Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/05/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 942/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Fideiussione - Polizza fideiussoria nella causa iscritta al n. 942/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Iannello Alessio (C.F. - PEC C.F._2
, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
Spezia, via Vittorio Veneto 224, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo appellante contro già titolare per scissione da del credito Controparte_1 Controparte_2
poi ceduto ad appellata CP_3
e con l'intervento di
(già Controparte_4 Controparte_5
con sede in Napoli alla Via Santa Brigida n. 39, C.F.
[...]
, con la propria mandataria e procuratrice, P.IVA_1 [...]
con sede a Milano, via Valtellina 15/17, giusta procura conferita Controparte_6
con atto in autentica Notaio in data 01/02/2023, rep. n. 57506, racc. n. 26869, Per_1
registrato a Milano DPI il 03/02/2023 al n. 7836 serie 1T, in persona del procuratore speciale nata a [...] in data [...] (CF. Controparte_7
del 27/05/2021 autenticata dal Notaio Dr. rep. 144391, racc. 37256 Persona_2
registrata a Milano DP II il 27/05/2021, al numero 54297 serie 1T, rilasciata dal dott.
nella sua qualità di Consigliere di in Persona_3 Controparte_6
forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 24/07/19) rappresentata e difesa dall'Avvocato Tassi Matteo (C.F.: – PEC: C.F._4
come da procura speciale allegata alla comparsa di Email_2
costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bologna,
Piazza Minghetti n. 1, cessionaria del credito già di Controparte_1
interventore
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 6/10/2024.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, adìta,
NEL MERITO
- rilevato e dato atto che la pretesa creditoria della convenuta opposta
[...]
i fonda sul contratto di fideiussione omnibus limitata datato 28.02.2012, CP_2
a garanzia delle obbligazioni di OLIMPIA COSTRUZIONI s.r.l., disconosciuto da parte attrice opponente;
- rilevato e dato atto che il modulo per adesione in oggetto ricalca fedelmente, con perfetta corrispondenza testuale, il modello ABI dichiarato illegittimo da
[...]
, organo di vigilanza del settore con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, in CP_8
quanto espressione di intesa nulla tra operatori bancari in violazione del principio di libera concorrenza;
- accertato e dichiarato, in conformità all'insegnamento di Cass. Civ., Sez. Un., n.
41994 del 30.12.2021, che i moduli contrattuali, sottoposti all'adesione del sig.
, che riproducono con totale coincidenza i contenuti e, pertanto, Parte_1
costituiscono pedissequa applicazione dello schema ABI dichiarato nullo dal pag. 2/14 provvedimento n. 55/2005 di , e sono pertanto viziati da nullità parziale CP_8 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) Legge n. 287/1990, con riferimento alle clausole contenute negli articoli nn. 2, 6 e 8 presenti nel modulo CP_2
28.02.2012;
- rilevato come tale nullità sia rilevabile d'ufficio dal Giudice anche in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cassazioni civile, Sezioni Unite, sentenze nn. 26242
e 26243 del 2014);
- dichiarare, in forza della nullità della c.d. “clausola di rinuncia ai termini ex articolo
1957” di cui all'articolo 6 del contratto 28.02.2012, che l'obbligazione fideiussoria di in favore di si è estinta ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_2
1957 c.c. per non avere provveduto quest'ultima, nel termine decadenziale di mesi sei decorrente dalla comunicazione di revoca degli affidamenti, datata 04.12.2013
(ricevuta dal sig. il dì seguente), a coltivare le proprie pretese nei confronti Pt_1
del debitore principale, atteso che, come emerge documentalmente dal decreto ingiuntivo opposto n. 768/2014 del Tribunale della Spezia, l'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da nei confronti di Controparte_2
OLIMPIA COSTRUZIONI s.r.l. e è avvenuta soltanto in data Parte_1
28.06.2014;
- in ogni caso, riformare la condanna pronunciata in primo grado, anche in punto di spese, in quanto del tutto illegittima in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
-parte appellata in quanto contumace, non ha rassegnato le Controparte_1
conclusioni
* * *
-parte intervenuta ha Controparte_4
rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, rigettata l'istanza di sospensione proposta ai sensi degli art. 283 e
351 c.p.c., dichiarare inammissibile, infondato o come meglio, e, per l'effetto respingere l'appello proposto da alla sentenza n. 222/2023, Parte_1
pag. 3/14 depositata in data 27/03/2023 del Tribunale di La Spezia, con ogni conseguenziale pronuncia.
In vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di La Spezia con sentenza n. 222/2023 pubblicata il 27/3/2023 così decideva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
-revoca il decreto ingiuntivo n° avverso il decreto ingiuntivo n° RG 2199/2014 concesso in data 1 agosto 2014 in favore della società ; Controparte_9
-condanna a pagare, in favore della società ., Parte_1 CP_1
l'importo di complessivi € 93.207,56, in adempimento della fideiussione;
-condanna a rimborsare alla società le spese di lite, Parte_1 CP_1 determinate in euro 5.500, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”
Il giudizio aveva ad oggetto una fideiussione bancaria rilasciata a favore di
[...]
in data 28/20/2012 da come garante di OLIMPIA CP_2 Parte_1
COSTRUZIONI s.r.l., per l'importo di complessivi euro 105.000,00 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Il Tribunale di La Spezia emetteva in data 1/8/2014, il decreto ingiuntivo n. 768/2014 per 93.207,56 euro a favore di e nei confronti di Controparte_2 Parte_1
quale garante di OLIMPIA COSTRUZIONI s.r.l.. citava in giudizio la banca, opponendosi al decreto ingiuntivo, Parte_1 disconoscendo, ai sensi dell'articolo 214 c.p.c., la sottoscrizione della fideiussione.
Si costituiva e proponeva una formale istanza di verificazione Controparte_2 della firma, ai sensi dell'articolo 216 c.p.c.
* * *
Il Giudice di primo grado istruiva la causa, disponendo una perizia grafologica, al fine di verificare la genuinità della sottoscrizione disconosciuta da Pt_1
, la quale veniva depositata in data 21/8/2016.
[...]
pag. 4/14 nel corso del giudizio, in data 20/3/2018, si scindeva Controparte_2
parzialmente con attribuzione di parte del suo patrimonio a ai sensi Controparte_1 dell'articolo 2506 quater c.c., motivo per cui quest'ultima, per effetto della scissione, diventava unica titolare del rapporto oggetto di causa, creditrice di Parte_1
per essere subentrata a titolo particolare nel patrimonio di Controparte_2
Il Tribunale di La Spezia fissava udienza di precisazione delle conclusioni e sollevava la questione della nullità della fideiussione, rilevabile di Parte_1
ufficio, per violazione dell'articolo 2, comma 2 della Legge n. 287/1990, relativamente alle “intese restrittive della libertà di concorrenza”, lamentando della nullità dell'articolo 6 del contratto, che disponeva una clausola di rinuncia ai termini dell'articolo 1957 c.c., in forza della coincidenza delle clausole contenute nella fideiussione oggetto di causa con il modello ABI 2003 (di cui la , con CP_8
provvedimento n. 55/2005, aveva dichiarato l'illegittimità).
Il Giudice di primo grado riteneva infondata la pretesa di perché Parte_1
la CTU aveva dimostrato l'infondatezza del disconoscimento per essere la firma attribuibile all'opponente, rilevando “numerose sostanziali corrispondenze tra le caratteristiche peculiari delle firme in esame e della autografia del Sig. Pt_1
” (cfr. pag. 16 CTU .
[...] Persona_4
Il Tribunale di La Spezia riteneva, poi, tardiva e non provata l'eccezione di nullità della fideiussione e rigettava, quindi, l'opposizione.
Il Giudice di prime cure revocava, quindi, il Decreto Ingiuntivo per essere unica creditrice a seguito della scissione, e condannava Controparte_1 Pt_1
a versarle l'importo di 93.207,56 euro oltre spese di lite.
[...]
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
proponeva appello chiedendo la sospensione della provvisoria Parte_1
esecutività della sentenza impugnata, e formulava due censure relative i) alla erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto tardiva la deduzione di nullità del contratto di fideiussione omnibus sollevata dall'attore opponente in sede di prima precisazione delle conclusioni e ii) alla erroneità della pronuncia impugnata “per avere disconosciuto l'efficacia di prova privilegiata della nullità ex art. 2 Legge n. 287/1990 di quei modelli pag. 5/14 standard di fideiussione omnibus che, ancorché sottoposti al consumatore in epoca successiva al Provvedimento di 2005 che ne ha dichiarato la nullità per CP_8
violazione della disciplina in materia di concorrenza, costituiscono reiterata esecuzione di detto accordo, confermata dalla perfetta testuale rispondenza del contratto sottoposto al consumatore e dal medesimo sottoscritto rispetto al modello uniforme predisposto dall'ABI e sanzionato da nel 2005”. CP_8
* * * on si costituiva. Controparte_1
Si costituiva, invece, con la Controparte_4
propria mandataria e procuratrice, (da ora Controparte_6
quale cessionaria del credito già di eccependo la necessità CP_4 Controparte_1
di estendere il contraddittorio a quale incorporante di Controparte_10 [...]
per effetto di atto di fusione, soggetto in origine titolare del credito, poi CP_2
attribuito a er scissione societaria. Controparte_1
nel merito rilevava comunque l'infondatezza della prima doglianza perché CP_4
l'appellante non aveva mai tempestivamente eccepito la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., per avere sollevato la questione solo nella propria comparsa conclusionale di primo grado.
quanto alla seconda censura rilevava l'inutilizzabilità ai fini della prova CP_4
della Nota 55/2005 perché la fideiussione oggetto di causa “è stata CP_8
sottoscritta nel 2012 e si colloca, pertanto, in un periodo successivo all'accertamento effettuato col Provv. n. 55 del 2 maggio 2005, rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza”.
* * *
La Corte con ordinanza depositata il 24/3/2024 rilevava che parte del giudizio era solo a seguito della scissione da invitava il Controparte_1 Controparte_2
cessionario intervenuto a depositare documentazione relativa alla propria legittimazione all'intervento e rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, rimettendo il giudizio al Consigliere Istruttore.
pag. 6/14 Il Consigliere Istruttore esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni e concedeva i termini di legge rimettendo la causa per la decisione al Collegio.
* * *
3. Sulle parti a giudizio.
Risulta che la sentenza di primo grado è stata pronunciata nei confronti di per essere unica titolare del diritto controverso a seguito di Controparte_1
scissione di non più parte del giudizio. Controparte_9
è stata ritualmente evocata in giudizio e non si è costituita, Controparte_1
mentre è intervenuta, ai sensi dell'articolo 111 c.p.c., quale cessionaria del credito che ha provato la cessione di cui si discute producendo la Gazzetta CP_3
Ufficiale Parte Seconda n. 147 del 20/12/2022 (doc. 4 nonché l'estratto notarile CP_4
della cessione (doc. 7 prodotto in allegato alle note di udienza 2/5/2024) CP_4
Va, quindi, dichiarata la contumacia di Controparte_1
* * *
4. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto tardiva la deduzione di nullità del contratto di fideiussione omnibus sollevata dall'attore opponente in sede di prima precisazione delle conclusioni.
La censura è infondata.
Invero, è principio pacifico per la giurisprudenza del Supremo Collegio che la
“nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo” (da ultimo Cass. Ord. 863/2025, conformi
Cass. 20713/2023 e Cass. 4175/2020) ed è quindi sollevabile anche in sede di comparse conclusionali. Risulta, tuttavia che, se è vero che l'eccezione di nullità può essere sollevata anche con le comparse conclusionali, è anche vero che tale eccezione deve essere stata tempestivamente provata e che i suoi effetti devono essere stati altrettanto tempestivamente eccepiti. Invero, il Supremo Collegio ha affermato che “la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le pag. 7/14 circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. 1851/2025).
Il Tribunale di Spezia in relazione a tali profili ha affermato:
“…-la questione è stata sollevata per la prima volta in sede di (prima) precisazione delle conclusioni;
-solo alla successiva udienza del 14 dicembre 2022, inoltre, l'opponente chiedeva di produrre i documenti (che aveva già inserito nel fascicolo telematico) consistenti nel modello ABI del 2003 della fideiussione omnibus e nel provvedimento n. 55/2005 della
, asserendo che i documenti non erano stati prodotti in precedenza in CP_8
quanto la sentenza della Cassazione è successiva all'introduzione del presente giudizio;
-l'istanza veniva respinta, poiché che il termine per la produzione dei documenti era
(ampiamente) spirato e in quanto i documenti erano stati formati prima di tale termine, mentre la questione della nullità era stata sollevata solo nel 2022 per scelta difensiva;
tale decisione deve essere ribadita: non sussistono i presupposti per una rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. dell'opponente, poiché l'individuazione del momento in cui sollevare la questione della nullità è riconducibile, esclusivamente, alla scelta dell'opponente medesimo, il quale, anche prima della nota sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, avrebbe potuto eccepire la nullità della fideiussione;
-peraltro, il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile solo se basato su fatti tempestivamente allegati (o comunque acquisiti in causa): in altri termini, solo se il fatto storico rilevante per l'integrazione della fattispecie della nullità è stato tempestivamente allegato, il Giudice può rilevare d'ufficio la nullità;
-infine, il Giudice può basarsi, per ritenere provata la nullità, solo su prove altrettanto tempestivamente offerte dalla parte.
Alla luce di tale premessa, l'eccezione di nullità deve essere respinta, non potendo la medesima considerarsi provata sulla base delle prove tempestivamente offerte, né, ancor più radicalmente, risultando i fatti storici alla base dell'eccezione (cioè il fatto pag. 8/14 storico integrante la fattispecie della nullità, la coincidenza delle clausole contenute nella fideiussione oggetto del processo con quello del modello ABI e la sussistenza dell'illecito di cui all'art. 2 comma 2, lettera a), Legge n.287/'90) tempestivamente allegati e introdotti nel processo” (cfr. pag. 8 e ss. sentenza impugnata).
La Corte di Cassazione, risolvendo una questione del tutto sovrapponibile a quella oggi a giudizio, ha affermato che “la Corte d'Appello correttamente ha sostenuto che il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità Garante non è sussumibile nella categoria del fatto notorio, dovendosi intendere come tale una circostanza conosciuta
(o che possa essere obiettivamente conosciuta) da una generalità di persone di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo, sì da giustificare la deroga alla regola contenuta nell'art. 115 cod. proc. civ.. Cass. 26 settembre 2019, n. 24044 non ha espresso affatto la ratio decidendi indicata dalla ricorrente, per aver avallato la decisione del giudice di appello, il quale aveva affermato che la nullità di singole clausole non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in assenza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso.
Per contro, data la natura di atto amministrativo, il provvedimento in questione deve essere prodotto in giudizio dalla parte che lo invochi a fondamento della sua domanda.
Nel pervenire alla sua decisione la Corte d'appello si è uniformata all'indirizzo espresso da questa Corte, secondo cui quando l'attore deduca l'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza già sanzionata dall'Autorità Garante della concorrenza è onerato, tra le altre, della produzione dell'accertamento effettuato in sede amministrativa (v., Cass. 22 maggio 2013, n. 12551; 28 maggio 2014, n. 11904). Di qui, l'ulteriore affermazione secondo cui la nullità può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo qualora siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza (v. sullo specifico tema del rilievo d'ufficio nell'ambito delle azioni follow up della nullità dei contratti a valle di intese già sanzionate dall'Autorità Garante della Concorrenza, v. Cass. 10 novembre
2020, n. 25273; 19 febbraio 2020, n. 4175; 13 febbraio 2020, n. 3556)” (Cass. Ord.
863/2025).
pag. 9/14 La prima doglianza va quindi rigettata perché l'appellante ha solo impugnato la sentenza nella parte in cui ha affermato la tardività dell'eccezione di nullità, senza censurare il profilo relativo alla tardività della prova come dedotta. Invero, ritenuta la tempestività dell'eccezione, la stessa risulta sfornita di idonea prova, per non avere la parte prodotto nei termini istruttori la Nota della 55/2005 (peraltro, come CP_8
si vedrà esaminando la seconda doglianza di appello, anche ove tale prova fosse stata prodotta non sarebbe stata idonea a suffragare la domanda dell'opponente, odierno appellante).
La prima censura va quindi rigettata.
* * *
5. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata “per avere disconosciuto l'efficacia di prova privilegiata della nullità ex art. 2 Legge n. 287/1990 di quei modelli standard di fideiussione omnibus che, ancorché sottoposti al consumatore in epoca successiva al Provvedimento di 2005 CP_8
che ne ha dichiarato la nullità per violazione della disciplina in materia di concorrenza, costituiscono reiterata esecuzione di detto accordo, confermata dalla perfetta testuale rispondenza del contratto sottoposto al consumatore e dal medesimo sottoscritto rispetto al modello uniforme predisposto dall'ABI e sanzionato da nel CP_8
2005” (cfr. pag. 19 appello).
La censura è infondata.
Occorre, in primo luogo, evidenziare che la fideiussione di cui si discute è stata sottoscritta in data 22 agosto 2012 a garanzia delle obbligazioni contratte da Olimpia
Costruzioni s.r.l.. Ciò premesso, questa Corte di Appello, richiamando plurime sentenze del Supremo Collegio, ha già esaminato, in diverse pronunce di seguito riportate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la questione della portata probatoria della Nota 55/2005 della , la cui efficacia è limitata al periodo e alla materia oggetto CP_8 dell'accertamento amministrativo effettuato dall'organo di controllo del sistema bancario, cioè alle sole fideiussioni ominibus stipulate tra il 1°/11/2002 e il 2/5/2005.
Invero “… la nota della n. 55/2005, “in tema di accertamento CP_8
dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del pag. 10/14 1990 … possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate” (Cass.
13846/2019), ma prende in considerazione i soli contratti di fideiussione omnibus e le intese anticoncorrenziali intercorse tra diversi istituti di credito tra il 2003 e il 2005. La fideiussione di cui si discute è stata sottoscritta da … in data 6/6/2006, come dallo stesso affermato nelle proprie difese (cfr. pagg. 15 e 16 comparsa di appello). Risulta, quindi, non utilizzabile nel caso di specie a fini probatori la nota della CP_8
n. 55/2005 perché relativa a un periodo di tempo diverso da quello in cui è stata sottoscritta la fideiussione di cui si discute. Grava, quindi, su parte attrice in opposizione, odierna appellata, l'onere di provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale a monte e la predisposizione del contratto di fideiussione quale effetto di tale accordo antitrust” (C.A. Genova n. 176/2025, pag. 7).
Questa Corte ha precisato che “grava sulla parte attrice in opposizione , come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990; per vero “il provvedimento con cui la
[...]
ha accertato l'intesa concorrenziale posta a base della asserita nullità per CP_8
contrasto con l'art. 2, lett. a), legge n. 287 del 10 ottobre 1990, è appunto un fatto e non una norma di diritto, per la quale potrebbe valere il principio iura novit curia” ( Cass.
Ord. 31569/2019, in motivazione pag.7)” e che “in mancanza di prova che le fideiussioni controverse siano contratti a valle di un'intesa anticoncorrenziale a monte, non avendo gli opponenti fornito elementi utili ai fini dell'accertamento di un'intesa tra banche cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello dai medesimi sottoscritto, la domanda di nullità delle fideiussioni deve essere respinta” (C.A. Genova n. 1045/2024, pag. 6 e pag. 7).
Invero “… deve essere ribadito che:
- secondo l'insegnamento della Suprema Corte “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema pag. 11/14 unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. (Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021);
-che “La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha CP_8
espressamente fatto salve le altre clausole” ( Cass. S.U. cit. in motivazione);
-che il provvedimento n. 55/2005 emesso dalla il 2/5/2005, ha ad oggetto CP_8
condotte lesive della concorrenza poste in essere dall'01.11.2002 [e sino all'emissione della Nota 55/2005];
-che l'accertamento della violazione delle norme anti trust è relativo al predetto periodo e può essere utilizzato quale fonte di prova privilegiata circa la sussistenza di un “cartello” solo per le fideiussioni prestate in tale periodo;
-che quindi le azioni o eccezioni di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus prestate al di fuori del periodo preso in esame dalla Autorità Garante devono essere qualificate come “azioni stand alone” mancando un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita;
-che pertanto grava sulla parte che deduce la sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust (peraltro di competenza della Sezione Specializzata in materia anti-trust), fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990;
-che “il provvedimento con cui la ha accertato l'intesa concorrenziale CP_8
posta a base della asserita nullità per contrasto con l'art. 2, lett. a), legge n. 287 del 10 ottobre 1990, è appunto un fatto e non una norma di diritto, per la quale potrebbe valere il principio iura novit curia” ( Cass. Ord. 31569/2019, in motivazione pag.7)”
(cfr. C.A. Genova n. 1318/2024, pagg. 6 e ss.).
La fideiussione di cui si discute risale al 22/8/2012, motivo per cui è inutilizzabile la
“prova privilegiata” costituita dalla Nota della 55/2005. CP_8
Va, quindi rigettata la seconda censura di appello.
* * *
pag. 12/14 6. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (73.904,00 euro) nei valori medi (valore della causa inferiore a 260.000,00 euro), come segue
(Cass. 19482/2018): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
* * *
7. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da Parte_1
nei confronti di con l'intervento di Controparte_1 CP_4 [...]
con la propria mandataria e procuratrice, Controparte_4
Controparte_6
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte intervenuta le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al pag. 13/14 rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 16/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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