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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 5672/2019 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentate e difese
[...] C.F._2
dall'Avv. Benedetta Altobelli (C.F.: ), presso il cui C.F._3
studio, in Acerra, al C.so della Resistenza, n. 193, sono elettivamente domiciliate;
APPELLANTI contro
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Di Lorenzo (C.F.: ), C.F._4
ed elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale, Isola G/1, presso lo studio dell'Avv. Amalio Mele;
APPELLATA
e nei confronti di ); CP_2 C.F._5
APPELLATO – CONTUMACE
e di
- (C.F.: Controparte_3
), in persona della mandataria di P.IVA_2 Parte_3
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cesare (C.F.:
), presso il cui studio, in Napoli, alla Piazza C.F._6
Giulio Rodinò, n. 18, è elettivamente domiciliata;
TERZA INTERVENUTA avverso la sentenza n. 8365/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata il
24.09.2019 e notificata il 20.11.2019.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 19.12.2019, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito (anche) dagli odierni appellanti, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 5061/2015 (per € 120.481,47), l'ha rigettata, condannando gli opponenti alle spese di lite.
2. Con l'originaria istanza monitoria, la Controparte_1
aveva dedotto di essere creditrice della
[...] Parte_4
e dei suoi fideiussori – , e
[...] Parte_1 CP_2 [...]
, nonché, - in solido tra loro, del saldo di Pt_2 Parte_4
rapporto di C/C n. 7387 e n. 7587, dei quali produceva gli estratti conto integrali, corredati da rispettiva autocertificazione ex art. 50 TUB.
3. Gli ingiunti, con l'opposizione, avevano eccepito, per quanto ancora di rilevanza, usura, illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'illegittimità della c.m.s. I garanti avevano eccepito, altresì, l'inefficacia della fideiussione, per violazione dell'art. 1956 c.c.
3.1. Nel corso dell'istruttoria, intervenuto il fallimento della debitrice principale, veniva stralciata la posizione di quest'ultima ed il giudizio proseguiva nei soli confronti dei garanti.
3.2. Il Tribunale, dopo aver qualificato la garanzia prestata dagli odierni appellanti, quale rapporto autonomo rispetto alla obbligazione principale, ha disatteso l'opposizione, sul rilievo “che vi è il rispetto della delibera CICR del 2000 in tutti i documenti contrattuali in atti, in ordine alla necessaria reciprocità dell'anatocismo, disposizioni imperative la cui violazione potrebbe essere eccepita anche dai garanti autonomi, le altre eccezioni sollevate sono inammissibili perché precluse ai garanti autonomi” (V. pag. 6 della sentenza impugnata).
4. Con il gravame, affidato a tre ordini di motivi, gli appellanti denunciano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (primo motivo); violazione dell'art. 1956 c.c. (secondo motivo); omessa pronuncia in ordine alla nullità delle clausole contrattuali per usura, capitalizzazione infrannuale e c.m.s. (terzo motivo).
4.1. Ha resistito la mentre, , già attore CP_1 CP_2
opponente in primo grado, sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace.
4.2. Accolta l'istanza di inibitoria, con atto del 23.11.2023, è intervenuta quale mandataria di Parte_3 CP_3
qualificandosi cessionaria del credito vantato dalla BA appellata.
4.3. Introitata la causa per la decisione, la stessa, con ordinanza del
05.03.2024, è stata rimessa sul ruolo, affinché, il nominato CTU,
Dott.ssa , ricostruisse i rapporti inter partes, escludendo Persona_1
la capitalizzazione trimestrale e la c.m.s. 4.4. La CTU incaricata, dopo aver reiteratamente sollecitato (ma invano) la appellata alla produzione degli “scalari”, ha rimesso CP_1
gli atti alla Corte, perché impossibilitata ad eseguire la verifica richiestale, in assenza di detta documentazione.
4.5. Il Collegio ha di seguito invitato le parti costituite ad interloquire in ordine alla relazione della CTU, ma sono rimaste ferme nelle rispettive ed originarie conclusioni ed in siffatti termini, all'udienza del
23.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori degli appellanti e della terza intervenuta, la causa è stata nuovamente introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
5.I primi due motivi di gravame sono inammissibili.
5.1. Gli appellanti, senza prendere posizione in ordine alla natura autonoma della garanzia fideiussoria, per come qualificata dal
Tribunale, insistono nelle originarie eccezioni di violazione, da parte della BA appellata, del precetto di buona fede (primo motivo) e dell'art. 1956 c.c. (secondo motivo).
5.2. Nella articolazione delle censure rispettivamente veicolate, tra l'altro, gli stessi appellanti non prendono posizione sul rilievo del
Tribunale, contenuto a pag. 6 della sentenza impugnata: “devesi rilevare la validità del contratto di garanzia stipulato tra le parti, atteso che vi è espressa deroga al dovere del creditore di informare i garanti
(cfr. art. 5) con conseguente esclusione della violazione di ogni diritto all'informazione o di buona fede in fase esecutiva”.
6. È inammissibile anche l'eccezione di usura, della quale gli appellanti denunciano, con il terzo motivo, omessa pronuncia.
L'eccezione, infatti, è radicalmente viziata da genericità, non essendo specificato quale sarebbe stato il TEG del rapporto usurario, e quale il tasso soglia di volta in volta superato. Ed invero, la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre l'allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione.
Tale allegazione deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio.
In particolare, si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque, l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della BA di
LI (da ultimo, Cass. n. 26525/2024).
7. Sono, invece, fondate le doglianze, veicolate sempre con il terzo motivo, relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi ed alla c.m.s., alle quali gli odierni appellanti, sebbene garanti autonomi, sono comunque abilitati, per come del resto già evidenziato dallo stesso
Tribunale nella sentenza impugnata (V. pag. 6).
7.1. Sotto il primo profilo, sono ormai plurime le pronunce della
Sezione nel reiterato richiamo al recente orientamento di legittimità
(Cass. n. 4321/2022), con il quale si è affermata la mancanza di
“reciprocità”, quanto alla capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi, quando il tasso nominale creditore corrisponde a quello effettivo. In linea di massima, la Suprema Corte ha rilevato che tutte le volte in cui nel contratto di C/C il tasso annuo nominale (TAN) coincide con il tasso annuo effettivo (TAE) o, comunque, se il tasso a favore del cliente è meramente simbolico, la clausola degli interessi anatocistici rimane priva di efficacia.
Nel caso di specie, non solo il tasso creditore nominale coincide con quello effettivo, ma lo stesso è fissato in misura pari allo 0,010%, così irrisoria da far concludere per la natura meramente simbolica.
È ben noto che il divieto di anatocismo, fissato nell'art. 1283 c.c., subisce deroga nei termini previsti dalla delibera CICR del 9 febbraio
2000 (legittimato alla regolamentazione della materia in forza dall'art. 120 del D. L.vo n. 385/1993, così come modificato dall'art. 25 del D.
L.vo n. 342/1999).
In particolare, la richiamata delibera CICR, all'art. 2, dispone che
“
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2.
Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Dunque, con tale delibera viene riconosciuta alle banche la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale, ma ciò a condizione che venga stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito.
Detta delibera impone, altresì, una trasparenza contrattuale per la quale nel contratto di C/C deve essere indicata la periodicità della capitalizzazione (trimestrale, annuale, ecc.), il tasso di interesse applicato e, se la capitalizzazione è infrannuale, il valore del tasso annuale. Infatti, il successivo art. 6 prevede: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Se questa è la disciplina che deve trovare applicazione, nella concretezza, la reciprocità della capitalizzazione deve essere effettiva e non solo figurativa, che si registra tutte le volte in cui il TAN è identico al TAEG.
In simile ipotesi, infatti, il contatto, in realtà, risulta privo dell'indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, così come previsto dal richiamato art. 6; ed in ogni caso, viola anche l'art. 2, in quanto evidenzia l'assenza di “pari periodicità”, nel senso che dalla predetta coincidenza tra il tasso annuo effettivo e quello nominale emerge che gli interessi previsti a favore del correntista non sono soggetti a capitalizzazione.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato: “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi – giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione
– e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6”. Né può ritenersi dirimente il rilievo che giustifica la coincidenza del tasso annuo nominale con quello effettivo con la misura molto ridotta degli intessi attivi.
A tal proposito, è sempre la Suprema Corte a precisare che “O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige la
Delib. CICR , art. 3; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta la Delib. stessa, art. 6”.
Il principio di diritto che ne è scaturito è il seguente: “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3,
e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione“.
7.2. Fondata è anche la censura, veicolata sempre con il terzo motivo, avente ad oggetto la indeterminatezza della c.m.s., indicata nella sola misura percentuale.
Se risulta ancora controversa la natura della c.m.s (quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, ovvero quale corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto), non altrettanto può affermarsi con riferimento ai dati che devono essere preventivamente contrattualizzati, affinché la clausola possa rispondere ai requisiti di determinabilità dell'oggetto e che non possono di certo esaurirsi nella sola indicazione, in termini percentualistici, della misura convenuta.
Nel caso in esame, la clausola è contrattualmente prevista nella sola misura percentuale, ma non è previsto il criterio di calcolo convenuto, per come eccepito dagli appellanti e non specificamente contestato dalla appellata, che ha, invece, opposto la (inammissibile) CP_1
tardività dell'eccezione.
La c.m.s., per poter essere valida, deve essere, quanto meno, determinabile, non solo nella misura percentuale, ma anche nelle modalità di computo.
In altri termini, è necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo;
per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.
La Sezione ha ripetutamente affermato che, ove la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della
BA che non trova legittimazione in una valida pattuizione e va, di conseguenza, dichiarata nulla.
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, è stata disposta ctu diretta alla determinazione del saldo dei CC/CC dedotti in monitorio dalla BA opposta, odierna appellata, epurati da qualsiasi forma di capitalizzazione infrannuale e dalla c.m.s.
Tuttavia, la CTU incaricata, per come posto in evidenza in narrativa, è stata costretta a rimettere gli atti alla Corte, rilevando l'assenza degli estratti scalari, che avrebbero consentito la verifica richiesta.
La BA appellata, sebbene sollecitata dalla CTU, non ha esibito detta documentazione e tanto non può non avere, ad avviso del
Collegio, ricadute negative sulla domanda avanzata in monitorio dall'Istituto di credito.
8.1. È ben noto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere probatorio ricade sull'istante in monitorio, attore in senso sostanziale.
È altrettanto noto che, in applicazione di siffatto principio, la CP_1
che agisce per il pagamento del saldo di C/C, è onerata della produzione contrattuale e degli estratti conto integrali, attestanti l'evoluzione del rapporto nel corso della sua intera durata.
8.2. Mette conto, ora, richiamare la natura e la funzione della documentazione bancaria attinente al rapporto di C/C.
8.2.1. L'estratto conto è un documento sostanzialmente standardizzato, poiché indica i soggetti interessati (ossia la ed il CP_1
Correntista), la natura del rapporto, il numero e la data del conto corrente, la descrizione dei movimenti ed il saldo.
8.2.2. Il riassunto scalare (o estratto conto scalare) contiene il saldo per valuta e non sempre è un documento standardizzato;
esso può contenere o meno i tassi di interesse e le linee di affidamento (di cassa o autoliquidante).
8.2.3. Il dettaglio delle competenze di chiusura periodica è un documento standardizzato, poiché riassume gli interessi, le spese, le commissioni e le eventuali ritenute sugli interessi attivi.
8.3. Queste informazioni consentono di individuare due possibili diversi scenari: il primo scenario si caratterizza da una documentazione depositata completa, mentre il secondo è caratterizzato da carenza documentale.
8.3.1. Nel primo caso, la documentazione completa (estratti conto, scalari e dettaglio delle competenze di chiusura) consente al C.T.U. di esaminare tutte le possibili richieste prescritte dal quesito, ovvero: gg. valuta, le commissioni e gli oneri, il ricalcolo degli interessi (sia attivi che passivi), l'indebito anatocismo degli interessi, l'accertamento del superamento della soglia usuraria (per le modifiche in peius) e la verifica della prescrizione.
Tutto questo sia con il “metodo analitico” sia con il “metodo sintetico”.
8.3.2. Nel secondo caso, invece, la carenza documentale risulterà senz'altro pregiudizievole delle verifiche peritali (delle quali occorre ricordare la natura percipiente) a seconda della documentazione allegata.
In particolare, in presenza – come nel caso di specie – dei soli estratti conto, il CTU potrà, senz'altro, verificare i gg. valuta, elidere l'addebito degli oneri delle commissioni evidenziati negli estratti conto, analizzare gli effetti della prescrizione ed applicare il “metodo analitico”.
Tuttavia, in assenza degli scalari, non gli sarà consentito elidere l'addebito degli oneri delle commissioni nelle liquidazioni periodiche ed effettuare il ricalcolo degli interessi attivi e passivi;
e, per quanto di rilevanza nella fattispecie de qua, non è eliminabile l'indebito anatocismo, oltre a non essere accertabile la soglia di usura dovuta alle modifiche in peius (questo perché la verifica richiede il dettaglio delle competenze). Infine, non è applicabile il “metodo sintetico”.
8.4. Dichiarata, dunque, la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione infrannuale ed alla c.m.s., sarebbe stato interesse e, soprattutto, onere della BA opposta, quale attrice in senso sostanziale, fornire riscontro probatorio delle proprie pretese, mettendo nelle condizioni il CTU di eseguire il vaglio demandatogli dalla Corte.
In difetto di simile accertamento, il decreto ingiuntivo opposto non può che essere revocato nei confronti degli odierni appellanti.
9. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (di poco superiore ai 120 mila euro), dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 19.12.2019, da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 8365/2019 del Controparte_1
G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- dichiarati inammissibili i primi due motivi di gravame, in parziale accoglimento del terzo ed in integrale riforma della sentenza impugnata, revoca, nei confronti degli appellanti, il decreto ingiuntivo n. 5061/2015 reso dal G.U. del Tribunale di Napoli;
- condanna la appellata al pagamento, in favore degli CP_1
appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 11.268,00, oltre rimborso forfettario al
15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
quanto al presente grado, in complessivi € 13.300,00, di cui € 1.150,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
- nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo