Sentenza 12 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2018, n. 5914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5914 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 5632-2015 proposto da: IN RC, NO TO GI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
FASANA
16, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE IANNACCONE;
D'SI NO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA
213, presso lo studio dell'avvocato ROMOLOREBOA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale Rep. n. 3227 del 24.7.2015 per Notaio Dr. Andrea Mosca in Roma;
- ricorrenti -
nchè
contro
CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MARTINI GI BATTISTA
3, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PROVIDENTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANIA LOPATRIELLO, GIANFRANCO RANDISI, MARIA GIOCONDA DE GAETANO POLVEROSI;
- controricorrente -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositato il 13/11/2014 RG.V.G. n.37/2014, Cron.n. 2438/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati RICCARDO RAMPIONI e ROMOLO REBOA, difensori dei ricorrenti, che hanno chiesto di riportarsi alle difese depositate;
uditi gli Avvocati GIANFRANCO RANDISI e MARIA GIOCONDA DE GAETANO POLVEROSI, difensori del controricorrente, che hanno chiesto di riportarsi anch'essi. Esposizione del fatto NI IO RI, MA IN ed IO RO hanno proposto opposizione, ex art. 195 d.lgs.58/1998, innanzi alla Corte d'Appello di Torino, avverso la delibera n.18724 del 6.12.2013, con la quale la ON ha irrogato nei loro confronti sanzioni pecuniarie, in qualità di componenti del collegio sindacale di Fondiaria SAI PA, in relazione al periodo di permanenza in carica, rispettivamente, nella misura di 765.000,00 euro a carico del RI, 760.000,00 curo a carico dello PA e 520.000,00 euro a carico del RO, ravvisando una serie di violazioni dell'art. 149 comma 1 lett. a),b),c) e c) bis del d.lgs. n.58/1998. Gli illeciti amministrativi formalizzati a carico dei ricorrenti si fondano sulla omessa o carente vigilanza in relazione ad una serie di operazioni con -parti correlate-, risalenti al periodo 2003-2011, poste in essere con gli allora azionisti di riferimento, i membri della famiglia ES ( soci di controllo tramite Premafin PA del gruppo che faceva capo a Fonsai) o con società dagli stessi partecipate, in particolare IN DI PA (dichiarata fallita il 14 giugno 2012) e sue controllate dirette ed indirette, tra cui, principalmente, la società di costruzioni IM.CO . PA (anch'essa dichiarata fallita nel giugno 2012), I.CE.IN. PA, MAra Costruzioni PA, le società di progettazione Europrogetti srl,
SEPI
97 srl, MI.PRA.V. srl ed altre società, cui erano frequentemente affidati da Fonsai o da altre società del gruppo incarichi di varia natura. In particolare, la ON accertava l'inosservanza da parte dell'organo di controllo di Fonsai dei doveri di vigilanza previsti dal TUF in relazione alle sotto indicate operazioni compiute dalla società:progetti immobiliari denominati -Marina Porto di Loano-, -Area Castello", -Area Garibaldi", -San Pancrazio Parmense", -Villa Ragionieri-, -Hotel The One-, e -Via Cambi"; - acquisizione di Atahotels;
conclusione di contratti di consulenza con l'ing. Salvatore ES;
deliberazione di compensi ed assegnazione di bonus in favore degli amministratori, tutte attività poste in essere da Fonsai PA con parti correlate;
- contratti stipulati con IL, IL TI, GE e AI;
acquisizione di terreni in Bruzzano e di diritti edificatori in un'area sita in Pieve Emanuele. I ricorrenti, oltre ad eccepire la tardività delle contestazioni, hanno, nel merito, dedotto l'illegittimità delle sanzioni, lamentando: - di aver svolto una diligente attività di vigilanza e controllo attraverso la verifica della documentazione predisposta dal CdA in vista delle operazioni discusse e deliberate, per cui, ex cinte nessun dubbio poteva sorgere in orine alla correttezza ed attendibilità della documentazione stessa;
- molte delle operazioni contestate non erano state neppure sottoposte al CdA;
- erano state richieste informazioni agli organi di controllo delle società controllate sia in merito a specifiche operazioni che ai sistemi di amministrazione e controllo, nonché all'andamento della gestione;
- vi erano stati periodici incontri con le società di revisione, la struttura di audit ed in generale con le strutture preposte al controllo interno, con la conseguenza che gli elementi all'epoca a disposizione attestavano la correttezza dell'iter decisionale relativo alle varie delibere, sotto il profilo sia procedurale] che della documentazione raccolta. Al Collegio sindacale competeva, peraltro, una mera funzione di alta vigilanza e supervisione sull'attività di controllo svolta dagli organi a ciò preposti ed i sindaci non erano tenuti a svolgere proprie indagini per accertare situazioni e vicende ad essi taciute dagli amministratori e non evidenziate dal sistema di controllo. La ON, costituitasi, ha resistito. La Corte d'Appello di Torino, con decreto depositato il 13 novembre 2014, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da IN D'SI ha ridotto la sanzione n.2), riguardante l'iniziativa immobiliare -Area Castello- a 25.000,00 curo, e conseguentemente, la misura complessiva delle sanzioni irrogate in 515.000,00 euro. Ha respinto, per il resto, la sua opposizione e quella del RI e dello IN, condannando gli opponenti, in solido, al rimborso delle spese processuali. Per la cassazione del decreto, hanno proposto ricorso i signori RI, IN e D'SI, sulla base di quattro motivi. La ON ha resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza, il D'SI e la ON hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 cpc. Considerato in diritto Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 195 comma 1 TUF in relazione all'art. 360 n.3) cpc ed all'art. 111 Cost., per avere la Corte territoriale rigettato l'eccezione di decadenza della ON dal potere sanzionatorio, omettendo di effettuare, al riguardo, un accertamento autonomo del momento in cui le contestazioni ON avrebbero potuto e dovuto essere formulate. In particolare, i ricorrenti rilevano che già nei mesi di settembre-ottobre dell'anno 2010 la ON aveva provveduto a richiedere alla società informazioni su una serie di operazioni immobiliari da essa poste in essere e le informazioni ottenute in tale sede ponevano già l'Autorità in condizione di esprimere la propria valutazione sull'operato degli organi sociali di Fonsai. Di fatto, i medesimi aspetti erano stati posti alla base delle contestazioni effettuate nell'anno 2012. Inoltre, alcune delle operazioni contestate , vale a dire il progetto relativo all'Area Castello, i contratti di consulenza con l'ing. ES, il compenso una tantum corrisposto al dott. Marchionni, i contratti con IL e IL TI , i contratti con So.Ge.Pi., erano già descritte nella prima relazione del collegio sindacale del 16 marzo 2012 : ad eccezione dell'acquisizione dei verbali del CdA e del collegio sindacale , nonché delle fairne.s