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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 16 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.6393 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, cui sono state riunite le controversie recanti n.6527/24 e n.6591/24, promossa
DA
, nato il giorno 6.9.1964 in NAPOLI e residente in [...]del Parte_1
GRECO, C.F.: , CodiceFiscale_1
nato il giorno 08.11.1967 in NAPOLI e residente in [...]del Parte_2
GRECO, C.F.: , CodiceFiscale_2
, nato il giorno 19.11.1986 in TORRE del GRECO ed ivi Parte_3 residente, C.F.: , CodiceFiscale_3 tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo “pec” dell'avv. Pasquale BIONDI che li rappresenta e difende per procura in atti da ciascun istante versata
RICORRENTI
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da trattamento integrativo ex art. 5 DM 95269/2016; giudizio di quantificazione.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con tre distinti ricorsi iscritti al R.G. rispettivamente il 7, il 13 e il 15 novembre 2024 i signori , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
1 si rivolgevano al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA Parte_3 esponendo che l era venuto meno all'obbligo della erogazione delle CP_1 prestazioni integrative previste in loro favore -quali dipendenti di G. H. NAPOLI s.p.a., Azienda operante nel settore del trasporto aereo e aeroportuale presso NAPOLI/CAPODICHINO, collocati in C.I.G. in deroga dal 25 marzo al 31 ottobre 2020- dal DM 95269/2016 (art. 5), obbligo riconosciuto dalla pregressa pronuncia n.410/23 resa inter partes il 17 marzo 2023. Chiedevano, quindi, emettersi sentenza di condanna alla corresponsione delle somme calcolate in riferimento ai periodi già accertati nel precedente giudizio.
Si costituiva in giudizio, nelle tre distinte controversie, l' che CP_1 sollecitava la declaratoria di cessata materia del contendere per avere l'Istituto pagato integralmente quanto ex adverso rivendicato riconoscendo pure gli interessi di Legge.
Con le note sostitutive dell'udienza in presenza il procuratore dei ricorrenti, dopo avere dato atto della erogazione degli importi da ciascun istante rivendicati, aderiva alla prospettazione di controparte, insistendo per la condanna alle spese di lite.
Il Giudice, riunite le cause sotto il numero risalente, alla luce delle richieste finali assegnava il contenzioso a sentenza. (2)
Va prioritariamente sottolineata la “opportunità-necessità” del provvedimento di riunione al cospetto di controversie evidentemente gemelle a chiara connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, peraltro generate da un unico pregresso contenzioso (R.G. 4741/21) sfociato in un'unica sentenza di condanna generica. Del resto, il resistente aveva sollecitato una tale decisione con istanza CP_1 rimasta priva di mirata interlocuzione attorea. (3)
Nel merito.
Preso atto che l' ha adempiuto all'obbligazione “integrativa”, fatta CP_1 valere nel presente giudizio di quantificazione sulla base del pregresso pronunciamento, provvedendo a corrispondere le somme calcolate da ciascun ricorrente inclusive degli interessi di Legge, va dichiarata la cessata materia del contendere. Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito della domanda così come originariamente articolata. (4)
Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d.
“soccombenza virtuale”, per avere l' tardivamente riconosciuto, nella buona CP_1
2 sostanza, le ragioni dei ricorrenti, già acclarate con sentenza di condanna generica, adeguandosi peraltro alla quantificazione attorea. Ed invero, si desume dalle allegazioni dell'ente previdenziale e dal relativo supporto documentale che i pagamenti sono intervenuti a stretto ridosso temporale della prima udienza di trattazione (16 maggio 2025) e cioè in un periodo ricompreso fra l'uno aprile e il 5 maggio 2025. Con il che ben può dirsi che l ha comunque dato causa alla vertenza CP_1 assumendo le sue determinazioni in epoca successiva alla formalizzazione della presente iniziativa giudiziale e alla notifica dei ricorsi.
Da altra ottica, tuttavia, deve prendersi atto:
-- della mancanza di qualsiasi attività istruttoria svolta dalle parti, ed in particolare dalla parte attrice che ha limitato il suo impegno post-ricorso alla presa d'atto dell'altrui riconoscimento della fondatezza delle proprie tesi;
-- della rapida definizione del contenzioso giudiziale, resa possibile dalla subitanea esternazione dell'intervenuto pagamento. Consegue che la soccombenza virtuale sfocia in una condanna parametrata anche ai dati appena segnalati.
Vanno, inoltre, riconosciute le evocate maggiorazioni da “collegamenti ipertestuali” che, tuttavia, non si attestano sul necessario 30% “forfettario”, come sembra indicare il procuratore di parte ricorrente, ma vanno calibrate sul parametro della effettiva utilità (cfr. Cass., ordin. n.9464/25), parametro che in una fattispecie da “cessata materia del contendere” ne diminuisce obiettivamente la pregnanza. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) pone a carico del resistente le spese di lite che si liquidano, con CP_1
attribuzione in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario, in euro 1.350,00, comprensivi delle maggiorazioni evocate, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 21/05/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 16 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.6393 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, cui sono state riunite le controversie recanti n.6527/24 e n.6591/24, promossa
DA
, nato il giorno 6.9.1964 in NAPOLI e residente in [...]del Parte_1
GRECO, C.F.: , CodiceFiscale_1
nato il giorno 08.11.1967 in NAPOLI e residente in [...]del Parte_2
GRECO, C.F.: , CodiceFiscale_2
, nato il giorno 19.11.1986 in TORRE del GRECO ed ivi Parte_3 residente, C.F.: , CodiceFiscale_3 tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo “pec” dell'avv. Pasquale BIONDI che li rappresenta e difende per procura in atti da ciascun istante versata
RICORRENTI
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da trattamento integrativo ex art. 5 DM 95269/2016; giudizio di quantificazione.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con tre distinti ricorsi iscritti al R.G. rispettivamente il 7, il 13 e il 15 novembre 2024 i signori , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
1 si rivolgevano al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA Parte_3 esponendo che l era venuto meno all'obbligo della erogazione delle CP_1 prestazioni integrative previste in loro favore -quali dipendenti di G. H. NAPOLI s.p.a., Azienda operante nel settore del trasporto aereo e aeroportuale presso NAPOLI/CAPODICHINO, collocati in C.I.G. in deroga dal 25 marzo al 31 ottobre 2020- dal DM 95269/2016 (art. 5), obbligo riconosciuto dalla pregressa pronuncia n.410/23 resa inter partes il 17 marzo 2023. Chiedevano, quindi, emettersi sentenza di condanna alla corresponsione delle somme calcolate in riferimento ai periodi già accertati nel precedente giudizio.
Si costituiva in giudizio, nelle tre distinte controversie, l' che CP_1 sollecitava la declaratoria di cessata materia del contendere per avere l'Istituto pagato integralmente quanto ex adverso rivendicato riconoscendo pure gli interessi di Legge.
Con le note sostitutive dell'udienza in presenza il procuratore dei ricorrenti, dopo avere dato atto della erogazione degli importi da ciascun istante rivendicati, aderiva alla prospettazione di controparte, insistendo per la condanna alle spese di lite.
Il Giudice, riunite le cause sotto il numero risalente, alla luce delle richieste finali assegnava il contenzioso a sentenza. (2)
Va prioritariamente sottolineata la “opportunità-necessità” del provvedimento di riunione al cospetto di controversie evidentemente gemelle a chiara connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, peraltro generate da un unico pregresso contenzioso (R.G. 4741/21) sfociato in un'unica sentenza di condanna generica. Del resto, il resistente aveva sollecitato una tale decisione con istanza CP_1 rimasta priva di mirata interlocuzione attorea. (3)
Nel merito.
Preso atto che l' ha adempiuto all'obbligazione “integrativa”, fatta CP_1 valere nel presente giudizio di quantificazione sulla base del pregresso pronunciamento, provvedendo a corrispondere le somme calcolate da ciascun ricorrente inclusive degli interessi di Legge, va dichiarata la cessata materia del contendere. Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito della domanda così come originariamente articolata. (4)
Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d.
“soccombenza virtuale”, per avere l' tardivamente riconosciuto, nella buona CP_1
2 sostanza, le ragioni dei ricorrenti, già acclarate con sentenza di condanna generica, adeguandosi peraltro alla quantificazione attorea. Ed invero, si desume dalle allegazioni dell'ente previdenziale e dal relativo supporto documentale che i pagamenti sono intervenuti a stretto ridosso temporale della prima udienza di trattazione (16 maggio 2025) e cioè in un periodo ricompreso fra l'uno aprile e il 5 maggio 2025. Con il che ben può dirsi che l ha comunque dato causa alla vertenza CP_1 assumendo le sue determinazioni in epoca successiva alla formalizzazione della presente iniziativa giudiziale e alla notifica dei ricorsi.
Da altra ottica, tuttavia, deve prendersi atto:
-- della mancanza di qualsiasi attività istruttoria svolta dalle parti, ed in particolare dalla parte attrice che ha limitato il suo impegno post-ricorso alla presa d'atto dell'altrui riconoscimento della fondatezza delle proprie tesi;
-- della rapida definizione del contenzioso giudiziale, resa possibile dalla subitanea esternazione dell'intervenuto pagamento. Consegue che la soccombenza virtuale sfocia in una condanna parametrata anche ai dati appena segnalati.
Vanno, inoltre, riconosciute le evocate maggiorazioni da “collegamenti ipertestuali” che, tuttavia, non si attestano sul necessario 30% “forfettario”, come sembra indicare il procuratore di parte ricorrente, ma vanno calibrate sul parametro della effettiva utilità (cfr. Cass., ordin. n.9464/25), parametro che in una fattispecie da “cessata materia del contendere” ne diminuisce obiettivamente la pregnanza. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) pone a carico del resistente le spese di lite che si liquidano, con CP_1
attribuzione in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario, in euro 1.350,00, comprensivi delle maggiorazioni evocate, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 21/05/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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