Ordinanza collegiale 2 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 8 febbraio 2023
Decreto presidenziale 5 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, ordinanza cautelare 08/02/2023, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2023
N. 00770/2023 REG.PROV.CAU.
N. 15018/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 15018 del 2022, proposto da
Petacloud A.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo De Gregoriis, Jacopo Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per Le Garanzie nelle Comunicazioni Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Siae - Società Italiana Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Luca Scordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera n. 139/22/csp - provvedimento ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. d), del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/cons e s.m.i., pubblicata sul sito internet www.agcom.it in data 28.09.2022;
per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Luca De GE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che la delibera impugnata non risulta essere stata preceduta da una rituale comunicazione di avvio, il cui deposito peraltro è stato oggetto dell’ordinanza istruttoria n. 45/2023;
che, in base alle disposizioni vigenti, l’instaurazione del contraddittorio procedimentale risulta necessaria ai fini del successivo oscuramento del sito internet, a tutela del diritto d’autore;
Ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 per la concessione della misura cautelare.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende la delibera oggetto di impugnativa, indicata in epigrafe;
compensa le spese della presente fase cautelare;
rimette al Presidente del Tribunale per l’attribuzione del fascicolo alla Sezione di competenza.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Luca De GE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca De GE | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO