Art. 20.
L'articolo 30 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"La giunta regionale e' composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.
Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.
Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti".
L'articolo 30 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"La giunta regionale e' composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.
Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.
Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti".