, sostanzialmente, aveva “mal interpretato” le risultanze della CTU redatta dal perito incaricato.
In particolare, in presenza di una relazione tecnica dalla quale era possibile evincere elementi idonei a far ritenere legittimi i muri “de quibus” ai sensi dell'art. 878 CC, sia perché di cinta e inferiori a 3 metri di altezza, sia perché di contenimento dell'originario dislivello fra i fondi, almeno per la parte fino a 3 metri di altezza, il Giudice, mentre nelle motivazioni sembrava aver valutato tali manufatti non contravvenenti la normativa sulle distanze, in dispositivo aveva, invece, condannato parte appellante al loro integrale arretramento, il tutto sulla base di un disegno tecnico i cui criteri di redazione non erano stati esplicitati e motivati dal CTU, neppure quando lo stesso era stato sollecita- to al riguardo dal CTP di parte convenuta.
Parti appellanti, pertanto, hanno contestato come la motivazione della sentenza, circa la natura e legittimità dei muri, fosse, quindi, in insanabile conflitto con il dispositivo, o comunque contraddittoria, impedendo, così, di comprendere l'iter logico seguito dal Giudicante per arrivare a pronunciare la condanna all'arretramento dei muri. L ed il dunque, hanno chiesto sul punto l'integrale riforma della pronuncia Pt_1 Parte_2 appellata, respingendo la domanda dell'originaria attrice, atteso che i muri “ de quibus” non violavano la normativa sulle distanze e ciò perché, nello specifico, i tratti 1-3 e 3-4 costituivamo muri di cinta di altezza inferiore a tre metri, e i restanti erano, in realtà, muri di contenimento degli originari terra- pieni, come affermato dal CTU.
SECONDO MOTIVO: Errata e/o mancata applicazione del principio di prevenzione
Con tale motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'applicazione del principio di prevenzione di cui agli artt. 873 e 875 c.c. Sul punto gli appellanti hanno invocato l'integrale riforma, rigettando la domanda dell'appellata, in quanto il principio di diritto in materia rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità,
4 richiamato dagli appellanti medesimi (Cass. SS. UU. 10318/16, e ribadito da Cass. 14710/19), consentiva l'applicazione del principio di prevenzione quando il regolamento comunale autorizzava la costruzione in aderenza o in appoggio, come nel caso del regolamento edilizio del Parte_3
, applicabile nella fattispecie in esame.
[...]
TERZO MOTIVO: SULLA NN AL RISARCIMENTO DEL DANNO
Con tale motivo gli appellanti hanno lamentato che sul punto il Giudice aveva sostanzialmente omesso ogni motivazione, limitandosi a richiamare quanto scritto dal C.T.U.: a tal riguardo l ed il hanno richiamato le conclusioni rese dal proprio consulente in sede Pt_1 Parte_2 di giudizio di primo grado, sostenendo che, in realtà, non si era verificato un vero e proprio smottamento di terreno e che la terra riscontrata dal CTU non costituiva altro che acqua mista a fango, in rapporto alla massima di comune esperienza per cui l'acqua mista a fango, appunto, una volta asciugatasi , era divenuta terra.
Gli appellanti quindi hanno reiterato le conclusioni del proprio CTP, contenute nelle osservazioni allegate alla relazione del CTU: “…non si capisce come si possano quantificare le opere di messa in pristino se non quelle limitate all'asportazione dei pochi ed eventuali detriti riscontrabili su tale modestissima area.”, per, dunque, determinare il valore dell'attività di rimozione di detti detriti in € 189,78 (pag. 14 di tali dette osservazioni). Gli appellanti medesimi, pertanto, hanno chiesto di ridurre a tale importo il risarcimento dovuto a controparte.
QUARTO MOTIVO: ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI APPOSIZIONE DI TERMINI
Con tale motivo gli appellanti hanno lamentato che il Giudice di primo grado avesse completamente omesso ogni decisione concernente la domanda di apposizione dei termini ex art. 951 c.c.., chiedendo, pertanto, alla Corte di provvedere, dando corso all'apposizione medesima.
QUINTO MOTIVO: SULLE SPESE DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
Con tale motivo gli appellanti hanno chiesto la riforma della condanna alle spese del procedimento di primo grado, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata rispetto ai motivi di gravame proposti, venendo meno la soccombenza, da ravvisarsi, invece, in capo alla
. CP_1
SESTO MOTIVO: ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUTORIETÀ DELLA
SENTENZA LIMITATAMENTE ALLA DEMOLIZIONE DEI MURI DI CONTENIMENTO
Con tale motivo gli appellanti hanno formulato istanza di inibitoria dal momento che era evidente e in re ipsa il grave e irreparabile danno che sarebbe loro derivato dall'esecuzione dell'ordine di demolizione dei muri, di cui alla pronuncia impugnata, ciò a fronte: - del fatto che manifesta era la fondatezza dell'appello, attesa la natura dei muri “ de quibus” , da sottrarsi al regime delle distanze;
- del fatto che, in ogni caso, doveva tenersi conto ed applicarsi il c. d. principio di prevenzione, detti muri, inoltre, ricoprendo, in fatto, fin dal 1992, la funzione di contenimento dell'intera loro proprietà, a rischio di franare verso la proprietà della controparte, situata a quota diversa e inferiore, oltre ai rischi connessi alle opere di arretramento, anche per la proprietà altrui.
Si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto che l'inammissibilità e comunque CP_1 il rigetto dell'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, l'appellata ha eccepito quanto segue.
In merito al primo motivo, la ha dedotto come lo stesso fosse pretestuoso e infondato, CP_1 atteso che la censura sollevata era, prima facie, una mera critica all'operato del Giudice di prime cure, non sostenuta da idonei elementi fattuali e giuridici.
5 L'appellata ha sostenuto, in sostanza, che le controparti si erano limitate a sostenere in modo apodittico che il Giudice non aveva esplicitato il ragionamento seguito nell'adottare la propria decisione, senza però indicare gli elementi di censura di tale iter motivazionale, in particolare quelli idonei a modificarlo. Al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, il Giudice di prime cure, secondo l'appellata, aveva svolto un ragionamento molto articolato, ma nello stesso tempo reso chiaro e accessibile nella parte motiva della sentenza, nella quale, infatti, si dava atto dettagliatamente dei vari passaggi, logici e giuridici, seguiti nell'analisi della vicenda controversa. Dopo aver correttamente rigettato tutte le eccezioni proposte dagli allora convenuti, rilevandone l'infondatezza, il Giudice di prime cure era passato, infatti, ad esaminare il merito della questione, procedendo alla valutazione della domanda di regolamento dei confini avanzata dall'allora attrice, regolamento che risultava, infatti, necessario per l'accertamento della “legittimità” dei muri edificati da parte convenuta, in relazione alla loro natura e alla susseguente determinazione della distanza dal confine, come regolato.
Considerando del tutto valide, complete e condivisibili le conclusioni della relazione redatta dal perito incaricato, il Giudice di prime cure aveva, pertanto, proceduto alla determinazione dei confini tra i mappali di cui è causa, individuandoli sulla base esclusivamente delle risultanze delle mappe catastali, non ritenendo rilevanti, da un punto di vista tecnico, le produzioni documentali fornite da parte attrice e costituite, in particolare, dall'accordo intercorso tra la medesima,
[...]
e l'Ing. in dal 2008, nonché le numerose missive intercorse tra attrice, convenuti CP_4 Per_1
e Ing. Per_1
Al fine di dimostrare l'assoluta infondatezza e pretestuosità del motivo di appello proposto dai coniugi e , la si è premurata di rilevare come, per tutto il corso del Parte_2 Pt_1 CP_1 giudizio di primo grado, gli odierni appellanti avessero sempre sostenuto la correttezza dell'accertamento del confine sulla base delle risultanze delle mappe catastali, esattamente come effettuato dal CTU incaricato.
A ben vedere, dunque, la sentenza emessa dal Giudice di prime cure, almeno con riferimento all'accertamento dei confini, aveva accolto esattamente le domande avanzate dagli odierni appellanti nel corso del giudizio di primo grado, al di là di quanto tardivamente dedotto: ha eccepito, dunque, in sintesi la che, nel giudizio di appello, la coppia aveva, sul punto, CP_1 Controparte_5 effettuato un totale, inammissibile, revirement nella propria strategia difensiva, andando a sostenere, nel primo motivo di appello, la tesi esattamente opposta rispetto a quella sostenuta in primo grado e accolta dal Giudice di prime cure.
In particolare, ha aggiunto l'appellata, in modo del tutto inedito, gli appellanti avevano dedotto di fronte alla Corte la validità degli accordi intercorsi tra essa deducente, e l'Ing. CP_4 in punto confini, validità totalmente negata per tutto il corso del giudizio di primo grado, Per_1 risultando irrilevante, comunque, l'opponibilità di tali accordi ai fini della riforma della condanna all'arretramento dei muri di cui si tratta: in ogni caso, è stato aggiunto, a prescindere dall'evidente contraddittorietà e carenza di interesse degli odierni appellanti, il Giudice di prime cure aveva in modo coerente e motivato affrontato la questione dell'opponibilità ai coniugi e del Parte_2 Pt_1 contenuto dei suddetti accordi, escludendola, sì da ritenere esaustive, complete e convincenti le conclusioni redatte dal CTU.
L'appellata, dunque, ha evidenziato, per confutare la tesi avversaria, che il Tribunale, dopo aver proceduto alla determinazione del confine in controversia: - aveva, dunque, provveduto a operare le richieste valutazioni in relazione al rispetto della distanza di metri 5.00 dal confine, così come stabilito dall'art. 4 comma 3 delle Norme di Conformità e Congruenza (NCC) del Piano
Urbanistico Comunale del Comune della Spezia;
- al fine di valutare la legittimità dei muri in discussione aveva provveduto ad articolare una complessa e dettagliata analisi della “natura” dei muri medesimi, in relazione all'applicabilità o meno al caso di specie del disposto dell'art. 878 c.c.,
6 invocato anche dagli odierni appellanti;
- aveva, pertanto, provveduto , dando atto dell'articolata analisi condotta sulla base delle risultanze raccolte nella CTU, ad individuare le porzioni di muri ritenute illegittime, in quanto non rispettose delle distanze e non soggette all'applicazione della deroga di cui all'art. 878 c.c., il tutto redigendo apposito elenco. La , ancora, ha sottolineato che la deroga invocata ex adverso avrebbe potuto trovare CP_1 applicazione, per quanto qui di interesse, solo nel caso in cui si fosse trattato di muri con funzione di contenimento di terrapieni naturali e con altezza pari o inferiore a metri 3.00., mentre Il Giudice di prime cure, aveva analizzato, in modo esauriente, i contenuti della CTU, dando atto, altresì, delle
“tappe” temporali delle varie fasi di costruzione e/o innalzamento dei muri stessi, giungendo alla conclusione che i coniugi e non solo avevano proceduto all'innalzamento dei muri Parte_2 Pt_1 preesistenti (ben oltre il livello del terreno), ma avevano proceduto, altresì, alla realizzazione ex novo di alcune porzioni di muro, in totale spregio del rispetto delle distanze dal confine imposte dalle disposizioni comunali.
Ha , pertanto, contestato l'appellata l'inammissibile ed infondata pretesa degli appellanti di contestare la sentenza impugnata attraverso il tentativo di “riassemblaggio” di alcuni brani della CTU, ritenuta attendibile o meno a seconda del vantaggio che la stessa poteva loro arrecare, si da offrire una pretestuosa “rilettura” del compendio probatorio, secondo una per nulla convincente disamina parziale e disarticolata del complesso delle risultanze, in particolare, della CTU.
In merito al secondo motivo, l'appellata ha rilevato come quanto stabilito dal Giudice di prime cure, rispetto alla non applicabilità del principio di prevenzione, fosse coerente con “la pressoché unanime interpretazione della norma elaborata dalla Suprema Corte”, di cui gli appellanti avevano cercato di proporre una infondata “reinterpretazione”, asserendo che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel citare tale giurisprudenza, che in realtà avrebbe confermato le loro richieste: in merito, ha lamentato la quanto proprio la giurisprudenza richiamata dagli appellanti, interpretata CP_1 correttamente, inducesse alla conferma della sentenza di primo grado.
Sul punto, ha aggiunto la Parte appellata, non solo il regolamento edilizio comunale stabiliva una distanza minima delle costruzioni dal confine pari a 5 m., ma neppure contemplava la facoltà di costruire in aderenza o in appoggio, facendo solo salva la facoltà di “costruire sul confine a muro cieco”, facoltà di cui poteva godere solo chi costruiva per primo, conseguendo, per il sopravvenuto, l'obbligo di rispettare le distanze stabilite.
Ha rappresentato, pertanto, la che anche il secondo motivo di appello proposto dai CP_1 coniugi e era infondato e pretestuoso, non fornendo alcun elemento di fatto o di Parte_2 Pt_1 diritto idoneo a sostenere la riforma della sentenza impugnata, gli appellanti essendosi limitati a proporre citazioni di orientamenti giurisprudenziali che, invece, confermavano le conclusioni del
Giudice di prime cure in relazione alla non applicabilità, al caso di specie, del principio di prevenzione.
In merito al terzo motivo, l'appellata ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni appellanti, che il Giudice di prime cure aveva fornito adeguata e compiuta motivazione della disposta quantificazione del risarcimento dei danni subiti dall'appellata medesima nella misura di €
4.645,09 oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge, facendo proprie le motivate conclusioni cui era giunto il CTU.
Nello specifico, ha rappresentato la , il Tribunale aveva ricostruito i fatti origine dei CP_1 danni subiti da essa deducente, per come documentati dal CTU, il quale, a sua volta, aveva confutato convincentemente le osservazioni critiche di entrambe le Parti, sì che, a fronte di una tale completa ricostruzione degli eventi dannosi, costituiti dal crollo di ampie porzioni di muri nei terreni dell'originaria attrice, del tutto svincolata dalla realtà era la pretesa avversaria, senza alcun supporto probatorio, di ridurre il “ quantum” alla somma di € 189,78, corrispondente al valore della rimozione
“dei pochi ed eventuali detriti riscontrabili”.
7 In merito al quarto motivo, l'appellata ha eccepito l'infondatezza radicale della dedotta omessa pronuncia “…concernente la domanda di apposizione dei termini ex art. 951 c.c.” Parte appellata, in merito, ha evidenziato come , al contrario, il Giudice di prime cure avesse dato atto di quanto segue: “in via riconvenzionale i convenuti hanno proposto domanda di apposizione dei termini ex art. 951 c.c.”, disponendo altresì che “parimenti è destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'azione di regolamento dei confini, in quanto non sussisterebbe alcuna incertezza sugli stessi. L'azione di regolamento dei confini può essere proposta sia nel caso di incertezza oggettiva degli stessi, ovvero quando non esiste una demarcazione visibile tra proprietà immobiliari confinanti, sia nel caso di incertezza soggettiva, cioè quando elementi pur visibili non sono comunque in grado di separare in modo certo e definitivo i fondi confinanti. Sussistendo una tale incertezza – nel caso di specie rilevabile dalle stesse posizioni contrapposte delle parti – l'azione non può mai essere rigettata, dovendo il giudice in ogni caso determinare il confine sulla base delle risultanze probatorie”. Ha, pertanto, prospettato la che correttamente il Tribunale aveva rilevato, nella CP_1 vicenda in esame, l'incertezza sulla determinazione del confine, indubitabilmente e inconfutabilmente dimostrata dalle stesse posizioni contrapposte delle Parti, risultando così assorbito il presupposto indefettibile dell'azione per apposizione dei termini ai sensi dell'art. 951 c.c. in punto certezza del confine e non contestazione dello stesso , con l'effetto di pervenire necessariamente ad un regolamento dei confini , quale alternativa necessaria, ai sensi dell'art. 950
c.c., domanda correttamente introdotta da essa medesima: la totale infondatezza e CP_1 pretestuosità di tale motivo di appello, ha prospettato Parte appellata, è insita nella stessa posizione degli appellanti, cadendo in contraddizione, atteso che i predetti hanno continuato a contestare il confine come determinato , per poi, dapprima, in via riconvenzionale, affermare la certezza del confine stesso, in rapporto al citato art. 951 c.c., per poi ad ogni effetto accettare pienamente il contraddittorio sull'azione ex art. 950 c.c., difendendosi con riguardo a quest'ultima , ammettendo l'incertezza, assorbente, del confine stesso, al di là di pretestuose doglianze, illogiche, nel merito e in diritto.
In merito al quinto motivo, l'appellata, assumendo l'infondatezza delle doglianze dedotte nei primi 4 motivi di appello, ha contestato ogni pretesa di riforma della sentenza in punto spese, ritenendo la stessa corretta, anche rispetto al riparto delle spese di CTU, sì da chiedere il rigetto anche di tale doglianza, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado, previa conferma integrale della sentenza impugnata.
In merito al sesto motivo, l'appellata si è opposta alla sospensiva richiesta, reputando la stessa immotivata e priva di fondamento, contestando l'intento dilatorio avversario, in assenza, inoltre, di valide ragioni di accoglimento della domanda cautelare.
Ciò detto, va osservato che con ordinanza del 21.09.2021, la Corte ha accolto l'istanza di sospensiva promossa dagli appellanti, sì che, a seguito di diversi rinvii, dovuti, al collocamento a riposo dell'originario Relatore, disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, la causa, nominato il nuovo Consigliere, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del giorno 25.09.2024, previa concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando alla disamina dei singoli motivi di gravame, la cui ammissibilità è correlata alla specificità ravvisabile negli stessi, deve essere osservato quanto segue, dando atto che circa l'ammissibilità dell'azione di regolamento dei confini la sentenza è passata in giudicato, sì da palesare come insussistenti fossero i presupposti per la sola azione di apposizione dei termini proposta in primo grado dagli appellanti odierno.
8 Circa il primo motivo, va osservato che lo stesso non censura in modo specifico la decisione del Tribunale di fare riferimento alla risultanze catastali, ma si limita a richiamare la valenza di pretesi accordi intercorsi fra le parti , e accordi che, nei termini di legge per CP_4 CP_1 Per_1 cristallizzare il “ thema probandum” e “ thema decidendi”, gli allora convenuti avevano sempre lamentato non essere loro opponibili, posizione che , ex post, è stata inammissibilmente e tardivamente, di fatto, mutata, per mere ragioni di convenienza, in manifesto contrasto con la domanda riconvenzionale di apposizione dei termini in rapporto proprio ai confini catastali.
Non può tacersi, d'altra parte, che l'appellante censura l'applicazione dell'art.878 c.c. come svolta dal primo Giudice, senza, tuttavia, contestare l'individuazione del confine controverso con quello catastale, quale criterio residuale applicabile ex u.c. dell'art.950 c.c., ulteriore questione che devesi ritenere passata in giudicato ( a fronte, d'altra parte, di ampia documentazione allegata sia da , che da , attestante quanto fosse controverso il confine, Parte_4 Controparte_6 proprio ai sensi della citata norma – si vedano, per esempio, i docc.ti 14 e segg. dell'originaria attrice, si vedano le missive 9.3.11, 9.10.12, oltre che 14.6.12, trasmessi dagli odierni appellanti).
La deduzione di argomenti quali quelli di cui a pag. 5 e segg. dell'atto di appello , oltre a dimostrare la, comunque, ormai incontestata sussistenza dei presupposti di regolamento dei confini, mira ad eludere le preclusioni processuali , attraverso oblique deduzioni in fatto, per pervenire ad un
“revirement” difensivo di fondo, che non poteva essere assecondato già rispetto alle deduzioni di cui alla comparsa conclusionale in primo grado, né può esserlo quale motivo di appello.
A tal riguardo, merita di essere ricordato che l ed il ebbero a concludere, Pt_1 Parte_2 in via riconvenzionale, in punto confini, come da comparsa di risposta 7.3.13, chiedendo di determinare il confine tra i mappali 784, da un lato, e 859, 853 e 785 dall'altro, sulla base delle risultanze catastali allegate sub, in allora, doc.ti 3, 4, 5 e 6, a pagg. 3 e 4, riconoscendo i confini catastali medesimi come certi, conclusione non mutata nei termini previsti, occorrendo ancora rammentare quanto contenuto nella prima memoria ex art.183, c.6, c.p.c., in data 15.5.13, e quanto affermato a pag.2 della seconda memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. degli appellanti de quibus, ove, continuando ad invocare i confini catastali, da reputarsi certi e meritevoli della sola apposizione dei termini, si legge, inequivocabilmente: “ Si ribadisce che nessuno dei documenti redatti dalla signora con l'Ing. all'insaputa e senza l'approvazione dei convenuti potrà essere CP_1 Per_1 utilizzato dal CTU, che dovrà limitare la sua attività, nella nuovamente denegata ipotesi che il giudice dia seguito alla richiesta di accertamento dei confini, esclusivamente ai documenti prodotti da questa difesa e/o depositati nei pubblici uffici “ : “ hoc satis” sul punto, sì che le critiche alla CTU vanno vagliate, nei limiti di quanto occorre, muovendo dal presupposto che i confini fra le proprietà siano corrispondenti a quelli catastali ( in tal senso si legga anche il tenore della 3a memoria ex art.183
c.p.c. e la loro precisazione delle conclusioni, come riportate anche in sentenza). Controparte_7
In sostanza, osserva la Corte, ogni critica di cui al presente motivo di Parti appellanti, non può prescindere dall'affermazione condivisa dalla Corte stessa ed, anzi, passata in giudicato, per cui: “ In conclusione del tutto correttamente il CTU ha posto a fondamento del proprio accertamento peritale le mappe catastali, quale unico elemento effettivamente utilizzabile nella fattispecie…) .
Quanto indicato nelle note scritte di udienza degli appellanti, va aggiunto, per cercare una
“ricomposizione” della contraddittorietà delle deduzioni, conferma le considerazioni che precedono. Ciò detto, per l'effetto, le doglianze circa la valenza dei muri costruiti finchè l'Ing. Per_1 era stato proprietario dei terreni e sulla necessità di: “ … distinguere i muri di contenimento già presenti all'atto della sottoscrizione della scrittura privata fra l'ing. i coniugi e Per_1 CP_4
l'attrice signora , con quelli asseritamente elevati ulteriormente dai convenuti, senza però CP_1 fornire alcun elemento a riguardo…” non colgono nel segno e risultano, come tali, assorbite. Sotto questo punto di vista la statuizione di cui alla sentenza circa l'esatta rappresentazione dei confini e la loro materializzazione grafica come da, rispettivamente, allegati 14 e 16 dell'elaborato
9 peritale ( descrizione anche fotografica compresa) non può essere posta in discussione, con gli effetti conseguenti già previsti dal Tribunale, in ordine alle condanne “restitutorie” degli sconfinamenti, oltre che demolitoria, quanto a parte in allora attrice.
In detto contesto, dunque, si inquadra la questione della natura dei muri , indicati in CTU e dall'appellante come 6-7-8, 8-10, 10-13 e 15-16, rispetto alla quale l'appellante medesimo mira a dedurre un contrasto fra quanto accertato dal CTU e quanto accertato dal Giudice, estrapolando, tuttavia, alcune considerazioni del primo e parcellizzando la disamina delle risultanze, per ampliare l'applicabilità della deroga prevista dall'art.878 c.c. per i muri di cinta.
Sul punto, diversamente da quanto affermato da Parti Aversa/Brizzolari, è stata accertata dall'Ausiliario del Giudice l'artificializzazione di entrambe le proprietà di cui è causa, sì che i muri “de quibus”, anche a fronte di una funzione originaria di sostegno di terrapieni naturali, sono poi divenuti di sostegno di terrapieni artificiali, creati in occasione nella progressiva edificazione sulla proprietà degli appellati, sì che, ferma restando la collocazione dei muri medesimi all'interno dei confini della proprietà dei convenuti originari, è risultato indubbio che detti muri, salvo quelli indicati dal CTU e dal Giudice, siano stati sopraelevati per svolgere, oltre all'originaria funzione, anche quella, appunto, di contenere i terrapieni come determinati dai convenuti per l'utilità del proprio fondo: ciò, devesi sottolineare, modifica la natura dei muri stessi, facendoli divenire costruzioni, sussistendo un aumento di volumetria, sagoma e superficie di ingombro, al di là dell'entità di tali variazioni, così da divenire opere soggette al regime di cui all'art.873 c.c.
La disamina del primo Giudice , a riguardo, articolata a pag.11 della sentenza, circa la nozione di muri di cinta, non può che essere condivisa e, d'altra parte, neppure è segnatamente contestata, come tale, dagli appellanti, non potendo essere dimenticato che qualsivoglia sopraelevazione di muri di tal fatta, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento volumetrico della superficie e dell'ingombro, alterando, in relazione al relativo riempimento, l'andamento altimetrico, sì da integrare, ai fini della disciplina delle distanze, la natura di nuova costruzione ex art.873 c.c. ( Cass., sez. 3, n. 15732, 15.6.2018, sulla valenza delle modifiche in sede di ricostruzione, ai fini dell'art.873 c.c., vedasi anche Cass., sez.2, n.16804, 13.6.23, oltre a Cass., sez.2, n.16975, 14.6.23, secondo cui: “ In tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello, che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall' opera dell'uomo; conseguentemente esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali ( senza che abbia rilievo chi , tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse”. Orbene, se si osserva quanto articolato dal CTU sub pagg.28-33 dell'elaborato, ben si comprende come i muri di cui il Giudice ha ordinato l'arretramento siano stati tutti oggetto di artificializzazione, rispetto all'evolversi della costruzione dei convenuti, così come dei danti causa degli stessi, determinando comunque rifacimenti modificativi o costruzioni ex novo funzionali al riempimento dei terrapieni connessi, creati, in tutto o in parte, dall'uomo: l'effetto di ciò è che anche quelle parti di muro in origine destinate a contenere terrapieni naturali sono state, di fatto, stravolte, modificando i terrapieni stessi, sì che il nuovo muro ha assunto in toto la valenza di nuova costruzione rispetto, va sottolineato, a modifiche strutturali, anche del terreno, che sono state arbitrariamente compiute dall'uomo, facendo venire meno l'utilità originaria, ove esistente. Non a caso, d'altra parte, si legge nella CTU, sub pag. 29, che l'artificializzazione del terreno iniziò, quanto alla proprietà degli attuali appellanti, nel 1992, molto prima, dunque, dell'acquisto da parte sì che anche la foto satellitare allegata sub 1.18 , anteriore all'acquisto citato, Controparte_7 attesta la già avvenuta artificializzazione, solo proseguita dagli attuali proprietari.
10 Non consente, va detto, di pervenire a diverse conclusioni quanto oggetto dei chiarimenti resi il 14.12.2016 dal CTU, sub pagg. 6 e 7, atteso che la mancanza di certezza sufficiente della situazione altimetrica preesistente all'artificializzazione, integrata, come detto, anche dall'aumento delle altezze dei diversi muri, da “ riempire”, rende insufficienti i dati di fatto per considerare , ai fini
“ de quibus”, rilevante la mera presunzione semplice riportata dal Geom circa i muri sub 6- CP_2
7-8, 8-10, 10-13 e 15-16, con riferimento all'affermazione che: “…essi possano corrispondere alla sommità dei preesistenti poggi ivi presenti o che siano addirittura ubicati all'interno delle relative preesistenti piane…”, così da escludere in positivo riempimenti artificiali: il materiale fotografico in atti, prodotto in primo luogo dalle Parti, supporta semmai, rispetto alla natura delle opere rilevabili, il convincimento contrario, ancor più chiarendo la scarsa valenza di tale “ residuale” affermazione, rispetto a quanto affermato in precedenza e, comunque, circa la natura di terrapieni di tutti i muri di cui si tratta.
La particolare conformazione dei luoghi, dunque, come tale, poco conta, in termini dirimenti, poiché gli interventi realizzati negli anni hanno portato, come detto, ad un totale stravolgimento della funzione dei manufatti in oggetto e della struttura del terreno di proprietà degli originari convenuti, non potendosi fare, secondo questa A.G., distinzioni formali che non tengano conto della realtà sviluppatasi negli anni, per iniziativa di più soggetti, a prescindere dalla disciplina delle distanze e delle altre norme connesse.
Merita di essere, inoltre, evidenziato, va chiarito, atteso il tenore delle doglianze, che non convincente è l'argomento per cui sarebbe stato utile, anzi, determinante individuare la quota di 3 m. di altezza ( l'invocato “off set”), rispetto ai muri in questione, ciò, perché tale argomento, oltre a quanto sopra, omette di considerare che il limite di m.3 è la deroga massima prevista per i muri di cinta ordinari, ben poco significativo rispetto ad uno stato dei luoghi anteriore all'intervento umano sui terrapieni, intervento rimasto, ma solo con riferimento alla sua entità, del tutto incerto: discende da ciò, per essere sintetici, che, considerata la totale fumosità delle acquisizioni rispetto alla situazione anteriore all'intervento dell'uomo, come evolutosi nel tempo, non è possibile considerare in via presuntiva che, comunque, i muri “de quibus”, ove destinati in passato, anche a contenere terrapieni naturali, sarebbero, in tale altezza, “salvati” dall'art.878 c.c. Di fatto, dunque, il primo Giudice ha disposto l'arretramento a 5 m. dal confine, in forza della norma regolamentare richiamata dall'art.873 c.c. , in modo del tutto convincente, anche rispetto alla parte I-4, poiché distanziatasi dal confine accertato ed in rapporto alla funzione di tale parte di muro, neppure potendosi dimenticare, d'altra parte, che l'arretramento medesimo è coerente con l'assunto giurisprudenziale per cui la nuova costruzione edificata in violazione delle distanze ex art.873 c.c., rende l'intera opera, anche ove sia modificativa di quanto preesistente, illegittima ( Cass., sez.2,
n.16804, 13.6.23).
Il motivo di appello è, dunque, infondato e va respinto.
Passando al secondo motivo, afferente al principio di prevenzione, giova richiamare quanto previsto dalla norma regolamentare, integrativa dell'art. 873 c.c., con pari valenza cogente ( NCC del PUC di La Spezia, sub art.4), norma che riportata per comodità in allegato alla CTU sub 1.19, attesta la distanza minima assoluta per la costruzione di m.5 dal confine, salva costruzione con PUO
o accordo delle Parti, fattispecie che qui non ricorrono , prevedendo, quale unica deroga, in tal senso recependo il principio di prevenzione, che a tale distanza si possa derogare solo qualora chi costruisce per primo lo faccia sul confine, consentendo di creare comunque uno spazio idoneo, rispetto anche alle esigenze pubbliche, tanto da stabilire che ciò sia possibile solo ove nel fondo confinante non sia già stato costruito a distanza inferiore a 10 m. dal confine stesso: ciò che, pertanto, tale norma sancisce è che il principio di prevenzione valga solo in rapporto alla costruzione sul confine, ma, come si è detto e come si evince chiaramente dagli elaborati del CTU, nel caso in
11 esame i manufatti di cui è stato disposto l'arretramento sono tutti costruiti all'interno della proprietà degli appellanti e, appunto, non sul confine.
Quanto, per l'effetto, previsto dalla normativa regolamentare locale, in rapporto all'art.873
c.c., palesa la fondatezza della decisione del Tribunale, sì che proprio la sentenza a SS.UU.
n.10318/2016, invocata dagli appellanti, porta a conseguenze opposte a quelle dagli stessi auspicate, confortando la conclusione sopra esposta, nello stesso senso andando le altre pronunce indicate dagli appellanti medesimi per dimostrare l'errore in cui in tesi sarebbe incorso il primo Giudice ( così Cass. 14710/19 e 11554/18).
Discende dalle considerazioni che precedono, in via assorbente anche della questione se la avesse già o meno costruito, l'infondatezza anche del secondo motivo di gravame ( si notino CP_1 gli argomenti spesi dal CTP degli odierni appellanti, per superare la pacifica conclusione sopra esposta, in ordine ad un'inesistente via pubblica, con puntuale replica, come da pagg. 13 e 14 delle ultime conclusioni del CTU, ipotesi a tal punto inconsistente da non essere neppure più coltivata).
Passando alla disamina, dunque, del terzo motivo, va detto che la censura si risolve in una mera riproposizione degli argomenti del CTP degli appellanti, assumendo un'omessa pronuncia del tutto inesistente, avendo dato atto il Tribunale delle ragioni per cui ha ritenuto di trarre il proprio convincimento dalle acquisizioni tecniche del CTU.
In merito, devesi porre in risalto quanto evidenziato da pagg.36 e segg. della CTU, da cui emerge come l'Ausiliario del Giudice, sulla base dei documenti, abbia descritto la situazione di danno, in modo chiaro e coerente, chiarendo la dinamica, eziologicamente riconducibile alla proprietà degli allora convenuti ed ai lavori in corso nel loro fondo, con effetti dannosi riportati segnatamente e, non può tacersi, con particolare attenzione, per così dire, “prudenziale” ( si legga l'ampia trattazione che ha portato all'esclusione delle pretese risarcitorie afferenti alla presenza di piante di olivo travolte).
Gli allegati sub 20 e 21 alla CTU, con il preciso e puntuale esame critico delle diverse pretese in allora attoree sub punti b), c) , d) ed e), con relativa selezione, sono del tutto incompatibili con l'assunto degli appellanti, come detto solo riproposto, per cui si sarebbe trattato di un po' di fango, poi consolidatosi, il che rende la stima effettuata caratterizzata da particolare affidabilità, non desumibile affatto dalle partigiane affermazioni del CTP degli odierni appellanti.
Le argomentazioni del Giudice e così, ancora, prima, quelle del CTU risultano logiche, coerenti, improntate, come detto, a corretta prudenza ed orientate a valorizzare quanto acquisito al fascicolo in modo rituale e documentato, il che conforta nel reputare fondata la decisione del
Tribunale, rispetto a danni riconosciuti alla , danni da quest'ultima, comunque, effettivamente CP_1 patiti, in rapporto a parte della sua scala in uso, al di là del riconfinamento accertato con la sentenza impugnata come sopra.
La critica degli appellanti, pertanto, si pone ai limiti dell'inammissibilità, atteso che il riportare virgolettato quanto già dedotto in primo grado da parte del CTP e già, dunque, disatteso, con la motivazione del Giudice, di cui si è dato atto, non giustifica alcun ripensamento, né la ripetizione delle affermazioni rende le stesse più persuasive, neppure potendosi dimenticare le puntuali repliche del CTU alle apodittiche affermazioni del CTP.
A tal riguardo, deve essere ancora rimarcato, l'evento dannoso è , peraltro, confessoriamente riportato nell'atto di appello, così come la dinamica, certamente riconducibile agli appellanti, il tutto al di là di una valutazione afferente al fatto per cui , dunque, come anticipato, non si sarebbe verificata una frana terrosa “…bensì uno scorrere superficiale di acqua sporca di fango, la quale assai difficilmente può aver modificato l'andamento e la giacitura delle piane di proprietà attrice in modo rilevabile e quantificabile…” : tali affermazioni, già in sé dubitative rispetto alla non verificazione del danno, si scontrano insanabilmente con le ricordate considerazioni oggettive del
CTU, rispetto ai documenti acquisiti, che chiariscono molto bene le ragioni della condanna e l'entità
12 del danno, neppure convincente, in termini esimenti, essendo le deduzioni relative alla pioggia caduta e alla natura di impluvio naturale di tutte le proprietà della zona, rispetto agli specifici accadimenti in questione. Per inciso, d'altra parte, l'assunto per cui il danno sarebbe derivato anche da altre proprietà, nulla toglie alla responsabilità ex artt.2051 e 2043 c.c. degli originari convenuti, in ogni caso, ex art.2055 c.c., obbligati solidali, attesa l'unicità della situazione dannosa.
Gli argomenti spesi dal CTU negli ennesimi chiarimenti chiesti, datati 14.12.2016, sulle medesime questioni riproposte , anche a riguardo, confermano quanto sopra, smentendo, peraltro, anche in fatto, la rappresentazione del citato “ impluvio naturale” sostenuta da parti Controparte_7 con riferimento a quanto riscontrato segnatamente nella proprietà . CP_1
I rilievi fotografici allegati al fascicolo dell'originaria attrice, nella loro storicità rappresentativa, di cui ai docc.ti 2 e 3, confortano il giudizio espresso con riguardo allo specifico profilo di cui si tratta, esattamente come quelli allegati dalle controparti in primo grado , al di là della lettura platealmente minimizzante data in sede valutativa dal loro CTP.
Anche tale motivo, pertanto, si appalesa infondato, né convince la generica deduzione di inverosimiglianza delle opere di ripristino sul proprio fondo, rispetto al fatto di aver lasciato sulla proprietà una rilevante quantità di detriti, di ogni evidenza essendo, infatti, il ben diverso CP_1 interesse sottostante.
Ancora una volta , in ultimo, le puntuali repliche del CTU, anche in sede di citati chiarimenti
14.12.2016, in merito alla lettera 19.1.2012 della Provincia, repliche di cui a pag.in ultimo da 10 e segg., non risultano in alcun modo poste in discussione realmente dal motivo di gravame, salvo pretermettere i chiarimenti medesimi, che, invece, sono inequivoci rispetto alla fondatezza degli addebiti a parti rispetto alla specifica situazione accertata, ciò al di là di un Controparte_5 problema di regimazione generale delle acque, che, in ogni caso, per essere chiari, non si vede come possa mandare esenti i predetti da responsabilità, alla luce di quanto sopra già esplicitato.
Passando al quarto motivo, lo stesso risulta manifestamente infondato, poiché non tiene in alcuna considerazione il fatto che risulti in allegato alla CTU documentazione grafica e fotografica dell'intervenuta apposizione dei termini, di cui, infatti, il primo Giudice, quale ulteriore conseguenza della regolamentazione dei confini, ha dato espressamente conto, alla fine della terza statuizione di cui al dispositivo ( “…dandosi atto della già avvenuta corretta apposizione dei termini”) : la lettura di pag.22 della CTU, per quanto occorra, conferma ulteriormente la conclusione espressa.
La doglianza per cui mancherebbero “assolutamente” i termini, non tiene, pertanto, conto Par della realtà processuale e fattuale, ampiamente documentata, che ha visto l , , in modo del tutto corretto, procedere prima all'individuazione del confine contrastato , per poi procedere ex art.951 c.c., secondo una logica stringente e indiscutibile,
Passando, dunque, alla richiesta di modifica della regolazione delle spese di lite, quale conseguenza dell'accoglimento del gravame, le considerazioni che precedono risultano assorbenti, in senso reiettivo, di ogni pretesa a riguardo.
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Essendo esaurito l'esame di ogni doglianza non può che giungersi al completo rigetto dell'appello, le difese finali, in particolare di Parti appellanti, non offrendo argomenti meritevoli di ulteriore trattazione, limitandosi ad una riproposizione delle difese già svolte e disattese dalla Corte: neppure rilevante, va detto, è l'ordinanza sospensiva 21.9.21, centrata essenzialmente sulla valutazione comparativa degli interessi in gioco, rispetto ad un dispositivo di demolizione, peraltro, va sottolineato ora, con piena e definitiva cognizione, in termini di solo arretramento.
Le spese di lite del grado, dunque, non possono che seguire la soccombenza, sì che, considerato lo scaglione di riferimento, correttamente individuato, rispetto al valore della controversia, rispetto al “petitum”, in quello da 26.001 a 52.000€, in rapporto ai valori medi, le spese
13 medesime vanno quantificate in complessivi € 6.946,00, come richiesto dagli appellati ( che hanno escluso la fase istruttoria), oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
Va dato atto, infine, atteso il totale rigetto del gravame, che ricorrono in capo agli appellanti,
i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 98/2021 emessa dal Tribunale di La Spezia, pubblicata il 22.02.2021, notificata il 22.03.2021, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
NN gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'appellata , spese che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre al 15% ex art. 2 DM CP_1
55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA' ATTO che ricorrono in capo agli appellanti i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater
DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 28.1.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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