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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 823/2021
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del OP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. CERRETO SALVATORE P.IVA_1
attore e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. SANTORO ANTONIO convenuto
Con proprio atto di citazione notificato in data 21.01.2021 la
[...]
conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo dichiararsi il diritto di parte attrice a Controparte_1
riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi dedotti in citazione e, per l'effetto, condannare il a restituire all'attore la somma di € Controparte_1
23.019,08 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del pagamento o in subordine dalla domanda, indebitamente trattenuta a seguito della mancata imputabilità dei lavori eseguiti presso l'abitazione di Persona_1
ed in assenza di alcun vincolo debitorio con parte attrice;
con vittoria di spese e competenze difensive con distrazione. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
citazione e la condanna di parte avversa alle spese di lite ed al risarcimento per lite temeraria .
In corso di giudizio con propria ordinanza del 25.02.2022 il Giudice rigettava le istanze istruttorie di parte attrice.
All'udienza del 29.11.2024 le parti precisavano le loro conclusioni chiedendo termini ex art.. 190 cpc.
Le parti hanno concluso come da verbali e memorie in atti.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Conclusioni: come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente OP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III Sezione del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi pag. 2/9 ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISONE
L'atto di citazione è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
La ditta attrice ha citato in giudizio il convenuto, al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento, in proprio favore, dell'importo di € 23.019,08, assumendo che detto importo sarebbe stato da lui versato (per euro 15.000,00 con tre assegni bancari e per circa 8.000,00 come interessi da restituire dalla data di consegna dei titoli) a , in assenza di qualsivoglia causa Controparte_1
giustificatrice.
Nello specifico parte attrice ha chiesto di “dichiarare il diritto dell'attore a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, condannare il signor a restituire all'attore la Controparte_1 somma di € 23.019,08 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno
pag. 3/9 del pagamento o in subordine dalla domanda indebitamente trattenuta a seguito della mancata imputabilità dei lavori eseguiti presso l'abitazione della
ed in assenza di alcun vincolo debitorio con l'attore; ò con vittoria di Persona_1 spese e competenze difensive con distrazione”
A fondamento della domanda, la ditta attrice ha sostenuto di aver versato al convenuto gli assegni elencati in citazione rispettivamente dell'8 agosto 2003, del 31 dicembre 2003 e del 31 dicembre 2004 ciascuno per l'importo di euro
5000,00.
Detti importi sarebbero stati in quel periodo “nelle intenzioni dell'attore” versati al per i lavori che quest'ultimo stava eseguendo presso l'immobile CP_1
della signora , moglie del . Persona_1 Parte_1
Si legge in citazione che questa tesi è stata però sconfessata nel corpo della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (la n. 591/20) nel giudizio che ha visto contrapposto sempre il ma alla signora per CP_1 Persona_1
lavori edili eseguiti dal primo nell'immobile della seconda.
In detto giudizio il lamentava di non essere stato integralmente pagato CP_1
per i lavori edili eseguiti in favore della , ed il Giudice in sentenza ha Persona_1
escluso che gli assegni sopra menzionati, oggetto del presente giudizio, fossero stati consegnati al dalla ditta odierna attrice in pagamento per parte dei CP_1
lavori eseguiti presso il detto fabbricato per civile abitazione della . Persona_1
Proprio in virtù della decisione del Giudice condensata nella richiamata sentenza l'odierna attrice dichiara di avere dedotto conseguenzialmente che i pagamenti effettuati in favore del convenuto a mezzo degli assegni sopra indicati sarebbero da ritenersi senza causa, con conseguente richiesta di condanna alla restituzione per indebito arricchimento.
Il convenuto si è costituito in giudizio deducendo che l'importo di cui si chiede la restituzione sarebbe stato versato dall'attore in favore del convenuto per l'esecuzione di lavori dal primo commissionati al secondo e relativi ad un pag. 4/9 distributore di carburanti, lavori dunque del tutto differenti da quelli relativi al giudizio instaurato dal sig. nei confronti della sig.ra e CP_1 Persona_1
definito con la sentenza sopra richiamata.
Il merito
In primo luogo, va evidenziato che l'attore ha agito in giudizio per ottenere la restituzione del pagamento di un importo che, nella prospettazione offerta nell'atto introduttivo, costituirebbe un indebito.
Viene dunque in rilievo l'istituto di cui all'art. 2033 c.c..
Orbene, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, nell'azione di ripetizione di indebito, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi, essendo questi ultimi gli elementi costitutivi della domanda, seppure il secondo assume evidente connotato negativo (cfr. Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n.
12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Sull'attore incombe altresì l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, non potendosi esigere dall'attore la prova dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens".” (cfr. C. 1734/2011).
Ed ancora “in tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della "causa debendi" può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo” (cfr. C. 22872/2010).
Ebbene, si è detto del precedente giudiziale rappresentato dalla sentenza n 591/20 ma va detto che risulta documentato in atti che il in proprio ha Parte_1
convenuto in giudizio la odierna controparte in altro contenzioso nel quale è stata chiesta la restituzione dell'indebito pagamento della somma di euro 50.000,00 oltre interessi sulla base di premesse analoghe a quelle del presente giudizio.
pag. 5/9 Anche detta altra iniziativa è stata definita con sentenza di Codesta AG e segnatamente la n. 1678/24 stavolta per prescrizione.
Orbene, anche nel giudizio definito con sentenza nel procedimento RG n.
9749/20 dott.ssa DEL PRETE si legge in motivazione che parte attrice ha prodotto in giudizio documenti che attestano pagamenti avvenuti oltre 10 anni prima dall'instaurazione del giudizio, trattandosi di assegni posti a fondamento della domanda di ripetizione risalenti agli anni 2003 e 2004, a fronte dell'azione instaurata nell'anno 2020.
Non essendo stato prodotto in giudizio alcun atto idoneo a determinare l'interruzione della decorrenza del termine di prescrizione ne è discesa la sentenza di cui sopra.
Dunque, anche nel giudizio RG 9749/20 come in questo, partendo dalla sentenza
591/20, è stata richiesta la restituzione di una somma che parte attrice ha dichiarato essere stata versata al convenuto per lavori edili nell'appartamento della sig,ra , moglie del , e che disconosciuta in detta Persona_1 Parte_1
sentenza non troverebbe secondo gli attori dunque alcuna altra ragion d'essere ed andrebbe restituita.
Le ragioni del diritto alla restituzione risiederebbero dunque nella consegna al convenuto di titoli, nello specifico di n. 3 assegni bancari, senza causale.
Ebbene, va immediatamente osservato come gli assegni bancari notoriamente costituiscano mezzi di pagamento.
La sola esistenza del titolo in alcun modo può fare ritenere sussistente la prova dell'esistenza, in capo all'accipiens, di un obbligo di restituzione.
È infatti onere di chi agisce in giudizio fornire prova degli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
L'attore è tenuto a dimostrare, per intero, il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (ove lo stesso riconosca di aver pag. 6/9 ricevuto la somma ma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (cfr per tutte Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021).
La consegna di una somma di denaro può avvenire per varie cause, ed era quindi onere dell'attore fornire prova dell'assunzione, da parte del convenuto, dell'obbligo di restituire la somma ricevuta.
Tale onere non è stato assolto, atteso che parte attrice non ha offerto alcuna prova né giustificazione del suo presunto diritto alla restituzione della somma salvo fare derivare la stessa indirettamente dal contenuto della sentenza n. 591/20 la quale però, a ben guardare, si è limitata a negare che gli assegni furono consegnati per pagare i lavori edili all'appartamento della , moglie del Persona_1 Pt_1
Parte convenuta ha sostenuto di avere eseguito lavori edili per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione allegando concessioni edilizie e varianti e la circostanza della esecuzione di tali opere per conto della ditta attrice non è contestata da quest'ultima che anzi ha prodotto in giudizio fatture rilasciate dal CP_1
Quest'ultimo ha in ogni caso contestato che gli assegni oggetto di causa possano assurgere a rango di prova in quanto le copie degli assegni, prodotte in giudizio, raffigurano solo la parte anteriore dei titoli medesimi e non il retro, ossia la parte ove necessariamente devono essere apposte le girate per l'incasso.
Sul punto va rilevato come manchi la prova di parte attrice (Ad es. un estratto conto bancario) dalla quale potere ricavare non solo l'avvenuta consegna dei titoli ma soprattutto l'avvenuto incasso dei titoli in parola.
Nella sua comparsa di costituzione il convenuto fa ancora rilevare che l'atto di citazione vede in allegato una attestazione del legale di parte attrice sulla conformità degli assegni per cui è giudizio agli originali dai quali le copie sarebbero state estratte, circostanza questa che confermerebbe la detenzione degli pag. 7/9 originali da parte dell'attore e dunque la mancata consegna dei titoli al convenuto.
Ebbene, questo OP ritiene che l'attestazione del legale quanto alla conformità degli assegni ad eventuali originali in suo possesso non possa essere prova del fatto dedotto dal convenuto quanto piuttosto possa essere al più frutto di un erroneo ed impreciso contenuto della attestazione.
Stante la contestazione del convenuto, resta però la circostanza della insufficienza ai fini probatori della produzione di sole copie della parte frontale dei titoli , senza il retro con girate di incasso, e della mancata produzione di documenti da cui potere ricavare con certezza la consegna dei titoli dall'attore al convenuto ed il loro effettivo incasso (es. estratto conto bancario di parte attrice).
A riprova della incertezza sulla consegna dei titoli si noti che uno degli assegni, recante data 30.06.2004 di euro 10.000,00 tratto su Banca di Roma n.
0614669117-10 sia stato prodotto dall'attore sbarrato e con la dicitura
“annullato” il che fa ritenere che lo stesso non sia mai stato negoziato e comunque mai incassato.
Quanto agli altri titoli prodotti da parte attrice e che dovrebbero dimostrare il saldo dei lavori al distributore, ed allegati alla II memoria 183 VI comma cpc, si segnala che i titoli in parola sono stavolta riprodotti in copia fronte retro e che l'ultima girata che si apprezza è quella della . Parte_1
I titoli, emessi da altri soggetti, sono datati nell'anno 2001 , due nel mese di luglio ed uno senza data, per un totale di circa 11.920.000 lire.
Sono state prodotte dall'attore anche n. 3 fatture, la n. 1 del 15.01.1998 dell'importo di 20.000.000 di lire , la n. 6 del 30.12.1999 dell'importo di
50.000,000 di lire e la n. 4 del 15.03.2001 dell'importo di lire 25.000.000, tutte più iva, dalle quali si ricava che il emetteva fatture anche a saldo di CP_1
specifiche e parziali lavorazioni.
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda deve essere rigettata.
pag. 8/9 Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa dichiarato in citazione, della natura della controversia, delle questioni affrontate e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il OP definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t. con atto di citazione notificato il 21.01.2021 nei confronti di generalizzato, rapp.to e difeso come in atti, così Controparte_1
provvede:
a) rigetta integramente le domande di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in motivazione;
b) per l'effetto condanna la parte attrice
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. al Parte_1
pagamento, in favore della parte convenuta delle Controparte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2540,00 oltre 15 % per spese generali, IVA qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 17/03/2025.
Il OP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 823/2021
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del OP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. CERRETO SALVATORE P.IVA_1
attore e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. SANTORO ANTONIO convenuto
Con proprio atto di citazione notificato in data 21.01.2021 la
[...]
conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo dichiararsi il diritto di parte attrice a Controparte_1
riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi dedotti in citazione e, per l'effetto, condannare il a restituire all'attore la somma di € Controparte_1
23.019,08 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del pagamento o in subordine dalla domanda, indebitamente trattenuta a seguito della mancata imputabilità dei lavori eseguiti presso l'abitazione di Persona_1
ed in assenza di alcun vincolo debitorio con parte attrice;
con vittoria di spese e competenze difensive con distrazione. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
citazione e la condanna di parte avversa alle spese di lite ed al risarcimento per lite temeraria .
In corso di giudizio con propria ordinanza del 25.02.2022 il Giudice rigettava le istanze istruttorie di parte attrice.
All'udienza del 29.11.2024 le parti precisavano le loro conclusioni chiedendo termini ex art.. 190 cpc.
Le parti hanno concluso come da verbali e memorie in atti.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Conclusioni: come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente OP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III Sezione del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi pag. 2/9 ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISONE
L'atto di citazione è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
La ditta attrice ha citato in giudizio il convenuto, al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento, in proprio favore, dell'importo di € 23.019,08, assumendo che detto importo sarebbe stato da lui versato (per euro 15.000,00 con tre assegni bancari e per circa 8.000,00 come interessi da restituire dalla data di consegna dei titoli) a , in assenza di qualsivoglia causa Controparte_1
giustificatrice.
Nello specifico parte attrice ha chiesto di “dichiarare il diritto dell'attore a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, condannare il signor a restituire all'attore la Controparte_1 somma di € 23.019,08 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno
pag. 3/9 del pagamento o in subordine dalla domanda indebitamente trattenuta a seguito della mancata imputabilità dei lavori eseguiti presso l'abitazione della
ed in assenza di alcun vincolo debitorio con l'attore; ò con vittoria di Persona_1 spese e competenze difensive con distrazione”
A fondamento della domanda, la ditta attrice ha sostenuto di aver versato al convenuto gli assegni elencati in citazione rispettivamente dell'8 agosto 2003, del 31 dicembre 2003 e del 31 dicembre 2004 ciascuno per l'importo di euro
5000,00.
Detti importi sarebbero stati in quel periodo “nelle intenzioni dell'attore” versati al per i lavori che quest'ultimo stava eseguendo presso l'immobile CP_1
della signora , moglie del . Persona_1 Parte_1
Si legge in citazione che questa tesi è stata però sconfessata nel corpo della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (la n. 591/20) nel giudizio che ha visto contrapposto sempre il ma alla signora per CP_1 Persona_1
lavori edili eseguiti dal primo nell'immobile della seconda.
In detto giudizio il lamentava di non essere stato integralmente pagato CP_1
per i lavori edili eseguiti in favore della , ed il Giudice in sentenza ha Persona_1
escluso che gli assegni sopra menzionati, oggetto del presente giudizio, fossero stati consegnati al dalla ditta odierna attrice in pagamento per parte dei CP_1
lavori eseguiti presso il detto fabbricato per civile abitazione della . Persona_1
Proprio in virtù della decisione del Giudice condensata nella richiamata sentenza l'odierna attrice dichiara di avere dedotto conseguenzialmente che i pagamenti effettuati in favore del convenuto a mezzo degli assegni sopra indicati sarebbero da ritenersi senza causa, con conseguente richiesta di condanna alla restituzione per indebito arricchimento.
Il convenuto si è costituito in giudizio deducendo che l'importo di cui si chiede la restituzione sarebbe stato versato dall'attore in favore del convenuto per l'esecuzione di lavori dal primo commissionati al secondo e relativi ad un pag. 4/9 distributore di carburanti, lavori dunque del tutto differenti da quelli relativi al giudizio instaurato dal sig. nei confronti della sig.ra e CP_1 Persona_1
definito con la sentenza sopra richiamata.
Il merito
In primo luogo, va evidenziato che l'attore ha agito in giudizio per ottenere la restituzione del pagamento di un importo che, nella prospettazione offerta nell'atto introduttivo, costituirebbe un indebito.
Viene dunque in rilievo l'istituto di cui all'art. 2033 c.c..
Orbene, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, nell'azione di ripetizione di indebito, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi, essendo questi ultimi gli elementi costitutivi della domanda, seppure il secondo assume evidente connotato negativo (cfr. Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n.
12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Sull'attore incombe altresì l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, non potendosi esigere dall'attore la prova dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens".” (cfr. C. 1734/2011).
Ed ancora “in tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della "causa debendi" può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo” (cfr. C. 22872/2010).
Ebbene, si è detto del precedente giudiziale rappresentato dalla sentenza n 591/20 ma va detto che risulta documentato in atti che il in proprio ha Parte_1
convenuto in giudizio la odierna controparte in altro contenzioso nel quale è stata chiesta la restituzione dell'indebito pagamento della somma di euro 50.000,00 oltre interessi sulla base di premesse analoghe a quelle del presente giudizio.
pag. 5/9 Anche detta altra iniziativa è stata definita con sentenza di Codesta AG e segnatamente la n. 1678/24 stavolta per prescrizione.
Orbene, anche nel giudizio definito con sentenza nel procedimento RG n.
9749/20 dott.ssa DEL PRETE si legge in motivazione che parte attrice ha prodotto in giudizio documenti che attestano pagamenti avvenuti oltre 10 anni prima dall'instaurazione del giudizio, trattandosi di assegni posti a fondamento della domanda di ripetizione risalenti agli anni 2003 e 2004, a fronte dell'azione instaurata nell'anno 2020.
Non essendo stato prodotto in giudizio alcun atto idoneo a determinare l'interruzione della decorrenza del termine di prescrizione ne è discesa la sentenza di cui sopra.
Dunque, anche nel giudizio RG 9749/20 come in questo, partendo dalla sentenza
591/20, è stata richiesta la restituzione di una somma che parte attrice ha dichiarato essere stata versata al convenuto per lavori edili nell'appartamento della sig,ra , moglie del , e che disconosciuta in detta Persona_1 Parte_1
sentenza non troverebbe secondo gli attori dunque alcuna altra ragion d'essere ed andrebbe restituita.
Le ragioni del diritto alla restituzione risiederebbero dunque nella consegna al convenuto di titoli, nello specifico di n. 3 assegni bancari, senza causale.
Ebbene, va immediatamente osservato come gli assegni bancari notoriamente costituiscano mezzi di pagamento.
La sola esistenza del titolo in alcun modo può fare ritenere sussistente la prova dell'esistenza, in capo all'accipiens, di un obbligo di restituzione.
È infatti onere di chi agisce in giudizio fornire prova degli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
L'attore è tenuto a dimostrare, per intero, il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (ove lo stesso riconosca di aver pag. 6/9 ricevuto la somma ma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (cfr per tutte Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021).
La consegna di una somma di denaro può avvenire per varie cause, ed era quindi onere dell'attore fornire prova dell'assunzione, da parte del convenuto, dell'obbligo di restituire la somma ricevuta.
Tale onere non è stato assolto, atteso che parte attrice non ha offerto alcuna prova né giustificazione del suo presunto diritto alla restituzione della somma salvo fare derivare la stessa indirettamente dal contenuto della sentenza n. 591/20 la quale però, a ben guardare, si è limitata a negare che gli assegni furono consegnati per pagare i lavori edili all'appartamento della , moglie del Persona_1 Pt_1
Parte convenuta ha sostenuto di avere eseguito lavori edili per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione allegando concessioni edilizie e varianti e la circostanza della esecuzione di tali opere per conto della ditta attrice non è contestata da quest'ultima che anzi ha prodotto in giudizio fatture rilasciate dal CP_1
Quest'ultimo ha in ogni caso contestato che gli assegni oggetto di causa possano assurgere a rango di prova in quanto le copie degli assegni, prodotte in giudizio, raffigurano solo la parte anteriore dei titoli medesimi e non il retro, ossia la parte ove necessariamente devono essere apposte le girate per l'incasso.
Sul punto va rilevato come manchi la prova di parte attrice (Ad es. un estratto conto bancario) dalla quale potere ricavare non solo l'avvenuta consegna dei titoli ma soprattutto l'avvenuto incasso dei titoli in parola.
Nella sua comparsa di costituzione il convenuto fa ancora rilevare che l'atto di citazione vede in allegato una attestazione del legale di parte attrice sulla conformità degli assegni per cui è giudizio agli originali dai quali le copie sarebbero state estratte, circostanza questa che confermerebbe la detenzione degli pag. 7/9 originali da parte dell'attore e dunque la mancata consegna dei titoli al convenuto.
Ebbene, questo OP ritiene che l'attestazione del legale quanto alla conformità degli assegni ad eventuali originali in suo possesso non possa essere prova del fatto dedotto dal convenuto quanto piuttosto possa essere al più frutto di un erroneo ed impreciso contenuto della attestazione.
Stante la contestazione del convenuto, resta però la circostanza della insufficienza ai fini probatori della produzione di sole copie della parte frontale dei titoli , senza il retro con girate di incasso, e della mancata produzione di documenti da cui potere ricavare con certezza la consegna dei titoli dall'attore al convenuto ed il loro effettivo incasso (es. estratto conto bancario di parte attrice).
A riprova della incertezza sulla consegna dei titoli si noti che uno degli assegni, recante data 30.06.2004 di euro 10.000,00 tratto su Banca di Roma n.
0614669117-10 sia stato prodotto dall'attore sbarrato e con la dicitura
“annullato” il che fa ritenere che lo stesso non sia mai stato negoziato e comunque mai incassato.
Quanto agli altri titoli prodotti da parte attrice e che dovrebbero dimostrare il saldo dei lavori al distributore, ed allegati alla II memoria 183 VI comma cpc, si segnala che i titoli in parola sono stavolta riprodotti in copia fronte retro e che l'ultima girata che si apprezza è quella della . Parte_1
I titoli, emessi da altri soggetti, sono datati nell'anno 2001 , due nel mese di luglio ed uno senza data, per un totale di circa 11.920.000 lire.
Sono state prodotte dall'attore anche n. 3 fatture, la n. 1 del 15.01.1998 dell'importo di 20.000.000 di lire , la n. 6 del 30.12.1999 dell'importo di
50.000,000 di lire e la n. 4 del 15.03.2001 dell'importo di lire 25.000.000, tutte più iva, dalle quali si ricava che il emetteva fatture anche a saldo di CP_1
specifiche e parziali lavorazioni.
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda deve essere rigettata.
pag. 8/9 Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa dichiarato in citazione, della natura della controversia, delle questioni affrontate e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il OP definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t. con atto di citazione notificato il 21.01.2021 nei confronti di generalizzato, rapp.to e difeso come in atti, così Controparte_1
provvede:
a) rigetta integramente le domande di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in motivazione;
b) per l'effetto condanna la parte attrice
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. al Parte_1
pagamento, in favore della parte convenuta delle Controparte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2540,00 oltre 15 % per spese generali, IVA qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 17/03/2025.
Il OP
Dott. Marco de Scisciolo
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